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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 14/04/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 11441/2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 11441/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, un data 14 aprile 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 11441 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Stefano Maione, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, alla Via Stazio n. 3, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Ramondini, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, alla Via Antonino D'Antona n. 20, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
14 aprile 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1236 del 17.02.2022 il Tribunale di AP ingiungeva a Parte_2 di pagare in favore dell la somma di euro 10.663,00, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compensi per l'attività di consulenza contabile e finanziaria espletata da detta associazione in favore dell'ingiunta, nel periodo dal secondo semestre dell'anno 2018 a tutte le successive annualità 2019, 2020 e 2021., come quantificati nelle fatture poste a corredo della domanda monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso il suindicato decreto ingiuntivo, eccependo l' assenza di prova del rapporto contrattuale posto alla base della pretesa creditoria, avanzata da controparte, poiché non fondato su titolo scritto.
Evidenziava, a tal proposito, l'assenza di ogni preventivo scritto alla base della quantificazione del credito, invece prescritto come obbligatorio per i professionisti dall'articolo 1, comma 150, L.
124/2017 (c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), nonché la violazione della previsione di cui all'art. 25 del codice deontologico per i dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, che richiede la pattuizione per iscritto della misura dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
In ordine al quantum della pretesa creditoria in contestazione, deduceva inoltre l'opponente che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.M. 140/2012, l'assenza del preventivo di massima doveva costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso, il quale, pertanto, avrebbe dovuto essere calcolato in applicazione dei relativi parametri nella misura minima. Ad ogni modo, l'opponente contestava che a fondamento della avversa pretesa erano state prodotte le sole fatture, mentre nulla provava l'effettivo espletamento dell' attività professionale di cui veniva chiesto il pagamento, la quale, ribadiva, doveva liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012, in misura sensibilmente inferiore a quanto oggetto di richiesta, tenendo conto delle sole prestazioni svolte e del minimo fatturato della società. Invero, a tal proposito, esponeva che con riferimento all'anno 2018 la società era risultata praticamente inattiva, mentre con riguardo all'anno 2019, il fatturato era risultato pari ad euro 9.599,00, sicché l'opposta, per la tenuta della contabilità, avrebbe dovuto chiedere unicamente l'importo di euro 287,97. Analogamente esponeva che per le successive fatture, relative alla tenuta della contabilità per l'anno 2020, sulla base del fatturato pari ad euro
20.484,00, l' opposta avrebbe maturato il solo minore importo di euro 614,52. Anche ingiustificati e sproporzionati, a parere dell'opponente, dovevano ritenersi i compensi oggetto di domanda in relazione all' annualità 2021. Inoltre, alcuna comunicazione o sollecito di pagamento era mai pervenuto all'opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opponente chiedeva, in accoglimento di tutti i motivi di opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Spese vinte.
Si costituiva l' , la quale impugnava e contestava Controparte_1
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che:
1. i rapporti tra le parti risalivano all'anno 2017, ed avevano avuto ad oggetto la fornitura a di prestazioni di consulenza fiscale, tenuta contabilità, adempimenti dichiarativi, Parte_1 consulenza commerciale, giuridica ed altro;
2. nell'ambito di tali rapporti con accordo verbale veniva pattuito tra le parti il compenso annuo forfettario di euro 2.791.36, per le attività di consulenza, ed euro 446,90 per la presentazione ed invio del bilancio annuale, come confermato dalle conversazioni e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti;
3. l'opponente corrispondeva i compensi maturati per l'annualità 2017 e per il primo semestre del
2018, ma ometteva di corrispondere quelli pattuiti per il 2° semestre 2018 e per le intere annualità 2019, 2020 e 2021, nonché le competenze professionali dovute per la comunicazione telematica del bilancio del 2018 e 2019;
4. la normativa richiamata dall'opponente (articolo 1, comma 150, L. 124/2017 e articolo 25 del codice deontologico), relativamente all'obbligo di predisporre un preventivo scritto per il cliente, rilevava esclusivamente sotto il profilo disciplinare, ma non inficiava validità ed efficacia del rapporto d'opera professionale;
5. le contestazioni formulate dall'opponente in ordine al quantum della pretesa creditoria dovevano ritenersi prive di fondamento, atteso che tra le parti era intercorso un accordo, seppur in forma verbale, circa il compenso annuale dovuto;
6. ad ogni modo, a voler applicare i criteri di calcolo elaborati dall'associazione nazionale dei commercialisti (essendo state, con decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27, abrogate le tariffe professionali dei dottori commercialisti), il compenso dovuto, in base all'attività espletata, doveva ritenersi pari al maggior importo di euro 26.358,00, in luogo della minor somma di euro 10.663,00 oggetto di ingiunzione;
7. che tutta l'attività espletata risultava, infatti, documentata ed era consistita nelle seguenti prestazioni : (i) redazione tenuta della contabilità ordinaria;
(ii) liquidazione Iva mensile;
(iii) redazione invio telematico spesometro;
(iv) dichiarazioni Iva;
(v) redazione invio telematico LI
PE; (vi) visto di conformità del credito Iva;
(vii) dichiarazioni dei redditi;
(viii) dichiarazione
Irap; (ix) redazione bilancio;
(x) invio telematico bilancio;
(xi) dichiarazione INRA CEE;
(xii) compilazione ISA;
(xiii) invio telematico dichiarazioni fiscali (Iva redditi Irap 770); (xiv) custodia Smart card;
(xv) pagamento F 24 telematico (12 scadenze); (xvi) ravvedimento operoso
F 24. A tali attività andavano aggiunte quelle di consulenza telefonica, redazione di atti, pareri, missive, redazione e supervisione di contratti da sottoscrivere, rapporti con il consulente del lavoro per la contabilità ed altro;
8. peraltro, numerosi erano stati i solleciti di pagamento inoltrati alla società opponente, mai riscontrati;
Pertanto, l'opposta domandava confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, in subordine e in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il diritto della stessa a ricevere il pagamento della somma di euro 26.358,00 o di quella diversa somma da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito, dopo istruzione a mezzo CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Alla luce del tenore delle contestazioni di cui all'atto di opposizione, della condotta delle parti antecedente alla lite e della documentazione in atti, deve ritenersi raggiunta adeguata prova dell'esistenza del rapporto d'opera professionale, oggetto di giudizio.
Invero, a sostegno del proprio credito l'opposta ha prodotto la corrispondenza intercorsa tra le parti a partire dal 2018 (cfr. prod. parte opposta), le fatture emesse in forza del rapporto(n.2 del
03.01.2022 di €. 1.395,68; n.5 del 03.01.2022 di €. 2.791.36; n.6 del 03.01.2022 di €. 446,90; n. n.9 del
03.01.2022 di €. 2.791.36; n.10 del 03.01.2022 di €. 446.90; n.12 del 03.01.2022 di €. 2.791.36), l'estratto registro fatture con attestazione notarile (cfr. fasc. monitorio), nonché documentazione attestante l'attività espletata (cfr. prod. parte opposta).
A fronte di tale documentazione, e in particolare di quella a sostegno dell'attività professionale espletata nel periodo in contestazione, l'opponente non ha specificamente contestato l'intercorrenza del rapporto d'opera professionale, di cui non ne ha negato espressamente l'esistenza. Tale parte nemmeno ha negato di aver proceduto ad adempiere ai pagamenti delle prestazioni professionali antecedenti a quelle oggetto di questo giudizio. L'opponente si è limitata a contestare l'idoneità delle fatture a costituire prova del credito nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché a contestare l'avversa pretesa nel quantum, negando l'esistenza di ogni accordo in ordine alla quantificazione dei compensi e, in ogni caso, argomentando sulla incongruità dei compensi, oggetto di domanda, rispetto all'effettiva attività professionale espletata. Negazione avvalorata, nella prospettazione dell'opponente, dall'assenza di un preventivo di massima redatto per iscritto.
Alla luce di tali allegazioni e della predetta documentazione, thema decidendem residua, pertanto, essere la quantificazione dei compensi spettanti all'opposta, potendosi ragionevolmente ritenere che il rapporto d'opera professionale, già in essere dal 2017 tra le parti, sia proseguito anche per il periodo in contestazione, in assenza di formale recesso da parte di alcuna di esse, recesso nemmeno dedotto dall'opponente. Per quanto concerne la quantificazione dei compensi, la stessa deve essere operata, in considerazione delle contestazioni mosse dall'opponente, sulla base dei parametri applicabili per legge, tenuto conto della natura dell'attività professionale oggetto del rapporto.
Infatti, la ricorrenza di un accordo verbale per la quantificazione dei compensi, nella misura indicata dall'associazione professionale opposta, risulta essere stata oggetto di recisa e specifica contestazione da parte dell'opponente. L'opposta ha ritenuto, tuttavia, di poter provare la sussistenza di tali accordi articolando una prova orale su circostanze del tutto sganciate da riferimenti temporali e modalità di conclusione dei dedotti patti, come tale pertanto ritenuta non ammissibile dal Tribunale ( v ordinanza del 26.06.2023).
Ciò posto, mette conto poi immediatamente evidenziare che il diritto al pagamento del compenso in favore del professionista non viene meno in considerazione dell'omessa redazione di un preventivo di massima, posto che la normativa richiamata dall'opponente, avente ad oggetto l'obbligo in capo al professionista di pattuire per iscritto un preventivo, non incide sulla validità ed efficacia del rapporto di opera professionale e, quindi, sulle obbligazioni dallo stesso discendenti.
Ed invero, è noto che l'articolo 1, comma 150, L. 124/2017 (c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha introdotto uno specifico obbligo, in capo ai professionisti, di redazione del preventivo scritto e che l'art. 25 del codice deontologico per i dottori Commercialisti e gli Esperti
Contabili prevede che la misura del compenso deve essere pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
Tuttavia, deve ritenersi che le sanzioni, in caso di mancata redazione dell'incarico professionale e del preventivo in forma scritta, siano solo di carattere disciplinare, non avendo, dal punto di vista civilistico, il legislatore previsto specifiche ipotesi di inefficacia del contratto, implicanti la non debenza del compenso professionale, potendo, in ogni caso, il giudice quantificare lo stesso in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012 . Invero, tanto si evince chiaramente dall'articolo 1, comma 6, D.M.
140/2012, secondo cui: “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Nei rapporti tra le parti, dunque, l'assenza del preventivo di massima integra l'inadempimento di un obbligo informativo nei confronti del cliente, previsto per legge, che riguarda i costi dell'incarico e la sua complessità. Tale informativa si colloca nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d'opera intellettuale, vale a dire durante le trattative, e la violazione del corrispondente dovere non determina conseguenze negative in punto di maturazione del diritto al pagamento del compenso in favore del professionista, il quale tuttavia, considerata la previsione di cui al richiamato articolo 1, comma 6, D.M.
140/2012, non potrà addossare sul cliente, in fase di liquidazione, i maggiori oneri discendenti dalla particolare complessità dell'opera svolta, di cui quest'ultimo non ha avuto preventiva contezza al momento del conferimento dell'incarico.
Tornando al caso in esame, in assenza di documentazione attestante la pattuizione del compenso, preteso dall'opposta, e tenuto conto delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla quantificazione dei compensi, il Tribunale ha ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio di un C.T.U, individuato nella persona del Dott. al fine di verificare i compensi liquidabili Persona_1 all'associazione in ragione dell'attività professionale espletata, per come in atti Controparte_1 documentata, tanto in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012. ( v. ordinanza del
29.06.2023).
Orbene, il C.T.U. ha preliminarmente rilevato che: “Dall'esame della documentazione prodotta gli atti, non è emerso, uno specifico incarico e/o accordo sul quantum dovuto per l'attività di commercialista espletata dall' nell'interesse della società (…) Di fatto, però, l'attore ha Controparte_1 Parte_1 prestato la sua consulenza professionale a favore della società per le seguenti attività:” (cfr. p. 4 e 5 Parte_1 dell'elaborato peritale).
A questo punto, il C.T.U., per ciascuna annualità di riferimento (dal 2018 al 2021), ha riportato in apposite tabelle le attività che risultano essere state espletate dall'opposta, per come documentate
(cfr. p. 5 e 6 dell'elaborato peritale).
Dunque, il C.T.U. ha osservato che: “vista la documentazione in atti di cui sopra, riconosce ai sensi dei
D.M. 140/12 cui disposizioni relative al caso di specie vengono dettagliatamente riportate nei riquadri di calcolo che seguono, i seguenti compensi”: (i) per l'anno 2018, euro 45,85 per la contabilità ordinaria, euro 48,22 per la formazione del bilancio, euro 1.750,00 per l'assistenza tributaria, per un totale di euro 1.844,7; (ii) per l'anno 2019, euro 79,32 per la contabilità ordinaria, euro 45,82 per la formazione del bilancio, euro
1.870,00 per l'assistenza tributaria, per un totale di euro 1.995,14; (iii) per l'anno 2020, euro 141,68 per la contabilità ordinaria, euro 58,40 per la formazione del bilancio, euro 1.740,00 per l'assistenza tributaria, per un totale di euro 1.940,08; (iv) per l'anno 2021, euro 625,30 per la contabilità ordinaria, euro 158,05 per la formazione del bilancio, euro 1.700,00 per l'assistenza tributaria, per un totale di euro 2.483,35 (cfr. p. da 6 a 14 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U. ha, altresì, constatato, a seguito delle osservazioni di parte opponente, che: “la fattura n
34 per i compensi lordi di € 2.000 non va detratta dall'importo indicato nella CTU quantificato in € 7.340,61. Mentre della stessa fattura vanno portati in detrazione € 200 dall'importo indicato nella CTU in quanto trattasi di LIPE
2017 incluse nel prospetto dei compensi per il 2018. Per quanto riguarda il Bilancio 2017 lo stesso è stato depositato nel
2018 ed è stato fatturato il 02/10/2018 con la fattura n.55 ed in pari data incassati. Quindi effettivamente va portata in detrazione all'importo determinato” (cfr. p. 14 dell'elaborato peritale). Pertanto, il C.T.U. ha concluso nel senso che: “l'importo del compenso professionale spettante all' in relazione all'attività espletata nell'interesse della società Parte_3 Parte_1 supportata dalla documentazione depositata agli atti, ed in considerazione delle tariffe professionali utilizzabili nella specie, ammonta a: senza maggiorazioni: euro 7.340,61 - 200 - 250 = 6.890.61 (oltre I.V.A. e CPNR ed al netto della Rit. d'Acc. I.R.P.E.F.)” (cfr. p. 14 e 15 dell'elaborato peritale).
Le analisi degli atti e le valutazioni tecniche rese dal C.T.U. appaiono scevre da vizi logici e contraddizioni e le stesse possono essere poste alla base della decisione giudiziale dovendosi, pertanto, riconoscere in favore dell'Associazione opposta, per l'attività professionale per cui è causa, un compenso di euro 6.890.61, oltre I.V.A. e CPNR, di legge.
Detti compensi sono stati infatti calcolati tenendo conto dell'attività professionale documentata dall'opposta ed in applicazione dei parametri medi di cui al richiamato D.M., non giustificandosi maggiorazioni, anche in considerazione dell'assenza di ogni preventivo informativo.
Mette conto, poi, ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte (v. ex multis Cass. n. 10747/2019).
Per quanto concerne le contestazioni mosse dall'opponente nell'ambito delle note difensive da ultimo autorizzate, rileva il Giudice che le stesse si basano su circostanze ( avvenuti pagamenti) mai dedotte prima in giudizio e in ogni caso non riscontrabili dai documenti in atti: invero il CTU si è limitato a detrarre dagli importi conteggiati prestazioni già in precedenza fatturate e, pertanto, non computabili nel periodo per cui è causa.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, l'opposizione va, dunque, parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Da tanto consegue, anche, la condanna di cui al dispositivo
Per quanto concerne le spese di lite, occorre ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061). Nella specie, dunque, le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate e all'effettiva attività processuale espletata.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (in atti) , vanno definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti in causa, a carico esclusivo dell'opponente ( cfr. Cass. n. 23522/ 2014; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 25047 del 10/10/2018).
P. Q. M.
Il Tribunale di AP, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, della somma di euro 6.890.61, oltre IVA e CPNR;
[...]
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 4.227,00, per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Francesco Ramondini, per dichiarato anticipo;
Così deciso in AP, 14/04/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 14/04/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 11441/2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 11441/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, un data 14 aprile 2025 pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 11441 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Stefano Maione, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, alla Via Stazio n. 3, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Ramondini, presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, alla Via Antonino D'Antona n. 20, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
14 aprile 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1236 del 17.02.2022 il Tribunale di AP ingiungeva a Parte_2 di pagare in favore dell la somma di euro 10.663,00, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compensi per l'attività di consulenza contabile e finanziaria espletata da detta associazione in favore dell'ingiunta, nel periodo dal secondo semestre dell'anno 2018 a tutte le successive annualità 2019, 2020 e 2021., come quantificati nelle fatture poste a corredo della domanda monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso il suindicato decreto ingiuntivo, eccependo l' assenza di prova del rapporto contrattuale posto alla base della pretesa creditoria, avanzata da controparte, poiché non fondato su titolo scritto.
Evidenziava, a tal proposito, l'assenza di ogni preventivo scritto alla base della quantificazione del credito, invece prescritto come obbligatorio per i professionisti dall'articolo 1, comma 150, L.
124/2017 (c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), nonché la violazione della previsione di cui all'art. 25 del codice deontologico per i dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, che richiede la pattuizione per iscritto della misura dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
In ordine al quantum della pretesa creditoria in contestazione, deduceva inoltre l'opponente che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.M. 140/2012, l'assenza del preventivo di massima doveva costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso, il quale, pertanto, avrebbe dovuto essere calcolato in applicazione dei relativi parametri nella misura minima. Ad ogni modo, l'opponente contestava che a fondamento della avversa pretesa erano state prodotte le sole fatture, mentre nulla provava l'effettivo espletamento dell' attività professionale di cui veniva chiesto il pagamento, la quale, ribadiva, doveva liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012, in misura sensibilmente inferiore a quanto oggetto di richiesta, tenendo conto delle sole prestazioni svolte e del minimo fatturato della società. Invero, a tal proposito, esponeva che con riferimento all'anno 2018 la società era risultata praticamente inattiva, mentre con riguardo all'anno 2019, il fatturato era risultato pari ad euro 9.599,00, sicché l'opposta, per la tenuta della contabilità, avrebbe dovuto chiedere unicamente l'importo di euro 287,97. Analogamente esponeva che per le successive fatture, relative alla tenuta della contabilità per l'anno 2020, sulla base del fatturato pari ad euro
20.484,00, l' opposta avrebbe maturato il solo minore importo di euro 614,52. Anche ingiustificati e sproporzionati, a parere dell'opponente, dovevano ritenersi i compensi oggetto di domanda in relazione all' annualità 2021. Inoltre, alcuna comunicazione o sollecito di pagamento era mai pervenuto all'opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opponente chiedeva, in accoglimento di tutti i motivi di opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Spese vinte.
Si costituiva l' , la quale impugnava e contestava Controparte_1
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, osservando che:
1. i rapporti tra le parti risalivano all'anno 2017, ed avevano avuto ad oggetto la fornitura a di prestazioni di consulenza fiscale, tenuta contabilità, adempimenti dichiarativi, Parte_1 consulenza commerciale, giuridica ed altro;
2. nell'ambito di tali rapporti con accordo verbale veniva pattuito tra le parti il compenso annuo forfettario di euro 2.791.36, per le attività di consulenza, ed euro 446,90 per la presentazione ed invio del bilancio annuale, come confermato dalle conversazioni e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti;
3. l'opponente corrispondeva i compensi maturati per l'annualità 2017 e per il primo semestre del
2018, ma ometteva di corrispondere quelli pattuiti per il 2° semestre 2018 e per le intere annualità 2019, 2020 e 2021, nonché le competenze professionali dovute per la comunicazione telematica del bilancio del 2018 e 2019;
4. la normativa richiamata dall'opponente (articolo 1, comma 150, L. 124/2017 e articolo 25 del codice deontologico), relativamente all'obbligo di predisporre un preventivo scritto per il cliente, rilevava esclusivamente sotto il profilo disciplinare, ma non inficiava validità ed efficacia del rapporto d'opera professionale;
5. le contestazioni formulate dall'opponente in ordine al quantum della pretesa creditoria dovevano ritenersi prive di fondamento, atteso che tra le parti era intercorso un accordo, seppur in forma verbale, circa il compenso annuale dovuto;
6. ad ogni modo, a voler applicare i criteri di calcolo elaborati dall'associazione nazionale dei commercialisti (essendo state, con decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27, abrogate le tariffe professionali dei dottori commercialisti), il compenso dovuto, in base all'attività espletata, doveva ritenersi pari al maggior importo di euro 26.358,00, in luogo della minor somma di euro 10.663,00 oggetto di ingiunzione;
7. che tutta l'attività espletata risultava, infatti, documentata ed era consistita nelle seguenti prestazioni : (i) redazione tenuta della contabilità ordinaria;
(ii) liquidazione Iva mensile;
(iii) redazione invio telematico spesometro;
(iv) dichiarazioni Iva;
(v) redazione invio telematico LI
PE; (vi) visto di conformità del credito Iva;
(vii) dichiarazioni dei redditi;
(viii) dichiarazione
Irap; (ix) redazione bilancio;
(x) invio telematico bilancio;
(xi) dichiarazione INRA CEE;
(xii) compilazione ISA;
(xiii) invio telematico dichiarazioni fiscali (Iva redditi Irap 770); (xiv) custodia Smart card;
(xv) pagamento F 24 telematico (12 scadenze); (xvi) ravvedimento operoso
F 24. A tali attività andavano aggiunte quelle di consulenza telefonica, redazione di atti, pareri, missive, redazione e supervisione di contratti da sottoscrivere, rapporti con il consulente del lavoro per la contabilità ed altro;
8. peraltro, numerosi erano stati i solleciti di pagamento inoltrati alla società opponente, mai riscontrati;
Pertanto, l'opposta domandava confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, in subordine e in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il diritto della stessa a ricevere il pagamento della somma di euro 26.358,00 o di quella diversa somma da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito, dopo istruzione a mezzo CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione orale all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, al cui esito viene decisa con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Alla luce del tenore delle contestazioni di cui all'atto di opposizione, della condotta delle parti antecedente alla lite e della documentazione in atti, deve ritenersi raggiunta adeguata prova dell'esistenza del rapporto d'opera professionale, oggetto di giudizio.
Invero, a sostegno del proprio credito l'opposta ha prodotto la corrispondenza intercorsa tra le parti a partire dal 2018 (cfr. prod. parte opposta), le fatture emesse in forza del rapporto(n.2 del
03.01.2022 di €. 1.395,68; n.5 del 03.01.2022 di €. 2.791.36; n.6 del 03.01.2022 di €. 446,90; n. n.9 del
03.01.2022 di €. 2.791.36; n.10 del 03.01.2022 di €. 446.90; n.12 del 03.01.2022 di €. 2.791.36), l'estratto registro fatture con attestazione notarile (cfr. fasc. monitorio), nonché documentazione attestante l'attività espletata (cfr. prod. parte opposta).
A fronte di tale documentazione, e in particolare di quella a sostegno dell'attività professionale espletata nel periodo in contestazione, l'opponente non ha specificamente contestato l'intercorrenza del rapporto d'opera professionale, di cui non ne ha negato espressamente l'esistenza. Tale parte nemmeno ha negato di aver proceduto ad adempiere ai pagamenti delle prestazioni professionali antecedenti a quelle oggetto di questo giudizio. L'opponente si è limitata a contestare l'idoneità delle fatture a costituire prova del credito nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché a contestare l'avversa pretesa nel quantum, negando l'esistenza di ogni accordo in ordine alla quantificazione dei compensi e, in ogni caso, argomentando sulla incongruità dei compensi, oggetto di domanda, rispetto all'effettiva attività professionale espletata. Negazione avvalorata, nella prospettazione dell'opponente, dall'assenza di un preventivo di massima redatto per iscritto.
Alla luce di tali allegazioni e della predetta documentazione, thema decidendem residua, pertanto, essere la quantificazione dei compensi spettanti all'opposta, potendosi ragionevolmente ritenere che il rapporto d'opera professionale, già in essere dal 2017 tra le parti, sia proseguito anche per il periodo in contestazione, in assenza di formale recesso da parte di alcuna di esse, recesso nemmeno dedotto dall'opponente. Per quanto concerne la quantificazione dei compensi, la stessa deve essere operata, in considerazione delle contestazioni mosse dall'opponente, sulla base dei parametri applicabili per legge, tenuto conto della natura dell'attività professionale oggetto del rapporto.
Infatti, la ricorrenza di un accordo verbale per la quantificazione dei compensi, nella misura indicata dall'associazione professionale opposta, risulta essere stata oggetto di recisa e specifica contestazione da parte dell'opponente. L'opposta ha ritenuto, tuttavia, di poter provare la sussistenza di tali accordi articolando una prova orale su circostanze del tutto sganciate da riferimenti temporali e modalità di conclusione dei dedotti patti, come tale pertanto ritenuta non ammissibile dal Tribunale ( v ordinanza del 26.06.2023).
Ciò posto, mette conto poi immediatamente evidenziare che il diritto al pagamento del compenso in favore del professionista non viene meno in considerazione dell'omessa redazione di un preventivo di massima, posto che la normativa richiamata dall'opponente, avente ad oggetto l'obbligo in capo al professionista di pattuire per iscritto un preventivo, non incide sulla validità ed efficacia del rapporto di opera professionale e, quindi, sulle obbligazioni dallo stesso discendenti.
Ed invero, è noto che l'articolo 1, comma 150, L. 124/2017 (c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha introdotto uno specifico obbligo, in capo ai professionisti, di redazione del preventivo scritto e che l'art. 25 del codice deontologico per i dottori Commercialisti e gli Esperti
Contabili prevede che la misura del compenso deve essere pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
Tuttavia, deve ritenersi che le sanzioni, in caso di mancata redazione dell'incarico professionale e del preventivo in forma scritta, siano solo di carattere disciplinare, non avendo, dal punto di vista civilistico, il legislatore previsto specifiche ipotesi di inefficacia del contratto, implicanti la non debenza del compenso professionale, potendo, in ogni caso, il giudice quantificare lo stesso in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012 . Invero, tanto si evince chiaramente dall'articolo 1, comma 6, D.M.
140/2012, secondo cui: “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Nei rapporti tra le parti, dunque, l'assenza del preventivo di massima integra l'inadempimento di un obbligo informativo nei confronti del cliente, previsto per legge, che riguarda i costi dell'incarico e la sua complessità. Tale informativa si colloca nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d'opera intellettuale, vale a dire durante le trattative, e la violazione del corrispondente dovere non determina conseguenze negative in punto di maturazione del diritto al pagamento del compenso in favore del professionista, il quale tuttavia, considerata la previsione di cui al richiamato articolo 1, comma 6, D.M.
140/2012, non potrà addossare sul cliente, in fase di liquidazione, i maggiori oneri discendenti dalla particolare complessità dell'opera svolta, di cui quest'ultimo non ha avuto preventiva contezza al momento del conferimento dell'incarico.
Tornando al caso in esame, in assenza di documentazione attestante la pattuizione del compenso, preteso dall'opposta, e tenuto conto delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla quantificazione dei compensi, il Tribunale ha ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio di un C.T.U, individuato nella persona del Dott. al fine di verificare i compensi liquidabili Persona_1 all'associazione in ragione dell'attività professionale espletata, per come in atti Controparte_1 documentata, tanto in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012. ( v. ordinanza del
29.06.2023).
Orbene, il C.T.U. ha preliminarmente rilevato che: “Dall'esame della documentazione prodotta gli atti, non è emerso, uno specifico incarico e/o accordo sul quantum dovuto per l'attività di commercialista espletata dall' nell'interesse della società (…) Di fatto, però, l'attore ha Controparte_1 Parte_1 prestato la sua consulenza professionale a favore della società per le seguenti attività:” (cfr. p. 4 e 5 Parte_1 dell'elaborato peritale).
A questo punto, il C.T.U., per ciascuna annualità di riferimento (dal 2018 al 2021), ha riportato in apposite tabelle le attività che risultano essere state espletate dall'opposta, per come documentate
(cfr. p. 5 e 6 dell'elaborato peritale).
Dunque, il C.T.U. ha osservato che: “vista la documentazione in atti di cui sopra, riconosce ai sensi dei
D.M. 140/12 cui disposizioni relative al caso di specie vengono dettagliatamente riportate nei riquadri di calcolo che seguono, i seguenti compensi”: (i) per l'anno 2018, euro 45,85 per la contabilità ordinaria, euro 48,22 per la formazione del bilancio, euro 1.750,00 per l'assistenza tributaria, per un totale di euro 1.844,7; (ii) per l'anno 2019, euro 79,32 per la contabilità ordinaria, euro 45,82 per la formazione del bilancio, euro
1.870,00 per l'assistenza tributaria, per un totale di euro 1.995,14; (iii) per l'anno 2020, euro 141,68 per la contabilità ordinaria, euro 58,40 per la formazione del bilancio, euro 1.740,00 per l'assistenza tributaria, per un totale di euro 1.940,08; (iv) per l'anno 2021, euro 625,30 per la contabilità ordinaria, euro 158,05 per la formazione del bilancio, euro 1.700,00 per l'assistenza tributaria, per un totale di euro 2.483,35 (cfr. p. da 6 a 14 dell'elaborato peritale).
Il C.T.U. ha, altresì, constatato, a seguito delle osservazioni di parte opponente, che: “la fattura n
34 per i compensi lordi di € 2.000 non va detratta dall'importo indicato nella CTU quantificato in € 7.340,61. Mentre della stessa fattura vanno portati in detrazione € 200 dall'importo indicato nella CTU in quanto trattasi di LIPE
2017 incluse nel prospetto dei compensi per il 2018. Per quanto riguarda il Bilancio 2017 lo stesso è stato depositato nel
2018 ed è stato fatturato il 02/10/2018 con la fattura n.55 ed in pari data incassati. Quindi effettivamente va portata in detrazione all'importo determinato” (cfr. p. 14 dell'elaborato peritale). Pertanto, il C.T.U. ha concluso nel senso che: “l'importo del compenso professionale spettante all' in relazione all'attività espletata nell'interesse della società Parte_3 Parte_1 supportata dalla documentazione depositata agli atti, ed in considerazione delle tariffe professionali utilizzabili nella specie, ammonta a: senza maggiorazioni: euro 7.340,61 - 200 - 250 = 6.890.61 (oltre I.V.A. e CPNR ed al netto della Rit. d'Acc. I.R.P.E.F.)” (cfr. p. 14 e 15 dell'elaborato peritale).
Le analisi degli atti e le valutazioni tecniche rese dal C.T.U. appaiono scevre da vizi logici e contraddizioni e le stesse possono essere poste alla base della decisione giudiziale dovendosi, pertanto, riconoscere in favore dell'Associazione opposta, per l'attività professionale per cui è causa, un compenso di euro 6.890.61, oltre I.V.A. e CPNR, di legge.
Detti compensi sono stati infatti calcolati tenendo conto dell'attività professionale documentata dall'opposta ed in applicazione dei parametri medi di cui al richiamato D.M., non giustificandosi maggiorazioni, anche in considerazione dell'assenza di ogni preventivo informativo.
Mette conto, poi, ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, perché incompatibili con le argomentazioni accolte (v. ex multis Cass. n. 10747/2019).
Per quanto concerne le contestazioni mosse dall'opponente nell'ambito delle note difensive da ultimo autorizzate, rileva il Giudice che le stesse si basano su circostanze ( avvenuti pagamenti) mai dedotte prima in giudizio e in ogni caso non riscontrabili dai documenti in atti: invero il CTU si è limitato a detrarre dagli importi conteggiati prestazioni già in precedenza fatturate e, pertanto, non computabili nel periodo per cui è causa.
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, l'opposizione va, dunque, parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Da tanto consegue, anche, la condanna di cui al dispositivo
Per quanto concerne le spese di lite, occorre ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061). Nella specie, dunque, le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate e all'effettiva attività processuale espletata.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (in atti) , vanno definitivamente poste, nei rapporti interni tra le parti in causa, a carico esclusivo dell'opponente ( cfr. Cass. n. 23522/ 2014; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 25047 del 10/10/2018).
P. Q. M.
Il Tribunale di AP, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, della somma di euro 6.890.61, oltre IVA e CPNR;
[...]
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 4.227,00, per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Francesco Ramondini, per dichiarato anticipo;
Così deciso in AP, 14/04/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero