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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/07/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca G.A.C.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 995/2024
PROMOSSA DA
Parte_1
, con cod. fisc. n. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_1
Nicola Maccarrone con c.f. ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio C.F._1 avvocatura di Catania, sito presso la sede in via Cifali 76/a. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Biancavilla CT, Piazza Sgriccio n. 10, presso lo studio dell'avv. Dino Privitera, Cod. Fisc.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._3
APPELLATO
pagina 1 di 7 E
, P. IVA rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura in calce atti, dall'Avv. Salvatore Liguori (CF: ,presso il cui C.F._4 studio in Rose alla C.da Petraro, n. 55, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2000/2024, pubblicata in data 23.4.2024, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da , condannava il solo al pagamento, Controparte_1 Pt_1 in suo favore, della somma di € 21.500,00, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza della illegittima iscrizione di una ipoteca su un terreno sito presso il Comune di Biancavilla per il mancato pagamento di alcune cartelle, di cui due relative a premi e accessori non dovuti Pt_1 dall'odierno appellato.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza
In estrema sintesi, il primo giudice, imputata al solo ente impositore, “per avergli erroneamente intestato ed indirizzato le relative cartelle esattoriali, il cui mancato pagamento ha costituito presupposto per l'iscrizione … di ipoteca su immobili”, la responsabilità in ordine al danno lamentato dall'attore, riteneva che le due raccomandate indirizzate dall' a Pt_1 Controparte_3 rispettivamente, in data 13.5.2011 e 19.3.2012, con cui l'agente della riscossione veniva invitato dall'ente impositore ad “escludere” il “dai procedimenti esecutivi attivati”, non fossero idonee CP_1 ad escludere detta responsabilità, anche perché non sussisteva prova che le stesse fossero state trasmesse e ricevute da Controparte_3
Quanto alla liquidazione del danno il Tribunale si determinava sì come sopra riportato, sulla base della pagina 2 di 7 CTU che quantificava sia la perdita di valore dell'immobile oggetto del preliminare di vendita risolto in ragione della presenza dell'iscrizione ipotecaria, che il mancato guadagno costituito dai frutti civili che l'attore avrebbe potuto ritrarre dal prezzo della vendita, qualora la stessa fosse stata realizzata in adempimento del preliminare, oltre al doppio della caparra di € 3.000,00 ricevuta dal e che CP_1 costui era stato costretto a restituire al promissario acquirente.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Pt_1
Si costituivano in giudizio sia che , chiedendone Controparte_4 Controparte_1 il rigetto.
All'udienza del 2.7.2015, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di gravame è opportuno riportare i tratti salienti della vicenda per cui è causa, quali si desumono dai documenti ritualmente versati in atti.
In data 11.3.2005, a seguito di ruolo consegnato all'agente della riscossione in data 25.11.2004, veniva notificata a la cartella esattoriale n. 293 2004 73221754 avente ad oggetto premi Controparte_1
anni 2000, 2001 e 2002, sanzioni ed interessi, di complessivi € 8.524,22. Pt_1
In data 31.1.2006, a seguito di ruolo consegnato all'agente della riscossione in data 25.10.2005, veniva notificata a la cartella esattoriale n. 293 2005 56081938, avente ad oggetto Controparte_1 addizionale danno biologico anni 2000, 2001 e 2002 e sanzioni, di complessivi € 443,33.
In data 20.4.2006 iscriveva ipoteca legale ai sensi dell'art.77 DPR 602/73, su Parte_2 un terreno ed un fabbricato siti in Biancavilla di proprietà del a garanzia del pagamento del CP_1 credito di complessivi € 11.501,96, per sorte capitale, che pacificamente ricomprendeva quello di cui alle sopra indicate cartelle.
In data 29.7.2011 prometteva di vendere a , con definitivo da Controparte_1 Controparte_5 concludersi entro il 15.7.2012, il terreno agricolo sito in Biancavilla su cui era stata iscritta ipoteca, verso il prezzo di € 90.000,00, di cui riceveva € 3.000,00 alla stipula del preliminare.
Effettuata nelle more una ispezione ipotecaria si avvedeva, non avendo ricevuto alcuna comunicazione preventiva, dell'iscrizione ipotecaria.
Pagava quindi tutti i debiti tributari a fronte dei quali era stata iscritta ipoteca, fatta eccezione per quelli, dovuti all' sulla base delle sopra citate due cartelle, atteso che ne contestava la Pt_1 sussistenza.
pagina 3 di 7 Con missiva in data 13.5.2011 indirizzata a e per conoscenza al , Controparte_3 Controparte_1 riferita al credito oggetto della cartella esattoriale n. 293 2004 73221754 a cui a sua volta si riferiva l'intimazione di pagamento menzionata nella stessa missiva, rappresentava che: “… è da Pt_1 ritenersi errata l'intestazione allo stesso ( n.d.r.) di cartelle esattoriali relative a Controparte_1 premi ed accessori e si invita codesta esattoria a volere attivare tutte le procedure per Pt_1 individuare i soggetti ai quali andranno notificate le cartelle esattoriali emesse da questo ed Pt_1 escludere il nominato in oggetto dai procedimenti esecutivi per la riscossione del credito”.
Con missiva in data 19.3.2012 indirizzata a e per conoscenza al , CP_3 CP_3 Controparte_1 sempre riferita alla cartella esattoriale n. 293 2004 73221754, confermava la precedente nota del Pt_1
13.5.2011 ed aggiungeva che “Il sig. non ha nessuna pendenza debitoria nei Controparte_6 confronti dell'istituto. Pertanto si invita codesta esattoria a volere attivare tutte le procedure per notificare le cartelle esattoriali emesse alla ditta F.lli Filia s.n.c. ed escludere, con l'urgenza che tale azione richiede, il sig da procedimenti esecutivi attivati per la riscossione del Controparte_1 credito”.
Lo sgravio di entrambe le cartelle sopra menzionate veniva inviato dall' all'agente della Pt_1 riscossione con flusso del 6.9.2012.
In data 2.11.2012 veniva annotata di cancellazione l'iscrizione ipotecaria del 20.4.2006.
Tanto premesso vanno adesso esaminati i motivi di gravame articolati dall' . Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, per non avere il colposamente impugnato le due cartelle esattoriali sulla cui base è Controparte_1 stata poi iscritta l'ipoteca.
Si tratta di un motivo all'evidenza infondato, oltre che del tutto irrilevante, una volta che risulti acclarato, sulla base di quanto sopra esposto: a) che l'iscrizione a ruolo da cui è scaturita l'emissione delle due cartelle in questione sia stata erroneamente effettuata (tanto che l'appellante, fin dalla missiva del 13.5.2011, ne dava ampiamente atto); b) che sarebbe stato sufficiente adottare la corretta procedura prevista dalla legge, con l'emissione di formale provvedimento di sgravio veicolato all'agente della riscossione nelle forme imposte dalla normativa vigente e dalla concessione, non appena l'errore fosse stato constatato – e comunque già alla data della detta missiva – per evitare il danno di cui l'appellato ha chiesto ed ottenuto il risarcimento.
In altri termini, non occorre affatto che l'ingiustizia della iscrizione a ruolo dei crediti a garanzia del pagamento dei quali è stata iscritta ipoteca venisse accertata giudizialmente attraverso l'impugnazione pagina 4 di 7 delle cartelle, quando è pacifico, per stessa ammissione dell'appellante, che detta iscrizione a ruolo non avrebbe dovuto essere effettuata.
Con il secondo motivo di gravame l' ha sostenuto che fosse da addebitare a colpa dell'agente Pt_1 della riscossione la mancata interruzione della procedura esecutiva nei confronti del una volta CP_1 che con le due missive sopra menzionate esso appellante aveva chiarito che il debito non doveva gravare sul predetto.
Anche questo motivo di gravame è del tutto infondato.
Invero, innanzitutto si deve osservare che, come è noto, l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR
602/1973 non costituisce un atto di espropriazione forzata (v. da ultimo sul punto Cass., sez. V, 11 aprile 2024, n. 9817 e già Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667), di talché l'indicazione, contenuta nelle due missive sopra riportate, con cui l' invitava l'agente della riscossione ad Pt_1
“escludere il sig da procedimenti esecutivi attivati per la riscossione del credito”, di Controparte_1 certo non autorizzava a richiedere l'annotazione della cancellazione dell'ipoteca. Controparte_3
A ciò va aggiunto che, siccome l'iscrizione di ipoteca in presenza dei presupposti di legge, nel caso a mani da nessuno contestati, costituiva atto dovuto (nel senso che l'errore della procedura si collocava a monte dell'iscrizione, ma una volta iscritto a ruolo il nominativo dell'appellato e divenute definitive le cartelle esecutive allo stesso notificate non si poteva che procedere all'iscrizione), fino a quando il credito a garanzia del quale l'ipoteca è stata iscritta non fosse stato pagato ovvero il relativo importo non fosse stato, formalmente, con atto dell'ente impositore, sgravato, l'agente della riscossione era impossibilitato, pena la esposizione personale a precise sue responsabilità, a richiedere la cancellazione del gravame.
In altri termini, acclarato, sì come ritenuto dal primo giudice sebbene con utilizzo di terminologia non del tutto appropriata (atteso che l'emissione e la notifica della cartella esattoriale costituisce attività dell'agente della riscossione e non già dell'ente impositore il quale deve solo formare il ruolo esecutivo e trasmetterlo all'agente della riscossione), che all' va imputato l'errore di avere iscritto a ruolo i Pt_1 crediti per cui è causa a carico del (come ha chiaramente voluto intendere il Controparte_1
Tribunale nell'addebitare all'appellante la colpa esclusiva di quanto accaduto per avere esso
“erroneamente intestato ed indirizzato” le cartelle esattoriali al con punto di motivazione non CP_1 oggetto di impugnazione atteso che, come detto, tutto il motivo di gravame individua le critiche all'operato di nel non avere la stessa dato seguito alle due missive e non già, in ipotesi, per CP_3 avere essa, per un suo errore, aggredito un soggetto diverso – il – da quello in ipotesi iscritto a CP_1
pagina 5 di 7 ruolo), tutta l'attività di riscossione successivamente posta in essere dall'agente della riscossione si appalesa come, meramente, dovuta, e non può essere interrotta – con la richiesta di cancellazione di una ipoteca iscritta in presenza dei presupposti di legge – sulla base di una mera missiva dell'ente impositore, dovendo piuttosto il predetto adottare un formale provvedimento di sgravio e comunicarlo nelle forme di legge all'agente della riscossione.
Nulla di tutto ciò nel caso a mani è accaduto, di talché va senz'altro confermata, sia pur sulla base della sopra esposta motivazione, la decisione adottata dal primo giudice che ha imputato, solo all'odierno appellante, la responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'appellato.
L'ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la valutazione del danno, in parte si fonda su considerazioni non giuridiche in quanto non tengono conto del rispetto della volontà dei contraenti e delle conseguenze dell'apposizione di un termine al preliminare, quali quelle secondo cui, siccome l'ammontare per cui era stata iscritta l'ipoteca era poco superiore al 10% del prezzo di vendita del terreno oggetto del preliminare poi risolto, “sarebbe stato sufficiente per il promittente acquirente (se veramente interessato all'acquisto) chiedere una riduzione del prezzo definitivo o chiedere la cancellazione dell'ipoteca per la stipula del contratto definitivo, richiedendo la posticipazione dello stesso”, ovvero su considerazioni erronee, quale quella secondo cui, siccome l'appellato è rimasto proprietario del terreno “con la possibilità di rivenderlo ad altro acquirente”, allora l'unico danno da lui subito sarebbe consistito nella sola cifra di € 3.000,00, pari alla caparra ricevuta dal promissario acquirente che è stato costretto a restituire mentre invece, del tutto correttamente, sulla base della CTU non oggetto di alcuna critica da parte dell' , il primo giudice, lungi dal considerare come danno Pt_1
l'intero valore dell'immobile (proprio per la ragione esposta dall'appellante), ha ritenuto tale solo il deprezzamento dallo stesso subito rispetto al corrispettivo che l'appellato avrebbe percepito qualora il preliminare fosse stato adempiuto e si fosse proceduto alla stipula del definitivo, a cui il promissario acquirente si è del tutto ragionevolmente sottratto una volta che l'ipoteca, entro il termine fissato nel preliminare, non era stata annotata di cancellazione.
In definitiva, quindi, tutti i motivi di gravame si appalesano infondati con conseguente rigetto anche di tutte le domande spiegate dall' , in via subordinata, volta a ripartire tra esso, l'agente della Pt_1 riscossione e lo stesso appellato la responsabilità in ordine ai danni ravvisati dal Tribunale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 995/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2000/2024, pubblicata in data Pt_1
23.4.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuno degli appellati.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca G.A.C.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 995/2024
PROMOSSA DA
Parte_1
, con cod. fisc. n. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_1
Nicola Maccarrone con c.f. ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio C.F._1 avvocatura di Catania, sito presso la sede in via Cifali 76/a. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Biancavilla CT, Piazza Sgriccio n. 10, presso lo studio dell'avv. Dino Privitera, Cod. Fisc.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._3
APPELLATO
pagina 1 di 7 E
, P. IVA rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura in calce atti, dall'Avv. Salvatore Liguori (CF: ,presso il cui C.F._4 studio in Rose alla C.da Petraro, n. 55, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2000/2024, pubblicata in data 23.4.2024, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da , condannava il solo al pagamento, Controparte_1 Pt_1 in suo favore, della somma di € 21.500,00, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza della illegittima iscrizione di una ipoteca su un terreno sito presso il Comune di Biancavilla per il mancato pagamento di alcune cartelle, di cui due relative a premi e accessori non dovuti Pt_1 dall'odierno appellato.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza
In estrema sintesi, il primo giudice, imputata al solo ente impositore, “per avergli erroneamente intestato ed indirizzato le relative cartelle esattoriali, il cui mancato pagamento ha costituito presupposto per l'iscrizione … di ipoteca su immobili”, la responsabilità in ordine al danno lamentato dall'attore, riteneva che le due raccomandate indirizzate dall' a Pt_1 Controparte_3 rispettivamente, in data 13.5.2011 e 19.3.2012, con cui l'agente della riscossione veniva invitato dall'ente impositore ad “escludere” il “dai procedimenti esecutivi attivati”, non fossero idonee CP_1 ad escludere detta responsabilità, anche perché non sussisteva prova che le stesse fossero state trasmesse e ricevute da Controparte_3
Quanto alla liquidazione del danno il Tribunale si determinava sì come sopra riportato, sulla base della pagina 2 di 7 CTU che quantificava sia la perdita di valore dell'immobile oggetto del preliminare di vendita risolto in ragione della presenza dell'iscrizione ipotecaria, che il mancato guadagno costituito dai frutti civili che l'attore avrebbe potuto ritrarre dal prezzo della vendita, qualora la stessa fosse stata realizzata in adempimento del preliminare, oltre al doppio della caparra di € 3.000,00 ricevuta dal e che CP_1 costui era stato costretto a restituire al promissario acquirente.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Pt_1
Si costituivano in giudizio sia che , chiedendone Controparte_4 Controparte_1 il rigetto.
All'udienza del 2.7.2015, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi di gravame è opportuno riportare i tratti salienti della vicenda per cui è causa, quali si desumono dai documenti ritualmente versati in atti.
In data 11.3.2005, a seguito di ruolo consegnato all'agente della riscossione in data 25.11.2004, veniva notificata a la cartella esattoriale n. 293 2004 73221754 avente ad oggetto premi Controparte_1
anni 2000, 2001 e 2002, sanzioni ed interessi, di complessivi € 8.524,22. Pt_1
In data 31.1.2006, a seguito di ruolo consegnato all'agente della riscossione in data 25.10.2005, veniva notificata a la cartella esattoriale n. 293 2005 56081938, avente ad oggetto Controparte_1 addizionale danno biologico anni 2000, 2001 e 2002 e sanzioni, di complessivi € 443,33.
In data 20.4.2006 iscriveva ipoteca legale ai sensi dell'art.77 DPR 602/73, su Parte_2 un terreno ed un fabbricato siti in Biancavilla di proprietà del a garanzia del pagamento del CP_1 credito di complessivi € 11.501,96, per sorte capitale, che pacificamente ricomprendeva quello di cui alle sopra indicate cartelle.
In data 29.7.2011 prometteva di vendere a , con definitivo da Controparte_1 Controparte_5 concludersi entro il 15.7.2012, il terreno agricolo sito in Biancavilla su cui era stata iscritta ipoteca, verso il prezzo di € 90.000,00, di cui riceveva € 3.000,00 alla stipula del preliminare.
Effettuata nelle more una ispezione ipotecaria si avvedeva, non avendo ricevuto alcuna comunicazione preventiva, dell'iscrizione ipotecaria.
Pagava quindi tutti i debiti tributari a fronte dei quali era stata iscritta ipoteca, fatta eccezione per quelli, dovuti all' sulla base delle sopra citate due cartelle, atteso che ne contestava la Pt_1 sussistenza.
pagina 3 di 7 Con missiva in data 13.5.2011 indirizzata a e per conoscenza al , Controparte_3 Controparte_1 riferita al credito oggetto della cartella esattoriale n. 293 2004 73221754 a cui a sua volta si riferiva l'intimazione di pagamento menzionata nella stessa missiva, rappresentava che: “… è da Pt_1 ritenersi errata l'intestazione allo stesso ( n.d.r.) di cartelle esattoriali relative a Controparte_1 premi ed accessori e si invita codesta esattoria a volere attivare tutte le procedure per Pt_1 individuare i soggetti ai quali andranno notificate le cartelle esattoriali emesse da questo ed Pt_1 escludere il nominato in oggetto dai procedimenti esecutivi per la riscossione del credito”.
Con missiva in data 19.3.2012 indirizzata a e per conoscenza al , CP_3 CP_3 Controparte_1 sempre riferita alla cartella esattoriale n. 293 2004 73221754, confermava la precedente nota del Pt_1
13.5.2011 ed aggiungeva che “Il sig. non ha nessuna pendenza debitoria nei Controparte_6 confronti dell'istituto. Pertanto si invita codesta esattoria a volere attivare tutte le procedure per notificare le cartelle esattoriali emesse alla ditta F.lli Filia s.n.c. ed escludere, con l'urgenza che tale azione richiede, il sig da procedimenti esecutivi attivati per la riscossione del Controparte_1 credito”.
Lo sgravio di entrambe le cartelle sopra menzionate veniva inviato dall' all'agente della Pt_1 riscossione con flusso del 6.9.2012.
In data 2.11.2012 veniva annotata di cancellazione l'iscrizione ipotecaria del 20.4.2006.
Tanto premesso vanno adesso esaminati i motivi di gravame articolati dall' . Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, per non avere il colposamente impugnato le due cartelle esattoriali sulla cui base è Controparte_1 stata poi iscritta l'ipoteca.
Si tratta di un motivo all'evidenza infondato, oltre che del tutto irrilevante, una volta che risulti acclarato, sulla base di quanto sopra esposto: a) che l'iscrizione a ruolo da cui è scaturita l'emissione delle due cartelle in questione sia stata erroneamente effettuata (tanto che l'appellante, fin dalla missiva del 13.5.2011, ne dava ampiamente atto); b) che sarebbe stato sufficiente adottare la corretta procedura prevista dalla legge, con l'emissione di formale provvedimento di sgravio veicolato all'agente della riscossione nelle forme imposte dalla normativa vigente e dalla concessione, non appena l'errore fosse stato constatato – e comunque già alla data della detta missiva – per evitare il danno di cui l'appellato ha chiesto ed ottenuto il risarcimento.
In altri termini, non occorre affatto che l'ingiustizia della iscrizione a ruolo dei crediti a garanzia del pagamento dei quali è stata iscritta ipoteca venisse accertata giudizialmente attraverso l'impugnazione pagina 4 di 7 delle cartelle, quando è pacifico, per stessa ammissione dell'appellante, che detta iscrizione a ruolo non avrebbe dovuto essere effettuata.
Con il secondo motivo di gravame l' ha sostenuto che fosse da addebitare a colpa dell'agente Pt_1 della riscossione la mancata interruzione della procedura esecutiva nei confronti del una volta CP_1 che con le due missive sopra menzionate esso appellante aveva chiarito che il debito non doveva gravare sul predetto.
Anche questo motivo di gravame è del tutto infondato.
Invero, innanzitutto si deve osservare che, come è noto, l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 DPR
602/1973 non costituisce un atto di espropriazione forzata (v. da ultimo sul punto Cass., sez. V, 11 aprile 2024, n. 9817 e già Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667), di talché l'indicazione, contenuta nelle due missive sopra riportate, con cui l' invitava l'agente della riscossione ad Pt_1
“escludere il sig da procedimenti esecutivi attivati per la riscossione del credito”, di Controparte_1 certo non autorizzava a richiedere l'annotazione della cancellazione dell'ipoteca. Controparte_3
A ciò va aggiunto che, siccome l'iscrizione di ipoteca in presenza dei presupposti di legge, nel caso a mani da nessuno contestati, costituiva atto dovuto (nel senso che l'errore della procedura si collocava a monte dell'iscrizione, ma una volta iscritto a ruolo il nominativo dell'appellato e divenute definitive le cartelle esecutive allo stesso notificate non si poteva che procedere all'iscrizione), fino a quando il credito a garanzia del quale l'ipoteca è stata iscritta non fosse stato pagato ovvero il relativo importo non fosse stato, formalmente, con atto dell'ente impositore, sgravato, l'agente della riscossione era impossibilitato, pena la esposizione personale a precise sue responsabilità, a richiedere la cancellazione del gravame.
In altri termini, acclarato, sì come ritenuto dal primo giudice sebbene con utilizzo di terminologia non del tutto appropriata (atteso che l'emissione e la notifica della cartella esattoriale costituisce attività dell'agente della riscossione e non già dell'ente impositore il quale deve solo formare il ruolo esecutivo e trasmetterlo all'agente della riscossione), che all' va imputato l'errore di avere iscritto a ruolo i Pt_1 crediti per cui è causa a carico del (come ha chiaramente voluto intendere il Controparte_1
Tribunale nell'addebitare all'appellante la colpa esclusiva di quanto accaduto per avere esso
“erroneamente intestato ed indirizzato” le cartelle esattoriali al con punto di motivazione non CP_1 oggetto di impugnazione atteso che, come detto, tutto il motivo di gravame individua le critiche all'operato di nel non avere la stessa dato seguito alle due missive e non già, in ipotesi, per CP_3 avere essa, per un suo errore, aggredito un soggetto diverso – il – da quello in ipotesi iscritto a CP_1
pagina 5 di 7 ruolo), tutta l'attività di riscossione successivamente posta in essere dall'agente della riscossione si appalesa come, meramente, dovuta, e non può essere interrotta – con la richiesta di cancellazione di una ipoteca iscritta in presenza dei presupposti di legge – sulla base di una mera missiva dell'ente impositore, dovendo piuttosto il predetto adottare un formale provvedimento di sgravio e comunicarlo nelle forme di legge all'agente della riscossione.
Nulla di tutto ciò nel caso a mani è accaduto, di talché va senz'altro confermata, sia pur sulla base della sopra esposta motivazione, la decisione adottata dal primo giudice che ha imputato, solo all'odierno appellante, la responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'appellato.
L'ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la valutazione del danno, in parte si fonda su considerazioni non giuridiche in quanto non tengono conto del rispetto della volontà dei contraenti e delle conseguenze dell'apposizione di un termine al preliminare, quali quelle secondo cui, siccome l'ammontare per cui era stata iscritta l'ipoteca era poco superiore al 10% del prezzo di vendita del terreno oggetto del preliminare poi risolto, “sarebbe stato sufficiente per il promittente acquirente (se veramente interessato all'acquisto) chiedere una riduzione del prezzo definitivo o chiedere la cancellazione dell'ipoteca per la stipula del contratto definitivo, richiedendo la posticipazione dello stesso”, ovvero su considerazioni erronee, quale quella secondo cui, siccome l'appellato è rimasto proprietario del terreno “con la possibilità di rivenderlo ad altro acquirente”, allora l'unico danno da lui subito sarebbe consistito nella sola cifra di € 3.000,00, pari alla caparra ricevuta dal promissario acquirente che è stato costretto a restituire mentre invece, del tutto correttamente, sulla base della CTU non oggetto di alcuna critica da parte dell' , il primo giudice, lungi dal considerare come danno Pt_1
l'intero valore dell'immobile (proprio per la ragione esposta dall'appellante), ha ritenuto tale solo il deprezzamento dallo stesso subito rispetto al corrispettivo che l'appellato avrebbe percepito qualora il preliminare fosse stato adempiuto e si fosse proceduto alla stipula del definitivo, a cui il promissario acquirente si è del tutto ragionevolmente sottratto una volta che l'ipoteca, entro il termine fissato nel preliminare, non era stata annotata di cancellazione.
In definitiva, quindi, tutti i motivi di gravame si appalesano infondati con conseguente rigetto anche di tutte le domande spiegate dall' , in via subordinata, volta a ripartire tra esso, l'agente della Pt_1 riscossione e lo stesso appellato la responsabilità in ordine ai danni ravvisati dal Tribunale.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 995/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2000/2024, pubblicata in data Pt_1
23.4.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuno degli appellati.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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