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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1224 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del
20.03.2025, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso in _1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Scilla Sarto e Vincenzo
Michelini, presso il cui studio in Napoli, via S. Lucia 97, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, ( ), rappresentata e difesa, _1 C.F._2 per mandato in atti, dall'avv. Giovanni Borriello presso il cui studio in
Ercolano (NA), via Cegnacolo n. 26, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E
( ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Flavio Vanacore, presso il cui studio in
Capri, via P. Canale n. 10, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli n.
10677/19, pubblicata il 29/11/19.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 20.3.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.01.2016, – _1 premettendo di essere unica ed esclusiva proprietaria di un immobile sito in Capri alla Via Krupp n. 14/b, ubicato al piano terra di un
1 “fabbricatino” facente parte del complesso immobiliare denominato
”, la cui copertura era costituita dall'ampio terrazzo a CP livello della sovrastante unità immobiliare di proprietà di Pt_1
– evocava in giudizio quest'ultimo, unitamente al
[...] [...]
onde sentir accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “1.- Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto signor in via esclusiva, quale proprietario della unità _1 immobiliare descritta in premessa e del relativo terrazzo a livello, nella causazione dei danni esposti in premessa e, conseguentemente, condannarlo alla esecuzione delle opere necessarie per la eliminazione delle cause delle infiltrazioni medesime così come individuate in sede di TP o, in alternativa, come ritenute necessarie dall'adito Tribunale.
2. Condannarsi conseguentemente il signor , in via esclusiva, al risarcimento _1 di tutti i danni cagionati all'istante per i fatti nel presente atto lamentati che si quantificano nella somma di Euro 6.000,00 a titolo di danni patrimoniali, di Euro 4.218,51 per spese di TP (CTU, contributo unificato, marche e notifica), Euro 5.000,00 per mancata fruizione dell'appartamento e per i disagi patiti e patiendi, da determinarsi - ove occorra - in diverso importo anche in via equitativa. Il tutto per un totale di € 15.218,51 ovvero nella somma maggiore o minore (e, comunque, mai superiore ad € 26.000,00) che
l'On.le Giudicante riterrà di determinare all'esito delle risultanze istruttorie.
Il tutto oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. 3.- Emettersi ogni ulteriore provvedimento di giustizia. 4. - Con vittoria di spese del presente giudizio e del procedimento ex art. 696bis c.p.c..”.
A sostegno della pretesa azionata, l'attrice deduceva che, da circa due anni, la propria unità immobiliare era interessata da copiose infiltrazioni di acqua, che avevano determinato ingenti danni per la quasi totalità dell'appartamento, comportandone, in pratica, la pressoché totale inagibilità; che il proprio Consulente Tecnico di
Parte, Ing. aveva accertato che tali infiltrazioni Controparte_4 erano riconducibili al deterioramento delle impermeabilizzazioni ed alle “vie d'acqua” create dalle radici di un pino presente sul terrazzo a livello di;
che, stante l'inerzia del , in ordine alla _1 Pt_1 risoluzione di tale problematica, aveva promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c., affinché il Tribunale di Napoli accertasse i fatti oggetto di lite e le ragioni delle lamentate infiltrazioni, ai fini della determinazione dei danni e della eventuale composizione della controversia;
che la CTU redatta dall'ing. in sede di Persona_1
TP aveva accertato che “le infiltrazioni d'acqua rilevate nell'appartamento sono riconducibili ad una scarsa tenuta _1 dell'acqua dei sovrastanti terrazzi , a sua volta riconducibili ai Pt_1 seguenti fattori: usura del manto impermeabile del terrazzo fronte mare giunto al termine della sua vita utile;
inadeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche che, invece di garantire un rapido smaltimento delle acque dal terrazzo, crea pericolosi ristagni d'acqua lungo il bordo Sud del terrazzo;
assenza di guaina impermeabilizzante al di sotto del pavimento del
2 terrazzino ove insistono i due pini e del pavimento della zona posta all'ingresso della proprietà . Le indagini hanno riguardato anche altre Pt_1 possibili cause delle infiltrazioni, ma al riguardo non è emerso alcun elemento tecnico oggettivo. […]”.
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio , contestando _1 specificamente l'avversa ricostruzione dei fatti e concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata e non provata.
Deduceva, in particolare, che se l'odierna attrice non avesse abusivamente eseguito opere di sbancamento ed ampliamento del proprio locale terraneo, per aumentarne la superficie da 16 a 36 mq, e non avesse scavato all'interno del terrapieno posto al di CP_5 sotto della proprietà , per realizzare tre vani, con aperture sulla Pt_1 facciata lato SUD, costituente muro di contenimento dell'intero complesso non avrebbe riscontrato le macchie di CP_5 umidità oggi lamentate.
Chiedeva, quindi, che il tribunale Adito accogliesse le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la natura delle opere realizzate dall'attrice nell'appartamento di sua proprietà in Capri (NA),
[...]
, Via Krupp n.7, locale terraneo, oggi dichiarato al catasto alla CP particella 453, sub102, fg.4 e la illegittimità delle effettuate modifiche catastali;
-rigettare tutte le richieste della sig.ra in quanto _1 infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste attoree, in considerazione della accertata proprietà CP_5 del terrapieno del muro di contenimento, oggetto di gravi modifiche, nonché della funzione di lastrico solare che svolge il terrazzo in proprietà dell'arch.
, condannare l'esponente alle spese per le opere da eseguire e per Pt_1
l'eventuale risarcimento dei danni, nella misura in cui essi fossero provati, nei limiti dettati dall'art. 126 cod. civ.”. Spese vinte.
Il citato a meri fini litisconsortili, restava Controparte_2 contumace.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione dei chiarimenti resi dall'ing. in ordine alla CTU redatta nel corso Persona_2 del procedimento di TP), la lite veniva definita con sentenza n.
10677/19, pubblicata il 29/11/19, con cui il tribunale di Napoli così statuiva: “Condanna all'esecuzione delle opere necessarie _1 per eliminare le cause delle infiltrazioni presenti nella proprietà dell'attrice, opere descritte in motivazione ed indicate dall'ing. alle Persona_1 pagg. 34-35 e nell'Allegato 9 della relazione dell'11.11.2014. Condanna
al pagamento, in favore di , della somma di € _1 _1
5.329,31 + iva, oltre interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo soddisfo. Condanna al pagamento, in favore di _1 _1
, delle spese processuali che liquida in € 4.218,51 per spese della fase
[...] di TP, € 264,00 per spese del presente giudizio ed € 4.800,00 per compensi,
3 oltre accessori di legge. Pone le spese per la ctu svolta nel presente giudizio definitivamente a carico di ”. _1
Contro tale sentenza, non notificata, proponeva appello , _1 con atto di citazione notificato (a mezzo pec) in data 2.4.2020, lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2051
c.c. e l'error in iudicando del primo Giudice, per i seguenti motivi: mancato riconoscimento della propria carenza di legittimazione passiva;
mancata declaratoria della responsabilità esclusiva o, quanto meno, concorrente del in ordine alle infiltrazioni in CP discorso, sull'assunto che il terrazzo a livello di sua proprietà fungesse da copertura di beni condominiali e, quindi, per non aver condannato l'ente di gestione in via esclusiva, o, quanto meno, in solido con il nelle proporzioni di legge al risarcimento dei danni;
mancato Pt_1 riconoscimento della responsabilità delle infiltrazioni, in via esclusiva o, in subordine, concorrente con quella del in capo a CP
, per aver eseguito interventi edilizi abusivi, cui _1 doveva ricondursi il verificarsi del fenomeno infiltrativo.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, in totale riforma della pronuncia gravata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di voler così provvedere: “in via principale e nel merito, accogliere i motivi di appello proposti e conseguentemente disattendere tutte le domande ed eccezioni deduzioni e richieste sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale nei confronti dell'appellante per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e per l'effetto in via principale accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o in subordine concorrente della . In ogni caso _1 accertare la carenza di legittimazione passiva del ed in _1 subordine condannare ove risulti una responsabilità residua oltre a quella della , il al risarcimento del danno in via _1 CP esclusiva o in via ulteriormente gradata in concorso con il nella Pt_1 percentuale prevista dalla legge, in ogni caso condannare il solo
alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione CP delle infiltrazioni e dei lavori connessi e conseguenti;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 4) In accoglimento dei motivi di appello condannare la appellata alla restituzione delle somme percepite in virtu' della sentenza di primo grado oltre interessi fino alla restituzione, ed eventualmente la o chi di ragione al rimborso di tutte le _1 somme spese per le opere da eseguirsi in caso di mancata sospensione”.
In via istruttoria, chiedeva disporsi supplemento di c.t.u. volta a verificare la riconducibilità delle infiltrazioni all'ampliamento ed al
4 cambio di destinazione effettuato dalla sul proprio _1 immobile.
Radicato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa del 22.9.2020 il in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, chiedendo: 1) in via preliminare, che venisse accertata e dichiarata l'omessa notifica di domanda nuova formulata da nella propria comparsa di Pt_1 costituzione e risposta ad esso convenuto contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; 3) in via preliminare e concorrente, dichiarare inammissibili le domande nuove formulate in appello da _1 nei propri confronti ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; 4) in via preliminare e concorrente, dichiarare, per quanto sopra, l'acquiescenza e la formazione del giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in merito alle domande di ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c.; 5) in via preliminare e nel merito, rigettare ogni avversa domanda per carenza di titolarità passiva di esso e/o in quanto non provata, CP nonché infondata in fatto e diritto;
spese del grado vinte, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con tempestiva comparsa depositata in data 25.09.2020, si costituiva anche , chiedendo il rigetto dell'avversa istanza di _1 sospensione, insistendo nel merito per il rigetto del gravame, inammissibile e infondato. Vinte le spese del grado.
Rigettata la richiesta di inibitoria, la causa, all'udienza cartolare del
20.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. Si premette, in rito, che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc) sollevata dall'appellata . _1
§. Sempre in rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, supera il vaglio di ammissibilità prescritto dal novellato art. 342 cpc, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello Sempre in rito, si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa
5 ricostruzione dei fatti prospettata dall'ente appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello. Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”(Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. 36481).
In altri termini, occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame, come verificatosi nella specie, sia posto in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta,
e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
§. Infine, ancora in rito, va subito rilevata e dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 cpc delle domande (nuove) proposte nei confronti del in Capri, solo in tal sede Controparte_2 avanzate dal convenuto/odierno appellante , che, difatti, _1 con l'atto di gravame, chiedeva alla corta adita di: “…In ogni caso accertare la carenza di legittimazione passiva del ed in _1 subordine condannare ove risulti una responsabilità residua oltre a quella della , il al risarcimento del danno in via _1 CP esclusiva o in via ulteriormente gradata in concorso con il nella Pt_1 percentuale prevista dalla legge, in ogni caso condannare il solo alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione CP delle infiltrazioni e dei lavori connessi e conseguenti” (cfr. conclusioni pag. 21 dell'atto di appello), laddove, di contro, in prime cure, escluso ogni riferimento a tale ultima richiesta (costo dei lavori per eliminazione delle infiltrazioni a carico del solo , si CP limitava a chiedere l'integrale rigetto della domanda attorea, perché infondata e non provata, nonché: “…. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste attoree, in
6 considerazione della accertata proprietà del terrapieno CP_5
e del muro di contenimento, oggetto di gravi modifiche, nonché della funzione di lastrico solare che svolge il terrazzo in proprietà dell'arch.
, condannare l'esponente alle spese per le opere da eseguire e Pt_1 per l'eventuale risarcimento dei danni, nella misura in cui essi fossero provati, nei limiti dettati dall'art. 1126 cod. civ.” (cfr. relativa comparsa di costituzione e memoria primo termine ex art. 183, comma
6, cpc), invocando, dunque, nei rapporti interni con il convenuto la ripartizione delle spese e dei danni ai sensi del CP richiamato art. 1126 cod.civ..
Orbene, avendo l'attrice agito in prime cure _1 sull'assunto della responsabilità in via esclusiva del convenuto
, chiedendo che lo stesso fosse conseguentemente _1 condannato in via esclusiva alla eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo ed al risarcimento dei conseguenti danni (cfr. conclusioni dell'atto di citazione introduttivo), senza proporre alcuna domanda nei confronti del sito in Capri, Controparte_2 evocato ai soli fini litisconsortili e rimasto contumace, il , ai Pt_1 sensi dell'art. 292 cpc, avrebbe dovuto procedere alla notifica, nei confronti del convenuto, della propria comparsa di CP costituzione, contenente una domanda nuova (di riparto delle spese ex art. 1126 c.c., sul presupposto che il danno provenisse dal lastrico solare avente funzione di copertura nell'interesse condominiale), che allargava il tema di indagine, implicando il riconoscimento della responsabilità dell'ente di gestione, sì da instaurare il contraddittorio sul punto.
Pertanto, in assenza di detta notifica, espressamente eccepita in tal sede (all'atto della rituale costituzione) dal appellato, CP tutte le domande tardivamente svolte nei suoi confronti dal non Pt_1 potranno che essere dichiarate inammissibili, integrandosi, in senso contrario, una evidente violazione del diritto di difesa in danno del
CP
Consegue l'inammissibilità del primo motivo di appello, con cui il lamenta che il tribunale avrebbe errato sia nel ritenere che la Pt_1 responsabilità ed il danno non fossero anche del e sia CP perché per i lavori di cui è causa l'onere deve ricadere sul
e non sul proprietario del terrazzo a livello che funge da CP copertura e comunque per quest'ultimo solo in proporzione, interamente incentrato, com'è evidente, sulla responsabilità del
Controparte_2
II. Fermo quanto precede, nel merito, il gravame va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la responsabilità delle
7 infiltrazioni per cui è causa era da ascrivere in via esclusiva o, in subordine, concorrente, in capo all'attrice per gli _1 interventi edilizi abusivi dalla stessa effettuati, consistenti in opere di ampliamento dell'immobile di sua proprietà e di sbancamento del terrapieno condominiale esistente in proiezione inferiore alla proprietà esclusiva del . Pt_1
La censura va disattesa, senza alcuna necessità di disporre il pur invocato approfondimento istruttorio, ove si consideri che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il CTU, ing.
[...]
, riconvocato in prime cure per rendere chiarimenti Persona_2 sulla (invero) già esaustiva perizia a sua firma (cfr., in particolare, pagg. 32-33, inerenti proprio alla problematica dello sbancamento del terrapieno), depositata l'11.11.2014 nel corso del procedimento di TP
(proposto da innanzi al Tribunale di Napoli;
RG N. Parte_2
33862/2013), con l'elaborato peritale integrativo del 7.9.2017, forniva risposte esaustive, documentate e ben argomentate anche in ordine allo specifico quesito formulato dal tribunale (“se la modifica eventuale della destinazione d'uso abbia determinato o aggravato i danni presenti nell'immobile ( ), individuando gli eventuali danni conseguenti a _1 tale modifica”), prendendo specifica posizione sui rilievi critici svolti dal convenuto/odierno appellante (e dal suo consulente), ciò nondimeno riproposti in sede di gravame.
Tanto si evince chiaramente dai passi contestati della sentenza gravata, con cui il Tribunale così argomentava l'accoglimento della domanda attorea: <<[...] Quanto alle cause delle infiltrazioni il ctu, a seguito dell'approfondita analisi dello stato dei luoghi (cfr. pagg. 23-26 della relazione), ha verificato che le stesse sono dovute: all'usura del manto impermeabile del terrazzo, giunto al termine della sua vita utile;
all'inadeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche;
all'assenza di guaina impermeabilizzante al di sotto del pavimento nella zona ove insistono due pini e all'ingresso (cfr. pag. 30 della relazione).
Tutte e tre le cause indicate dal ctu sono indiscutibilmente dovute alla condotta del convenuto il quale, nella sua proprietà esclusiva, non ha eseguito opere di adeguata manutenzione al fine di garantire l'idonea impermeabilizzazione del terrazzo.
A questo punto va precisato che il ctu, sia nella prima relazione che in sede di chiarimenti, ha affermato con certezza che le infiltrazioni in esame non sono dipese in alcun modo dalle opere compiute dall'attrice nella sua proprietà. Tale aspetto è stato trattato diffusamente nella seconda relazione Per_ nella quale l'ing. ha ribadito che gli interventi edilizi posti in essere dalla non hanno “alcuna attinenza con il fenomeno infiltrativo _1 accertato. Nel corso delle indagini non sono infatti state individuate sconnessioni o rotture del sovrastante terrazzo , né in riferimento alle Pt_1 mattonelle né in riferimento alle fughe, riconducibili a possibili cedimenti del solaio o a vibrazioni indotte dal basso verso l'alto. Non sono poi stati individuati cedimenti (né in riferimento ai paramenti murari verticali né in
8 riferimento al sovrastante solaio) in corrispondenza del nuovo vano di ingresso realizzato sul prospetto Sud, in considerazione sia dell'adeguata distanza tra vano e solaio sia delle caratteristiche specifiche del solaio costituito da un'orditura di putrelle in ferro. Va poi sottolineato che le infiltrazioni individuate nel soggiorno interessano l'intero solaio, _1 oltre che gli angoli Nord-Est e Sud-Ovest. Pertanto, si tratta di infiltrazioni piuttosto generalizzate dovute ad una generale mancanza di tenuta all'acqua del sovrastante manto impermeabile e non ad effetti locali.
Infine, si esclude che le due tettoie con annesse strutture di sostegno possano avere attinenza con le infiltrazioni sia in ragione della loro leggerezza sia in
2 ragione della loro scarsissima invasività rispetto alle strutture murarie alle quali sono appoggiate. In definitiva, in ordine alle cause delle infiltrazioni accertate, si conferma quanto già indicato nella precedente relazione di TP e cioè che le infiltrazioni rilevate nell'appartamento
sono riconducibili ad una scarsa tenuta all'acqua dei sovrastanti _1 terrazzi a sua volta dovuta ai seguenti fattori: usura del manto Pt_1 impermeabile che dopo oltre 15 anni è oramai giunto al termine della propria vita utile;
inadeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche che invece di garantire un rapido smaltimento delle acque dal terrazzo crea pericolosi ristagni d'acqua lungo il bordo Sud del terrazzo;
assenza di guaina impermeabilizzante in corrispondenza della superficie pavimentata ove insistono i due pini e nella zona posta all'ingresso della proprietà
”. Pt_1
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi il convenuto , quale Pt_1 proprietario del terrazzo, sia esclusivo responsabile nei confronti dell'attrice per i danni oggetto di causa, mentre alcuna responsabilità può essere addebitata all'attrice né al Condominio. Il convenuto va, quindi, condannato all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni in esame [...]>>.
Restano così superate tutte le fumose obiezioni dell'appellante, meramente ripetitive dei rilievi svolti in prime cure dal convenuto
, già vagliati e disattesi dal tribunale, sulla scorta delle dettagliate Pt_1
e motivate conclusioni del CTU (cfr. pagg. 6-10, ove si evidenziava, in particolare:“..che da oltre 30 anni non vengono eseguiti ampliamenti volumetrici e/o sbancamenti in corrispondenza degli ambienti oggi interessati dalle infiltrazioni d'acqua, interventi che avrebbero potuto danneggiare il sovrastante terrazzo ”), che peraltro chiariva (anche Pt_1 attraverso rilievi grafici ed allegando le planimetrie degli immobili) come le infiltrazioni verificatesi negli ambienti interni a piano terra di proprietà attorea provenissero dal sovrastante terrazzo fronte mare
(quello su cui insistono i due cipressi), di proprietà esclusiva , Pt_1 che fungeva da copertura solo all'unità immobiliare ed agli anzidetti ambienti di proprietà (cfr., in particolare, pagg. 18-33 e _1 pagg. 37 e ss., dell'elaborato redatto in sede di TP), sì da doversi ritenere, come correttamente rilevato dal tribunale, l'esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., oltre che l'inoperatività Pt_1
9 dell'art. 1126 c.c. (cfr. sull'argomento Cass. 21337/2017, che afferma:
“Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere al criterio previsto dall'art. 1126 c.c. (sul presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile ma al servizio di questo, ad una CP_5 terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123 c.c., comma 2”, chiarendo, in motivazione: “D'altro canto, anche nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell'art. 1126 c.c., e non dell'art. 1125 c.c., si finisce per porre a carico dell'unico condomino
"coperto" i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall'utilizzatore esclusivo della terrazza, così vanificandosi la ratio dell'art. 1126 c.c.: tale norma, infatti, intende dare maggiore rilievo alla utilitas ricavabile dal bene ulteriore a quella insita nella generale funzione di copertura, sicchè essa mira non soltanto a compensare il più rapido deterioramento del lastrico dovuto al diuturno calpestio sullo stesso, quanto soprattutto a non far gravare iniquamente sui soli condomini, ai quali il lastrico serve da copertura, una spesa che avvantaggia in maniera particolare chi da esso è in grado di trarre altri e diversi vantaggi. Pertanto, in caso comunque di riparazione di terrazza a livello sovrastante un'unica unità immobiliare, ovvero un unico piano, si rende plausibile un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., in maniera da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res”).
In definitiva, dunque, non risultando adeguatamente contestate, sotto il profilo tecnico, le risultanze dell'espletata CTU, legittimamente poste dal tribunale a sostegno della decisione, le contrarie
(indimostrate) deduzioni dell'appellante restano prive di pregio, e ciò tanto più, ove si consideri che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere
10 argomentazioni difensive” (Cass. 12195/2024; nello stesso senso,
Cass. 33742/2022 e Cass. 1815/2015).
Sulla scorta di quanto precede, l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in _1 applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con il in favore dell'avv. Flavio Vanacore, Controparte_2 dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1224 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10677/2019, pubblicata in data
29/11/19, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante , al pagamento, in favore degli _1 appellati e in _1 Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del grado, che si liquidano, per ciascuno degli appellati, in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, nei rapporti con Controparte_2
in favore dell'avv. Flavio Vanacore, dichiaratosi
[...] antistatario;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 25.6.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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