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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13988/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Teresa Bua che lo rappresenta come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
contro
:
nata a [...], il [...] - Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per il ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido superesclusivo dei figli al padre;
porre a carico della madre la somma mensile di € 600,00 (€150,00 per ciascuno) quale contributo al mantenimento dei figli, oltre la metà delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con attribuzione dell'assegno unico al padre;
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 4.10.2010 a Firenze con
Per_
dal quale erano nati i figli , e Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_4
rispettivamente il 24.3.2010, il 31.7.12, il 29.6.14 ed il 29.3.2017-. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa in contumacia della resistente dal Tribunale di Firenze il 21-27.12.2022 e da allora non si erano più riconciliati. Ha precisato che la separazione era stata addebitata alla coniuge per abbandono della famiglia e della casa coniugale sin dall'inizio del 2020 e da allora i figli non avevano avuto più contatti con la madre. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
A seguito di un rinvio per tentare di rintracciare la resistente, all'udienza del 30.4.2025, in contumacia della , il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe CP_1
indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, considerato che la resistente non è cittadina Italiana, bensì Rumena, si premette che risulta sussistente la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del
Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis; in vigore dal 1°.08.2004 ed applicabile dal
1°.03.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca) in quanto qui si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e il ricorrente vi risiede ancora. Inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del foro.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che le parti comparvero pagina 2 di 5 davanti al Presidente del Tribunale in data antecedente al 27.10.2022, quando vennero rassegnate le conclusioni;
mentre la sentenza di separazione datata 21-27.12.2022 risulta passata in giudicato con attestazione in data 19.7.23; sicché alla data del deposito del ricorso (4.12.24) erano già trascorsi oltre dodici mesi.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre cinque anni non può più essere ricostituita. Peraltro, la resistente, è allo stato irreperibile.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli.
In particolare, il ricorrente deduce di essere adeguatamente supportato nella gestione dei minori dai familiari, da una collaboratrice domestica, e dai Servizi Sociali già interessati sin dall'epoca della separazione, che hanno attivato anche un'educatrice domiciliare che coadiuva i bambini nelle attività scolastiche, in ragione del disturbo specifico dell'apprendimento diagnosticato ad e delle fragilità di derivanti dalla sua Per_1 Per_2
pregressa sordità, risolta con intervento chirurgico (come risulta dalla sentenza di separazione).
Sicché viene confermato in questa sede il mandato già conferito al Servizio Sociale di
Firenze per sostegno al nucleo.
Si conferma altresì la contribuzione già posta a carico della resistente, come richiesto
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status e la riproposizione delle medesime condizioni accessorie di cui alla separazione, priva di contestazione, non si rinvengono i presupposti della soccombenza a carico della resistente contumace.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione del matrimonio in Italia, non si provvede all'annotazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
pagina 3 di 5 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3.4.2010 a Firenze tra Parte_1
nato a [...], il [...], e nata a [...] Controparte_1
(Romania), il 4.10.1989, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze al n.
99, parte I, anno 2010;
Per_ affida i figli minori , e in via esclusiva al padre che assumerà Per_1 Per_2 Per_4
tutte le decisioni anche di maggior interesse per i figli (salute, istruzione, documenti validi per l'espatrio);
conferma il mandato già conferito in sede di separazione al Servizio Sociale di Firenze per supporto all'intero nucleo;
pone a carico di la somma di € 600,00 mensili a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli (€ 150,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come linee guida del CNF 2017;
il padre percepirà interamente l'assegno unico.
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 30 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13988/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Teresa Bua che lo rappresenta come da mandato in calce al ricorso introduttivo;
contro
:
nata a [...], il [...] - Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per il ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido superesclusivo dei figli al padre;
porre a carico della madre la somma mensile di € 600,00 (€150,00 per ciascuno) quale contributo al mantenimento dei figli, oltre la metà delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; con attribuzione dell'assegno unico al padre;
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 4.10.2010 a Firenze con
Per_
dal quale erano nati i figli , e Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_4
rispettivamente il 24.3.2010, il 31.7.12, il 29.6.14 ed il 29.3.2017-. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa in contumacia della resistente dal Tribunale di Firenze il 21-27.12.2022 e da allora non si erano più riconciliati. Ha precisato che la separazione era stata addebitata alla coniuge per abbandono della famiglia e della casa coniugale sin dall'inizio del 2020 e da allora i figli non avevano avuto più contatti con la madre. Ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
A seguito di un rinvio per tentare di rintracciare la resistente, all'udienza del 30.4.2025, in contumacia della , il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe CP_1
indicato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, considerato che la resistente non è cittadina Italiana, bensì Rumena, si premette che risulta sussistente la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del
Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis; in vigore dal 1°.08.2004 ed applicabile dal
1°.03.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca) in quanto qui si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e il ricorrente vi risiede ancora. Inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del foro.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che le parti comparvero pagina 2 di 5 davanti al Presidente del Tribunale in data antecedente al 27.10.2022, quando vennero rassegnate le conclusioni;
mentre la sentenza di separazione datata 21-27.12.2022 risulta passata in giudicato con attestazione in data 19.7.23; sicché alla data del deposito del ricorso (4.12.24) erano già trascorsi oltre dodici mesi.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre cinque anni non può più essere ricostituita. Peraltro, la resistente, è allo stato irreperibile.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto non vi sono ragioni per discostarsi dalle richieste della ricorrente che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli.
In particolare, il ricorrente deduce di essere adeguatamente supportato nella gestione dei minori dai familiari, da una collaboratrice domestica, e dai Servizi Sociali già interessati sin dall'epoca della separazione, che hanno attivato anche un'educatrice domiciliare che coadiuva i bambini nelle attività scolastiche, in ragione del disturbo specifico dell'apprendimento diagnosticato ad e delle fragilità di derivanti dalla sua Per_1 Per_2
pregressa sordità, risolta con intervento chirurgico (come risulta dalla sentenza di separazione).
Sicché viene confermato in questa sede il mandato già conferito al Servizio Sociale di
Firenze per sostegno al nucleo.
Si conferma altresì la contribuzione già posta a carico della resistente, come richiesto
In punto di spese, considerata la natura necessitata della pronuncia sullo status e la riproposizione delle medesime condizioni accessorie di cui alla separazione, priva di contestazione, non si rinvengono i presupposti della soccombenza a carico della resistente contumace.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione del matrimonio in Italia, non si provvede all'annotazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
pagina 3 di 5 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 3.4.2010 a Firenze tra Parte_1
nato a [...], il [...], e nata a [...] Controparte_1
(Romania), il 4.10.1989, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze al n.
99, parte I, anno 2010;
Per_ affida i figli minori , e in via esclusiva al padre che assumerà Per_1 Per_2 Per_4
tutte le decisioni anche di maggior interesse per i figli (salute, istruzione, documenti validi per l'espatrio);
conferma il mandato già conferito in sede di separazione al Servizio Sociale di Firenze per supporto all'intero nucleo;
pone a carico di la somma di € 600,00 mensili a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento dei figli (€ 150,00 ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come linee guida del CNF 2017;
il padre percepirà interamente l'assegno unico.
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 30 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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