Ordinanza cautelare 1 marzo 2022
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/06/2025, n. 11664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11664 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Apostolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’elenco pubblicato in data 16 novembre 2021 nel Portale Leonardo – Aree Tematiche – Co.Va.
recante il quadro di avanzamento ad anzianità dei Marescialli Maggiori compresi nell’aliquota straordinaria del 1° gennaio 2021 valutati e giudicati idonei alla promozione al grado superiore dalla
Co.Va. (doc. 1);
- dell’allegato 1 alla lett. n. -OMISSIS- AV del 24 novembre 2021, notificata in data 25 novembre 2021, nella parte in cui reca il giudizio di inidoneità del ricorrente all’avanzamento (doc. 2);
- di ogni ulteriore atto connesso al suddetto giudizio ancorché allo stato sconosciuto al ricorrente e segnatamente del verbale n. 7/83 CC del 16 novembre 2021 della Co. Va. recante la valutazione dei
Marescialli Maggiori compresi nell’aliquota di avanzamento e del relativo all. “1” contenente l’elenco dei militari giudicati non idonei;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/3/2022:
per l’annullamento decreto di promozione al grado di LGT dell'Arma dei Carabinieri aliq. 1° gennaio 2021 (nota M_D GMIL REG2021 0550014).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione del 20.3.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione dell’Avvocato del ricorrente che, con nota del 20.3.2025, dà atto che, nelle more della definizione del presente giudizio, “il ricorrente ha conseguito la promozione e che, conseguentemente, non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio”;
Considerato che, preso atto di ciò, al Collegio non resti altro che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, stante l’esito della causa, sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.