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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con ordinanza del 14.3.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Tania Della Bella Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: divorzio contenzioso
1 conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in OL (RM) in data 8.5.2010, deducendo che CP_1
dal matrimonio è nato il figlio in Roma il Persona_1
25.9.2008 e che le parti si sono separate in virtù di sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 470/2015, depositata in data 23.2.2025, passata in giudicato.
2. Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 08.05.2010 (atto CP_1 Parte_1
numero 3, parte 2, serie A), ordinando la relativa annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, alle seguenti condizioni: a) affidare il figlio in via esclusiva alla madre, essendo l'unica che Persona_1
si occupa realmente del minore;
b) il padre potrà avere e tenere con sé il figlio in regime protetto e con frequentazione graduale, secondo le indicazioni che all'uopo darà il Giudice e alla presenza della madre;
c) il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma Pt_1
mensile di Euro 350,00; assegno da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
d) il Sig. contribuirà CP_1
alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Tivoli.”.
3. Nella specie, parte ricorrente ha dedotto che:
2 - “Terminati gli incontri protetti, il Sig. è sparito dalla vita del figlio, CP_1
non lo chiama, né si informa su di lui in altro modo. Il resistente è altresì inadempiente nel versamento di qualunque forma di contribuzione economica nei confronti del figlio”;
- “essendo cessati del tutto e da diverso tempo, i rapporti tra il minore e il padre,
l'esponente non è a conoscenza nemmeno della vita che oggi conduce il Sig.
. CP_1
4. Il Presidente del Tribunale, emanati i provvedimenti temporanei e urgenti in senso confermativo delle condizioni di separazione, ha nominato in data 7.3.2023 il Giudice istruttore.
5. , pur evocato in giudizio, non si è costituito e deve CP_1
essere dichiarato contumace.
6. Con ordinanza del 14.3.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione del termine per il deposito di comparsa conclusionale in considerazione della contumacia di parte convenuta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
1.1. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, nel cui àmbito è stata pronunziata dal
Tribunale di Tivoli la sentenza n. 470/2015, depositata in data
23.2.2025, passata in giudicato;
da allora i coniugi
3 vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
1.2. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Ciò posto, per quanto concerne le statuizioni inerenti alla prole, osserva il Collegio che il comportamento processuale del convenuto il quale, come detto, non ha inteso costituirsi in giudizio, sia indice di assoluto disinteresse nei confronti dei provvedimenti che riguardano il figlio e rafforzi quanto dedotto dalla ricorrente in ordine al disinteresse da questi manifestato nei confronti del figlio minore, atteso che non ha avuto interesse a smentire CP_1
le deduzioni svolte da né a fornire al Tribunale diversi Parte_1
elementi di valutazione.
3. Quanto allegato da parte ricorrente trova altresì conferma alla luce della relazione in atti dei servizi sociali di OL ove, mentre si riconosce il positivo ruolo genitoriale svolto da col Parte_1
supporto del servizio, anche in considerazione della capacità materna di ricevere aiuto, di essere collaborativa e fare rete con il servizio sociale, sottolineandosi altresì l'idoneità della condizione abitativa del nucleo familiare di madre e minore, si rileva che CP_1
non si è mai presentato presso il servizio sociale del Comune
[...]
di appartenenza né presso quello di OL.
4 Dalla predetta relazione emerge altresì, da parte del minore, la difficoltà nel rapporto con il padre.
4. Consta altresì in atti, prodotta dal Pubblico Ministero, sentenza di condanna di , pronunciata dal Tribunale di Tivoli, CP_1
sezione penale, n. 245/2024 del 14.2.2024, alla pena finale di anni due e mesi sei di reclusione, per il seguente reato, commesso alla presenza del figlio minore Per_1
5. Deve essere dunque disposto l'affidamento esclusivo di
[...]
alla madre, la quale potrà adottare anche le Persona_1
decisioni di maggior importanza nell'interesse della prole, atteso che con la madre il minore ha sempre vissuto dalla cessazione del consortium familiae e presso la quale deve essere prevalentemente collocato nella sua attuale abitazione, in ragione del significativo e lungamente protratto disinteresse dimostrato dal padre nei confronti della figlio minore sotto i profili morale e materiale, nonché considerata l'inidoneità educativa di quale CP_1
emerge, alla stregua della autonoma valutazione del compendio probatorio propria del processo civile in ordine alle statuizioni afferenti all'affidamento del minore, dagli atti di causa e nella specie dalla relazione dei servizi sociali e dal perspicuo iter argomentativo della suindicata sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di
Tivoli.
5 6. Emerge, d'altro canto, sia pur in un quadro non scevro di elementi di fragilità, tali da rendere necessaria l'assistenza da parte dei servizi sociali, l'adeguatezza genitoriale di , ritenuta Parte_1
alla luce della relazione in atti genitore collaborativo, attento, incline a far rete con i servizi incaricati e idoneo ad assicurare adeguate condizioni di cura e abitative per il minore.
7. In ragione del perdurante disinteresse dimostrato da CP_1
e di quanto rappresentato dal minore ai servizi sociali giusta relazione in atti, non può essere in questa sede previsto un dettagliato regime di incontri, tenuto anche conto dell'età di nato in data [...]. Per_1
7.1. Il padre potrà dunque vedere il figlio per due Per_1
pomeriggi a settimana, per almeno due ore, da individuarsi salvo diverso accordo nei giorni del martedì e giovedì, con il monitoraggio dei Servizi Sociali incaricati e ove il predetto figlio vi consenta, fatta salva eventuale diversa regolamentazione di detta frequentazione all'esito dell'instaurazione di un rapporto stabile e duraturo con il minore.
7.2. Ritiene dipoi il Collegio che sia necessario, in ragione delle riscontrate condizioni di fragilità del minore, della necessità di supporto della madre nonché del perdurante disinteresse paterno, che i servizi sociali del Comune di residenza del minore svolgano azioni di monitoraggio e di supporto del minore e delle capacità genitoriali delle parti, nonché monitorino costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente
6 provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e/o presso il Tribunale di Tivoli ovvero all'Ufficio del
Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
8. Quanto agli aspetti economici, val bene rammentare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass.,
n. 16739/20).
8.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che il padre debba contribuire, tenuto conto delle domande proposte, al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma mensile di 350,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
8.2. Ai fini della determinazione del contributo innanzi indicato, occorre difatti tenere conto degli attuali redditi delle parti per come rappresentati nel giudizio e della relativa capacità lavorativa (la ricorrente, madre di altri tre figli nati da diversa relazione, ha dichiarato di aver conseguito la licenza media e di essere casalinga;
il convenuto non ha avuto interesse a costituirsi in giudizio per smentire quanto dedotto da parte ricorrente né per fornire diversi elementi di valutazione), dell'età del minore e delle relative esigenze, del tempo di frequentazione di entrambi i genitori con il figlio,
7 nonché della misura minima indefettibile del contributo al mantenimento della prole, alla luce del principio di proporzionalità
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013, Rv.
627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del
16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01);
8.3. Il Collegio evidenzia altresì che è in vigore, presso questo
Tribunale, un protocollo di intesa siglato con il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati, avente ad oggetto l'individuazione e la classificazione delle spese straordinarie.
9. In ragione di quanto dedotto da parte ricorrente circa l'omesso contributo di al mantenimento dal figlio minore CP_1 [...]
sia in sede di ricorso introduttivo sia all'udienza Persona_1
presidenziale del 3.3.2023, gli atti di causa devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.
10. La natura necessaria del giudizio e l'oggetto della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in OL (RM) in data 8.5.2010; Parte_1 CP_1
- affida il minore in via esclusiva alla madre, Persona_1
la quale potrà adottare anche le decisioni di maggior importanza
8 nell'interesse della prole, disponendone altresì il collocamento prevalente presso nella sua attuale abitazione;
Parte_1
- il padre potrà vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, ove vi consenta, da individuarsi salvo diverso Persona_1
accordo nei giorni del martedì e giovedì, per almeno due ore, con il monitoraggio dei Servizi Sociali incaricati;
- contribuirà al mantenimento del figlio CP_1 [...]
corrispondendo a , entro il giorno 5 Persona_1 Parte_1
di ogni mese, la somma di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
- il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- i Servizi Sociali del Comune di OL (RM) dovranno svolgere azioni di monitoraggio e di supporto del minore e delle capacità genitoriali delle parti, nonché monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e/o presso il Tribunale di Tivoli ovvero all'Ufficio del
Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- dispone trasmettersi gli atti di causa alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli
9 atti di matrimonio dell'anno 2010, n. 3, p. II, s. A) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 491 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con ordinanza del 14.3.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Tania Della Bella Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: divorzio contenzioso
1 conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in OL (RM) in data 8.5.2010, deducendo che CP_1
dal matrimonio è nato il figlio in Roma il Persona_1
25.9.2008 e che le parti si sono separate in virtù di sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 470/2015, depositata in data 23.2.2025, passata in giudicato.
2. Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 08.05.2010 (atto CP_1 Parte_1
numero 3, parte 2, serie A), ordinando la relativa annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, alle seguenti condizioni: a) affidare il figlio in via esclusiva alla madre, essendo l'unica che Persona_1
si occupa realmente del minore;
b) il padre potrà avere e tenere con sé il figlio in regime protetto e con frequentazione graduale, secondo le indicazioni che all'uopo darà il Giudice e alla presenza della madre;
c) il Sig. verserà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma Pt_1
mensile di Euro 350,00; assegno da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
d) il Sig. contribuirà CP_1
alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, secondo il protocollo del Tribunale di Tivoli.”.
3. Nella specie, parte ricorrente ha dedotto che:
2 - “Terminati gli incontri protetti, il Sig. è sparito dalla vita del figlio, CP_1
non lo chiama, né si informa su di lui in altro modo. Il resistente è altresì inadempiente nel versamento di qualunque forma di contribuzione economica nei confronti del figlio”;
- “essendo cessati del tutto e da diverso tempo, i rapporti tra il minore e il padre,
l'esponente non è a conoscenza nemmeno della vita che oggi conduce il Sig.
. CP_1
4. Il Presidente del Tribunale, emanati i provvedimenti temporanei e urgenti in senso confermativo delle condizioni di separazione, ha nominato in data 7.3.2023 il Giudice istruttore.
5. , pur evocato in giudizio, non si è costituito e deve CP_1
essere dichiarato contumace.
6. Con ordinanza del 14.3.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione del termine per il deposito di comparsa conclusionale in considerazione della contumacia di parte convenuta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
1.1. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, nel cui àmbito è stata pronunziata dal
Tribunale di Tivoli la sentenza n. 470/2015, depositata in data
23.2.2025, passata in giudicato;
da allora i coniugi
3 vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
1.2. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Ciò posto, per quanto concerne le statuizioni inerenti alla prole, osserva il Collegio che il comportamento processuale del convenuto il quale, come detto, non ha inteso costituirsi in giudizio, sia indice di assoluto disinteresse nei confronti dei provvedimenti che riguardano il figlio e rafforzi quanto dedotto dalla ricorrente in ordine al disinteresse da questi manifestato nei confronti del figlio minore, atteso che non ha avuto interesse a smentire CP_1
le deduzioni svolte da né a fornire al Tribunale diversi Parte_1
elementi di valutazione.
3. Quanto allegato da parte ricorrente trova altresì conferma alla luce della relazione in atti dei servizi sociali di OL ove, mentre si riconosce il positivo ruolo genitoriale svolto da col Parte_1
supporto del servizio, anche in considerazione della capacità materna di ricevere aiuto, di essere collaborativa e fare rete con il servizio sociale, sottolineandosi altresì l'idoneità della condizione abitativa del nucleo familiare di madre e minore, si rileva che CP_1
non si è mai presentato presso il servizio sociale del Comune
[...]
di appartenenza né presso quello di OL.
4 Dalla predetta relazione emerge altresì, da parte del minore, la difficoltà nel rapporto con il padre.
4. Consta altresì in atti, prodotta dal Pubblico Ministero, sentenza di condanna di , pronunciata dal Tribunale di Tivoli, CP_1
sezione penale, n. 245/2024 del 14.2.2024, alla pena finale di anni due e mesi sei di reclusione, per il seguente reato, commesso alla presenza del figlio minore Per_1
5. Deve essere dunque disposto l'affidamento esclusivo di
[...]
alla madre, la quale potrà adottare anche le Persona_1
decisioni di maggior importanza nell'interesse della prole, atteso che con la madre il minore ha sempre vissuto dalla cessazione del consortium familiae e presso la quale deve essere prevalentemente collocato nella sua attuale abitazione, in ragione del significativo e lungamente protratto disinteresse dimostrato dal padre nei confronti della figlio minore sotto i profili morale e materiale, nonché considerata l'inidoneità educativa di quale CP_1
emerge, alla stregua della autonoma valutazione del compendio probatorio propria del processo civile in ordine alle statuizioni afferenti all'affidamento del minore, dagli atti di causa e nella specie dalla relazione dei servizi sociali e dal perspicuo iter argomentativo della suindicata sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di
Tivoli.
5 6. Emerge, d'altro canto, sia pur in un quadro non scevro di elementi di fragilità, tali da rendere necessaria l'assistenza da parte dei servizi sociali, l'adeguatezza genitoriale di , ritenuta Parte_1
alla luce della relazione in atti genitore collaborativo, attento, incline a far rete con i servizi incaricati e idoneo ad assicurare adeguate condizioni di cura e abitative per il minore.
7. In ragione del perdurante disinteresse dimostrato da CP_1
e di quanto rappresentato dal minore ai servizi sociali giusta relazione in atti, non può essere in questa sede previsto un dettagliato regime di incontri, tenuto anche conto dell'età di nato in data [...]. Per_1
7.1. Il padre potrà dunque vedere il figlio per due Per_1
pomeriggi a settimana, per almeno due ore, da individuarsi salvo diverso accordo nei giorni del martedì e giovedì, con il monitoraggio dei Servizi Sociali incaricati e ove il predetto figlio vi consenta, fatta salva eventuale diversa regolamentazione di detta frequentazione all'esito dell'instaurazione di un rapporto stabile e duraturo con il minore.
7.2. Ritiene dipoi il Collegio che sia necessario, in ragione delle riscontrate condizioni di fragilità del minore, della necessità di supporto della madre nonché del perdurante disinteresse paterno, che i servizi sociali del Comune di residenza del minore svolgano azioni di monitoraggio e di supporto del minore e delle capacità genitoriali delle parti, nonché monitorino costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente
6 provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e/o presso il Tribunale di Tivoli ovvero all'Ufficio del
Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
8. Quanto agli aspetti economici, val bene rammentare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass.,
n. 16739/20).
8.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che il padre debba contribuire, tenuto conto delle domande proposte, al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma mensile di 350,00 euro, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
8.2. Ai fini della determinazione del contributo innanzi indicato, occorre difatti tenere conto degli attuali redditi delle parti per come rappresentati nel giudizio e della relativa capacità lavorativa (la ricorrente, madre di altri tre figli nati da diversa relazione, ha dichiarato di aver conseguito la licenza media e di essere casalinga;
il convenuto non ha avuto interesse a costituirsi in giudizio per smentire quanto dedotto da parte ricorrente né per fornire diversi elementi di valutazione), dell'età del minore e delle relative esigenze, del tempo di frequentazione di entrambi i genitori con il figlio,
7 nonché della misura minima indefettibile del contributo al mantenimento della prole, alla luce del principio di proporzionalità
(cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013, Rv.
627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del
16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01);
8.3. Il Collegio evidenzia altresì che è in vigore, presso questo
Tribunale, un protocollo di intesa siglato con il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati, avente ad oggetto l'individuazione e la classificazione delle spese straordinarie.
9. In ragione di quanto dedotto da parte ricorrente circa l'omesso contributo di al mantenimento dal figlio minore CP_1 [...]
sia in sede di ricorso introduttivo sia all'udienza Persona_1
presidenziale del 3.3.2023, gli atti di causa devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza.
10. La natura necessaria del giudizio e l'oggetto della controversia, promossa al fine di tutelare il superiore interesse della prole, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in OL (RM) in data 8.5.2010; Parte_1 CP_1
- affida il minore in via esclusiva alla madre, Persona_1
la quale potrà adottare anche le decisioni di maggior importanza
8 nell'interesse della prole, disponendone altresì il collocamento prevalente presso nella sua attuale abitazione;
Parte_1
- il padre potrà vedere il figlio per due pomeriggi a settimana, ove vi consenta, da individuarsi salvo diverso Persona_1
accordo nei giorni del martedì e giovedì, per almeno due ore, con il monitoraggio dei Servizi Sociali incaricati;
- contribuirà al mantenimento del figlio CP_1 [...]
corrispondendo a , entro il giorno 5 Persona_1 Parte_1
di ogni mese, la somma di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
- il padre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- i Servizi Sociali del Comune di OL (RM) dovranno svolgere azioni di monitoraggio e di supporto del minore e delle capacità genitoriali delle parti, nonché monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e/o presso il Tribunale di Tivoli ovvero all'Ufficio del
Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- dispone trasmettersi gli atti di causa alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OL (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli
9 atti di matrimonio dell'anno 2010, n. 3, p. II, s. A) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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