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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3335/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3335/2016 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.1035/2016 del 03/06/2016 promossa da:
con sede in Giarratana, C.da ZO sn (P.VA ), in persona Controparte_1 P.IV_1 del suo legale rappresentante pro tempore;
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] l'[...], C.F. C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi, per mandato depositato in atti, dall'avv. Paolo C.F._3
Catra, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI CONTRO
con sede in viale Controparte_2 CP_2 Europa n. 65, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Virgilio D'Asta, presso il cui studio è P.IV_2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
con sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1, C.F. in persona della Parte_4 P.IV_3 mandataria P.IV , con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, a sua Parte_5 P.IV_4 volta rappresentata dalla Procuratrice (c.f. e p.iva , con sede in Messina, Parte_6 P.IV_5
Via Antonio Bonsignore n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, ed elettivamente domiciliata in Modica, via Cava Gucciardo Pirato n. 27/B presso lo studio dell'avv.
Patrizia Terranova;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.01.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
pagina 1 di 6 Parti opponenti:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza accessione e difesa Accogliere per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione spiegata e revocare il D.I. opposto con ogni consequenziale statuizione;
dichiarare, in relazione alla posizione dei fideiussori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'intervenuta estinzione della fideiussione per scadenza del termine di cui all'art.1957 c.c. e
[...] conseguentemente per i motivi di cui in narrativa accogliere l'opposizione spiegata e revocare il D.I. nei confronti dei predetti anche nell'ipotesi di conferma del predetto D.I. nei confronti della debitrice principale.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
: Parte_6
Si costituisce in sostituzione della nel Controparte_3 giudizio in epigrafe indicato, richiamando, confermando e facendo proprie tutte le istanze, richieste, difese, eccezioni e deduzioni già dalla medesima formulate nei propri scritti difensivi a ministero dell'avv. Virgilio D'Asta, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Al contempo, per i motivi sopra esposti chiede che venga disposta e dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di e ciò con tutte le Controparte_3 connesse conseguenze.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1035/2016 del 03/06/2016 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto alla
[...]
a , e di corrispondere, in solido fra loro, CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 a la complessiva somma di €. 92.019,42, oltre interessi Controparte_4 come da domanda e spese ivi liquidate.
Il credito in questione deriva, per l'importo di €. 60.691,52, dal saldo debitore – alla data del
18/12/2015 – del c/c n.1247994 assistito da apertura di credito fino all'importo di €. 50.000,00, e quanto ad €. 31.327,90, quale importo dovuto in forza del contratto di mutuo chirografario n.12/601/21065 del 19/01/2011, per rate scadute e impagate (€. 16.158,40) e per sorte capitale residua (€. 15.169,50) a seguito della decadenza dal beneficio del termine. Tali rapporti negoziali sono intercorsi fra l'Istituto di credito e la società e di essi sono chiamati a rispondere Controparte_1 anche , e quali garanti della società debitrice Parte_1 Parte_2 Parte_3 principale, giusta dichiarazione fideiussoria sottoscritta il 19/01/2011 e prodotta in atti dalla . CP_4
Nel corso del giudizio il credito oggetto di lite è stato ceduto alla società in conseguenza di Parte_4 una operazione di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza posseduti della banca opposta. La cessionaria, costituendosi in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a mezzo della sua mandataria ha prodotto copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Parte_5
16/08/2018 n. 95, riportante la pubblicazione dell'avviso dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti con l'indicazione specifica che fossero quelli derivanti da “finanziamenti (incluse aperture di credito)
… sorti nel periodo tra l'1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017”. In ragione della circostanza che i titoli negoziali posti a fondamento della domanda monitoria sono stati entrambi stipulati in data 19/01/2011 e sono, pertanto, ricompresi nell'ambito dei rapporti sopra descritti, deve ritenersi provata la cessione in favore della società e la connessa Parte_4 legittimazione attiva della sua mandataria Parte_5
Quest'ultima, poi, costituendosi in giudizio, oltre a richiamare e far proprie tutte le difese svolte dall'Istituto di credito opposto, ha chiesto dichiararsi l'estromissione della . CP_4 Orbene, né l'Istituto di credito né gli opponenti si sono espressamente opposti alla chiesta estromissione;
d'altro canto, lo stesso Istituto di credito opposto non ha svolto più attività difensiva in seguito alla costituzione della mandataria della cessionaria del credito;
deve pertanto ritenersi che le parti abbiano tacitamente consentito alla chiesta estromissione e che dunque non sussistano ostacoli alla dichiarazione della stessa. Tutto ciò premesso, passando all'esame del merito, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni di seguito illustrate.
Per quanto riguarda i fideiussori , e , non può essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 accolta l'eccezione di intervenuta estinzione della garanzia dagli stessi prestata per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. La dichiarazione fideiussoria del 19/01/2011 versata in atti – qualificata nel documento stesso quale fideiussione generale limitata – prevede espressamente all'art. 5 che “Il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi spese e tasse ed ogni altro accessorio, in relazione all'operazione garantita”: clausola c.d. “a prima richiesta” a cui è stata apposta la doppia sottoscrizione dei garanti ai sensi dell'art.1341, II comma c.c. in calce al documento;
inoltre nella legenda allegata al medesimo documento contrattuale la clausola viene esplicitata come “Pagamento delle somme garantite che il Fideiussore deve effettuare immediatamente nei confronti della Banca previa sua semplice richiesta scritta” (pag. 4 allegato n.7 fascicolo monitorio)
Richiamato il concetto, più volte affermato, sia dai giudici di merito che dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il nomen juris, utilizzato per qualificare il contratto di garanzia personale posto a tutela del credito, è irrilevante ai fini della qualificazione del negozio, dovendosi piuttosto indagare sul contenuto contrattuale e sulla comune volontà delle parti, con una recente pronuncia la Suprema Corte pagina 3 di 6 (Cassazione sez. I n. 31105 del 04.12.2024) è tornata sull'argomento ribadendo che: “Va perciò enunciato il seguente principio di diritto: "in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”. Al fine di indagare sulla qualificazione giuridica del negozio di garanzia, per individuare la disciplina applicabile – nello specifico per verificare se l'art.1957 c.c. sia applicabile o meno al rapporto di garanzia oggetto di causa – giova osservare che l'espresso richiamo, operato all'art. 2 del negozio, al rapporto di solidarietà tra le obbligazioni del debitore principale e quelle derivanti dalla fideiussione, deve far propendere per la qualificazione della garanzia nel senso della tipicità della stessa e, dunque, dell'assoggettamento alla disciplina civilistica dettata agli art. 1936 e ss., salvo deroghe legittimamente apportate dall'autonomia contrattuale. La rilevanza della solidarietà ai fini della qualificazione del negozio di garanzia è stata ribadita dalla
Corte di Cassazione sez. III, 11/10/2024, n. 26508: “questa Corte ha chiarito che non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché
l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass., 31/03/2021, n. 8874, Cass., 11/12/2019, n. 32402)”. Accertato che trattasi di garanzia fideiussoria e che debba pertanto applicarsi la relativa disciplina codicistica, bisogna verificare in che termini si ponga l'accordo pattizio nei confronti dell'istituto della decadenza di cui all'art.1957 c.c.. Premesso che non è contemplato nel testo negoziale alcun espresso richiamo a fini derogatori all'art. 1957 c.c., alla clausola di cui all'art. 5 (che prevede l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta) deve comunque attribuirsi un significato contestualizzato al contenuto complessivo del contratto, nel rispetto della norma di cui all'art. 1367 c.c. “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere un qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno”. Sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia interpretato il contenuto del termine “istanza” richiamato all'art. 1957 c.c., quale iniziativa di carattere giudiziale, deve tuttavia ammettersi la derogabilità (come precisato da Cassazione 31105/2024 sopra citata) della norma codicistica per volontà delle parti. Tale derogabilità può attenere sia al termine semestrale di proposizione delle istanze ivi previsto, sia alla modalità con cui proporre tali istanze nei termini di legge o convenzionali.
Nel caso (come quello in esame) in cui nel negozio di garanzia sia inserita una clausola a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, autorevole giurisprudenza, cui questo Giudice intende conformarsi, ha ritenuto non necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, essendo al fine sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale trasmessa dall'istituto di credito. Ha in tale senso statuito la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n.1611 del 02.11.2024 “la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice
pagina 4 di 6 richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare”, ……“ In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (così pure Corte d'Appello di Milano sentenza n. 890 del 18.03.2021; App. Milano, sentenza n. 2110 del 5 luglio 2021; Corte d'Appello di Catania, sentenza n.1773 del 02.12.2024). Così delineato il contenuto dell'art. 5 del negozio di fideiussione si osserva che: con la missiva del 30.09.2015, la oltre a comunicare la revoca immediata dell'apertura di credito e il recesso dal CP_4 rapporto di conto corrente, nonché – per il finanziamento – la decadenza dal beneficio del termine (così determinando l'esigibilità immediata dell'obbligazione), ha altresì provveduto ad inoltrare contestuale diffida di pagamento per entrambi i rapporti nei confronti della società debitrice e dei fideiussori, e per tale via, ha impedito definitivamente l'estinzione della garanzia.
Passando ora all'esame dei rapporti oggetto di causa, in relazione alle contestazioni sollevate dagli opponenti, si rileva quanto segue. Relativamente al contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 19.01.2011, la ha CP_4 provveduto a depositare – già nel giudizio monitorio – la fonte contrattuale del finanziamento unitamente al piano di ammortamento sottoscritto dalla società debitrice, quantificando l'ammontare dell'inadempimento nell'importo di €. 31.327,90. Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, la determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive/modificative dell'obbligazione. In relazione a detto finanziamento gli opponenti non hanno sollevato contestazioni, rendendo pertanto superfluo qualsiasi ulteriore verifica sul credito, che dunque può ritenersi accertato.
Discorso diverso va fatto per il rapporto di conto corrente n. 1247994.
Al riguardo parte opponente, oltre a contestare la inidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla a sostegno della domanda monitoria (contratto di apertura di credito del 19/01/2011 e CP_4 certificazione ex art. 50 TUB), ha altresì sostenuto la illegittimità delle pattuizioni, denunziando il superamento del tasso soglia di usura in riferimento al costo complessivo dell'affidamento, nonché il mancato rispetto delle clausole contrattuali da parte dell'istituto di credito, che se ne sarebbe discostato unilateralmente in carenza delle condizioni a tal fine richieste dalla legge.
Gli opponenti hanno inoltre rilevato la mancata produzione dell'originario contratto di conto corrente stipulato in data 02.05.2007, non deducendone tuttavia la mancata stipula in forma scritta, né la mancata consegna della copia ai sensi dell'art.117, I° comma TUB.
Anche in conseguenza della produzione – effettuata in sede di costituzione nel giudizio di merito – da parte della della serie integrale e completa degli estratti conto a far corso dal sorgere del CP_4 rapporto (saldo zero al 02.05.2007) e sino alla sua estinzione, le eccezioni mosse da parte attrice hanno continuato a riguardare esclusivamente l'illegittimità dei tassi debitori pattuiti nel contratto di apertura di credito del 2011, con richiesta di ricalcolo del saldo e conseguente eliminazione degli addebiti pagina 5 di 6 effettuati a titolo di interessi. In caso di mancato riscontro del vizio di usura, in subordine, gli opponenti hanno chiesto il ricalcolo del dovuto a far data dal 02.05.2007, con l'applicazione del tasso legale, oltre alla eliminazione di quanto addebitato a titolo di oneri, costi e commissioni non supportati dalla documentazione contrattuale in atti, ovvero in difformità di quella prodotta. All'esito della consulenza tecnica disposta in corso di giudizio è emersa la legittimità dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di apertura di credito del 19/01/2011. Il consulente incaricato dal
Giudice ha quindi provveduto a ricalcolare l'andamento del rapporto dare/avere tra le parti in causa applicando (in assenza di contestazione circa la stipula in forma scritta del contratto di conto corrente, e dunque della condizione di nullità del medesimo) i tassi sostitutivi dettati all'art. 117, comma VII TUB, procedendo alla eliminazione altresì di tutti gli addebiti effettuati a titolo di costi e commissioni della cui pattuizione non è stata fornita prova dalla opposta, e di quelli in difformità delle condizioni contrattuali prodotte in atti. All'esito del ricalcolo il saldo del conto corrente ammonta ad €. 49.301,04, in favore della banca, con una differenza positiva nei confronti della società correntista di €. 9.283,73 rispetto al precedente saldo certificato (cfr. relazione di CTU, pag. 24).
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1035/2016 del 03/06/2016, emesso per la complessiva somma di €. 92.019,42, tutti gli odierni opponenti devono essere condannati a corrispondere in solido alla cessionaria e, per essa, a sua mandataria, la Parte_4 Parte_5 complessiva somma di €. 80.628,94 oltre agli interessi di mora al tasso pattuito in ciascuno dei contratti per cui è causa, dal giorno della domanda monitoria (02/08/2016) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente alla somma oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3335/2016 R.G.:
DICHIARA l'estromissione dal giudizio di Controparte_3
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1035/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa il 03/06/2016. DA , e , in solido tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a corrispondere a la somma di €. 80.628,94, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito Parte_4 in ciascuno dei contratti dal 02/08/2016 fino all'effettivo soddisfo.
DA gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_4 liquidano in €. 7.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, VA e Cpa. PONE le spese di Ctu definitivamente a carico degli opponenti.
Ragusa, 16/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3335/2016 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.1035/2016 del 03/06/2016 promossa da:
con sede in Giarratana, C.da ZO sn (P.VA ), in persona Controparte_1 P.IV_1 del suo legale rappresentante pro tempore;
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] l'[...], C.F. C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi, per mandato depositato in atti, dall'avv. Paolo C.F._3
Catra, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI CONTRO
con sede in viale Controparte_2 CP_2 Europa n. 65, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Virgilio D'Asta, presso il cui studio è P.IV_2 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
con sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1, C.F. in persona della Parte_4 P.IV_3 mandataria P.IV , con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, a sua Parte_5 P.IV_4 volta rappresentata dalla Procuratrice (c.f. e p.iva , con sede in Messina, Parte_6 P.IV_5
Via Antonio Bonsignore n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, ed elettivamente domiciliata in Modica, via Cava Gucciardo Pirato n. 27/B presso lo studio dell'avv.
Patrizia Terranova;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.01.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
pagina 1 di 6 Parti opponenti:
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza accessione e difesa Accogliere per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione spiegata e revocare il D.I. opposto con ogni consequenziale statuizione;
dichiarare, in relazione alla posizione dei fideiussori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'intervenuta estinzione della fideiussione per scadenza del termine di cui all'art.1957 c.c. e
[...] conseguentemente per i motivi di cui in narrativa accogliere l'opposizione spiegata e revocare il D.I. nei confronti dei predetti anche nell'ipotesi di conferma del predetto D.I. nei confronti della debitrice principale.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
: Parte_6
Si costituisce in sostituzione della nel Controparte_3 giudizio in epigrafe indicato, richiamando, confermando e facendo proprie tutte le istanze, richieste, difese, eccezioni e deduzioni già dalla medesima formulate nei propri scritti difensivi a ministero dell'avv. Virgilio D'Asta, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Al contempo, per i motivi sopra esposti chiede che venga disposta e dichiarata l'estromissione dal presente giudizio di e ciò con tutte le Controparte_3 connesse conseguenze.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1035/2016 del 03/06/2016 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto alla
[...]
a , e di corrispondere, in solido fra loro, CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 a la complessiva somma di €. 92.019,42, oltre interessi Controparte_4 come da domanda e spese ivi liquidate.
Il credito in questione deriva, per l'importo di €. 60.691,52, dal saldo debitore – alla data del
18/12/2015 – del c/c n.1247994 assistito da apertura di credito fino all'importo di €. 50.000,00, e quanto ad €. 31.327,90, quale importo dovuto in forza del contratto di mutuo chirografario n.12/601/21065 del 19/01/2011, per rate scadute e impagate (€. 16.158,40) e per sorte capitale residua (€. 15.169,50) a seguito della decadenza dal beneficio del termine. Tali rapporti negoziali sono intercorsi fra l'Istituto di credito e la società e di essi sono chiamati a rispondere Controparte_1 anche , e quali garanti della società debitrice Parte_1 Parte_2 Parte_3 principale, giusta dichiarazione fideiussoria sottoscritta il 19/01/2011 e prodotta in atti dalla . CP_4
Nel corso del giudizio il credito oggetto di lite è stato ceduto alla società in conseguenza di Parte_4 una operazione di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza posseduti della banca opposta. La cessionaria, costituendosi in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a mezzo della sua mandataria ha prodotto copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Parte_5
16/08/2018 n. 95, riportante la pubblicazione dell'avviso dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti con l'indicazione specifica che fossero quelli derivanti da “finanziamenti (incluse aperture di credito)
… sorti nel periodo tra l'1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017”. In ragione della circostanza che i titoli negoziali posti a fondamento della domanda monitoria sono stati entrambi stipulati in data 19/01/2011 e sono, pertanto, ricompresi nell'ambito dei rapporti sopra descritti, deve ritenersi provata la cessione in favore della società e la connessa Parte_4 legittimazione attiva della sua mandataria Parte_5
Quest'ultima, poi, costituendosi in giudizio, oltre a richiamare e far proprie tutte le difese svolte dall'Istituto di credito opposto, ha chiesto dichiararsi l'estromissione della . CP_4 Orbene, né l'Istituto di credito né gli opponenti si sono espressamente opposti alla chiesta estromissione;
d'altro canto, lo stesso Istituto di credito opposto non ha svolto più attività difensiva in seguito alla costituzione della mandataria della cessionaria del credito;
deve pertanto ritenersi che le parti abbiano tacitamente consentito alla chiesta estromissione e che dunque non sussistano ostacoli alla dichiarazione della stessa. Tutto ciò premesso, passando all'esame del merito, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni di seguito illustrate.
Per quanto riguarda i fideiussori , e , non può essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 accolta l'eccezione di intervenuta estinzione della garanzia dagli stessi prestata per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. La dichiarazione fideiussoria del 19/01/2011 versata in atti – qualificata nel documento stesso quale fideiussione generale limitata – prevede espressamente all'art. 5 che “Il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi spese e tasse ed ogni altro accessorio, in relazione all'operazione garantita”: clausola c.d. “a prima richiesta” a cui è stata apposta la doppia sottoscrizione dei garanti ai sensi dell'art.1341, II comma c.c. in calce al documento;
inoltre nella legenda allegata al medesimo documento contrattuale la clausola viene esplicitata come “Pagamento delle somme garantite che il Fideiussore deve effettuare immediatamente nei confronti della Banca previa sua semplice richiesta scritta” (pag. 4 allegato n.7 fascicolo monitorio)
Richiamato il concetto, più volte affermato, sia dai giudici di merito che dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il nomen juris, utilizzato per qualificare il contratto di garanzia personale posto a tutela del credito, è irrilevante ai fini della qualificazione del negozio, dovendosi piuttosto indagare sul contenuto contrattuale e sulla comune volontà delle parti, con una recente pronuncia la Suprema Corte pagina 3 di 6 (Cassazione sez. I n. 31105 del 04.12.2024) è tornata sull'argomento ribadendo che: “Va perciò enunciato il seguente principio di diritto: "in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”. Al fine di indagare sulla qualificazione giuridica del negozio di garanzia, per individuare la disciplina applicabile – nello specifico per verificare se l'art.1957 c.c. sia applicabile o meno al rapporto di garanzia oggetto di causa – giova osservare che l'espresso richiamo, operato all'art. 2 del negozio, al rapporto di solidarietà tra le obbligazioni del debitore principale e quelle derivanti dalla fideiussione, deve far propendere per la qualificazione della garanzia nel senso della tipicità della stessa e, dunque, dell'assoggettamento alla disciplina civilistica dettata agli art. 1936 e ss., salvo deroghe legittimamente apportate dall'autonomia contrattuale. La rilevanza della solidarietà ai fini della qualificazione del negozio di garanzia è stata ribadita dalla
Corte di Cassazione sez. III, 11/10/2024, n. 26508: “questa Corte ha chiarito che non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché
l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass., 31/03/2021, n. 8874, Cass., 11/12/2019, n. 32402)”. Accertato che trattasi di garanzia fideiussoria e che debba pertanto applicarsi la relativa disciplina codicistica, bisogna verificare in che termini si ponga l'accordo pattizio nei confronti dell'istituto della decadenza di cui all'art.1957 c.c.. Premesso che non è contemplato nel testo negoziale alcun espresso richiamo a fini derogatori all'art. 1957 c.c., alla clausola di cui all'art. 5 (che prevede l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta) deve comunque attribuirsi un significato contestualizzato al contenuto complessivo del contratto, nel rispetto della norma di cui all'art. 1367 c.c. “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere un qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno”. Sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia interpretato il contenuto del termine “istanza” richiamato all'art. 1957 c.c., quale iniziativa di carattere giudiziale, deve tuttavia ammettersi la derogabilità (come precisato da Cassazione 31105/2024 sopra citata) della norma codicistica per volontà delle parti. Tale derogabilità può attenere sia al termine semestrale di proposizione delle istanze ivi previsto, sia alla modalità con cui proporre tali istanze nei termini di legge o convenzionali.
Nel caso (come quello in esame) in cui nel negozio di garanzia sia inserita una clausola a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, autorevole giurisprudenza, cui questo Giudice intende conformarsi, ha ritenuto non necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, essendo al fine sufficiente la richiesta di pagamento stragiudiziale trasmessa dall'istituto di credito. Ha in tale senso statuito la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n.1611 del 02.11.2024 “la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice
pagina 4 di 6 richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare”, ……“ In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” (così pure Corte d'Appello di Milano sentenza n. 890 del 18.03.2021; App. Milano, sentenza n. 2110 del 5 luglio 2021; Corte d'Appello di Catania, sentenza n.1773 del 02.12.2024). Così delineato il contenuto dell'art. 5 del negozio di fideiussione si osserva che: con la missiva del 30.09.2015, la oltre a comunicare la revoca immediata dell'apertura di credito e il recesso dal CP_4 rapporto di conto corrente, nonché – per il finanziamento – la decadenza dal beneficio del termine (così determinando l'esigibilità immediata dell'obbligazione), ha altresì provveduto ad inoltrare contestuale diffida di pagamento per entrambi i rapporti nei confronti della società debitrice e dei fideiussori, e per tale via, ha impedito definitivamente l'estinzione della garanzia.
Passando ora all'esame dei rapporti oggetto di causa, in relazione alle contestazioni sollevate dagli opponenti, si rileva quanto segue. Relativamente al contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 19.01.2011, la ha CP_4 provveduto a depositare – già nel giudizio monitorio – la fonte contrattuale del finanziamento unitamente al piano di ammortamento sottoscritto dalla società debitrice, quantificando l'ammontare dell'inadempimento nell'importo di €. 31.327,90. Per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, la determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum. Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive/modificative dell'obbligazione. In relazione a detto finanziamento gli opponenti non hanno sollevato contestazioni, rendendo pertanto superfluo qualsiasi ulteriore verifica sul credito, che dunque può ritenersi accertato.
Discorso diverso va fatto per il rapporto di conto corrente n. 1247994.
Al riguardo parte opponente, oltre a contestare la inidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla a sostegno della domanda monitoria (contratto di apertura di credito del 19/01/2011 e CP_4 certificazione ex art. 50 TUB), ha altresì sostenuto la illegittimità delle pattuizioni, denunziando il superamento del tasso soglia di usura in riferimento al costo complessivo dell'affidamento, nonché il mancato rispetto delle clausole contrattuali da parte dell'istituto di credito, che se ne sarebbe discostato unilateralmente in carenza delle condizioni a tal fine richieste dalla legge.
Gli opponenti hanno inoltre rilevato la mancata produzione dell'originario contratto di conto corrente stipulato in data 02.05.2007, non deducendone tuttavia la mancata stipula in forma scritta, né la mancata consegna della copia ai sensi dell'art.117, I° comma TUB.
Anche in conseguenza della produzione – effettuata in sede di costituzione nel giudizio di merito – da parte della della serie integrale e completa degli estratti conto a far corso dal sorgere del CP_4 rapporto (saldo zero al 02.05.2007) e sino alla sua estinzione, le eccezioni mosse da parte attrice hanno continuato a riguardare esclusivamente l'illegittimità dei tassi debitori pattuiti nel contratto di apertura di credito del 2011, con richiesta di ricalcolo del saldo e conseguente eliminazione degli addebiti pagina 5 di 6 effettuati a titolo di interessi. In caso di mancato riscontro del vizio di usura, in subordine, gli opponenti hanno chiesto il ricalcolo del dovuto a far data dal 02.05.2007, con l'applicazione del tasso legale, oltre alla eliminazione di quanto addebitato a titolo di oneri, costi e commissioni non supportati dalla documentazione contrattuale in atti, ovvero in difformità di quella prodotta. All'esito della consulenza tecnica disposta in corso di giudizio è emersa la legittimità dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di apertura di credito del 19/01/2011. Il consulente incaricato dal
Giudice ha quindi provveduto a ricalcolare l'andamento del rapporto dare/avere tra le parti in causa applicando (in assenza di contestazione circa la stipula in forma scritta del contratto di conto corrente, e dunque della condizione di nullità del medesimo) i tassi sostitutivi dettati all'art. 117, comma VII TUB, procedendo alla eliminazione altresì di tutti gli addebiti effettuati a titolo di costi e commissioni della cui pattuizione non è stata fornita prova dalla opposta, e di quelli in difformità delle condizioni contrattuali prodotte in atti. All'esito del ricalcolo il saldo del conto corrente ammonta ad €. 49.301,04, in favore della banca, con una differenza positiva nei confronti della società correntista di €. 9.283,73 rispetto al precedente saldo certificato (cfr. relazione di CTU, pag. 24).
In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1035/2016 del 03/06/2016, emesso per la complessiva somma di €. 92.019,42, tutti gli odierni opponenti devono essere condannati a corrispondere in solido alla cessionaria e, per essa, a sua mandataria, la Parte_4 Parte_5 complessiva somma di €. 80.628,94 oltre agli interessi di mora al tasso pattuito in ciascuno dei contratti per cui è causa, dal giorno della domanda monitoria (02/08/2016) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente alla somma oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3335/2016 R.G.:
DICHIARA l'estromissione dal giudizio di Controparte_3
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1035/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa il 03/06/2016. DA , e , in solido tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, a corrispondere a la somma di €. 80.628,94, oltre agli interessi di mora al tasso pattuito Parte_4 in ciascuno dei contratti dal 02/08/2016 fino all'effettivo soddisfo.
DA gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_4 liquidano in €. 7.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, VA e Cpa. PONE le spese di Ctu definitivamente a carico degli opponenti.
Ragusa, 16/04/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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