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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 278/2023 promossa da:
, in proprio e quale erede del defunto Parte_1 C.F._1 [...]
, genitore esercente la parentale responsabilità sui minori Persona_1 Persona_2
e , nonché , entrambi con il
[...] Persona_3 Parte_2 patrocinio dell'avv. MARIA GIOVANNA SCIUTO APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO PESCI, Controparte_1 P.IVA_1
contumace Controparte_2
APPELLATI
Avverso la sentenza 2189 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, richiamata ex art. 346 c.p.c. ogni precedente domanda, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dello spiegato appello e in parziale riforma della sentenza n. 2189/2022 del Tribunale di Bologna, resa nella causa n. 9398/2020 dal Giudice dott. Daniele Martino della Terza Sezione Civile, pronunciata in data 8 giugno 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., NON LETTA ALLA PRESENZA DELLE PARTI, con avviso di deposito alle parti in data 1 settembre 2022:
in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertato e dichiarato che il presunto acconto di euro 570.000,00 versato da in favore di non è mai Controparte_3 Parte_3
pagina 1 di 6 stato versato, determinare il controvalore economico del danno jure hereditatis corrispondente ai 437 giorni di danno terminale sofferto da e ora trasferito agli eredi, e Parte_3 conseguentemente dichiarare tenuti e condannare gli appellati al pagamento della somma così determinata, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, in favore degli appellanti;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertato e dichiarato che in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di impugnazione non vi è alcuna soccombenza parziale degli attori, dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio senza alcuna compensazione parziale;
in via istruttoria, ritenutane la necessità, ammettere le prove per testimoni dedotte nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e non ammesse in primo grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, che di seguito si riportano: (omissis, vedi i capitoli nelle note di PC depositato in forma telematica l'8 settembre 2024)
L'appellata ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, premesse le più opportune declaratorie contrariis rejectis:
NEL MERITO, rigettare e respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. Parte_1 in proprio e, quale erede del defunto padre Sig. anche
[...] Parte_3 nell'interesse dei figli minori e nonché dalla di Persona_2 Persona_3 lui moglie Sig.ra in quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi di narrativa;
Parte_2 conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.ro 2189/22 pronunciata in data
08.06.2022 dal Tribunale di Bologna in persona del Giudice Dott. Martino, depositata in data
01.09.2022, non notificata, con la quale è stato deciso il procedimento di I grado, rubricato al R.G. n.ro 9398/20, con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nel luglio 2020 sia in proprio che quale erede di Parte_1
e anche in rappresentanza dei figli minori, unitamente a Parte_3 Parte_2 convennero in giudizio avanti al Tribunale di Bologna e la Controparte_2 Controparte_4
nelle rispettive qualità di conducente e proprietaria dell'auto FA191XB, e assicuratrice della
[...] responsabilità civile della medesima.
Gli attori esposero che l'11 aprile 2018, intorno alle 16,30 in Toscanella di Dozza l'auto condotta dalla signora investì mentre attraversava la via Emilia sulle strisce pedonali;
CP_2 Parte_3 il pedone venne caricato sul cofano, e proiettato in avanti, riportando gravissime lesioni;
trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Bologna, subì alcuni interventi, per la evacuazione di un ematoma, e la stabilizzazione delle fratture, e vi rimase ricoverato fino a luglio, per essere poi trasferito all'istituto
Montecatone di Imola, nella unità per gravi cerebrolesi, in una condizione di totale invalidità, che non gli consentiva né di muovere gli arti, né di parlare, fino alla data del decesso, intervenuto, anche a seguito di uno shock settico, il 22.6.2019.
Gli attori esposero che la responsabilità dell'occorso andava ascritta esclusivamente alla conducente dell'auto, in effetti rinviata a giudizio, in sede penale;
aggiunsero che la Compagnia assicurativa il 30 maggio 2019 aveva versato un acconto di 50.000 euro, nell'ambito della trattativa per il risarcimento del danno, che tuttavia si era interrotta a causa del decesso dell'infortunato, dopo la emissione di una quietanza per 570.000 euro, al netto dell'acconto versato;
il 13 novembre 2019 l'Assicurazione aveva versato l'ulteriore somma di 180.000 euro;
allegarono di avere sostenuto spese mediche, e per la consulenza di parte, oltre che, a seguito del decesso, per il funerale;
chiesero quindi la condanna dei convenuti in solido alla rifusione del danno patito dai congiunti, nella componente patrimoniale e non pagina 2 di 6 patrimoniale, evidenziando altresì il legame del nonno con i nipoti, che accompagnava e andava a riprendere a scuola regolarmente.
Allegarono le voci di danno non patrimoniale in 249.081,00 euro a favore del figlio Parte_1
80.000,00 euro a favore di ciascun nipote, e 25.000,00 euro a favore della nuora,
[...] Parte_2
esposero altresì un danno “da perdita parentale a favore dei congiunti” di 283.000,00 euro, un
[...] danno patito dal de cuius per inabilità temporanea di 64.676,00 euro, (tenendo conto dei 437 giorni di sopravvivenza del padre, moltiplicati per la somma giornaliera di 147 euro), oltre alle spese vive funerarie e per la degenza presso la Casa di Cura di Montecatone.
Si costituì la compagnia assicurativa, contestando sia che il sinistro fosse ascrivibile a responsabilità esclusiva della automobilista, rilevando che il pedone aveva attraversato la sede stradale diagonalmente, e fuori dalle strisce pedonali, sia l'esistenza e l'ammontare del danno allegato.
Il Tribunale dispose Ctu medico legale, per accertare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni conseguenti al sinistro e il decesso, e definì il primo grado di giudizio, svolgendo i seguenti passaggi:
-accertò la colpa esclusiva dell'automobilista, poiché l'investimento era avvenuto a pochi metri dalle strisce pedonali, e la stessa conducente aveva dichiarato che non si era accorta del pedone, così confessando la sua distrazione;
-ritenne che nulla fosse dovuto, per il danno alla salute subito dal de cuius e le spese di degenza sostenute e il conseguente diritto risarcitorio fatto valere dall'erede, a fronte della somma di 620.000 già versata dalla assicurazione;
-ritenne sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno da perdita parentale, in favore sia del figlio che dei nipoti e della nuora, e liquidò a tale titolo 156.907,20 euro al figlio (oltre a Pt_1
3.551,11 a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie); 91.529,20 euro a ciascuno dei nipoti, 63.743,55 euro alla nuora Parte_2
-preso atto dei 180.000 euro versati dopo il decesso dell'infortunato, ridusse proporzionalmente gli importi dovuti di €.45.000 per ciascuno dei destinatari del risarcimento pronunciando quindi condanna per gli importi ridotti.
Avverso la decisione, (di cui non consta sia stata data lettura alla udienza dell'8 giugno 2022, ma comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito il 1° settembre 2022), hanno proposto appello nel febbraio 2023 gli attori, articolando due motivi di impugnazione;
si è costituita la compagnia assicurativa, contestando la fondatezza della impugnazione, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe nelle note sostitutive dalla udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2024.
***
Con il primo motivo viene dedotta la errata quantificazione del danno risarcibile iure hereditatis, solo peraltro come conseguenza della errata imputazione in favore degli attori di una somma di 570.000,00 euro mai percepita, con necessità di nuova determinazione e liquidazione dei danni.
Gli appellanti criticano infatti (vedi il motivo esposto alle pag.4 ss dell'appello), il capo della sentenza in cui il Tribunale, preso atto del nesso causale tra sinistro e decesso, scrive che deve ritenersi non dovuto il danno reclamato jure hereditatis, ossia i 437 giorni di danno biologico terminale patiti dalla vittima del sinistro, perché “…il de cujus ha ricevuto la somma di € 570.000,00 omnia al netto di quanto già ottenuto a titolo di acconto, ossia € 50.000,00 corrisposti in data 30 maggio 2019 (quando il era ancora in vita), onde per cui, la detta somma deve ritenersi Controparte_5 comprensiva di tutti i danni subiti dal . Parte_3
pagina 3 di 6 La difesa appellante insiste, contestando che sia stata versata la somma di 570.000 euro, che era solo stata offerta, prima del decesso dell'infortunato, in una trattativa poi interrottasi, e rileva che la stessa assicurazione ha precisato di avere versato solo 230.000,00 euro, di cui 50.000,00 prima del decesso e
180.000,00 dopo.
Deduce quindi che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attore avesse Parte_3 percepito ante causam anche la somma di euro 570.000,00 da parte di ed Controparte_4 ha perciò ritenuto che il danno biologico terminale per i 437 giorni di sopravvivenza patito da
[...]
e ora trasferito agli eredi, non fosse dovuto, (così come ogni altro danno subito dallo Parte_3 stesso jure proprio tra cui i costi delle spese di degenza per la casa di cura Montecatone, di cui tuttavia non vi è ragione di trattare, in difetto di domanda sul punto in questa sede – n.d.r.) in ragione della presunta dazione di tale rilevantissima somma, oltre a quella di euro 50.000,00 (invece effettivamente corrisposta).
Nel fare ciò il Tribunale, pur errando nella conclusione, ha affermato il diritto degli attori di vedersi riconoscere il risarcimento del danno biologico terminale, cosicchè sul punto si è formato giudicato, e spetterà alla Corte d'appello determinare il controvalore economico di tale danno.
Del resto l'esistenza di tale danno era già stata acclarata dalla CTU medico legale del dott. Per_4
il quale aveva ampiamente descritto le condizioni di vita del Sig. per i 437 giorni
[...] Parte_3 in cui è sopravvissuto all'incidente per cui è causa;
afferma in particolare che lo stato di coscienza rimase sempre minimo, e che alla ripresa della vigilanza, i tentativi di comunicazione furono assai difficoltosi per l'afasia e la sovrapposizione di un atteggiamento oppositivo con tono dell'umore deflesso, per quanto valutabile.
Il motivo è solo parzialmente fondato: è in effetti pacifico, e riconosciuto da entrambe le difese, che la assicurazione ebbe a versare solo 50.000,00 euro, prima del decesso dell'infortunato, e 180.000,00 euro, dopo: il giudice di primo grado è stato tratto in inganno dalla narrativa attorea, travisando il valore della “quietanza” dell'importo di 570.000,00 prodotta in giudizio, (che nella prassi assicurativa viene emessa di regola in vista e prima del pagamento), ritenendo che la somma fosse stata effettivamente corrisposta, a tacitazione di tutti i danni patiti dal de cuius;
per questo non si è soffermato a determinare l'ammontare del danno da questi subito, ritenendo le ingenti somme versate ampiamente satisfattorie: dunque sul punto è fondata la critica, e il calcolo del dovuto va fatto in questa sede.
Gli attori, qui appellanti, hanno allegato il danno biologico terminale, patito dall'infortunato per i 437 giorni di sopravvivenza, (in coerenza con l'orientamento del diritto vivente che in caso di morte cagionata da un illecito, ritiene il danno da perdita della vita non indennizzabile "ex se", in ragione del fatto che la vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente - vedi S.U. 15350 del 22/07/2015).
Il danno biologico terminale si concretizza in una lesione del diritto alla salute subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, ed è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno propriamente biologico cioè di danno biologico da invalidità temporanea, e di danno morale catastrofale, o lucida agonia, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (così Cass. n. 7632 del 2003, 18163 del 2007, 8360 del 2010, 22228 del 2014, 26727 del
2018, 17577 del 2019, tra le altre).
Per la configurazione e risarcibilità del danno biologico terminale è sufficiente che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, superiore a 24 ore, tra la lesione e il decesso, tale da creare una netta separazione fra i due eventi (vedi sul punto, oltre alle sentenze sopra citate, la recente decisione, Cass.
6503/2022); nel caso di specie tale requisito è indubbiamente soddisfatto, essendo trascorsi appunto pagina 4 di 6 437 gg, durante i quali le condizioni di sofferenza di non richiedono ulteriore Parte_3 illustrazione, rinviandosi in proposito alla Ctu medico legale.
Non sono invece allegati, né emergono dalla Ctu, i presupposti per accordare il risarcimento del danno terminale catastrofale, che è subordinato alla condizione di lucidità e coscienza del paziente: non può riconoscersi questa componente del danno senza la piena percezione della morte imminente, e anche in questo caso secondo la generale ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta agli appellanti provare che la de cuius abbia avuto piena percezione dell'avvicinarsi della fine. In effetti, neppure gli attori, qui appellanti, ne allegano la esistenza e ne chiedono il risarcimento, svolgendo il calcolo del dovuto in ragione della mera invalidità temporanea.
Conclusivamente, il danno biologico viene riconosciuto, nel caso di specie, come invalidità temporanea, per la durata di gg.437, e liquidato prendendo atto della diffusissima applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile presso il Tribunale di Milano, come il valore da ritenersi "equo", e cioè in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Quindi il risarcimento del danno biologico patito dalla vittima dell'infortunio dell'11.4.2018 dalla data del sinistro fino al decesso si liquida, in adesione alla stessa prospettazione operata da parte attrice in primo grado, in 64.676,00 euro;
si tratta di un debito di valore, dunque l'importo va rivalutato (a partire da una data intermedia, tra il sinistro e il decesso, che si individua equitativamente nel 20 novembre
2018) con applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino al 30 maggio
2019, divenendo quindi di 65.235,00 euro, da cui, detratto l'acconto di 50.000,00 euro residua un debito di 15.235,00, che da tale data va ancora rivalutato, con applicazione degli interessi legali divenendo, alla data della presente decisione, di 19.724,00 euro, oltre interessi legali successivi.
Né rileva, per escludere la debbenza della somma, la tesi della difesa della Compagnia, secondo cui non vi era alcun residuo debito nei confronti della vittima, perché 15.000 dei complessivi 180.000,00 euro versati dopo il decesso erano destinati a tacitazione del danno biologico dalla medesima patito: la imputazione del pagamento così operata infatti non trova conferma nei documenti di causa, e, soprattutto, nella sentenza di primo grado, in cui il giudice, con decisione sul punto passata in giudicato, ha interamente imputato i 180.000 euro versati a deconto del risarcimento del danno da perdita parentale riconosciuto ai congiunti.
Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la statuizione sulla regolamentazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., deducendo l'errata compensazione parziale delle medesime, nella misura del 30% in ragione di una presunta parziale soccombenza, e della riduzione delle somme dovute.
Anche tale motivo è fondato;
premesso che nella fattispecie concreta non vi è soccombenza reciproca, risultando soccombenti, in esito al primo grado, solo i convenuti, è vero che la domanda risarcitoria non è stata integralmente accolta, e la richiesta è stata significativamente ridimensionata, in sede di condanna, il che ovviamente già comporta una riduzione delle spese, calcolate dal giudice secondo lo scaglione di valore per cui viene pronunciata condanna.
La circostanza che la domanda non sia stata integralmente accolta, invece, non giustifica la compensazione delle spese del giudizio, neppure parziale, se non in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., che non figurano enunciati in sentenza, né sussistono in concreto. In tal senso si è pronunciata la Cassazione a S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
pagina 5 di 6 soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.” (Cass S.U. 32061 del 2022).
Dunque va esclusa la compensazione parziale delle spese sia legali che di ctu, operata in primo grado, ferma restando la liquidazione delle medesime che non è investita di critiche.
Le spese del grado si liquidano tenendo conto della nota spese, e dei seguenti principi: secondo il combinato disposto degli artt.4 e 5 DM 55 del 2014 le spese in caso di pluralità di parti con medesima posizione processuale e difensore si liquidano tenendo conto (ex art.10 cpc, e 2 DM 55 del 2014) della condanna più elevata, e applicando se del caso maggiorazioni per il numero delle parti, con la precisazione che il difensore nella nota spese deve articolare la richiesta, chiedendo gli incrementi, altrimenti il Giudice non è tenuto ad applicarli.
Il difensore nella nota ha avanzato la richiesta, e individuato correttamente lo scaglione di valore;
quindi, applicando i compensi medi per le prime due voci di compenso, e i minimi, per l'istruttoria e la fase decisionale, (di ridotta rilevanza, in questo appello), ed incrementando i compensi del 30 % in ragione della pluralità di parti difese, peraltro con un aggravio modesto di attività da spiegare in concreto, si liquidano €.12.483,90 a titolo di compenso, oltre spese vive ed accessori di legge (spese generali, iva e cpa).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale riforma della sentenza 2189 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna, che conferma nel resto: dichiara tenuti e condanna e la , in solido tra loro, a pagare Controparte_2 Controparte_4
a quale erede del padre, la ulteriore e residua somma di 19.724,00 euro, oltre Parte_1 interessi legali successivi alla pubblicazione della presente sentenza;
condanna e la in solido a rifondere agli appellanti, attori Controparte_2 Controparte_4 in primo grado, anche il 30 % delle spese legali e di Ctu liquidate in primo grado, già oggetto di compensazione, con i relativi accessori;
condanna infine e la in solido a rimborsare agli appellanti Controparte_2 Controparte_4 le spese del grado, che si liquidano in €.12.483,90 a titolo di compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 278/2023 promossa da:
, in proprio e quale erede del defunto Parte_1 C.F._1 [...]
, genitore esercente la parentale responsabilità sui minori Persona_1 Persona_2
e , nonché , entrambi con il
[...] Persona_3 Parte_2 patrocinio dell'avv. MARIA GIOVANNA SCIUTO APPELLANTI contro
, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO PESCI, Controparte_1 P.IVA_1
contumace Controparte_2
APPELLATI
Avverso la sentenza 2189 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, richiamata ex art. 346 c.p.c. ogni precedente domanda, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento dello spiegato appello e in parziale riforma della sentenza n. 2189/2022 del Tribunale di Bologna, resa nella causa n. 9398/2020 dal Giudice dott. Daniele Martino della Terza Sezione Civile, pronunciata in data 8 giugno 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., NON LETTA ALLA PRESENZA DELLE PARTI, con avviso di deposito alle parti in data 1 settembre 2022:
in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertato e dichiarato che il presunto acconto di euro 570.000,00 versato da in favore di non è mai Controparte_3 Parte_3
pagina 1 di 6 stato versato, determinare il controvalore economico del danno jure hereditatis corrispondente ai 437 giorni di danno terminale sofferto da e ora trasferito agli eredi, e Parte_3 conseguentemente dichiarare tenuti e condannare gli appellati al pagamento della somma così determinata, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al saldo, in favore degli appellanti;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertato e dichiarato che in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di impugnazione non vi è alcuna soccombenza parziale degli attori, dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio senza alcuna compensazione parziale;
in via istruttoria, ritenutane la necessità, ammettere le prove per testimoni dedotte nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e non ammesse in primo grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, che di seguito si riportano: (omissis, vedi i capitoli nelle note di PC depositato in forma telematica l'8 settembre 2024)
L'appellata ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, premesse le più opportune declaratorie contrariis rejectis:
NEL MERITO, rigettare e respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. Parte_1 in proprio e, quale erede del defunto padre Sig. anche
[...] Parte_3 nell'interesse dei figli minori e nonché dalla di Persona_2 Persona_3 lui moglie Sig.ra in quanto infondato in fatto e diritto, per i motivi di narrativa;
Parte_2 conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.ro 2189/22 pronunciata in data
08.06.2022 dal Tribunale di Bologna in persona del Giudice Dott. Martino, depositata in data
01.09.2022, non notificata, con la quale è stato deciso il procedimento di I grado, rubricato al R.G. n.ro 9398/20, con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nel luglio 2020 sia in proprio che quale erede di Parte_1
e anche in rappresentanza dei figli minori, unitamente a Parte_3 Parte_2 convennero in giudizio avanti al Tribunale di Bologna e la Controparte_2 Controparte_4
nelle rispettive qualità di conducente e proprietaria dell'auto FA191XB, e assicuratrice della
[...] responsabilità civile della medesima.
Gli attori esposero che l'11 aprile 2018, intorno alle 16,30 in Toscanella di Dozza l'auto condotta dalla signora investì mentre attraversava la via Emilia sulle strisce pedonali;
CP_2 Parte_3 il pedone venne caricato sul cofano, e proiettato in avanti, riportando gravissime lesioni;
trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Bologna, subì alcuni interventi, per la evacuazione di un ematoma, e la stabilizzazione delle fratture, e vi rimase ricoverato fino a luglio, per essere poi trasferito all'istituto
Montecatone di Imola, nella unità per gravi cerebrolesi, in una condizione di totale invalidità, che non gli consentiva né di muovere gli arti, né di parlare, fino alla data del decesso, intervenuto, anche a seguito di uno shock settico, il 22.6.2019.
Gli attori esposero che la responsabilità dell'occorso andava ascritta esclusivamente alla conducente dell'auto, in effetti rinviata a giudizio, in sede penale;
aggiunsero che la Compagnia assicurativa il 30 maggio 2019 aveva versato un acconto di 50.000 euro, nell'ambito della trattativa per il risarcimento del danno, che tuttavia si era interrotta a causa del decesso dell'infortunato, dopo la emissione di una quietanza per 570.000 euro, al netto dell'acconto versato;
il 13 novembre 2019 l'Assicurazione aveva versato l'ulteriore somma di 180.000 euro;
allegarono di avere sostenuto spese mediche, e per la consulenza di parte, oltre che, a seguito del decesso, per il funerale;
chiesero quindi la condanna dei convenuti in solido alla rifusione del danno patito dai congiunti, nella componente patrimoniale e non pagina 2 di 6 patrimoniale, evidenziando altresì il legame del nonno con i nipoti, che accompagnava e andava a riprendere a scuola regolarmente.
Allegarono le voci di danno non patrimoniale in 249.081,00 euro a favore del figlio Parte_1
80.000,00 euro a favore di ciascun nipote, e 25.000,00 euro a favore della nuora,
[...] Parte_2
esposero altresì un danno “da perdita parentale a favore dei congiunti” di 283.000,00 euro, un
[...] danno patito dal de cuius per inabilità temporanea di 64.676,00 euro, (tenendo conto dei 437 giorni di sopravvivenza del padre, moltiplicati per la somma giornaliera di 147 euro), oltre alle spese vive funerarie e per la degenza presso la Casa di Cura di Montecatone.
Si costituì la compagnia assicurativa, contestando sia che il sinistro fosse ascrivibile a responsabilità esclusiva della automobilista, rilevando che il pedone aveva attraversato la sede stradale diagonalmente, e fuori dalle strisce pedonali, sia l'esistenza e l'ammontare del danno allegato.
Il Tribunale dispose Ctu medico legale, per accertare la sussistenza del nesso causale tra le lesioni conseguenti al sinistro e il decesso, e definì il primo grado di giudizio, svolgendo i seguenti passaggi:
-accertò la colpa esclusiva dell'automobilista, poiché l'investimento era avvenuto a pochi metri dalle strisce pedonali, e la stessa conducente aveva dichiarato che non si era accorta del pedone, così confessando la sua distrazione;
-ritenne che nulla fosse dovuto, per il danno alla salute subito dal de cuius e le spese di degenza sostenute e il conseguente diritto risarcitorio fatto valere dall'erede, a fronte della somma di 620.000 già versata dalla assicurazione;
-ritenne sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno da perdita parentale, in favore sia del figlio che dei nipoti e della nuora, e liquidò a tale titolo 156.907,20 euro al figlio (oltre a Pt_1
3.551,11 a titolo di danno patrimoniale per spese funerarie); 91.529,20 euro a ciascuno dei nipoti, 63.743,55 euro alla nuora Parte_2
-preso atto dei 180.000 euro versati dopo il decesso dell'infortunato, ridusse proporzionalmente gli importi dovuti di €.45.000 per ciascuno dei destinatari del risarcimento pronunciando quindi condanna per gli importi ridotti.
Avverso la decisione, (di cui non consta sia stata data lettura alla udienza dell'8 giugno 2022, ma comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito il 1° settembre 2022), hanno proposto appello nel febbraio 2023 gli attori, articolando due motivi di impugnazione;
si è costituita la compagnia assicurativa, contestando la fondatezza della impugnazione, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe nelle note sostitutive dalla udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2024.
***
Con il primo motivo viene dedotta la errata quantificazione del danno risarcibile iure hereditatis, solo peraltro come conseguenza della errata imputazione in favore degli attori di una somma di 570.000,00 euro mai percepita, con necessità di nuova determinazione e liquidazione dei danni.
Gli appellanti criticano infatti (vedi il motivo esposto alle pag.4 ss dell'appello), il capo della sentenza in cui il Tribunale, preso atto del nesso causale tra sinistro e decesso, scrive che deve ritenersi non dovuto il danno reclamato jure hereditatis, ossia i 437 giorni di danno biologico terminale patiti dalla vittima del sinistro, perché “…il de cujus ha ricevuto la somma di € 570.000,00 omnia al netto di quanto già ottenuto a titolo di acconto, ossia € 50.000,00 corrisposti in data 30 maggio 2019 (quando il era ancora in vita), onde per cui, la detta somma deve ritenersi Controparte_5 comprensiva di tutti i danni subiti dal . Parte_3
pagina 3 di 6 La difesa appellante insiste, contestando che sia stata versata la somma di 570.000 euro, che era solo stata offerta, prima del decesso dell'infortunato, in una trattativa poi interrottasi, e rileva che la stessa assicurazione ha precisato di avere versato solo 230.000,00 euro, di cui 50.000,00 prima del decesso e
180.000,00 dopo.
Deduce quindi che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'attore avesse Parte_3 percepito ante causam anche la somma di euro 570.000,00 da parte di ed Controparte_4 ha perciò ritenuto che il danno biologico terminale per i 437 giorni di sopravvivenza patito da
[...]
e ora trasferito agli eredi, non fosse dovuto, (così come ogni altro danno subito dallo Parte_3 stesso jure proprio tra cui i costi delle spese di degenza per la casa di cura Montecatone, di cui tuttavia non vi è ragione di trattare, in difetto di domanda sul punto in questa sede – n.d.r.) in ragione della presunta dazione di tale rilevantissima somma, oltre a quella di euro 50.000,00 (invece effettivamente corrisposta).
Nel fare ciò il Tribunale, pur errando nella conclusione, ha affermato il diritto degli attori di vedersi riconoscere il risarcimento del danno biologico terminale, cosicchè sul punto si è formato giudicato, e spetterà alla Corte d'appello determinare il controvalore economico di tale danno.
Del resto l'esistenza di tale danno era già stata acclarata dalla CTU medico legale del dott. Per_4
il quale aveva ampiamente descritto le condizioni di vita del Sig. per i 437 giorni
[...] Parte_3 in cui è sopravvissuto all'incidente per cui è causa;
afferma in particolare che lo stato di coscienza rimase sempre minimo, e che alla ripresa della vigilanza, i tentativi di comunicazione furono assai difficoltosi per l'afasia e la sovrapposizione di un atteggiamento oppositivo con tono dell'umore deflesso, per quanto valutabile.
Il motivo è solo parzialmente fondato: è in effetti pacifico, e riconosciuto da entrambe le difese, che la assicurazione ebbe a versare solo 50.000,00 euro, prima del decesso dell'infortunato, e 180.000,00 euro, dopo: il giudice di primo grado è stato tratto in inganno dalla narrativa attorea, travisando il valore della “quietanza” dell'importo di 570.000,00 prodotta in giudizio, (che nella prassi assicurativa viene emessa di regola in vista e prima del pagamento), ritenendo che la somma fosse stata effettivamente corrisposta, a tacitazione di tutti i danni patiti dal de cuius;
per questo non si è soffermato a determinare l'ammontare del danno da questi subito, ritenendo le ingenti somme versate ampiamente satisfattorie: dunque sul punto è fondata la critica, e il calcolo del dovuto va fatto in questa sede.
Gli attori, qui appellanti, hanno allegato il danno biologico terminale, patito dall'infortunato per i 437 giorni di sopravvivenza, (in coerenza con l'orientamento del diritto vivente che in caso di morte cagionata da un illecito, ritiene il danno da perdita della vita non indennizzabile "ex se", in ragione del fatto che la vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente - vedi S.U. 15350 del 22/07/2015).
Il danno biologico terminale si concretizza in una lesione del diritto alla salute subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, ed è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno propriamente biologico cioè di danno biologico da invalidità temporanea, e di danno morale catastrofale, o lucida agonia, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (così Cass. n. 7632 del 2003, 18163 del 2007, 8360 del 2010, 22228 del 2014, 26727 del
2018, 17577 del 2019, tra le altre).
Per la configurazione e risarcibilità del danno biologico terminale è sufficiente che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, superiore a 24 ore, tra la lesione e il decesso, tale da creare una netta separazione fra i due eventi (vedi sul punto, oltre alle sentenze sopra citate, la recente decisione, Cass.
6503/2022); nel caso di specie tale requisito è indubbiamente soddisfatto, essendo trascorsi appunto pagina 4 di 6 437 gg, durante i quali le condizioni di sofferenza di non richiedono ulteriore Parte_3 illustrazione, rinviandosi in proposito alla Ctu medico legale.
Non sono invece allegati, né emergono dalla Ctu, i presupposti per accordare il risarcimento del danno terminale catastrofale, che è subordinato alla condizione di lucidità e coscienza del paziente: non può riconoscersi questa componente del danno senza la piena percezione della morte imminente, e anche in questo caso secondo la generale ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., spetta agli appellanti provare che la de cuius abbia avuto piena percezione dell'avvicinarsi della fine. In effetti, neppure gli attori, qui appellanti, ne allegano la esistenza e ne chiedono il risarcimento, svolgendo il calcolo del dovuto in ragione della mera invalidità temporanea.
Conclusivamente, il danno biologico viene riconosciuto, nel caso di specie, come invalidità temporanea, per la durata di gg.437, e liquidato prendendo atto della diffusissima applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile presso il Tribunale di Milano, come il valore da ritenersi "equo", e cioè in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
Quindi il risarcimento del danno biologico patito dalla vittima dell'infortunio dell'11.4.2018 dalla data del sinistro fino al decesso si liquida, in adesione alla stessa prospettazione operata da parte attrice in primo grado, in 64.676,00 euro;
si tratta di un debito di valore, dunque l'importo va rivalutato (a partire da una data intermedia, tra il sinistro e il decesso, che si individua equitativamente nel 20 novembre
2018) con applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, fino al 30 maggio
2019, divenendo quindi di 65.235,00 euro, da cui, detratto l'acconto di 50.000,00 euro residua un debito di 15.235,00, che da tale data va ancora rivalutato, con applicazione degli interessi legali divenendo, alla data della presente decisione, di 19.724,00 euro, oltre interessi legali successivi.
Né rileva, per escludere la debbenza della somma, la tesi della difesa della Compagnia, secondo cui non vi era alcun residuo debito nei confronti della vittima, perché 15.000 dei complessivi 180.000,00 euro versati dopo il decesso erano destinati a tacitazione del danno biologico dalla medesima patito: la imputazione del pagamento così operata infatti non trova conferma nei documenti di causa, e, soprattutto, nella sentenza di primo grado, in cui il giudice, con decisione sul punto passata in giudicato, ha interamente imputato i 180.000 euro versati a deconto del risarcimento del danno da perdita parentale riconosciuto ai congiunti.
Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la statuizione sulla regolamentazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., deducendo l'errata compensazione parziale delle medesime, nella misura del 30% in ragione di una presunta parziale soccombenza, e della riduzione delle somme dovute.
Anche tale motivo è fondato;
premesso che nella fattispecie concreta non vi è soccombenza reciproca, risultando soccombenti, in esito al primo grado, solo i convenuti, è vero che la domanda risarcitoria non è stata integralmente accolta, e la richiesta è stata significativamente ridimensionata, in sede di condanna, il che ovviamente già comporta una riduzione delle spese, calcolate dal giudice secondo lo scaglione di valore per cui viene pronunciata condanna.
La circostanza che la domanda non sia stata integralmente accolta, invece, non giustifica la compensazione delle spese del giudizio, neppure parziale, se non in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., che non figurano enunciati in sentenza, né sussistono in concreto. In tal senso si è pronunciata la Cassazione a S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
pagina 5 di 6 soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.” (Cass S.U. 32061 del 2022).
Dunque va esclusa la compensazione parziale delle spese sia legali che di ctu, operata in primo grado, ferma restando la liquidazione delle medesime che non è investita di critiche.
Le spese del grado si liquidano tenendo conto della nota spese, e dei seguenti principi: secondo il combinato disposto degli artt.4 e 5 DM 55 del 2014 le spese in caso di pluralità di parti con medesima posizione processuale e difensore si liquidano tenendo conto (ex art.10 cpc, e 2 DM 55 del 2014) della condanna più elevata, e applicando se del caso maggiorazioni per il numero delle parti, con la precisazione che il difensore nella nota spese deve articolare la richiesta, chiedendo gli incrementi, altrimenti il Giudice non è tenuto ad applicarli.
Il difensore nella nota ha avanzato la richiesta, e individuato correttamente lo scaglione di valore;
quindi, applicando i compensi medi per le prime due voci di compenso, e i minimi, per l'istruttoria e la fase decisionale, (di ridotta rilevanza, in questo appello), ed incrementando i compensi del 30 % in ragione della pluralità di parti difese, peraltro con un aggravio modesto di attività da spiegare in concreto, si liquidano €.12.483,90 a titolo di compenso, oltre spese vive ed accessori di legge (spese generali, iva e cpa).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale riforma della sentenza 2189 del 2022 emessa dal Tribunale di Bologna, che conferma nel resto: dichiara tenuti e condanna e la , in solido tra loro, a pagare Controparte_2 Controparte_4
a quale erede del padre, la ulteriore e residua somma di 19.724,00 euro, oltre Parte_1 interessi legali successivi alla pubblicazione della presente sentenza;
condanna e la in solido a rifondere agli appellanti, attori Controparte_2 Controparte_4 in primo grado, anche il 30 % delle spese legali e di Ctu liquidate in primo grado, già oggetto di compensazione, con i relativi accessori;
condanna infine e la in solido a rimborsare agli appellanti Controparte_2 Controparte_4 le spese del grado, che si liquidano in €.12.483,90 a titolo di compensi, oltre esborsi documentati, i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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