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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2836/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2836/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 10:26 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. FONTE DESIREE Parte_1 Per l'avv. CONTI Controparte_1
MASSIMILIANO
i procuratori delle parti insistono nei rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2836/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in indirizzo telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FONTE DESIREE e dall'avv. CONCETTA MALFITANO, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA C/O AVV. MAURIZIO PAPA 4 96100 P.IVA_1
SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. CONTI MASSIMILIANO giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con atto di citazione del 9.8.2024 ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 806/2024 (n. R.G. 1830/2024), con il quale il Tribunale di Siracusa gli ingiungeva di pagare alla parte ricorrente, la somma di € 11.528,00, oltre interessi e Parte_3
spese.
Parte opponente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via pregiudiziale, in rito,
dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Siracusa e rimettere le parti dinnanzi all'Arbitrato
Unico/Collegio arbitrale e, conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
-
In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto atteso che
la presente opposizione si fonda su prova scritta;
- In via d'urgenza, accogliere, anche inaudita altera
parte, l'istanza di accertamento tecnico preventivo, nominando un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine
di accertare, con immediatezza, la presenza di vizi e difformità delle opere e valutare l'entità dei danni
subiti; - In via principale, nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo
con qualsivoglia statuizione;
Per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare la al Parte_3
pagamento, in favore del sig. , della somma di € 7.407,25 o in quella maggiore o minore somma Pt_1
che sarà ritenuta di giustizia, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare i vizi e riparare ai
danni arrecati nella cattiva esecuzione dei lavori, il tutto oltre al pagamento delle spese e dei compensi
per il tecnico incaricato, Geom. , all'espletamento dell'incarico; - Per l'effetto, Controparte_2
sempre in via riconvenzionale, condannare altresì la al pagamento, in favore del Sig. Parte_3
, della somma di € 5.004,14 per il pagamento delle rate di preammortamento;
- Per l'effetto, Pt_1
sempre in via riconvenzionale, condannare altresì la al risarcimento dei danni da Parte_3
lite temeraria nella misura di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
giustizia; - Con vittoria di spese e compensi
pagina 4 di 8 L'opponente quindi oltre a contestare l'avversa pretesa creditoria chiedeva, altresì, in via riconvenzionale la condanna di parte opposta al pagamento della somma di € 7.407,25 per il ripristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione dei vizi, euro 5.004,14 per il pagamento delle rate di preammortamento, ed infine euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni da lite temeraria.
Parte opposta, con comparsa di costituzione e risposta del 27.12.2024, si costituiva in giudizio, non contestando la sussistenza della convenzione di arbitrati, ma evidenziando in ogni caso la legittimità
del decreto ingiuntivo e pertanto chiedendo, in caso di accoglimento dell'eccezione preliminare e di revoca del decreto ingiuntivo, la compensazione delle spese. Nel merito parte opposta contestava le domande formulate ex adverso.
Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del 12.3.2025 il GI rinviava la causa all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza le parti hanno discusso come da verbale allegato.
Così ricostruiti i fatti di causa, si procede all'esame dei motivi di opposizione.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione avanzata da parte opponente di incompetenza del
Giudice ordinario in ragione della convenzione di arbitrato stipulata tra le parti.
Tale eccezione risulta fondata.
Trova, infatti, applicazione la clausola compromissoria di cui al contratto d appalto concluso tra le odierne parti del giudizio in data 13.07.2023. L'art. 12 del suddetto atto costitutivo, rubricato
“risoluzione delle controversie” infatti, dispone quanto segue: “Ogni eventuale controversia relativa
alla validità, efficacia e interpretazione del presente contratto, previo in ogni caso esperimento del
tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Siracusa, sarà devoluta per Arbitro
pagina 5 di 8 unico/Collegio arbitrale che deciderà in via rituale secondo diritto/equità, nel rispetto delle
inderogabili norme di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.”.
Si richiama, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad
emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla
l'emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva
opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e
la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri” (Cass. Civ. Sez. Un., ord., n.
22433/2018; principio già enunciato in Cass. Sez. I, sent., n. 8166/1999).
La questione per cui è causa rientra certamente nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria citata e, conseguentemente, la richiesta di devoluzione della controversia al giudizio arbitrale – avanzata da parte opponente e cui peraltro parte opposta non si è opposta – deve essere accolta.
Nel presente giudizio, all'accoglimento delle medesime conclusioni non osta la proposizione della domanda riconvenzionale di parte opponente.
In proposito, appare condivisibile il ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tra l'eccezione di compromesso e la proposizione di domanda riconvenzionale sussiste un rapporto che si esplica in termini di ontologica subordinazione, e non di incompatibilità (Cass. Civ. Sez. VI, ord.
n. 26635/2011: “in tema di arbitrato, pur configurandosi la devoluzione della controversia ad arbitri
come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria da far valere nella forma dell'eccezione in senso
proprio, la contestuale proposizione dell'eccezione e della domanda riconvenzionale nel primo atto
difensivo non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima,
onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è
pagina 6 di 8 ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la
fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima (v., per tutte, Cass. n. 12684/2007)”.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza del Giudice Ordinario preclude l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Per quanto attiene la ripartizione delle spese del presente giudizio, si ritiene che esse debbano essere poste a carico esclusivamente di parte opposta. Sul punto appare rilevante la statuizione della Corte di
Cassazione, secondo cui “posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni
fatte valere dall'opponente, quali che fossero, di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa
risulta essere la parte opponente” (Cass. Civ. Sez. VI, ord., n. 9035/2019): in conformità con quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., ne deriva la condanna alle spese della parte opposta, quale parte soccombente.
Le spesi si liquidano dunque come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri minimi in ragione delle fasi di giudizio espletate (studio, introduttiva e trattazione).
P.Q.M.
Il Giudice, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente giudicando nella causa iscritta al n. r.g. 2836/2024, così dispone:
- accoglie il motivo preliminare di opposizione al decreto ingiuntivo n. 806/2024 del 1.7.2024 (n. R.G.
1830/2024) per incompetenza del Tribunale Ordinario.; e, per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta, semplificata , al pagamento in favore Controparte_3
di di spese e compensi del presente giudizio, liquidati in € 1689,00 per compensi per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2836/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 10:26 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. FONTE DESIREE Parte_1 Per l'avv. CONTI Controparte_1
MASSIMILIANO
i procuratori delle parti insistono nei rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.
pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2836/2024 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in indirizzo telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. FONTE DESIREE e dall'avv. CONCETTA MALFITANO, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA C/O AVV. MAURIZIO PAPA 4 96100 P.IVA_1
SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. CONTI MASSIMILIANO giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 8 Con atto di citazione del 9.8.2024 ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 806/2024 (n. R.G. 1830/2024), con il quale il Tribunale di Siracusa gli ingiungeva di pagare alla parte ricorrente, la somma di € 11.528,00, oltre interessi e Parte_3
spese.
Parte opponente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via pregiudiziale, in rito,
dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Siracusa e rimettere le parti dinnanzi all'Arbitrato
Unico/Collegio arbitrale e, conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
-
In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto atteso che
la presente opposizione si fonda su prova scritta;
- In via d'urgenza, accogliere, anche inaudita altera
parte, l'istanza di accertamento tecnico preventivo, nominando un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine
di accertare, con immediatezza, la presenza di vizi e difformità delle opere e valutare l'entità dei danni
subiti; - In via principale, nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo
con qualsivoglia statuizione;
Per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare la al Parte_3
pagamento, in favore del sig. , della somma di € 7.407,25 o in quella maggiore o minore somma Pt_1
che sarà ritenuta di giustizia, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare i vizi e riparare ai
danni arrecati nella cattiva esecuzione dei lavori, il tutto oltre al pagamento delle spese e dei compensi
per il tecnico incaricato, Geom. , all'espletamento dell'incarico; - Per l'effetto, Controparte_2
sempre in via riconvenzionale, condannare altresì la al pagamento, in favore del Sig. Parte_3
, della somma di € 5.004,14 per il pagamento delle rate di preammortamento;
- Per l'effetto, Pt_1
sempre in via riconvenzionale, condannare altresì la al risarcimento dei danni da Parte_3
lite temeraria nella misura di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
giustizia; - Con vittoria di spese e compensi
pagina 4 di 8 L'opponente quindi oltre a contestare l'avversa pretesa creditoria chiedeva, altresì, in via riconvenzionale la condanna di parte opposta al pagamento della somma di € 7.407,25 per il ripristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione dei vizi, euro 5.004,14 per il pagamento delle rate di preammortamento, ed infine euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni da lite temeraria.
Parte opposta, con comparsa di costituzione e risposta del 27.12.2024, si costituiva in giudizio, non contestando la sussistenza della convenzione di arbitrati, ma evidenziando in ogni caso la legittimità
del decreto ingiuntivo e pertanto chiedendo, in caso di accoglimento dell'eccezione preliminare e di revoca del decreto ingiuntivo, la compensazione delle spese. Nel merito parte opposta contestava le domande formulate ex adverso.
Depositate le note ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del 12.3.2025 il GI rinviava la causa all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'odierna udienza le parti hanno discusso come da verbale allegato.
Così ricostruiti i fatti di causa, si procede all'esame dei motivi di opposizione.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione avanzata da parte opponente di incompetenza del
Giudice ordinario in ragione della convenzione di arbitrato stipulata tra le parti.
Tale eccezione risulta fondata.
Trova, infatti, applicazione la clausola compromissoria di cui al contratto d appalto concluso tra le odierne parti del giudizio in data 13.07.2023. L'art. 12 del suddetto atto costitutivo, rubricato
“risoluzione delle controversie” infatti, dispone quanto segue: “Ogni eventuale controversia relativa
alla validità, efficacia e interpretazione del presente contratto, previo in ogni caso esperimento del
tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Siracusa, sarà devoluta per Arbitro
pagina 5 di 8 unico/Collegio arbitrale che deciderà in via rituale secondo diritto/equità, nel rispetto delle
inderogabili norme di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.”.
Si richiama, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad
emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla
l'emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva
opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e
la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri” (Cass. Civ. Sez. Un., ord., n.
22433/2018; principio già enunciato in Cass. Sez. I, sent., n. 8166/1999).
La questione per cui è causa rientra certamente nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria citata e, conseguentemente, la richiesta di devoluzione della controversia al giudizio arbitrale – avanzata da parte opponente e cui peraltro parte opposta non si è opposta – deve essere accolta.
Nel presente giudizio, all'accoglimento delle medesime conclusioni non osta la proposizione della domanda riconvenzionale di parte opponente.
In proposito, appare condivisibile il ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tra l'eccezione di compromesso e la proposizione di domanda riconvenzionale sussiste un rapporto che si esplica in termini di ontologica subordinazione, e non di incompatibilità (Cass. Civ. Sez. VI, ord.
n. 26635/2011: “in tema di arbitrato, pur configurandosi la devoluzione della controversia ad arbitri
come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria da far valere nella forma dell'eccezione in senso
proprio, la contestuale proposizione dell'eccezione e della domanda riconvenzionale nel primo atto
difensivo non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima,
onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è
pagina 6 di 8 ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la
fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima (v., per tutte, Cass. n. 12684/2007)”.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza del Giudice Ordinario preclude l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Per quanto attiene la ripartizione delle spese del presente giudizio, si ritiene che esse debbano essere poste a carico esclusivamente di parte opposta. Sul punto appare rilevante la statuizione della Corte di
Cassazione, secondo cui “posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni
fatte valere dall'opponente, quali che fossero, di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa
risulta essere la parte opponente” (Cass. Civ. Sez. VI, ord., n. 9035/2019): in conformità con quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., ne deriva la condanna alle spese della parte opposta, quale parte soccombente.
Le spesi si liquidano dunque come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri minimi in ragione delle fasi di giudizio espletate (studio, introduttiva e trattazione).
P.Q.M.
Il Giudice, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente giudicando nella causa iscritta al n. r.g. 2836/2024, così dispone:
- accoglie il motivo preliminare di opposizione al decreto ingiuntivo n. 806/2024 del 1.7.2024 (n. R.G.
1830/2024) per incompetenza del Tribunale Ordinario.; e, per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta, semplificata , al pagamento in favore Controparte_3
di di spese e compensi del presente giudizio, liquidati in € 1689,00 per compensi per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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