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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/09/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2182/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele OG Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2182/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso, dall'Avv. Elisabetta Mugnai, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Cassia Nord
n. 2/e int. 2 è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Deborak Da Vela, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Via Cassia Nord n. 2/e int. 1 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.9.2025, per , l'Avv. Elisabetta Mugnai e per , l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Deborak Da Vela, hanno così concluso: “pronunciare la separazione consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...] 2 / 5
n. 34 int. 3, C.F. , e , nato in [...] il C.F._1 Controparte_1
30/04/1978, residente in [...] int. 3, C.F.
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/05/2015 a C.F._2
Palermo (PA), in regime di comunione legale dei beni, registrato all'atto n° 18, Parte II, Serie A
- anno 2015 - Comune di Palermo, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire, ove ritenuto più opportuno, la propria residenza;
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti;
3. i coniugi danno atto, altresì, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune a mezzo di separato accordo;
4. i coniugi danno atto che rimarrà ad abitare nella residenza familiare, sita in Parte_1
Poggibonsi (SI), Vai della Ferrovia n. 34 int. 3, assieme ai figli minori e Per_1 [...]
, mentre il sig. , si è trasferito nell'immobile sito in Colle di Val Per_2 Controparte_1
D'Elsa (SI), Fraz. Borgatello, via Capresi, 6, presso cui a breve sposterà la propria residenza;
5. in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c., al fine di mantenere il diritto dei figli ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, i minori, e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione presso la residenza della madre e con la responsabilità genitoriale esercitata congiuntamente dagli stessi. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
6. a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e il padre verserà alla Per_1 Per_2 madre entro il 16 di ogni mese la somma di complessive € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascun figlio, somma che dovrà essere adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nella specie: spese sanitarie non coperte dal SSN
e spese scolastiche necessarie (quali: a titolo tolo esemplificativo i libri scolastici e altri strumenti di studio, la cancelleria varia, le gite e le escursioni scolastiche, il trasporto scolastico, le tasse scolastiche anche universitarie). Sempre al 50% tra loro i coniugi dovranno provvedere anche al pagamento delle ulteriori spese straordinarie dei figli, quali a titolo meramente esemplificativo le spese inerenti le attività ludico – sportive – ricreative – formative svolte al di 3 / 5
fuori dell'ambito scolastico, ma queste ultime solo se previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, o, in caso di mancato accordo, se autorizzate dal Giudice, così come meglio previsto e stabilito dal Protocollo del Diritto di Famiglia del Tribunale di Siena, fornito in copia alle parti.
Le parti stabiliscono, inoltre, che l'assegno unico spettante per i figli minori sarà suddiviso al
50% tra ciascun genitore;
7. il padre potrà vedere i figli minori, e ogni volta che lo vorrà, fatti salvi gli Per_1 Per_2 impegni dei medesimi, e previo accordo con la madre.
In particolare, il sig. potrà stare con i minori a week end alternati dal Controparte_1 venerdì sera, alle 19, prelevandoli dalla casa materna o da quella della nonna materna sino alla domenica sera, quando li ripoterà alle 21,30 a casa della madre o a casa della nonna materna.
Inoltre, nella settimana in cui i bambini staranno con il padre, questi starà con i figli anche il giorno martedì, dalle ore 19:00 sino al mercoledì mattino quando li riaccompagnerà a scuola oppure alla casa materna o della nonna materna.
Nella settimana in cui il padre non terrà i bambini per il week end, invece, li terrà sia il martedì che il giovedì dalle ore 19:00 al giorno successivo (rispettivamente il mercoledì mattino/venerdì mattino) quando li riaccompagnerà a scuola o alla casa materna/della nonna materna.
8. Per quanto concerne le vacanze estive, i minori staranno 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore, secondo un calendario che sarà concordemente stabilito dalle parti ad inizio del mese di maggio di ogni anno.
9. Per le vacanze Natalizie, le parti dichiarano che trascorreranno insieme ai figli, ciascuno la Vigilia del Santo Natale e il Santo Natale, alternando negli anni il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, mentre per le vacanze Pasquali le parti alterneranno i giorni della Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo;
10. Ogni genitore potrà comunicare con i figli telefonicamente nei giorni in cui starà con l'altro genitore stabilendo un orario che rispetti gli impegni e gli orari di entrambi i figli minori e dell'altro genitore.
11. I giorni e gli orari di visita dei minori come sopra stabiliti ai punti 7, 8 e 9 potranno essere variati congiuntamene sulla base degli orari/turni lavorativi dei coniugi ed anche delle necessità dei bambini;
4 / 5
12. i coniugi potranno avvalersi di baby sitter, familiari, amici di fiducia per la gestione dei bimbi in caso di loro assenza, preferendo tuttavia l'altro genitore laddove fosse disponibile, così come da piano genitoriale allegato;
la baby sitter, qualora ve ne sia necessità, verrà pagata da chi la richiederà;
13. I coniugi si rendono disponibili a rilasciare la firma per la richiesta e/o rinnovo di passaporto e/o carta di identità dei figli minori senza bisogno di ulteriore autorizzazione;
”;
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 17.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.6.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in
[...] Controparte_1 data 23.5.2015 in Palermo, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Palermo all'atto n. 18, Parte II, Serie A, anno 2015, e che dal matrimonio erano nati i figli , Per_1 in data 20.10.2016 in Poggibonsi, e in data 21.5.2019 in Poggibonsi;
evidenziavano che Per_2 la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in 5 / 5
quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), alle condizioni concordate Controparte_1 C.F._2 indicate supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele OG
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele OG Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2182/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato Parte_1 C.F._1 al ricorso, dall'Avv. Elisabetta Mugnai, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via Cassia Nord
n. 2/e int. 2 è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Deborak Da Vela, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Via Cassia Nord n. 2/e int. 1 è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.9.2025, per , l'Avv. Elisabetta Mugnai e per , l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Deborak Da Vela, hanno così concluso: “pronunciare la separazione consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...] 2 / 5
n. 34 int. 3, C.F. , e , nato in [...] il C.F._1 Controparte_1
30/04/1978, residente in [...] int. 3, C.F.
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/05/2015 a C.F._2
Palermo (PA), in regime di comunione legale dei beni, registrato all'atto n° 18, Parte II, Serie A
- anno 2015 - Comune di Palermo, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire, ove ritenuto più opportuno, la propria residenza;
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti;
3. i coniugi danno atto, altresì, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di proprietà comune a mezzo di separato accordo;
4. i coniugi danno atto che rimarrà ad abitare nella residenza familiare, sita in Parte_1
Poggibonsi (SI), Vai della Ferrovia n. 34 int. 3, assieme ai figli minori e Per_1 [...]
, mentre il sig. , si è trasferito nell'immobile sito in Colle di Val Per_2 Controparte_1
D'Elsa (SI), Fraz. Borgatello, via Capresi, 6, presso cui a breve sposterà la propria residenza;
5. in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c., al fine di mantenere il diritto dei figli ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, i minori, e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione presso la residenza della madre e con la responsabilità genitoriale esercitata congiuntamente dagli stessi. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
6. a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e il padre verserà alla Per_1 Per_2 madre entro il 16 di ogni mese la somma di complessive € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascun figlio, somma che dovrà essere adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nella specie: spese sanitarie non coperte dal SSN
e spese scolastiche necessarie (quali: a titolo tolo esemplificativo i libri scolastici e altri strumenti di studio, la cancelleria varia, le gite e le escursioni scolastiche, il trasporto scolastico, le tasse scolastiche anche universitarie). Sempre al 50% tra loro i coniugi dovranno provvedere anche al pagamento delle ulteriori spese straordinarie dei figli, quali a titolo meramente esemplificativo le spese inerenti le attività ludico – sportive – ricreative – formative svolte al di 3 / 5
fuori dell'ambito scolastico, ma queste ultime solo se previamente concordate tra i genitori e debitamente documentate, o, in caso di mancato accordo, se autorizzate dal Giudice, così come meglio previsto e stabilito dal Protocollo del Diritto di Famiglia del Tribunale di Siena, fornito in copia alle parti.
Le parti stabiliscono, inoltre, che l'assegno unico spettante per i figli minori sarà suddiviso al
50% tra ciascun genitore;
7. il padre potrà vedere i figli minori, e ogni volta che lo vorrà, fatti salvi gli Per_1 Per_2 impegni dei medesimi, e previo accordo con la madre.
In particolare, il sig. potrà stare con i minori a week end alternati dal Controparte_1 venerdì sera, alle 19, prelevandoli dalla casa materna o da quella della nonna materna sino alla domenica sera, quando li ripoterà alle 21,30 a casa della madre o a casa della nonna materna.
Inoltre, nella settimana in cui i bambini staranno con il padre, questi starà con i figli anche il giorno martedì, dalle ore 19:00 sino al mercoledì mattino quando li riaccompagnerà a scuola oppure alla casa materna o della nonna materna.
Nella settimana in cui il padre non terrà i bambini per il week end, invece, li terrà sia il martedì che il giovedì dalle ore 19:00 al giorno successivo (rispettivamente il mercoledì mattino/venerdì mattino) quando li riaccompagnerà a scuola o alla casa materna/della nonna materna.
8. Per quanto concerne le vacanze estive, i minori staranno 15 giorni, anche non consecutivi con ciascun genitore, secondo un calendario che sarà concordemente stabilito dalle parti ad inizio del mese di maggio di ogni anno.
9. Per le vacanze Natalizie, le parti dichiarano che trascorreranno insieme ai figli, ciascuno la Vigilia del Santo Natale e il Santo Natale, alternando negli anni il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, mentre per le vacanze Pasquali le parti alterneranno i giorni della Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo;
10. Ogni genitore potrà comunicare con i figli telefonicamente nei giorni in cui starà con l'altro genitore stabilendo un orario che rispetti gli impegni e gli orari di entrambi i figli minori e dell'altro genitore.
11. I giorni e gli orari di visita dei minori come sopra stabiliti ai punti 7, 8 e 9 potranno essere variati congiuntamene sulla base degli orari/turni lavorativi dei coniugi ed anche delle necessità dei bambini;
4 / 5
12. i coniugi potranno avvalersi di baby sitter, familiari, amici di fiducia per la gestione dei bimbi in caso di loro assenza, preferendo tuttavia l'altro genitore laddove fosse disponibile, così come da piano genitoriale allegato;
la baby sitter, qualora ve ne sia necessità, verrà pagata da chi la richiederà;
13. I coniugi si rendono disponibili a rilasciare la firma per la richiesta e/o rinnovo di passaporto e/o carta di identità dei figli minori senza bisogno di ulteriore autorizzazione;
”;
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 17.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.6.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in
[...] Controparte_1 data 23.5.2015 in Palermo, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
Palermo all'atto n. 18, Parte II, Serie A, anno 2015, e che dal matrimonio erano nati i figli , Per_1 in data 20.10.2016 in Poggibonsi, e in data 21.5.2019 in Poggibonsi;
evidenziavano che Per_2 la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 23.9.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 CP_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in 5 / 5
quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), alle condizioni concordate Controparte_1 C.F._2 indicate supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele OG
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini