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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/10/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore Oggetto: prestazione ha pronunciato la seguente servizi opposizione decreto SENTENZA ingiuntivo nella causa civile di II grado iscritta sub n. 70/2024 R.G.
promossa
da
(P.IVA ) con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede in Rimini (RN) alla Via Bidente n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] il Parte_3
16.12.1970 (codice fiscale ), nella qualità C.F._1
di Presidente Del Consiglio di Amministrazione, rappresentata unitamente e/o disgiuntamente dall' Avv. Franca Liani del Foro
di Roma (Cod. Fisc.: – C.F._2
pec: ) e dall'Avv. Marco Email_1
Callori del Foro di Roma (Cod. Fisc.: – C.F._3
pec: eleggendo a tal fine domicilio Email_2
1 presso il loro studio in Roma alla via Boncompagni n.16, giusta procura in allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante -
contro
con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via CP_1
MA RI n. 2 (cod. fisc. e part. IVA ), in P.IVA_2
persona del procuratore generale sig. , difesa e CP_2
rappresentata dagli avv.ti Michael Walzl (cod. fisc.
[...]
; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: C.F._4
E
) e OL RO (cod. fisc. Email_3 C.F._5
indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
[...]
t) del Foro di Bolzano, con domicilio eletto Email_5
nello studio di quest'ultimi in 39100 Bolzano (BZ), Via Duca
d'Aosta n. 100, , giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 793/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 10.10./11.10.2023,
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 08.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
come da nota ex art. 352 cpc:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata
di Bolzano, contrariis reiectis:
2 In via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
793/2023 emessa dal Tribunale di Bolzano, Sezione Prima
Civile, Giudice Dott. Francesco Laus, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 3432/2021, depositata in cancelleria e pubblicata in data 10.10.2023, nella parte in oggetto impugnata e statuire la condanna della al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro Parte_4
48.068,21, oltre interessi maturati dal dì del dovuto al tasso ed alle decorrenze di cui al D. Lgs n. 231/02 sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
dei procuratori di parte appellata:
come da nota ex art. 352 cpc:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare e disattendere in toto
l'impugnazione parziale della sentenza appellata promossa dalla società con vittoria di Parte_4
onorari e spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Come si evince dal resoconto processuale L'impugnata sentenza, l'odierna appellante , Parte_4
in seguito anche solo “ ”, attiva nel settore della Pt_4
3 movimentazione merci e gestione magazzini, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bolzano il decreto ingiuntivo n.
1094/2021 per l'ammontare di € 90.618,77 a credito residuo per “l'appalto NA” (compresa la pretesa restitutoria di deposito cauzionale di € 60.000,00) e di € 93.548,08 a credito residuo per “l'appalto Bologna” nei confronti di CP_1
attiva nel settore della logistica e del trasporto per conto terzi di merci.
2. si è opposta all'ingiunzione di pagamento, CP_1
eccependo: - la parziale estinzione del credito per pagamento
(fattura 6/65 filiale di Bologna); - la sussistenza di un controcredito da opporre in compensazione per avere “pagato in
surroga” di retribuzioni di lavoratori interinali utilizzati Pt_4
dall'appaltatrice nello svolgimento degli appalti;
- l'inesigibilità
del credito sino all'importo di € 116.980,30 per omesso versamento delle ritenute fiscali ex art. 17-bis D.Lgs. 241/1997
da parte di;
- l'inesigibilità del credito, ex art. 29 comma 2 Pt_4
del d.lgs. n. 276/2003, per omesso pagamento/omessa dimostrazione L'intervenuto pagamento da parte di o Pt_4
comunque da parte di (società affiliata al Consorzio e CP_3
affidataria di lavori inerenti ai due appalti da parte di ) dei Pt_4
contributi previdenziali/assicurativi (IN e PS)
L'ammontare stimato di € 286.888,78. Inoltre, CP_1
ha svolto domanda risarcitoria per danneggiamento di parte della merce movimentata nell'ambito dei rapporti d'appalto per
4 l'importo di € 100.962,13, da opporre in compensazione impropria.
3. Nel contraddittorio con , che contestava tutte le Pt_4
ragioni di inesigibilità e richieste risarcitorie L'opponente, il
Tribunale, istruita la causa anche con le prove orali offerte dalle parti, ha definito la controversia con il seguente dispositivo:
“- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano Nr.
1094/2021, dd. 30/7/2021, pubblicato in data 2/9/2021;
- accerta e dichiara il credito di Parte_4
nei confronti di per Euro 41.263,82
[...] CP_1
per “differenze sui costi interinali del mese di febbraio 2020
presso la filiale di Bologna Interporto” - fattura 6/65
(Bologna);
- accerta e dichiara il credito di Parte_4
nei confronti di per Euro 626,76 in
[...] CP_1
relazione alla fattura 6/42 (Bologna);
- accerta e dichiara il credito di Parte_4
nei confronti di per Euro
[...] CP_1
107.139,76 per somme non contestate rispetto alle ulteriori
pretese fatte valere in monitorio;
- accerta e dichiara quindi il complessivo credito di
[...]
nei confronti di Parte_4 CP_1
per Euro 149.030,34;
- accerta e dichiara il controcredito risarcitorio di CP_1
nei confronti di per
[...] Parte_4
5 Euro 100.962,13;
- accerta e dichiara che, all'esito di compensazione impropria,
tra i due crediti complessivi sopra esposti CP_1
deve ad la somma di Euro Parte_4
48.068,21;
- accerta la legittimità del rifiuto di adempiere di CP_1
ai sensi L'art. 1460 c.c. sino alla soddisfazione degli
[...]
enti previdenziali/assistenziali/assicurativi in relazione alle
contribuzioni per i lavoratori impiegati nel servizio ovvero
comunque sino alla prescrizione del relativo credito nei sensi
di cui alla motivazione;
- spese di lite integralmente compensate.”
4. Avverso questa decisione ha interposto appello, Pt_4
affidato a due motivi, chiedendone la riforma parziale nella parte in cui “accerta la legittimità del rifiuto di adempiere di
ai sensi L'art. 1460 c.c. sino alla soddisfazione CP_1
degli enti previdenziali/assistenziali/assicurativi in relazione alle
contribuzioni per i lavoratori impiegati nel servizio ovvero
comunque sino alla prescrizione del relativo credito nei sensi di
cui alla motivazione.” Ha chiesto, conseguentemente, di condannare al pagamento L'accertato importo a CP_1
credito di € 48.068,21, oltre interessi al tasso di mora ex d.lgs.
n. 231/02 e dalle decorrenze ivi previste al saldo, con il favore delle spese di lite.
5. si è costituita in appello chiedendo il rigetto CP_1
6 L'impugnazione parziale con il favore delle spese del grado.
6. Senz'altro incombente, il consigliere istruttore con provvedimento ex art. 352 cpc del 09.10.2025 ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate entro il termine di cui all'art. 352
comma 1 n. 1 cpc e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (sub lettera A, pagine 6 e ss. L'atto d'appello) l'appellante censura “la ricostruzione del fatto
compiuta dal Giudice di primo grado” come illogica e contraddittoria laddove non avrebbe riscontrato in CP_1
“un atteggiamento volto all'inadempimento dei corrispettivi
concordati, mantenendo in seno a sé gli incassi percepiti per i
servizi resi oggetto L'appalto”, stante l'assenza di prova, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, “in ordine
all'omesso pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi
specifici del personale adibito all'appalto”. Inoltre, il rilievo dato dal Tribunale al doc. n. 47 di controparte (estratto del cassetto previdenziale della e all'asserita non contestazione CP_3
L'affermazione di (secondo cui la quota CP_1
assolutamente prevalente del numero complessivo dei dipendenti di risultava impiegato presso le filiali CP_3
di NA e Bologna), si scontrerebbe, al contrario, con CP_1
la contestazione “di tale carenza” sin dalla costituzione in giudizio di primo grado. L'importo a credito accertato e
7 riconosciuto in sentenza ad “deve, quindi, essere dichiarato Pt_4
esigibile ed attribuito a questi e la non può essere CP_1
nominata quale depositaria di somme che utopisticamente
destinate agli enti previdenziali/assistenziali senza la
sussistenza di alcuna prova di debiti previdenziali.”
2. Con la seconda censura (sub lettera B, rubricata
“violazione e/o falsa applicazione L'art. 1460 cc – art. 29
comma 2 D.LGS. 276/2003. Artt. 112 e 115 cpc –
sull'inesigibilità del credito accertato in favore di ”) Pt_4
l'appellante censura la ritenuta correttezza del rifiuto di adempimento di ai sensi L'art. 1460 cc in forza CP_1
L'obbligo solidale posto a carico dei committenti anche in relazione ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatori ex art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276/2003, “benché, come detto, la
documentazione in atti non abbia provato alcuna richiesta a
Enti assicurativi né il presunto importo di omessa CP_4
contribuzione dei detti dipendenti…”. Mentre in relazione ad sarebbe stata dimostrata la regolarità del DURC, con Pt_4
Contro riferimento alla società fallita vi sarebbero solo le
“supposizioni” di , non avendo quest'ultima ricevuto nel CP_1
corso del giudizio di primo grado “alcuna richiesta da parte degli
istituti previdenziali/assistenziali e ciò a riprova che la società
interinale ha integralmente pagato sia le retribuzioni che gli oneri
previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto. Ciò non di
Contr meno è la circostanza che la è fallita nell'anno 2020,
8 pertanto, gli enti avrebbero potuto depositare la domanda per
l'ammissione al passivo del fallimento per gli oneri
previdenziali/assistenziali per i lavoratori impiegati nell'appalto
così come gli stessi lavoratori avrebbero ben potuto avanzare le
proprie istanze nei confronti della committenza, ma tutto ciò non è
avvenuto neanche da parte della Curatela.” Il rifiuto opposto da di adempiere il debito sarebbe, quindi, illegittimo CP_1
con conseguente diritto ad ottenere, da parte L'appellante,
oltre all'accertamento del credito anche una pronuncia di condanna al pagamento.
3. Le censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono infondate e l'impugnata sentenza merita, quindi, conferma.
3.1. Come ha già posto in luce il Tribunale, , società Pt_4
cooperativa consortile, si era obbligata, con due distinti contratti d'appalto “per l'esecuzione di servizi”, nei confronti di alla fornitura del servizio di movimentazione merci CP_1
all'interno dei magazzini della di NA e Bologna. CP_1
Nelle premesse dei contratti le parti si davano atto che il
“fornitore” del servizio, cioè , “è un Consorzio che Pt_4
…acquisisce ordini e contratti ed eroga i servizi attraverso i propri
soci/dipendenti e/o le proprie affiliate o associate …” (lettera f) e che “il RE, sia pur affidando l'esecuzione del presente
contratto di appalto a Società affiliate/associate, rimane l'unico
responsabile nei confronti di relativamente CP_1
all'assolvimento degli obblighi contrattuali.” (lettera g). Nelle
9 premesse di entrambi i contratti è indicata, quindi, alla lettera h) l'affiliata alla quale ha conferito il mandato per CP_3 Pt_4
l'erogazione dei servizi appaltati. KA si è obbligata, per quanto di specifico interesse per la presente controversia, a stringenti obblighi di informazione e documentazione nei confronti della committente, disciplinati in particolare ai punti 5.17 e 6.4 dei regolamenti pattizi: Art. 5.17: “Il fornitore si obbliga
espressamente a consegnare a , ed a mantenere CP_1
aggiornati i documenti tutti (anche quelli di competenza della
propria affiliata/associata) elencati nell'Allegato 4, nelle
tempistiche da questo previste. In caso di inadempimento e,
trascorsi 30 giorni senza che il RE abbia adempiuto,
potrà procedere ai sensi L'art.
6.4 che segue oppure CP_1
applicando una trattenuta del 10% sui corrispettivi dovuti, che
accantonerà a garanzia L'adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato
sino a quando il RE non abbia regolarizzato la sua
posizione …”.; Art. 6.4: “In caso di mancata attestazione da
parte del RE relativamente all'adempimento degli obblighi
di cui ai punti 5.17 – 5.19 – 6.2 e 6.3 che precedono, ovvero nel
caso in cui a pervengano richieste a tale titolo da parte CP_1
degli enti competenti (PS/IN/Erario) o da terzi per ogni e
qualsivoglia ragione ancorché connessa al presente contratto,
potrà tenere in sospeso i pagamenti dovuti al RE CP_1
ovvero trattenere dalle somme allo stesso dovute gli importi
10 oggetto di pagamento in regime di solidarietà da parte dei
predetti Enti e/o terzi. Per tale sospensione nel pagamento, il
RE non potrà opporre eccezioni né titolo di risarcimento
alcuno”. Nell'allegato 4 (cfr. sub doc. n. 4 del procedimento monitorio e sub n. 2 di parte ) sub punto 4 sono CP_1
individuati i “documenti da fornire con periodicità mensile”, tra cui gli F24 relativi al versamento dei contributi previdenziali,
INAIL e ritenute, i DM10, Uniemens individuale, LUL e una stampa “distinta assegni/bonifici pagamento dipendenti”.
3.2. Si ha, quindi, un preciso obbligo di informazione e documentazione a carico L'appaltatore , anche per conto Pt_4
L'affiliata affidataria del servizio all'evidente fine di CP_3
tutelare la committente contro eventuali profili di CP_1
responsabilità solidale nei confronti di terzi (lavoratori e enti previdenziali/assicurativi pubblici) in ipotesi di mancato assolvimento dei doveri retributivi, contributivi ed assicurativi.
3.3. È attribuito a nell'ipotesi di mancata CP_1
documentazione L'assolvimento dei citati doveri da parte di
(si è visto, responsabile di ciò nei confronti della Pt_4
committente anche per conto L'affiliata CP_3
contrattualmente il diritto di operare una trattenuta del 10%
sui corrispettivi dovuti (nell'ipotesi di cui all'art. 5.17) o di sospendere integralmente i pagamenti nell'ipotesi di cui all'art. 6.4. (richieste di pagamento da parte degli enti previdenziali o dall'Erario o da terzi).
11 3.4. Nella presente controversia tuttavia, non ha CP_1
azionato le prerogative contrattuali, ma ha ENto, anche sulla base L'inadempimento contrattuale costituito dalla mancata trasmissione dei documenti comprovanti la regolarità
contributiva e assicurativa, l'inesigibilità del credito per omesso pagamento dei contributi e conseguente esposizione della committente al rischio di dovere pagare due volte per effetto della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 (“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
L'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione
al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo
il responsabile L'inadempimento. …”).
3.5. Il rischio a cui, per effetto L'imposta responsabilità
solidale ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, il committente è esposto, e l'eccezione che su di essa si fonda trova l'inquadramento giuridico nell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc (cfr., ad esempio, Corte di cassazione, n. 4079/2022: In caso di appalto di servizi, a fronte
L'inadempimento, da parte L'appaltatore, L'obbligo di
12 presentazione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento
delle prestazioni, ai sensi L'art. 1460 c.c., stante la
sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del
committente al rischio di rispondere in solido del versamento
degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in tema di appalto di servizi
di pulizia stipulato da un .” – cfr. però sul difetto CP_5
L'elemento soggettivo in capo al condominio di immobile –
esercizio di attività d'impresa/datore di lavoro – Corte di cassazione, n. 19514/2023).
3.6. La responsabilità solidale ex art. 29 comma 2, cit.,
coesiste con quella prevista dall'art. 1676 cc e si differenzia da questa, perché diversamente da quest'ultima non presuppone la permanenza di un effettivo debito nei confronti degli ausiliari
L'appaltatore “nel tempo in cui essi propongono la domanda.”
La responsabilità solidale ex art. 29 comma 2, cit., colpisce,
quindi, anche il committente imprenditore che abbia eventualmente già pagato l'appaltatore quando gli pervengono le richieste di pagamento da parte dei lavoratori L'appaltatore e/o da parte degli enti previdenziali (a cui per maggioritaria giurisprudenza la responsabilità solidale è applicabile, ma non con il limite decadenziale di due anni dalla cessazione
L'appalto previsto per i lavoratori, ma entro il termine prescrizionale previsto dalla legge n. 335/1995). Si legge in
13 Corte di cassazione, n. 35962/2021: “… Effettivamente, come
sopra evidenziato tale norma prevede la responsabilità solidale
L'appaltatore e del committente (nonché del subappaltatore e
del subcommittente, come nella vicenda in esame, come precisato
da Cass. n. 16259/2018) senza il limite invece posto dall'art.
1676 c.c., della persistenza di ragioni di debito del
subcommittente verso il subappaltatore. Trattasi infatti di una
responsabilità solidale che si aggiunge a quella prevista a carico
dei committenti dall'art. 1676 c.c. ed amplia la tutela in favore di
lavoratori addetti ad un appalto rispetto a quella stabilita dal
codice civile (cfr. Cass. n. 25172/2019, secondo cui il
committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei
dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione
estensiva e costituzionalmente orientata L'art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a
disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione
fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della
prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti
quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il
livello di decentramento). E' pur vero che le azioni esperibili ai
sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del
2003 hanno ambiti applicativi distinti, per cui è opinione
consolidata quella secondo la quale le due norme coesistano, nel
senso che quando il lavoratore non possa invocare la garanzia di
cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, potrebbe agire ai sensi
14 L'art. 1676 c.c. sussistendone i requisiti, ma mantengono una
distinta sfera di applicazione e possono essere cumulate nello
stesso processo. Infatti, come sopra ribadito, la responsabilità del
committente, nell'art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del
debito nei confronti L'appaltatore con onere della prova a
carico del lavoratore che chiede il pagamento, mentre ai fini
L'art. 29 questo presupposto non è richiesto, in quanto non
rileva l'aver già saldato il corrispettivo dovuto all'appaltatore,
posto che il committente rimane obbligato lo stesso e deve pagare
un debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in ragione
dello stesso rapporto. Tuttavia la norma del 2003 ha limitato
temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti
del committente entro un termine, di decadenza, di due anni che
inizia a decorrere dalla cessazione L'appalto (essendo però
irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la
circostanza che il rapporto di lavoro eventualmente prosegua con
diversi committenti, in quanto ciò che rileva è unicamente la
cessazione del rapporto di appalto tra committente ed
appaltatore, nel cui corso di svolgimento è maturato il relativo
credito. Anche a voler ritenere che la sentenza impugnata abbia
fondato la legittimità del rifiuto del subcommittente sulla
previsione del 2003, ed anche a voler reputare applicabile il
termine biennale di decadenza, atteso che il contratto di appalto
ha cessato i suoi effetti nell'ottobre del 2006 (cfr. la stessa
sentenza d'appello a pag. 4, che assume la circostanza come non
15 contestata), ne deriva che alla data almeno della pronuncia di
appello, il termine di decadenza era ampiamente decorso, in
assenza di allegazione circa il fatto che eventuali dipendenti del
ricorrente avessero avanzato richieste nei confronti della
convenuta (e ciò anche a voler ipotizzare che ad impedire la
decadenza sia sufficiente anche una sola richiesta stragiudiziale,
e non anche, come pur ritenuto in dottrina, una vera e propria
domanda giudiziale). Il decorso del termine decadenziale quanto
alle pretese dei dipendenti del ricorrente denota quindi
l'impossibilità di poter invocare la norma de qua, che però non
appare invocabile anche in relazione al diverso credito
eventualmente vantato dagli enti previdenziali. Non ignora il
Collegio come parte della dottrina che si è occupata L'esegesi
della norma di cui all'art. 29 co. 2 del D. Lgs. n. 276/2003,
ritenga che la solidarietà del subcommittente operi anche per i
crediti degli enti previdenziali (ai quali invece la tesi prevalente
nega la possibilità di invocare l'art. 1676 c.c.), e che si ritenga
che per tali enti non possa invocarsi la previsione in punto di
decadenza (in tal senso, in relazione alla analoga previsione di
cui gli art. 3 e 4 della legge n. 1369/1960, Cass. n. 996/2007;
Cass. n. 6532/2014; Cass. n. 18809/2018). Ma ad escludere la
possibilità di opporre l'eccezione di inadempimento soccorre a tal
fine il decorso, tra la data di cessazione del contratto di appalto
(nel quale sarebbero state svolte prestazioni lavorative da
eventuali dipendenti del ricorrente) e quella della decisione già in
16 appello, e senza che siano state avanzate richieste da parte degli
enti eventualmente creditori, di un lasso di tempo superiore al
termine prescrizionale (fissato in cinque anni per i contributi
previdenziali dall'art. 3 co. 9 della legge n. 335/1995; cfr. ex
multis Cass. n. 28605/2018). Va pertanto affermato il seguente
principio di diritto: L'eccezione inadempimento da parte del
committente (ovvero del subcommittente) adducendo la propria
eventuale corresponsabilità solidale per crediti lavorativi o
previdenziali conseguenti alle prestazioni svolte dagli ausiliari
L'appaltatore ovvero del subappaltatore ai sensi L'art. 29 co.
2 del D. Lgs. n. 276/2003, non può essere accolta ove, per i
crediti lavorativi sia decorso il termine di decadenza applicabile
ratione temporis, e ove, per i crediti previdenziali, sia maturato il
termine prescrizionale del versamento dei contributi, senza che
siano state avanzate richieste di pagamento da parte degli
eventuali creditori. Ne consegue che anche in relazione a tale
diversa tipologia di credito, e pur volendo reputare applicabile la
diversa previsione di cui al D. Lgs. n. 276/2003, il rifiuto di
adempiere si appalesa privo di giustificazione.” (cfr. anche Corte
di cassazione, n. 1281/2024).
3.7. Inquadrata la fattispecie nel paradigma L'art. 1460 cc,
va ricordata la distribuzione L'onere probatorio nell'ipotesi in cui il debitore (nella specie si avvalga L'eccezione CP_1
di inadempimento ex art. 1460 cc. In tal caso risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore si limita ad eccepire
17 ed allegare l'altrui inadempimento. A quel punto è il creditore che deve provare di avere esattamente adempiuto. Nel caso di specie, peraltro, ha eccepito non l'inadempimento CP_1
L'obbligazione, ma l'inesatto adempimento in relazione ai doveri contrattuali di documentazione L'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi verso i lavoratori impiegati negli appalti. Ma anche in questo caso la distribuzione
L'onere probatorio non cambia, gravando esso pure sempre il debitore della prestazione dedotta in obbligazione rispetto alla quale è eccepito l'inesatto adempimento (cfr. Corte di cassazione, S.U., n. 13533/2001; Corte di cassazione, n.
3373/2010; n. 15659/2011; n. 826/2015).
3.8. Sicché spettava ad di provare: o di avere, nonostante Pt_4
le doglianze della committente, fornito la documentazione comprovante il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
o che la propria affiliata aveva, comunque, CP_3
onorato detti doveri contributivi e assicurativi;
o che alla data di decisione si è comunque maturata la prescrizione senza che gli enti previdenziali avessero avanzato richieste di pagamento nei confronti di CP_1
3.9. non ha, però, dimostrato in giudizio, con la Pt_4
pertinente documentazione e/o altre prove anche orali, che in relazione a due appalti (cessati rispettivamente il 29.2.2020 per la piattaforma di Bologna e il 31.12.2020 per quella di NA)
la propria affiliata abbia fornito la documentazione comprovante
18 o che abbia assolto ai propri doveri contributivi e assicurativi
(PS e IN). Ha documentato (sub lettera H della comparsa di primo grado) tramite una copia parziale del cassetto fiscale della solo due pagamenti all'PS nei mesi di gennaio e CP_3
febbraio 2020 e, nel procedimento d'appello, la difesa si è
esaurita in mere supposizioni (chiusura del fallimento di CP_3
che farebbe presumere la satisfazione dei creditori;
assenza,
[...]
ad oggi, di richieste pervenute a ). CP_1
3.10. Dal cassetto previdenziale della (sub doc. n. 47 di CP_3
parte ) risulta che gli unici due pagamenti INPS CP_1
documentati da (di € 25.081,54 e di € 30.063,00 nei mesi Pt_4
di gennaio e febbraio 2020) sono solo parziali rispetto all'ammontare dei contributi dovuti per i medesimi periodi mensili di € 88.442,00 e di € 110.725,00.
3.11. Al riguardo del documento sub n. 47 di parte , CP_1
si è trincerata già in primo grado dietro la considerazione Pt_4
che il documento, recando la dicitura “Questo documento non
ha valore certificativo”, in alcun modo sarebbe apprezzabile come prova. Il Tribunale sul punto ha ENto che la dicitura non impedirebbe la valutabilità del documento ai sensi
L'art. 116 cpc, “considerato che non contesta né la Pt_4
provenienza dall'INPS, né il relativo contenuto, limitandosi a
negarne la natura di certificato”, conseguendone “il risultato
probatorio in relazione ai dati ivi riportati.”
3.12. Anche in appello , pure censurando il valore Pt_4
19 probatorio attribuito dal Tribunale al documento in questione
(che espone la situazione dei contributi INPS dovuti e solo parzialmente pagati da per il periodo dal febbraio 2019 CP_3
al settembre 2020), non indica alcuna precisa circostanza che dovrebbe inficiare detto valore, se non deducendo genericamente che stante l'assenza di richieste ad oggi verso da parte degli istituti previdenziali, l'atteggiamento della CP_1
committente doveva essere ritenuto dal Tribunale come “volto
all'inadempimento del pagamento dei corrispettivi concordati…”
(cfr. sub primo motivo d'appello).
3.13. La censura in parte qua, oltre ad essere inidonea a scalfire l'apprezzamento probatorio compiuto dal Tribunale, è
anche contraddetta dalla stessa documentazione dimessa da
(sui pagamenti parziali, riportati tali quali anche nel Pt_4
cassetto previdenziale prodotto da ). Inoltre, i dati del CP_1
cassetto previdenziale sono coerenti con gli importi risultanti dalla rateizzazione concessa da INPS a (in data CP_3
3.6.2020 su domanda presentata in data 1.6.2020) per un debito per contributi di € 260.323,13, oltre interessi e sanzioni.
3.14. Le seconda censura all'apprezzamento probatorio del
Tribunale e scorta dall'appellante (che afferma “un assenza di
prova”) laddove il Tribunale (a pagina 10) afferma: “ CP_1
appare pertanto, in forza della normativa sopra richiamata,
tuttora esposta alla pretesa degli enti
previdenziali/assistenziali/assicurativi, quantomeno di INPS, per
20 rilevante somma. L'inadempimento degli oneri citati è infatti
ragionevolmente riferibile ai lavoratori coinvolti nel rapporto di
appalto in essere con , considerata la quota assolutamente Pt_4
prevalente di personale impiegata nelle filiali CP_3 CP_1
rispetto al numero complessivo dei dipendenti di detta società
Contr (“in base ai moduli DM 10 risulta che dei 138 dipendenti che
aveva in forza nel gennaio 2020, n. 120 erano impiegati negli
appalti di NA e Bologna”, pag. 6 della prima memoria ex art.
183, comma VI, c.p.c. di , circostanza in relazione alla CP_1
quale non è dato rinvenire contestazione nella seconda memoria
ex art. 183, comma VI, c.p.c. di ).” Pt_4
3.15. critica tale accertamento, basato – per quanto Pt_4
attiene la riferibilità agli appalti qui in questione dei contributi previdenziali ommessi - essenzialmente sul principio di non contestazione ex art. 115 cpc, affermando che “dunque il
Giudice di primo grado dichiara espressamente che dà una
propria interpretazione della documentazione sebbene ne
riconosca la non puntuale riferibilità ai fatti dedotti” e che avrebbe contestato sin dalla costituzione in giudizio “tale
carenza” (in ordine alla riferibilità).
3.16. Anche in questo caso la censura è alquanto generica,
perché l'appellante non propone, alla luce della documentazione versata in atti in primo grado (tra cui i DM10 di di CP_3
gennaio, febbraio e marzo 2020 sub docc. n. 44, 45 e 46 di parte ) e delle deduzioni al riguardo svolte dalla CP_1
21 controparte, una ricostruzione dei fatti alternativa, in ipotesi maggiormente aderente alla realtà, nonostante la distribuzione
L'onere probatorio a suo carico.
3.17. E invero, la deduzione di (pag. 6 della prima CP_1
memoria ex art. 183 comma 6 cpc, successivamente non specificamente contrastata da ), secondo cui l'assoluta Pt_4
maggioranza dei dipendenti di (ca. 120 su 138) era CP_3
impegnata negli appalti con di NA e Bologna, trova CP_1
anche un riscontro documentale nei citati DM10. Se si considera, infatti, che l'appalto su Bologna è cessato il
29.2.2020 e che la forza aziendale di è scesa, da CP_3
febbraio a marzo 2020 (come risulta dalle citate denunce mensili), da 137/138 unità di forza lavoro a 55 unità, non può
che dedursi che tale perdita è essenzialmente dovuta (in assenza di altre evenienze) alla cessazione L'appalto con su Bologna e che la residua forza lavoro ancora in CP_1
essere in capo a sia riferibile, in assoluta prevalenza, CP_3
all'appalto su NA. L'impatto della cessazione L'appalto su
Bologna trova peraltro un ulteriore riscontro anche nella diminuzione per ca. due terzi dei contributi previdenziali dovuti da nei mesi successivi (cfr. l'elenco dei DM10 trasmessi CP_3
contenuto nel cassetto previdenziale sub doc. n. 47 di ). CP_1
3.18. non ha, quindi, dimostrato il pagamento dei debiti Pt_4
contributivi INPS né ha dimostrato che questi, nonostante le evidenze documentate da , siano in realtà riferibili ad CP_1
22 altri ipotetici appalti all'epoca intrattenuti da (di cui CP_3
non vi è traccia alcuna). Altrettanto deve dirsi in relazione ai debiti assicurativi INAIL, risultanti dalla rateizzazione concessa da questo Istituto con provvedimento del 30.11.2020 su domanda presentata il 24.11.2020 per premi dovuti e non pagati per € 95.175,76 (cfr. copia del provvedimento IN sub doc. n. 32 di parte ). CP_1
3.19. ha documentato, poi, che ha adempiuto CP_1 CP_3
solo a due rate mensili (9.12.2020 e 08.01.2021) nei confronti
L'IN (con abbattimento del capitale per € 3.771,69 ed €
3.790,55, secondo il piano di rateizzazione, con un debito capitale residuo, quindi, di € 87.613,52 a gennaio 2021). Nei
confronti di INPS, secondo la documentazione fornita da
, ha pagato cinque rate, l'ultima in data CP_1 CP_3
12.10.2020 (con abbattimento del capitale dovuto da €
260.323,13 - € 10.964,55 - € 10.396,60 - € 10.447,21 - €
10.498,06 - € 10.549,16 = € 207.467,55 a novembre 2020).
3.20. Il termine quinquennale di prescrizione dei crediti degli enti previdenziali e assicurativi decorre, giusta la disposizione di cui all'art. 29 comma 2 del d. lgs. N. 276/2003 dalla cessazione degli appalti (29.2.2020 per quello su Bologna,
31.12.2020 per quello su NA).
3.21. Alla data della decisione del Tribunale (10.10.2023)
l'eccezione di temporanea inesigibilità del credito, non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione e non
23 risultando alcuna prova di estinzione dei debiti contributivi e assicurativi di elevato ammontare, perlopiù riferibili ai due appalti in questione, era pertanto sicuramente fondata e retta da buona fede ex art. 1460 comma 2 cc.
3.22. Alla data della presente decisione in appello (22.10.2025)
per l'appalto su NA il termine quinquennale non risulta ancora ad oggi decorso.
3.23. L'appalto su Bologna è cessato, invece, in data
29.02.2025 per cui rispetto a tale data il termine quinquennale parrebbe astrattamente decorso.
3.24. Come deduce l'appellante nella comparsa conclusionale,
in tale evenienza spetta, secondo Cass. n. 1281/2024 al
Giudice d'appello il seguente accertamento (cfr. in motivazione,
punto 2.2.): “… 2.2. Ciò posto, deve ancora considerarsi,
tuttavia, che, ai fini L'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, il
presupposto della persistenza di un debito del subcommittente
nei confronti del subappaltatore al tempo in cui i lavoratori
dipendenti avanzino la loro domanda non è richiesto, in quanto
non rileva l'aver già saldato il committente il corrispettivo dovuto
all'appaltatore: l'obbligo permane e il committente è tenuto a
pagare il debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in
ragione dello stesso rapporto. Il secondo comma L'articolo
prevede, infatti, che il committente imprenditore o datore di lavoro
sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla
24 cessazione L'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile L'inadempimento. Lo stesso art.
29, dunque, limita temporalmente l'esercizio del diritto del
lavoratore nei confronti del committente stabilendo un termine –
interpretato come termine di decadenza - di due anni, con
decorrenza iniziale dalla cessazione L'appalto (essendo però
irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la
circostanza che il rapporto di lavoro eventualmente prosegua con
diversi committenti, in quanto ciò che rileva è unicamente la
cessazione del rapporto di appalto tra committente ed
appaltatore, nel cui corso di svolgimento è maturato il relativo
credito) (così in Cass. Sez. 2 n. 35962 del 22/11/2021 cit.). Deve
ancora aggiungersi che la solidarietà del subcommittente opera
anche per i crediti degli enti previdenziali (ai quali invece la tesi
prevalente nega la possibilità di invocare l'art. 1676 c.c.) e per
tali enti si ritiene non possa invocarsi la previsione in punto di
decadenza (in tal senso, in relazione alla analoga previsione di
cui gli art. 3 e 4 della legge n. 1369/1960, Cass. n. 996/2007;
Cass. n. 6532/2014; Cass. n. 18809/2018); può, però, essere
comunque invocato il termine prescrizionale, fissato in cinque
anni per i contributi previdenziali dall'art. 3 co. 9 della legge n.
25 335/1995; cfr. ex multis Cass. n. 28605/2018). In corretta
applicazione dei suesposti principi, la Corte avrebbe dovuto
allora verificare se fosse decorso, tra la data di cessazione del
contratto di appalto (nel quale sarebbero state svolte prestazioni
lavorative da eventuali dipendenti del ricorrente) e quella della
decisione in appello, senza che fossero state avanzate richieste
da parte dei lavoratori o degli enti eventualmente creditori, di un
lasso di tempo superiore al termine di decadenza di due anni o al
termine prescrizionale (fissato in cinque anni per i contributi
previdenziali dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9; cfr. ex
multis Cass. n. 28605/2018) (così in Cassazione civile, sez. II,
22/11/2021, n. 35962) Invero, nel procedimento di opposizione a
decreto ingiuntivo, che è un ordinario giudizio di cognizione, il
giudice non deve limitarsi alla verifica L'originaria legittimità
del decreto, dovendo, invece, esaminare anche i fatti estintivi o
modificativi della obbligazione successivi all'emissione del
provvedimento oggetto di opposizione;
ciò, peraltro, non esclude
che l'accertamento della originaria legittimità processuale e
sostanziale del decreto sia comunque necessario, al fine della
regolamentazione delle spese (cfr. Cass. Sez. L, n. 6698 del
11/11/1983).”
3.25. Tuttavia, EN (nella comparsa CP_1
conclusionale di replica) che il termine di prescrizione anche con riferimento all'appalto di Bologna risulta interrotto dalla domanda di rateizzazione presentata da all'IN in data CP_3
26 30.11.2020 e all'PS in data 1.6.2020 nonché dai successivi pagamenti rateali. In assenza di pagamenti successivi, il piano di rateizzazione IN doveva ritenersi decaduto a marzo 2021 e quello L'PS a dicembre 2020, sicché, anche in assenza di ulteriori atti interruttivi, “quali l'insinuazione al passivo che
l'PS e IN debbono avere promosso per far valere i propri
crediti privilegiati nei confronti della procedura concorsuale”,
sarebbe alla data attuale tuttora esposta al rischio da CP_1
responsabilità solidale. Prosegue la difesa , che “Ad ogni CP_1
buon conto, tramite il proprio a marzo 2026 Parte_5
condurrà debite verifiche e valutazioni al fine di CP_1
accertare l'eventuale cessazione delle proprie obbligazioni
solidali nei confronti degli Enti previdenziali, di modo da poter
procedere al pagamento in favore di L'importo Parte_4
di Euro 48.068,21 allo stato legittimamente sospeso, come
affermato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce citate.”
3.26. Va verificato, allora, se l'opposto rifiuto a adempiere ex art. 1460 cc, sicuramente legittimo alla data della sentenza impugnata in quanto sorretto da buona fede alla luce del comprovato debito contributivo ed assicurativo della affiliata di
, L'assenza di prova di pagamento di detto debito e del Pt_4
connesso rischio di dovere pagare due volte ex art. 29 comma 2
del d.lgs. n. 273/2003, sia ancora legittimo all'attualità.
3.27. Al quesito va data risposta affermativa.
3.28. In primo luogo, le domande di rateizzazione, in quanto
27 contenenti un riconoscimento di una posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali, hanno efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 cc (cfr., di recente, Corte di cassazione, ordinanza n. 16110/2025).
3.29. In ordine ai successivi singoli pagamenti rateali va apprezzato che essi si inseriscono nell'ambito di un piano di rateizzazione prestabilito, da cui se ne ricava indubbiamente la consapevolezza e il riconoscimento del debitore che il pagamento della singola rata soddisfa il credito solo parzialmente e che, quindi, non è integralmente solutorio. In
questo specifico contesto, quindi, ai pagamenti parziali mensili va riconosciuto l'effetto interruttivo ex art. 2944 cc alla data dei singoli pagamenti (cfr. Corte di cassazione, n. 4324/2010, in motivazione: “… Peraltro, la valutazione che il pagamento
parziale implichi il riconoscimento del diritto L'intera
prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta
inderogabilmente l'espressa precisazione, da parte del debitore,
che il pagamento è stato effettuato in acconto, potendo assumere
rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui
avviene il pagamento e al tipo di parzialità riscontrabile (Cass.
n. 3115/03), come è accaduto nel caso in esame, ove il CP_6
ha sempre sostenuto che "il rapporto con il integrava una CP_7
vera e propria somministrazione di merce con acclaramento
periodico dei conti e correlativo pagamento" (p. 4 sentenza
impugnata)…”; cfr. anche Corte di cassazione, Sez. L., n.
28 3115/2003, in motivazione: “In realtà, gli orientamenti di
giurisprudenza inizialmente richiamati non appaiono condivisibili
nella misura in cui se ne dovesse dedurre la formulazione di un
rigido principio di diritto relativo alla necessità che la più ampia
valenza di riconoscimento del diritto insito in un pagamento
parziale richieda in ogni caso la precisazione che il pagamento è
effettuato in acconto. In realtà, infatti, il contesto in cui avviene il
pagamento parziale e lo stesso tipo, per così dire, di parzialità del
pagamento, possono essere estremamente variabili. Per esempio,
la parzialità - in senso oggettivo - del pagamento può dipendere
dall'esplicito o implicito riferimento a presupposti di fatto e di
diritto inesatti, che conducono ad una ridotta quantificazione del
debito. In tal caso è evidente che il pagamento parziale, lungi
dall'implicare il riconoscimento di un più ampio diritto, esprime
semmai la negazione dello stesso (si spiegano così, per esempio,
nell'ambito previdenziale, le precisazioni, in punto di prescrizione,
di pronunce quali Cass., sez. un., 18 luglio 1996 n. 6491 e Cass.
13 febbraio 1997 n. 1316). Viceversa, in un contesto di pacificità
circa l'esistenza di più ampie ragioni creditorie L'accipiens, il
pagamento parziale, tanto più se inserito in una serie di
successivi pagamenti volti a ridurre l'esposizione debitoria del
solvens, può assumere il valore di un ribadito riconoscimento del
diritto di credito nel suo complesso. E analogamente, in caso di
liquidazione e pagamento, in esito ad un procedimento
amministrativo conseguente a domanda di riconoscimento di una
29 prestazione previdenziale o assistenziale, del solo capitale
afferente ai ratei arretrati della prestazione dovuta
periodicamente - come nella fattispecie ora all'esame della Corte -
o all'importo di una prestazione unitaria, può essere logico
attribuire a tale atto anche il generico e comprensivo significato di
riconoscimento del diritto alla complessiva prestazione di legge,
comprensiva degli accessori dovuti obbligatoriamente per legge
(per un orientamento in tal senso della giurisprudenza
amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. 6^, 24 ottobre 1995 n.
1196; Id., 31 agosto 1996 n. 1103; Id., 3 settembre 1996, n.
1151). … Infatti, da un lato, in caso di pagamento ritardato
rispetto alla data di maturazione del diritto e ai tempi riconosciuti
dalla legge per provvedere in ordine alla domanda, di norma il
meramente consequenziale diritto agli accessori può ritenersi
pacifico (quanto meno nell'an); dall'altro, alla liquidazione del solo
capitale non può attribuirsi il valore di implicita manifestazione di
volontà di disconoscere il diritto agli accessori, spiegandosi
generalmente la limitata liquidazione con la sua maggiore
semplicità e speditezza, oppure, eventualmente, sulla base della
contingente mancanza dei fondi necessari per il pagamento degli
accessori dovuti per il ritardo. In conclusione, ribadito il principio
che l'indagine volta a stabilire se un certo atto costituisca o meno
riconoscimento del diritto, ai fini L'interruzione della
prescrizione a norma L'art. 2944 c.c. (che configura detto
riconoscimento come un mero atto giuridico e non come un
30 negozio giuridico), rientra nei poteri del giudice di merito, con i
conseguenti limiti del sindacato ammissibile nel giudizio di
cassazione, deve precisarsi che, in caso di pagamento parziale,
la valutazione che in concreto quest'ultimo presuppone e implica
il riconoscimento del diritto all'intera prestazione non richiede
inderogabilmente l'espressa precisazione da parte del debitore
che il pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere
rilievo, a seconda dei casi, altre circostanze.”).
3.30. Non si condivide l'assunto di secondo cui CP_1
l'interruzione sia posticipata, rispetto al pagamento delle rate,
alla decadenza dei rispettivi piani di rateizzazione predisposti dagli istituti. Deve farsi, invece, riferimento alle date di pagamento.
3.31. Ne consegue che il termine prescrizionale, in assenza di pagamento di altre rate e/o altri atti interruttivi (non pare pensabile che gli enti previdenziali non si siano almeno insinuati al passivo del fallimento di rispetto agli atti CP_3
interruttivi documentati in causa, con riferimento al solo appalto di Bologna, non sono ancora decorsi per il credito IN
(ultimo pagamento in data 8.1.2021). Alla data della presente decisione parrebbe, invece, decorso il quinquennio rispetto all'ultimo pagamento rateale in favore L'PS, documentato per il 12.10.2020.
3.32. Tuttavia, il solo credito IN come risultante agli atti
(debito capitale residuo di € 87.613,52 a gennaio 2021) supera
31 agevolmente il credito accertato dal Tribunale in favore di Pt_4
di € 48.068,21. Stante l'impegno di forza lavorativa maggiore nell'appalto su Bologna rispetto a quello su NA come emerge dai DM10 sopra esaminati (ca. 2/3 su 1/3), se ne deduce che il credito pro quota maggiore di IN sia riferibile all'appalto su Bologna, per cui, in ogni caso, il credito non ancora prescritto di IN copre per intero il credito di nei Pt_4
confronti di (in parte per il minore appalto su NA, CP_1
per il quale il quinquennio non è decorso, essendo il contratto cessato solo il 31.12.2020, per il resto per i premi dovuti in relazione all'appalto su Bologna, per effetto L'interruzione della prescrizione con il pagamento parziale L'08.01.2021).
3.33. A fronte di queste evidenze documentali, fornite tutte da
, le difese di sono alquanto opache, esaurendosi in CP_1 Pt_4
mere supposizioni (come se le circostanze di “assenza di
richiesta da parte degli enti” o di chiusura del fallimento di CP_3
– alla data del 17 maggio 2024, di cui dà notizia nella
[...] Pt_4
comparsa conclusionale – in seguito a “compiuta ripartizione
totale L'attivo”, dimostrerebbero il pagamento dei debiti contributivi e assicurativi).
3.34. Sicché, stante anche la rilevata opacità delle difese della creditrice , alla data della presente decisione l'eccezione ex Pt_4
art. 1460 cc di deve affermarsi ancora sorretta da CP_1
buona fede.
3.35. Da ultimo, va disattesa anche la richiesta formulata da
32 per la prima volta nella comparsa conclusionale in grado Pt_4
d'appello (e reiterata con note scritte in sostituzione L'udienza
L'08.10.2025, fissata dinanzi al consigliere istruttore unicamente per la rimessione della causa al collegio ex art. 352
cpc) di fissazione di un “termine finale per la restituzione delle
somme oggi trattenute da ” ovvero “di pronuncia di CP_1
condanna della al pagamento alla decorso il CP_1 Pt_4
31.12.2025” anche nell'ipotesi di rigetto L'appello.
3.36. In primo luogo, parrebbe trattarsi di una modifica/integrazione delle rassegnate conclusioni in atto d'appello compiuta negli scritti difensivi conclusionali e, quindi,
inammissibile.
3.37. In secondo luogo, l'istanza è anche infondata, non avendo fornito una dimostrazione convincente L'esigibilità del Pt_4
proprio alla data L'01.01.2026.
3.38. Conclusivamente, l'appello va respinto.
4. Le spese del grado vanno poste a carico L'appellante in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc). Pt_4
Tenuto conto del valore della causa (€ 48.068,21), si liquidano alla parte appellata stante la media complessità in CP_1
fatto e in diritto delle questioni affrontate e L'assenza di una autonoma fase di trattazione/istruttoria, in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi: € 2.058,00 per studio, € 1.418,00 per la
33 fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale, e pertanto complessivamente € 6.946,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
[...]
, nei confronti di Pt_1 Parte_2 CP_1
con atto di citazione in appello di data 04.04.-18.04.2024
avverso la sentenza n. 793/2023 del Tribunale di Bolzano di data 10.10./11.10.2023,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere Parte_4
all'appellata le spese del grado, che liquida in € CP_1
6.946,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte
L'appellante , ai sensi del Parte_4
co. 1-quater L'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
34 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma L'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 22.10.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore Oggetto: prestazione ha pronunciato la seguente servizi opposizione decreto SENTENZA ingiuntivo nella causa civile di II grado iscritta sub n. 70/2024 R.G.
promossa
da
(P.IVA ) con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede in Rimini (RN) alla Via Bidente n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] il Parte_3
16.12.1970 (codice fiscale ), nella qualità C.F._1
di Presidente Del Consiglio di Amministrazione, rappresentata unitamente e/o disgiuntamente dall' Avv. Franca Liani del Foro
di Roma (Cod. Fisc.: – C.F._2
pec: ) e dall'Avv. Marco Email_1
Callori del Foro di Roma (Cod. Fisc.: – C.F._3
pec: eleggendo a tal fine domicilio Email_2
1 presso il loro studio in Roma alla via Boncompagni n.16, giusta procura in allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante -
contro
con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via CP_1
MA RI n. 2 (cod. fisc. e part. IVA ), in P.IVA_2
persona del procuratore generale sig. , difesa e CP_2
rappresentata dagli avv.ti Michael Walzl (cod. fisc.
[...]
; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: C.F._4
E
) e OL RO (cod. fisc. Email_3 C.F._5
indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
[...]
t) del Foro di Bolzano, con domicilio eletto Email_5
nello studio di quest'ultimi in 39100 Bolzano (BZ), Via Duca
d'Aosta n. 100, , giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 793/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 10.10./11.10.2023,
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 08.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
come da nota ex art. 352 cpc:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata
di Bolzano, contrariis reiectis:
2 In via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi tutti dedotti e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
793/2023 emessa dal Tribunale di Bolzano, Sezione Prima
Civile, Giudice Dott. Francesco Laus, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 3432/2021, depositata in cancelleria e pubblicata in data 10.10.2023, nella parte in oggetto impugnata e statuire la condanna della al pagamento in favore della CP_1
della somma di euro Parte_4
48.068,21, oltre interessi maturati dal dì del dovuto al tasso ed alle decorrenze di cui al D. Lgs n. 231/02 sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
dei procuratori di parte appellata:
come da nota ex art. 352 cpc:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare e disattendere in toto
l'impugnazione parziale della sentenza appellata promossa dalla società con vittoria di Parte_4
onorari e spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Come si evince dal resoconto processuale L'impugnata sentenza, l'odierna appellante , Parte_4
in seguito anche solo “ ”, attiva nel settore della Pt_4
3 movimentazione merci e gestione magazzini, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bolzano il decreto ingiuntivo n.
1094/2021 per l'ammontare di € 90.618,77 a credito residuo per “l'appalto NA” (compresa la pretesa restitutoria di deposito cauzionale di € 60.000,00) e di € 93.548,08 a credito residuo per “l'appalto Bologna” nei confronti di CP_1
attiva nel settore della logistica e del trasporto per conto terzi di merci.
2. si è opposta all'ingiunzione di pagamento, CP_1
eccependo: - la parziale estinzione del credito per pagamento
(fattura 6/65 filiale di Bologna); - la sussistenza di un controcredito da opporre in compensazione per avere “pagato in
surroga” di retribuzioni di lavoratori interinali utilizzati Pt_4
dall'appaltatrice nello svolgimento degli appalti;
- l'inesigibilità
del credito sino all'importo di € 116.980,30 per omesso versamento delle ritenute fiscali ex art. 17-bis D.Lgs. 241/1997
da parte di;
- l'inesigibilità del credito, ex art. 29 comma 2 Pt_4
del d.lgs. n. 276/2003, per omesso pagamento/omessa dimostrazione L'intervenuto pagamento da parte di o Pt_4
comunque da parte di (società affiliata al Consorzio e CP_3
affidataria di lavori inerenti ai due appalti da parte di ) dei Pt_4
contributi previdenziali/assicurativi (IN e PS)
L'ammontare stimato di € 286.888,78. Inoltre, CP_1
ha svolto domanda risarcitoria per danneggiamento di parte della merce movimentata nell'ambito dei rapporti d'appalto per
4 l'importo di € 100.962,13, da opporre in compensazione impropria.
3. Nel contraddittorio con , che contestava tutte le Pt_4
ragioni di inesigibilità e richieste risarcitorie L'opponente, il
Tribunale, istruita la causa anche con le prove orali offerte dalle parti, ha definito la controversia con il seguente dispositivo:
“- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano Nr.
1094/2021, dd. 30/7/2021, pubblicato in data 2/9/2021;
- accerta e dichiara il credito di Parte_4
nei confronti di per Euro 41.263,82
[...] CP_1
per “differenze sui costi interinali del mese di febbraio 2020
presso la filiale di Bologna Interporto” - fattura 6/65
(Bologna);
- accerta e dichiara il credito di Parte_4
nei confronti di per Euro 626,76 in
[...] CP_1
relazione alla fattura 6/42 (Bologna);
- accerta e dichiara il credito di Parte_4
nei confronti di per Euro
[...] CP_1
107.139,76 per somme non contestate rispetto alle ulteriori
pretese fatte valere in monitorio;
- accerta e dichiara quindi il complessivo credito di
[...]
nei confronti di Parte_4 CP_1
per Euro 149.030,34;
- accerta e dichiara il controcredito risarcitorio di CP_1
nei confronti di per
[...] Parte_4
5 Euro 100.962,13;
- accerta e dichiara che, all'esito di compensazione impropria,
tra i due crediti complessivi sopra esposti CP_1
deve ad la somma di Euro Parte_4
48.068,21;
- accerta la legittimità del rifiuto di adempiere di CP_1
ai sensi L'art. 1460 c.c. sino alla soddisfazione degli
[...]
enti previdenziali/assistenziali/assicurativi in relazione alle
contribuzioni per i lavoratori impiegati nel servizio ovvero
comunque sino alla prescrizione del relativo credito nei sensi
di cui alla motivazione;
- spese di lite integralmente compensate.”
4. Avverso questa decisione ha interposto appello, Pt_4
affidato a due motivi, chiedendone la riforma parziale nella parte in cui “accerta la legittimità del rifiuto di adempiere di
ai sensi L'art. 1460 c.c. sino alla soddisfazione CP_1
degli enti previdenziali/assistenziali/assicurativi in relazione alle
contribuzioni per i lavoratori impiegati nel servizio ovvero
comunque sino alla prescrizione del relativo credito nei sensi di
cui alla motivazione.” Ha chiesto, conseguentemente, di condannare al pagamento L'accertato importo a CP_1
credito di € 48.068,21, oltre interessi al tasso di mora ex d.lgs.
n. 231/02 e dalle decorrenze ivi previste al saldo, con il favore delle spese di lite.
5. si è costituita in appello chiedendo il rigetto CP_1
6 L'impugnazione parziale con il favore delle spese del grado.
6. Senz'altro incombente, il consigliere istruttore con provvedimento ex art. 352 cpc del 09.10.2025 ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate entro il termine di cui all'art. 352
comma 1 n. 1 cpc e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (sub lettera A, pagine 6 e ss. L'atto d'appello) l'appellante censura “la ricostruzione del fatto
compiuta dal Giudice di primo grado” come illogica e contraddittoria laddove non avrebbe riscontrato in CP_1
“un atteggiamento volto all'inadempimento dei corrispettivi
concordati, mantenendo in seno a sé gli incassi percepiti per i
servizi resi oggetto L'appalto”, stante l'assenza di prova, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, “in ordine
all'omesso pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi
specifici del personale adibito all'appalto”. Inoltre, il rilievo dato dal Tribunale al doc. n. 47 di controparte (estratto del cassetto previdenziale della e all'asserita non contestazione CP_3
L'affermazione di (secondo cui la quota CP_1
assolutamente prevalente del numero complessivo dei dipendenti di risultava impiegato presso le filiali CP_3
di NA e Bologna), si scontrerebbe, al contrario, con CP_1
la contestazione “di tale carenza” sin dalla costituzione in giudizio di primo grado. L'importo a credito accertato e
7 riconosciuto in sentenza ad “deve, quindi, essere dichiarato Pt_4
esigibile ed attribuito a questi e la non può essere CP_1
nominata quale depositaria di somme che utopisticamente
destinate agli enti previdenziali/assistenziali senza la
sussistenza di alcuna prova di debiti previdenziali.”
2. Con la seconda censura (sub lettera B, rubricata
“violazione e/o falsa applicazione L'art. 1460 cc – art. 29
comma 2 D.LGS. 276/2003. Artt. 112 e 115 cpc –
sull'inesigibilità del credito accertato in favore di ”) Pt_4
l'appellante censura la ritenuta correttezza del rifiuto di adempimento di ai sensi L'art. 1460 cc in forza CP_1
L'obbligo solidale posto a carico dei committenti anche in relazione ai contributi di previdenza ed assistenza obbligatori ex art. 29 comma 2 d.lgs. n. 276/2003, “benché, come detto, la
documentazione in atti non abbia provato alcuna richiesta a
Enti assicurativi né il presunto importo di omessa CP_4
contribuzione dei detti dipendenti…”. Mentre in relazione ad sarebbe stata dimostrata la regolarità del DURC, con Pt_4
Contro riferimento alla società fallita vi sarebbero solo le
“supposizioni” di , non avendo quest'ultima ricevuto nel CP_1
corso del giudizio di primo grado “alcuna richiesta da parte degli
istituti previdenziali/assistenziali e ciò a riprova che la società
interinale ha integralmente pagato sia le retribuzioni che gli oneri
previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto. Ciò non di
Contr meno è la circostanza che la è fallita nell'anno 2020,
8 pertanto, gli enti avrebbero potuto depositare la domanda per
l'ammissione al passivo del fallimento per gli oneri
previdenziali/assistenziali per i lavoratori impiegati nell'appalto
così come gli stessi lavoratori avrebbero ben potuto avanzare le
proprie istanze nei confronti della committenza, ma tutto ciò non è
avvenuto neanche da parte della Curatela.” Il rifiuto opposto da di adempiere il debito sarebbe, quindi, illegittimo CP_1
con conseguente diritto ad ottenere, da parte L'appellante,
oltre all'accertamento del credito anche una pronuncia di condanna al pagamento.
3. Le censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono infondate e l'impugnata sentenza merita, quindi, conferma.
3.1. Come ha già posto in luce il Tribunale, , società Pt_4
cooperativa consortile, si era obbligata, con due distinti contratti d'appalto “per l'esecuzione di servizi”, nei confronti di alla fornitura del servizio di movimentazione merci CP_1
all'interno dei magazzini della di NA e Bologna. CP_1
Nelle premesse dei contratti le parti si davano atto che il
“fornitore” del servizio, cioè , “è un Consorzio che Pt_4
…acquisisce ordini e contratti ed eroga i servizi attraverso i propri
soci/dipendenti e/o le proprie affiliate o associate …” (lettera f) e che “il RE, sia pur affidando l'esecuzione del presente
contratto di appalto a Società affiliate/associate, rimane l'unico
responsabile nei confronti di relativamente CP_1
all'assolvimento degli obblighi contrattuali.” (lettera g). Nelle
9 premesse di entrambi i contratti è indicata, quindi, alla lettera h) l'affiliata alla quale ha conferito il mandato per CP_3 Pt_4
l'erogazione dei servizi appaltati. KA si è obbligata, per quanto di specifico interesse per la presente controversia, a stringenti obblighi di informazione e documentazione nei confronti della committente, disciplinati in particolare ai punti 5.17 e 6.4 dei regolamenti pattizi: Art. 5.17: “Il fornitore si obbliga
espressamente a consegnare a , ed a mantenere CP_1
aggiornati i documenti tutti (anche quelli di competenza della
propria affiliata/associata) elencati nell'Allegato 4, nelle
tempistiche da questo previste. In caso di inadempimento e,
trascorsi 30 giorni senza che il RE abbia adempiuto,
potrà procedere ai sensi L'art.
6.4 che segue oppure CP_1
applicando una trattenuta del 10% sui corrispettivi dovuti, che
accantonerà a garanzia L'adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato
sino a quando il RE non abbia regolarizzato la sua
posizione …”.; Art. 6.4: “In caso di mancata attestazione da
parte del RE relativamente all'adempimento degli obblighi
di cui ai punti 5.17 – 5.19 – 6.2 e 6.3 che precedono, ovvero nel
caso in cui a pervengano richieste a tale titolo da parte CP_1
degli enti competenti (PS/IN/Erario) o da terzi per ogni e
qualsivoglia ragione ancorché connessa al presente contratto,
potrà tenere in sospeso i pagamenti dovuti al RE CP_1
ovvero trattenere dalle somme allo stesso dovute gli importi
10 oggetto di pagamento in regime di solidarietà da parte dei
predetti Enti e/o terzi. Per tale sospensione nel pagamento, il
RE non potrà opporre eccezioni né titolo di risarcimento
alcuno”. Nell'allegato 4 (cfr. sub doc. n. 4 del procedimento monitorio e sub n. 2 di parte ) sub punto 4 sono CP_1
individuati i “documenti da fornire con periodicità mensile”, tra cui gli F24 relativi al versamento dei contributi previdenziali,
INAIL e ritenute, i DM10, Uniemens individuale, LUL e una stampa “distinta assegni/bonifici pagamento dipendenti”.
3.2. Si ha, quindi, un preciso obbligo di informazione e documentazione a carico L'appaltatore , anche per conto Pt_4
L'affiliata affidataria del servizio all'evidente fine di CP_3
tutelare la committente contro eventuali profili di CP_1
responsabilità solidale nei confronti di terzi (lavoratori e enti previdenziali/assicurativi pubblici) in ipotesi di mancato assolvimento dei doveri retributivi, contributivi ed assicurativi.
3.3. È attribuito a nell'ipotesi di mancata CP_1
documentazione L'assolvimento dei citati doveri da parte di
(si è visto, responsabile di ciò nei confronti della Pt_4
committente anche per conto L'affiliata CP_3
contrattualmente il diritto di operare una trattenuta del 10%
sui corrispettivi dovuti (nell'ipotesi di cui all'art. 5.17) o di sospendere integralmente i pagamenti nell'ipotesi di cui all'art. 6.4. (richieste di pagamento da parte degli enti previdenziali o dall'Erario o da terzi).
11 3.4. Nella presente controversia tuttavia, non ha CP_1
azionato le prerogative contrattuali, ma ha ENto, anche sulla base L'inadempimento contrattuale costituito dalla mancata trasmissione dei documenti comprovanti la regolarità
contributiva e assicurativa, l'inesigibilità del credito per omesso pagamento dei contributi e conseguente esposizione della committente al rischio di dovere pagare due volte per effetto della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 (“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
L'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione
al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo
il responsabile L'inadempimento. …”).
3.5. Il rischio a cui, per effetto L'imposta responsabilità
solidale ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, il committente è esposto, e l'eccezione che su di essa si fonda trova l'inquadramento giuridico nell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc (cfr., ad esempio, Corte di cassazione, n. 4079/2022: In caso di appalto di servizi, a fronte
L'inadempimento, da parte L'appaltatore, L'obbligo di
12 presentazione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento
delle prestazioni, ai sensi L'art. 1460 c.c., stante la
sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del
committente al rischio di rispondere in solido del versamento
degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in tema di appalto di servizi
di pulizia stipulato da un .” – cfr. però sul difetto CP_5
L'elemento soggettivo in capo al condominio di immobile –
esercizio di attività d'impresa/datore di lavoro – Corte di cassazione, n. 19514/2023).
3.6. La responsabilità solidale ex art. 29 comma 2, cit.,
coesiste con quella prevista dall'art. 1676 cc e si differenzia da questa, perché diversamente da quest'ultima non presuppone la permanenza di un effettivo debito nei confronti degli ausiliari
L'appaltatore “nel tempo in cui essi propongono la domanda.”
La responsabilità solidale ex art. 29 comma 2, cit., colpisce,
quindi, anche il committente imprenditore che abbia eventualmente già pagato l'appaltatore quando gli pervengono le richieste di pagamento da parte dei lavoratori L'appaltatore e/o da parte degli enti previdenziali (a cui per maggioritaria giurisprudenza la responsabilità solidale è applicabile, ma non con il limite decadenziale di due anni dalla cessazione
L'appalto previsto per i lavoratori, ma entro il termine prescrizionale previsto dalla legge n. 335/1995). Si legge in
13 Corte di cassazione, n. 35962/2021: “… Effettivamente, come
sopra evidenziato tale norma prevede la responsabilità solidale
L'appaltatore e del committente (nonché del subappaltatore e
del subcommittente, come nella vicenda in esame, come precisato
da Cass. n. 16259/2018) senza il limite invece posto dall'art.
1676 c.c., della persistenza di ragioni di debito del
subcommittente verso il subappaltatore. Trattasi infatti di una
responsabilità solidale che si aggiunge a quella prevista a carico
dei committenti dall'art. 1676 c.c. ed amplia la tutela in favore di
lavoratori addetti ad un appalto rispetto a quella stabilita dal
codice civile (cfr. Cass. n. 25172/2019, secondo cui il
committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei
dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione
estensiva e costituzionalmente orientata L'art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a
disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione
fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della
prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti
quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il
livello di decentramento). E' pur vero che le azioni esperibili ai
sensi degli artt. 1676 c.c. e 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del
2003 hanno ambiti applicativi distinti, per cui è opinione
consolidata quella secondo la quale le due norme coesistano, nel
senso che quando il lavoratore non possa invocare la garanzia di
cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, potrebbe agire ai sensi
14 L'art. 1676 c.c. sussistendone i requisiti, ma mantengono una
distinta sfera di applicazione e possono essere cumulate nello
stesso processo. Infatti, come sopra ribadito, la responsabilità del
committente, nell'art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del
debito nei confronti L'appaltatore con onere della prova a
carico del lavoratore che chiede il pagamento, mentre ai fini
L'art. 29 questo presupposto non è richiesto, in quanto non
rileva l'aver già saldato il corrispettivo dovuto all'appaltatore,
posto che il committente rimane obbligato lo stesso e deve pagare
un debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in ragione
dello stesso rapporto. Tuttavia la norma del 2003 ha limitato
temporalmente l'esercizio del diritto del lavoratore nei confronti
del committente entro un termine, di decadenza, di due anni che
inizia a decorrere dalla cessazione L'appalto (essendo però
irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la
circostanza che il rapporto di lavoro eventualmente prosegua con
diversi committenti, in quanto ciò che rileva è unicamente la
cessazione del rapporto di appalto tra committente ed
appaltatore, nel cui corso di svolgimento è maturato il relativo
credito. Anche a voler ritenere che la sentenza impugnata abbia
fondato la legittimità del rifiuto del subcommittente sulla
previsione del 2003, ed anche a voler reputare applicabile il
termine biennale di decadenza, atteso che il contratto di appalto
ha cessato i suoi effetti nell'ottobre del 2006 (cfr. la stessa
sentenza d'appello a pag. 4, che assume la circostanza come non
15 contestata), ne deriva che alla data almeno della pronuncia di
appello, il termine di decadenza era ampiamente decorso, in
assenza di allegazione circa il fatto che eventuali dipendenti del
ricorrente avessero avanzato richieste nei confronti della
convenuta (e ciò anche a voler ipotizzare che ad impedire la
decadenza sia sufficiente anche una sola richiesta stragiudiziale,
e non anche, come pur ritenuto in dottrina, una vera e propria
domanda giudiziale). Il decorso del termine decadenziale quanto
alle pretese dei dipendenti del ricorrente denota quindi
l'impossibilità di poter invocare la norma de qua, che però non
appare invocabile anche in relazione al diverso credito
eventualmente vantato dagli enti previdenziali. Non ignora il
Collegio come parte della dottrina che si è occupata L'esegesi
della norma di cui all'art. 29 co. 2 del D. Lgs. n. 276/2003,
ritenga che la solidarietà del subcommittente operi anche per i
crediti degli enti previdenziali (ai quali invece la tesi prevalente
nega la possibilità di invocare l'art. 1676 c.c.), e che si ritenga
che per tali enti non possa invocarsi la previsione in punto di
decadenza (in tal senso, in relazione alla analoga previsione di
cui gli art. 3 e 4 della legge n. 1369/1960, Cass. n. 996/2007;
Cass. n. 6532/2014; Cass. n. 18809/2018). Ma ad escludere la
possibilità di opporre l'eccezione di inadempimento soccorre a tal
fine il decorso, tra la data di cessazione del contratto di appalto
(nel quale sarebbero state svolte prestazioni lavorative da
eventuali dipendenti del ricorrente) e quella della decisione già in
16 appello, e senza che siano state avanzate richieste da parte degli
enti eventualmente creditori, di un lasso di tempo superiore al
termine prescrizionale (fissato in cinque anni per i contributi
previdenziali dall'art. 3 co. 9 della legge n. 335/1995; cfr. ex
multis Cass. n. 28605/2018). Va pertanto affermato il seguente
principio di diritto: L'eccezione inadempimento da parte del
committente (ovvero del subcommittente) adducendo la propria
eventuale corresponsabilità solidale per crediti lavorativi o
previdenziali conseguenti alle prestazioni svolte dagli ausiliari
L'appaltatore ovvero del subappaltatore ai sensi L'art. 29 co.
2 del D. Lgs. n. 276/2003, non può essere accolta ove, per i
crediti lavorativi sia decorso il termine di decadenza applicabile
ratione temporis, e ove, per i crediti previdenziali, sia maturato il
termine prescrizionale del versamento dei contributi, senza che
siano state avanzate richieste di pagamento da parte degli
eventuali creditori. Ne consegue che anche in relazione a tale
diversa tipologia di credito, e pur volendo reputare applicabile la
diversa previsione di cui al D. Lgs. n. 276/2003, il rifiuto di
adempiere si appalesa privo di giustificazione.” (cfr. anche Corte
di cassazione, n. 1281/2024).
3.7. Inquadrata la fattispecie nel paradigma L'art. 1460 cc,
va ricordata la distribuzione L'onere probatorio nell'ipotesi in cui il debitore (nella specie si avvalga L'eccezione CP_1
di inadempimento ex art. 1460 cc. In tal caso risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore si limita ad eccepire
17 ed allegare l'altrui inadempimento. A quel punto è il creditore che deve provare di avere esattamente adempiuto. Nel caso di specie, peraltro, ha eccepito non l'inadempimento CP_1
L'obbligazione, ma l'inesatto adempimento in relazione ai doveri contrattuali di documentazione L'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi verso i lavoratori impiegati negli appalti. Ma anche in questo caso la distribuzione
L'onere probatorio non cambia, gravando esso pure sempre il debitore della prestazione dedotta in obbligazione rispetto alla quale è eccepito l'inesatto adempimento (cfr. Corte di cassazione, S.U., n. 13533/2001; Corte di cassazione, n.
3373/2010; n. 15659/2011; n. 826/2015).
3.8. Sicché spettava ad di provare: o di avere, nonostante Pt_4
le doglianze della committente, fornito la documentazione comprovante il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
o che la propria affiliata aveva, comunque, CP_3
onorato detti doveri contributivi e assicurativi;
o che alla data di decisione si è comunque maturata la prescrizione senza che gli enti previdenziali avessero avanzato richieste di pagamento nei confronti di CP_1
3.9. non ha, però, dimostrato in giudizio, con la Pt_4
pertinente documentazione e/o altre prove anche orali, che in relazione a due appalti (cessati rispettivamente il 29.2.2020 per la piattaforma di Bologna e il 31.12.2020 per quella di NA)
la propria affiliata abbia fornito la documentazione comprovante
18 o che abbia assolto ai propri doveri contributivi e assicurativi
(PS e IN). Ha documentato (sub lettera H della comparsa di primo grado) tramite una copia parziale del cassetto fiscale della solo due pagamenti all'PS nei mesi di gennaio e CP_3
febbraio 2020 e, nel procedimento d'appello, la difesa si è
esaurita in mere supposizioni (chiusura del fallimento di CP_3
che farebbe presumere la satisfazione dei creditori;
assenza,
[...]
ad oggi, di richieste pervenute a ). CP_1
3.10. Dal cassetto previdenziale della (sub doc. n. 47 di CP_3
parte ) risulta che gli unici due pagamenti INPS CP_1
documentati da (di € 25.081,54 e di € 30.063,00 nei mesi Pt_4
di gennaio e febbraio 2020) sono solo parziali rispetto all'ammontare dei contributi dovuti per i medesimi periodi mensili di € 88.442,00 e di € 110.725,00.
3.11. Al riguardo del documento sub n. 47 di parte , CP_1
si è trincerata già in primo grado dietro la considerazione Pt_4
che il documento, recando la dicitura “Questo documento non
ha valore certificativo”, in alcun modo sarebbe apprezzabile come prova. Il Tribunale sul punto ha ENto che la dicitura non impedirebbe la valutabilità del documento ai sensi
L'art. 116 cpc, “considerato che non contesta né la Pt_4
provenienza dall'INPS, né il relativo contenuto, limitandosi a
negarne la natura di certificato”, conseguendone “il risultato
probatorio in relazione ai dati ivi riportati.”
3.12. Anche in appello , pure censurando il valore Pt_4
19 probatorio attribuito dal Tribunale al documento in questione
(che espone la situazione dei contributi INPS dovuti e solo parzialmente pagati da per il periodo dal febbraio 2019 CP_3
al settembre 2020), non indica alcuna precisa circostanza che dovrebbe inficiare detto valore, se non deducendo genericamente che stante l'assenza di richieste ad oggi verso da parte degli istituti previdenziali, l'atteggiamento della CP_1
committente doveva essere ritenuto dal Tribunale come “volto
all'inadempimento del pagamento dei corrispettivi concordati…”
(cfr. sub primo motivo d'appello).
3.13. La censura in parte qua, oltre ad essere inidonea a scalfire l'apprezzamento probatorio compiuto dal Tribunale, è
anche contraddetta dalla stessa documentazione dimessa da
(sui pagamenti parziali, riportati tali quali anche nel Pt_4
cassetto previdenziale prodotto da ). Inoltre, i dati del CP_1
cassetto previdenziale sono coerenti con gli importi risultanti dalla rateizzazione concessa da INPS a (in data CP_3
3.6.2020 su domanda presentata in data 1.6.2020) per un debito per contributi di € 260.323,13, oltre interessi e sanzioni.
3.14. Le seconda censura all'apprezzamento probatorio del
Tribunale e scorta dall'appellante (che afferma “un assenza di
prova”) laddove il Tribunale (a pagina 10) afferma: “ CP_1
appare pertanto, in forza della normativa sopra richiamata,
tuttora esposta alla pretesa degli enti
previdenziali/assistenziali/assicurativi, quantomeno di INPS, per
20 rilevante somma. L'inadempimento degli oneri citati è infatti
ragionevolmente riferibile ai lavoratori coinvolti nel rapporto di
appalto in essere con , considerata la quota assolutamente Pt_4
prevalente di personale impiegata nelle filiali CP_3 CP_1
rispetto al numero complessivo dei dipendenti di detta società
Contr (“in base ai moduli DM 10 risulta che dei 138 dipendenti che
aveva in forza nel gennaio 2020, n. 120 erano impiegati negli
appalti di NA e Bologna”, pag. 6 della prima memoria ex art.
183, comma VI, c.p.c. di , circostanza in relazione alla CP_1
quale non è dato rinvenire contestazione nella seconda memoria
ex art. 183, comma VI, c.p.c. di ).” Pt_4
3.15. critica tale accertamento, basato – per quanto Pt_4
attiene la riferibilità agli appalti qui in questione dei contributi previdenziali ommessi - essenzialmente sul principio di non contestazione ex art. 115 cpc, affermando che “dunque il
Giudice di primo grado dichiara espressamente che dà una
propria interpretazione della documentazione sebbene ne
riconosca la non puntuale riferibilità ai fatti dedotti” e che avrebbe contestato sin dalla costituzione in giudizio “tale
carenza” (in ordine alla riferibilità).
3.16. Anche in questo caso la censura è alquanto generica,
perché l'appellante non propone, alla luce della documentazione versata in atti in primo grado (tra cui i DM10 di di CP_3
gennaio, febbraio e marzo 2020 sub docc. n. 44, 45 e 46 di parte ) e delle deduzioni al riguardo svolte dalla CP_1
21 controparte, una ricostruzione dei fatti alternativa, in ipotesi maggiormente aderente alla realtà, nonostante la distribuzione
L'onere probatorio a suo carico.
3.17. E invero, la deduzione di (pag. 6 della prima CP_1
memoria ex art. 183 comma 6 cpc, successivamente non specificamente contrastata da ), secondo cui l'assoluta Pt_4
maggioranza dei dipendenti di (ca. 120 su 138) era CP_3
impegnata negli appalti con di NA e Bologna, trova CP_1
anche un riscontro documentale nei citati DM10. Se si considera, infatti, che l'appalto su Bologna è cessato il
29.2.2020 e che la forza aziendale di è scesa, da CP_3
febbraio a marzo 2020 (come risulta dalle citate denunce mensili), da 137/138 unità di forza lavoro a 55 unità, non può
che dedursi che tale perdita è essenzialmente dovuta (in assenza di altre evenienze) alla cessazione L'appalto con su Bologna e che la residua forza lavoro ancora in CP_1
essere in capo a sia riferibile, in assoluta prevalenza, CP_3
all'appalto su NA. L'impatto della cessazione L'appalto su
Bologna trova peraltro un ulteriore riscontro anche nella diminuzione per ca. due terzi dei contributi previdenziali dovuti da nei mesi successivi (cfr. l'elenco dei DM10 trasmessi CP_3
contenuto nel cassetto previdenziale sub doc. n. 47 di ). CP_1
3.18. non ha, quindi, dimostrato il pagamento dei debiti Pt_4
contributivi INPS né ha dimostrato che questi, nonostante le evidenze documentate da , siano in realtà riferibili ad CP_1
22 altri ipotetici appalti all'epoca intrattenuti da (di cui CP_3
non vi è traccia alcuna). Altrettanto deve dirsi in relazione ai debiti assicurativi INAIL, risultanti dalla rateizzazione concessa da questo Istituto con provvedimento del 30.11.2020 su domanda presentata il 24.11.2020 per premi dovuti e non pagati per € 95.175,76 (cfr. copia del provvedimento IN sub doc. n. 32 di parte ). CP_1
3.19. ha documentato, poi, che ha adempiuto CP_1 CP_3
solo a due rate mensili (9.12.2020 e 08.01.2021) nei confronti
L'IN (con abbattimento del capitale per € 3.771,69 ed €
3.790,55, secondo il piano di rateizzazione, con un debito capitale residuo, quindi, di € 87.613,52 a gennaio 2021). Nei
confronti di INPS, secondo la documentazione fornita da
, ha pagato cinque rate, l'ultima in data CP_1 CP_3
12.10.2020 (con abbattimento del capitale dovuto da €
260.323,13 - € 10.964,55 - € 10.396,60 - € 10.447,21 - €
10.498,06 - € 10.549,16 = € 207.467,55 a novembre 2020).
3.20. Il termine quinquennale di prescrizione dei crediti degli enti previdenziali e assicurativi decorre, giusta la disposizione di cui all'art. 29 comma 2 del d. lgs. N. 276/2003 dalla cessazione degli appalti (29.2.2020 per quello su Bologna,
31.12.2020 per quello su NA).
3.21. Alla data della decisione del Tribunale (10.10.2023)
l'eccezione di temporanea inesigibilità del credito, non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione e non
23 risultando alcuna prova di estinzione dei debiti contributivi e assicurativi di elevato ammontare, perlopiù riferibili ai due appalti in questione, era pertanto sicuramente fondata e retta da buona fede ex art. 1460 comma 2 cc.
3.22. Alla data della presente decisione in appello (22.10.2025)
per l'appalto su NA il termine quinquennale non risulta ancora ad oggi decorso.
3.23. L'appalto su Bologna è cessato, invece, in data
29.02.2025 per cui rispetto a tale data il termine quinquennale parrebbe astrattamente decorso.
3.24. Come deduce l'appellante nella comparsa conclusionale,
in tale evenienza spetta, secondo Cass. n. 1281/2024 al
Giudice d'appello il seguente accertamento (cfr. in motivazione,
punto 2.2.): “… 2.2. Ciò posto, deve ancora considerarsi,
tuttavia, che, ai fini L'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, il
presupposto della persistenza di un debito del subcommittente
nei confronti del subappaltatore al tempo in cui i lavoratori
dipendenti avanzino la loro domanda non è richiesto, in quanto
non rileva l'aver già saldato il committente il corrispettivo dovuto
all'appaltatore: l'obbligo permane e il committente è tenuto a
pagare il debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in
ragione dello stesso rapporto. Il secondo comma L'articolo
prevede, infatti, che il committente imprenditore o datore di lavoro
sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla
24 cessazione L'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile L'inadempimento. Lo stesso art.
29, dunque, limita temporalmente l'esercizio del diritto del
lavoratore nei confronti del committente stabilendo un termine –
interpretato come termine di decadenza - di due anni, con
decorrenza iniziale dalla cessazione L'appalto (essendo però
irrilevante la data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la
circostanza che il rapporto di lavoro eventualmente prosegua con
diversi committenti, in quanto ciò che rileva è unicamente la
cessazione del rapporto di appalto tra committente ed
appaltatore, nel cui corso di svolgimento è maturato il relativo
credito) (così in Cass. Sez. 2 n. 35962 del 22/11/2021 cit.). Deve
ancora aggiungersi che la solidarietà del subcommittente opera
anche per i crediti degli enti previdenziali (ai quali invece la tesi
prevalente nega la possibilità di invocare l'art. 1676 c.c.) e per
tali enti si ritiene non possa invocarsi la previsione in punto di
decadenza (in tal senso, in relazione alla analoga previsione di
cui gli art. 3 e 4 della legge n. 1369/1960, Cass. n. 996/2007;
Cass. n. 6532/2014; Cass. n. 18809/2018); può, però, essere
comunque invocato il termine prescrizionale, fissato in cinque
anni per i contributi previdenziali dall'art. 3 co. 9 della legge n.
25 335/1995; cfr. ex multis Cass. n. 28605/2018). In corretta
applicazione dei suesposti principi, la Corte avrebbe dovuto
allora verificare se fosse decorso, tra la data di cessazione del
contratto di appalto (nel quale sarebbero state svolte prestazioni
lavorative da eventuali dipendenti del ricorrente) e quella della
decisione in appello, senza che fossero state avanzate richieste
da parte dei lavoratori o degli enti eventualmente creditori, di un
lasso di tempo superiore al termine di decadenza di due anni o al
termine prescrizionale (fissato in cinque anni per i contributi
previdenziali dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9; cfr. ex
multis Cass. n. 28605/2018) (così in Cassazione civile, sez. II,
22/11/2021, n. 35962) Invero, nel procedimento di opposizione a
decreto ingiuntivo, che è un ordinario giudizio di cognizione, il
giudice non deve limitarsi alla verifica L'originaria legittimità
del decreto, dovendo, invece, esaminare anche i fatti estintivi o
modificativi della obbligazione successivi all'emissione del
provvedimento oggetto di opposizione;
ciò, peraltro, non esclude
che l'accertamento della originaria legittimità processuale e
sostanziale del decreto sia comunque necessario, al fine della
regolamentazione delle spese (cfr. Cass. Sez. L, n. 6698 del
11/11/1983).”
3.25. Tuttavia, EN (nella comparsa CP_1
conclusionale di replica) che il termine di prescrizione anche con riferimento all'appalto di Bologna risulta interrotto dalla domanda di rateizzazione presentata da all'IN in data CP_3
26 30.11.2020 e all'PS in data 1.6.2020 nonché dai successivi pagamenti rateali. In assenza di pagamenti successivi, il piano di rateizzazione IN doveva ritenersi decaduto a marzo 2021 e quello L'PS a dicembre 2020, sicché, anche in assenza di ulteriori atti interruttivi, “quali l'insinuazione al passivo che
l'PS e IN debbono avere promosso per far valere i propri
crediti privilegiati nei confronti della procedura concorsuale”,
sarebbe alla data attuale tuttora esposta al rischio da CP_1
responsabilità solidale. Prosegue la difesa , che “Ad ogni CP_1
buon conto, tramite il proprio a marzo 2026 Parte_5
condurrà debite verifiche e valutazioni al fine di CP_1
accertare l'eventuale cessazione delle proprie obbligazioni
solidali nei confronti degli Enti previdenziali, di modo da poter
procedere al pagamento in favore di L'importo Parte_4
di Euro 48.068,21 allo stato legittimamente sospeso, come
affermato dalla Corte di Cassazione nelle pronunce citate.”
3.26. Va verificato, allora, se l'opposto rifiuto a adempiere ex art. 1460 cc, sicuramente legittimo alla data della sentenza impugnata in quanto sorretto da buona fede alla luce del comprovato debito contributivo ed assicurativo della affiliata di
, L'assenza di prova di pagamento di detto debito e del Pt_4
connesso rischio di dovere pagare due volte ex art. 29 comma 2
del d.lgs. n. 273/2003, sia ancora legittimo all'attualità.
3.27. Al quesito va data risposta affermativa.
3.28. In primo luogo, le domande di rateizzazione, in quanto
27 contenenti un riconoscimento di una posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali, hanno efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 cc (cfr., di recente, Corte di cassazione, ordinanza n. 16110/2025).
3.29. In ordine ai successivi singoli pagamenti rateali va apprezzato che essi si inseriscono nell'ambito di un piano di rateizzazione prestabilito, da cui se ne ricava indubbiamente la consapevolezza e il riconoscimento del debitore che il pagamento della singola rata soddisfa il credito solo parzialmente e che, quindi, non è integralmente solutorio. In
questo specifico contesto, quindi, ai pagamenti parziali mensili va riconosciuto l'effetto interruttivo ex art. 2944 cc alla data dei singoli pagamenti (cfr. Corte di cassazione, n. 4324/2010, in motivazione: “… Peraltro, la valutazione che il pagamento
parziale implichi il riconoscimento del diritto L'intera
prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta
inderogabilmente l'espressa precisazione, da parte del debitore,
che il pagamento è stato effettuato in acconto, potendo assumere
rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui
avviene il pagamento e al tipo di parzialità riscontrabile (Cass.
n. 3115/03), come è accaduto nel caso in esame, ove il CP_6
ha sempre sostenuto che "il rapporto con il integrava una CP_7
vera e propria somministrazione di merce con acclaramento
periodico dei conti e correlativo pagamento" (p. 4 sentenza
impugnata)…”; cfr. anche Corte di cassazione, Sez. L., n.
28 3115/2003, in motivazione: “In realtà, gli orientamenti di
giurisprudenza inizialmente richiamati non appaiono condivisibili
nella misura in cui se ne dovesse dedurre la formulazione di un
rigido principio di diritto relativo alla necessità che la più ampia
valenza di riconoscimento del diritto insito in un pagamento
parziale richieda in ogni caso la precisazione che il pagamento è
effettuato in acconto. In realtà, infatti, il contesto in cui avviene il
pagamento parziale e lo stesso tipo, per così dire, di parzialità del
pagamento, possono essere estremamente variabili. Per esempio,
la parzialità - in senso oggettivo - del pagamento può dipendere
dall'esplicito o implicito riferimento a presupposti di fatto e di
diritto inesatti, che conducono ad una ridotta quantificazione del
debito. In tal caso è evidente che il pagamento parziale, lungi
dall'implicare il riconoscimento di un più ampio diritto, esprime
semmai la negazione dello stesso (si spiegano così, per esempio,
nell'ambito previdenziale, le precisazioni, in punto di prescrizione,
di pronunce quali Cass., sez. un., 18 luglio 1996 n. 6491 e Cass.
13 febbraio 1997 n. 1316). Viceversa, in un contesto di pacificità
circa l'esistenza di più ampie ragioni creditorie L'accipiens, il
pagamento parziale, tanto più se inserito in una serie di
successivi pagamenti volti a ridurre l'esposizione debitoria del
solvens, può assumere il valore di un ribadito riconoscimento del
diritto di credito nel suo complesso. E analogamente, in caso di
liquidazione e pagamento, in esito ad un procedimento
amministrativo conseguente a domanda di riconoscimento di una
29 prestazione previdenziale o assistenziale, del solo capitale
afferente ai ratei arretrati della prestazione dovuta
periodicamente - come nella fattispecie ora all'esame della Corte -
o all'importo di una prestazione unitaria, può essere logico
attribuire a tale atto anche il generico e comprensivo significato di
riconoscimento del diritto alla complessiva prestazione di legge,
comprensiva degli accessori dovuti obbligatoriamente per legge
(per un orientamento in tal senso della giurisprudenza
amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. 6^, 24 ottobre 1995 n.
1196; Id., 31 agosto 1996 n. 1103; Id., 3 settembre 1996, n.
1151). … Infatti, da un lato, in caso di pagamento ritardato
rispetto alla data di maturazione del diritto e ai tempi riconosciuti
dalla legge per provvedere in ordine alla domanda, di norma il
meramente consequenziale diritto agli accessori può ritenersi
pacifico (quanto meno nell'an); dall'altro, alla liquidazione del solo
capitale non può attribuirsi il valore di implicita manifestazione di
volontà di disconoscere il diritto agli accessori, spiegandosi
generalmente la limitata liquidazione con la sua maggiore
semplicità e speditezza, oppure, eventualmente, sulla base della
contingente mancanza dei fondi necessari per il pagamento degli
accessori dovuti per il ritardo. In conclusione, ribadito il principio
che l'indagine volta a stabilire se un certo atto costituisca o meno
riconoscimento del diritto, ai fini L'interruzione della
prescrizione a norma L'art. 2944 c.c. (che configura detto
riconoscimento come un mero atto giuridico e non come un
30 negozio giuridico), rientra nei poteri del giudice di merito, con i
conseguenti limiti del sindacato ammissibile nel giudizio di
cassazione, deve precisarsi che, in caso di pagamento parziale,
la valutazione che in concreto quest'ultimo presuppone e implica
il riconoscimento del diritto all'intera prestazione non richiede
inderogabilmente l'espressa precisazione da parte del debitore
che il pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere
rilievo, a seconda dei casi, altre circostanze.”).
3.30. Non si condivide l'assunto di secondo cui CP_1
l'interruzione sia posticipata, rispetto al pagamento delle rate,
alla decadenza dei rispettivi piani di rateizzazione predisposti dagli istituti. Deve farsi, invece, riferimento alle date di pagamento.
3.31. Ne consegue che il termine prescrizionale, in assenza di pagamento di altre rate e/o altri atti interruttivi (non pare pensabile che gli enti previdenziali non si siano almeno insinuati al passivo del fallimento di rispetto agli atti CP_3
interruttivi documentati in causa, con riferimento al solo appalto di Bologna, non sono ancora decorsi per il credito IN
(ultimo pagamento in data 8.1.2021). Alla data della presente decisione parrebbe, invece, decorso il quinquennio rispetto all'ultimo pagamento rateale in favore L'PS, documentato per il 12.10.2020.
3.32. Tuttavia, il solo credito IN come risultante agli atti
(debito capitale residuo di € 87.613,52 a gennaio 2021) supera
31 agevolmente il credito accertato dal Tribunale in favore di Pt_4
di € 48.068,21. Stante l'impegno di forza lavorativa maggiore nell'appalto su Bologna rispetto a quello su NA come emerge dai DM10 sopra esaminati (ca. 2/3 su 1/3), se ne deduce che il credito pro quota maggiore di IN sia riferibile all'appalto su Bologna, per cui, in ogni caso, il credito non ancora prescritto di IN copre per intero il credito di nei Pt_4
confronti di (in parte per il minore appalto su NA, CP_1
per il quale il quinquennio non è decorso, essendo il contratto cessato solo il 31.12.2020, per il resto per i premi dovuti in relazione all'appalto su Bologna, per effetto L'interruzione della prescrizione con il pagamento parziale L'08.01.2021).
3.33. A fronte di queste evidenze documentali, fornite tutte da
, le difese di sono alquanto opache, esaurendosi in CP_1 Pt_4
mere supposizioni (come se le circostanze di “assenza di
richiesta da parte degli enti” o di chiusura del fallimento di CP_3
– alla data del 17 maggio 2024, di cui dà notizia nella
[...] Pt_4
comparsa conclusionale – in seguito a “compiuta ripartizione
totale L'attivo”, dimostrerebbero il pagamento dei debiti contributivi e assicurativi).
3.34. Sicché, stante anche la rilevata opacità delle difese della creditrice , alla data della presente decisione l'eccezione ex Pt_4
art. 1460 cc di deve affermarsi ancora sorretta da CP_1
buona fede.
3.35. Da ultimo, va disattesa anche la richiesta formulata da
32 per la prima volta nella comparsa conclusionale in grado Pt_4
d'appello (e reiterata con note scritte in sostituzione L'udienza
L'08.10.2025, fissata dinanzi al consigliere istruttore unicamente per la rimessione della causa al collegio ex art. 352
cpc) di fissazione di un “termine finale per la restituzione delle
somme oggi trattenute da ” ovvero “di pronuncia di CP_1
condanna della al pagamento alla decorso il CP_1 Pt_4
31.12.2025” anche nell'ipotesi di rigetto L'appello.
3.36. In primo luogo, parrebbe trattarsi di una modifica/integrazione delle rassegnate conclusioni in atto d'appello compiuta negli scritti difensivi conclusionali e, quindi,
inammissibile.
3.37. In secondo luogo, l'istanza è anche infondata, non avendo fornito una dimostrazione convincente L'esigibilità del Pt_4
proprio alla data L'01.01.2026.
3.38. Conclusivamente, l'appello va respinto.
4. Le spese del grado vanno poste a carico L'appellante in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc). Pt_4
Tenuto conto del valore della causa (€ 48.068,21), si liquidano alla parte appellata stante la media complessità in CP_1
fatto e in diritto delle questioni affrontate e L'assenza di una autonoma fase di trattazione/istruttoria, in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi: € 2.058,00 per studio, € 1.418,00 per la
33 fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisionale, e pertanto complessivamente € 6.946,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da
[...]
, nei confronti di Pt_1 Parte_2 CP_1
con atto di citazione in appello di data 04.04.-18.04.2024
avverso la sentenza n. 793/2023 del Tribunale di Bolzano di data 10.10./11.10.2023,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere Parte_4
all'appellata le spese del grado, che liquida in € CP_1
6.946,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte
L'appellante , ai sensi del Parte_4
co. 1-quater L'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
34 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma L'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 22.10.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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