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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2954/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6105/2022 pronunziata dal Tribunale di Napoli, depositata il 17.06.2022, pendente
TRA
(C.F./ P. IVA Parte_1
, in persona del suo procuratore speciale Avv. P.IVA_1 Parte_2
giusta procura notarile a firma del Notaio Dr.
[...] Controparte_1
della Città di Londra in data 19 luglio 2017, con sede italiana in
[...]
Milano al Corso Italia n. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Franco Romanelli (C.F.
[...]
), con studio in La Spezia, Piazza Chiodo n. 20, il quale C.F._1
elegge domicilio in Napoli presso l'Avv. Giuseppe Sollazzo, Centro
Direzionale Isola C2 Scala C;
APPELLANTE
E
(C.F. , nato a [...], il [...] CP_2 C.F._2
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Caravaggio n. 45, presso lo studio dell'avv. Simona
Marotta (CF. , dalla quale è rappresentato e CodiceFiscale_3
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), nata il [...] a Controparte_3 C.F._4
Santa Maria Capua Vetere, (C.F. Controparte_4
, nata il [...] a [...] C.F._5
Vetere, (C.F. ), nato il Controparte_5 C.F._6
11/03/2003 a Santa Maria Capua Vetere, (C.F. Controparte_6
) nato il [...] a [...], C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Annibale Bologna (C.F.
) giusta procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._8
costituzione in appello;
APPELLATI
E
Controparte_7
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_2
pag. 2/28 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Segreti (C.F.
), in virtù di procura alle liti allegato alla C.F._9
comparsa di costituzione e con lo stesso elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via G. Porzio n° 4 – Centro Direzionale Isola E/7;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale e sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 17.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante, la Parte_1
, così concludeva: “..riformare la sentenza n.
[...]
6105/2022 del Tribunale di Napoli, per i motivi esposti nella narrativa e da ritenersi quivi richiamati e trascritti, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della soc.
[...]
ed in ogni caso dichiarare la domanda Controparte_8
di manleva nei propri confronti improponibile ai sensi di polizza rigettando la stessa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Riserva di chiedere la restituzione delle somme di cui alla sentenza nel caso, nelle more del giudizio, dovessero essere versate ed avendo dovuto versare le spese del CTU Dott. Per_1
chiede che le spese di CTU siano poste a carico delle parti soccombenti con obbligo alla restituzione alla BH Italia che le ha anticipate come da bonifico che si allega e produce”;
concludeva come segue: “a) rigettare l'appello principale CP_2
perché non fondato in fatto e diritto;
b) accogliere l'appello incidentale e
pag. 3/28 in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al dott. per le ragioni tutte esposte e CP_2
documentate, e per l'effetto, respingere le domande da chiunque formulate nei confronti del medico;
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
concludevano come segue: “
1. Rigettare perché destituito di
[...]
fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale proposto da
avverso la sentenza Parte_1
n. 6195/2022 del Tribunale di Napoli.
2. Rigettare l'appello incidentale proposto da .
3. Confermare la Sentenza di primo grado CP_2
emessa dal Tribunale di Napoli .
4. In ogni caso, confermare al Sentenza di Primo Grado emessa dal Tribunale di Napoli recante n° 6105/2022 e condannare parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, tenendo conto dell'art. 4, comma
1, del D.M. 08/03/2018 n. 37, oltre rimborso forfettario 15%, e cpa in favore del procuratore antistatario”;
l' concludeva come segue: “in caso di accoglimento Controparte_7
del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare che gli operatori dell' sono esenti da qualsivoglia profilo di CP_7 Controparte_7
colpa in relazione ai fatti dedotti in giudizio;
solo in subordine, ed in via del tutto gradata, questa difesa chiede la conferma della sentenza nr.
6105/22 pubblicata il 17.06.22 emessa dal Tribunale di Napoli. Vinte le spese con distrazione in favore dello scrivente procuratore”.
pag. 4/28 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 08/01/2018, Parte_3
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, l' di Controparte_9
Napoli ed il dottor esponendo che: - in data 02.01.2012 CP_2
veniva ricoverato presso il P.O. “ di Napoli poiché affetto CP_9
da aneurisma dell'aorta addominale sottorenale e da neoformazione renale destra;
- in data 03.01.2012 veniva sottoposto ad intervento di innesto aorto-aortico con protesi in dacron, con nefrectomia destra e splenectomia;
- durante l'intervento veniva prelevato un campione da sottoporre ad esame istologico il cui esito rilevava la sussistenza di un oncocitoma renale;
- l'intervento veniva espletato in regime di intramoenia per un costo complessivo di euro 19.057,83; - nel corso dell'intervento si verificava un errore dei sanitari del reparto di chirurgia vascolare, i quali effettuavano una esplectomia della milza non preventivata né diagnosticata;
- l'istante veniva, infatti, ricoverato per il trattamento chirurgico di un aneurisma all'aorta addominale e per la sussistenza di una neoplasia al rene destro, ma durante l'intervento si verificava il danneggiamento e l'asportazione della milza, con conseguente emorragia non domabile ed espenectomia della stessa;
- l'oncocitoma renale, essendo una neoplasia benigna, avrebbe potuto essere trattato con interventi conservativi di nefrectomia parziale o crioabrazione, mentre arbitrariamente i sanitari lo sottoponevano ad un intervento di nefrectomia totale senza consentirgli di scegliere l'attività terapeutica conservativa;
- in pag. 5/28 conseguenza dell'intervento riportava un'invalidità permanente del
20%.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva, previo Parte_3
accertamento della responsabilità solidale dei convenuti, pronunciarsi la condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i danni subiti.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente la CP_2
nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda, chiedendo, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, Berkshire Hathaway Italia, con la quale risultava essere assicurato per la responsabilità civile, con polizza n. 4050.
Si costituiva, altresì, l' la quale chiedeva il Controparte_9
rigetto della domanda attorea e l'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria. In via gradata, chiedeva di ridurre il quantum dovuto a titolo di risarcimento alla parte attrice.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio e notificato l'atto di citazione per chiamata del terzo, la compagnia assicurativa Berkshire
Hathaway Italia, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa poiché la polizza collettiva, a cui il LO aveva aderito, prevedeva l'operatività della stessa solo se l'assicurato fosse stato già dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza dell'autorità giudiziaria.
pag. 6/28 Il Tribunale, preso atto del decesso dell'attore, dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva successivamente riassunto dai suoi eredi, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
. Controparte_6
Quindi, il G.I. disponeva una CTU medico legale, affidando l'incarico ad un collegio composto dal dott. e dal dott. Persona_2 Per_3
, i quali concludevano il proprio elaborato peritale nei
[...]
termini di seguito trascritti: “al paziente, sottoposto ad un intervento di aneurismectomia aortica, sia stata inaspettatamente asportata anche la milza per una non accurata condotta chirurgica che ne condizionò la lesione nel corso dell'intervento stesso. Una condotta imputabile non tanto all'operatore quanto ad altri componenti dell'equipe chirurgica verosimilmente per l'utilizzo dei divaricatori. Allo stato il sig. CP_4
lamenta la perdita della milza, la necessità di attuare opportuni controlli clinici e laboratoristici e di sottoporsi ad adeguate procedure vaccinali, essendo più suscettibile ad infezioni. Tali menomazioni condizionano un danno biologico che alla luce della personale esperienza e delle vigenti
Linee Guida SIMLA (Linea Guida per la Valutazione Medico Legale del danno alla persona in ambito civilistico –SIMLA- Giuffrè Ed. 2016), può valutarsi sul 12%, anche in ragione dei possibili danni futuri e della correlata compartecipazione psicologica del sig. alla CP_4
splenectomia. L'esame della vicenda clinica non consente, altresì di riconoscere un periodo di inabilità, essendo tale periodo compreso nel più ampio periodo di cure e di riposo, condizionato dall'aneurismectomia aortica”.
pag. 7/28 All'udienza del 21.03.2022 la causa veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190, I comma c.p.c..
All'esito, il Tribunale di Napoli definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) accoglie la domanda formulata dalla parte attrice e per l'effetto condanna la parte convenuta e al pagamento in loro CP_2 CP_10
favore dell'importo di € 9.343,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto (gennaio 2012) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sull'importo di € 9.343,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna la parte convenuta e CP_2 CP_10
al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in €
800,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi professionali del procuratore oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%; con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di ctu a carico di parte convenuta e 4) CP_2 CP_10
dichiara tenuta e condanna la
[...]
a tenere indenne Controparte_11
e manlevare di quanto tenuto a pagare in dipendenza dei CP_2
capi che precedono;
5) condanna
[...]
, al rimborso Controparte_11
delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 4.835,00 CP_2
per compensi professionali del procuratore oltre iva e cpa come per legge
pag. 8/28 e rimborso spese generali al 15%; con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, ad essa notificata il 16.6.2022 ai fini del decorso del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 23 novembre 2022, tempestivamente notificata il 30.06.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la compagnia assicuratrice
[...]
Controparte_11
concludendo per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3.8.2022, si costituiva in giudizio il dott. , il quale, nel proporre appello CP_2
incidentale, censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità dei sanitari per avere cagionato al paziente la lesione splenica e la conseguente rimozione della milza e riscontrando un'ipotesi di colpa grave in capo ad esso istante.
Si costituivano, con comparsa depositata in data 19.09.2022, gli eredi di , i quali concludevano per il rigetto sia dell'appello Parte_3
principale sia di quello incidentale.
Si costituiva, altresì, l' la quale concludeva Controparte_9
chiedendo di accertare l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari operanti presso la stessa.
pag. 9/28 Con ordinanza del 24.08.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, proposta dall'appellante principale ai sensi dell'art. 351 c.p.c..
Con ordinanza del 21.01.2025, la causa veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le repliche ex art. 190, I comma c.p.c..
Depositate da tutte le parti le comparse conclusionali e, dall'appellante principale e dall' anche le memorie di replica, scaduti Controparte_7
in data 14.4.2025 i termini accordati alle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda, ritenendo, in adesione alle conclusioni cui giungevano i propri ausiliari, che “al paziente, sottoposto ad un intervento di aneurismectomia aortica, sia stata inaspettatamente asportata anche la milza per una non accurata condotta chirurgica che ne condizionò la lesione nel corso dell'intervento stesso”.
In particolare, il primo Giudice sosteneva che gravava sul dott. , CP_2
membro dell'equipe che aveva operato , anche Parte_3
l'obbligo di controllare l'operato dei sanitari che, mediante l'utilizzo di divaricatori, avevano verosimilmente provocato la lesione splenica, che rese necessaria l'asportazione della milza.
pag. 10/28 In considerazione dell'avvenuto decesso di , Parte_3
sopravvenuto nel corso del giudizio per causa non dipendente dall'errore dei sanitari, il Tribunale applicava “un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano”, liquidando a titolo di danno biologico, stimato dagli ausiliari nel 12%, la somma di euro 9.343,00
(considerando i soli 10 anni di sopravvivenza ossia dal gennaio 2012 al dicembre 2021) oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata alla data del fatto.
Quanto alla domanda proposta dal nei confronti della CP_2
compagnia assicurativa Berkshire Hathaway, il primo Giudice ne riconosceva, in primo luogo, l'ammissibilità “in via anticipata” nel corso del giudizio nei confronti del debitore assicurato e nel merito la riteneva fondata, affermando la colpa grave di e la CP_2
conseguente operatività della copertura assicurativa.
§ 4.
Giova preliminarmente soffermarsi sull'appello incidentale, attinente alla pretesa risarcitoria, vertendo il gravame principale dell'impresa assicurativa sul solo rapporto di garanzia (intercorrente tra la medesima società ed il dott. ). CP_2
L'appellante incidentale, dott. , nel censurare la sentenza di CP_2
primo grado nella parte in cui la stessa ne affermava la responsabilità, deduceva che il primo Giudice aveva omesso di valorizzare il passo pag. 11/28 della CTU in cui si riconosceva che, relativamente all'esecuzione della parte dell'intervento di sua competenza, afferente al trattamento dell'aneurisma, non vi erano profili di responsabilità medica né quanto all'indicazione del trattamento, la cui necessità era conseguenza della grandezza dell'aneurisma, né rispetto alla corretta esecuzione dello stesso.
Il sanitario appellante deduceva che “il trattamento chirurgico a cielo aperto di un aneurisma dell'aorta addominale è un intervento tecnicamente complesso secondo le più recenti linee guida, già citate, della ” in quanto Controparte_12
comporta una mortalità a 30 giorni che oscilla tra l'1% e il 4% nella casistica dei singoli centri e tra il 4% e l'8% nelle casistiche multicentriche e in quelle nazionali nordamericane e tanto più nel caso di specie tenuto conto delle dimensioni dell'aneurisma.
In particolare, quanto all'affermata sua responsabilità per la lesione splenica, l'appellante deduceva che la relazione peritale svolta in primo grado dai CTU aveva accertato la responsabilità di altri componenti dell'equipe chirurgica per l'utilizzo dei divaricatori, escludendo che l'evento fosse riconducibile all'operato di esso istante, sicché il primo
Giudice avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità, essendosi egli limitato alla rimozione della milza allorquando la lesione era già stata causata, stante l'inattuabilità di procedure alternative alla rimozione.
Inoltre, l'appellante affermava che il Tribunale aveva attribuito la responsabilità per la lesione splenica ad esso istante senza chiarire pag. 12/28 quali atti erano stati erroneamente compiuti e di quali omissioni era responsabile, onde compiere il giudizio di derivazione causale.
L'appellante, sul punto, sosteneva che la causa della lesione splenica andava individuata non in “un incongruo tecnicismo nell'utilizzo dei divaricatori”, bensì nelle dimensioni eccezionalmente voluminose dell'aneurisma che determinarono “necessariamente una trazione sui divaricatori”.
L'istante rilevava che, in ogni caso, tale lesione era un rischio collegato al tipo di intervento cui era stato sottoposto il . CP_4
§ 5.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'appello in esame sia ammissibile, siccome proposto con comparsa depositata in data 3.8.2022, nell'osservanza del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione, fissata nell'atto di appello per il 23 novembre 2022.
Ancora in via preliminare l'appello incidentale del LO deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sebbene esso sia stato proposto quando il termine di cui all'art. 325 c.p.c. (decorrente dal
30.6.2022, data di notifica dell'appello principale), fosse decorso.
Sul punto giova rammentare che “.. è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva .. anche quando sia scaduto il termine per
l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (così da ultimo, Cass. n. 26139
pag. 13/28 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass.
n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019). La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile .. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 15100 del 2024).
Nel caso in esame, in cui l'appello principale della compagnia assicurativa aveva rimesso in discussione, sia pure limitatamente al capo che aveva deciso sulla domanda di manleva, l'assetto di interessi quale delineato dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi pag. 14/28 consentito, al LO, di proporre appello incidentale, anche in ordine ad un capo del tutto autonomo, al fine di vedere accertata la sua completa estraneità ai fatti. E', invero, evidente che un esito positivo dell'impugnazione principale porrebbe il sanitario di fronte al rischio di un'esposizione personale, senza cioè la garanzia della copertura assicurativa, rispetto alla statuizione di condanna disposta dal Giudice di primo grado.
§ 6.
Venendo al merito, l'appello incidentale è infondato.
Il dott. , in estrema sintesi, negava la propria responsabilità, CP_2
sostenendo di avere eseguito correttamente l'intervento dell'aneurisma aorta addominale, in ordine al quale alcun rilievo era stato sollevato dai CTU, e di avere asportato la milza, la cui lesione non gli era imputabile. Deduceva, sul punto, che, dalla stessa CTU, emergeva come la lesione di tale organo non gli fosse ascrivibile essendo essa, piuttosto, riconducibile agli altri componenti dell'equipe chirurgica per l'utilizzo dei divaricatori.
La censura non merita adesione.
Dalla CTU svolta in primo grado si ricava che “Nel caso in esame, la lettura del report operatorio che avrebbe potuto offrire non pochi elementi di valutazione per comprendere al meglio la patogenesi della lesione splenica che condizionò poi la asportazione della milza, non è risultata particolarmente utile. Possiamo soltanto leggere che al termine
pag. 15/28 dell'intervento, nel corso della verifica dell'emostasi, veniva rilevata una effrazione della capsula splenica che necessitava di una splenectomia”.
Quindi, i sanitari, pur potendo descrivere meglio le cause della lesione della milza, omettevano di farlo.
Da tale lacuna documentale, non può, ovviamente, derivare alcun pregiudizio per la parte danneggiata, spettando semmai ai sanitari (e, nella specie, al ), siccome parte attiva dell'intervento, fornire CP_2
elementi che potessero consentire di qualificare come imprevedibile o inevitabile la lesione.
Tale prova non è, tuttavia, stata offerta, avendo gli stessi CTU chiarito, mediante il riferimento ad accreditate fonti bibliografiche, che le lesioni della milza possono essere favorite da fattori di rischio (quali precedenti interventi chirurgici - obesità – anzianità o anche da modificazioni patologiche della milza) oppure da un incongruo tecnicismo degli operatori (come l'uso incongruo di divaricatori, eccessive manipolazioni o trazioni non adeguate).
Nella specie, non emergendo dalla CTU la presenza di alcuno dei segnalati fattori di rischio, deve ragionevolmente ritenersi che la lesione sia stata causata da una manovra incongrua dell'operatore, come del resto, ipotizzato dagli stessi consulenti d'ufficio laddove, dopo avere stigmatizzato la lacunosa descrizione della causa della rottura della milza nel report operatorio, asserivano “Una tale descrizione fa ragionevolmente pensare che la lesione della capsula splenica si sia verosimilmente prodotta per l'uso incongruo di
pag. 16/28 divaricatori più che per la incauta mobilizzazione della milza o della flessura splenica del colon. In ogni caso un evento iatrogeno riconducibile ad un incongruo tecnicismo che venne a condizionare di necessità l'asportazione della milza non essendo possibile in un paziente eparinizzato, procedere altrimenti”.
In definitiva, la CTU era assolutamente chiara nel ricondurre la lesione dell'organo alla condotta negligente del sanitario.
Quanto, poi, alla pretesa estraneità del dott. alla manovra CP_2
(utilizzo del divaricatore) all'origine del danno, merita rimarcare come la stessa costituisca finanche un'allegazione nuova rispetto a quelle svolte in primo grado.
Infatti, costituendosi dinanzi al Tribunale, il LO non aveva nemmeno dedotto la presenza, nell'equipe, di sanitari diversi da sé stesso e dal dott. , avendo sostenuto “che l'intervento è CP_13
stato eseguito per la parte relativa all'aneurisma dal dott. , per la CP_2
parte relativa alla neoplasia del rene destro dal dott. ” e CP_13
ricollegato causalmente la lesione splenica ed il sanguinamento della milza, non ad un improprio utilizzo dei divaricatori da parte di altro componente dell'equipe, ma alla particolare complessità dell'intervento.
Se, tuttavia, questa deduzione difensiva è stata sconfessata dai CTU, i quali non hanno attribuito rilievo scusante alla dedotta complessità del caso, è logico arguirne, alla luce delle difese svolte dal in primo CP_2
grado, che la lesione della milza sia stata cagionata dallo stesso pag. 17/28 sanitario, nel corso dell'intervento volto a porre rimedio all'aneurisma addominale.
Del resto, al riguardo, deve evidenziarsi come i CTU, in sede di risposta alle note ad essi trasmesse dal difensore del , osservavano “Sul CP_2
punto avevamo verosimilmente ricondotto la lesione splenica all'utilizzo dei divaricatori, ricordando specifiche procedure raccomandate dalla
per preservare la milza da insulti chirurgici ed oggi non Parte_4
possiamo che confermare le nostre precedenti valutazioni in assenza di ogni contestazione avanzata da parte convenuta.
Per quanto attiene, infine, alle difficoltà del caso che avrebbero comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dalla lettura del report operatorio, quanto mai laconico sulla genesi dell'effrazione della capsula splenica, rilevata al termine dell'intervento, non emergono particolari difficoltà tecniche o l'insorgere di eventi avversi che potrebbero giustificare tale lesione.
In sintesi, la valutazione medico legale del caso porta, pertanto, a riconoscere come, nella circostanza in esame, al paziente, sottoposto ad un intervento di aneurismectomia aortica, sia stata inaspettatamente asportata anche la milza per una non accurata condotta chirurgica che ne condizionò la lesione nel corso dell'intervento stesso”.
Né, in contrario, è dirimente che, in un passaggio della CTU, si legga che la lesione era stata provocata da una “condotta imputabile non tanto all'operatore quanto ad altri componenti dell'equipe chirurgica verosimilmente per l'utilizzo dei divaricatori”.
pag. 18/28 Infatti, dalla CTU, nella parte in cui viene riportato il contenuto della documentazione sanitaria agli atti, emerge solo che, dell'equipe chirurgica, faceva parte, oltre al dott. ed al dott. anche CP_2 CP_13
il dott. R. . Per_4
Manca, tuttavia, la prova che la manovra relativa all'impiego del divaricatore, nel corso della quale si è verosimilmente prodotta la lesione, sia stata attuata dal dott. , essendo il diario clinico sul Per_4
punto silente.
Né, giova ribadire, una simile difesa veniva svolta in primo grado dal
, avendo lo stesso omesso di dedurre tale circostanza finanche CP_14
nelle note critiche trasmesse ai CTU, di cui dinanzi si è dato conto.
Peraltro, anche ad ipotizzare che la lesione splenica sia stata materialmente causata da uno degli altri due sanitari che componevano l'equipe, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, sussista, comunque, la responsabilità del dott. . CP_2
Infatti, posto che questi, per sua stessa ammissione, si è occupato dell'aneurisma e considerato provato, alla luce della CTU, che la lesione splenica sia stata prodotta nel corso di tale intervento (e non, invece, di quello, eseguito dal dott. di asportazione del rene destro), CP_13
appare evidente che l'odierno appellante, quale chirurgo vascolare, debba rispondere dell'eventuale atto incongruo compiuto da altro operatore per l'utilizzo del divaricatore.
pag. 19/28 Infatti, in ragione del rischio consistente, quale evidenziato anche dai
CTU, che, nel corso di interventi relativi ad aneurisma dell'aorta addominale, possano verificarsi lesioni spleniche (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale), l'odierno appellante avrebbe dovuto segnalare, all'altro operatore che lo stava coadiuvando, la necessità di prestare particolare attenzione per evitare che, tramite trazioni eccessive del meso e dei legamenti o attraverso un utilizzo non corretto dei retrattori, potesse determinarsi il danno.
Infine, la circostanza che, statisticamente, la lesione della milza rappresenti una complicanza del tipo di intervento cui veniva sottoposto il D'Angelo non esime da responsabilità il sanitario, una volta che non sia stata da questi provata la non evitabilità dell'evento.
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218
c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022).
§ 7.
pag. 20/28 Passando all'esame dell'appello principale, con il primo motivo, la società BH censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva accolto la domanda di manleva proposta da , nonostante CP_2
l'art. 4 della polizza limitasse l'operatività della copertura alla condizione “che per tali danni l'assicurato sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria civile-penale e/o della Corte dei
Conti”.
Al riguardo, l'istante invocava l'erroneità della decisione, per non avere il Giudice rilevato che, quella azionata in giudizio, non era una polizza relativa alla responsabilità generica del sanitario, ma operava solo a condizione che, nei confronti del medico assicurato, fosse stata accertata in giudizio una responsabilità per colpa grave. Sosteneva che, solo in tale situazione, il sanitario, assoggettato ad azione di rivalsa della Corte dei Conti, poteva chiedere alla compagnia assicurativa di essere manlevato.
Deduceva che il Giudice aveva errato nel ritenere che la BH potesse partecipare al giudizio di danno, instaurato contro il sanitario dai danneggiati, laddove, invece, essa istante non doveva partecipare a siffatto giudizio, dal momento che l'eventuale accertamento della colpa grave del medico non sarebbe stato contestato dalla compagnia, la quale, in siffatta ipotesi, in caso di condanna dello stesso, avrebbe provveduto alla manleva.
Con il secondo motivo, l'impresa di assicurazione deduceva che il primo Giudice non aveva accertato in capo al la responsabilità CP_2
pag. 21/28 per colpa grave in relazione all'evento dannoso. Infatti, alcuna statuizione era in tal senso contenuta nel dispositivo e, nella parte motiva, il Tribunale si limitava ad esprimere una valutazione di mera possibilità, peraltro, nemmeno motivata.
Inoltre, la colpa grave non sussisteva, avendo la relazione peritale dei
CTU escluso la responsabilità dell'assicurato rispetto al verificarsi della lesione splenica ed attribuito la stessa ad altro operatore per l'utilizzo dei diverticolatori.
§ 8.
I motivi sono fondati.
aveva chiamato in causa la BH in base alla polizza CP_2
collettiva n. 2015RCG00077-640133, che copriva la responsabilità civile “colpa grave” del personale delle aziende del servizio sanitario nazionale.
L'art. 4 della stessa polizza, rubricato “oggetto dell'assicurazione”, stabiliva che la polizza garantisce: 1) Azione diretta del terzo danneggiato;
2) Azione di surrogazione esperita dalla
[...]
nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e Parte_5
dal CCNL. 3) Azione di rivalsa esperita dall' nei casi Controparte_15
previsti dalla legge. 4) Ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall' di cui l'assicurato sia responsabile ai sensi di Controparte_15
legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del 10% del danno indennizzato.
pag. 22/28 La garanzia, come risulta dal prosieguo dell'articolo, veniva prestata a condizione che per tali danni l'assicurato fosse stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Civile o Penale e/o della Corte dei
Conti.
Il tenore della richiamata pattuizione induce, quindi, a ritenere che, a differenza delle comuni polizze di responsabilità civile, in quella in esame, la copertura assicurativa operi a condizione che l'assicurato sia stato ritenuto responsabile del danno per colpa grave.
Tale espressa condizione deve essere intesa nel senso che, rispetto alla vicenda principale (vale a dire a quella che riguarda il rapporto tra l'assicurato ed il danneggiato) sia già intervenuta, al momento in cui l'assicurato azioni la garanzia assicurativa, una pronuncia (del giudice ordinario o del giudice contabile) che ne riconosca la colpa grave.
Del resto, siffatta interpretazione è avvalorata dalla lettura dell'art. 25 della medesima polizza, nel quale l'assicurato dichiarava di essere coperto da altra polizza, conclusa per suo conto dalla struttura sanitaria presso la quale operava, a garanzia della responsabilità civile professionale, ad esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
Dal combinato disposto degli articoli 4 e 25 della polizza emerge, quindi, che, quella in esame, sia una garanzia destinata ad operare per i casi non coperti dalla polizza stipulata per conto del medico dall'azienda sanitaria di appartenenza.
pag. 23/28 Discende da quanto osservato che, siccome al momento della chiamata in causa della BH da parte del dott. non era ancora intervenuta CP_2
una sentenza che ne avesse accertato la responsabilità per colpa grave, rispetto alla vicenda sanitaria oggetto di lite, la copertura assicurativa non possa operare.
Né, invero, è in contrario, sufficiente l'accertamento incidentalmente operato, circa la colpa grave del sanitario, dal primo Giudice, per l'assorbente ragione che, secondo la polizza in esame, al momento in cui la garanzia assicurativa venga ad essere azionata, la responsabilità del medico deve essere già stata riconosciuta.
In accoglimento dell'appello principale, quindi, la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti della CP_2 [...]
deve essere rigettata. Parte_1
§ 9.
Venendo, infine, a disciplinare le spese processuali, rileva la Corte che, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale, si impone, quanto al rapporto tra l'impresa assicurativa ed il , un rinnovato CP_2
regolamento delle stesse da operarsi in relazione all'esito finale della controversia.
Tenuto conto della riconosciuta infondatezza della domanda di manleva, il deve essere condannato alla rifusione, nei confronti CP_14
dell'appellante principale, delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
pag. 24/28 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,0, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento, quanto ad entrambi i gradi, dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, vertendo la controversia, nel rapporto tra BH ed il , sulla sola CP_2
domanda di manleva.
L'appellante principale, sul presupposto di avere corrisposto, al CTU del primo grado, il relativo onorario, chiedeva che fosse disposta la condanna delle parti soccombenti alla relativa restituzione.
La domanda è ammissibile, essendo stata formulata nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in relazione ad un pagamento che veniva eseguito solo in data 22.1.2024 (cfr. copia del bonifico in favore del CTU allegato alle suddette Persona_3
note), dopo la proposizione dell'appello (nel quale l'istante si era riservata di domandare la restituzione di quanto pagato in esecuzione dell'impugnata sentenza).
Ne segue che e , a cui carico le spese Controparte_7 CP_2
della CTU come liquidate dal primo Giudice debbono porsi in via definitiva, in via solidale nei rapporti con l'appellante principale ed al
50% ciascuno nei rapporti interni, vadano condannati, in solido, a pag. 25/28 restituire all'appellante principale, l'importo di euro 1.501,46, oltre interessi legali dal 22.1.2024 al soddisfo.
Al rigetto dell'appello incidentale segue, altresì, la condanna del alla rifusione, in favore degli appellati, attori in primo grado, CP_2
delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano come in dispositivo, applicando lo stesso scaglione dinanzi indicato e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante la ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv.
Annibale Bologna, dichiaratosi antistatario.
Alcuna pronuncia, riguardo alle spese del grado di appello, si impone, invece, nel rapporto tra l'appellante principale ed cui Controparte_7
l'appello veniva notificato a meri fini di litis denuntiatio, e in quello tra il e la medesima , stante l'estraneità di CP_2 Controparte_7
quest'ultima alle censure svolte dal medico.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo CP_2
pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da , avverso la
[...] CP_2
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 26/28 a) rigetta l'appello incidentale;
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 [...]
; Parte_1
c) condanna alla rifusione, nei confronti di CP_2 [...]
, delle spese Parte_1
processuali che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
e) condanna ed in solido CP_2 Controparte_7
tra di loro, a pagare, in favore di
[...]
, l'importo di euro 1.501,46, oltre Parte_1
interessi legali dal 22.1.2024 al soddisfo;
f) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. CP_2
Annibale Bologna, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
g) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari al contributo CP_2
unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
pag. 27/28 Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Alessia Pasquariello)
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2954/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 6105/2022 pronunziata dal Tribunale di Napoli, depositata il 17.06.2022, pendente
TRA
(C.F./ P. IVA Parte_1
, in persona del suo procuratore speciale Avv. P.IVA_1 Parte_2
giusta procura notarile a firma del Notaio Dr.
[...] Controparte_1
della Città di Londra in data 19 luglio 2017, con sede italiana in
[...]
Milano al Corso Italia n. 13, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Franco Romanelli (C.F.
[...]
), con studio in La Spezia, Piazza Chiodo n. 20, il quale C.F._1
elegge domicilio in Napoli presso l'Avv. Giuseppe Sollazzo, Centro
Direzionale Isola C2 Scala C;
APPELLANTE
E
(C.F. , nato a [...], il [...] CP_2 C.F._2
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Caravaggio n. 45, presso lo studio dell'avv. Simona
Marotta (CF. , dalla quale è rappresentato e CodiceFiscale_3
difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. ), nata il [...] a Controparte_3 C.F._4
Santa Maria Capua Vetere, (C.F. Controparte_4
, nata il [...] a [...] C.F._5
Vetere, (C.F. ), nato il Controparte_5 C.F._6
11/03/2003 a Santa Maria Capua Vetere, (C.F. Controparte_6
) nato il [...] a [...], C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Annibale Bologna (C.F.
) giusta procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._8
costituzione in appello;
APPELLATI
E
Controparte_7
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_2
pag. 2/28 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Segreti (C.F.
), in virtù di procura alle liti allegato alla C.F._9
comparsa di costituzione e con lo stesso elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via G. Porzio n° 4 – Centro Direzionale Isola E/7;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale e sanitaria;
assicurazione della responsabilità civile.
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 17.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante, la Parte_1
, così concludeva: “..riformare la sentenza n.
[...]
6105/2022 del Tribunale di Napoli, per i motivi esposti nella narrativa e da ritenersi quivi richiamati e trascritti, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della soc.
[...]
ed in ogni caso dichiarare la domanda Controparte_8
di manleva nei propri confronti improponibile ai sensi di polizza rigettando la stessa;
il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Riserva di chiedere la restituzione delle somme di cui alla sentenza nel caso, nelle more del giudizio, dovessero essere versate ed avendo dovuto versare le spese del CTU Dott. Per_1
chiede che le spese di CTU siano poste a carico delle parti soccombenti con obbligo alla restituzione alla BH Italia che le ha anticipate come da bonifico che si allega e produce”;
concludeva come segue: “a) rigettare l'appello principale CP_2
perché non fondato in fatto e diritto;
b) accogliere l'appello incidentale e
pag. 3/28 in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al dott. per le ragioni tutte esposte e CP_2
documentate, e per l'effetto, respingere le domande da chiunque formulate nei confronti del medico;
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
concludevano come segue: “
1. Rigettare perché destituito di
[...]
fondamento giuridico e fattuale, l'appello principale proposto da
avverso la sentenza Parte_1
n. 6195/2022 del Tribunale di Napoli.
2. Rigettare l'appello incidentale proposto da .
3. Confermare la Sentenza di primo grado CP_2
emessa dal Tribunale di Napoli .
4. In ogni caso, confermare al Sentenza di Primo Grado emessa dal Tribunale di Napoli recante n° 6105/2022 e condannare parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, tenendo conto dell'art. 4, comma
1, del D.M. 08/03/2018 n. 37, oltre rimborso forfettario 15%, e cpa in favore del procuratore antistatario”;
l' concludeva come segue: “in caso di accoglimento Controparte_7
del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare che gli operatori dell' sono esenti da qualsivoglia profilo di CP_7 Controparte_7
colpa in relazione ai fatti dedotti in giudizio;
solo in subordine, ed in via del tutto gradata, questa difesa chiede la conferma della sentenza nr.
6105/22 pubblicata il 17.06.22 emessa dal Tribunale di Napoli. Vinte le spese con distrazione in favore dello scrivente procuratore”.
pag. 4/28 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 08/01/2018, Parte_3
conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, l' di Controparte_9
Napoli ed il dottor esponendo che: - in data 02.01.2012 CP_2
veniva ricoverato presso il P.O. “ di Napoli poiché affetto CP_9
da aneurisma dell'aorta addominale sottorenale e da neoformazione renale destra;
- in data 03.01.2012 veniva sottoposto ad intervento di innesto aorto-aortico con protesi in dacron, con nefrectomia destra e splenectomia;
- durante l'intervento veniva prelevato un campione da sottoporre ad esame istologico il cui esito rilevava la sussistenza di un oncocitoma renale;
- l'intervento veniva espletato in regime di intramoenia per un costo complessivo di euro 19.057,83; - nel corso dell'intervento si verificava un errore dei sanitari del reparto di chirurgia vascolare, i quali effettuavano una esplectomia della milza non preventivata né diagnosticata;
- l'istante veniva, infatti, ricoverato per il trattamento chirurgico di un aneurisma all'aorta addominale e per la sussistenza di una neoplasia al rene destro, ma durante l'intervento si verificava il danneggiamento e l'asportazione della milza, con conseguente emorragia non domabile ed espenectomia della stessa;
- l'oncocitoma renale, essendo una neoplasia benigna, avrebbe potuto essere trattato con interventi conservativi di nefrectomia parziale o crioabrazione, mentre arbitrariamente i sanitari lo sottoponevano ad un intervento di nefrectomia totale senza consentirgli di scegliere l'attività terapeutica conservativa;
- in pag. 5/28 conseguenza dell'intervento riportava un'invalidità permanente del
20%.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva, previo Parte_3
accertamento della responsabilità solidale dei convenuti, pronunciarsi la condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i danni subiti.
, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente la CP_2
nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda, chiedendo, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione, Berkshire Hathaway Italia, con la quale risultava essere assicurato per la responsabilità civile, con polizza n. 4050.
Si costituiva, altresì, l' la quale chiedeva il Controparte_9
rigetto della domanda attorea e l'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria. In via gradata, chiedeva di ridurre il quantum dovuto a titolo di risarcimento alla parte attrice.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio e notificato l'atto di citazione per chiamata del terzo, la compagnia assicurativa Berkshire
Hathaway Italia, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa poiché la polizza collettiva, a cui il LO aveva aderito, prevedeva l'operatività della stessa solo se l'assicurato fosse stato già dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza dell'autorità giudiziaria.
pag. 6/28 Il Tribunale, preso atto del decesso dell'attore, dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva successivamente riassunto dai suoi eredi, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
. Controparte_6
Quindi, il G.I. disponeva una CTU medico legale, affidando l'incarico ad un collegio composto dal dott. e dal dott. Persona_2 Per_3
, i quali concludevano il proprio elaborato peritale nei
[...]
termini di seguito trascritti: “al paziente, sottoposto ad un intervento di aneurismectomia aortica, sia stata inaspettatamente asportata anche la milza per una non accurata condotta chirurgica che ne condizionò la lesione nel corso dell'intervento stesso. Una condotta imputabile non tanto all'operatore quanto ad altri componenti dell'equipe chirurgica verosimilmente per l'utilizzo dei divaricatori. Allo stato il sig. CP_4
lamenta la perdita della milza, la necessità di attuare opportuni controlli clinici e laboratoristici e di sottoporsi ad adeguate procedure vaccinali, essendo più suscettibile ad infezioni. Tali menomazioni condizionano un danno biologico che alla luce della personale esperienza e delle vigenti
Linee Guida SIMLA (Linea Guida per la Valutazione Medico Legale del danno alla persona in ambito civilistico –SIMLA- Giuffrè Ed. 2016), può valutarsi sul 12%, anche in ragione dei possibili danni futuri e della correlata compartecipazione psicologica del sig. alla CP_4
splenectomia. L'esame della vicenda clinica non consente, altresì di riconoscere un periodo di inabilità, essendo tale periodo compreso nel più ampio periodo di cure e di riposo, condizionato dall'aneurismectomia aortica”.
pag. 7/28 All'udienza del 21.03.2022 la causa veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190, I comma c.p.c..
All'esito, il Tribunale di Napoli definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) accoglie la domanda formulata dalla parte attrice e per l'effetto condanna la parte convenuta e al pagamento in loro CP_2 CP_10
favore dell'importo di € 9.343,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto (gennaio 2012) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sull'importo di € 9.343,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna la parte convenuta e CP_2 CP_10
al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in €
800,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi professionali del procuratore oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%; con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone le spese di ctu a carico di parte convenuta e 4) CP_2 CP_10
dichiara tenuta e condanna la
[...]
a tenere indenne Controparte_11
e manlevare di quanto tenuto a pagare in dipendenza dei CP_2
capi che precedono;
5) condanna
[...]
, al rimborso Controparte_11
delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 4.835,00 CP_2
per compensi professionali del procuratore oltre iva e cpa come per legge
pag. 8/28 e rimborso spese generali al 15%; con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, ad essa notificata il 16.6.2022 ai fini del decorso del termine cd. breve, interponeva appello, con citazione a comparire all'udienza del 23 novembre 2022, tempestivamente notificata il 30.06.2022, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la compagnia assicuratrice
[...]
Controparte_11
concludendo per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3.8.2022, si costituiva in giudizio il dott. , il quale, nel proporre appello CP_2
incidentale, censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità dei sanitari per avere cagionato al paziente la lesione splenica e la conseguente rimozione della milza e riscontrando un'ipotesi di colpa grave in capo ad esso istante.
Si costituivano, con comparsa depositata in data 19.09.2022, gli eredi di , i quali concludevano per il rigetto sia dell'appello Parte_3
principale sia di quello incidentale.
Si costituiva, altresì, l' la quale concludeva Controparte_9
chiedendo di accertare l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari operanti presso la stessa.
pag. 9/28 Con ordinanza del 24.08.2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, proposta dall'appellante principale ai sensi dell'art. 351 c.p.c..
Con ordinanza del 21.01.2025, la causa veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le repliche ex art. 190, I comma c.p.c..
Depositate da tutte le parti le comparse conclusionali e, dall'appellante principale e dall' anche le memorie di replica, scaduti Controparte_7
in data 14.4.2025 i termini accordati alle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda, ritenendo, in adesione alle conclusioni cui giungevano i propri ausiliari, che “al paziente, sottoposto ad un intervento di aneurismectomia aortica, sia stata inaspettatamente asportata anche la milza per una non accurata condotta chirurgica che ne condizionò la lesione nel corso dell'intervento stesso”.
In particolare, il primo Giudice sosteneva che gravava sul dott. , CP_2
membro dell'equipe che aveva operato , anche Parte_3
l'obbligo di controllare l'operato dei sanitari che, mediante l'utilizzo di divaricatori, avevano verosimilmente provocato la lesione splenica, che rese necessaria l'asportazione della milza.
pag. 10/28 In considerazione dell'avvenuto decesso di , Parte_3
sopravvenuto nel corso del giudizio per causa non dipendente dall'errore dei sanitari, il Tribunale applicava “un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano”, liquidando a titolo di danno biologico, stimato dagli ausiliari nel 12%, la somma di euro 9.343,00
(considerando i soli 10 anni di sopravvivenza ossia dal gennaio 2012 al dicembre 2021) oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata alla data del fatto.
Quanto alla domanda proposta dal nei confronti della CP_2
compagnia assicurativa Berkshire Hathaway, il primo Giudice ne riconosceva, in primo luogo, l'ammissibilità “in via anticipata” nel corso del giudizio nei confronti del debitore assicurato e nel merito la riteneva fondata, affermando la colpa grave di e la CP_2
conseguente operatività della copertura assicurativa.
§ 4.
Giova preliminarmente soffermarsi sull'appello incidentale, attinente alla pretesa risarcitoria, vertendo il gravame principale dell'impresa assicurativa sul solo rapporto di garanzia (intercorrente tra la medesima società ed il dott. ). CP_2
L'appellante incidentale, dott. , nel censurare la sentenza di CP_2
primo grado nella parte in cui la stessa ne affermava la responsabilità, deduceva che il primo Giudice aveva omesso di valorizzare il passo pag. 11/28 della CTU in cui si riconosceva che, relativamente all'esecuzione della parte dell'intervento di sua competenza, afferente al trattamento dell'aneurisma, non vi erano profili di responsabilità medica né quanto all'indicazione del trattamento, la cui necessità era conseguenza della grandezza dell'aneurisma, né rispetto alla corretta esecuzione dello stesso.
Il sanitario appellante deduceva che “il trattamento chirurgico a cielo aperto di un aneurisma dell'aorta addominale è un intervento tecnicamente complesso secondo le più recenti linee guida, già citate, della ” in quanto Controparte_12
comporta una mortalità a 30 giorni che oscilla tra l'1% e il 4% nella casistica dei singoli centri e tra il 4% e l'8% nelle casistiche multicentriche e in quelle nazionali nordamericane e tanto più nel caso di specie tenuto conto delle dimensioni dell'aneurisma.
In particolare, quanto all'affermata sua responsabilità per la lesione splenica, l'appellante deduceva che la relazione peritale svolta in primo grado dai CTU aveva accertato la responsabilità di altri componenti dell'equipe chirurgica per l'utilizzo dei divaricatori, escludendo che l'evento fosse riconducibile all'operato di esso istante, sicché il primo
Giudice avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità, essendosi egli limitato alla rimozione della milza allorquando la lesione era già stata causata, stante l'inattuabilità di procedure alternative alla rimozione.
Inoltre, l'appellante affermava che il Tribunale aveva attribuito la responsabilità per la lesione splenica ad esso istante senza chiarire pag. 12/28 quali atti erano stati erroneamente compiuti e di quali omissioni era responsabile, onde compiere il giudizio di derivazione causale.
L'appellante, sul punto, sosteneva che la causa della lesione splenica andava individuata non in “un incongruo tecnicismo nell'utilizzo dei divaricatori”, bensì nelle dimensioni eccezionalmente voluminose dell'aneurisma che determinarono “necessariamente una trazione sui divaricatori”.
L'istante rilevava che, in ogni caso, tale lesione era un rischio collegato al tipo di intervento cui era stato sottoposto il . CP_4
§ 5.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'appello in esame sia ammissibile, siccome proposto con comparsa depositata in data 3.8.2022, nell'osservanza del termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza di comparizione, fissata nell'atto di appello per il 23 novembre 2022.
Ancora in via preliminare l'appello incidentale del LO deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sebbene esso sia stato proposto quando il termine di cui all'art. 325 c.p.c. (decorrente dal
30.6.2022, data di notifica dell'appello principale), fosse decorso.
Sul punto giova rammentare che “.. è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva .. anche quando sia scaduto il termine per
l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. (così da ultimo, Cass. n. 26139
pag. 13/28 del 2022; n. 25285 del 2020; n. 14094 del 2020 – trattasi, come si è detto, dell'indirizzo prevalente, a fronte di quello minoritario espresso da Cass.
n. 6156 del 2018 e n. 27616 del 2019). La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile .. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 18415 del 2018) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 15100 del 2024).
Nel caso in esame, in cui l'appello principale della compagnia assicurativa aveva rimesso in discussione, sia pure limitatamente al capo che aveva deciso sulla domanda di manleva, l'assetto di interessi quale delineato dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi pag. 14/28 consentito, al LO, di proporre appello incidentale, anche in ordine ad un capo del tutto autonomo, al fine di vedere accertata la sua completa estraneità ai fatti. E', invero, evidente che un esito positivo dell'impugnazione principale porrebbe il sanitario di fronte al rischio di un'esposizione personale, senza cioè la garanzia della copertura assicurativa, rispetto alla statuizione di condanna disposta dal Giudice di primo grado.
§ 6.
Venendo al merito, l'appello incidentale è infondato.
Il dott. , in estrema sintesi, negava la propria responsabilità, CP_2
sostenendo di avere eseguito correttamente l'intervento dell'aneurisma aorta addominale, in ordine al quale alcun rilievo era stato sollevato dai CTU, e di avere asportato la milza, la cui lesione non gli era imputabile. Deduceva, sul punto, che, dalla stessa CTU, emergeva come la lesione di tale organo non gli fosse ascrivibile essendo essa, piuttosto, riconducibile agli altri componenti dell'equipe chirurgica per l'utilizzo dei divaricatori.
La censura non merita adesione.
Dalla CTU svolta in primo grado si ricava che “Nel caso in esame, la lettura del report operatorio che avrebbe potuto offrire non pochi elementi di valutazione per comprendere al meglio la patogenesi della lesione splenica che condizionò poi la asportazione della milza, non è risultata particolarmente utile. Possiamo soltanto leggere che al termine
pag. 15/28 dell'intervento, nel corso della verifica dell'emostasi, veniva rilevata una effrazione della capsula splenica che necessitava di una splenectomia”.
Quindi, i sanitari, pur potendo descrivere meglio le cause della lesione della milza, omettevano di farlo.
Da tale lacuna documentale, non può, ovviamente, derivare alcun pregiudizio per la parte danneggiata, spettando semmai ai sanitari (e, nella specie, al ), siccome parte attiva dell'intervento, fornire CP_2
elementi che potessero consentire di qualificare come imprevedibile o inevitabile la lesione.
Tale prova non è, tuttavia, stata offerta, avendo gli stessi CTU chiarito, mediante il riferimento ad accreditate fonti bibliografiche, che le lesioni della milza possono essere favorite da fattori di rischio (quali precedenti interventi chirurgici - obesità – anzianità o anche da modificazioni patologiche della milza) oppure da un incongruo tecnicismo degli operatori (come l'uso incongruo di divaricatori, eccessive manipolazioni o trazioni non adeguate).
Nella specie, non emergendo dalla CTU la presenza di alcuno dei segnalati fattori di rischio, deve ragionevolmente ritenersi che la lesione sia stata causata da una manovra incongrua dell'operatore, come del resto, ipotizzato dagli stessi consulenti d'ufficio laddove, dopo avere stigmatizzato la lacunosa descrizione della causa della rottura della milza nel report operatorio, asserivano “Una tale descrizione fa ragionevolmente pensare che la lesione della capsula splenica si sia verosimilmente prodotta per l'uso incongruo di
pag. 16/28 divaricatori più che per la incauta mobilizzazione della milza o della flessura splenica del colon. In ogni caso un evento iatrogeno riconducibile ad un incongruo tecnicismo che venne a condizionare di necessità l'asportazione della milza non essendo possibile in un paziente eparinizzato, procedere altrimenti”.
In definitiva, la CTU era assolutamente chiara nel ricondurre la lesione dell'organo alla condotta negligente del sanitario.
Quanto, poi, alla pretesa estraneità del dott. alla manovra CP_2
(utilizzo del divaricatore) all'origine del danno, merita rimarcare come la stessa costituisca finanche un'allegazione nuova rispetto a quelle svolte in primo grado.
Infatti, costituendosi dinanzi al Tribunale, il LO non aveva nemmeno dedotto la presenza, nell'equipe, di sanitari diversi da sé stesso e dal dott. , avendo sostenuto “che l'intervento è CP_13
stato eseguito per la parte relativa all'aneurisma dal dott. , per la CP_2
parte relativa alla neoplasia del rene destro dal dott. ” e CP_13
ricollegato causalmente la lesione splenica ed il sanguinamento della milza, non ad un improprio utilizzo dei divaricatori da parte di altro componente dell'equipe, ma alla particolare complessità dell'intervento.
Se, tuttavia, questa deduzione difensiva è stata sconfessata dai CTU, i quali non hanno attribuito rilievo scusante alla dedotta complessità del caso, è logico arguirne, alla luce delle difese svolte dal in primo CP_2
grado, che la lesione della milza sia stata cagionata dallo stesso pag. 17/28 sanitario, nel corso dell'intervento volto a porre rimedio all'aneurisma addominale.
Del resto, al riguardo, deve evidenziarsi come i CTU, in sede di risposta alle note ad essi trasmesse dal difensore del , osservavano “Sul CP_2
punto avevamo verosimilmente ricondotto la lesione splenica all'utilizzo dei divaricatori, ricordando specifiche procedure raccomandate dalla
per preservare la milza da insulti chirurgici ed oggi non Parte_4
possiamo che confermare le nostre precedenti valutazioni in assenza di ogni contestazione avanzata da parte convenuta.
Per quanto attiene, infine, alle difficoltà del caso che avrebbero comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dalla lettura del report operatorio, quanto mai laconico sulla genesi dell'effrazione della capsula splenica, rilevata al termine dell'intervento, non emergono particolari difficoltà tecniche o l'insorgere di eventi avversi che potrebbero giustificare tale lesione.
In sintesi, la valutazione medico legale del caso porta, pertanto, a riconoscere come, nella circostanza in esame, al paziente, sottoposto ad un intervento di aneurismectomia aortica, sia stata inaspettatamente asportata anche la milza per una non accurata condotta chirurgica che ne condizionò la lesione nel corso dell'intervento stesso”.
Né, in contrario, è dirimente che, in un passaggio della CTU, si legga che la lesione era stata provocata da una “condotta imputabile non tanto all'operatore quanto ad altri componenti dell'equipe chirurgica verosimilmente per l'utilizzo dei divaricatori”.
pag. 18/28 Infatti, dalla CTU, nella parte in cui viene riportato il contenuto della documentazione sanitaria agli atti, emerge solo che, dell'equipe chirurgica, faceva parte, oltre al dott. ed al dott. anche CP_2 CP_13
il dott. R. . Per_4
Manca, tuttavia, la prova che la manovra relativa all'impiego del divaricatore, nel corso della quale si è verosimilmente prodotta la lesione, sia stata attuata dal dott. , essendo il diario clinico sul Per_4
punto silente.
Né, giova ribadire, una simile difesa veniva svolta in primo grado dal
, avendo lo stesso omesso di dedurre tale circostanza finanche CP_14
nelle note critiche trasmesse ai CTU, di cui dinanzi si è dato conto.
Peraltro, anche ad ipotizzare che la lesione splenica sia stata materialmente causata da uno degli altri due sanitari che componevano l'equipe, deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, sussista, comunque, la responsabilità del dott. . CP_2
Infatti, posto che questi, per sua stessa ammissione, si è occupato dell'aneurisma e considerato provato, alla luce della CTU, che la lesione splenica sia stata prodotta nel corso di tale intervento (e non, invece, di quello, eseguito dal dott. di asportazione del rene destro), CP_13
appare evidente che l'odierno appellante, quale chirurgo vascolare, debba rispondere dell'eventuale atto incongruo compiuto da altro operatore per l'utilizzo del divaricatore.
pag. 19/28 Infatti, in ragione del rischio consistente, quale evidenziato anche dai
CTU, che, nel corso di interventi relativi ad aneurisma dell'aorta addominale, possano verificarsi lesioni spleniche (cfr. pag. 18 dell'elaborato peritale), l'odierno appellante avrebbe dovuto segnalare, all'altro operatore che lo stava coadiuvando, la necessità di prestare particolare attenzione per evitare che, tramite trazioni eccessive del meso e dei legamenti o attraverso un utilizzo non corretto dei retrattori, potesse determinarsi il danno.
Infine, la circostanza che, statisticamente, la lesione della milza rappresenti una complicanza del tipo di intervento cui veniva sottoposto il D'Angelo non esime da responsabilità il sanitario, una volta che non sia stata da questi provata la non evitabilità dell'evento.
Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, “Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218
c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022).
§ 7.
pag. 20/28 Passando all'esame dell'appello principale, con il primo motivo, la società BH censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva accolto la domanda di manleva proposta da , nonostante CP_2
l'art. 4 della polizza limitasse l'operatività della copertura alla condizione “che per tali danni l'assicurato sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'autorità giudiziaria ordinaria civile-penale e/o della Corte dei
Conti”.
Al riguardo, l'istante invocava l'erroneità della decisione, per non avere il Giudice rilevato che, quella azionata in giudizio, non era una polizza relativa alla responsabilità generica del sanitario, ma operava solo a condizione che, nei confronti del medico assicurato, fosse stata accertata in giudizio una responsabilità per colpa grave. Sosteneva che, solo in tale situazione, il sanitario, assoggettato ad azione di rivalsa della Corte dei Conti, poteva chiedere alla compagnia assicurativa di essere manlevato.
Deduceva che il Giudice aveva errato nel ritenere che la BH potesse partecipare al giudizio di danno, instaurato contro il sanitario dai danneggiati, laddove, invece, essa istante non doveva partecipare a siffatto giudizio, dal momento che l'eventuale accertamento della colpa grave del medico non sarebbe stato contestato dalla compagnia, la quale, in siffatta ipotesi, in caso di condanna dello stesso, avrebbe provveduto alla manleva.
Con il secondo motivo, l'impresa di assicurazione deduceva che il primo Giudice non aveva accertato in capo al la responsabilità CP_2
pag. 21/28 per colpa grave in relazione all'evento dannoso. Infatti, alcuna statuizione era in tal senso contenuta nel dispositivo e, nella parte motiva, il Tribunale si limitava ad esprimere una valutazione di mera possibilità, peraltro, nemmeno motivata.
Inoltre, la colpa grave non sussisteva, avendo la relazione peritale dei
CTU escluso la responsabilità dell'assicurato rispetto al verificarsi della lesione splenica ed attribuito la stessa ad altro operatore per l'utilizzo dei diverticolatori.
§ 8.
I motivi sono fondati.
aveva chiamato in causa la BH in base alla polizza CP_2
collettiva n. 2015RCG00077-640133, che copriva la responsabilità civile “colpa grave” del personale delle aziende del servizio sanitario nazionale.
L'art. 4 della stessa polizza, rubricato “oggetto dell'assicurazione”, stabiliva che la polizza garantisce: 1) Azione diretta del terzo danneggiato;
2) Azione di surrogazione esperita dalla
[...]
nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e Parte_5
dal CCNL. 3) Azione di rivalsa esperita dall' nei casi Controparte_15
previsti dalla legge. 4) Ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall' di cui l'assicurato sia responsabile ai sensi di Controparte_15
legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del 10% del danno indennizzato.
pag. 22/28 La garanzia, come risulta dal prosieguo dell'articolo, veniva prestata a condizione che per tali danni l'assicurato fosse stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Civile o Penale e/o della Corte dei
Conti.
Il tenore della richiamata pattuizione induce, quindi, a ritenere che, a differenza delle comuni polizze di responsabilità civile, in quella in esame, la copertura assicurativa operi a condizione che l'assicurato sia stato ritenuto responsabile del danno per colpa grave.
Tale espressa condizione deve essere intesa nel senso che, rispetto alla vicenda principale (vale a dire a quella che riguarda il rapporto tra l'assicurato ed il danneggiato) sia già intervenuta, al momento in cui l'assicurato azioni la garanzia assicurativa, una pronuncia (del giudice ordinario o del giudice contabile) che ne riconosca la colpa grave.
Del resto, siffatta interpretazione è avvalorata dalla lettura dell'art. 25 della medesima polizza, nel quale l'assicurato dichiarava di essere coperto da altra polizza, conclusa per suo conto dalla struttura sanitaria presso la quale operava, a garanzia della responsabilità civile professionale, ad esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
Dal combinato disposto degli articoli 4 e 25 della polizza emerge, quindi, che, quella in esame, sia una garanzia destinata ad operare per i casi non coperti dalla polizza stipulata per conto del medico dall'azienda sanitaria di appartenenza.
pag. 23/28 Discende da quanto osservato che, siccome al momento della chiamata in causa della BH da parte del dott. non era ancora intervenuta CP_2
una sentenza che ne avesse accertato la responsabilità per colpa grave, rispetto alla vicenda sanitaria oggetto di lite, la copertura assicurativa non possa operare.
Né, invero, è in contrario, sufficiente l'accertamento incidentalmente operato, circa la colpa grave del sanitario, dal primo Giudice, per l'assorbente ragione che, secondo la polizza in esame, al momento in cui la garanzia assicurativa venga ad essere azionata, la responsabilità del medico deve essere già stata riconosciuta.
In accoglimento dell'appello principale, quindi, la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti della CP_2 [...]
deve essere rigettata. Parte_1
§ 9.
Venendo, infine, a disciplinare le spese processuali, rileva la Corte che, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale, si impone, quanto al rapporto tra l'impresa assicurativa ed il , un rinnovato CP_2
regolamento delle stesse da operarsi in relazione all'esito finale della controversia.
Tenuto conto della riconosciuta infondatezza della domanda di manleva, il deve essere condannato alla rifusione, nei confronti CP_14
dell'appellante principale, delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
pag. 24/28 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,0, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento, quanto ad entrambi i gradi, dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi, vertendo la controversia, nel rapporto tra BH ed il , sulla sola CP_2
domanda di manleva.
L'appellante principale, sul presupposto di avere corrisposto, al CTU del primo grado, il relativo onorario, chiedeva che fosse disposta la condanna delle parti soccombenti alla relativa restituzione.
La domanda è ammissibile, essendo stata formulata nelle note di trattazione scritta depositate in data 17.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in relazione ad un pagamento che veniva eseguito solo in data 22.1.2024 (cfr. copia del bonifico in favore del CTU allegato alle suddette Persona_3
note), dopo la proposizione dell'appello (nel quale l'istante si era riservata di domandare la restituzione di quanto pagato in esecuzione dell'impugnata sentenza).
Ne segue che e , a cui carico le spese Controparte_7 CP_2
della CTU come liquidate dal primo Giudice debbono porsi in via definitiva, in via solidale nei rapporti con l'appellante principale ed al
50% ciascuno nei rapporti interni, vadano condannati, in solido, a pag. 25/28 restituire all'appellante principale, l'importo di euro 1.501,46, oltre interessi legali dal 22.1.2024 al soddisfo.
Al rigetto dell'appello incidentale segue, altresì, la condanna del alla rifusione, in favore degli appellati, attori in primo grado, CP_2
delle spese processuali del grado di appello, che si liquidano come in dispositivo, applicando lo stesso scaglione dinanzi indicato e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante la ridotta attività difensiva in concreto espletata.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv.
Annibale Bologna, dichiaratosi antistatario.
Alcuna pronuncia, riguardo alle spese del grado di appello, si impone, invece, nel rapporto tra l'appellante principale ed cui Controparte_7
l'appello veniva notificato a meri fini di litis denuntiatio, e in quello tra il e la medesima , stante l'estraneità di CP_2 Controparte_7
quest'ultima alle censure svolte dal medico.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo CP_2
pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da , avverso la
[...] CP_2
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 26/28 a) rigetta l'appello incidentale;
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di CP_2 [...]
; Parte_1
c) condanna alla rifusione, nei confronti di CP_2 [...]
, delle spese Parte_1
processuali che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro
2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
e) condanna ed in solido CP_2 Controparte_7
tra di loro, a pagare, in favore di
[...]
, l'importo di euro 1.501,46, oltre Parte_1
interessi legali dal 22.1.2024 al soddisfo;
f) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. CP_2
Annibale Bologna, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
g) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari al contributo CP_2
unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
pag. 27/28 Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa Alessia Pasquariello)
pag. 28/28