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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1882/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PERIN ALESSANDRA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PERIN ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/09/2013 da
[...]
e , trascritto al n. 12, Parte 2, Serie C, Anno 2013 Parte_1 Parte_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
1. Si dà atto che i coniugi dichiarano reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per la previsione di un assegno di divorzio;
2. Si dà atto che l'immobile adibito a casa coniugale, sito a Susegana (TV) via San
Giuseppe n. 9/A rimane nella disponibilità esclusiva della ORa che, Parte_2
in esecuzione dell'accordo di divorzio, ne diverrà piena proprietaria per l'intero. Il OR
2 dichiara di aver già reperito altra abitazione. Parte_1
3. Si dà atto che A titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro pendenti i coniugi,
convengono quanto segue:
-
3.a) Il OR si impegna a trasferire, senza alcun corrispettivo, alla Parte_1
ORa , che si impegna ad accettare, la quota di ½ della piena proprietà Parte_2
dei seguenti beni immobili, consistenti in una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, posta ai piani seminterrato, terra e primo, con annessi garage al piano seminterrato ed area scoperta di pertinenza, eretti sul M.N. 1203 Ente Urbano di mq 546
(cinquecentoquarantasei) del Foglio 24 del Catasto Terreni, sita in Comune di Susegana
(TV), località San Giuseppe, Via San Giuseppe n. 9/A, così descritti in Catasto:
CATASTO FABBRICATI:
COMUNE DI SUSEGANA – SEZIONE C – FOGLIO 1
M.N. 1203 sub 8 – Via San Giuseppe, P. S1. T. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 11.5, RC Euro
1.187,85;
M.N. 1203 sub 6 – Via San Giuseppe, P. S1, Cat. C/6, Cl. 2, mq 36 (trentasei), RC Euro
87,38;
M.N. 1203 sub 7 – Via San Giuseppe, area scoperta di mq 433 (quattrocentotrentatrè),
bcnc ai subb. 8 e 6; il tutto in un sol corpo confina con M.N.ri 1210, 1093, 1036, 1139,
1138 e 1170, salvo altri o variati.
La cessione della quota immobiliare avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le unità immobiliari sopra descritte a corpo e non a misura, liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, di comune accordo, alla divisione dei beni mobili presenti nella casa coniugale.
Il trasferimento, con efficacia reale del suddetto immobile, a favore della ORa Pt_3
[...] verrà formalizzato con atto notarile, entro il termine di 30 giorni dall'emissione
[...]
della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio alle condizioni del presente ricorso, termine prorogabile su accordo delle parti sino e non oltre il 30.09.2025.
Le spese ed oneri tutti relativi a detto trasferimento saranno a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
3. b) La ORa si impegna a trasferire, contestualmente al Parte_2
trasferimento di cui sub 3 a), senza alcun corrispettivo, al OR , che Parte_1
si impegna ad accettare il 49,9% delle quote della società A & S Next Future S.a.s. di
AN ST & C.
Il OR acquisterà responsabilità illimitata per la detta società Parte_1
assumendo la qualifica di socio illimitatamente responsabile ed amministratore a fronte della rinuncia della ORa;
conseguentemente la società assumerà la Parte_2
denominazione di A Controparte_1
Il trasferimento, con efficacia reale, delle dette quote societarie, a favore del OR
verrà formalizzato, contestualmente al trasferimento sub 3 a), con atto Parte_1
notarile, entro il termine di 30 giorni dall'emissione della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio alle condizioni del presente ricorso, termine prorogabile, su accordo delle parti, sino e non oltre il 30.09.2025.
Le spese ed oneri tutti relativi a detto trasferimento saranno a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
3 c) La ORa , trasferisce, senza alcun corrispettivo, al OR Parte_2
, che accetta la piena proprietà dell'autovettura Wolkwagen Passat Parte_1
targata FD241NL. Eventuali spese per la trascrizione al PRA di detto trasferimento saranno a carico del OR come tutte le spese ordinarie e Parte_1
straordinarie per l'uso della suddetta autovettura.
4 I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto che detti trasferimenti vengono da loro considerati elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Gli atti immobiliari e societari sopra indicati saranno esenti da imposte di bollo, registro,
ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa del 29 maggio 2013
parte I n. 1.15.
4. Si dà atto che con quanto qui convenuto i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali derivanti, conseguenti e collegati al loro matrimonio e di non aver più
nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a tale titolo.
5. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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