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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17751/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 11.04.2025,
lette le memorie integrative depositate dalla difesa delle parti,
esaminate le note di trattazione scritta depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato dai difensori delle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 15 aprile 2024
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 17751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.sa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17751/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Zangari Parte_1 C.F._1
(C.F. ) del Foro di Locri (RC) e domiciliato presso lo Studio del difensore CodiceFiscale_2 in Bianco (RC), via Antonio Spanò 23.
RICORRENTE/I contro
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P_
(C.F. ), nei cui uffici sono domiciliati in , via Freguglia n. 1 P.IVA_2 P_
RESISTENTE/I
OGGETTO: Revoca patente art. 120, comma 2 C.d.S.
CONCLUSIONI: precisate con note sostitutive d'udienza depositate telematicamente nei termini da entrambo le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.05.2024 e ritualmente notificato alle parti resistenti, ha convenuto dinanzi al Tribunale il e la Parte_1 Controparte_1 CP_2 di , chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida P_ emesso in data 13.02.2015 e disporsi l'annullamento del provvedimento con ordine di restituzione del documento.
Parte ricorrente ha dedotto quanto segue.
Con provvedimento del 13.02.2015 il Prefetto di ha disposto la revoca della patente di guida P_
, intestata al a seguito della irrogazione nei confronti del medesimo, con NumeroD_1 Pt_1 decreto nr.147/10 M.P. del Tribunale di Milano, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per la durata di anni due e mesi quattro;
Il provvedimento è stato emesso sulla base della sola constatazione dell'essere il ricorrente destinatario di misura di prevenzione;
tuttavia, nelle more è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 24/2020 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 C.d.S. nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca del titolo in caso di applicazione di misura di prevenzione.
Il Prefetto non ha svolto alcuna valutazione sulla sussistenza di specifiche circostanze deponenti per la pericolosità del soggetto né ha argomentato sull'attualità della pericolosità al momento dell'adozione del procedimento. Inoltre, il titolo abilitativo alla guida è indispensabile al ricorrente per poter lavorare regolarmente, avendo anche una figlia minore.
La difesa di parte ricorrente ha concluso chiedendo di dichiararsi l'annullamento del provvedimento di revoca per illegittimità, violazione e falsa applicazione dell'art. 120 C.d.S., ovvero per eccesso di potere e carenza di motivazione dello stesso alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte Costituzionale, oltre all'errore nei presupposti e alla dichiarazione di illogicità manifesta.
Con decreto del 12.06.2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione e il ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione udienza venivano notificati al ed alla di P_ P_
, che si costituivano con comparsa depositata telematicamente in data 11.10.2024 chiedendo P_ il rigetto del ricorso, deducendo l'erroneità della domanda formulata da parte ricorrente in quanto volta all'annullamento di un provvedimento amministrativo, la non operatività delle pronunce della Corte Costituzionale nella fattispecie in esame, in quanto si tratta di una situazione “esaurita”, infine l'inammissibilità della domanda per la carenza dell'interesse ad agire del al momento della Pt_1 proposizione della stessa, non essendosi espressa la sulla depositata istanza di CP_2 annullamento della revoca in autotutela.
Nel corso della prima udienza del 22.10.2024 il Giudice sentiti i difensori delle parti, onerava parte resistente di depositare copia del provvedimento di revoca della patente impugnato e degli atti collegati e rinviava, ex art. 281 sexies all'udienza del 26.02.2025; nel corso dell'udienza indicata il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva termine per il deposito di brevi memorie e fissava termine perentorio al 10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente e il Giudice ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in data 11.04.2025.
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritengono applicabili alla fattispecie i principi espressi nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391 del 19.11.2020, nella quale si è affermato che:
“Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo. Come rilevato dalla Corte: “ la prospettiva che muove la valutazione del prefetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca ma improntato ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risultante dall'intervento manipolativo del tessuto normativa ad opera della Corte costituzionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disciplina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previsione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca.
Attività di valutazione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Costituzione l'art. 120, comma
2, del codice della strada.
Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
Si tratta di considerazioni che possono essere applicate anche alla valutazione che il Prefetto deve compiere ai fini della adozione del provvedimento di revoca della patente a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/1990, una volta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 2018, ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'art. 120 C.d.S. nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente.
Questo giudice osserva, poi che, a mente dei consolidati principi discendenti dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, l'esame e la valutazione riservata al Giudice ordinario è limitata agli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, atteso che l'atto amministrativo non può essere revocato, modificato o annullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative, con la conseguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimento amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo casi specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto amministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre).
Si controverte, dunque, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato, revocato o annullato dal giudice ordinario, potendo solo essere oggetto di disapplicazione. Sempre in via preliminare, non appare fondata l'eccezione di prescrizione svolta dai convenuti. L'azione de quo, rientrando nella materia delle azioni di accertamento, non è prescrittibile (cfr. in tal senso Cass.civ., sez. 3, ord. 21 ottobre 2019 n. 26800, Cass. civ., sez. 3, 19 marzo 2012 n. 4366).
Inoltre, occorre considerare che la situazione giuridica sottesa all'accertamento attiene alle modalità di esercizio di una libertà fondamentale, costituzionalmente tutelata, quale la circolazione (cfr. Cass. sez. un., ord. 14 marzo 2022 n. 8188). Neppure è possibile ritenere che si sia in presenza di un rapporto esaurito prima della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente, atteso che non risulta che tale rapporto sia stato già definito giudizialmente con sentenza passata in giudicato
(cfr. in tal senso Cass. civ., sez. 3, 6 maggio 2010 n. 10958).
Altrettanto infondata appare l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo al , Pt_1 perché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato contestualmente all'istanza in autotutela proposta avanti l'Autorità Amministrativa, per l'annullamento della revoca.
Questo Giudice ritiene infatti che l'istanza di autotutela non sia obbligatoria e non costituisca un presupposto dell'azione ordinaria. Inoltre, si rileva che il ricorrente, con il presente giudizio ha inteso impugnare l'atto prefettizio di revoca della patente del 2015 e non il provvedimento di rigetto dell'istanza in autotutela.
Ciò posto, venendo all'esame del merito della controversia, si osserva che il provvedimento di revoca del 13.02.2015 è stato adottato, seppure in via automatica, sulla constatazione dei precedenti penali del ricorrente, ed in particolare della circostanza che lo stesso, già sottoposto a sorveglianza speciale per la durata di anni tre parzialmente scontati, è stato nuovamente sottoposto, in data 20.10.2014 ai vincoli della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per il periodo di anni due e mesi quattro irrogata dal Tribunale di Milano con decreto n. 70/04 M.P. In particolare, il Tribunale di
Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione formulava un sicuro giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, richiamando, tra l'altro, le denunce e le condanne susseguitesi nel corso degli anni per guida in stato di ebrezza, comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dei familiari, maltrattamenti, lesioni minacce e molestie nei confronti dell'ex convivente, violazione degli obblighi di assistenza familiare, reati di violazione della normativa sulle armi, reati di rapina, sequestro di persona, detenzione abusiva di armi da fuoco e frequentazione assidua di pregiudicati.
Orbene, ritiene questo Giudice che gli elementi desumibili dal provvedimento impugnato e dalla documentazione prodotta siano idonei a sorreggere il giudizio esposto nel provvedimento sulla insussistenza attuale dei requisiti di cui all'art. 120 C.d.S.
Da un lato occorre considerare i vari precedenti del ricorrente ed il fatto che l'ultima condanna riportata dal , in forza della sentenza della Corte di Appello di Milano del Parte_1
16.04.2021, divenuta irrevocabile il 5.10.2022, ha riguardato il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso di cui all'art. 110 c.p. e 73 DPR 309/90.
Con riferimento al dato temporale, se è vero che i fatti giudicati in tale processo sono stati commessi nel 2015, è pur vero che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, il è stato in Pt_1 regime di detenzione dal 30.06.2015 al 14.02.2018 per espiare la pena irrogata sempre per reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 e che, dopo aver scontato tale pena detentiva, è stato nuovamente condannato, con sentenza del Tribunale di Milano del 16.04.2021, confermata in appello il 5.10.2022, per analogo reato, commesso il 4.05.2018, ovvero pochi mesi dopo avere terminato di scontare la precedente pena detentiva. Inoltre, sempre dal Casellario Giudiziale risulta una sentenza della Corte d'Appello di Milano del 30.06.2020, irrevocabile al 15.09.2020, sempre per acquisto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per fatti commessi in data 18.06.2019. In questo quadro, la pluralità e gravità di episodi delittuosi in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti per cui è stato condannato, la reiterazione del reato anche all'esito dell'espiazione di una precedente condanna, non consentono di ritenere venuto meno il pericolo, così come affermato nel provvedimento prefettizio che la disponibilità del titolo di guida possa agevolare la commissione di altri fatti delittuosi.
Tanto più che l'art. 120 comma 3 del C.d.S. statuisce che: “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”. È di tutta evidenza che le plurime condanne del susseguitesi nel tempo, anche per la Pt_1 violazione delle norme del DPR 309/1990, portano ad affermare la sussistenza delle situazioni preclusive di cui al comma 1 dell'art. 120 C.d.S., come peraltro rilevato dal provvedimento prefettizio n. 2024/4839 emesso dal Prefetto di in data 20.06.2024, provvedimento di conferma della P_ revoca del 2015, che ha espressamente stabilito che: “Tale circostanza (nuova condanna del Tribunale di Milano del 2021) non consente di esprimere una valutazione positiva di affidabilità morale del predetto.”
Né il ha addotto in atti e documentalmente provato l'esistenza di particolari esigenze Pt_1 lavorative o familiari fondanti l'esigenza del titolo di guida;
il difensore del ricorrente si è limitato ad affermare in udienza (verbale ud. 22.10.2024) che il “lavora regolarmente, avendo anche Pt_1 una figlia minore, per cui necessita della patente”.
Alla luce di ciò e dell'attuale situazione del ricorrente, risultano mancanti elementi da cui evincere l'esistenza di attuali condizioni personali e lavorative che rendano necessario il possesso della patente, imponendosi una pronuncia di rigetto integrale del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM
147/2022, in base allo scaglione per valore indeterminabile da € 26.000 ad € 52.000,00, senza riconoscimento dei compensi per la fase istruttoria e con riduzione dei valori medi dei compensi delle altre fasi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in €. 2.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 11.04.2025,
lette le memorie integrative depositate dalla difesa delle parti,
esaminate le note di trattazione scritta depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato dai difensori delle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 15 aprile 2024
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 17751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.sa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17751/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Zangari Parte_1 C.F._1
(C.F. ) del Foro di Locri (RC) e domiciliato presso lo Studio del difensore CodiceFiscale_2 in Bianco (RC), via Antonio Spanò 23.
RICORRENTE/I contro
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P_
(C.F. ), nei cui uffici sono domiciliati in , via Freguglia n. 1 P.IVA_2 P_
RESISTENTE/I
OGGETTO: Revoca patente art. 120, comma 2 C.d.S.
CONCLUSIONI: precisate con note sostitutive d'udienza depositate telematicamente nei termini da entrambo le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.05.2024 e ritualmente notificato alle parti resistenti, ha convenuto dinanzi al Tribunale il e la Parte_1 Controparte_1 CP_2 di , chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida P_ emesso in data 13.02.2015 e disporsi l'annullamento del provvedimento con ordine di restituzione del documento.
Parte ricorrente ha dedotto quanto segue.
Con provvedimento del 13.02.2015 il Prefetto di ha disposto la revoca della patente di guida P_
, intestata al a seguito della irrogazione nei confronti del medesimo, con NumeroD_1 Pt_1 decreto nr.147/10 M.P. del Tribunale di Milano, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per la durata di anni due e mesi quattro;
Il provvedimento è stato emesso sulla base della sola constatazione dell'essere il ricorrente destinatario di misura di prevenzione;
tuttavia, nelle more è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 24/2020 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120 comma 2 C.d.S. nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca del titolo in caso di applicazione di misura di prevenzione.
Il Prefetto non ha svolto alcuna valutazione sulla sussistenza di specifiche circostanze deponenti per la pericolosità del soggetto né ha argomentato sull'attualità della pericolosità al momento dell'adozione del procedimento. Inoltre, il titolo abilitativo alla guida è indispensabile al ricorrente per poter lavorare regolarmente, avendo anche una figlia minore.
La difesa di parte ricorrente ha concluso chiedendo di dichiararsi l'annullamento del provvedimento di revoca per illegittimità, violazione e falsa applicazione dell'art. 120 C.d.S., ovvero per eccesso di potere e carenza di motivazione dello stesso alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte Costituzionale, oltre all'errore nei presupposti e alla dichiarazione di illogicità manifesta.
Con decreto del 12.06.2024, il Giudice fissava l'udienza di comparizione e il ricorso introduttivo del giudizio e il decreto di fissazione udienza venivano notificati al ed alla di P_ P_
, che si costituivano con comparsa depositata telematicamente in data 11.10.2024 chiedendo P_ il rigetto del ricorso, deducendo l'erroneità della domanda formulata da parte ricorrente in quanto volta all'annullamento di un provvedimento amministrativo, la non operatività delle pronunce della Corte Costituzionale nella fattispecie in esame, in quanto si tratta di una situazione “esaurita”, infine l'inammissibilità della domanda per la carenza dell'interesse ad agire del al momento della Pt_1 proposizione della stessa, non essendosi espressa la sulla depositata istanza di CP_2 annullamento della revoca in autotutela.
Nel corso della prima udienza del 22.10.2024 il Giudice sentiti i difensori delle parti, onerava parte resistente di depositare copia del provvedimento di revoca della patente impugnato e degli atti collegati e rinviava, ex art. 281 sexies all'udienza del 26.02.2025; nel corso dell'udienza indicata il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva termine per il deposito di brevi memorie e fissava termine perentorio al 10.04.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente e il Giudice ha pronunciato sentenza depositata contestualmente all'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in data 11.04.2025.
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Si ritengono applicabili alla fattispecie i principi espressi nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391 del 19.11.2020, nella quale si è affermato che:
“Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo. Come rilevato dalla Corte: “ la prospettiva che muove la valutazione del prefetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca ma improntato ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risultante dall'intervento manipolativo del tessuto normativa ad opera della Corte costituzionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disciplina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previsione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca.
Attività di valutazione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Costituzione l'art. 120, comma
2, del codice della strada.
Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
Si tratta di considerazioni che possono essere applicate anche alla valutazione che il Prefetto deve compiere ai fini della adozione del provvedimento di revoca della patente a seguito di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/1990, una volta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 2018, ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'art. 120 C.d.S. nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente.
Questo giudice osserva, poi che, a mente dei consolidati principi discendenti dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, l'esame e la valutazione riservata al Giudice ordinario è limitata agli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, atteso che l'atto amministrativo non può essere revocato, modificato o annullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative, con la conseguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimento amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo casi specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto amministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre).
Si controverte, dunque, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato, revocato o annullato dal giudice ordinario, potendo solo essere oggetto di disapplicazione. Sempre in via preliminare, non appare fondata l'eccezione di prescrizione svolta dai convenuti. L'azione de quo, rientrando nella materia delle azioni di accertamento, non è prescrittibile (cfr. in tal senso Cass.civ., sez. 3, ord. 21 ottobre 2019 n. 26800, Cass. civ., sez. 3, 19 marzo 2012 n. 4366).
Inoltre, occorre considerare che la situazione giuridica sottesa all'accertamento attiene alle modalità di esercizio di una libertà fondamentale, costituzionalmente tutelata, quale la circolazione (cfr. Cass. sez. un., ord. 14 marzo 2022 n. 8188). Neppure è possibile ritenere che si sia in presenza di un rapporto esaurito prima della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale invocata dal ricorrente, atteso che non risulta che tale rapporto sia stato già definito giudizialmente con sentenza passata in giudicato
(cfr. in tal senso Cass. civ., sez. 3, 6 maggio 2010 n. 10958).
Altrettanto infondata appare l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo al , Pt_1 perché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato contestualmente all'istanza in autotutela proposta avanti l'Autorità Amministrativa, per l'annullamento della revoca.
Questo Giudice ritiene infatti che l'istanza di autotutela non sia obbligatoria e non costituisca un presupposto dell'azione ordinaria. Inoltre, si rileva che il ricorrente, con il presente giudizio ha inteso impugnare l'atto prefettizio di revoca della patente del 2015 e non il provvedimento di rigetto dell'istanza in autotutela.
Ciò posto, venendo all'esame del merito della controversia, si osserva che il provvedimento di revoca del 13.02.2015 è stato adottato, seppure in via automatica, sulla constatazione dei precedenti penali del ricorrente, ed in particolare della circostanza che lo stesso, già sottoposto a sorveglianza speciale per la durata di anni tre parzialmente scontati, è stato nuovamente sottoposto, in data 20.10.2014 ai vincoli della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per il periodo di anni due e mesi quattro irrogata dal Tribunale di Milano con decreto n. 70/04 M.P. In particolare, il Tribunale di
Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione formulava un sicuro giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, richiamando, tra l'altro, le denunce e le condanne susseguitesi nel corso degli anni per guida in stato di ebrezza, comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dei familiari, maltrattamenti, lesioni minacce e molestie nei confronti dell'ex convivente, violazione degli obblighi di assistenza familiare, reati di violazione della normativa sulle armi, reati di rapina, sequestro di persona, detenzione abusiva di armi da fuoco e frequentazione assidua di pregiudicati.
Orbene, ritiene questo Giudice che gli elementi desumibili dal provvedimento impugnato e dalla documentazione prodotta siano idonei a sorreggere il giudizio esposto nel provvedimento sulla insussistenza attuale dei requisiti di cui all'art. 120 C.d.S.
Da un lato occorre considerare i vari precedenti del ricorrente ed il fatto che l'ultima condanna riportata dal , in forza della sentenza della Corte di Appello di Milano del Parte_1
16.04.2021, divenuta irrevocabile il 5.10.2022, ha riguardato il reato di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso di cui all'art. 110 c.p. e 73 DPR 309/90.
Con riferimento al dato temporale, se è vero che i fatti giudicati in tale processo sono stati commessi nel 2015, è pur vero che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, il è stato in Pt_1 regime di detenzione dal 30.06.2015 al 14.02.2018 per espiare la pena irrogata sempre per reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 e che, dopo aver scontato tale pena detentiva, è stato nuovamente condannato, con sentenza del Tribunale di Milano del 16.04.2021, confermata in appello il 5.10.2022, per analogo reato, commesso il 4.05.2018, ovvero pochi mesi dopo avere terminato di scontare la precedente pena detentiva. Inoltre, sempre dal Casellario Giudiziale risulta una sentenza della Corte d'Appello di Milano del 30.06.2020, irrevocabile al 15.09.2020, sempre per acquisto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per fatti commessi in data 18.06.2019. In questo quadro, la pluralità e gravità di episodi delittuosi in materia di detenzione e spaccio di stupefacenti per cui è stato condannato, la reiterazione del reato anche all'esito dell'espiazione di una precedente condanna, non consentono di ritenere venuto meno il pericolo, così come affermato nel provvedimento prefettizio che la disponibilità del titolo di guida possa agevolare la commissione di altri fatti delittuosi.
Tanto più che l'art. 120 comma 3 del C.d.S. statuisce che: “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”. È di tutta evidenza che le plurime condanne del susseguitesi nel tempo, anche per la Pt_1 violazione delle norme del DPR 309/1990, portano ad affermare la sussistenza delle situazioni preclusive di cui al comma 1 dell'art. 120 C.d.S., come peraltro rilevato dal provvedimento prefettizio n. 2024/4839 emesso dal Prefetto di in data 20.06.2024, provvedimento di conferma della P_ revoca del 2015, che ha espressamente stabilito che: “Tale circostanza (nuova condanna del Tribunale di Milano del 2021) non consente di esprimere una valutazione positiva di affidabilità morale del predetto.”
Né il ha addotto in atti e documentalmente provato l'esistenza di particolari esigenze Pt_1 lavorative o familiari fondanti l'esigenza del titolo di guida;
il difensore del ricorrente si è limitato ad affermare in udienza (verbale ud. 22.10.2024) che il “lavora regolarmente, avendo anche Pt_1 una figlia minore, per cui necessita della patente”.
Alla luce di ciò e dell'attuale situazione del ricorrente, risultano mancanti elementi da cui evincere l'esistenza di attuali condizioni personali e lavorative che rendano necessario il possesso della patente, imponendosi una pronuncia di rigetto integrale del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM
147/2022, in base allo scaglione per valore indeterminabile da € 26.000 ad € 52.000,00, senza riconoscimento dei compensi per la fase istruttoria e con riduzione dei valori medi dei compensi delle altre fasi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in €. 2.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo