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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2801/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione, promossa
DA
( , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10/08/1991, residente a [...], elettivamente domiciliata a Ragusa in viale Ten. Lena n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lanza, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
contro nato a [...] il giorno 12.05.1987 ( c.f. Controparte_1
) e residente a [...]
231, elettivamente domiciliato in Tremestieri Etneo, in via Etnea 258, presso lo studio dell'Avv. Valeria Felice Calì, che lo rappresenta e difende, giusta procura in separato foglio in calce alla comparsa costitutiva
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1 pronunciarsi la separazione della stessa e del marito, con Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio in Acate, in data 05.03.2013, e dall'unione con il quale erano nati i figli (il 13/08/2013), e (il Persona_1 Per_2
29/01/2015), alle condizioni ivi meglio indicate. Tra i due coniugi si erano verificati dei contrasti insanabili, che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, al punto che i due vivevano già separati di fatto da più di un anno, in particolare la ricorrente continuava a vivere nella casa coniugale, mentre il resistente si era trasferito ad abitare dalla madre.
Chiedeva la anche “Disporre l'affidamento congiunto dei minori Pt_1
e ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre e _1 Per_2 con diritto/obbligo, in capo al sig. di vedere ed avere con Controparte_1 sé i figli secondo tempi e modalità indicati in ricorso;
- Porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, somma pari ad €. 250,00 per ciascun figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, e con la rivalutazione istat annuale;
con le spese straordinarie per i figli da suddividere al 50%. Con assegno unico in favore della moglie;
- Disponga che la casa coniugale vada assegnata alla sig.ra ove verranno collocati i minori e Pt_1 _1
. Per_2
Si costituiva il quale aderiva alla pronuncia divorzile e Controparte_1
alla richiesta di affido condiviso dei figli, mentre per il resto contestava le pretese di controparte, chiedendo il “collocamento prevalente e residenza
(dei minori) presso il padre, nell'abitazione familiare. .. La madre starà con i 4
figli due giorni a settimana, martedì e giovedì dall'uscita della scuola alle ore
20.00 e un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00 della domenica. Durante le vacanze natalizie, i figli permarranno ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, i figli permarranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro. Per il periodo festivo, ciascun genitore trascorrerà con i figli tre settimane anche non consecutive che i genitori concorderanno annualmente, almeno entro il mese di maggio di ogni anno. La madre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 250,00 per ogni figlio, oltre l'assegno unico che verrà percepito esclusivamente dal padre…Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% .. Il mutuo acceso sulla casa familiare verrà corrisposto nella misura del 50% da entrambi i coniugi”.
Con sentenza parziale recante data 21.07.2024 questo Collegio pronunciava la separazione personale tra i due coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la decisione sulle questioni residuali.
Il P.M. apponeva il suo “visto” in data 28.11.2024.
Ciò premesso, relativamente alle questioni residuali ancora da decidere, nulla osta all'affidamento condiviso dei due minori e _1 ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto da entrambe Per_2
le parti, in conformità al principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli di avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, in difetto di ragioni di grave pregiudizio per i minori derivanti da tale regime di affido.
Gli stessi andranno collocati presso la madre, nella casa familiare, da assegnarsi conseguentemente alla medesima, essendo emerso da quanto 5
riferito dalle parti in seno all'udienza di comparizione del 29.02.2024, nonché dalle dichiarazioni rese dal figlio delle stesse, , che _1 quest'ultimo e il fratello trascorrono del tempo sia con il padre e la nonna che con la madre.
In particolare, ha dichiarato, in sede di sua audizione del 17 _1 giugno 2024, che abita sia con gli uni che con l'altra, e si trova bene, così come il fratello, con entrambi i suoi genitori, nonchè con la nonna, con cui il padre vive e che si è sempre occupata anch'essa costantemente della loro educazione e gestione, quando la madre è impegnata con il lavoro.
Il padre lavora tutti i giorni tranne la domenica, e solitamente rientra a casa verso le 19,00, salvo il sabato, quanto rincasa prima, alle 16,00, e quando lui non c'è si prende cura di loro la nonna paterna.
La madre invece lavora solo alcuni giorni, soprattutto nei finesettimana, anche la sera, per cui nei weekend i figli vanno sempre a dormire dalla nonna, insieme al padre.
La stessa ricorrente ha riconosciuto di essere sempre impegnata nei finesettimana, svolgendo un lavoro come barista ”in nero”, e percependo circa euro 40,00 a sera, per cui i suoi figli stanno dalla nonna.
Il resistente di contro è risultato lavorare tutti i giorni, salvo la domenica, per cui è verosimile ritenere che, quando i minori stanno da lui, sia la nonna paterna ad occuparsi essenzialmente di loro e a provvedere a tutte le loro esigenze.
Nessuna problematica è emersa relativamente al rapporto tra i minori e i due genitori, avendo anzi il figlio affermato di trovarsi bene e di _1
volere continuare a stare con entrambi, oltre che con la nonna.
Alla luce delle considerazioni suespresse appare congruo e maggiormente conforme all'interesse dei due minori disporsi, come già statuito in sede di ordinanza di assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis. 22 c.p.c., che gli stessi vengano collocati prevalentemente presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli 6
con sé: nei finesettimana, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera, alle ore 20,00, o comunque compatibilmente con gli orari lavorativi della madre;
in occasione delle festività natalizie, per sette giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del
Capodanno; per le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, comprensivi alternativamente del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi previamente tra i coniugi entro la fine del mese di maggio.
Sotto il profilo della determinazione dell'assegno di mantenimento, da porsi a carico del resistente per il mantenimento dei due figli, si ritiene di dover confermare la misura di euro 200,00 per ciascuno di essi, già stabilita in via provvisoria e urgente, svolgendo lo l'attività di bracciante CP_1
agricolo, seppure non si abbia alcuna contezza circa il reddito dallo stesso percepito – la ricorrente ha dichiarato che il marito guadagnerebbe euro
2.000,00 mensili - , mentre la ricorrente in precedenza era anche lei bracciante agricola, e adesso lavora in nero come barista nei finesettimana, con una paga di circa euro 40,00 a sera.
Si ritiene di dover confermare altresì l'ulteriore statuizione circa il versamento dell'assegno unico per i figli nella misura normativamente prevista del 50% in favore di ciascuno dei genitori, attese le modalità di regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonché stante la circostanza emersa secondo cui la nonna paterna e il padre si occupano in maniera significativa della gestione dei figli.
Le spese straordinarie nell'interesse dei minori verranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, come dalle stesse richiesto.
Relativamente alle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale, entrambi i coniugi sono apparsi concordi nel senso di ritenersi obbligati a contribuire al pagamento di esse nella misura di metà ciascuno, sempre nell'interesse preminente dei figli minori, i quali sono rimasti a vivere nella 7
casa familiare, per cui questo Collegio non può che accogliere tale richiesta nei termini avanzati dai medesimi.
Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa,
udito il P.M.
affida condivisamente i due figli minori delle parti, e Persona_1
ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente Persona_3 presso la madre, , nella casa familiare, che verrà assegnata Parte_1
a quest'ultima, e con regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico del resistente, l'obbligo di provvedere Controparte_1 al mantenimento dei minori corrispondendo alla ricorrente un assegno mensile di euro 200,00 in favore di ciascuno di essi, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi;
l'assegno unico universale verrà corrisposto come per legge ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8
pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, nella misura di metà ciascuna.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 03 gennaio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti