Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 970/2024 (cui è riunito rg. 989/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2426/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Spigno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Biagio Assereto n° 5, come da mandato in atti Pt_1
Appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1
Monica Busoli e Simona Gagino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Genova, Via Cesarea 12/8, come da mandato in atti
Appellante
e contro
Appellata e appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova − in via principale e nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, rigettare e/o parzialmente riformare le domande avanzate dell'appellato nelle parti infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo dell'atto di citazione in appello − Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellante : Controparte_1
-in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2426/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2699/2024, depositata in data 17/09/2024, e notificata a cura di in data 01/10/2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate Controparte_2 nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - “in via principale, nel merito: respingere le domande formulate dal nei confronti del Controparte_3 CP_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premesse;
-In via
[...] principale, nel merito: respingere le domande formulate da nei Controparte_2 confronti del in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in Controparte_1 premesse;
-In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal e di Controparte_3 Controparte_2 accertare e dichiarare la responsabilità dei fatti di causa sulla base delle conclusioni dell'
[...]
ATP prodotto in giudizio e secondo le limitazioni meglio indicate nella parte in diritto ovvero
– in subordine - secondo nuova CTU tecnica, individuando il grado di responsabilità di tutte le parti del presente giudizio e le quote di partecipazione di ciascuno in ordine all'eventuale risarcimento dei danni accertandi;
- in via istruttoria: acquisire ATP -secondo le limitazioni meglio indicate nella parte in diritto -depositato dall'Arch. ove accerta e le CP_4 cause dei fatti oggetto del presente giudizio, i soggetti responsabili e il grado di responsabilità delle parti in giudizio e conseguentemente la quota di partecipazione all'eventuale risarcimento del danno accertando: -disporsi, in estremo subordine, CTU tecnica volta ad accertare le cause dei fatti oggetto del presente giudizio, i soggetti responsabili e il grado di responsabilità delle parti in giudizio e conseguentemente la quota di partecipazione all'eventuale risarcimento del danno accertando;
-ammettersi la prova per testi su capitoli di prova che saranno formulati nelle redigende memorie ex art. 183 c.p.c., che si chiede sin d'ora siano concesse;
- con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”. In via istruttoria si chiede, altresì, l'ammissione di CTU non ammessa in primo grado o l'acquisizione della CTU già espletata nel giudizio n. 6439/2023 depositata in data 15/10/2024 per le motivazioni indicate in premesse. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata/appellante incidentale Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, per le causali di cui alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, previo eventuale richiamo della
C.T.U. a chiarimenti sulle osservazioni dalla scrivente difesa, licenziamento ed assunzione dei mezzi di prova tutti ritualmente dedotti in primo grado e non accolti, - DICHIARARE
l'inammissibilità degli appelli avversari sviluppati dal Controparte_5
e dal , per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.; - RIGETTARE in ogni Controparte_1 loro parte gli appelli proposti dal e dal Controparte_6
avverso la sentenza n. 2426 pronunciata dal Tribunale di Genova in data Controparte_1
16/09/2024 e pubblicata in data 17/09/2024, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
- IN
PARZIALE RIFORMA della suddetta sentenza, accogliersi la spiegata domanda formulata in sede di appello incidentale in punto quantum debeatur, già avanzata in primo grado dalla
come dedotto in atti e ribadito in comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, da intendersi integralmente richiamata e ritrascritta, e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il e/o il Controparte_6 Controparte_1 in solido tra loro e/o pro quota e/o come meglio ritenuto, al risarcimento dei danni cagionati all'attrice in relazione al (ed in conseguenza del) fenomeno dannoso, dedotto in giudizio ed accertato anche in sede di ATP, sia a titolo di danno emergente, sia a titolo di lucro cessante, nella misura di € € 57.600,00, ovvero alternativamente € 48.000,00 per canoni di locazione non percepiti - importi comunque da doversi sommare rispetto ai danni subiti dall'immobile: ripristino € 15.194,64 così come indicato nella sentenza di primo grado - ovvero quella somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta da determinarsi del caso anche in via equitativa o mediante il licenziamento di nuova CTU;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data dei fatti (ottobre 2018); -
Dichiarare tenuti e condannare il e il Controparte_7 CP_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni dedotte in narrativa. - Vinte, in ogni caso, le
[...] spese e i compensi del presente giudizio e confermare la condanna alle spese del giudizio di primo grado, nonché del giudizio di ATP recante R.G. 7517/2019 del Tribunale di Genova.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_2 giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, il per sentire Controparte_7 accertare e dichiarare la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex artt. 2043 e s.s. c.c. nella causazione dei danni occorsi ad un locale di sua proprietà e, di conseguenza, condannarlo al risarcimento dei relativi danni nonché alla corresponsione di un indennizzo/risarcimento per l'indisponibilità dell'immobile in seguito ai fatti per cui è causa.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietaria di un immobile sito in via Biagio Assereto n. 3, concesso in locazione ad uso non abitativo a D.P.A. Pt_1
S.a.s., chi vi apriva un centro estetico;
-l'immobile si sviluppava sia al piano strada, sia al di sotto di un porticato di proprietà del , sul quale vigeva il Controparte_6 diritto di uso pubblico a favore del Comune;
-nel settembre 2018, a seguito della caduta dal soffitto del locale di calcinacci ed intonaco, segnalava immediatamente l'accaduto al
, ma quest'ultimo si limitava ad effettuare soltanto le opere di puntellamento e CP_3 messa in sicurezza disposte dal che aveva ravvisato una situazione di concreto CP_1 pericolo per la pubblica incolumità dato il continuo passaggio pubblico sul marciapiede sottostante il citato porticato;
parte attrice chiedeva al condominio il risarcimento dei danni subiti, il rimborso delle spese effettuate ed una pronta adozione di tutte le misure idonee ad eliminare i danni, invitando altresì il a partecipare alle spese per il Controparte_1 rifacimento della pavimentazione del porticato ai sensi dell'art. 40, legge n. 1150 del 1942;
-sottolineava che, a fronte di tali richieste, il aveva convocato un'assemblea CP_3 straordinaria soltanto in data 03.04.2019, durante la quale erano stati presentati cinque preventivi relativi al rifacimento della sola pavimentazione, mentre in data 6 giugno 2019 l'assemblea negava all'unanimità il consenso al ripristino del locale;
- pertanto era promosso procedimento di ATP ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. per accertare lo stato dei luoghi con conseguente valutazione dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il chiedendo, previa autorizzazione a Controparte_3 chiamare in causa il , il rigetto di tutte le domande attoree perché infondate Controparte_1 in fatto e in diritto e, in subordine, limitare la liquidazione dei danni stessi e valutare la ripartizione delle responsabilità come da indicazioni all'esito dell'Atp. Sottolineava di non aver violato alcun obbligo di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendosi, invece, prontamente attivato a seguito della segnalazione di Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il contestando Controparte_1 ogni suo coinvolgimento nella causazione dei danni a fronte della titolarità di una servitù di uso pubblico sul porticato ai sensi dell'art. 40 della Legge urbanistica n. 1150/1942.
Sottolineava che i portici, in quanto elementi portanti dell'edificio, andavano considerati parti dell'edificio necessarie all'uso comune e, pertanto, le relative spese manutentive, conservative e ricostruttive restavano a carico del , residuando a carico del CP_3
in qualità di titolare di pubblica servitù, la costruzione e la manutenzione del CP_1 pavimento e l'illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.
Il Giudice di primo grado, fallita la possibilità di definire transattivamente la controversia, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- accertata la responsabilità del
, in persona dell'amministratore pro tempore, e del Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore, nella causazione dei fatti per cui è Controparte_1 causa, condanna il convenuto e il terzo chiamato, in via solidale tra loro, a corrispondere alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_2 somma di € 28.436,94 (oltre IVA se dovuta in relazione all'importo di € 15.194,64), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data dei fatti (ottobre 2018) a quella di pubblicazione della presente sentenza. Da tale ultima data saranno dovuti gli interessi sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 ed ill , in persona del sindaco pro tempore, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente
[...] giudizio che liquida in € 7.616,00 per onorari ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le spese del procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. che liquida in € 3.056,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della CTU esperita in sede di ATP e già liquidate a definitivo carico del convenuto e del terzo chiamato.”
Avverso la pronuncia proponeva appello il Controparte_3 Pt_1 domandando, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, rigettare le domande avanzate nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sfornite di supporto probatorio.
In particolare, parte appellante, impugnava la sentenza censurandone i capi relativi: 1) alla accertata responsabilità ai sensi dell'art. 2051; 2) alla individuazione delle cause del danno;
ed alla ripartizione del danno in capo alle parti;
3) alla quantificazione del danno;
4) alla condanna alle spese di lite.
Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento, rubricato con rg. 989/2024, il chiedendo, previa sospensione della provvisorietà della Controparte_1 sentenza di primo grado, il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti perché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, il censurava la statuizione del Tribunale di Genova Controparte_1 lamentando: 1) error in iudicando nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto che la responsabilità in ordine al danno lamentato da vada posta in Controparte_2 capo al e al per metà ciascuno. Illogicità Controparte_8 Controparte_1
e contraddittorietà della motivazione. Travisamento. Omessa pronuncia;
2) error in iudicando nella parte in cui la sentenza gravata non ha tenuto conto della responsabilità di nella causazione del danno e nella possibilità di usare i locali Controparte_2 destinati all'attività commerciale. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Travisamento. Omessa pronuncia;
3) error in iudicando: nella parte in cui la sentenza gravata non ha tenuto conto della responsabilità di nella Controparte_2 causazione del danno per quanto concerne la condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza.
Si costituiva altresì in giudizio domandando, previo rigetto della Controparte_2 richiesta di sospensiva, dichiarare l'inammissibilità dell'appello sviluppato dal Condominio, per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., e rigettarlo in ogni sua parte in quanto infondato in fatto e in diritto. Chiedeva dichiarare tenuto e condannare il convenuto e/o il terzo chiamato al risarcimento dei danni cagionati all'attrice per danno emergente e lucro cessante, domandando altresì la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c, CP_3 spiegando altresì appello incidentale in ordine alla quantificazione del danno. Con provvedimento del 14.02.2025 il Consigliere Istruttore disponeva la riunione dei procedimenti rg. 970/2024 e rg. 989/2024, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione al 13.5.2025.
Con provvedimento del 14.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 13.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il appellante lamenta il fatto che la sentenza appellata non abbia “tenuto in CP_3 alcuna considerazione il fatto che prima del distacco di calcinacci nel fondo alcuna segnalazione fosse pervenuta al né dalla stessa proprietà né dall'inquilino Parte_1 utilizzatore del locale”. Assume che il potere di intervento di cui è titolare il proprietario o il possessore della cosa, presupposto della sua responsabilità ex art. 2051 cc, non si doveva estendere alla verifica della parte inferiore della soletta che, in quanto soffitto dei fondi interessati, è nella esclusiva disponibilità privata dei proprietari dei medesimi fondi.
Deduce quindi che seppure la concausa riportata al punto 1) “umidità interna ai locali civ. 3 del piano fondi per condensa in relazione alla presenza di n. 3 docce”, sia stata indicata dalle risultanze dell'ATP come “di scarsa rilevanza”, erroneamente è stata pretermessa dal
Tribunale e quindi totalmente privata di efficacia causale.
Indi, il osserva che non appare adeguatamente motivata la ripartizione della CP_3 responsabilità pro quota 50%, sul presupposto che non siano emersi elementi idonei a determinare in misura differente le quota di responsabilità in capo al ed al CP_1
. CP_3
Viceversa, considerato che la responsabilità per mancanza di manutenzione è da attribuirsi sia al sia al mentre la responsabilità per le infiltrazioni d'acqua CP_3 CP_1 provenienti dall'esterno del porticato è da attribuirsi totalmente al doveva ritenersi CP_1 maggiore la quota di responsabilità imputabile all'ente pubblico.
In ordine alla quantificazione del danno emergente il condominio si duole del riconoscimento dell'importo di euro 14.618,34 per il consolidamento del solaio, basato sul solo preventivo presentato dalla Ditta RA.
In ordine alla quantificazione del lucro cessante, deduce che l'inutilizzabilità dei locali deve riferirsi unicamente al piano fondi. Se quindi il Tribunale ha correttamente utilizzato le risultanze della ATP per il riconoscimento dell'indennizzo per i mesi antecedenti la realizzazione dei lavori pari ad euro 199,00/mese, considerati i mq inagibili del locale fondo, avrebbe errato nel riconoscere l'intero canone pari ad euro 2.400,00 per i quattro mesi di durata dei lavori di rifacimento della soletta “considerata l'inutilizzabilità dell'intero locale accertata in CTU”.
In tal senso richiama la ctu (“non sarà possibile utilizzare l'intero piano fondi”), sottolineando peraltro la destinazione d'uso del piano fondi a scantinato.
Lamenta ancora che a fronte del riconoscimento del danno emergente nell'importo di euro
14.618,00 e di euro 576.30 per i ripristini interni, nel definire il dovuto la sentenza sottrae l'importo di euro 3.500,00 corrisposto dal dal totale di quanto liquidato a titolo di CP_3 danno. Tale statuizione sarebbe erronea, stante la condanna del e del condominio CP_1 in solido per il residuo.
Da ultimo, rileva che avendo l'appellata richiesto quale risarcimento per canoni non percepiti la somma di euro 57.600,00 (2.400,00 x 24 mensilità) e non essendovi stato un integrale accoglimento della domanda, non era giustificata la condanna alle spese per soccombenza.
L'appello incidentale svolto da è volto ad ottenere l'integrale Controparte_2 risarcimento del danno secondo quanto allegato in primo grado, oltre alla condanna del in ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_6 Pt_1
Assume la società che la sentenza appellata ha parametrato il danno risarcibile alla superficie di immobile “che la CTU ha ritenuto inagibile”, quando invece l'intero immobile non poteva di fatto essere utilizzato dai clienti del centro estetico, stante il rumore ed il deposito di materiale di cantiere.
Il danno complessivo spettante alla , pertanto, era da riferirsi ai Controparte_2 canoni non percepiti, per il periodo che va da ottobre 2018 fino a settembre 2020: “€
57.600,00 (€ 2.400,00/mese * 24 mensilità, ossia da ottobre 2018 a maggio 2020 + 4 mesi di esecuzione dei lavori, da giugno a settembre 2020) ovvero € 48.000,00 (escludendo i 4 mesi di ritardo dovuti al lockdown non imputabili al ), oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, a decorrere dalla data dei fatti (ottobre
2018).”
Il , appellante principale nella causa riunita, si duole della ripartizione della Controparte_1 responsabilità in ordine al danno lamentato da in capo al Controparte_2
e al per metà ciascuno. Sottolinea che Controparte_8 Controparte_1 il è titolare di un diritto servitù sul portico a differenza del che ne è CP_1 CP_3 proprietario. In particolare, deduce che il dovere manutentivo del sul bene è Parte_1 riconducibile all'art. 1117 cc, mentre il è unicamente tenuto a rendere funzionale il CP_1 diritto di passaggio della collettività quindi alla manutenzione della sola pavimentazione ai sensi dell'art. 40, 2° comma, della L. n. 1150/1042; sulla parte sottostante al portico il non ha alcun obbligo di manutenzione né tantomeno di custodia non avendo CP_1 nemmeno potere di accedervi.
Quanto all'ulteriore fattore determinativo del danno, individuato dall'ATP nelle “infiltrazioni d'acqua verso il porticato e l'interno della palladiana dal marciapiede”, sottolinea che il marciapiede non è di esclusiva proprietà del ma -come ha chiarito l'ATP -costituisce CP_1 copertura dell'intercapedine condominiale per il 59%.
In subordine, chiede accertarsi il concorso di responsabilità tra il e il Controparte_1
secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 Controparte_3
c.c. ripartendo le somme asseritamente dovute a titolo di ripristino dei locali e di risarcimento danni per 2/3 a carico dei Condomini cui la pavimentazione serve e per il restante 1/3 a carico del e del (dunque 1/9 ciascun). Parte_1 CP_1
Indi, si duole dell'omessa considerazione della responsabilità di Controparte_2 nella causazione del danno, in contrasto con l'accertamento peritale che individua
[...] un'ulteriore causa delle problematiche individuate dall'ATP nell'“umidità interna ai locali del civico 3 del piano fondi per condensa in relazione alla presenza di n. 3 docce”, evidenziando la destinazione di questi locali a scantinato/magazzino.
Aggiunge che la responsabilità di nella causazione del danno Controparte_2 doveva essere altresì considerata ai fini della liquidazione delle spese di lite, che comunque non ha tenuto conto del mancato accoglimento integrale delle domande della società attrice.
Orbene, i motivi svolti dagli appellanti principali e necessitano di una CP_1 CP_3 congiunta trattazione, afferendo necessariamente all' accertamento della responsabilità nella causazione dei lamentati danni.
E' pacifica la sussistenza di una servitù di uso pubblico sul porticato ed il fatto che esso rientri nella proprietà . CP_9
La custodia del piano di calpestio del porticato spetta al che ne è proprietario e CP_3 ai sensi dell'art 2051 cc, ne prevede la responsabilità anche in assenza di colpa. La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (in tal senso Cass. SS. UU. 20943/2022).
Così come con riguardo alle strade vicinali, ove le stesse siano adibite al pubblico transito, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del la quale può aggiungersi a quella CP_1 dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia discendente dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 8879 del 29 marzo 2023), allo stesso modo sussiste la concorrente responsabilità del CP_1 atteso il pubblico utilizzo del piano di calpestio che fa capo al (in tema di danni CP_3 da cose in custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n.
10983 del 26 aprile 2023).
Orbene, a seguito di ATP sono state accertate le cause delle lamentate infiltrazioni dannose nei seguenti termini:
1. umidità interna ai locali civ. 3 del piano fondi per condensa in relazione alla presenza di n. 3 docce;
2. perdita di impermeabilizzazione iniziale della palladiana che costituiva la pavimentazione originale del porticato dovuta a vetustà e a fessurazioni;
3. infiltrazioni d'acqua verso il porticato e l'interno della palladiana dal marciapiede attualmente pavimentato con piastrelle cm. 25 x 25.
Il punto 1 è stato ritenuto dal ctu di “scarsa rilevanza”.
Per quanto concerne i punti 2 e 3 la vetustà e le fessurazioni sono emendabili attraverso la manutenzione, la cui omissione ha determinato l'umidità che, come affermato dalla CTU “ ha creato i distacchi di intonaco e l'ammaloramento dei ferri di armatura del solaio”.
Dalle considerazioni sopra svolte deriva una corresponsabilità in pari grado dei custodi (non si fa riferimento alla disciplina afferente ai lastrici solari di cui all'art. 1126 cc, dal momento che viene in rilievo il rapporto di custodia riferibile al piano pavimentato), vieppiù considerandosi che il richiamo alla demanialità del marciapiede da cui derivano le infiltrazioni d'acqua verso il porticato, contenuto nella sentenza appellata, è superato dall'accertamento peritale secondo il quale “il marciapiede ricopre l'intercapedine condominiale per il 59% della sua larghezza, il restante 41% è esclusivamente Comunale”.
Ciò detto con riferimento ai punti 2 e 3, va esaminato il punto 1, che seppure di scarsa rilevanza, deve ritersi concausa dei lamentati danni.
Si tratta all'evidenza di concausa imputabile al danneggiato ai sensi dell'art. 1127 cc, dal momento che la presenza di tre docce in locale non idoneo allo scopo - trattandosi di scantinato - è venuto ad incrementare l'umidità. Il modesto rilievo di tale concausa, si reputa congruamente valutato nella misura del 10% del danno risarcibile, in riforma della statuizione di primo grado.
Quanto all'incarico alla ditta RA per il rifacimento a grezzo a fine lavoro, per un importo
a spese del condominio di € 3.500,00, nel consuntivo lavori l'importo di euro 3500,00 corrisponde alla voce “opere propedeutiche negozio estetica” e pertanto, non ne é evincibile con certezza la conseguenzialità diretta rispetto al fatto generatore del danno oggetto di causa.
Con riferimento al quantum del risarcimento riconosciuto in primo grado si esaminano congiuntamente i motivi d'appello principale del ed incidentale del danneggiato. CP_3
In ordine alla quantificazione del danno emergente, il condominio di duole del riconoscimento dell'importo di euro 14.618,34 per il consolidamento del solaio, basato sul solo preventivo presentato dalla Ditta RA. L'assunto è infondato, in quanto si tratta di conclusione assunta con il vaglio tecnico del ctu e peraltro non oggetto di puntuale contestazione in ordine a concreti motivi di erroneità.
La sentenza ha statuito che: “Ciò posto, considerato che la CTU ha preso come parametro per la determinazione del canone mensile la quotazione OMI dell'Agenzia delle Entrate che, per la zona in esame, propone un massimo di €/mq/mese 21,30 su superficie lorda, per il periodo che va da ottobre 2018 (ossia da quando il centro estetico ha smesso di pagare il canone di locazione) a maggio 2020, va riconosciuto il rimborso dei canoni di locazione nella seguente misura: € 21,3 * 9 mq = € 191,7 * 19 mesi = € 3.642,30. Per il periodo di esecuzione dei lavori, invece, considerata l'inutilizzabilità dell'intero locale accertata in CTU, il rimborso dei canoni di locazione va riconosciuto nella sua interezza ed è pari a € 2.400,00.”
L'ATP ha verificato i seguenti danni: “ l'infiltrazione intorno al finestrino del bagno lato est, che di per sé non ne impedirebbe l'uso , stante il fatto che si ritiene il suo insorgere non recente;
- il distacco di porzioni di intonaco dal soffitto del piano fondi , ubicato sotto al portico , come indicato nell'All.4; - porzioni di intonaco del soffitto in fase di distacco sempre nella zona ubicata sotto al portico - difficoltà ad utilizzare il locale w.c. del bagno centrale per la presenza di puntelli;
- locale di sgombero non utilizzabile per la presenza di puntelli;
- cabina ad uso spogliatoio con doccia non utilizzabile per la presenza di puntelli …Si precisa che nel corso della realizzazione dei lavori di consolidamento della struttura del solaio e/o di rifacimento integrale del solaio non sarà possibile utilizzare l'intero piano fondi , ciò per la presenza di operai , polvere, rumore , ecc.
E' corretta la distinzione effettuata dal Tribunale, che utilizza come spartiacque per verificare l'utilizzabilità dell'immobile l'inizio dei lavori a giugno 2020. Dagli accertamenti compiuti deriva pertanto la corretta individuazione della misura ridotta dell'inutilizzabilità del bene prima dell'inizio dei lavori, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Quanto alle doglianze del in ordine al riconoscimento del lucro cessante per l'intera CP_1 estensione dell'immobile durante i lavori e non solo del piano fondi, si osserva che se anche il locale a piano del portico durante i lavori era agibile, stante la posa di passerelle come pacificamente emerso in causa, si ritiene che - considerata anche la collocazione nei locali di un entro estetico – la presenza di lavori fosse incompatibile con l' utilizzo dei locali al fine indicato. Ne consegue anche il rigetto dell'appello principale del sul punto. CP_1
Conclusivamente, in riforma della sentenza appellata, che aveva liquidato a favore del danneggiato l'importo di € 28.436,94, la somma dovuta a titolo di risarcimento è rideterminata in ragione della riduzione del 10%, in € 25.593,25.
Quanto all'appello in ordine alla liquidazione delle spese di lite, va chiarito che l'accoglimento della domanda in misura ridotta non determina il venire meno della soccombenza (Cass 32061/2022).
Il rigetto dell'appello incidentale del danneggiato e l'accertamento della minima responsabilità dello stesso, implica la mancanza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna degli appellanti ex art. 96 cpc.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto, in ragione dell'esito complessivo della lite che non muta alla luce della minima misura dell'accertamento della corresponsabilità del danneggiato, gravano sugli appellanti in solido.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale
[...]
. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, Pa in parziale accoglimento dell'appello del e del condominio Controparte_1 Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza n. 2426/2024 del Tribunale di Genova,
[...] ridetermina la somma per la quale il ed il condominio Controparte_1 Parte_1 sono condannati in solido alla corresponsione in favore di in € Pt_1 Controparte_2
25593,25, rigetta l'appello incidentale di Controparte_2 conferma per il resto.
Condanna e condominio in solido alla refusione Controparte_1 Parte_1 Pt_1 delle spese di lite del grado in favore di che liquida in € 4888,00 per Controparte_2 competenze, oltre 15% rimb forfet spese ge, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale
[...]
CP_2
Genova, 16.5.2025
Il Consigliere relatore
Dott.sa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno