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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/07/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 29 maggio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 4425/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1
Ferraro
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE Oggetto: mobilità in deroga ex art. 1 comma 142 Legge n. 205/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento della cd. indennità di mobilità in deroga ex art. 1 comma 142 Legge n. 205/2017.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
La norma richiamata espressamente dispone che “Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal
1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo”.
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, in data 25 luglio 2018, decadeva dal diritto alla prestazione avendo trovato una nuova occupazione ( cfr. estratto contributivo prodotto da parte ricorrente), per cui del tutto legittimo deve considerarsi il comportamento dell' in quanto CP_1 rispettoso del disposto della norma richiamata in base alla quale il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Del tutto ininfluenti, ai fini del ripristino della prestazione, sono le confuse deduzioni contenute in ricorso, secondo le quali il ricorrente si sarebbe trovato costretto a reperire una nuova occupazione in quanto non era a conoscenza della proroga della misura, per cui la domanda non può che essere respinta.
Visto l'art. 152 disp att c.p.c., dichiara irripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese.
Si comunichi
Così deciso in Nola l'11 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 29 maggio 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 4425/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_1
Ferraro
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE Oggetto: mobilità in deroga ex art. 1 comma 142 Legge n. 205/2017
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento della cd. indennità di mobilità in deroga ex art. 1 comma 142 Legge n. 205/2017.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
La norma richiamata espressamente dispone che “Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal
1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo”.
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, in data 25 luglio 2018, decadeva dal diritto alla prestazione avendo trovato una nuova occupazione ( cfr. estratto contributivo prodotto da parte ricorrente), per cui del tutto legittimo deve considerarsi il comportamento dell' in quanto CP_1 rispettoso del disposto della norma richiamata in base alla quale il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi una nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Del tutto ininfluenti, ai fini del ripristino della prestazione, sono le confuse deduzioni contenute in ricorso, secondo le quali il ricorrente si sarebbe trovato costretto a reperire una nuova occupazione in quanto non era a conoscenza della proroga della misura, per cui la domanda non può che essere respinta.
Visto l'art. 152 disp att c.p.c., dichiara irripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese.
Si comunichi
Così deciso in Nola l'11 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini