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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4141/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4141/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'Avv. Laura Landi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Barbato, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 4141/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2025 ha richiesto Parte_1 la modifica delle condizioni di separazione dei genitori e Controparte_1 CP_2
di cui alla sentenza n. 689/2025 emessa dal Tribunale di Salerno in data
[...]
17.02.2025.
In particolare, il ricorrente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedeva il riconoscimento del suo diritto di vivere nell'abitazione costituente la casa familiare di proprietà del padre, sig. , e la previsione a carico Controparte_1 del padre di un assegno di mantenimento di euro 500,00 in suo favore.
Con comparsa del 04.11.2025 si costituiva non opponendosi al Controparte_1 riconoscimento del diritto del figlio di abitare presso la casa familiare e chiedendo di determinare in euro 200,00 l'assegno di mantenimento a carico del figlio maggiorenne non autosufficiente.
restava contumace. CP_2
All'udienza del 11.11.2025 le parti costituite, comparse personalmente, raggiungevano un accordo sulla modifica delle condizioni di separazione nei seguenti termini:
“1) il sig. verserà a partire da dicembre 2025 al figlio maggiorenne Controparte_1 non autosufficiente un assegno di mantenimento di Parte_1 euro 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese;
2) il sig. si impegna a consentire al figlio maggiorenne non Controparte_1 autosufficiente di vivere presso la casa familiare sita Parte_1 in Battipaglia (SA) alla piazza Gioberti n. 47 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica”.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi all'art. 160 c.c.
e non siano contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e che, pertanto, le stesse possano essere recepite.
L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
2 Proc. R.G. n. 4141/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata ed a parziale modifica delle condizioni della separazione di cui sentenza n.
689/2025 emessa dal Tribunale di Salerno in data 17.02.2025, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 11.11.2025 e riportate integralmente in motivazione;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4141/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'Avv. Laura Landi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Barbato, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RESISTENTE
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 4141/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2025 ha richiesto Parte_1 la modifica delle condizioni di separazione dei genitori e Controparte_1 CP_2
di cui alla sentenza n. 689/2025 emessa dal Tribunale di Salerno in data
[...]
17.02.2025.
In particolare, il ricorrente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedeva il riconoscimento del suo diritto di vivere nell'abitazione costituente la casa familiare di proprietà del padre, sig. , e la previsione a carico Controparte_1 del padre di un assegno di mantenimento di euro 500,00 in suo favore.
Con comparsa del 04.11.2025 si costituiva non opponendosi al Controparte_1 riconoscimento del diritto del figlio di abitare presso la casa familiare e chiedendo di determinare in euro 200,00 l'assegno di mantenimento a carico del figlio maggiorenne non autosufficiente.
restava contumace. CP_2
All'udienza del 11.11.2025 le parti costituite, comparse personalmente, raggiungevano un accordo sulla modifica delle condizioni di separazione nei seguenti termini:
“1) il sig. verserà a partire da dicembre 2025 al figlio maggiorenne Controparte_1 non autosufficiente un assegno di mantenimento di Parte_1 euro 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese;
2) il sig. si impegna a consentire al figlio maggiorenne non Controparte_1 autosufficiente di vivere presso la casa familiare sita Parte_1 in Battipaglia (SA) alla piazza Gioberti n. 47 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica”.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi all'art. 160 c.c.
e non siano contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e che, pertanto, le stesse possano essere recepite.
L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
2 Proc. R.G. n. 4141/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata ed a parziale modifica delle condizioni della separazione di cui sentenza n.
689/2025 emessa dal Tribunale di Salerno in data 17.02.2025, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 11.11.2025 e riportate integralmente in motivazione;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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