Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo MAndini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 778 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 21 gennaio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), rappresentanti e C.F._4 Parte_5 C.F._5 difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti CASTIELLO ANTONIO e ARGANESE BEATRICE;
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
E
C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Carbonetti e Fabrizio P_ P.IVA_2
Carbonetti per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Nonché
(C.F. , e per essa, nella sua qualità di mandataria Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Maria Bernini Asti Controparte_3 P.IVA_4 per procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, , e (nato
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_3 Parte_2 il 3/6/1969) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di MA , chiedendo P_ accertarsi la nullità dei contratti di mutuo e di investimento mobiliare stipulati tra la società attrice e la convenuta per violazione dell'art. 1815 c.c. e delle norme in materia di trasparenza bancaria e di tutela degli investitori, con conseguente condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni, vinte le spese di lite.
La parte attrice, premesso che la aveva stipulato con la banca convenuta il Parte_1 mutuo ipotecario dell'importo di € 2.800.000 in data 20/12/2005, il mutuo chirografario del valore di
€ 400.000 l'11/1/2006, il mutuo ipotecario dell'importo di € 190.000 del 21/7/2011, il contratto di interest rate swap del 12/1/2016, il fondo di investimento Pioneer Obbligazionario Euro Corporate a
Distribuzione per l'importo di € 1.000.000 da versarsi sul c/c n. 30052292 e che la Parte_6 aveva stipulato con la banca un mutuo ipotecario di € 295.000 in data 21/7/2011, deduceva
[...] che:
- con riferimento al mutuo ipotecario di € 2.800.000, l'importo di € 1.000.000 era stato trattenuto dalla banca a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società mutuante mediante la costituzione di un pegno, come risultava dal saldo del c/c n. 30052292, con conseguenti danni derivanti dalla mancanza di disponibilità dell'intera somma mutuata e con addebito di interessi usurari;
- relativamente al mutuo di € 400.000 assistito da garanzia reale costituita da pegno di titoli, in quanto in data 26/1/2006 la aveva costituito in pegno indivisibile il certificato al Parte_1 portatore da depositare nel conto titoli a garanzia n. 23196, contraddistinto dal n. 559, rappresentativo di n. 186.446,414 quote di partecipazione al fondo comune di investimento Pioneer Obbl Euro
Corporate Etico a Distribuzione, il cui valore era determinato in € 1.000.000, l'usurarietà dei tassi d'interesse;
- in ordine al mutuo ipotecario di € 190.000, l'indebito pagamento della somma di € 18.725,30;
- in merito al mutuo ipotecario di € 295.000 l'usurarietà dei tassi d'interesse;
- relativamente alla sottoscrizione del fondo Obbligazionario Pioneer, l'assenza di valida ragione economico-aziendale per l'investimento, la mancanza di valido contratto-quadro ex artt. 23 D.Lgs. n.
58/1998 e 30 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, l'assenza del questionario per l'investitore di cui all'art. 28 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, l'assenza di adeguata informazione sui rischi specifici;
- con riferimento al contratto di interest rate swap, premesso che, come ritenuto dalla le CP_4 operazioni su strumenti finanziari derivati ordinate dal cliente possono essere considerate di copertura quando: a) siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente;
b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, tipologia ecc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
c) siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente, la parte attrice rilevava la carenza di correlazione tra gli importi di riferimento, poiché la somma di riferimento del contratto di swap era pari a € 2.000.000, mentre il mutuo ipotecario sottostante era stato concesso per l'importo di € 2.800.000. Deducevano, quindi, gli attori la mancanza di correlazione tra gli importi di riferimento, nonché la carenza di correlazione in ordine alla durata dei contratti, essendo stato il mutuo ipotecario di 2,8 milioni stipulato per la durata di 10 anni, mentre il contratto di swap aveva la durata di 3 anni, con una notevole differenza temporale e la carenza di correlazione tra i tassi contrattuali.
Le conclusioni delle parti attrici erano le seguenti: ““1) Accertarsi e dichIASArsi la nullità e/o l'annullamento di qualsiasi pattuizione eventualmente intercorsa, per i fatti e rapporti di cui alla premessa, tra le parti, in relazione ad interessi e/o commissioni di massimo scoperto e/o oneri e spese bancarie,
2) Accertare e dichIASAre il superamento del tasso soglia per i mutui di cui alla premessa, alla data della stipula degli stessi;
3) Accertare e dichIASAre l'applicabilità dell'art. 1815 II comma c.c. e, per l'effetto, trasformare i mutui di cui alla premessa in mutui gratuiti senza addebito di alcun onere in capo alla parte mutuataria;
4) Accertare e che il mutuo stipulato dalla per € 400.000,00 era CP_5 Parte_1 assistito da garanzia reale costituita da pegno in titoli;
5) Accertare e dichIASAre la nullità del contratto di investimento del fondo obbligazionario pioneer per violazione di norme imperative;
6) Accertarsi e dichIASAre la nullità del contratto di interest rate swap per mancanza dei requisiti essenziali;
7) Previo accertamento e declaratoria della dedotta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della convenuta, condannarsi la banca convenuta, in persona del suo CP_6 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli attori di un importo, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori a causa delle suddette violazioni e della illegittima condotta tenuta dalla banca convenuta;
8) Accertare e dichIASAre che la somma complessivamente dovuta alla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., a titolo di addebiti per le motivazioni analiticamente indicate in premessa, è pari ad € 949.873,61 e, per l'effetto 9) Condannare la banca convenuta al pagamento della somma di € 949.873,61 in favore del Sig. n.q. di legale rappresentante della Parte_2
o della diversa somma che potrà essere precisata o che risulterà a credito Parte_1 dello stesso nel corso del giudizio – anche a seguito di espletamento di richiedenda consulenza tecnica di ufficio - o che potrà essere liquidata di ufficio da Codesto On.le Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria” .
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il Controparte_1 rigetto delle avverse domande.
La convenuta eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei fideiussori a far valere le pretese restitutorie e risarcitorie, non essendo parti dei contratti stipulati tra la società attrice e la convenuta, nonché la prescrizione delle avverse pretese maturate nel periodo antecedente al decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione;
con riferimento ai contratti di mutuo, contestava le avverse doglianze, esponendo che i tassi d'interesse erano stati pattuiti nel rispetto dei tassi soglia antiusura vigenti ratione temporis, contestando l'avverso calcolo del TEG mediante la sommatoria tra i tassi d'interesse corrispettivi e moratori;
in ordine alla sottoscrizione delle quote di investimento obbligazionario Pioneer, la banca ne evidenziava la funzione di garanzia ed esponeva che la
[...] era un operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 Regolamento n. 11522/98, Parte_1 CP_4 vigente all'epoca dei fatti, così come attestato dalla contraente con dichiIASAzione del 12/1/2006, anteriormente all'operazione di investimento in quote di fondi comuni, pertanto non incombeva sull'istituto di credito alcun obbligo informativo. La banca convenuta formulava le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere le domande avanzate da Parte Attrice in quanto inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate;
In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate e ammettere la documentazione prodotta dalla . CP_6
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di (nato l'[...]), , , Parte_2 Parte_5 Parte_4
e (nato il [...]) ad agire per la condanna della banca Parte_3 Parte_2 alla ripetizione dell'indebito e al risarcimento dei danni;
DICHIARA la nullità del contratto di interest rate swap stipulato in data 12/1/2016 tra le società
e Parte_1 Controparte_7
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di € 61.565,89, oltre agli interessi legali dal 27/10/2016 al saldo;
Parte_1
RIGETTA le altre domande proposte da (nato l'[...]), in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante della , , , Parte_1 Parte_5 Parte_4
e (nato il [...]) avverso la Parte_3 Parte_2 Controparte_1
COMPENSA tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e CONDANNA
[...]
(nato l'[...]), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
, , e (nato
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_3 Parte_2 il 3/6/1969) al pagamento in favore della convenuta della residua parte, che liquida in € 16.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Con particolare riferimento alla causa petendi, (nato l'[...]), in proprio e quale Parte_2 legale rappresentante della , , , Parte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
e (nato il [...]) chiedono la condanna della alla ripetizione
[...] Parte_2 Controparte_1 delle somme che, secondo la loro prospettazione, sarebbero state indebitamente percepite in esecuzione dei contratti di mutuo e di investimento mobiliare stipulati tra la società attrice e la convenuta, previo accertamento della nullità parziale ex art. 1815 c.c. dei mutui relativamente alle clausole concernenti i tassi di interesse e, con riferimento agli altri contratti, per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e per mancanza della causa in concreto.
Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di (nato Parte_2
l'11/12/1961), , , e (nato il Parte_5 Parte_4 Parte_3 Parte_2
3/6/1969) ad agire per la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito e al risarcimento dei danni, in mancanza di prova che essi, in qualità di fideiussori, si siano sostituiti alla , debitrice Parte_1 principale, nel pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi in esecuzione dei contratti intercorsi tra la società attrice e la convenuta.
Relativamente alla , le domande sono infondate, eccetto che in ordine al contratto di Parte_1 interest rate swap per le ragioni di seguito indicate.
Con particolare riferimento ai mutui, premessa la mancata tempestiva specificazione, da parte degli attori, delle condizioni economiche, i rapporti controversi traevano origine dai seguenti contratti: mutuo ipotecario dell'importo di € 2.800.000 stipulato in data 20/12/2005 tra la società attrice e la Controparte_7 , la cui copia prodotta in atti dalla parte attrice è incompleta;
dalla copia parziale del contratto
[...] risultano le seguenti pattuizioni: tasso d'interesse corrispettivo pari all'Euribor a 3 mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 arrotondato allo 0,05 superiore in essere per valuta, maggiorato dello spread dell'1,75%
o, in mancanza di rilevazione dell'Euribor, era previsto come parametro il Libor, pari, alla data della stipulazione del contratto, al 4,30%, ISC del 4,30%; mutuo ipotecario dell'importo di € 190.000 stipulato il 21/7/2011 tra la e la Parte_1 [...]
della durata di sessanta mesi, con cui sono stati pattuiti il tasso d'interesse corrispettivo del 5,60%, P_ il TAEG del 6,51979% e il tasso d'interesse moratorio pari a quello corrispettivo maggiorato del 2%; mutuo ipotecario dell'importo di € 295.000 stipulato il 21/7/2011 tra la e la Parte_7 [...]
della durata di sessanta mesi, con cui sono stati pattuiti il tasso d'interesse corrispettivo del 5,60%, P_ il TAEG del 6,30617% e il tasso d'interesse moratorio pari a quello corrispettivo maggiorato del 2%; mutuo chirografario dell'importo di € 400.000 dell'11/1/2006, di cui non risultano documentate in modo idoneo le condizioni economiche pattuite.
Orbene, premesso che il contratto di mutuo ipotecario dell'importo di € 295.000 è stato stipulato, in qualità di mutuataria, dalla società che non risulta parte in causa e che pertanto gli attori Parte_7 persone fisiche, quali fideiussori, sono legittimati unicamente a far valere le azioni di nullità del negozio giuridico, rileva il giudicante che, per quanto risulta dal documentato versato in atti, i tassi d'interesse sono stati pattuiti nel rispetto delle soglie d'usura vigenti ratione temporis.
Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma
1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte,
l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr.
Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano
29.1.2015; Trib. MA 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014; Trib.
Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen.
5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi
“convenuti” e “in corrispettivo”, dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona
12.9.2015); le Istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese 26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali - aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.
Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015;
Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016; Trib. Milano 28.4.2016).
Prevale, tuttavia, in dottrina e in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013,
602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è
l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).
Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:
a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli “interessi
… promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
b) l'art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica
(mora)
Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati e i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito. In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).
La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993, come modificato dal D. L.vo 349/99, e dalla Delibera del CICR del 9/2/2000, il cui art. 3 così dispone: "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento".
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo e usura fenomeni distinti e autonomamente disciplinati.
Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).
Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolate, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. MA, ord. 3 giugno 2015).
Non è in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: “Considerato che:
1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del pagamento;
il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato;
come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità
«è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.
Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.
Corrobora l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.
Ebbene, con riferimento ai rapporti controversi, i tassi d'interesse la cui pattuizione risulta documentata in atti risultano conformi alla soglia antiusura, con conseguente infondatezza delle domande attoree di nullità dei contratti e delle consequenziali pretese restitutorie e risarcitorie della parte attrice.
Relativamente alla sottoscrizione del fondo obbligazionario Pioneer, contratto stipulato dalla Parte_1
le doglianze attoree sono prive di pregio, atteso che la mancanza di un contratto quadro non
[...] vale ad inficiare la validità ed efficacia del contratto di investimento, le cui condizioni contrattuali risultano essere state specificamente pattuite tra le parti e risulta che all'investitore è stata consegnata una copia del
Modulo di sottoscrizione dell'investimento, pertanto risultano adempiuti gli obblighi di forma per la stipulazione del contratto. La addotta mancanza di informazioni sull'investimento non coglie nel segno, essendo in atti la segnalazione sottoscritta dalla banca con cui quest'ultima ha avvisato l'investitore della inadeguatezza dell'operazione in ordine al suo oggetto, avuto riguardo alle informazioni della banca sull'esperienza della società attrice in materia di investimenti in strumenti finanziari e dell'esistenza di un conflitto di interesse della nel dare esecuzione alla citata richiesta di Controparte_7 investimento.
La chiede, altresì, dichiararsi la nullità del contratto di interest rate swap stipulato Parte_1 con la convenuta per mancanza di causa, stante il difetto di correlazione con il mutuo ipotecario di €
2.800.000, stipulato in data 20/12/2005 tra la e la , Parte_1 Controparte_7 con particolare riferimento ai tassi d'interesse, alla durata e agli importi di riferimento, con conseguente condanna della convenuta alla ripetizione della somma di € 68.586,31 a titolo di flussi finanziari addebitati alla società attrice.
La domanda è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Lo swap costituisce una operazione finanziaria, diffusasi nella pratica, che si articola in almeno quattro tipologie, ciascuna con diverse variabili, ossia su interessi, su indici, su valute o su merci, accomunate dalla definizione generica di scambio, allo scadere di uno o più termini prefissati, di due somme di denaro, calcolate con riguardo ad un ammontare di riferimento, di regola non oggetto di scambio, sulla base di due diversi parametri dati;
trattasi di strumenti finanziari derivati, ai sensi dell'art. 1, co. II, lett. g), D.Lgs. n. 58/1998.
Al termine, il contratto è normalmente eseguito mediante il pagamento del differenziale. In base al tipo di parametro o variabile di mercato preso in considerazione per determinare la natura dei flussi di cassa, che genera differenti combinazioni di contratti, si possono distinguere: swap su valute (currency swap), swap su merci (commodity swap); swap sul rischio di credito e swap su tassi di interesse.
Per quel che interessa in questa sede, il contratto di swap su tassi di interessi - denominato anche interest rate swap o IRS - si configura allorquando le parti si accordano per scambiarsi i flussi di cassa che hanno natura di interessi, calcolati su un capitale di riferimento di un determinato ammontare (detto capitale “nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti), per tutta la durata del contratto. In altre parole, con tale contratto, le parti si impegnano a versare e a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi (ad esempio, il differenziale tra un tasso fisso ed uno variabile).
Più nel dettaglio, un interest rate swap (IRS) è un contratto di swap in cui i pagamenti sono determinati sulla base di un tasso di interesse (in genere l'Euribor o il Libor). In tale contratto due parti (il cliente e la controparte bancaria) si impegnano a scambiarsi, a date fissate e per un arco temporale prestabilito, somme di denaro, quantificate applicando ad un dato importo di riferimento (detto capitale “nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti), due diverse tipologie di tassi di interesse.
Gli elementi fondamentali di un IRS, da definire in sede di stipula dei contratti, sono: 1) la data di stipulazione del contratto (trade date); 2) il capitale di riferimento, detto “nozionale” (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
3) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date);
4) la data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto;
5) le date di pagamento (payment dates), e cioè le date in cui vengono scambiati i flussi di interessi;
6) il livello del tasso fisso, pagato dalla controparte che intende tutelarsi dal rischio di rialzo del saggio di interesse;
7) il tasso variabile di riferimento e la relativa data di rilevazione (c.d. fixing date). Tale tasso, in genere, è individuato nel tasso interbancario europeo (Euribor) o londinese (Libor – London Interbank Offer Rate), desumibili dal mercato sulla base delle dichiarazioni delle principali banche, rispettivamente, europee e londinesi.
Tra i suddetti elementi assume particolare rilievo il nozionale, che può essere fisso (bullet IRS) nel caso in cui la copertura sia riferita ad un finanziamento di medio-lungo termine, o in cui il capitale venga restituito interamente solo alla scadenza, o a scalare nel tempo (amortising IRS), nel caso in cui la copertura sia riferita ad un finanziamento che prevede un piano di ammortamento del capitale da restituire.
La forma più semplice di IRS è quella denominata Plain vanilla (o fixed to floating interest rate swap). Nel plain vanilla le parti (cliente e banca) si scambiano flussi di denaro applicando al nozionale rispettivamente un tasso di interesse fisso e un tasso variabile, quest'ultimo rilevato sul mercato alle date di pagamento dei flussi. In realtà, non avviene mai lo scambio delle intere cedole di interessi, ma soltanto del differenziale generato fra interessi a debito ed a credito.
Il contratto di swap può essere stipulato sia al fine di perseguire una finalità di copertura (con l'obiettivo di contenere il rischio derivante dall'oscillazione dei tassi di interesse in relazione ad un sottostante impegno finanziario), sia per finalità puramente speculative.
Indipendentemente dalla finalità per la quale viene stipulato, trattasi di un contratto aleatorio, conformemente all'orientamento consolidato in dottrina e in giurisprudenza, che ritiene la fattispecie atipica in questione sussumibile nell'ambito dei contratti in cui l'entità della prestazione dipende da fatti incerti o ignoti alle parti, al pari delle scommesse e dei giochi autorizzati, di alcune forme di rendita e per certi versi anche delle assicurazioni (cfr. Cass. civ. 19/5/2005, n. 10598, che definisce il domestic currency swap come “contratto aleatorio, con il quale due parti si obbligano, l'una all'altra, a corrispondere alla scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in valuta nazionale) quale differenza tra il valore
(espresso in valuta nazionale) di una somma di valuta estera al tempo della conclusione del contratto e il valore della medesima valuta estera al momento della scadenza del termine stabilito”; Corte Cost. n. 52 del
18/2/2010, che dà atto del “carattere intrinsecamente aleatorio” dei “contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati”. Il carattere aleatorio del contratto di swap si desume in via interpretativa anche dal dato normativo di cui all'art. 23, co. V, del TUF, secondo cui nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, co. V, lett. a), non si applica l'art. 1933 del codice civile (norma secondo cui “Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti”). L'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1933 c.c. ha, infatti, senso nei limiti in cui il legislatore ritenga che la natura giuridica del derivato come scommessa autorizzata possa comportare l'applicazione della c.d. eccezione di gioco.
Ciò posto, in tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con i contratti atipici ex art. 1322 c.c., in particolare con i contratti c.d. “derivati”, premesso che l'art. 21 T.U.F. e l'art. 26 Reg. n. 11522/1998 CP_4 hanno portata imperativa e inderogabile anche in applicazione dei principi della direttiva 93/22/CEE, prescrivendo che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e dell'integrità del mercato, nella pratica attuale l'operatività in derivati interest rate swap (IRS) è molto varia, al di là della notazione (appena identificativa di una base comune, in fondo) che gli stessi si realizzano attraverso il meccanismo del differenziale.
La varietà di tali fattispecie contrattuali attiene all'oggetto del contratto derivato (parametri adottati per l'operare del meccanismo differenziale compresi), all'eventuale mercato di riferimento, alla peculiare conformazione delle strutture, alle specifiche funzionali e, sotto quest'ultimo determinante profilo, si distingue comunemente tra derivati IRS di copertura e derivati IRS di speculazione (cfr. Cass. civ. n. 19013 del
31/07/2017).
La con la Determinazione del 26/2/1999, DI/99013791, ha delineato le caratteristiche che CP_4 un'«operazione in strumenti finanziari deve possedere per essere considerata "di copertura"», individuandole nel concorso delle seguenti condizioni: - che le operazioni «siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal cliente»; - che «sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziare (scadenza, tasso d'interesse, tipologia, etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
- che «siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente». Conseguentemente, affinché al derivato possa essere riconosciuta una finalità di copertura è necessario che vi sia una stretta correlazione tra: 1) il nozionale del contratto derivato e il complessivo debito oggetto di copertura, assunti nell'importo originario e via via in quello residuo nel tempo;
2) il tasso applicato sul debito e quello utilizzato nell'IRS; 3) le scadenze dei pagamenti del debito e quelle delle cedole previste dall'IRS; 4) la durata del debito e quella dell'IRS.
In conclusione, il contratto di interest swap con up front (cioè con effettivo finanziamento iniziale da restituire) non è di per sé nullo per difetto o illeicità della causa, dovendosi verificare caso per caso il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti, sicché il contratto è valido se la causa aleatoria del contratto di "swap" e quella del sottostante rapporto di finanziamento, pur collegate, restano autonome e distinte, senza risultare snaturate e senza comportare alcuna alterazione del rischio a carico dell'operatore commerciale
(Cass., 28 luglio 2017, n. 18781).
Nella specie, è pacifico e risulta dagli atti che le società e Parte_1 Controparte_7 stipularono in data 12/1/2016, al precipuo fine di “effettuare una copertura per proteggersi
[...] dall'eventuale rialzo del tasso Euribor a 6 mesi, trasformando il parametro di indicizzazione in essere da tasso variabile a tasso fisso”, il contratto di interest rate swap per l'importo di € 2.000.000, con data iniziale
16/1/2006 e scadenza finale al 16/1/2009, con la previsione dell'Euribor 6 mesi quale parametro;
in esecuzione del contratto, sono state addebitate all'investitrice le seguenti somme:
1) € 7.867,17 con valuta 16/01/2007
2) € 18.818,57con valuta 16/07/2007
3) € 17.314,19 con valuta 16/01/2008 4) € 24.586,38 con valuta 16/07/2008, per il totale di € 68.586,31.
Trattasi, quindi, di un contratto di IRS con finalità di copertura del rischio derivante dall'oscillazione del tasso d'interesse Euribor a 6 mesi in ordine agli strumenti finanziari intercorrenti tra le parti;
ebbene, la mancanza di correlazione dell'IRS di cui sopra con uno specifico strumento finanziario stipulato tra le stesse parti determina la nullità per difetto di causa in concreto del contratto di swap.
Si rilevano, in particolare, la mancata coincidenza tra l'importo di € 2.800.000 erogato con il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 20/12/2005 tra la e la banca e l'importo di € Pt_1 Parte_1
2.000.000 indicato nel contratto di IRS, la differenza tra il parametro posto a fondamento della determinazione del tasso d'interesse corrispettivo nel citato contratto di mutuo (Euribor a 3 mesi) e quello sotteso al contratto di IRS (Euribor a 6 mesi) e le diverse date iniziale e finale dei due contratti: in definitiva: 1) la durata del contratto di swap - come da piano di ammortamento - copre solo una parte dell'ammortamento del prestito e al termine del contratto di swap risulta un debito residuo del mutuo di rilevante entità; 2) i tempi di regolazione dello swap hanno cadenza diversa;
3) il nozionale ad inizio del contratto di swap non coincide esattamente con il debito in linea capitale del contratto di mutuo.
Deve pertanto escludersi la idoneità del contratto di interest rate swap inter partes al perseguimento della causa di copertura del rischio derivante dalla oscillazione degli interessi pattuiti con il citato mutuo, né la convenuta ha allegato e comprovato l'esistenza di altro strumento finanziario correlato, quanto alla copertura del rischio derivante dall'oscillazione dei tassi d'interesse, con il citato contratto di IRS.
La banca, invero, ha genericamente dedotto che la finalità di copertura del rischio perseguita con il contratto in oggetto non era quella di assicurarsi una copertura rispetto allo specifico indebitamento del mutuo ipotecario, bensì quella di ridurre il rischio derivante dall'andamento al rialzo del tasso Euribor a 6 mesi connesso a una parte dell'indebitamento finanziario a tasso variabile della e che tale Parte_1 fine risulterebbe potenzialmente perseguibile con lo strumento del citato contratto di interest rate swap, ma non ha precisato quale sia il rapporto finanziario in relazione al quale è stato stipulato il contratto derivato.
Deve dunque dichiararsi la nullità del contratto di interest rate swap stipulato in data 12/1/2016 tra le società
e Parte_1 Controparte_7
Ciò posto, risulta dalle deduzioni attoree che dall'esecuzione del citato contratto di IRS sono derivati addebiti a carico della pari a € 68.586,31, mentre dalle deduzioni della convenuta, non Parte_1 specificamente contestate in parte qua dalla controparte, risulta che vi è stato un flusso finanziario in favore della società attrice di € 7.020,42: ne consegue la condanna della alla ripetizione della Parte_1 somma di € 61.565,89; su tale importo, trattandosi di debito di valuta in quanto ripetizione di indebito, decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla somma di cui sopra non risulta maturata la prescrizione decennale, avuto riguardo alla data dei flussi finanziari e alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio ai fini dell'interruzione della prescrizione.
E' infondata la domanda risarcitoria attorea, in quanto sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nella specie difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo e alla prevalente soccombenza segue la condanna degli attori a rifondere alla convenuta la residua parte, liquidata come in dispositivo.]»
§ 2 — Hanno proposto appello (C.F. Parte_1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, , contestando la sentenza di
[...] Parte_4 Parte_5 primo grado sotto vari profili e chiedendo “ 1) Dichiarare la legittimazione attiva di Parte_2
(N. 11/12/61), , ,
[...] Parte_5 Parte_4 Parte_3
E (N. 3/6.69); 2) previo accertamento, pronunciare
[...] Parte_2 declaratoria di nullità delle clausole dei contratti dedotti in giudizio relative ad interessi, cc.mm.ss.
e anatocismo, interessi usurari;
3) Accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia per i mutui di cui alla premessa, alla data della stipula degli stessi;
4) Accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 1815 II comma c.c. e, per l'effetto, trasformare i mutui di cui alla premessa in mutui gratuiti senza addebito di alcun onere in capo alla parte mutuataria;
5) Accertare e dichiarare che il mutuo stipulato dalla per E. 400.000,00 era assistito da garanzia reale costituita da pegno Controparte_8 in titoli;
6) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di investimento del fondo obbligazionario pioneer per violazione di norme imperative;
7) Previo accertamento e declaratoria della dedotta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca convenuta, condannarsi la b anca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore degli attori, di un importo, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori a causa delle suddette violazioni e della illegittima condotta tenuta dalla banca convenuta;
8) Accertare e dichiarare che la somma complessivamente dovuta agli attori nella indicata qualità , a titolo di addebiti per le motivazioni analiticamente sopra indicate, è pari ad E.
884.000,00 e per l'effetto 9) Condannare la banca appellata al pagamento della somma di E
884.000,00 in favore degli attori o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. 10) condannare la b anca appellata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e di quello innanzi al Tribunale di MA con attribuzione in favore dei procuratori costituiti per anticipazione fatta”.
Gli appellanti, inoltre, chiedono l'ammissione delle istanze non ammesse in primo grado e nelle specifico consulenza tecnica contabile di ufficio “al fine di procedere alla accertare tutto quanto dedotto, attraverso la ricostruzione dei rapporti stessi, in considerazione di quanto in atti illustrato”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e svolgendo, a sua volta, appello P_ incidentale chiedendo “ … in riforma della impugnata Sentenza, respingere la domanda di nullità del contratto IRS in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
- condannare parte Appellante alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre a CPA ed IVA. In via istruttoria, rigettare le istanze istruttoria ex adverso formulata.”
Alla prima udienza di comparizione, differita dal 16.6.20 al 22.6.20, la Corte con provvedimento del
15.6.20 rinviava la causa all'udienza del 27.2.23 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 20.1.25 con provvedimento del 27.12.22. In data 23.1.23 interveniva in giudizio e per essa, nella sua qualità Controparte_2 di mandataria deducendo di aver acquistato pro soluto e in blocco, da Controparte_3 P_
un portafoglio di crediti;
- dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è
[...] stata data noti-zia dal cessionario mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, GU Parte Seconda n.11 del 29.01.2022; - per effetto della cessione, Controparte_2
è succeduta, a titolo partico-lare, nei crediti già in titolarità di subentrando in ogni Controparte_1 sua posi-zione e/o attività sostanziale e processuale e richiamando tutte le argomentazioni, deduzioni, produzioni e conclusioni già rassegnate da Controparte_9
Aggiungeva l'interveniente che tra i crediti ceduti vi è anche quello vantato nei confronti di
[...] limitatamente a tre linee di credito, ed in particolare: Parte_1
a) contratto di mutuo fondiario n.35257/11978 del 20.12.2005 identificato al nu-mero 4033603
b) contratto di mutuo fondiario n.44615/15146 del 21.07.2011 identificato al nu-mero 3868786
c) rapporto di conto corrente n.30052292.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento del 12.7.23.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale (composto di 22 pagine) è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 9/11) le parti appellanti, invocando l'ammissione di CTU al fine di “comprovare” l'usura originaria nei contratti di mutuo indicati, lamentano l'errore sul punto commesso dal Tribunale per non aver ammesso uno strumento istruttorio indispensabile, con conseguente omessa pronuncia circa la nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultra- soglia, come risultanti dalla consulenza di parte.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 11/14) le parti appellanti devolvono la questione relativa al Fondo di investimento Pioneer, richiamando la consulenza di parte e lamentando, in particolare, una
“motivazione succinta e quasi di stile” (v. pag. 12 del gravame) rispetto alla loro originaria allegazione di assenza di una valida ragione economico-aziendale per l'investimento così come di un collegamento negoziale con il mutuo di Euro 2.800.000,00, nonché di un contratto quadro e di un questionario.
Riguardo, poi, alla dichiarazione di esperienza negli investimenti, gli appellanti deducono che l'oggetto sociale dell'azienda riguarda il campo delle costruzioni e similari e dunque, che non vi era alcuna esperienza nel settore investimenti, unitamente alla doglianza che il Tribunale non avrebbe considerato che lo status assegnato dalla banca doveva essere corrispondente alla realtà concreta – non essendo sufficiente la mera dichiarazione resta dalla società cliente, con conseguente omissione di ogni indagine da parte della banca.
Aggiungono gli appellanti che non vi sarebbe un percorso motivazionale con riguardo alla mancanza di un accordo quadro ed una omessa pronuncia sulla informazione passiva. § 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 14/16) le parti appellanti principali denunciano, quanto alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria e delle altre domande, l'omessa valutazione da parte del Tribunale sia dei documenti sia delle allegazioni, ivi compresa la consulenza di parte, invocando sul punto il danno come configurabile “anche” in re ipsa in ragione della mancata disponibilità della somma di Euro 2.800.000,00 stante l'utilizzazione di Euro 1.000.000,00 per la costituzione del pegno.
Aggiungono gli appellanti che gli interessi sono stati calcolati su una somma maggiore rispetto a quella effettivamente ricevuta ed insistono per l'ammissione di CTU al fine di accertare il danno economico perché hanno dovuto sopportare un finanziamento al fine di cancellare altri mutui e prestiti.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 16) le parti appellanti principali ripropongono la questione della legittimazione attiva dei fideiussori perché interessati a partecipare al procedimento al fine di essere destinatari degli effetti dell'accertamento giudiziale.
Deducono poi gli appellanti di poter far valere la nullità delle clausole contrattuali.
§3.5 – Con l'ultimo motivo di impugnazione (pag. 17) le parti appellanti principali lamentano l'erroneità della statuizione sulle spese, perché poste a loro carico nonostante la loro domanda sia stata in parte accolta, sicchè non potevano essere considerati soccombenti ai fini delle dette spese.
§ 4 — L'appello incidentale formulato dalla banca (pag. 30/49 della comparsa di costituzione) ha per oggetto la dichiarazione di nullità dello strumento “swap”, di cui si lamenta la erroneità per avere il Tribunale seguito l'allegazione degli attori circa la utilizzazione di detto derivato per la copertura del rischio sul mutuo da Euro 2.800.000,00, mentre la banca aveva indicato la diversa funzione di copertura, relativa a “indebitamento finanziario a tasso variabile”.
Denuncia, quindi, l'appellante incidentale l'errore che il primo giudice avrebbe commesso nel non valutare tale indicazione di cui al doc. n. 5 depositato dalla banca, contenente un atto ricognitivo dal quale emergerebbe la funzione del derivato di contenere gli oneri finanziari per un pregresso indebitamento, come indicato nella comparsa di costituzione in primo grado.
Secondo la banca la copertura avrebbe riguardato “una quota delle spese complessive”, non si tratterebbe di un “plain vanilla” e il Tribunale non avrebbe verificato la finalità di copertura in concreto svolta.
Lamenta, poi, la banca un secondo profilo di erroneità della sentenza, quello cioè relativo alla declaratoria di nullità dello swap per difetto di causa, deducendo la insussistenza di un difetto genetico e strutturale, dovendosi – a suo dire – ricondursi la questione al comportamento contrattuale di buona fede e correttezza e, quindi, eventualmente all'annullamento del contratto o alla sua risoluzione, con conseguente eventuale risarcimento del danno.
Infine, la banca eccepisce la prescrizione quinquennale trattandosi di responsabilità extracontrattuale, sicchè tra l'operazione di gennaio 2006 e la notifica della citazione nel novembre 2016 vi sarebbe stato il superamento del detto termine prescrizionale.
§ 5 — L'appello principale è in parte inammissibile e in parte infondato. §5.1 – Per ordine logico, va esaminata dapprima la questione della legittimazione attiva dei fideiussori, come devoluta con il quarto motivo di gravame.
Ebbene, le allegazioni formulate da detti appellanti sono del tutto inconferente, atteso che il Tribunale giammai ha posto in dubbio il diritto dei garanti di essere presenti nel giudizio e di sollevare le eccezioni relative (anche) al rapporto principale.
Piuttosto, ha esaminato (e su questo profilo ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva) la domanda di ripetizione di indebito e di restituzione di somme, rispetto alla quale (sola) ha evidenziato come non vi fosse prova di alcun esborso da parte dei garanti, sicchè nulla potevano essi rivendicare per sé stessi né tanto meno in sostituzione e/o in surroga (di cui non vi era neppure prova) della debitrice/attrice società . Pt_1
Resta confermata, quindi, la statuizione al riguardo.
§5.2 - Per delibare sul primo motivo di gravame, va sin da subito chiarito che il Tribunale ha correttamente applicato i consolidati principi giurisprudenziali in materia di ripartizione dell'onere della prova nei rapporti bancari, vale a dire che lì ove – come nel caso in esame – l'azione proveniente dal cliente sia finalizzata all'accertamento della natura indebita di somme versate alla banca per assenza di causa e/o di accordo contrattuale, l'onere di allegazione specifica e di prova grava esclusivamente su detta parte attrice, con una eventuale inversione solo ove la banca – a sua volta – faccia valere un proprio credito.
“In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; cfr. pure Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)” (così Cass. civ., Sez. VI, 9.3.2021, n. 6480).
In tema di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), infatti, opera il principio generale per cui l'onere della prova è a carico dell'attore, che è tenuto, quindi, a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.11.2018, n. 30713; e, con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. civ., Sez. VI, ord. 23.10.2017,
n. 24948). Il principio trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotta un'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto o dovuto solo in parte (solvens) e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 14.5.2012, n. 7501).
Pertanto, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché questi ha l'onere di documentare non solo l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I., ord. 26.9.2019, n. 24049; in senso conforme, nel ritenere errata la sussistenza di un medesimo onere in caso di proposizione della domanda di ricalcolo del saldo del conto, Cass. civ., Sez. I, 23.4.2021, n. 10838); ma anche di produrre il contratto che contiene le clausole di cui deduce la nullità”. Orbene, il Tribunale – nell'affrontare le allegazioni delle parti attrici circa la sussistenza di una usura
“originaria” nei vari contratti di mutuo – come sopra richiamati – ha evidenziato come alla luce della stessa perizia di parte, in realtà si era pervenuti al superamento del tasso soglia sommando interessi corrispettivi e interessi moratori ed ha, altresì, aggiunto come questi ultimi , pur soggetti al tasso soglia, sono da valutare con il tasso soglia di mora, del tutto diverso da quello relativo ai corrispettivi.
Rispetto a questa ricostruzione, invero, gli appellanti si limitano a citare un art. 5 di un contratto che neppure viene specificamente indicato, sì da non rendere intellegibile la doglianza vista la molteplicità dei rapporti pure dedotti sin dall'instaurazione della controversia.
Inoltre, richiama semplicemente la consulenza di parte che, per quanto si possa concordare con gli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sua natura di atto difensivo non soggetto a preclusioni, in ogni caso andava illustrata proprio ai fini della specificità ex art. 342 CPC che, nel caso di specie, difetta totalmente.
In sostanza, vengono semplicemente riproposte le congetture di primo grado, senza tener in alcun conto il complicato ragionamento del Tribunale, rispetto al quale andavano formulate adeguate
contro
-argomentazioni, mentre ci si è limitati a richiamare un atto difensivo di cui neppure è indicata la collocazione nel proprio fascicolo di parte.
Se poi l'usura originaria viene individuata in ragione di voci che andavano calcolate ed incluse – sembrerebbe a questo riferirsi il richiamo alla “polizza vita” – ebbene era onere di parte appellante
(come ha già detto il Tribunale) spiegare e provare che certe voci economiche erano collegate eziologicamente ai finanziamenti ottenuti dalla banca;
nulla di tutto ciò si coglie neppure nel gravame che, pertanto, non raggiunge lo scopo.
Nessuna omessa pronuncia, quindi, ha commesso il primo giudice con riguardo alla nullità di clausole che, per quanto vagliabile anche d'ufficio, abbisogna di una indicazione specifica, tanto più quando la sentenza impugnata ha argomentato sul punto.
Va, poi, dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria di ammissione di una CTU contabile sotto un duplice profilo.
In primo luogo perché giammai l'accertamento tecnico mediante un ausiliare costituisce lo strumento di “prova” delle tesi di una parte attrice;
in secondo luogo perché, ciò posto, la CTU sarebbe esplorativa, anche in ragione dell'assenza di una pista probatoria, non essendo all'uopo sufficiente una perizia di parte che “sposa” la tesi della sommatoria dei tassi, ormai superata dalla giurisprudenza di legittimità.
Di qui la reiezione del motivo di gravame.
§5.3 – Anche il secondo motivo di gravame è privo dei requisiti di cui all'art. 342 CPC, atteso che –
a fronte della articolata motivazione che sopra è riportata in modalità testuale – gli appellanti reiterano sostanzialmente le loro allegazioni già espresse in primo grado, senza tener conto che quei profili di cui oggi lamentano omessa pronuncia, in realtà sono stati affrontati dal Tribunale e risolti in modo chiaro e netto.
Vale a dire che il primo giudice ha ritenuto centrale la espressione della volontà delle parti nel contratto relativo al fondo obbligazionario sì da rendere irrilevante ogni altra questione quale quella dell'assenza di un contratto quadro, o del questionario.
Peraltro, il Tribunale ha evidenziato il chiaro collegamento tra quel fondo ed il mutuo, tanto da qualificare il primo come necessario al fine di fornire una garanzia reale (pegno) per il secondo, profilo quest'ultimo che gli appellanti neppure sfiorano nelle loro argomentazioni, facendo riferimento (in modo del tutto inconferente) all'oggetto sociale della società che, in realtà, qui ha perseguito assolutamente un fine proprio, quello cioè di offrire una garanzia per il prestito di euro
2.800.000,00 (utilizzando 1.000.000,00 euro dell'importo), per poi detrarlo ad estinzione del medesimo.
In sostanza la società si è avvalsa di uno strumento per ottenere e poi estinguere il mutuo, rispetto al quale non ha mai posto in dubbio la correlazione con le proprie necessità imprenditoriali, sicchè non
è dato comprendere di cosa oggi si dolga.
Né gli appellanti allegano e dimostrano che, a parte l'autodichiarazione, la banca avrebbe dovuto fare ulteriori indagini, tenuto conto di quanto detto circa la natura dell'investimento nel fondo e del suo successivo utilizzo.
Nessuna omessa pronuncia, quindi, è rilevabile sul punto, essendo la questione della “informazione passiva” del tutto assorbita nel ragionamento del primo giudice come sopra riportato.
Di qui la reiezione anche di questo punto di doglianza.
§5.4 – Passando ad esaminare il terzo motivo, non può che pervenirsi ad un rigetto del medesimo, in quanto la rivendicazione del risarcimento dei danni – oltre che in assenza di prova sull'”an” – è prospettata sulla base della consulenza di parte (neppure riportata nel dettaglio, né tanto meno con un richiamo al documento cui ci si riferisce) e della configurabilità di detto danno “in re ipsa”, prospettazione quest'ultima che può al più essere letta come l'invocazione di un ragionamento presuntivo per il quale – però- gli appellanti avrebbero dovuto allegare e provare elementi gravi, precisi e concordanti.
L'unico profilo, invero, riguarda la non utilizzabilità dell'intero importo (di Euro 2.800.000,00) perché ad esso sottratto quello di Euro 1.000.000,00 al fine di costituire il pegno: dimenticano però gli appellanti che la garanzia reale era pur sempre a loro vantaggio e che detta somma non è andata in alcun modo perduta, in quanto poi utilizzata (come ha allegato la banca senza essere mai smentita) per estinguere parzialmente la propria esposizione debitoria.
Pertanto, essendo la società oggi appellante messa nelle condizioni di utilizzare l'intero importo di euro 2.800.000,00, la scelta di utilizzarne una parte per garanzia e poi per estinguere la posizione debitoria – non essendovi prova di un difetto nella volontà, neppure allegato né tanto meno provato
– è riconducibile alla gestione imprenditoriale della società stessa, di certo non imputabile (quanto ad opportunità e attenta gestione) alla banca.
Ne consegue che, anche per questo profilo la richiesta di una CTU per accertare il danno economico
è meramente esplorativa, in assenza peraltro di alcuna specificazione in ordine a quale finanziamento sarebbe stato necessario per cancellare quali altri mutui.
In sostanza, la assoluta apoditticità e genericità delle argomentazioni rende inammissibile detta richiesta istruttoria, con conseguente rigetto del motivo di gravame.
§6- Per ordine logico, a questo punto, occorre – prima di delibare l'ultimo motivo di appello principale relativo alle spese del primo grado – valutare l'appello incidentale della banca, volto a rimuovere la pronuncia di nullità del prodotto derivato “swap” , come dichiarata dal Tribunale.
Il primo profilo, che riguarda il presunto errore di allegazione della parte attrice è palesemente infondato. A fronte di una domanda di accertamento negativo e di conseguente richiesta di restituzione di somme indebitamente versate, le parti attrici hanno prospettato (e anche provato, invero) che il prodotto derivato IRS fosse finalizzato a “calmierare” il tasso variabile relativo al mutuo del 20.12.05 per l'importo di Euro 2.800.000,00 di cui si è già più volte detto.
Rispetto a tale prospettazione, il Tribunale ha individuato una serie di elementi – gravi, precisi e concordanti – sulla base dei quali ha affermato condivisibilmente l'assenza di collegamento eziologico tra i due contratti per tutte le ragioni già sopra riportate e segnatamente la diversità di importi, la diversità temporale, la diversità dei tassi Euribor.
Rispetto a tali elementi concordanti, invero, la banca non ha offerto alcuna
contro
-argomentazione.
Soprattutto, non ha tenuto conto che il Tribunale ha esaminato, si ripete, i fatti costitutivi della domanda attrice, ritenendoli comprovati.
A norma dell'art. 2697 comma 2 C.C., allora, era onere della parte convenuta (oggi appellante incidentale) allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi: e tale allegazione effettivamente vi è stata, lì ove la banca ha ritenuto che di indicare che la funzione di copertura era diversa rispetto a quella prospettata dagli attori e, segnatamente, riferibile ad “un indebitamento finanziario a tasso variabile” che, però, il Tribunale ha ritenuto non provato.
Ed ancora in questa sede, la tesi viene ripetuta semplicemente riproponendo la stessa allegazione e contestando che il derivato debba necessariamente riferirsi ad uno strumento finanziario.
Anche a voler ammettere, in astratto, tale tesi, era onere della banca - come detto – allegare e provare tale nesso eziologico al fine di poter affermare l'esistenza di una causa contrattuale.
Ma il semplice richiamarsi al “doc. 5” della banca – che conterrebbe, appunto, un atto ricognitivo comprovante la necessità per la società debitrice principale di contenere i costi finanziari di un pregresso indebitamente – non è di certo sufficiente ex art. 342 CPC, atteso che non è dato comprendere neppure la data e/o l'importo a cui si fa riferimento nel detto documento, né tanto meno a quale esposizione debitoria si faccia riferimento;
peraltro, affermare che la copertura riguarderebbe
“una quota della spesa complessiva” è allegazione apodittica, priva di riscontro né riscontrabile.
Ciò posto, ribadito che il detto strumento derivato appare – in difetto di prova circa la riferibilità ad altra situazione – riconducibile a quel mutuo da euro 2.800.000,00, bene ha fatto il Tribunale a ritenerlo nullo per assenza di un elemento strutturale quale è la causa del contratto.
La diversa tesi, prospettata dalla banca, circa la riconducibilità della questione sul piano della correttezza e buona fede contrattuale, dell'inadempimento, dell'annullamento e/o della risoluzione del contratto, è in netto contrasto con l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, va richiamata la pronuncia a sezioni unite n. 8770/20 , che contiene un articolato elaborato di principi di carattere generale applicabili alle fattispecie dei derivati, ferma restando la necessità di effettuare, in concreto e caso per caso, le necessarie verifiche.
Va ricordata anche la recente pronuncia n. 7368/24, del tutto condivisibile anche nella parte in cui (v. pag. 8 della citata sentenza) esclude la fondatezza della tesi della banca (pure presente in questo giudizio) circa la creazione giurisprudenziale di obblighi informativi non previsti dalla normativa comunitaria e, di conseguenza, la conflittualità tra le considerazioni della giurisprudenza e detta disciplina unionale e sovranazionale.
A tale proposito, la sentenza n. 7368/24 richiama non solo la pronuncia a sezioni unite 8770/20 ma anche la n. 24654/22 a proposito, si ripete, di una nullità strutturale perché in assenza di alcuni parametri che incidono sull'equilibrio contrattuale e sulla stessa causa del negozio. Dovendo ,allora, applicare al caso in esame tali ormai granitici principi (v. anche Cass. N. 15192/24) ed esaminata la documentazione acquisita nel processo, si deve giungere alla conclusione che la causa non può ritenersi comprovata, esattamente come indicato dal Tribunale che ha correttamente tratto la conclusione della nullità del contratto, applicando poi gli oneri restitutori.
Ne consegue l'infondatezza del gravame incidentale.
§7 – A questo punto, va esaminato l'ultimo motivo di gravame principale, avente ad oggetto la statuizione sulle spese di lite nel primo grado.
Secondo gli appellanti principali non era possibile addebitare ad essi la rifusione – neppure parziale
– delle dette spese, in quanto vittoriosi per accoglimento parziale della loro domanda.
La tesi è destituita di fondamento.
Il Tribunale, come sopra riportato, ha ritenuto gli originari attori prevalentemente soccombenti, utilizzando poi in via discrezionale la parziale compensazione tra le parti.
Rispetto, cioè, alla molteplicità ed alla entità delle richieste di parte attrice – e in assenza di una domanda riconvenzionale della banca – il primo giudice ha, si ripete, applicato il principio della prevalente soccombenza degli attori che, sul punto, invero non hanno colto chiaramente il ragionamento.
Restando ferma, pertanto, la situazione nei rapporti tra le parti – in ragione della reiezione del gravame principale così come di quello incidentale – la statuizione va confermata.
§8 – Quanto alle spese del presente grado, la parziale reciproca soccombenza consente una compensazione parziale nella misura di 1/3 tra le parti, mentre il residuo resta a carico della parte appellante principale, liquidate poi le spese sulla base delle tabelle vigenti, sulla base dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appelli introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 14.006/19 del tribunale di MA, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna gli appellanti principali, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di P_ nonché di e per essa, nella sua qualità di mandataria Controparte_2 CP
, di 2/3 delle spese del grado che si liquidano per l'intero e per ciascuna parte in Euro
[...]
14.317,00 oltre IVA e CPA nonchè rimborso per spese generali, compensando il residuo tra le parti;
4. Dichiara gli appellanti principali, in solido tra loro, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
5. Dichiara la parte appellante incidentale tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore