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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3867/2023 R.G. e vertente
TRA nata Patti il 27.02.1964 C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in c/da Galice snc, elettivamente domiciliata in Patti (ME) Via Fontanelle n. 1, presso lo studio dell'Avv. Mariella Sciammetta C.F. pec: C.F._2
che la Email_1
rappresenta e la difende giusta procura in atti.
CONTRO
, con sede in via La Controparte_1 CP_1
farina n.263N, C.F. e P.I. , in persona del Direttore Generale pro tempore P.IVA_1 dr. autorizzato a resistere in giudizio con deliberazione n.3775 dell'8 CP_2
Ottobre 2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Pracanica, con studio professionale in via Ghibellina n.48, (C.F. , pec: CP_1 C.F._3
fax 090710574), giusta procura in atti. Email_2
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso ex 414 c.p.c., depositato in data 21.12.2023 conveniva Parte_1 in giudizio l' esponendo: CP_3 - di avere partecipato all' avviso pubblico indetto dall'
[...]
avente ad oggetto la formulazione di una graduatoria, per Controparte_1
titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale - Categoria D;
- di essere rientrata nella predetta graduatoria, ed essendo già dipendente del in qualità di istruttore amministrativo a tempo Parte_2
indeterminato e part-time per 24 ore settimanali, di avere richiesto e ottenuto di fruire di un'aspettativa non retribuita, per potere accettare l'incarico a tempo Cont determinato presso l' Cont
- di essere stata assunta alle dipendenze dell' con contratto a tempo determinato a far data dal 17 gennaio 2021, successivamente prorogato e con prossima scadenza alla data del 31.12.2023;
- di avere partecipato anche al successivo avviso pubblico indetto dall' CP_3
in data 24.02.2023 per la ricognizione del personale precario CP_1
dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio -sanitario e amministrativo in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dall'art. 1 comma 268 lett.
b) della legge n. 234 del 30.12.2021 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 punto 9 commi quinquiesdecies – sexiesdecies – septies decies D.L. N. 198 del29.12.2022 convertito nella legge n. 14 del 24.02.2023; Cont
- che successivamente con pec del 26 maggio 2023, l' di al fine di CP_1 completare l'istruttoria, chiedeva ai partecipanti di trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000, attestante la non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro Ente entro il
30 Maggio 2023;
- di avere rassegnato, con pec del 27.05.2023, presso il Comune di le proprie dimissioni in quanto concorrente nella procedura di Parte_2
stabilizzazione per collaboratore professionale amministrativo categoria D avviata dall'ASP 5 di CP_1
- che il in persona del Sindaco pro tempore, prendeva Parte_2 atto delle dimissioni giusta deliberazione di GM n. 67 dell'08.06.2023, immediatamente esecutiva;
Pag. 2 di 5 - che la ricorrente, a fronte del venir meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di trasmetteva la Parte_2
predetta dichiarazione;
Tanto premesso, rilevava che con la graduatoria approvata in data 8.06.2023, con deliberazione n. 2323/Cs dall' veniva posta in riserva tra i candidati nei CP_3
cui confronti era necessario eseguire delle verifiche, a seguito delle quali le è stato Cont comunicato dall' che risultava dipendente a tempo indeterminato, in aspettativa non retribuita, presso il Comune di e pertanto che non era possibile Parte_2
procedere alla sua stabilizzazione. Cont Rilevava che, l' né nel bando, né nella domanda aveva richiesto il requisito della non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra P.A.
Sosteneva che, in conseguenza, della condotta dell' si trova priva di CP_3
occupazione non avendo ottenuto la stabilizzazione e avendo rassegnato le dimissioni presso altro Ente.
Lamentava, infine, la violazione del principio di affidamento nell'operato della P.a. da Cont parte dell' che da una parte non avrebbe espressamente indicato nel bando la clausola escludente e dall'altra nel modello di dichiarazione, inoltrato ai candidati, avrebbe richiesto la dichiarazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro Ente non già alla data di presentazione della domanda di stabilizzazione ma “alla data odierna” e dunque intesa la data di sottoscrizione della dichiarazione in questione.
Cont Tutto ciò premesso, chiedeva di dichiarare l'illegittimità del comportamento dell' di per averla esclusa dalla procedura di stabilizzazione nonostante fosse in CP_1
possesso di tutti i requisiti necessari richiesti dal bando nonché di accertare il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell' ordinando a CP_3 quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore – di procedere all'assunzione a far data dall'01.01.2024, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni e gli emolumenti dovuti e al versamento di tutti i contributi pensionistici da tale data e fino all'effettiva assunzione.
Chiedeva infine, di accertare la violazione dei principi di collaborazione, correttezza e buona fede, da parte dell' e conseguentemente la condanna dell'Asp al CP_3
Pag. 3 di 5 risarcimento in suo favore del danno emergente, lucro cessante e di mancato sviluppo della carriera professionale.
L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
11.10.2024 contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, rilevando, in particolare che nel bando era stato espressamente indicato che era rivolto al “personale precario”.
Rilevava ancora l'infondatezza della domanda di risarcimento danni per perdita del posto di lavoro sostenendo che parte ricorrente non avrebbe provato di avere tentato la riammissione in servizio presso il Comune di come previsto dal T.U. Parte_2
n.3/1957.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, sostituita del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che parte ricorrente, con le note depositata in data
Cont 30.1.2025 ha dichiarato che l' di ha proceduto alla sua assunzione a tempo CP_1
indeterminato, come da delibera n. 4979/2024 allegata, chiedendo, conseguentemente la declaratoria di cessata materia del contendere, in considerazione del raggiungimento del bene della vita cui tendeva con l'odierno ricorso, con spese di lite compensate.
La medesima richiesta veniva concordemente reiterata da entrambe le parti nelle note depositate per l'odierna udienza.
Conseguentemente, essendosi dichiarate le parti soddisfatte, deve ritenersi venuto meno il loro interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimità e fondatezza delle pretese originariamente avanzate da parte ricorrente.
Di conseguenza, deve ritenersi venuto meno il potere - dovere del giudice di pronunziare sulle predette domande e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ. n.4505/2001).
Pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Pag. 4 di 5 Quanto al regime delle spese, va rilevato che, in considerazione dell'accordo tra le parti e della mancanza di richieste di accertare la soccombenza virtuale, può procedersi ad una integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa interamente le spese di lite.
Patti, 10.4.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3867/2023 R.G. e vertente
TRA nata Patti il 27.02.1964 C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in c/da Galice snc, elettivamente domiciliata in Patti (ME) Via Fontanelle n. 1, presso lo studio dell'Avv. Mariella Sciammetta C.F. pec: C.F._2
che la Email_1
rappresenta e la difende giusta procura in atti.
CONTRO
, con sede in via La Controparte_1 CP_1
farina n.263N, C.F. e P.I. , in persona del Direttore Generale pro tempore P.IVA_1 dr. autorizzato a resistere in giudizio con deliberazione n.3775 dell'8 CP_2
Ottobre 2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Pracanica, con studio professionale in via Ghibellina n.48, (C.F. , pec: CP_1 C.F._3
fax 090710574), giusta procura in atti. Email_2
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso ex 414 c.p.c., depositato in data 21.12.2023 conveniva Parte_1 in giudizio l' esponendo: CP_3 - di avere partecipato all' avviso pubblico indetto dall'
[...]
avente ad oggetto la formulazione di una graduatoria, per Controparte_1
titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore amministrativo professionale - Categoria D;
- di essere rientrata nella predetta graduatoria, ed essendo già dipendente del in qualità di istruttore amministrativo a tempo Parte_2
indeterminato e part-time per 24 ore settimanali, di avere richiesto e ottenuto di fruire di un'aspettativa non retribuita, per potere accettare l'incarico a tempo Cont determinato presso l' Cont
- di essere stata assunta alle dipendenze dell' con contratto a tempo determinato a far data dal 17 gennaio 2021, successivamente prorogato e con prossima scadenza alla data del 31.12.2023;
- di avere partecipato anche al successivo avviso pubblico indetto dall' CP_3
in data 24.02.2023 per la ricognizione del personale precario CP_1
dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio -sanitario e amministrativo in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dall'art. 1 comma 268 lett.
b) della legge n. 234 del 30.12.2021 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 punto 9 commi quinquiesdecies – sexiesdecies – septies decies D.L. N. 198 del29.12.2022 convertito nella legge n. 14 del 24.02.2023; Cont
- che successivamente con pec del 26 maggio 2023, l' di al fine di CP_1 completare l'istruttoria, chiedeva ai partecipanti di trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000, attestante la non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro Ente entro il
30 Maggio 2023;
- di avere rassegnato, con pec del 27.05.2023, presso il Comune di le proprie dimissioni in quanto concorrente nella procedura di Parte_2
stabilizzazione per collaboratore professionale amministrativo categoria D avviata dall'ASP 5 di CP_1
- che il in persona del Sindaco pro tempore, prendeva Parte_2 atto delle dimissioni giusta deliberazione di GM n. 67 dell'08.06.2023, immediatamente esecutiva;
Pag. 2 di 5 - che la ricorrente, a fronte del venir meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di trasmetteva la Parte_2
predetta dichiarazione;
Tanto premesso, rilevava che con la graduatoria approvata in data 8.06.2023, con deliberazione n. 2323/Cs dall' veniva posta in riserva tra i candidati nei CP_3
cui confronti era necessario eseguire delle verifiche, a seguito delle quali le è stato Cont comunicato dall' che risultava dipendente a tempo indeterminato, in aspettativa non retribuita, presso il Comune di e pertanto che non era possibile Parte_2
procedere alla sua stabilizzazione. Cont Rilevava che, l' né nel bando, né nella domanda aveva richiesto il requisito della non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra P.A.
Sosteneva che, in conseguenza, della condotta dell' si trova priva di CP_3
occupazione non avendo ottenuto la stabilizzazione e avendo rassegnato le dimissioni presso altro Ente.
Lamentava, infine, la violazione del principio di affidamento nell'operato della P.a. da Cont parte dell' che da una parte non avrebbe espressamente indicato nel bando la clausola escludente e dall'altra nel modello di dichiarazione, inoltrato ai candidati, avrebbe richiesto la dichiarazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro Ente non già alla data di presentazione della domanda di stabilizzazione ma “alla data odierna” e dunque intesa la data di sottoscrizione della dichiarazione in questione.
Cont Tutto ciò premesso, chiedeva di dichiarare l'illegittimità del comportamento dell' di per averla esclusa dalla procedura di stabilizzazione nonostante fosse in CP_1
possesso di tutti i requisiti necessari richiesti dal bando nonché di accertare il suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell' ordinando a CP_3 quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore – di procedere all'assunzione a far data dall'01.01.2024, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni e gli emolumenti dovuti e al versamento di tutti i contributi pensionistici da tale data e fino all'effettiva assunzione.
Chiedeva infine, di accertare la violazione dei principi di collaborazione, correttezza e buona fede, da parte dell' e conseguentemente la condanna dell'Asp al CP_3
Pag. 3 di 5 risarcimento in suo favore del danno emergente, lucro cessante e di mancato sviluppo della carriera professionale.
L si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
11.10.2024 contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, rilevando, in particolare che nel bando era stato espressamente indicato che era rivolto al “personale precario”.
Rilevava ancora l'infondatezza della domanda di risarcimento danni per perdita del posto di lavoro sostenendo che parte ricorrente non avrebbe provato di avere tentato la riammissione in servizio presso il Comune di come previsto dal T.U. Parte_2
n.3/1957.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, sostituita del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che parte ricorrente, con le note depositata in data
Cont 30.1.2025 ha dichiarato che l' di ha proceduto alla sua assunzione a tempo CP_1
indeterminato, come da delibera n. 4979/2024 allegata, chiedendo, conseguentemente la declaratoria di cessata materia del contendere, in considerazione del raggiungimento del bene della vita cui tendeva con l'odierno ricorso, con spese di lite compensate.
La medesima richiesta veniva concordemente reiterata da entrambe le parti nelle note depositate per l'odierna udienza.
Conseguentemente, essendosi dichiarate le parti soddisfatte, deve ritenersi venuto meno il loro interesse a ottenere una pronuncia sulla legittimità e fondatezza delle pretese originariamente avanzate da parte ricorrente.
Di conseguenza, deve ritenersi venuto meno il potere - dovere del giudice di pronunziare sulle predette domande e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. civ. n.4505/2001).
Pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Pag. 4 di 5 Quanto al regime delle spese, va rilevato che, in considerazione dell'accordo tra le parti e della mancanza di richieste di accertare la soccombenza virtuale, può procedersi ad una integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa interamente le spese di lite.
Patti, 10.4.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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