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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del
[...] costituito con e Parte_2 CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA ROSSITTO per procura in atti
- attrice -
e
Controparte_3
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa per legge P.IVA_2 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
-convenuto-
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 4.5.2020 in proprio e quale capogruppo Parte_1 mandataria del costituito con e conveniva in giudizio CP_5 CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 18 il innanzi all'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento della Controparte_3 illegittimità della risoluzione del contratto di appalto del 22 ottobre 2018, avente ad oggetto i lavori di realizzazione della nuova palazzina polifunzionale Maritele – Marisicilia, disposta dal
, ai sensi dell'art. 136 d. Controparte_6 lgs. n. 163/2006, con conseguente declaratoria di efficacia del contratto di appalto del 23 dicembre 2011; chiedeva la condanna del al pagamento delle somme di cui alle CP_3 riserve da 1 a 9, per un importo complessivo di € 1.342.649,25, al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite e contabilizzate nel IX SAL, emesso il 7 gennaio 2019, per un importo pari a € 292.053,48, al pagamento degli interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto per € 1.300,00 e al pagamento degli interessi legali e degli interessi di mora per ritardato pagamento dei SAL, maturati alla data del 3 aprile 2020, e pari a
€ 49.393,19; chiedeva, infine, la declaratoria di illegittimità della penale per ritardato adempimento applicata ai sensi dell'art. 5 del contratto d'appalto.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: che la data in origine stabilita per la sottoscrizione dell'accordo, 30 dicembre 2010, non era stata rispettata per l'esistenza del ricorso promosso da uno dei concorrenti avverso l'aggiudicazione definitiva;
che il
[...]
con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2011, aveva rigettato il ricorso, ma la CP_7 sottoscrizione del contratto era avvenuta solo il 23 dicembre 2011; che la consegna dei lavori era avvenuta in ritardo, il 12 aprile 2012, e il verbale di consegna dei lavori era stato firmato con riserva;
che in data 4 maggio 2012 i lavori erano stati sospesi per 25 giorni al fine di rimuovere i pluviali di amianto presenti nei fabbricati da demolire;
che in data 29 maggio 2012
i lavori erano ripresi, come da verbale firmato dall'impresa con riserva;
che erano stati sottoscritti, in data 30 agosto 2012 e 24 ottobre 2012, due verbali di concordamento nuovi prezzi per lavori necessari ma non previsti in progetto;
che i lavori erano stati modificati in qualità e quantità, sulla base di 2 perizie di variante e suppletive, e l'appaltatore aveva sottoscritto, in data 19 dicembre 2013, il relativo atto di sottomissione;
che era intervenuta una terza perizia di variante in corso d'opera, che aveva determinato una dilazione del termine di ultimazione dei lavori di 35 giorni;
che gli acconti in corso d'opera per stati di avanzamento pagina 2 di 18 erano stati versati con notevole ritardo rispetto a quanto disposto dal D.P.R. 207/2010; che con nota prot. M_D MGMILAU 0005994 del 17/11/2015 aveva Controparte_8 applicato, a norma dell'art. 5 del contratto, la penalità per ritardato adempimento e il 22 ottobre 2018 la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio aveva disposto la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.
Così ricostruiti i fatti, l'attrice lamentava la violazione dell'articolo 136 del D. Lgs.
163/2006, degli articoli 144 e 168 del D.P.R. 170/2005, e degli articoli 142 e 143 del D.P.R.
207/2010.
Evidenziava che la sottoscrizione del contratto era intervenuta a distanza di oltre dieci mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza che aveva rigettato il ricorso avvero l'aggiudicazione in suo favore, che tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto erano trascorsi ben 323 giorni e l'impresa aveva sopportato una notevole maggiorazione dei costi rispetto a quelli preventivati all'atto della presentazione dell'offerta, di proporzioni tali da compromettere la sua stabilità economico-finanziaria; rappresentava che la richiesta di proroga di 8 mesi era scaturita dal ritardo nei pagamenti degli acconti, che aveva determinato una progressiva riduzione della produttività giornaliera, avendo dovuto anticipare le somme necessarie a garantire la prosecuzione dei lavori fino a quando era stata costretta a rallentare progressivamente la produttività di cantiere rispetto al cronoprogramma concordato.
Per tali motivi contestava la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, tenuto conto della tolleranza della committente, consapevole della propria responsabilità, tale da legittimare l'affidamento dell'appaltatore.
Dichiarava di non avere ottenuto il pagamento del corrispettivo delle opere realizzate sino al IX SAL, per € 292.053,48.
Illustrava le 9 riserve iscritte nel registro di contabilità (la prima e la seconda riserva concernenti il danno da ritardo fino alla consegna dei lavori;
la terza, pari a € 25.793,73, per il danno connesso al ritardo determinato dall'illegittima sospensione dei lavori;
la quarta per ingiustificati ritardi nei pagamenti degli importi dovuti;
la quinta riserva determinata dai lavori di bonifica da ordigni bellici, la sesta riserva per le sospensioni dei lavori causate da cause pagina 3 di 18 climatologiche;
la settima riserva per la maggiore incidenza di costi per fideiussioni;
le ultime due riserve attengono ai ritardati pagamenti).
Infine, rappresentava che con nota M_D MGMILAU 0005994 del 17 novembre 2015 le aveva comunicato l'irrogazione, ai sensi dell'art. 5 del contratto, Controparte_8 di una penalità per ritardato adempimento in difetto del presupposto richiesto, ovvero il ritardo “imputabile a fatto dell'appaltatore”.
Chiedeva la condanna del al pagamento della complessiva somma di € CP_3
1.685.395,92 (comprensiva degli interessi per ritardato pagamento), oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa del 31.7.2020 si costituiva in giudizio il , Controparte_3 [...]
. Controparte_3
Dichiarava che, in data 23 dicembre 2011, l'Amministrazione aveva stipulato con il
[...] il contratto d'appalto n. rep. 2834 concernente Controparte_9 Controparte_10
l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione Nuova Palazzina Polifunzionale MARITELE –
MARISICILIA” in Augusta (Sr), comprensorio Terravecchia. Contr In conseguenza di gravi ritardi ed inadempienze del con determinazione prot. n. 308 del 22.10.2018, aveva disposto la risoluzione del contratto, ex artt. 136 del d.lgs. 163/2006 e
154 del d.P.R. 170/2005. Rappresentava che l'appalto aveva avuto un andamento frammentario per i ripetuti e gravi ritardi dell'appaltatore, puntualmente contestati dall'amministrazione e che la situazione di grave difficoltà finanziaria dell'appaltatore l'avevano indotta a procedere allo scioglimento del contratto per grave inadempimento di questi, ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. 170/2005.
Escludeva la propria responsabilità per la ritardata esecuzione delle opere, evidenziando che i maggiori tempi erano stati determinati dalle rituali verifiche d'ufficio e dalle irregolarità emerse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a carico di uno dei componenti del
Raggruppamento.
Dichiarava che la risoluzione era stata disposta nell'esercizio del potere di autotutela contrattuale riconosciuto dagli articoli 136 del d.lgs. 163/2006 e 154 del D.P.R. n. 170/2005,
pagina 4 di 18 richiamati nel contratto, a fronte dei notevoli ritardi maturati dall'appaltatore, per cause ad esso riconducibili. Evidenziava che la Direzione dei lavori aveva contestato le inadempienze contrattuali, la disorganizzazione e l'inefficienza dell'appaltatore nelle attività di cantiere, i consistenti ritardi maturati, documentando l'insufficiente progressione di avanzamento delle lavorazioni. Quindi, in data 24.10.2017, aveva intimato all'appaltatore – ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 170/2005 – di eseguire i lavori minimi necessari all'allibramento del SAL n. 9 entro la data del 30.11.2017, ma i lavori non erano stati ultimati, né l'impresa aveva comunicato il cronoprogramma, con un ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori - alla data del 23.01.2018
- pari a circa 785 giorni rispetto al cronoprogramma iniziale, e a 120 giorni rispetto all'ultimo cronoprogramma dell'impresa.
Pertanto, il Responsabile del procedimento, dopo avere constatato i lavori eseguiti, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa, aveva proposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.
Con riguardo al corrispettivo dei lavori di cui al S.A.L. n. 9 l'amministrazione evidenziava di avere pagato le quote accantonate a seguito di atti di pignoramento e che la rimanente somma era stata accantonata per gli ulteriori atti di pignoramento in itinere, per DURC irregolare e a compensazione dei danni da risoluzione contrattuale.
Dichiarava, poi, che la penale maturata nel corso dell'appalto nella misura massima prevista dal contratto (per € 401.339,05) non era stata più applicata in sede di risoluzione del contratto in oggetto, come risulta dal Decreto Dirigenziale di Risoluzione n. 308 del 22.10.2018.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al ristoro del danno patito per il grave inadempimento nell'esecuzione dell'appalto e per la risoluzione contrattuale, quantificato in € 550.938,53.
Instaurato il contraddittorio, e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 4.4.2022 veniva disposta CTU. All'udienza del 17.4.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.11.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, cui il procedimento era stato riassegnato, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in pagina 5 di 18 decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha chiesto innanzitutto l'accertamento della illegittima risoluzione del contratto di appalto n. rep. 2834, concernente l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione Nuova Palazzina
Polifunzionale Maritele – Marisicilia” in Augusta (SR), comprensorio Terravecchia, disposta con determinazione prot. n. 308 del 22.10.2018, ai sensi degli artt. 136 del d.lgs. 163/2006 e
154 del d.P.R. 170/2005.
L'art. 136 espressamente prevede:
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
pagina 6 di 18 Nel preambolo del provvedimento del 22.10.2018, di risoluzione contrattuale, è evidenziato che, a quella data, l'ultimo certificato di pagamento, corrispondente all'VIII SAL, era stato emesso l'1.9.2015, e il 24.10.2017 il Responsabile del Procedimento, con apposita nota, aveva intimato alla ditta, ai sensi dell'art. 154 del dpr 170/2005, l'ultimazione dei lavori del IX SAL entro il 30.11.2017; alla data del 19.1.2018 i lavori non erano stati ultimati, né la ditta aveva reso disponibile il cronoprogramma dei lavori;
dunque, il Responsabile del
Procedimento, d'accordo con il direttore dei lavori, aveva convocato la ditta per il 23.1.2018 al fine di verificare, in contraddittorio, gli effetti dell'intimazione; all'esito, il RUP, con nota del
7.2.2018, ha proposto la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 d. lgs. 163/2006; valutate le controdeduzioni della ditta, fondate su difficoltà economiche, sono state ricercate soluzioni alternative alla risoluzione del contratto, ma la Direzione Generale ha espresso parere favorevole alla risoluzione e, stante il perdurante stallo nei lavori, come da nota del
RUP dell'11.7.2018, il contratto è stato risolto.
La procedura seguita rispecchia quanto previsto dall'art. 154 DPR n. 170/2005: Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo.
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento per l'esecuzione una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente
e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento per l'esecuzione il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
pagina 7 di 18 non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento per l'esecuzione.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto).
La Suprema Corte, sul punto, ha affermato che in tema di appalto pubblico […] l'esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone la valutazione del grave inadempimento dell'appaltatore, da svolgersi in contraddittorio con quest'ultimo, e si perfeziona solo con il provvedimento con cui viene disposta, su proposta del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto (C. Cass., n. 22843/2024).
Ebbene, la rigorosa procedura seguita dall'amministrazione, le motivazioni poste a sostegno della risoluzione, sostanzialmente riscontrate in atti, in quanto il ritardo accumulato dall'impresa e il mancato completamento delle opere non è contestato, conducono al rigetto della prima domanda formulata dall'attrice, non ravvisando l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dal . CP_3
La circostanza che il ritardo accumulato dall'impresa sia stato determinato dai ritardi dell'amministrazione non può escludere la legittimità della risoluzione, dal momento che l'attrice, nonostante i ritardi dell'amministrazione, ha deciso di mantenere in vita il rapporto, continuando a richiedere compensi aggiuntivi, mentre l'amministrazione ha ritenuto di non avere interesse a proseguire nel rapporto contrattuale.
Posta la risoluzione del contratto, le pretese economiche dell'attrice vanno esaminate secondo i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c..
Come affermato dalla Suprema Corte, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in
pagina 8 di 18 relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (C. Cass., n.
22275/2016)
L'amministrazione convenuta ha escluso la fondatezza delle pretese economiche dell'attrice, richiamando al riguardo le determinazioni del RUP.
Al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alle dette pretese economiche formulate dall'attrice è stata espletata apposita CTU, redatta dall'ing. le cui Persona_1 conclusioni meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate.
Le prime due richieste dell'attrice attengono ai maggiori compensi per il ritardo nella stipula del contratto, avvenuta il 23/12/2011, e per il ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante.
Il CTU ha escluso che il ritardo fosse imputabile all'appaltatore, avendo constatato che la polizza definitiva di € 1.364.552,79 risulta rilasciata dalla in data 06/09/2010 redatta in Parte_3 conformità dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed al D.M. 123/04. Dunque non vi è prova che il ritardo sia stato determinato dall'appaltatore.
Il Consulente ha ritenuto congrua la richiesta dell'attrice per la maggiore incidenza di costi della manodopera, in base alle tabelle dei costi orari della manodopera pubblicate dall'ANCE
Sicilia per la provincia di Siracusa, dei materiali, tenuto conto del nuovo Prezziario dei lavori pubblici del 2012, dei costi dei trasporti e noli, quantificata in € 121.364,93 (€ 49.123,90 per la manodopera + € 52.976,76 per i materiali + € 19.264,27 per il costo di noli e trasporti); per la riserva n. 2 ha individuato il danno subito dall'appaltatore per la stipula infruttuosa della polizza in € 1.250,00 x 8 mesi = € 10.000,00, oltre all'attività infruttuosa del proprio personale in € 3.000,00 per ogni mese decorso infruttuosamente, dunque € 3.000,00 x 8 mesi = €
24.000,00. Per la riserva n. 2, dunque, ha quantificato l'importo di € 10.000,00 + € 24.000,00 =
€ 34.000,00.
In totale la riserva n. 1 e la riserva n. 2 ammontano a complessivi € 155.364,93.
pagina 9 di 18 Tenuto conto che non è stata individuata alcuna responsabilità dell'appaltatore nel ritardo per la stipula del contratto e per la consegna dei lavori, le somme indicate vanno riconosciute all'attrice.
La riserva n. 3 riguarda il danno economico subito dall'appaltatore per la sospensione dei lavori, avvenuta, per disposizione del D.L. il 4/05/2012, fino al 28/05/2012, come constatato dal CTU, perché durante le operazioni di demolizione degli edifici esistenti, è emerso che le tubazioni dei pluviali erano in parte di materiale contenete amianto, e pertanto non demolibili con gli usuali metodi previsti in progetto ma secondo specifiche procedure dettate dalla normativa vigente. […] In data 23/04/2012, con
OdS n. 3, la D.L. disponeva la sospensione dei lavori di demolizione del fabbricato e di avviare le procedure previste per lo smaltimento dell'amianto tra le quali, la redazione e presentazione del piano di lavoro, presentato dall'appaltatore il 27/04/2012. Pertanto il 4/05/2012 è stato redatto verbale di sospensione dei lavori, ed il 28/05/2012 cessate le cause di sospensione, è stato redatto verbale di ripresa dei lavori, che
l'impresa ha firmato con riserva. Anche in tal caso il CTU ha ritenuto la fondatezza della pretesa dell'attrice e ha quantificato il danno in € 25.793,70.
Condividendo le conclusioni del CTU le somme indicate spettano all'impresa.
La riserva n. 4 attiene al danno subito per il ritardo di 220 giorni tra la produzione prevista e la produzione effettiva. Tale pretesa non è stata ritenuta fondata dal CTU. Il Consulente ha affermato che la stessa è tecnicamente errata, in quanto, anche se a ragione l'appaltatore lamenta di aver subito ritardi nei pagamenti dei vari SAL rispetto all'emissione dei certificati di pagamento, questo non giustifica l'appaltatore di aver ridotto la forza lavoro e di mezzi, prolungando per 220 giorni la durata dei lavori, ed allo stesso tempo chiede il risarcimento per maggiori oneri per fermo personale di cantiere, che invece avrebbe potuto utilizzare fruttuosamente per fare avanzare i lavori impiegando cosi meno di 220 gg., inoltre i
220 giorni di maggior tempo di lavori, alla data di apposizione della riserva 30/09/2013, rientravano nei
730 giorni di tempo previsti da contratto per l'ultimazione dei lavori dalla data di consegna dei lavori del
12/04/2012, inoltre in base al contratto di appalto, l'art. 11 – Ritardi nei pagamenti, stabilisce che,
“Qualora il ritardo dei pagamenti superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, come accertati ai sensi dell'art. 133, primo comma,
pagina 10 di 18 del Codice civile. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del
Codice Civile.
Anche in relazione alla riserva n. 4 vanno condivise le conclusioni del CTU, dunque la relativa pretesa dell'attrice non può esserle riconosciuta.
La riserva n. 5 è stata iscritta per compensare alcune lavorazioni resesi necessarie, ovvero la bonifica da ordigni bellici, che non erano previste nel Capitolato Speciale di Appalto. Il
CTU ha quantificato l'ammontare della pretesa economica dell'attrice in € 187.356,04.
Il RUP aveva escluso la fondatezza della pretesa in esame in quanto le lavorazioni in detrazione, sostituzione o aggiunta (ordinate dalla DL con appositi ODS controfirmati dalla ditta) rispetto a quelle previste dal capitolato speciale di appalto, sono state compensate nelle 3 perizie di variante con VCNP e corrisposte alla ditta utilizzando le somme a disposizione dell'amministrazione (cfr. all. 1 atto di citazione).
Tuttavia al riguardo il Consulente ha evidenziato che In data 19/12/2013, l'Amministrazione
Appaltante ha presentato Perizia di variante e suppletiva (PVS), redatta dalla D.L., per compensare alcune lavorazioni resesi necessarie ma non contemplate nello schema contrattuale in titolo.
In detta occasione, l'impresa ha annotato la mancanza della compensazione di alcune opere che, pur se necessarie e non inserite nel corpo dell'art. 1/E regolante l'importo dei lavori, non sono state inserite nella citata
PVS e pertanto a norma dell'art. 161, ha firmato l'atto di sottomissione del 19/12/2013 con riserva al fine di ottenere il riconoscimento dell'importo dei lavori relativi alla bonifica da ordigni bellici, che non erano previsti nel Capitolato Speciale di Appalto che non contiene nessuna specifica circa la sua esecuzione e certificazione e non è presente nemmeno nell'articolo 1/E del computo metrico estimativo.
In corso d'opera si è rilevata la necessità di effettuare la bonifica da ordigni bellici fino a m. 2 e m. 5 di profondità rispetto al piano di campagna. Misure queste ben oltre il metro di profondità per il quale vengono di norma effettuate le operazioni di ricerca di residui bellici. […] Ricerca palesemente non inserita nell'art. 1/E, tenuto conto delle aree soggette a bonifica fino a due e cinque metri di profondità.
Anche in tal caso, condividendo le conclusioni del CTU, la somma indicata va riconosciuta all'impresa.
pagina 11 di 18 Il CTU ha poi riconosciuto la fondatezza della riserva 6 - Maggiore onere per fermo personale e di cantiere per cause climatologiche fuori dalle previsioni contrattuale che hanno causato una maggiore durata dei lavori di 150 giorni – quantificata in € 156.926,78 e la riserva n. 7, iscritta per la maggiore incidenza di costi per fidejussioni, quantificata in € 6.250,00.
Quanto alla riserva 8, maggiori costi determinati dagli aumenti dei prezzi, il CTU ha quantificato il relativo ammontare in € 162.156,34.
Con l'ultima riserva l'impresa ha richiesto i danni per ritardato pagamento dei lavori.
L'art. 11 del Contratto d'appalto stipulato tra le parti, “Ritardo dei pagamenti”, stabilisce che, qualora il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, come accertati ai sensi dell'art. 133, primo comma, del Codice appalti.
L'importo complessivo degli interessi moratori e legali dovuti all'impresa per ritardo dei pagamenti ammonta ad € 49.092,19, come quantificato dal CTU.
Il Consulente ha, infine, individuato l'importo da pagare all'impresa per il SAL n. 9 pari a complessivi € 303.577,15.
L'amministrazione ha dichiarato e provato che, in seguito ai pagamenti effettuati in esecuzione dei pignoramenti, residua la somma di € 85.000,00, allo stato accantonata a titolo di danni stimati per inadempimento contrattuale.
In conclusione, riconosciuta la fondatezza delle pretese dell'attrice, ad eccezione di quelle corrispondenti alla riserva n. 4, la somma spettante all'attrice è pari a € 693.847,79, oltre €
85.000,00 per il saldo del IX SAL, dunque complessivamente € 778.847,79, su cui applicare gli interessi legali dalla domanda e oltre € 49.092,19 a titolo di interessi per ritardato pagamento
(riserva n. 9).
Pertanto, le domande formulate dall'attrice vanno accolte nei limiti specificati e il va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 778.847,79, CP_3 oltre interessi legali come sopra specificato e oltre alla somma di € 49.092,19.
Va ora esaminata la domanda riconvenzionale formulata dal al fine di ottenere il CP_3 risarcimento del danno subito in seguito alla risoluzione del contratto.
pagina 12 di 18 Il CTU ha esaminato le richieste risarcitorie formulate dall'amministrazione.
Il ha chiesto il risarcimento del danno legato al degrado degli elementi di finitura edili CP_3
e agli impianti installati già compromessi dall'esposizione agli agenti atmosferici, scaturito dalla mancata installazione degli infissi e da altri comportamenti dell'impresa.
Sul punto, in effetti, il CTU ha rilevato l'esistenza di:
1) Macchie color ruggine sul pavimento in alcune zone indicate sulle planimetrie allegate (all. n. 3) e come si evince anche dalle fotografie (vds.. allegato n. 2): Ala Est piano 1°: nel corridoio e nel vano adiacente n. 31
(vds. foto nn. 83, 91, 92, 94, 96, 110), nel vano n.26 (vds. foto nn. 104 – 106), mentre in corrispondenza della porta dell'uscita di emergenza, vi sono danni da infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalla parete esterna, dove è ancorata la scala di emergenza (vds. foto nn. 97 – 99);
Ala Est piano Terra: anta della finestra difettosa del vano n. 79 non apriva bene, necessita di una registrazione, (le finestre sono state provate tutte durante il sopralluogo); finestre esterne tutte installate;
Ala Ovest piano 1°: Macchie sul pavimento del corridoio (vds. foto n. 78), macchie di umidità nei vani sotto le finestre non installate (vds. foto nn. 74, 76, 77);
Ala Ovest piano Terra: macchie di umidità sotto le finestre non installate (vds. foto n. 43, 51, 52, 56, 59,
61), lavabo non installato nell'antibagno n. 90 (vds. foto n. 45);
Troncone centrale piano Terra: Lavabo non installato nell'antibagno n. 60 (vds. foto n. 128); due w.c. non installati nei bagni nn. 59 b e 59 c (vds. foto n. 129 e 130), le finestre esterne sono tutte montate ad eccezione dei vani nn. 54 e 55, l'anta della finestra nel vano n. 43 non funzionava bene e necessita di registrazione;
all'esterno, sul lato est del troncone centrale, una parte del marciapiede ha il pavimento e lo zoccoletto danneggiato per circa 6,00 m. (vds. foto n. 159);
Troncone centrale piano 1°: sono state riscontrate macchie di colore rosso sul pavimento nel vano n. 8 (vds. foto nn. 140 – 142), e nel bagno n. 36 (vds. foto n. 143), macchie di umidità sotto le finestre non installate dei vani (vds. foto nn. 123, 125, 136, 137, 139, 141, 150).
Terrazzo di copertura della palazzina: in diversi punti lo zoccoletto è saltato (vds. foto nn. 152) in particolare nella parete del locale tecnico (vds. foto n. 155).
Tali macchie potrebbero essere dovute ad infiltrazioni di acqua piovana, che è entrata dalla tubazione dell'impianto di areazione, dal punto di innesto con l'unità di trattamento aria (U.T.A.) che attualmente non
pagina 13 di 18 è presente, che dovrebbe essere collocata proprio sul terrazzo di copertura della palazzina, pertanto in occasione di forti piogge e vento, probabilmente l'acqua si infiltra dentro la tubazione dell'aria, che ovviamente non ha tenuta all'acqua ed è fuoriuscita finendo sul controsoffitto e poi sul pavimento sottostante.
Gli infissi eterni sono quasi tutti montati, mancano soltanto quelli blindati, dove le aperture sono state chiuse con dei teli di plastica trasparente, mentre l'ingresso principale è stato chiuso con una rete per impedire l'accesso ai volatili che si erano insediati lasciando escrementi sul pavimento ancora visibile in alcune zone che evidentemente non sono state pulite.
Le finestre montate sono in buono stato di conservazione, infatti sono state provate tutte e funzionano ad eccezione di alcune che necessitano di un intervento di registrazione.
Mancano tutte le porte interne dei vari locali, ed in alcune zone sono previste porte blindate che non sono montate. Il pavimento e lo zoccoletto è posato in opera in tutta la palazzina ad eccezione delle zone dove è previsto il pavimento galleggiante, ed in prossimità delle porte interne, perché vanno completati dopo il montaggio delle porte.
L'impianto elettrico è completo con prese ed interruttori e cavi, mancano alcuni quadri elettrici e la copertura dei cavi con cavedi in alcune zone, inoltre in alcune zone i cavi fuoriescono dal controsoffitto e mancano le placchette;
anche l'impianto di climatizzazione è completo di tubazioni e collettori, mancano i fancoil e l'unità di trattamento aria esterna, impianto idrico completo. Nel terrazzo di copertura è installato l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ed anche i pannelli del solare termico per la produzione di acqua calda, nel vano tecnico del terrazzo è installato il serbatoio dell'acqua calda sanitaria, gli inverter e le caldaie. In alcune zone del terrazzo lo zoccoletto è saltato, inoltre nel marciapiede esterno adiacente alla palazzina in una porzione manca il pavimento e lo zoccoletto, mancano i parapetti in ferro delle scale di ingresso.
L'importo dei danni come stimati nel progetto esecutivo di completamento dell'opera (aprile 2019) annesso 8 fascicolo parte convenuta, sono: Opere di pulizia, bonifica e disinfestazione: € 13.100,00; Verifica e sistemazione di elementi di finitura edili esterni: intonaci, tinteggiatura, pavimenti, zoccoletti: € 9.800;
Verifica e e sistemazione di elementi di finitura edili interni: intonaci, tinteggiatura, pavimenti, zoccoletti €
6.600; Verifica e registrazione infissi già montati: € 1.000,00.
pagina 14 di 18 Per quanto riguarda le altre voci indicate nell'annesso 8, riguardano lavori di completamento e verifica degli impianti che a parere del sottoscritto non devono essere addebitate all'appaltatore, visto che il contratto è stato rescisso.
b) danni legati alla mancata consegna della palazzina nei termini contrattuali previsti. Il danno legato alla mancata consegna dell'immobile può essere quantificato facendo indiretto riferimento all'importo massimo della penale raggiunto in data 25/05/2016 e pari ad € 401.339,05, come previsto da contratto;
In merito alla mancata consegna della Palazzina nei termini contrattuali previsti, alla luce di quanto emerso dallo studio della documentazione in atti, oltre che da quanto appreso dal C.T.U. in sede di sopralluogo, è palese evidenza che la ditta appaltatrice, al di là della fondatezza o meno delle proprie ragioni, abbia consegnato la Palazzina incompleta e in ampio ritardo rispetto ai termini contrattuali previsti (vd. artt. 4 e 5 del Contratto d'appalto), pur tenendo conto delle dilazioni temporali lecitamente previste ed effettivamente occorse durante lo svolgimento dei lavori, a far data dalla presa in consegna degli stessi.
Pertanto, considerata l'eccedenza dei tempi di consegna rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, il
C.T.U. ritiene congrua l'applicazione della penale richiesta dalla Stazione Appaltante nella misura massima prevista dalle disposizioni contrattuali (vd. artt. 4 e 5 del Contratto d'Appalto), raggiunta già alla data del
25/05/2016 per un importo complessivo pari al 10% dell'ammontare netto dei lavori, ovvero complessivi €
401.339,05.
Oltre ai danni elencati sopra, l'amministrazione appaltante chiede il risarcimento delle spese che ha dovuto sostenere per le opere di ripristino e messa in sicurezza dell'area di cantiere pari ad € 14.514,48 come risulta dal processo verbale di quantificazione della direzione del genio militare (annesso n. 9 fascicolo parte convenuta).
In merito alla possibilità di riconoscere l'ammontare della penale per il ritardo dopo la risoluzione del contratto la Suprema Corte ha chiarito che L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere
pagina 15 di 18 conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (C. Cass., n. 27994/2018).
Nel caso di specie, essendo incontestato il ritardo nell'esecuzione delle opere – tanto da avere determinato la risoluzione del contratto – oltre che il mancato completamento dei lavori, la penale in questione va riconosciuta, unitamente agli ulteriori danni riscontrati dal CTU, con conseguente rigetto della domanda dell'attrice, di disapplicazione della penale per il ritardo, che l'amministrazione ha dichiarato di non avere più computato al momento della risoluzione, ma ha chiesto in questa sede in via riconvenzionale.
Il Consulente ha, invece, escluso i danni indiretti lamentati dal , in quanto la CP_3 palazzina non versa in condizioni di pesante stato di degrado, inoltre non si rileva l'impossibilità di programmare interventi di ristrutturazioni, infatti la palazzina necessita più che altro lavori di completamento
e lavori per sistemare le finiture edili danneggiate.
Per quanto riguarda l'impossibilità di eseguire l'adeguamento funzionale e normativo del sistema di telecomunicazioni, non si rileva alcuna osservazione o nota da parte del D.L. sui documenti di cantiere e di contabilità.
Il direttore dei lavori che ha vigilato sulla esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo il progetto, avrebbe dovuto fermare i lavori in corso d'opera e far notare la difformità.
Condividendo le conclusioni del CTU, i danni subiti dall'amministrazione risultano pari a
€ 446.353,53, oltre interessi legali dalla domanda.
Pertanto l'attrice va condannata al pagamento della predetta somma in favore del convenuto.
Visto l'art. 1243 c.c., si ritiene di disporre la compensazione tra il maggior credito dell'attrice e il minor credito del convenuto.
L'esito della controversia consente di compensare per metà le spese di lite, conseguentemente il convenuto va condannato alla rifusione nei confronti dell'attrice del residuo terzo di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (individuato sulla base del pagina 16 di 18 decisum), nel seguente modo: € 4.500,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva,
€ 10.000,00 per la fase istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di €
25.500,00 per compensi e € 1.713,00 per esborsi (contributo unificato, bollo), importi sui quali applicare la disposta compensazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5080/2020, promosso da in proprio e quale capogruppo mandataria del costituito con e Parte_1 CP_5 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e Controparte_2 Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore
[...] Controparte_3
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto di appalto del 22 ottobre 2018;
2. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande formulate dall'attrice e, per l'effetto, condanna il al Controparte_3 Controparte_3 pagamento, in favore di in proprio e n.q., della somma di € 778.847,79, Parte_1 oltre interessi come in motivazione, e della ulteriore somma di € 49.092,19;
3. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale formulata dal e, per l'effetto, condanna in proprio e n.q., al Controparte_3 Parte_1 pagamento in favore del della somma di € 446.353,53, oltre Controparte_3 interessi come in motivazione;
4. dispone la compensazione tra il maggior credito di in proprio e n.q., e Parte_1
il minor credito del;
Controparte_3
5. compensa per metà le spese di lite e condanna il alla Controparte_3 rifusione, nei confronti di in proprio e n.q., della residua metà, che Parte_1 liquida in € 12.750,00 per compensi e € 856,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge;
pagina 17 di 18 6. pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico di in proprio e Parte_1
n.q., e per metà a carico del . Controparte_3
Così deciso in Catania il 29/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del
[...] costituito con e Parte_2 CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA ROSSITTO per procura in atti
- attrice -
e
Controparte_3
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentata e difesa per legge P.IVA_2 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
-convenuto-
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 4.5.2020 in proprio e quale capogruppo Parte_1 mandataria del costituito con e conveniva in giudizio CP_5 CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 18 il innanzi all'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento della Controparte_3 illegittimità della risoluzione del contratto di appalto del 22 ottobre 2018, avente ad oggetto i lavori di realizzazione della nuova palazzina polifunzionale Maritele – Marisicilia, disposta dal
, ai sensi dell'art. 136 d. Controparte_6 lgs. n. 163/2006, con conseguente declaratoria di efficacia del contratto di appalto del 23 dicembre 2011; chiedeva la condanna del al pagamento delle somme di cui alle CP_3 riserve da 1 a 9, per un importo complessivo di € 1.342.649,25, al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite e contabilizzate nel IX SAL, emesso il 7 gennaio 2019, per un importo pari a € 292.053,48, al pagamento degli interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto per € 1.300,00 e al pagamento degli interessi legali e degli interessi di mora per ritardato pagamento dei SAL, maturati alla data del 3 aprile 2020, e pari a
€ 49.393,19; chiedeva, infine, la declaratoria di illegittimità della penale per ritardato adempimento applicata ai sensi dell'art. 5 del contratto d'appalto.
A sostegno delle domande l'attrice allegava: che la data in origine stabilita per la sottoscrizione dell'accordo, 30 dicembre 2010, non era stata rispettata per l'esistenza del ricorso promosso da uno dei concorrenti avverso l'aggiudicazione definitiva;
che il
[...]
con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2011, aveva rigettato il ricorso, ma la CP_7 sottoscrizione del contratto era avvenuta solo il 23 dicembre 2011; che la consegna dei lavori era avvenuta in ritardo, il 12 aprile 2012, e il verbale di consegna dei lavori era stato firmato con riserva;
che in data 4 maggio 2012 i lavori erano stati sospesi per 25 giorni al fine di rimuovere i pluviali di amianto presenti nei fabbricati da demolire;
che in data 29 maggio 2012
i lavori erano ripresi, come da verbale firmato dall'impresa con riserva;
che erano stati sottoscritti, in data 30 agosto 2012 e 24 ottobre 2012, due verbali di concordamento nuovi prezzi per lavori necessari ma non previsti in progetto;
che i lavori erano stati modificati in qualità e quantità, sulla base di 2 perizie di variante e suppletive, e l'appaltatore aveva sottoscritto, in data 19 dicembre 2013, il relativo atto di sottomissione;
che era intervenuta una terza perizia di variante in corso d'opera, che aveva determinato una dilazione del termine di ultimazione dei lavori di 35 giorni;
che gli acconti in corso d'opera per stati di avanzamento pagina 2 di 18 erano stati versati con notevole ritardo rispetto a quanto disposto dal D.P.R. 207/2010; che con nota prot. M_D MGMILAU 0005994 del 17/11/2015 aveva Controparte_8 applicato, a norma dell'art. 5 del contratto, la penalità per ritardato adempimento e il 22 ottobre 2018 la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio aveva disposto la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.
Così ricostruiti i fatti, l'attrice lamentava la violazione dell'articolo 136 del D. Lgs.
163/2006, degli articoli 144 e 168 del D.P.R. 170/2005, e degli articoli 142 e 143 del D.P.R.
207/2010.
Evidenziava che la sottoscrizione del contratto era intervenuta a distanza di oltre dieci mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza che aveva rigettato il ricorso avvero l'aggiudicazione in suo favore, che tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto erano trascorsi ben 323 giorni e l'impresa aveva sopportato una notevole maggiorazione dei costi rispetto a quelli preventivati all'atto della presentazione dell'offerta, di proporzioni tali da compromettere la sua stabilità economico-finanziaria; rappresentava che la richiesta di proroga di 8 mesi era scaturita dal ritardo nei pagamenti degli acconti, che aveva determinato una progressiva riduzione della produttività giornaliera, avendo dovuto anticipare le somme necessarie a garantire la prosecuzione dei lavori fino a quando era stata costretta a rallentare progressivamente la produttività di cantiere rispetto al cronoprogramma concordato.
Per tali motivi contestava la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, tenuto conto della tolleranza della committente, consapevole della propria responsabilità, tale da legittimare l'affidamento dell'appaltatore.
Dichiarava di non avere ottenuto il pagamento del corrispettivo delle opere realizzate sino al IX SAL, per € 292.053,48.
Illustrava le 9 riserve iscritte nel registro di contabilità (la prima e la seconda riserva concernenti il danno da ritardo fino alla consegna dei lavori;
la terza, pari a € 25.793,73, per il danno connesso al ritardo determinato dall'illegittima sospensione dei lavori;
la quarta per ingiustificati ritardi nei pagamenti degli importi dovuti;
la quinta riserva determinata dai lavori di bonifica da ordigni bellici, la sesta riserva per le sospensioni dei lavori causate da cause pagina 3 di 18 climatologiche;
la settima riserva per la maggiore incidenza di costi per fideiussioni;
le ultime due riserve attengono ai ritardati pagamenti).
Infine, rappresentava che con nota M_D MGMILAU 0005994 del 17 novembre 2015 le aveva comunicato l'irrogazione, ai sensi dell'art. 5 del contratto, Controparte_8 di una penalità per ritardato adempimento in difetto del presupposto richiesto, ovvero il ritardo “imputabile a fatto dell'appaltatore”.
Chiedeva la condanna del al pagamento della complessiva somma di € CP_3
1.685.395,92 (comprensiva degli interessi per ritardato pagamento), oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa del 31.7.2020 si costituiva in giudizio il , Controparte_3 [...]
. Controparte_3
Dichiarava che, in data 23 dicembre 2011, l'Amministrazione aveva stipulato con il
[...] il contratto d'appalto n. rep. 2834 concernente Controparte_9 Controparte_10
l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione Nuova Palazzina Polifunzionale MARITELE –
MARISICILIA” in Augusta (Sr), comprensorio Terravecchia. Contr In conseguenza di gravi ritardi ed inadempienze del con determinazione prot. n. 308 del 22.10.2018, aveva disposto la risoluzione del contratto, ex artt. 136 del d.lgs. 163/2006 e
154 del d.P.R. 170/2005. Rappresentava che l'appalto aveva avuto un andamento frammentario per i ripetuti e gravi ritardi dell'appaltatore, puntualmente contestati dall'amministrazione e che la situazione di grave difficoltà finanziaria dell'appaltatore l'avevano indotta a procedere allo scioglimento del contratto per grave inadempimento di questi, ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. 170/2005.
Escludeva la propria responsabilità per la ritardata esecuzione delle opere, evidenziando che i maggiori tempi erano stati determinati dalle rituali verifiche d'ufficio e dalle irregolarità emerse nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a carico di uno dei componenti del
Raggruppamento.
Dichiarava che la risoluzione era stata disposta nell'esercizio del potere di autotutela contrattuale riconosciuto dagli articoli 136 del d.lgs. 163/2006 e 154 del D.P.R. n. 170/2005,
pagina 4 di 18 richiamati nel contratto, a fronte dei notevoli ritardi maturati dall'appaltatore, per cause ad esso riconducibili. Evidenziava che la Direzione dei lavori aveva contestato le inadempienze contrattuali, la disorganizzazione e l'inefficienza dell'appaltatore nelle attività di cantiere, i consistenti ritardi maturati, documentando l'insufficiente progressione di avanzamento delle lavorazioni. Quindi, in data 24.10.2017, aveva intimato all'appaltatore – ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 170/2005 – di eseguire i lavori minimi necessari all'allibramento del SAL n. 9 entro la data del 30.11.2017, ma i lavori non erano stati ultimati, né l'impresa aveva comunicato il cronoprogramma, con un ritardo maturato nell'esecuzione dei lavori - alla data del 23.01.2018
- pari a circa 785 giorni rispetto al cronoprogramma iniziale, e a 120 giorni rispetto all'ultimo cronoprogramma dell'impresa.
Pertanto, il Responsabile del procedimento, dopo avere constatato i lavori eseguiti, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa, aveva proposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.
Con riguardo al corrispettivo dei lavori di cui al S.A.L. n. 9 l'amministrazione evidenziava di avere pagato le quote accantonate a seguito di atti di pignoramento e che la rimanente somma era stata accantonata per gli ulteriori atti di pignoramento in itinere, per DURC irregolare e a compensazione dei danni da risoluzione contrattuale.
Dichiarava, poi, che la penale maturata nel corso dell'appalto nella misura massima prevista dal contratto (per € 401.339,05) non era stata più applicata in sede di risoluzione del contratto in oggetto, come risulta dal Decreto Dirigenziale di Risoluzione n. 308 del 22.10.2018.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al ristoro del danno patito per il grave inadempimento nell'esecuzione dell'appalto e per la risoluzione contrattuale, quantificato in € 550.938,53.
Instaurato il contraddittorio, e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 4.4.2022 veniva disposta CTU. All'udienza del 17.4.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.11.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, cui il procedimento era stato riassegnato, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in pagina 5 di 18 decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha chiesto innanzitutto l'accertamento della illegittima risoluzione del contratto di appalto n. rep. 2834, concernente l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione Nuova Palazzina
Polifunzionale Maritele – Marisicilia” in Augusta (SR), comprensorio Terravecchia, disposta con determinazione prot. n. 308 del 22.10.2018, ai sensi degli artt. 136 del d.lgs. 163/2006 e
154 del d.P.R. 170/2005.
L'art. 136 espressamente prevede:
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
pagina 6 di 18 Nel preambolo del provvedimento del 22.10.2018, di risoluzione contrattuale, è evidenziato che, a quella data, l'ultimo certificato di pagamento, corrispondente all'VIII SAL, era stato emesso l'1.9.2015, e il 24.10.2017 il Responsabile del Procedimento, con apposita nota, aveva intimato alla ditta, ai sensi dell'art. 154 del dpr 170/2005, l'ultimazione dei lavori del IX SAL entro il 30.11.2017; alla data del 19.1.2018 i lavori non erano stati ultimati, né la ditta aveva reso disponibile il cronoprogramma dei lavori;
dunque, il Responsabile del
Procedimento, d'accordo con il direttore dei lavori, aveva convocato la ditta per il 23.1.2018 al fine di verificare, in contraddittorio, gli effetti dell'intimazione; all'esito, il RUP, con nota del
7.2.2018, ha proposto la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 d. lgs. 163/2006; valutate le controdeduzioni della ditta, fondate su difficoltà economiche, sono state ricercate soluzioni alternative alla risoluzione del contratto, ma la Direzione Generale ha espresso parere favorevole alla risoluzione e, stante il perdurante stallo nei lavori, come da nota del
RUP dell'11.7.2018, il contratto è stato risolto.
La procedura seguita rispecchia quanto previsto dall'art. 154 DPR n. 170/2005: Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo.
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento per l'esecuzione una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente
e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento per l'esecuzione il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
pagina 7 di 18 non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento per l'esecuzione.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto).
La Suprema Corte, sul punto, ha affermato che in tema di appalto pubblico […] l'esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006 presuppone la valutazione del grave inadempimento dell'appaltatore, da svolgersi in contraddittorio con quest'ultimo, e si perfeziona solo con il provvedimento con cui viene disposta, su proposta del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto (C. Cass., n. 22843/2024).
Ebbene, la rigorosa procedura seguita dall'amministrazione, le motivazioni poste a sostegno della risoluzione, sostanzialmente riscontrate in atti, in quanto il ritardo accumulato dall'impresa e il mancato completamento delle opere non è contestato, conducono al rigetto della prima domanda formulata dall'attrice, non ravvisando l'illegittimità della risoluzione del contratto disposta dal . CP_3
La circostanza che il ritardo accumulato dall'impresa sia stato determinato dai ritardi dell'amministrazione non può escludere la legittimità della risoluzione, dal momento che l'attrice, nonostante i ritardi dell'amministrazione, ha deciso di mantenere in vita il rapporto, continuando a richiedere compensi aggiuntivi, mentre l'amministrazione ha ritenuto di non avere interesse a proseguire nel rapporto contrattuale.
Posta la risoluzione del contratto, le pretese economiche dell'attrice vanno esaminate secondo i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c..
Come affermato dalla Suprema Corte, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in
pagina 8 di 18 relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (C. Cass., n.
22275/2016)
L'amministrazione convenuta ha escluso la fondatezza delle pretese economiche dell'attrice, richiamando al riguardo le determinazioni del RUP.
Al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alle dette pretese economiche formulate dall'attrice è stata espletata apposita CTU, redatta dall'ing. le cui Persona_1 conclusioni meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate.
Le prime due richieste dell'attrice attengono ai maggiori compensi per il ritardo nella stipula del contratto, avvenuta il 23/12/2011, e per il ritardo nella consegna dei lavori da parte della stazione appaltante.
Il CTU ha escluso che il ritardo fosse imputabile all'appaltatore, avendo constatato che la polizza definitiva di € 1.364.552,79 risulta rilasciata dalla in data 06/09/2010 redatta in Parte_3 conformità dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed al D.M. 123/04. Dunque non vi è prova che il ritardo sia stato determinato dall'appaltatore.
Il Consulente ha ritenuto congrua la richiesta dell'attrice per la maggiore incidenza di costi della manodopera, in base alle tabelle dei costi orari della manodopera pubblicate dall'ANCE
Sicilia per la provincia di Siracusa, dei materiali, tenuto conto del nuovo Prezziario dei lavori pubblici del 2012, dei costi dei trasporti e noli, quantificata in € 121.364,93 (€ 49.123,90 per la manodopera + € 52.976,76 per i materiali + € 19.264,27 per il costo di noli e trasporti); per la riserva n. 2 ha individuato il danno subito dall'appaltatore per la stipula infruttuosa della polizza in € 1.250,00 x 8 mesi = € 10.000,00, oltre all'attività infruttuosa del proprio personale in € 3.000,00 per ogni mese decorso infruttuosamente, dunque € 3.000,00 x 8 mesi = €
24.000,00. Per la riserva n. 2, dunque, ha quantificato l'importo di € 10.000,00 + € 24.000,00 =
€ 34.000,00.
In totale la riserva n. 1 e la riserva n. 2 ammontano a complessivi € 155.364,93.
pagina 9 di 18 Tenuto conto che non è stata individuata alcuna responsabilità dell'appaltatore nel ritardo per la stipula del contratto e per la consegna dei lavori, le somme indicate vanno riconosciute all'attrice.
La riserva n. 3 riguarda il danno economico subito dall'appaltatore per la sospensione dei lavori, avvenuta, per disposizione del D.L. il 4/05/2012, fino al 28/05/2012, come constatato dal CTU, perché durante le operazioni di demolizione degli edifici esistenti, è emerso che le tubazioni dei pluviali erano in parte di materiale contenete amianto, e pertanto non demolibili con gli usuali metodi previsti in progetto ma secondo specifiche procedure dettate dalla normativa vigente. […] In data 23/04/2012, con
OdS n. 3, la D.L. disponeva la sospensione dei lavori di demolizione del fabbricato e di avviare le procedure previste per lo smaltimento dell'amianto tra le quali, la redazione e presentazione del piano di lavoro, presentato dall'appaltatore il 27/04/2012. Pertanto il 4/05/2012 è stato redatto verbale di sospensione dei lavori, ed il 28/05/2012 cessate le cause di sospensione, è stato redatto verbale di ripresa dei lavori, che
l'impresa ha firmato con riserva. Anche in tal caso il CTU ha ritenuto la fondatezza della pretesa dell'attrice e ha quantificato il danno in € 25.793,70.
Condividendo le conclusioni del CTU le somme indicate spettano all'impresa.
La riserva n. 4 attiene al danno subito per il ritardo di 220 giorni tra la produzione prevista e la produzione effettiva. Tale pretesa non è stata ritenuta fondata dal CTU. Il Consulente ha affermato che la stessa è tecnicamente errata, in quanto, anche se a ragione l'appaltatore lamenta di aver subito ritardi nei pagamenti dei vari SAL rispetto all'emissione dei certificati di pagamento, questo non giustifica l'appaltatore di aver ridotto la forza lavoro e di mezzi, prolungando per 220 giorni la durata dei lavori, ed allo stesso tempo chiede il risarcimento per maggiori oneri per fermo personale di cantiere, che invece avrebbe potuto utilizzare fruttuosamente per fare avanzare i lavori impiegando cosi meno di 220 gg., inoltre i
220 giorni di maggior tempo di lavori, alla data di apposizione della riserva 30/09/2013, rientravano nei
730 giorni di tempo previsti da contratto per l'ultimazione dei lavori dalla data di consegna dei lavori del
12/04/2012, inoltre in base al contratto di appalto, l'art. 11 – Ritardi nei pagamenti, stabilisce che,
“Qualora il ritardo dei pagamenti superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, come accertati ai sensi dell'art. 133, primo comma,
pagina 10 di 18 del Codice civile. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del
Codice Civile.
Anche in relazione alla riserva n. 4 vanno condivise le conclusioni del CTU, dunque la relativa pretesa dell'attrice non può esserle riconosciuta.
La riserva n. 5 è stata iscritta per compensare alcune lavorazioni resesi necessarie, ovvero la bonifica da ordigni bellici, che non erano previste nel Capitolato Speciale di Appalto. Il
CTU ha quantificato l'ammontare della pretesa economica dell'attrice in € 187.356,04.
Il RUP aveva escluso la fondatezza della pretesa in esame in quanto le lavorazioni in detrazione, sostituzione o aggiunta (ordinate dalla DL con appositi ODS controfirmati dalla ditta) rispetto a quelle previste dal capitolato speciale di appalto, sono state compensate nelle 3 perizie di variante con VCNP e corrisposte alla ditta utilizzando le somme a disposizione dell'amministrazione (cfr. all. 1 atto di citazione).
Tuttavia al riguardo il Consulente ha evidenziato che In data 19/12/2013, l'Amministrazione
Appaltante ha presentato Perizia di variante e suppletiva (PVS), redatta dalla D.L., per compensare alcune lavorazioni resesi necessarie ma non contemplate nello schema contrattuale in titolo.
In detta occasione, l'impresa ha annotato la mancanza della compensazione di alcune opere che, pur se necessarie e non inserite nel corpo dell'art. 1/E regolante l'importo dei lavori, non sono state inserite nella citata
PVS e pertanto a norma dell'art. 161, ha firmato l'atto di sottomissione del 19/12/2013 con riserva al fine di ottenere il riconoscimento dell'importo dei lavori relativi alla bonifica da ordigni bellici, che non erano previsti nel Capitolato Speciale di Appalto che non contiene nessuna specifica circa la sua esecuzione e certificazione e non è presente nemmeno nell'articolo 1/E del computo metrico estimativo.
In corso d'opera si è rilevata la necessità di effettuare la bonifica da ordigni bellici fino a m. 2 e m. 5 di profondità rispetto al piano di campagna. Misure queste ben oltre il metro di profondità per il quale vengono di norma effettuate le operazioni di ricerca di residui bellici. […] Ricerca palesemente non inserita nell'art. 1/E, tenuto conto delle aree soggette a bonifica fino a due e cinque metri di profondità.
Anche in tal caso, condividendo le conclusioni del CTU, la somma indicata va riconosciuta all'impresa.
pagina 11 di 18 Il CTU ha poi riconosciuto la fondatezza della riserva 6 - Maggiore onere per fermo personale e di cantiere per cause climatologiche fuori dalle previsioni contrattuale che hanno causato una maggiore durata dei lavori di 150 giorni – quantificata in € 156.926,78 e la riserva n. 7, iscritta per la maggiore incidenza di costi per fidejussioni, quantificata in € 6.250,00.
Quanto alla riserva 8, maggiori costi determinati dagli aumenti dei prezzi, il CTU ha quantificato il relativo ammontare in € 162.156,34.
Con l'ultima riserva l'impresa ha richiesto i danni per ritardato pagamento dei lavori.
L'art. 11 del Contratto d'appalto stipulato tra le parti, “Ritardo dei pagamenti”, stabilisce che, qualora il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, come accertati ai sensi dell'art. 133, primo comma, del Codice appalti.
L'importo complessivo degli interessi moratori e legali dovuti all'impresa per ritardo dei pagamenti ammonta ad € 49.092,19, come quantificato dal CTU.
Il Consulente ha, infine, individuato l'importo da pagare all'impresa per il SAL n. 9 pari a complessivi € 303.577,15.
L'amministrazione ha dichiarato e provato che, in seguito ai pagamenti effettuati in esecuzione dei pignoramenti, residua la somma di € 85.000,00, allo stato accantonata a titolo di danni stimati per inadempimento contrattuale.
In conclusione, riconosciuta la fondatezza delle pretese dell'attrice, ad eccezione di quelle corrispondenti alla riserva n. 4, la somma spettante all'attrice è pari a € 693.847,79, oltre €
85.000,00 per il saldo del IX SAL, dunque complessivamente € 778.847,79, su cui applicare gli interessi legali dalla domanda e oltre € 49.092,19 a titolo di interessi per ritardato pagamento
(riserva n. 9).
Pertanto, le domande formulate dall'attrice vanno accolte nei limiti specificati e il va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 778.847,79, CP_3 oltre interessi legali come sopra specificato e oltre alla somma di € 49.092,19.
Va ora esaminata la domanda riconvenzionale formulata dal al fine di ottenere il CP_3 risarcimento del danno subito in seguito alla risoluzione del contratto.
pagina 12 di 18 Il CTU ha esaminato le richieste risarcitorie formulate dall'amministrazione.
Il ha chiesto il risarcimento del danno legato al degrado degli elementi di finitura edili CP_3
e agli impianti installati già compromessi dall'esposizione agli agenti atmosferici, scaturito dalla mancata installazione degli infissi e da altri comportamenti dell'impresa.
Sul punto, in effetti, il CTU ha rilevato l'esistenza di:
1) Macchie color ruggine sul pavimento in alcune zone indicate sulle planimetrie allegate (all. n. 3) e come si evince anche dalle fotografie (vds.. allegato n. 2): Ala Est piano 1°: nel corridoio e nel vano adiacente n. 31
(vds. foto nn. 83, 91, 92, 94, 96, 110), nel vano n.26 (vds. foto nn. 104 – 106), mentre in corrispondenza della porta dell'uscita di emergenza, vi sono danni da infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalla parete esterna, dove è ancorata la scala di emergenza (vds. foto nn. 97 – 99);
Ala Est piano Terra: anta della finestra difettosa del vano n. 79 non apriva bene, necessita di una registrazione, (le finestre sono state provate tutte durante il sopralluogo); finestre esterne tutte installate;
Ala Ovest piano 1°: Macchie sul pavimento del corridoio (vds. foto n. 78), macchie di umidità nei vani sotto le finestre non installate (vds. foto nn. 74, 76, 77);
Ala Ovest piano Terra: macchie di umidità sotto le finestre non installate (vds. foto n. 43, 51, 52, 56, 59,
61), lavabo non installato nell'antibagno n. 90 (vds. foto n. 45);
Troncone centrale piano Terra: Lavabo non installato nell'antibagno n. 60 (vds. foto n. 128); due w.c. non installati nei bagni nn. 59 b e 59 c (vds. foto n. 129 e 130), le finestre esterne sono tutte montate ad eccezione dei vani nn. 54 e 55, l'anta della finestra nel vano n. 43 non funzionava bene e necessita di registrazione;
all'esterno, sul lato est del troncone centrale, una parte del marciapiede ha il pavimento e lo zoccoletto danneggiato per circa 6,00 m. (vds. foto n. 159);
Troncone centrale piano 1°: sono state riscontrate macchie di colore rosso sul pavimento nel vano n. 8 (vds. foto nn. 140 – 142), e nel bagno n. 36 (vds. foto n. 143), macchie di umidità sotto le finestre non installate dei vani (vds. foto nn. 123, 125, 136, 137, 139, 141, 150).
Terrazzo di copertura della palazzina: in diversi punti lo zoccoletto è saltato (vds. foto nn. 152) in particolare nella parete del locale tecnico (vds. foto n. 155).
Tali macchie potrebbero essere dovute ad infiltrazioni di acqua piovana, che è entrata dalla tubazione dell'impianto di areazione, dal punto di innesto con l'unità di trattamento aria (U.T.A.) che attualmente non
pagina 13 di 18 è presente, che dovrebbe essere collocata proprio sul terrazzo di copertura della palazzina, pertanto in occasione di forti piogge e vento, probabilmente l'acqua si infiltra dentro la tubazione dell'aria, che ovviamente non ha tenuta all'acqua ed è fuoriuscita finendo sul controsoffitto e poi sul pavimento sottostante.
Gli infissi eterni sono quasi tutti montati, mancano soltanto quelli blindati, dove le aperture sono state chiuse con dei teli di plastica trasparente, mentre l'ingresso principale è stato chiuso con una rete per impedire l'accesso ai volatili che si erano insediati lasciando escrementi sul pavimento ancora visibile in alcune zone che evidentemente non sono state pulite.
Le finestre montate sono in buono stato di conservazione, infatti sono state provate tutte e funzionano ad eccezione di alcune che necessitano di un intervento di registrazione.
Mancano tutte le porte interne dei vari locali, ed in alcune zone sono previste porte blindate che non sono montate. Il pavimento e lo zoccoletto è posato in opera in tutta la palazzina ad eccezione delle zone dove è previsto il pavimento galleggiante, ed in prossimità delle porte interne, perché vanno completati dopo il montaggio delle porte.
L'impianto elettrico è completo con prese ed interruttori e cavi, mancano alcuni quadri elettrici e la copertura dei cavi con cavedi in alcune zone, inoltre in alcune zone i cavi fuoriescono dal controsoffitto e mancano le placchette;
anche l'impianto di climatizzazione è completo di tubazioni e collettori, mancano i fancoil e l'unità di trattamento aria esterna, impianto idrico completo. Nel terrazzo di copertura è installato l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ed anche i pannelli del solare termico per la produzione di acqua calda, nel vano tecnico del terrazzo è installato il serbatoio dell'acqua calda sanitaria, gli inverter e le caldaie. In alcune zone del terrazzo lo zoccoletto è saltato, inoltre nel marciapiede esterno adiacente alla palazzina in una porzione manca il pavimento e lo zoccoletto, mancano i parapetti in ferro delle scale di ingresso.
L'importo dei danni come stimati nel progetto esecutivo di completamento dell'opera (aprile 2019) annesso 8 fascicolo parte convenuta, sono: Opere di pulizia, bonifica e disinfestazione: € 13.100,00; Verifica e sistemazione di elementi di finitura edili esterni: intonaci, tinteggiatura, pavimenti, zoccoletti: € 9.800;
Verifica e e sistemazione di elementi di finitura edili interni: intonaci, tinteggiatura, pavimenti, zoccoletti €
6.600; Verifica e registrazione infissi già montati: € 1.000,00.
pagina 14 di 18 Per quanto riguarda le altre voci indicate nell'annesso 8, riguardano lavori di completamento e verifica degli impianti che a parere del sottoscritto non devono essere addebitate all'appaltatore, visto che il contratto è stato rescisso.
b) danni legati alla mancata consegna della palazzina nei termini contrattuali previsti. Il danno legato alla mancata consegna dell'immobile può essere quantificato facendo indiretto riferimento all'importo massimo della penale raggiunto in data 25/05/2016 e pari ad € 401.339,05, come previsto da contratto;
In merito alla mancata consegna della Palazzina nei termini contrattuali previsti, alla luce di quanto emerso dallo studio della documentazione in atti, oltre che da quanto appreso dal C.T.U. in sede di sopralluogo, è palese evidenza che la ditta appaltatrice, al di là della fondatezza o meno delle proprie ragioni, abbia consegnato la Palazzina incompleta e in ampio ritardo rispetto ai termini contrattuali previsti (vd. artt. 4 e 5 del Contratto d'appalto), pur tenendo conto delle dilazioni temporali lecitamente previste ed effettivamente occorse durante lo svolgimento dei lavori, a far data dalla presa in consegna degli stessi.
Pertanto, considerata l'eccedenza dei tempi di consegna rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, il
C.T.U. ritiene congrua l'applicazione della penale richiesta dalla Stazione Appaltante nella misura massima prevista dalle disposizioni contrattuali (vd. artt. 4 e 5 del Contratto d'Appalto), raggiunta già alla data del
25/05/2016 per un importo complessivo pari al 10% dell'ammontare netto dei lavori, ovvero complessivi €
401.339,05.
Oltre ai danni elencati sopra, l'amministrazione appaltante chiede il risarcimento delle spese che ha dovuto sostenere per le opere di ripristino e messa in sicurezza dell'area di cantiere pari ad € 14.514,48 come risulta dal processo verbale di quantificazione della direzione del genio militare (annesso n. 9 fascicolo parte convenuta).
In merito alla possibilità di riconoscere l'ammontare della penale per il ritardo dopo la risoluzione del contratto la Suprema Corte ha chiarito che L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere
pagina 15 di 18 conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (C. Cass., n. 27994/2018).
Nel caso di specie, essendo incontestato il ritardo nell'esecuzione delle opere – tanto da avere determinato la risoluzione del contratto – oltre che il mancato completamento dei lavori, la penale in questione va riconosciuta, unitamente agli ulteriori danni riscontrati dal CTU, con conseguente rigetto della domanda dell'attrice, di disapplicazione della penale per il ritardo, che l'amministrazione ha dichiarato di non avere più computato al momento della risoluzione, ma ha chiesto in questa sede in via riconvenzionale.
Il Consulente ha, invece, escluso i danni indiretti lamentati dal , in quanto la CP_3 palazzina non versa in condizioni di pesante stato di degrado, inoltre non si rileva l'impossibilità di programmare interventi di ristrutturazioni, infatti la palazzina necessita più che altro lavori di completamento
e lavori per sistemare le finiture edili danneggiate.
Per quanto riguarda l'impossibilità di eseguire l'adeguamento funzionale e normativo del sistema di telecomunicazioni, non si rileva alcuna osservazione o nota da parte del D.L. sui documenti di cantiere e di contabilità.
Il direttore dei lavori che ha vigilato sulla esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo il progetto, avrebbe dovuto fermare i lavori in corso d'opera e far notare la difformità.
Condividendo le conclusioni del CTU, i danni subiti dall'amministrazione risultano pari a
€ 446.353,53, oltre interessi legali dalla domanda.
Pertanto l'attrice va condannata al pagamento della predetta somma in favore del convenuto.
Visto l'art. 1243 c.c., si ritiene di disporre la compensazione tra il maggior credito dell'attrice e il minor credito del convenuto.
L'esito della controversia consente di compensare per metà le spese di lite, conseguentemente il convenuto va condannato alla rifusione nei confronti dell'attrice del residuo terzo di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (individuato sulla base del pagina 16 di 18 decisum), nel seguente modo: € 4.500,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva,
€ 10.000,00 per la fase istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di €
25.500,00 per compensi e € 1.713,00 per esborsi (contributo unificato, bollo), importi sui quali applicare la disposta compensazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste per metà a carico dell'attrice e per metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 5080/2020, promosso da in proprio e quale capogruppo mandataria del costituito con e Parte_1 CP_5 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e Controparte_2 Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore
[...] Controparte_3
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della illegittimità della risoluzione del contratto di appalto del 22 ottobre 2018;
2. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande formulate dall'attrice e, per l'effetto, condanna il al Controparte_3 Controparte_3 pagamento, in favore di in proprio e n.q., della somma di € 778.847,79, Parte_1 oltre interessi come in motivazione, e della ulteriore somma di € 49.092,19;
3. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale formulata dal e, per l'effetto, condanna in proprio e n.q., al Controparte_3 Parte_1 pagamento in favore del della somma di € 446.353,53, oltre Controparte_3 interessi come in motivazione;
4. dispone la compensazione tra il maggior credito di in proprio e n.q., e Parte_1
il minor credito del;
Controparte_3
5. compensa per metà le spese di lite e condanna il alla Controparte_3 rifusione, nei confronti di in proprio e n.q., della residua metà, che Parte_1 liquida in € 12.750,00 per compensi e € 856,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge;
pagina 17 di 18 6. pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico di in proprio e Parte_1
n.q., e per metà a carico del . Controparte_3
Così deciso in Catania il 29/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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