CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/09/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.285/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 285 del Ruolo Generale dell'anno 2025
DA
AVV. SARAH (c.f.: ), proc. dom. avv. Pt_1 C.F._1
PAROLIN PAOLO per mandato allegato al ricorso depositato telematicamente
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE -
E CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore Generale
- INTERVENUTO -
1 OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa iscritta a ruolo il 13/06/2025 e trattenuta in decisione all'udienza del
17/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Nel merito: in accoglimento della presente opposizione avverso il decreto di liquidazione reso il 20.05.25, depositato il 24.05.25 e notificato il
29.05.25, riconoscere e liquidare all'Avv. Sarah Soveri per l'opera professionale svolta, quale difensore del sig. nel processo Persona_1
penale rubricato sub RG App. 1758/2022 (RGNR 4264/2019) della Corte
d'Appello di Trieste, sezione penale, anche il compenso per la fase decisionale nella misura di € 709,00 (compenso già ai i Tariffa di Pt_2
cui al DM 55/14 versione vigente), importo ridotto ad € 472,62 (detrazione di 1/3) in applicazione dell'art. 106-bis DPR 115/02, oltre spese generali pari al 15%, CNA 4% ed IVA se dovuta.
Porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002, il pagamento delle somme liquidate.
Con rifusione di spese e compensi, oltre esborsi ed accessori di Legge,
sostenute per il presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'acquisizione presso la Corte d'Appello di
Trieste, sezione penale, del fascicolo relativo al processo a carico di
2 rubricato sub RG App. 1758/2022 (RGNR 4264/2019) Persona_1
della Corte d'Appello di Trieste, sezione penale.”.
Per il P.M.:
“Rigettare il ricorso.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Sarah Soveri ha chiesto ed ottenuto dalla prima sezione penale di questa Corte la liquidazione del suo compenso professionale in relazione alla difesa nel procedimento di appello proposto da Persona_1
persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La prima sezione penale, con provvedimento motivato del 20/05/2025,
depositato il 21/05/2025, ha riconosciuto alla predetta, a titolo di compenso in relazione all'opera professionale prestata, la somma di € 473,24 oltre accessori di legge.
L'avv. Soveri, a mezzo del suo difensore, ha proposto opposizione in data
13/06/2025 avverso il detto provvedimento di liquidazione ritenendo ingiusto l'importo liquidato poiché non risultava liquidata la fase decisionale comunque svoltasi anche se mediante trattazione scritta.
In particolare, la ricorrente, premesso che l'appello era stato trattato sulla base delle disposizioni emergenziali e non in forza del nuovo articolo 598bis
c.p.p. come erroneamente indicato dalla Corte nel relativo verbale e ricordato che il contraddittorio “in forma cartolare” era comunque garantito
3 dallo scambio di atti scritti, fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), evidenziava che la descrizione di cui alla lettera d) dell'art. 12 co. 3° D.M. 55/2014 relativa all'attività in cui si concretava la fase decisionale (“le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di
consiglio che in udienza pubblica”) era esemplificativa e non esaustiva,
tanto più che la stessa non si concludeva con l'emissione del provvedimento giurisdizionale ma ricomprendeva anche il suo esame, necessario ai fini dell'eventuale ulteriore gravame o per la fase dell'esecuzione e che comunque includeva l'esame delle conclusioni altrui (PG e parti private).
Tutto ciò premesso la ricorrente ha chiesto che le venga liquidato il compenso professionale per tale fase nella misura ridotta di € 472,62 oltre accessori di legge.
Il , benché regolarmente evocato, non si è Controparte_1
costituito.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Presidente, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia del resistente e, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si è riservato la decisione.
Ciò premesso in fatto, nel merito, va evidenziato che è pacifico in causa che l'avv. Soveri si è limitata a redigere e a depositare l'atto di appello, che non
4 ha formulato istanza di trattazione orale né ha depositato (come era sua facoltà) conclusioni all'esito della requisitoria del Procuratore Generale (cfr.
sul punto doc. 8 allegato).
Come ricordato dalla stessa difesa della ricorrente è pacifico altresì che, ai sensi dell'art. 12, comma 3°, D.M. 55/2014 il compenso si liquida per fasi.
Tale norma in particolare stabilisce: “ Con riferimento alle diverse fasi del
giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio
degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le
consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri,
scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente
alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti,
denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del
responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le
partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie
procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze
pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi
di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative
5 notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato
connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla
discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in
udienza pubblica.”
Ora è del tutto evidente che l'avv. Soveri ha senz'altro svolto l'attività
prevista nelle prime due fasi liquidata dalla Corte, ma non risulta aver svolto alcuna delle attività previste con riguardo alla fase decisionale di cui chiede la liquidazione.
Sul punto la difesa della ricorrente sostiene che l'attività indicata sarebbe solo esemplificativa e che la fase decisionale ricomprenderebbe anche l'attività di esame delle conclusioni del PG nonché l'esame del provvedimento giurisdizionale ai fini dell'eventuale ulteriore gravame.
L'assunto non è condivisibile.
Anche ritenendo che l'elenco di cui alla lettera d) del citato D.M. sia solo esemplificativo, va evidenziato che il compenso per l'“l'esame e studio degli
atti” è previsto specificatamente ed esclusivamente solo per la fase introduttiva.
In ogni caso sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare di aver svolto una qualche attività valutabile ai fini del compenso nella fase decisionale,
dimostrazione che, nella specie, manca del tutto.
6 Pertanto, va ritenuto che il provvedimento oggi impugnato sia immune da vizi.
Nulla per le spese non essendosi costituito il . CP_1
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- Rigetta l'opposizione;
- Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 17 settembre 2025.
Il Presidente est
Marina Caparelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Il Presidente dott. Marina CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 D.P.R. 115/02,
iscritta al n° 285 del Ruolo Generale dell'anno 2025
DA
AVV. SARAH (c.f.: ), proc. dom. avv. Pt_1 C.F._1
PAROLIN PAOLO per mandato allegato al ricorso depositato telematicamente
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE -
E CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore Generale
- INTERVENUTO -
1 OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa iscritta a ruolo il 13/06/2025 e trattenuta in decisione all'udienza del
17/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Nel merito: in accoglimento della presente opposizione avverso il decreto di liquidazione reso il 20.05.25, depositato il 24.05.25 e notificato il
29.05.25, riconoscere e liquidare all'Avv. Sarah Soveri per l'opera professionale svolta, quale difensore del sig. nel processo Persona_1
penale rubricato sub RG App. 1758/2022 (RGNR 4264/2019) della Corte
d'Appello di Trieste, sezione penale, anche il compenso per la fase decisionale nella misura di € 709,00 (compenso già ai i Tariffa di Pt_2
cui al DM 55/14 versione vigente), importo ridotto ad € 472,62 (detrazione di 1/3) in applicazione dell'art. 106-bis DPR 115/02, oltre spese generali pari al 15%, CNA 4% ed IVA se dovuta.
Porre a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002, il pagamento delle somme liquidate.
Con rifusione di spese e compensi, oltre esborsi ed accessori di Legge,
sostenute per il presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'acquisizione presso la Corte d'Appello di
Trieste, sezione penale, del fascicolo relativo al processo a carico di
2 rubricato sub RG App. 1758/2022 (RGNR 4264/2019) Persona_1
della Corte d'Appello di Trieste, sezione penale.”.
Per il P.M.:
“Rigettare il ricorso.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Sarah Soveri ha chiesto ed ottenuto dalla prima sezione penale di questa Corte la liquidazione del suo compenso professionale in relazione alla difesa nel procedimento di appello proposto da Persona_1
persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La prima sezione penale, con provvedimento motivato del 20/05/2025,
depositato il 21/05/2025, ha riconosciuto alla predetta, a titolo di compenso in relazione all'opera professionale prestata, la somma di € 473,24 oltre accessori di legge.
L'avv. Soveri, a mezzo del suo difensore, ha proposto opposizione in data
13/06/2025 avverso il detto provvedimento di liquidazione ritenendo ingiusto l'importo liquidato poiché non risultava liquidata la fase decisionale comunque svoltasi anche se mediante trattazione scritta.
In particolare, la ricorrente, premesso che l'appello era stato trattato sulla base delle disposizioni emergenziali e non in forza del nuovo articolo 598bis
c.p.p. come erroneamente indicato dalla Corte nel relativo verbale e ricordato che il contraddittorio “in forma cartolare” era comunque garantito
3 dallo scambio di atti scritti, fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), evidenziava che la descrizione di cui alla lettera d) dell'art. 12 co. 3° D.M. 55/2014 relativa all'attività in cui si concretava la fase decisionale (“le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di
consiglio che in udienza pubblica”) era esemplificativa e non esaustiva,
tanto più che la stessa non si concludeva con l'emissione del provvedimento giurisdizionale ma ricomprendeva anche il suo esame, necessario ai fini dell'eventuale ulteriore gravame o per la fase dell'esecuzione e che comunque includeva l'esame delle conclusioni altrui (PG e parti private).
Tutto ciò premesso la ricorrente ha chiesto che le venga liquidato il compenso professionale per tale fase nella misura ridotta di € 472,62 oltre accessori di legge.
Il , benché regolarmente evocato, non si è Controparte_1
costituito.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Presidente, verificata la regolarità della notifica ha dichiarato la contumacia del resistente e, sentite le argomentazioni e conclusioni della parte ricorrente, si è riservato la decisione.
Ciò premesso in fatto, nel merito, va evidenziato che è pacifico in causa che l'avv. Soveri si è limitata a redigere e a depositare l'atto di appello, che non
4 ha formulato istanza di trattazione orale né ha depositato (come era sua facoltà) conclusioni all'esito della requisitoria del Procuratore Generale (cfr.
sul punto doc. 8 allegato).
Come ricordato dalla stessa difesa della ricorrente è pacifico altresì che, ai sensi dell'art. 12, comma 3°, D.M. 55/2014 il compenso si liquida per fasi.
Tale norma in particolare stabilisce: “ Con riferimento alle diverse fasi del
giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio
degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le
consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri,
scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente
alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti,
denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del
responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le
partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie
procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze
pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi
di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative
5 notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato
connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla
discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in
udienza pubblica.”
Ora è del tutto evidente che l'avv. Soveri ha senz'altro svolto l'attività
prevista nelle prime due fasi liquidata dalla Corte, ma non risulta aver svolto alcuna delle attività previste con riguardo alla fase decisionale di cui chiede la liquidazione.
Sul punto la difesa della ricorrente sostiene che l'attività indicata sarebbe solo esemplificativa e che la fase decisionale ricomprenderebbe anche l'attività di esame delle conclusioni del PG nonché l'esame del provvedimento giurisdizionale ai fini dell'eventuale ulteriore gravame.
L'assunto non è condivisibile.
Anche ritenendo che l'elenco di cui alla lettera d) del citato D.M. sia solo esemplificativo, va evidenziato che il compenso per l'“l'esame e studio degli
atti” è previsto specificatamente ed esclusivamente solo per la fase introduttiva.
In ogni caso sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare di aver svolto una qualche attività valutabile ai fini del compenso nella fase decisionale,
dimostrazione che, nella specie, manca del tutto.
6 Pertanto, va ritenuto che il provvedimento oggi impugnato sia immune da vizi.
Nulla per le spese non essendosi costituito il . CP_1
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- Rigetta l'opposizione;
- Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 17 settembre 2025.
Il Presidente est
Marina Caparelli
7