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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RONDINELLI MICHELE ( ), C.F._1
appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSSI MARIA ELISABETTA ( C.F._2
appellata
Controparte_2
appellata contumace Conclusioni per «voglia la Corte d'Appello adita, Parte_1 respinta ogni contraria istanza, per le ragioni indicate in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
NEL MERITO In via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità del mutuo n. 74163471 per difetto di causa ex art. 1418 – 1325 n. 2 c.c. e/o per illiceità della causa ex art. 1344
c.c. per i motivi di cui in narrativa, e che il mutuo è stato stipulato con finalità di azzerare l'esposizione debitoria del c/c 23389.40 e collegate linee di credito
e, di conseguenza, dichiarare il contratto di mutuo nullo per difetto di causa con ogni conseguente statuizione di legge;
2) per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di quanto dalla stessa effettivamente incassato a titolo di rate di mutuo, spese versate, oltre interessi dai singoli versamenti percepiti all'effettivo soddisfo.;
IN OGNI CASO:
3) col favore delle spese e degli emolumenti di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso a parte attrice delle spese di c.t.p., mediazione ed eventuale c.t.u. IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi c.t.u. contabile diretta ad accertare le somme da ripetere quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Arezzo emessa il 5.12.2022, contraddistinta con il n.1280/2022, con rigetto di ogni altra deduzione, eccezione e richiesta anche istruttoria, con vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di appello.
In linea istruttoria:
pag. 2/12 ordinare l'estromissione di tutti i documenti tardivamente depositati con
l'atto di citazione in appello per il principio di cui all'art. 345 c.p.c. e/o disattenderli. Con vittoria di spese ed onorari.
Infine, trattandosi di procedimento instaurato con l'atto di appello il
26.01.2023 (vedi citazione ex adverso notificata) ante riforma Catarbia, è applicabile l'art. 35 1° comma c.p.c., come modificato dalla legge bilancio
(Legge 29.12.2022 n. 197 art. 1 comma 380) e pertanto chiede la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la Parte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1280 del 2022 con la quale è stata respinta la domanda di declaratoria di nullità del contratto di mutuo n.
741634371 stipulato con (nel Controparte_1 prosieguo , credito asseritamente ceduto a CP_3 CP_1 Controparte_2
(docc. 9 e 10, atto di citazione in primo grado), rimasta però contumace
[...] sin dal primo grado. ha agito in giudizio deducendo di aver sottoscritto in data 13 Parte_1
Contr novembre 2012 un contratto di mutuo con per euro 179.000,00 e di aver ricevuto l'accredito di detto importo – sottratte le spese della procedura
–sul conto corrente n. 23389.40.
Precisava altresì che: i) il suddetto conto corrente al tempo dell'accredito presentava un'esposizione debitoria pari a euro -76.481,00; ii) la somma erogata tramite finanziamento era stata parzialmente utilizzata per estinguere tale esposizione debitoria;
iii) al fine di concedere il finanziamento Contr aveva chiesto e ottenuto una garanzia personale, una garanzia rilasciata da e l'adesione da parte dei soci della Controparte_4 Parte_1
a una polizza assicurativa collettiva, iv) era stato avviato apposito giudizio al fine di accertare la nullità del contratto di conto corrente n. 23389.40 per vari asseriti profili di invalidità; v) in ogni caso il contratto di pag. 3/12 mutuo presentava ulteriori profili d'invalidità – rispetto alla mancanza o illiceità della causa in ragione del collegamento con il rapporto di conto corrente – stante l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi e del piano di ammortamento alla francese, la dichiarazione di un ISC inferiore al
TAEG verificato, nonché l'applicazione di interessi usurari.
– asserendo un collegamento negoziale esistente tra il Parte_1 contratto di mutuo e quello di conto corrente – domandava: i) la declaratoria di nullità totale o parziale del mutuo per mancanza e/o illiceità della causa,
ii) altresì l'invalidità dell'accordo relativamente alle clausole sugli interessi
(per anatocismo, applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e superamento del tasso di usura negli interessi moratori), iii) la declaratoria di nullità della fideiussione prestata.
Circa la nullità del mutuo, il Tribunale non ha ravvisato i presupposti necessari per il collegamento negoziale tra detto contratto e quello di conto corrente, ritenendo che non potesse «assumere rilievo il fatto che gli importi derivanti dal contratto di mutuo [… fossero] stati accreditati sul conto corrente intestato alla debitrice principale [… essendo questa …] una delle normali forme di erogazione del mutuo». Ha poi rilevato che nemmeno il
«tenore del contratto di finanziamento consente di evincere la sussistenza di un collegamento negoziale unilaterale tra il finanziamento medesimo e l'esposizione passiva derivante dal conto corrente». Secondo il giudice di prime cure, conferma di quanto sopra poteva essere desunta dal fatto che la somma erogata con il contratto di mutuo fosse «stata utilizzata dalla mutuataria per diverse operazioni relative allo svolgimento dell'attività aziendale».
Ha precisato, quindi, il Tribunale che «[i]l fatto che la correntista abbia eventualmente ritenuto di utilizzare il mutuo anche per ripianare parte dell'esposizione passiva emergente dal conto corrente» non integra un
«comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei pag. 4/12 singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale», ritenendo infondati anche gli altri profili di asserita nullità del mutuo e rigettando tutte le domande.
Le spese di lite sono state poste a carico di secondo la Parte_1 soccombenza.
L'appello è affidato al seguente motivo di censura:
1. «nullità del mutuo di scopo utilizzato per estinguere l'esposizione debitoria del c/c 23389.40 – Errata interpretazione degli artt. 1314, 1325 e
1418 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.».
Il motivo di gravame è affiancato alla richiesta di modifica della pronuncia in merito alle spese di lite.
Contr Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello.
All'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 10 aprile, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di Controparte_2
non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
[...]
2. Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'odierna appellata, atteso che l'atto introduttivo consente di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza pag. 5/12 messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
3. Passando al merito, con l'unico motivo di gravame lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inesistenti «i presupposti per ravvisare un collegamento negoziale» tra il contratto di mutuo n. 741634371
e il contratto di conto corrente n. 23389.40 «e dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo». Tale doglianza sarebbe fondata in quanto il
«contratto di mutuo per l'importo di euro 179.000,00 [è stato] concesso dalla
[…] con lo specifico ed espresso scopo di fornire liquidità aziendale CP_1 come emerge dal contratto stesso». Sostiene che «[i]n data Parte_1
Contr 13.11.2012 la accreditava la somma di €. 175.867,50 sul c/c 23389.40
[… quando] il saldo ammontava ad €. -76.481,00 [… quindi …] [l]a somma erogata di euro 179.000 tramite il finanziamento è stata parzialmente utilizzata per estinguere l'esposizione debitoria derivante dal c/c 23389.40 in Contr quanto in data 13.3.2013 riduceva unilateralmente e senza esplicarne il motivo, la linea di credito precedentemente concessa da €. 70.000,00 a €.
30.000,00». Sostiene, dunque, che a seguito di altro giudizio – Parte_1 istruito anche mediante consulenza tecnico-contabile, nel quale venivano Contr solevate dalla stessa (e sempre contro nullità contrattuali Parte_1 anche per il conto corrente di cui si discute – «emergeva che al 9.11.2012 il saldo come ricalcolato dal CTU era di €. 97.972,68 a credito della correntista anziché a debito di €. 86.882,71 come indicato dalla banca nell'estratto conto;
al 13.11.2012 (data di erogazione mutuo) il saldo come ricalcolato dal
CTU era di €. 280.789,99 a credito della correntista anziché di €. 95.934,60 come indicato dalla banca». Asserisce l'odierna appellante che, alla data di erogazione del mutuo, la stessa «non aveva alcuna esposizione debitoria [… e
…] non aveva alcun bisogno di liquidità in quanto aveva a disposizione quasi
€. 96.000 ovverosia la differenza fra il saldo accertato giudizialmente (€.
280.789,99) e l'importo erogato (€. 175.867,50)». Sostiene che Parte_1
l'esposizione debitoria è derivata «dall'applicazione di clausole nulle o da pag. 6/12 addebiti illegittimi» e conseguentemente «i vizi si ripercuotono anche sul contratto di mutuo che dovrà necessariamente essere dichiarato nullo» dal momento che «vi è un collegamento negoziale che […] rende [i due contratti] interdipendenti […] nel senso dell'interdipendenza funzionale fra i medesimi, poiché utilizzati in una combinazione strumentalmente volta a realizzare lo scopo pratico unitario, costituente la causa concreta della complessiva operazione economica bancaria, specifica ed autonoma rispetto a quella dei singoli contratti». Sostiene l'odierna parte appellante, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, oltre al fatto che gli importi mutuati sono stati versati sul conto corrente della mutuataria, sussistano altre circostanze idonee a dimostrare il collegamento negoziale, in quanto nell'«art. 1 del mutuo e [… nelle] sue premesse, […] inequivocabilmente si evince la sussistenza di un collegamento negoziale unilaterale tra il finanziamento […] e l'esposizione passiva derivante dal conto corrente».
Ritiene, inoltre, che il Tribunale non abbia considerato l'elemento soggettivo ai fini del riconoscimento di un collegamento negoziale, emergente: i) dal fatto che «in data 13.3.2013, quindi dopo l'erogazione del finanziamento ed il Contr pieno rientro dal saldo passivo di conto della correntista, riduceva, unilateralmente e senza indicarne il motivo, la linea di credito precedentemente concessa da €. 70.000,00 a €. 30.000,00»; ii) dal fatto che la consulenza contabile esperita in altro procedimento avesse ricalcolato il saldo del conto de quo al 13 novembre 2012, data di erogazione del mutuo, in euro 280.789,99 e pertanto «la non aveva alcun bisogno di Parte_1 liquidità (scopo del mutuo) in quanto aveva a disposizione quasi €.
96.000,00»; iii) dall'«utilizzo della [figura giuridica della] presupposizione».
Ritiene in sintesi l'odierna appellante che, «visti gli esiti del giudizio di accertamento sopra richiamato, [la stessa] non avrebbe avuto alcuna necessità di ottenere liquidità con il conseguente venir meno della causa del contratto di mutuo (di scopo) […], essendo [questo] finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente […] lo stesso è nullo per mancanza pag. 7/12 di causa concreta». Ritiene pertanto che «la è […] tenuta a Parte_1 CP_1 restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate in quanto l'accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile finalizzata ad “abbattere” lo scoperto apparente».
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo premettere che la Corte regolatrice, a sezioni unite, ha recentemente dato atto dei contrasti giurisprudenziali che si registravano in materia di mutuo c.d. solutorio, stabilendo che «[è] valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., sez. un., n. 5841 del 2025, in massima).
Appurata, quindi la validità del contratto di un mutuo stipulato per ripianare un'esposizione debitoria, l'odierna appellante sostiene che, nel caso di specie, l'esposizione debitoria del conto corrente n. 23389.40 scaturisca
«dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi», pertanto «tali vizi si ripercuotono anche sul contratto di mutuo che dovrà necessariamente essere dichiarato nullo» sussistendo tra i due contratti – quello di mutuo e quello di conto corrente – un collegamento negoziale.
A tal proposito la Corte di cassazione ha evidenziato che, «affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla pag. 8/12 regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale» (Cass., sez. un., n. 7930 del
2008, in motivazione).
Dalla lettura delle premesse del contratto di mutuo n. 741634371 del
13 novembre 2012 – che, ex art. 1, formano parte integrante dello stesso – emerge che «la Parte mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento da destinare alla liquidità aziendale». Sempre dalla lettura congiunta delle premesse e dell'art. 1 emerge dunque che la «è disposta a concedere il CP_1 finanziamento [di euro 179.000,000] allo scopo di cui sopra» (doc.1, atto di citazione in primo grado).
Dal testo contrattuale non risultano pertanto elementi volti a far ritenere che l'erogazione del mutuo fosse funzionale a ripianare l'esposizione debitoria, non richiamata, e dunque che esso sia stato contratto a tal fine.
Conseguentemente, circa il requisito oggettivo, sotto il profilo testuale, nel contratto di mutuo non si ravvisano elementi idonei a integrare un
«nesso teleologico» tra i due negozi;
anzi, quanto evidenziato depone in senso contrario: liquidità, utile al più diverso impiego, piuttosto che necessario ripianamento dell'esposizione debitoria maturata.
Dalle risultanze istruttorie, emerge inoltre che:
- il saldo del conto corrente al 1° novembre 2012 era pari a euro
-78.643,07 – poco distante da quello asserito, e non specificamente contestato dalla banca, di euro -76.481,00 al giorno della data della stipula (13 novembre 2012), ma che non emerge distintamente dall'estratto conto allegato (doc. 2, atto di citazione in primo grado) – pag. 9/12 a fronte, comunque, di un finanziamento chiesto e ottenuto per un importo ben superiore, ovvero euro 179.000,00 (doc. 1, atto di citazione in primo grado);
- l'importo mutuato è stato utilizzato anche per altre attività aziendali, come emerge dalle operazioni elencate nell'estratto conto allegato dall'odierno appellante (doc. 2, atto di citazione in primo grado).
Conseguentemente, non solo lo specifico tenore del contratto, ma anche la differenza tra l'ammontare del debito documentato e l'importo erogato nonché il concreto utilizzo di quest'ultimo impediscono di individuare quella
«finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario» necessaria al collegamento negoziale.
Circa l'elemento soggettivo, è lo stesso appellante a sostenere che esso è Contr integrato dal fatto che in data 13 marzo 2013, quattro mesi dopo la stipula del mutuo, riduceva la linea di credito precedentemente concessa da euro 70.000,00 a euro 30.000,00.
tuttavia, non esplicita in che modo tale riduzione della linea Parte_1 di credito, qualificata dallo stesso appellante come una decisione
«unilaterale» e «senza esplic[ito] motivo», possa integrare – riprendendo la giurisprudenza sopra citata in tema di collegamento negoziale – un «comune intento pratico delle parti […] per la realizzazione di un fine che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale», anche in Contr considerazione del fatto che, come dichiarato dalla stessa è circostanza
«naturale […] che a fronte della riduzione dello scoperto di C/C e con le garanzie prestate da terzi, si sia accompagnata […] una riduzione del fido
[…]».
Asserisce la che «il requisito soggettivo, sebbene non Parte_1 manifestato in forma scritta […] emerge facendo utilizzo della presupposizione».
pag. 10/12 Occorre rammentare in proposito che la Corte di legittimità ha stabilito che «[i]n materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd.
“presupposizione” (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti»
(Cass. n. 5112 del 2018, in massima).
Dalla lettura del contratto di mutuo non si evince in alcun modo che il
«presupposto imprescindibile della volontà negoziale» sia stato quello di ripianare un'esposizione debitoria;
si evince piuttosto che la volontà negoziale è stata legata all'ottenimento di «liquidità aziendale».
A ogni buon conto, preme altresì precisare che la doglianza dell'odierno appellante si fonda sugli esiti di un separato giudizio di accertamento circa
«eccepite nullità contrattuali e […] di illegittime applicazioni di condizioni economiche» sul conto corrente n. 23389.40 al fine di ottenere un accertamento «del saldo dare/avere in relazione al mutuo» di cui si discute anche in questo giudizio. Tale giudizio, tuttavia, non è ancora definitivo Contr avendo – per stessa affermazione di proposto appello CP_5 avverso la decisione di primo grado e avendo, altresì, proposto l'odierna appellante, appello incidentale, con la conseguenza che i relativi esiti sono ancora sub iudice.
Alla stregua delle ragioni illustrate, la censura dev'essere respinta, così come la richiesta di c.t.u., che ne presuppone l'accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento
(euro 52.001,00 – euro 260.000,00), identificato alla stregua dell'ammontare del mutuo della cui invalidità si tratta, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
pag. 11/12 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1280 del 2022 del Tribunale di Arezzo, che per l'effetto conferma;
3. condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in euro 4.997,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 26 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RONDINELLI MICHELE ( ), C.F._1
appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSSI MARIA ELISABETTA ( C.F._2
appellata
Controparte_2
appellata contumace Conclusioni per «voglia la Corte d'Appello adita, Parte_1 respinta ogni contraria istanza, per le ragioni indicate in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
NEL MERITO In via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità del mutuo n. 74163471 per difetto di causa ex art. 1418 – 1325 n. 2 c.c. e/o per illiceità della causa ex art. 1344
c.c. per i motivi di cui in narrativa, e che il mutuo è stato stipulato con finalità di azzerare l'esposizione debitoria del c/c 23389.40 e collegate linee di credito
e, di conseguenza, dichiarare il contratto di mutuo nullo per difetto di causa con ogni conseguente statuizione di legge;
2) per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di quanto dalla stessa effettivamente incassato a titolo di rate di mutuo, spese versate, oltre interessi dai singoli versamenti percepiti all'effettivo soddisfo.;
IN OGNI CASO:
3) col favore delle spese e degli emolumenti di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso a parte attrice delle spese di c.t.p., mediazione ed eventuale c.t.u. IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi c.t.u. contabile diretta ad accertare le somme da ripetere quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Arezzo emessa il 5.12.2022, contraddistinta con il n.1280/2022, con rigetto di ogni altra deduzione, eccezione e richiesta anche istruttoria, con vittoria di spese ed onorari anche del giudizio di appello.
In linea istruttoria:
pag. 2/12 ordinare l'estromissione di tutti i documenti tardivamente depositati con
l'atto di citazione in appello per il principio di cui all'art. 345 c.p.c. e/o disattenderli. Con vittoria di spese ed onorari.
Infine, trattandosi di procedimento instaurato con l'atto di appello il
26.01.2023 (vedi citazione ex adverso notificata) ante riforma Catarbia, è applicabile l'art. 35 1° comma c.p.c., come modificato dalla legge bilancio
(Legge 29.12.2022 n. 197 art. 1 comma 380) e pertanto chiede la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la Parte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1280 del 2022 con la quale è stata respinta la domanda di declaratoria di nullità del contratto di mutuo n.
741634371 stipulato con (nel Controparte_1 prosieguo , credito asseritamente ceduto a CP_3 CP_1 Controparte_2
(docc. 9 e 10, atto di citazione in primo grado), rimasta però contumace
[...] sin dal primo grado. ha agito in giudizio deducendo di aver sottoscritto in data 13 Parte_1
Contr novembre 2012 un contratto di mutuo con per euro 179.000,00 e di aver ricevuto l'accredito di detto importo – sottratte le spese della procedura
–sul conto corrente n. 23389.40.
Precisava altresì che: i) il suddetto conto corrente al tempo dell'accredito presentava un'esposizione debitoria pari a euro -76.481,00; ii) la somma erogata tramite finanziamento era stata parzialmente utilizzata per estinguere tale esposizione debitoria;
iii) al fine di concedere il finanziamento Contr aveva chiesto e ottenuto una garanzia personale, una garanzia rilasciata da e l'adesione da parte dei soci della Controparte_4 Parte_1
a una polizza assicurativa collettiva, iv) era stato avviato apposito giudizio al fine di accertare la nullità del contratto di conto corrente n. 23389.40 per vari asseriti profili di invalidità; v) in ogni caso il contratto di pag. 3/12 mutuo presentava ulteriori profili d'invalidità – rispetto alla mancanza o illiceità della causa in ragione del collegamento con il rapporto di conto corrente – stante l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi e del piano di ammortamento alla francese, la dichiarazione di un ISC inferiore al
TAEG verificato, nonché l'applicazione di interessi usurari.
– asserendo un collegamento negoziale esistente tra il Parte_1 contratto di mutuo e quello di conto corrente – domandava: i) la declaratoria di nullità totale o parziale del mutuo per mancanza e/o illiceità della causa,
ii) altresì l'invalidità dell'accordo relativamente alle clausole sugli interessi
(per anatocismo, applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e superamento del tasso di usura negli interessi moratori), iii) la declaratoria di nullità della fideiussione prestata.
Circa la nullità del mutuo, il Tribunale non ha ravvisato i presupposti necessari per il collegamento negoziale tra detto contratto e quello di conto corrente, ritenendo che non potesse «assumere rilievo il fatto che gli importi derivanti dal contratto di mutuo [… fossero] stati accreditati sul conto corrente intestato alla debitrice principale [… essendo questa …] una delle normali forme di erogazione del mutuo». Ha poi rilevato che nemmeno il
«tenore del contratto di finanziamento consente di evincere la sussistenza di un collegamento negoziale unilaterale tra il finanziamento medesimo e l'esposizione passiva derivante dal conto corrente». Secondo il giudice di prime cure, conferma di quanto sopra poteva essere desunta dal fatto che la somma erogata con il contratto di mutuo fosse «stata utilizzata dalla mutuataria per diverse operazioni relative allo svolgimento dell'attività aziendale».
Ha precisato, quindi, il Tribunale che «[i]l fatto che la correntista abbia eventualmente ritenuto di utilizzare il mutuo anche per ripianare parte dell'esposizione passiva emergente dal conto corrente» non integra un
«comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei pag. 4/12 singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale», ritenendo infondati anche gli altri profili di asserita nullità del mutuo e rigettando tutte le domande.
Le spese di lite sono state poste a carico di secondo la Parte_1 soccombenza.
L'appello è affidato al seguente motivo di censura:
1. «nullità del mutuo di scopo utilizzato per estinguere l'esposizione debitoria del c/c 23389.40 – Errata interpretazione degli artt. 1314, 1325 e
1418 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.».
Il motivo di gravame è affiancato alla richiesta di modifica della pronuncia in merito alle spese di lite.
Contr Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello.
All'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 10 aprile, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di Controparte_2
non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente evocatavi.
[...]
2. Sempre in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'odierna appellata, atteso che l'atto introduttivo consente di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza pag. 5/12 messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
3. Passando al merito, con l'unico motivo di gravame lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inesistenti «i presupposti per ravvisare un collegamento negoziale» tra il contratto di mutuo n. 741634371
e il contratto di conto corrente n. 23389.40 «e dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista soggettivo». Tale doglianza sarebbe fondata in quanto il
«contratto di mutuo per l'importo di euro 179.000,00 [è stato] concesso dalla
[…] con lo specifico ed espresso scopo di fornire liquidità aziendale CP_1 come emerge dal contratto stesso». Sostiene che «[i]n data Parte_1
Contr 13.11.2012 la accreditava la somma di €. 175.867,50 sul c/c 23389.40
[… quando] il saldo ammontava ad €. -76.481,00 [… quindi …] [l]a somma erogata di euro 179.000 tramite il finanziamento è stata parzialmente utilizzata per estinguere l'esposizione debitoria derivante dal c/c 23389.40 in Contr quanto in data 13.3.2013 riduceva unilateralmente e senza esplicarne il motivo, la linea di credito precedentemente concessa da €. 70.000,00 a €.
30.000,00». Sostiene, dunque, che a seguito di altro giudizio – Parte_1 istruito anche mediante consulenza tecnico-contabile, nel quale venivano Contr solevate dalla stessa (e sempre contro nullità contrattuali Parte_1 anche per il conto corrente di cui si discute – «emergeva che al 9.11.2012 il saldo come ricalcolato dal CTU era di €. 97.972,68 a credito della correntista anziché a debito di €. 86.882,71 come indicato dalla banca nell'estratto conto;
al 13.11.2012 (data di erogazione mutuo) il saldo come ricalcolato dal
CTU era di €. 280.789,99 a credito della correntista anziché di €. 95.934,60 come indicato dalla banca». Asserisce l'odierna appellante che, alla data di erogazione del mutuo, la stessa «non aveva alcuna esposizione debitoria [… e
…] non aveva alcun bisogno di liquidità in quanto aveva a disposizione quasi
€. 96.000 ovverosia la differenza fra il saldo accertato giudizialmente (€.
280.789,99) e l'importo erogato (€. 175.867,50)». Sostiene che Parte_1
l'esposizione debitoria è derivata «dall'applicazione di clausole nulle o da pag. 6/12 addebiti illegittimi» e conseguentemente «i vizi si ripercuotono anche sul contratto di mutuo che dovrà necessariamente essere dichiarato nullo» dal momento che «vi è un collegamento negoziale che […] rende [i due contratti] interdipendenti […] nel senso dell'interdipendenza funzionale fra i medesimi, poiché utilizzati in una combinazione strumentalmente volta a realizzare lo scopo pratico unitario, costituente la causa concreta della complessiva operazione economica bancaria, specifica ed autonoma rispetto a quella dei singoli contratti». Sostiene l'odierna parte appellante, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, oltre al fatto che gli importi mutuati sono stati versati sul conto corrente della mutuataria, sussistano altre circostanze idonee a dimostrare il collegamento negoziale, in quanto nell'«art. 1 del mutuo e [… nelle] sue premesse, […] inequivocabilmente si evince la sussistenza di un collegamento negoziale unilaterale tra il finanziamento […] e l'esposizione passiva derivante dal conto corrente».
Ritiene, inoltre, che il Tribunale non abbia considerato l'elemento soggettivo ai fini del riconoscimento di un collegamento negoziale, emergente: i) dal fatto che «in data 13.3.2013, quindi dopo l'erogazione del finanziamento ed il Contr pieno rientro dal saldo passivo di conto della correntista, riduceva, unilateralmente e senza indicarne il motivo, la linea di credito precedentemente concessa da €. 70.000,00 a €. 30.000,00»; ii) dal fatto che la consulenza contabile esperita in altro procedimento avesse ricalcolato il saldo del conto de quo al 13 novembre 2012, data di erogazione del mutuo, in euro 280.789,99 e pertanto «la non aveva alcun bisogno di Parte_1 liquidità (scopo del mutuo) in quanto aveva a disposizione quasi €.
96.000,00»; iii) dall'«utilizzo della [figura giuridica della] presupposizione».
Ritiene in sintesi l'odierna appellante che, «visti gli esiti del giudizio di accertamento sopra richiamato, [la stessa] non avrebbe avuto alcuna necessità di ottenere liquidità con il conseguente venir meno della causa del contratto di mutuo (di scopo) […], essendo [questo] finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente […] lo stesso è nullo per mancanza pag. 7/12 di causa concreta». Ritiene pertanto che «la è […] tenuta a Parte_1 CP_1 restituire al correntista/mutuatario le rate di mutuo versate in quanto l'accredito della somma mutuata sul conto corrente costituisce una mera operazione contabile finalizzata ad “abbattere” lo scoperto apparente».
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo premettere che la Corte regolatrice, a sezioni unite, ha recentemente dato atto dei contrasti giurisprudenziali che si registravano in materia di mutuo c.d. solutorio, stabilendo che «[è] valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., sez. un., n. 5841 del 2025, in massima).
Appurata, quindi la validità del contratto di un mutuo stipulato per ripianare un'esposizione debitoria, l'odierna appellante sostiene che, nel caso di specie, l'esposizione debitoria del conto corrente n. 23389.40 scaturisca
«dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi», pertanto «tali vizi si ripercuotono anche sul contratto di mutuo che dovrà necessariamente essere dichiarato nullo» sussistendo tra i due contratti – quello di mutuo e quello di conto corrente – un collegamento negoziale.
A tal proposito la Corte di cassazione ha evidenziato che, «affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla pag. 8/12 regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale» (Cass., sez. un., n. 7930 del
2008, in motivazione).
Dalla lettura delle premesse del contratto di mutuo n. 741634371 del
13 novembre 2012 – che, ex art. 1, formano parte integrante dello stesso – emerge che «la Parte mutuataria ha chiesto alla Banca un finanziamento da destinare alla liquidità aziendale». Sempre dalla lettura congiunta delle premesse e dell'art. 1 emerge dunque che la «è disposta a concedere il CP_1 finanziamento [di euro 179.000,000] allo scopo di cui sopra» (doc.1, atto di citazione in primo grado).
Dal testo contrattuale non risultano pertanto elementi volti a far ritenere che l'erogazione del mutuo fosse funzionale a ripianare l'esposizione debitoria, non richiamata, e dunque che esso sia stato contratto a tal fine.
Conseguentemente, circa il requisito oggettivo, sotto il profilo testuale, nel contratto di mutuo non si ravvisano elementi idonei a integrare un
«nesso teleologico» tra i due negozi;
anzi, quanto evidenziato depone in senso contrario: liquidità, utile al più diverso impiego, piuttosto che necessario ripianamento dell'esposizione debitoria maturata.
Dalle risultanze istruttorie, emerge inoltre che:
- il saldo del conto corrente al 1° novembre 2012 era pari a euro
-78.643,07 – poco distante da quello asserito, e non specificamente contestato dalla banca, di euro -76.481,00 al giorno della data della stipula (13 novembre 2012), ma che non emerge distintamente dall'estratto conto allegato (doc. 2, atto di citazione in primo grado) – pag. 9/12 a fronte, comunque, di un finanziamento chiesto e ottenuto per un importo ben superiore, ovvero euro 179.000,00 (doc. 1, atto di citazione in primo grado);
- l'importo mutuato è stato utilizzato anche per altre attività aziendali, come emerge dalle operazioni elencate nell'estratto conto allegato dall'odierno appellante (doc. 2, atto di citazione in primo grado).
Conseguentemente, non solo lo specifico tenore del contratto, ma anche la differenza tra l'ammontare del debito documentato e l'importo erogato nonché il concreto utilizzo di quest'ultimo impediscono di individuare quella
«finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario» necessaria al collegamento negoziale.
Circa l'elemento soggettivo, è lo stesso appellante a sostenere che esso è Contr integrato dal fatto che in data 13 marzo 2013, quattro mesi dopo la stipula del mutuo, riduceva la linea di credito precedentemente concessa da euro 70.000,00 a euro 30.000,00.
tuttavia, non esplicita in che modo tale riduzione della linea Parte_1 di credito, qualificata dallo stesso appellante come una decisione
«unilaterale» e «senza esplic[ito] motivo», possa integrare – riprendendo la giurisprudenza sopra citata in tema di collegamento negoziale – un «comune intento pratico delle parti […] per la realizzazione di un fine che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale», anche in Contr considerazione del fatto che, come dichiarato dalla stessa è circostanza
«naturale […] che a fronte della riduzione dello scoperto di C/C e con le garanzie prestate da terzi, si sia accompagnata […] una riduzione del fido
[…]».
Asserisce la che «il requisito soggettivo, sebbene non Parte_1 manifestato in forma scritta […] emerge facendo utilizzo della presupposizione».
pag. 10/12 Occorre rammentare in proposito che la Corte di legittimità ha stabilito che «[i]n materia contrattuale, per configurare la fattispecie della cd.
“presupposizione” (o condizione inespressa) è necessario che dal contenuto del contratto si evinca l'esistenza di una situazione di fatto, non espressamente enunciata in sede di stipulazione, ma considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui successivo verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti»
(Cass. n. 5112 del 2018, in massima).
Dalla lettura del contratto di mutuo non si evince in alcun modo che il
«presupposto imprescindibile della volontà negoziale» sia stato quello di ripianare un'esposizione debitoria;
si evince piuttosto che la volontà negoziale è stata legata all'ottenimento di «liquidità aziendale».
A ogni buon conto, preme altresì precisare che la doglianza dell'odierno appellante si fonda sugli esiti di un separato giudizio di accertamento circa
«eccepite nullità contrattuali e […] di illegittime applicazioni di condizioni economiche» sul conto corrente n. 23389.40 al fine di ottenere un accertamento «del saldo dare/avere in relazione al mutuo» di cui si discute anche in questo giudizio. Tale giudizio, tuttavia, non è ancora definitivo Contr avendo – per stessa affermazione di proposto appello CP_5 avverso la decisione di primo grado e avendo, altresì, proposto l'odierna appellante, appello incidentale, con la conseguenza che i relativi esiti sono ancora sub iudice.
Alla stregua delle ragioni illustrate, la censura dev'essere respinta, così come la richiesta di c.t.u., che ne presuppone l'accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento
(euro 52.001,00 – euro 260.000,00), identificato alla stregua dell'ammontare del mutuo della cui invalidità si tratta, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
pag. 11/12 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1280 del 2022 del Tribunale di Arezzo, che per l'effetto conferma;
3. condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in euro 4.997,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 26 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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