TRIB
Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3831/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3831/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 14.01.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. A. Santoro
OPPONENTI
E
p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. P. Madaro
OPPOSTA
All'udienza del 14.01.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con ricorso per ingiunzione la Parte_4 lamentava inadempimento di rispetto alle obbligazioni nascenti dal Parte_1 contratto di mutuo chirografario n. 068 – 681 – 1217095, sottoscritto da quest'ultimo per l'importo di Euro 20.000,00 da rimborsare in n.60 rate mensili di Euro 421,02 cadauna, a partire dal 24.3.2016. Il 26.6.2019 veniva emesso decreto ingiuntivo n.710/2019, con cui si ingiungeva agli attuali opponenti il pagamento in favore di di Euro Controparte_1
12.656,33, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso e spese processuali. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13.09.2019
[...]
(debitore principale), e (fideiussori) Pt_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio la , al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti domande: per tutti gli opponenti:
- in via principale, accertare e dichiarare che sono stati applicati interessi di mora non dovuti in violazione dell'art.1283 c.c. sulle rate scadute ed impagate, comprensive di capitale ed interessi corrispettivi, revocando di conseguenza il decreto opposto per indeterminatezza del credito azionato;
per i fideiussori e : Parte_2 Parte_3
- in via sempre principale, dichiarare la liberazione dei fideiussori Parte_2
e , ex art.1956 c.c., dall'obbligazione assunta con
[...] Parte_3
l'atto di fidejussione del 23/03/2012 relativamente sia al contratto di mutuo chirografario del 24.02.2016 sia al fido deliberato il 18.02.2016 riguardante
, in assenza di speciale autorizzazione degli stessi fideiussori, Parte_1 avendo la fatto credito al debitore principale, pur Controparte_1 conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei predetti fideiussori. Si costituiva in giudizio la , deducendo in via preliminare Controparte_1 la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 163 co. 3 c.p.c. e/o per mancata produzione dei Decreti Ministeriali di determinazione del tasso soglia, nonché nel merito l'infondatezza dell'opposizione, concludendo per la susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Prodotta varia documentazione, esperita CTU contabile, da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Sino infondati e devono essere rigettati motivi di opposizione proposti dai fideiussori, relativamente alla dedotta inefficacia garanzia fideiussoria e più specificamente con riferimento all'invocata liberazione, ex art.1956 c.c., dall'obbligazione assunta con il contratto di fidejussione del 23/03/2012, relativamente sia al contratto di mutuo chirografario del 24.02.2016 sia al fido deliberato il 18.02.2016, riguardanti il debitore principale (per avere la Parte_1 [...] fatto credito al debitore principale in difetto di speciale Controparte_1 autorizzazione degli stessi fideiussori, pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito).
Il suddetto motivo di opposizione è del tutto destituito di fondamento, non essendo stato in alcun modo dimostrata la dedotta circostanza che il debitore principale, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, versasse in condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito.
Invece, è fondato e merita accoglimento il motivo di opposizione relativo all'illegittima applicazione di interessi anatocistici nell'ambito del dedotto rapporto di mutuo, in violazione dell'art. 1283 cc, che vieta la pattuizione di interessi anatocistici, fatti salvi i casi di deroga al divieto espressamente previsti dallo stesso art. 1283 cc.
Dalla CTU contabile, svolta a cura della dott. comm. emerge Controparte_2 che, per effetto del tipo di ammortamento applicato dalla banca nell'ambito del dedotto rapporto di finanziamento, si sono prodotti illeciti effetti anatocistici che hanno determinato l'incremento del saldo passivo da euro 12.568,16 all'importo di euro 13.480,65 calcolato dalla banca e poi liquidato con il decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue che il saldo passivo a carico degli opponenti deve essere rideterminato nella minor somma di euro 12.568,16, oltre agli interessi legali di mora al tasso convenzionale dalla notifica del decreto ingiuntivo (ossia dal 04.07.2019) fino al soddisfo;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati in solido al pagamento in favore della banca opposta della somma di euro 12.568,16, oltre agli interessi legali di mora al tasso convenzionale pattuito in contratto, con decorrenza dal 04.07.2019 fino al soddisfo.
Le spese di CTU devono essere poste integralmente a carico della banca, essendo risultato illegittimo il saldo che era stato calcolato dalla stessa banca, con illegittima inclusione di interessi anatocistici.
Alla parziale reciproca soccombenza segue la compensazione del 50% delle spese processuali. Il restante 50% deve essere posto a carico degli opponenti in solido e a favore della banca opposta e deve essere liquidato nella misura (già abbattuta del 50%) di complessivi euro 2.580,00 di cui euro 80,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
dichiara l'illegittimità degli interessi anatocistici Controparte_1 applicati dalla banca opposta nell'ambito del dedotto rapporto di finanziamento;
per l'effetto ridetermina il saldo passivo del finanziamento in euro 12.568,16 a debito degli opponenti. Rigetta gli altri motivi di opposizione. Revoca il decreto ingiuntivo n. 710/2019 di questo Tribunale. In parziale accoglimento delle domande proposte dalla banca opposta con il ricorso monitorio, condanna tutti gli opponenti in solido al pagamento, in favore della della Parte_4 somma di euro 12.568,16, oltre agli interessi legali di mora al tasso convenzionale pattuito in contratto, con decorrenza dal 04.07.2019 fino al soddisfo. Pone le spese di CTU integralmente a carico della Parte_4
[...]
Dispone la compensazione del 50% delle altre spese processuali e condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore della banca opposta del rimanente 50% di spese processuali, che viene liquidato nella misura (già abbattuta del 50%) di complessivi euro 2.580,00 di cui euro 80,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 27.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3831/2019 R.G., passata in decisione all'udienza del 14.01.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (c.f.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. A. Santoro
OPPONENTI
E
p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. P. Madaro
OPPOSTA
All'udienza del 14.01.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con ricorso per ingiunzione la Parte_4 lamentava inadempimento di rispetto alle obbligazioni nascenti dal Parte_1 contratto di mutuo chirografario n. 068 – 681 – 1217095, sottoscritto da quest'ultimo per l'importo di Euro 20.000,00 da rimborsare in n.60 rate mensili di Euro 421,02 cadauna, a partire dal 24.3.2016. Il 26.6.2019 veniva emesso decreto ingiuntivo n.710/2019, con cui si ingiungeva agli attuali opponenti il pagamento in favore di di Euro Controparte_1
12.656,33, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso e spese processuali. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 13.09.2019
[...]
(debitore principale), e (fideiussori) Pt_1 Parte_2 Parte_3 convenivano in giudizio la , al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti domande: per tutti gli opponenti:
- in via principale, accertare e dichiarare che sono stati applicati interessi di mora non dovuti in violazione dell'art.1283 c.c. sulle rate scadute ed impagate, comprensive di capitale ed interessi corrispettivi, revocando di conseguenza il decreto opposto per indeterminatezza del credito azionato;
per i fideiussori e : Parte_2 Parte_3
- in via sempre principale, dichiarare la liberazione dei fideiussori Parte_2
e , ex art.1956 c.c., dall'obbligazione assunta con
[...] Parte_3
l'atto di fidejussione del 23/03/2012 relativamente sia al contratto di mutuo chirografario del 24.02.2016 sia al fido deliberato il 18.02.2016 riguardante
, in assenza di speciale autorizzazione degli stessi fideiussori, Parte_1 avendo la fatto credito al debitore principale, pur Controparte_1 conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei predetti fideiussori. Si costituiva in giudizio la , deducendo in via preliminare Controparte_1 la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 163 co. 3 c.p.c. e/o per mancata produzione dei Decreti Ministeriali di determinazione del tasso soglia, nonché nel merito l'infondatezza dell'opposizione, concludendo per la susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Prodotta varia documentazione, esperita CTU contabile, da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
Sino infondati e devono essere rigettati motivi di opposizione proposti dai fideiussori, relativamente alla dedotta inefficacia garanzia fideiussoria e più specificamente con riferimento all'invocata liberazione, ex art.1956 c.c., dall'obbligazione assunta con il contratto di fidejussione del 23/03/2012, relativamente sia al contratto di mutuo chirografario del 24.02.2016 sia al fido deliberato il 18.02.2016, riguardanti il debitore principale (per avere la Parte_1 [...] fatto credito al debitore principale in difetto di speciale Controparte_1 autorizzazione degli stessi fideiussori, pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito).
Il suddetto motivo di opposizione è del tutto destituito di fondamento, non essendo stato in alcun modo dimostrata la dedotta circostanza che il debitore principale, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, versasse in condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito.
Invece, è fondato e merita accoglimento il motivo di opposizione relativo all'illegittima applicazione di interessi anatocistici nell'ambito del dedotto rapporto di mutuo, in violazione dell'art. 1283 cc, che vieta la pattuizione di interessi anatocistici, fatti salvi i casi di deroga al divieto espressamente previsti dallo stesso art. 1283 cc.
Dalla CTU contabile, svolta a cura della dott. comm. emerge Controparte_2 che, per effetto del tipo di ammortamento applicato dalla banca nell'ambito del dedotto rapporto di finanziamento, si sono prodotti illeciti effetti anatocistici che hanno determinato l'incremento del saldo passivo da euro 12.568,16 all'importo di euro 13.480,65 calcolato dalla banca e poi liquidato con il decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue che il saldo passivo a carico degli opponenti deve essere rideterminato nella minor somma di euro 12.568,16, oltre agli interessi legali di mora al tasso convenzionale dalla notifica del decreto ingiuntivo (ossia dal 04.07.2019) fino al soddisfo;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati in solido al pagamento in favore della banca opposta della somma di euro 12.568,16, oltre agli interessi legali di mora al tasso convenzionale pattuito in contratto, con decorrenza dal 04.07.2019 fino al soddisfo.
Le spese di CTU devono essere poste integralmente a carico della banca, essendo risultato illegittimo il saldo che era stato calcolato dalla stessa banca, con illegittima inclusione di interessi anatocistici.
Alla parziale reciproca soccombenza segue la compensazione del 50% delle spese processuali. Il restante 50% deve essere posto a carico degli opponenti in solido e a favore della banca opposta e deve essere liquidato nella misura (già abbattuta del 50%) di complessivi euro 2.580,00 di cui euro 80,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
dichiara l'illegittimità degli interessi anatocistici Controparte_1 applicati dalla banca opposta nell'ambito del dedotto rapporto di finanziamento;
per l'effetto ridetermina il saldo passivo del finanziamento in euro 12.568,16 a debito degli opponenti. Rigetta gli altri motivi di opposizione. Revoca il decreto ingiuntivo n. 710/2019 di questo Tribunale. In parziale accoglimento delle domande proposte dalla banca opposta con il ricorso monitorio, condanna tutti gli opponenti in solido al pagamento, in favore della della Parte_4 somma di euro 12.568,16, oltre agli interessi legali di mora al tasso convenzionale pattuito in contratto, con decorrenza dal 04.07.2019 fino al soddisfo. Pone le spese di CTU integralmente a carico della Parte_4
[...]
Dispone la compensazione del 50% delle altre spese processuali e condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore della banca opposta del rimanente 50% di spese processuali, che viene liquidato nella misura (già abbattuta del 50%) di complessivi euro 2.580,00 di cui euro 80,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 27.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo