Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3105/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3105/2021 avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. BUCCOLERI BARBARA (c.f.
); C.F._1
ATTORE
E
(c.f. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. BONELLI CLAUDIO (c.f.
[...]
); C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Pt_1
Piaccia all'Adita Giustizia, contrariis reiectis, in sede di merito:
- Accertare, ritenere e dichiarare per le causali dedotte nella lite l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'assoggettamento a fondo patrimoniale posto in essere dal signor
, degli immobili in comune di Elva e Stroppo descritti nelle premesse, CP_1 con numero di repertorio 193549/41404 a rogito notaio , e per Persona_1
l'effetto revocarlo nei confronti della società creditrice. Emettere ogni consequenziale provvedimento;
Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Cuneo l'annotazione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
Con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali, rivalsa IVA, CPA
+ 1 CP_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
1
- previa revoca dell'ordinanza istruttoria 9.11.2022 ed ammissione dei mezzi di prova e d'indagine instati,
- previo ordine d'esibizione all' attrice delle perizie officiate per la valutazione del patrimonio di , e , nonchè di CP_1 Persona_2 Controparte_2 [...] in vista della concessione dei mutui;
Controparte_3
- eccepita formalmente la prescrizione dei diritti e dell'azione ex adverso dedotti in giudizio;
- previa ammissione di C.T.U. tecnica intesa a valutare il patrimonio dei Sigg.ri Per_2
, e;
[...] CP_1 Controparte_2
- respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e immotivate in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 12 e 17.11.2021 la
[...]
, società di diritto spagnolo (già Parte_2 denominata Controparte_4 che, per effetto di fusione transfrontaliera ha incorporato Controparte_5 con sede sociale in Madrid e Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma Via
[...]
Crescenzio n. 12) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo i signori CP_1
e esponendo: (i) che il 10.09.2012 aveva
[...] Controparte_2 CP_1 sottoscritto in proprio e quale amministratore della società Controparte_3
una polizza fideiussoria, in forza della la aveva prestato
[...] Pt_1 cauzione in favore del , a garanzia dell'adempimento agli obblighi Controparte_6 stabiliti nel contratto di appalto intercorso con la società Controparte_3
(trattasi di appendice di polizza contratta dalla con
[...] CP_3 beneficiario il , garantita da sottoscritta il Controparte_6 CP_1
16.10.2012 che prevedeva la voltura della originaria polizza contratta dall'ATI di cui era parte la del 17.09.2010); (ii) che a seguito dell'escussione della CP_3 garanzia da parte del , era divenuta creditrice in via di Controparte_6 Pt_1 regresso ottenendo decreto ingiuntivo n. 1639/2018 del Tribunale di Roma per un importo di euro 60.707,92 (precetto notificato); (iii) che il 27.10.2016 CP_1 aveva assoggettato al fondo patrimoniale costituito il 26.03.2008 altri immobili di sua proprietà siti in Elva, costituenti la residua sua disponibilità immobiliare.
Ciò premesso, chiedeva dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'assoggettamento a fondo patrimoniale realizzato con il rogito del 27.10.2016.
2 2. In data 18.05.2022 (per l'udienza del 19.05.2022) si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda per difetto della scientia damni e consilium fraudis da parte della sig. , sempre rimasta estranea alle vicende societarie della CP_2
nonché per difetto dell'eventus damni, Controparte_3 attesa la capienza del restante patrimonio immobiliare dei convenuti nonché della eccepivano che il credito della attrice era Controparte_3 attualmente sub judice e nelle conclusioni sollevavano eccezione di “prescrizione del diritto e dell'azione”.
3. In esito alla prima udienza del 19.05.2022 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; con ordinanza 9.11.2022 il Giudice ammetteva gli interrogatori formali.
Alla udienza del 7.06.2023 venivano quindi sentiti i convenuti che negavano le circostanze dedotte da controparte.
Concessi differimenti per la pendenza di trattative, fallite, all'udienza del 24.01.2024 il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.10.2024 nella quale, precisate le conclusioni, assumeva la causa in decisione concedendo termine sino al 15.12.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e termine successivo di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
Eccezione di prescrizione del diritto e dell'azione.
Tali eccezioni sono riportate soltanto nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, depositata il giorno precedente alla prima udienza di comparizione e quindi tardivamente.
Ne consegue che la parte è decaduta dalla facoltà di proporle ai sensi dell'art. 166 e
167 comma 2 c.p.c.
Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
1. In sede di costituzione, parte convenuta ha:
- negato la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni e consilium fraudis in capo alla osservando che la stessa non aveva conoscenza delle CP_2 vicende societarie della mentre aveva “piena Controparte_3 consapevolezza della consistenza del patrimonio immobiliare sia del marito che della
. Controparte_3
- rilevato il difetto dell'eventus damni, stante la capienza delle garanzie a copertura del credito della banca e l'adeguatezza del patrimonio residuo;
- eccepito che il credito non era definitivamente accertato.
2. La difesa è infondata alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali di legittimità.
2.1. Il credito anche se litigioso o eventuale è idoneo a fondare la legittimazione attiva a proporre azione ex art. 2901 c.c. (Cass. sez. 3 n. 15275/2023: In ragione della
3 sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità). Quindi, non è esclusa la legittimazione attiva della dalla circostanza che la stessa abbia Pt_3 notificato il precetto in forza di decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., laddove peraltro i convenuti non hanno né allegato né dimostrato che detto titolo sia venuto meno definitivamente in corso di causa.
2.2. La capienza delle garanzie a copertura del credito della è irrilevante, Pt_3 tenuto conto che la posizione obbligatoria di deriva non da un CP_1 finanziamento, ma dalla fideiussione personale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società contraente la polizza fideiussoria.
La prova della capienza del residuo patrimonio immobiliare dei convenuti e della incombe sui convenuti stessi, che si sono limitati ad affermare tale CP_3 circostanza e a chiedere una CTU diretta alla valutazione di un non meglio indicato loro patrimonio;
l'eventus damni, peraltro, sussiste anche quando vi è una variazione soltanto quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale del debitore (Cass. sez.
6-3 n. 16221/2019: Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del credito).
L'avere conferito nel già esistente fondo patrimoniale ulteriori immobili in proprietà del debitore rappresenta indubbiamente una modificazione CP_1 quantitativa del suo patrimonio che integra l'eventus damni perché assoggetta detti beni ad uno speciale regime di responsabilità patrimoniale;
infatti, in tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria
4 avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito,
è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.
(Cass. n. 34872/2023 secondo cui il fondo patrimoniale, rappresenta effettivamente - come afferma la parte - un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude del tutto la possibilità per i creditori di aggredire i beni in essa inclusi, poiché nella definizione del punto di equilibrio tra l'interesse della famiglia e quello dei creditori non si è totalmente obliterato il principio di cui all'art.
2740 c.c., ma si è introdotto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale.
Inoltre, esso non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare in toto la garanzia patrimoniale generica. … Pertanto, i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall'art. 170
c.c., sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all'azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. n. 4933 del 07/03/2005; Cass.
n. 15310 del 07/07/2007; Cass. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n. 2530 del
10/02/2015).
Per inciso, è dimostrato che la è stata Controparte_3 dichiarata fallita con sentenza n. 28/2017 delli 13-20 luglio 2017; si ignora la situazione patrimoniale ed economica di all'epoca dell'atto oggetto di CP_1 revocatoria, sicché la CTU sarebbe meramente esplorativa.
2.3. Quanto all'elemento soggettivo, l'atto revocando è atto a titolo gratuito sicché si applica l'art. 2901 n. 1 con riferimento al solo . CP_1
La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'articolo 2901 del codice civile, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella
5 sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione (Cassazione civile sez. I,
12/05/2022, n.15257).
Osserva la Suprema Corte che in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto
(Sez. 1, n. 9192 del 2.4.2021, Rv. 661147 - 01); che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui
l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Sez. 6 - 3, n. 16221 del 18.6.2019, Rv. 654318 - 01); che inoltre la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. (Sez.
1, n. 19029 del 8.8.2013, Rv. 627510 - 01; Sez. 6 - 1, n. 29298 del 6.12.2017, Rv.
646785 - 0; Sez. 6 - 3, n. 2530 del 10.2.2015, Rv. 634264 - 01).
Attesa l'irrilevanza dell'elemento soggettivo in capo a Controparte_2 considerato che l'atto impugnato ha determinato una modificazione quantitativa determinante della garanzia patrimoniale generica di , tenuto conto CP_1 che non vi è alcuna dimostrazione che dopo tale atto sia residuato in capo al debitore un patrimonio mobiliare o immobiliare sufficiente per garantire l'attrice e che quest'ultima abbia perso interesse all'azione a seguito del venir meno del credito alla cui soddisfazione l'azione è preordinata, la domanda va accolta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tenuto conto del valore della controversia (euro 79.240,70 come da verbale udienza del 23.10.2024: Cass. n. 3697/2020: Il valore della causa relativa ad azione
6 revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta (laddove la fase istruttoria si è risolta con il deposito delle memorie autorizzate), le spese di lite di parte attrice sono liquidate in euro 10.900,00 di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro
2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge;
competono inoltre euro 759,00 + 27,00 per esborsi esenti (CU, bollo).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3105/21 R.G.T. promossa da nei confronti di Parte_1
e , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione CP_1 Controparte_2 reiette, così decide:
1) dichiara inefficace nei confronti di parte attrice ex art. 2901 c.c. la
CONVENZIONE DI MODIFICAZIONE DI FONDO PATRIMONIALE di cui al rogito in data 27/10/2016 Numero di repertorio 193549/41404 Notaio Persona_1
con cui sono stati assoggettati al fondo patrimoniale costituito i
[...] seguenti beni di esclusiva proprietà di : nel Comune di Elva, CP_1 unità collabente ai piani T-1, al NCEU fg5 mapp.345 sub 1 cat F/2; terreni al
NCT fg.6 mapp.190 di mq 503, mapp.207 di mq.1783, mapp.208 di mq.3039; ente urbano di mq 234 al NCT fg.5 mapp.345; unità collabente ai piani T-1 al
NCEU fg5 mapp.323 sub 1 cat.F/2; terreni al NCT fg.5 mapp.58 di mq82, mapp.73 di mq1.104, mapp.76 di mq136; abitazione di vani 4,5 al piano T, al
NCEU fg5 mapp.332 sub 2 cat.A/3 (ex sub 1); abitazione di vani 4 al piano1, al
NCEU fg5 mapp.332 sub 3 cat. A/3 (ex sub 1); abitazione di vani 3,5 al piano 2, al NCEU fg5 mapp.332 sub 4 cat.A/3 (ex sub 1); ente urbano di mq 220 al NCT fg. 5 mapp.332; nel comune di Stroppo, terreno di mq7688 al NCT fg17 mapp.
29
2) condanna i convenuti e , in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi euro 10.900,00 per compensi, euro 786,00 per esborsi esenti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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