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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel.
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 300/20 R.G. promossa da
, nata il [...] a [...] e residente in [...]in Persiceto Parte_1
(BO), Vicolo dei Frati n. 21, C.F. , rappresentata e difesa, come in atti C.F._1 unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Massimo di Bonaventura e dall'Avv. Enrico di
Bonaventura; appellante
CONTRO
“ , società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), alla Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno , iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla P.IVA_1
Banca d'Italia ai sensi del regolamento 7 giugno 2017 al numero 35171.8, e, per essa, giusta procura speciale a rogito del Notaio Dr. di Pordenone in data 22 gennaio Persona_1
2018 rep. n. 297151 – racc. n. 30893 (cfr. doc. all. 1 Fasc. I grado ALICUDI), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 30 gennaio 2018 al n. 1533 serie 1T, la “
[...]
in persona legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), alla CP_2
Via Galileo Galilei n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-
Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, Società incorporante – a seguito di fusione per incorporazione con effetto a decorrere dall'1.07.2019, giusto atto di fusione del 6.06.2019 a rogito
Notaio Dr. in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, n. 4.740 Persona_2 di Repertorio n.
1.057 di Raccolta (cfr. doc. all. D Fasc. I grado – la , con CP_1 CP_3 sede legale in Roma (RM), Piazza SS. Apostoli n. 73, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma n. ] in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa come in atti, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Antonio
SCHIAVONE del Foro di Milano e dall'Avv. Pietro Davide SARTI del Foro di Roma;
Appellata
Nonché
(già – società incorporante in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 forza di atto di fusione del 04.10.2021 n. Rep. 471 e n. Racc. 335, a rogito della Dott.ssa
[...]
, Notaio in AD), con sede in AD alla Via San Marco n. 11, capitale sociale euro Per_3
49.597.780,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di AD
, numero REA: PD-376107 - Codice ABI: , iscritta all'Albo delle banche al n. P.IVA_3 P.IVA_4
5682 in persona del suo procuratore, il Dott. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), in virtù di procura in data 10.10.2023 a rogito Notaio di C.F._2 Persona_4
AD, rep. n. 50974 e racc. n. 22419, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di AD il giorno 11.10.2023 al n. 34831 S. 1T (doc. 2), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv Marco
Bertaso e dall'Avv. Michele Fontana, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, subentrato nella titolarità del credito già vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
Intervenuta
OGGETTO:
Appello avverso la sentenza n.1828/19 pubblicata dal Tribunale di AR in data 11.12.2019;
Conclusioni dell'appellante (come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
08.07.2025):
Sulla premessa che le parti sono addivenute alla definizione di tutte le controversie per cui l'esponente intende rinunciare anche al giudizio suddetto pendente dinanzi alla Corte d'Appello di
L'Aquila in osservanza dell'accordo intercorso con compensazione delle spese legali e , di conseguenza con la relativa rinuncia alla solidarietà professionale, l'esponente rinuncia Al giudizio n. 399/2020 RG pendente dinanzi alla Corte suindicata , con la compensazione delle spese fra le parti e la rinuncia alla solidarietà professionale.
Conclusioni dell'intervenuta (come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 08.07.2025):
Premesso che: - nel corso della procedura, le parti addivenivano ad una definizione stragiudiziale della controversia;
- in data 22.11.2024, depositava, quindi, l'accettazione della rinuncia del Controparte_4 presente giudizio per avvenuta definizione della controversia;
- con ordinanza del 15.05.2025, l'Ill.mo Collegio, presieduto dal Giudice dottoressa Barbara Del
Bono, ha rimesso la causa sul ruolo per l'udienza del 24.6.2025 ore 9.00 (disponendone la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte), per consentire alle parti di interloquire sulla intervenuta rinuncia o meno agli atti del presente giudizio;
- con atto depositato il 11.06.2025, la signora , tramite proprio legale, dava nuovamente Parte_1 atto della rinuncia al presente procedimento per addivenuta definizione stragiudiziale.
Tutto ciò premesso, ut supra rappresentata e difesa, conferma la rinuncia al Controparte_4 presente giudizio per avvenuta definizione della controversia.
Con compensazione delle spese tra le parti e rinuncia alla solidarietà professionale.
FATTO E DIRITTO
Per quanto di interesse ai fini della decisione, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di AR ha rigettato l'opposizione, dalla stessa proposta, avverso il decreto ingiuntivo n. 691/2011 emesso dal Tribunale di AR a favore di BA , con cui veniva ingiunto all'appellante in qualità di garante, oltre che alla CP_7 debitrice principale Energia Petroli Italia srl, il pagamento dell'importo di € 394.738,52, oltre spese, interessi al tasso del 9,8% dall'1/1/2011 al soddisfo, confermandolo in ogni sua parte ed ha altresì condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali.
Nel suo atto di gravame l'appellante ha contestato la decisione sulla base dei motivi sinteticamente di seguito esposti, tutti riferiti alla valutazione del materiale istruttorio :
1) Erroneità dell'acritico recepimento della CTU grafologica, disposta a seguito del disconoscimento da parte sua della sottoscrizione di alcuni documenti contrattuali, senza valutazione delle fondate osservazioni critiche redatte nel suo interesse.
2) Violazione dell'art 115 c.p.c. – Omessa valutazione della documentazione tempestivamente prodotta– Ingiusta esclusione delle richieste istruttorie formulate in primo grado.
Ha dunque insistito in via preliminare, per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n.
1828/2019 del Tribunale di AR, pubblicata l'11/12/2019 e nel merito, per l'accoglimento dell'appello con annullamento o riforma della sentenza impugnata, previo eventuale rinnovo di
CTU ed ammissione dei mezzi istruttori reiterati. Nella sua comparsa di costituzione la e per essa quale mandataria la Controparte_1 CP_2
società incorporante la , già intervenuta in primo grado quale cessionaria del
[...] CP_3 credito, ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il processoo veniva sospeso in attesa della definizione del giudizio di querela di falso proposto dalla stessa appellante dinanzi al Tribunale di AR, ritenuta tale decisone pregiudiziale alla definizione del presente giudizio.
Interveniva poi con comparsa depositata in data 29.4.2024 la subentrata nella Controparte_4 titolarità del credito già vantato da nei confronti di , con Controparte_1 Parte_1 tutte le relative garanzie in forza di cessione dello stesso;
Nelle more della sospensione del giudizio, l'appellante, dando atto di aver definito la controversia mediante accordo stragiudiziale, depositava istanza di estinzione del giudizio.
L'intervenuta, quale cessionaria del credito e titolare del diritto, confermava l'intervenuta definizione della lite.
Riattivato il contraddittorio le parti confermavano quanto sopra esposto.
Sulla base di tale sopravvenuto evento rappresentato, ossia la intervenuta definizione del giudizio mediante accordo stragiudiziale e preso atto della volontà manifestata dagli attuali interessati alle sorti del presente giudizio, ossia l'appellante e la nuova cessionaria del credito, va dichiarata cessata la materia del contendere .
Le spese del presente grado di giudizio come richiesto dalle medesime parti sono da ritenersi integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 01.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mariangela Fuina Barabara Del Bono