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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6566 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, cittadino italiano, CF , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.12.1971, residente in [...] Montecchio Maggiore (VI), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Cossu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
ATTRICE
CONTRO
, CF: , nata a [...] il [...], domiciliata presso CP_1 C.F._2
lo studio dell' Avv. Francesca Ferrai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente : “
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, accertate le modifiche economiche e patrimoniali del
[...]
, voglia accogliere la presente istanza di revoca dell'assegno di mantenimento a seguito CP_2
del venir meno dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della
presente domanda
Nell'interesse di parte resistente: “
stante la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per beneficiare del contributo al mantenimento,
la resistente si associa alle conclusioni di parte ricorrente e chiede la revoca dell'assegno di mantenimento.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2024, ha depositato ricorso domandando, a Controparte_3
parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n 1307/2007, la revoca dell'obbligazione di pagamento posta a suo carico a titolo di mantenimento del figlio . CP_2
A sostegno del ricorso ha assunto che dal prospettato quadro anagrafico ed economico lavorativo del figlio emergerebbe , quanto meno in via presuntiva, il venir meno dei presupposti per CP_2
la sussistenza dell'obbligo di mantenimento, ritendo per l'effetto, fondata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento
Con comparsa depositata in data 29.04.2024 si è costituita la resistente, opponendosi alla revoca del contributo e contestando che il figlio sia entrato a tutti gli effetti nel mondo del lavoro svolgendo attività di lavoro subordinato alle dipendenze della che invero non avendo, lo stesso, CP_4
ricevuto dal padre le risorse necessarie per intraprendere una formazione professionale, anche attraverso un percorso di studi, a tutt'oggi fatica a raggiungere una indipendenza economica;
che,
difatti, dopo la separazione dei genitori, si è accontentato di una vita modesta e che a causa dell'indisponibilità del padre a provvedere alle spese straordinarie, non gli è stato consentito di intraprendere un percorso di studi o acquisire qualifiche professionali;
di essere titolare di un modesto reddito e di aver potuto provvedere solo al soddisfacimento dei bisogni essenziali del figlio mentre il ricorrente si è reso irreperibile disinteressandosi della crescita del figlio e della sua istruzione, senza partecipare alle spese straordinarie nonostante l'elevata capacità economica;
che il figlio ha cercato di raggiungere l'indipendenza economica in ogni modo svolgendo CP_2
lavori saltuari nell'ambito della ristorazione, ma non con contratti duraturi e remunerativi, contrariamente a quanto sostenuto dal padre nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio.
All'udienza di comparizione del 10 giugno 2024, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nel ricorso dando atto che il figlio delle parti dal 2021 ha lavorato sino al dicembre 2023 con continuità.
La resistente, comparsa personalmente, ha invece affermato che il figlio vive con lei ed è
attualmente privo di occupazione… “Lavora stagionalmente a chiamata. Ha lavorato per un ristorante di Calasetta non continuativamente con brevi contratti di lavoro.”
Con ordinanza resa in data 1.08.2024 il Giudice ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
revocando il contributo di mantenimento posto a carico del padre con decorrenza dalla domanda.
Inoltre, ritenute le istanze di prova per interpello e per testimoni irrilevanti ai fini della decisione ha rimesso la causa all'udienza del 2.12.2024 ore 9,30 assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c. per il deposito di note scritte, comparse conclusionali e repliche, oltre ad invitare le parti a verificare la possibilità di un accordo.
Nella comparsa conclusione depositata in data 14.11.2024, parte resistente, ha allegato che il
[...]
, ha reperito una stabile occupazione con contratto a tempo indeterminato che gli CP_2
consentirà di provvedere al proprio mantenimento.
All'udienza di comparizione del 2.12.2024, parte resistente ha quindi confermato quanto riportato in sede di comparsa conclusionale, associandosi alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento formulata dal ricorrente e domandando la compensazione delle spese del giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente, ritenuto che la domanda fosse fondata fin dal deposito del ricorso ha domandato la condanna alle spese del giudizio. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Deve darsi preliminarmente atto che il contributo di mantenimento è stato revocato con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c resa in data 1.08.2024 e che, successivamente, in sede di comparsa conclusionale, parte resistente ha dato atto che il figlio delle parti, ha reperito un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato, associandosi così alla richiesta di revoca formulata dal ricorrente.
Rimane disaccordo tra le parti in ordine alle spese di lite.
In ordine alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente giova osservare che è noto, che la permanenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ex art. 147 c.c. viene meno con il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, ovvero quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo, egli non ne abbia approfittato per sua colpa (cfr. Cass. Civ. 20/8/2014, n. 18076;
Corte Cass., Ord., Sez. VI, 12/4/2016, n. 7168; Cass. Civ., Sez. VI, 22/7/2019, n.19696).
Sul tema la Suprema Corte ha statuito che "con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come "figlio", bensì come adulto" e che "il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità"
(cfr. Cass. civ., 22/06/2016, n. 12952; Cass. civ., 20/08/2014 n. 18076; Cass. civ., Sez. Un.,
29/09/2014 n. 20448, punto n. 6.1.2; Cass. civ., 7/07/2004, n. 12477; Cass. civ., 6/04/1993 n. 4108;
Trib. Milano, sez. IX civ., 29/03/2016).
Ebbene, muovendo dalla regola iuris che il diritto al mantenimento sussiste fino a quando il figlio non diventi economicamente autosufficiente ovvero, pur essendo stato posto nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, non ne abbia approfittato per sua colpa, tenendo una condotta di rifiuto di accedere al mercato del lavoro, sinonimo di pigrizia ovvero di scelte velleitarie non confacenti alle sue reali capacità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 7970/2013 e Cass. Civ, Sez. I, n.
1585/2014), la S.C. ha rimarcato che "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente…il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo…caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari;
tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione" (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 20/08/2014, n.
18076).
In punto di prova, poi, la regola generale applicata in passato, secondo cui "Persistendo l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti rimasti a convivere con l'altro genitore, la cessazione di tale obbligo per avere detti figli raggiunto l'indipendenza economica o per averla colpevolmente evitata o per avere cessato di vivere con il genitore richiedente il contributo, deve essere provata - secondo il disposto dell'articolo 2697,
comma 2, del c.c. - da colui che afferma essersi verificato alcuno dei menzionati fatti, estintivi della propria obbligazione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/03/2004, n. 5719; Cass. Civ., Sez. VI, 5/3/2018, n.
5088; Cass. Civ., Sez. I, 17/7/2019, n. 19135), è ormai superata da tempo.
Per un verso l'età avanzata dell'avente diritto all'assegno non è senza conseguenze in concreto,
perché allorquando il figlio abbia raggiunto una età non più giovanile, l'indipendenza economica si presume e l'onere della prova si inverte.
Per altro verso tale indirizzo interpretativo è stato di recente recepito anche dalla S.C. (cfr. Cass.
civ., Sez. I, Ord., 14 agosto 2020, n. 17183) che, dopo aver ricordato che l'infanzia non dura in eterno al pari della condizione di figli mantenuti dai genitori, ha stabilito che, finiti gli studi (siano quelli dell'obbligo o la laurea specialistica), un figlio ha il dovere di rendersi autonomo dai propri genitori e cercarsi un'occupazione in grado di mantenersi perché, sostiene la Cassazione, un figlio non può pretendere "che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore".
Argomentando a partire dalla stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento, la S.C. ha affermato che "la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (cfr. Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass. 22 giugno
2016, n. 12952), sicché "la raggiunta età matura del figlio […] assume rilievo in sé: l'età maggiore,
pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit,
quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento".
Nel caso di specie è emerso che il figlio della coppia, quasi trentenne, non ha concluso il percorso di studi avendo conseguito la sola licenza media e non ha potuto conseguire alcuna competenza professionale o tecnica, verosimilmente anche a causa delle ristrettezze economiche conseguite alla separazione dei genitori.
Ad ogni modo la ricorrente ha dato prova, depositando la scheda anagrafica professionale del figlio che lo stesso si è attivato per reperire una qualsivoglia attività lavorativa cercando di raggiungere l'autosufficienza economica, nonostante la mancanza di qualificazione professionale e le attuali condizioni del mercato del lavoro, caratterizzato da precarietà e temporaneità, assolvendo così
all'onere probatorio imposto dalla Suprema Corte di ritenere "esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro […] in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più
aderente alle proprie soggettive aspirazioni", sicché l'attesa o l'ingiustificato rifiuto di occupazioni non perfettamente aderenti alle aspettative potrebbero costituire "indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (nello stesso tessuto fracassi senso, cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Pertanto, anche in ragione della stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento pare congruo nella specie compensare le spese di lite così
come domandato dalla resistente.
PQM
Il Collegio definitivamente pronunciando: - Conferma la revoca dell'obbligo da parte del di versare alla resistente il contributo di CP_2
mantenimento per il figlio con decorrenza dalla domanda;
CP_2
- Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in camera di consiglio in data 14.01.2025
Il giudice Il Presidente
dott. Mario Farina dott. Giorgio Latti