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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/08/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 866/2022 R.G., promossa
da (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Cutrera
-ricorrente e convenuto in riconvenzione- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Granieri
-resistente e attore in riconvenzione-
*****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 8.3.2022 e successivamente notificato, – premettendo di avere acquistato il diritto di usufrutto e Parte_1
la nuda proprietà dell'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa Controparte_1 alla via Natalelli n.32, censito al catasto fabbricati del Comune di Ragusa al foglio 269, mappale 492/3, oltre che di essere proprietario delle autovetture SA Micra, tg
AA e AB, tg CG257TY – esponeva di avere concesso in godimento, senza determinazione di durata, l'immobile e le autovetture predetti, a titolo di comodato, a
. Controparte_1
Il ricorrente lamentava, tuttavia, di avere invano domandato al resistente la riconsegna dei suddetti beni, con apposita lettera raccomandata a.r. del 27.7.2021, ricevuta dal il 28.7.2021. _1
Chiedeva, dunque, che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato e ordinare al resistente l'immediato rilascio dell'immobile e la riconsegna delle predette autovetture, nonché condannare il comodatario al risarcimento dei pagina 1 di 12 danni asseritamente cagionati, quantificati nella misura di € 12.000,00; all'uopo,
[...] deduceva di essersi trovato nell'impossibilità, da un alto, di concedere l'immobile Pt_1 in locazione ad un canone pari ad € 500,00 mensili e, dall'altro, di vendere le autovetture ad
“appassionati”.
si costituiva in giudizio a mezzo di apposita memoria difensiva, Controparte_1 nella quale contestava le avverse deduzioni ed eccepiva di avere sin dal 1990 - ossia sin dall'acquisto della nuda proprietà dell'immobile – disposto in via esclusiva del possesso pluridecennale pacifico ed indisturbato dell'immobile stesso, utile ad usucapirne l'usufrutto, esistente solo formalmente in capo ad Parte_1
A sostegno delle proprie affermazioni, il assumeva di avere, già nel 1992, _1 programmato l'integrale ristrutturazione dell'immobile, siccome non abitabile e di avere eseguito i necessari lavori - consistiti nel “…murare un sottotetto di 15 mq…realizzati tutti gli impianti elettrici, gli impianti idrici del bagno e lavanderia, rifatti i solai…sostituiti tutti gli infissi esterni, rifatte ex novo le porte interne e i pavimenti….acquistata la mobilia della stanza da letto e l'intero arredamento della cucina in muratura, questi ultimi, con denari provenienti dalla famiglia di , moglie di ” - al fine di Persona_1 Controparte_1 trasferirsi nell'immobile medesimo unitamente alla propria moglie, sposata nel settembre 1997; aggiungeva di avere eseguito ulteriori lavori nell'agosto 2003 e nel 2020. Produceva, inoltre, fotografie ritraenti l'immobile prima e dopo gli eseguiti lavori, nonché raffiguranti momenti di convivialità familiare trascorsi all'interno dell'immobile, oltre che copie di bollette di pagamento delle utenze elettriche e telefoniche relative all'immobile in esame. Quanto alle due autovetture, il resistente, rilevando l'intestazione solo formale delle stesse in capo al ricorrente, ne affermava l'avvenuto acquisto a titolo originario della proprietà ex art.1161 c.c., in ragione dell'esercitato possesso ultradecennale pacifico ed indisturbato.
In particolare, a riprova del possesso uti dominus delle autovetture, deduceva di avere egli stesso acquistato, nell'ottobre 2010, l'autovettura AB da tale , Controparte_2 corrispondendo l'importo di € 5.500,00, e di averla utilizzata sin da subito in via esclusiva, pacifica ed indisturbata, occupandosi altresì della relativa manutenzione.
Quanto, poi, all'autovettura SA Micra, precisava di averla Controparte_1 posseduta in maniera pacifica ed indisturbata sin dall'acquisto, avvenuto nel 1997 (a seguito di permuta con altra autovettura) e di avere altresì, dal 2008, provveduto a pagare personalmente le relative tasse (“… tasse di circolazione, assicurazione, revisione…”), nonchè di averne, nel 2014, sostituito a proprie spese il motore.
Spiegava, dunque, domanda riconvenzionale, chiedendo all'intestato Tribunale di volere “dichiarare e statuire che il diritto di usufrutto dell'immobile sito in Ragusa, via Natalelli n.32…è stato acquistato per usucapione da parte di , Controparte_1
pagina 2 di 12 avendone lo stesso disposto ed avendolo utilizzato in via esclusiva, con animus possidendi, in modo continuativo, pacifico ed indisturbato dal 1990 ad oggi;
sempre in via riconvenzionale, dichiarare e statuire che le autovetture SA Micra targata AA e
AB targata CG257TY sono state acquistate per usucapione da parte di _1
, avendone lo stesso disposto ed avendole utilizzate in via esclusiva, con animus
[...] possidendi, in modo continuativo, pacifico ed indisturbato dal 2010 la AB e dal 2008 la
SA Micra”. In via subordinata, il resistente, qualificando l'ipotetico rapporto contrattuale con il ricorrente in termini di comodato per esigenze familiari, eccepiva il difetto dell'urgente ed impreveduto bisogno richiesto dal 2° comma dell'art.1809 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, chiedendo, pertanto, dichiararsi l'assenza del diritto, in capo ad Parte_1 alla restituzione dei beni asseritamente concessi in comodato a . Controparte_1
Solo in sede di note di trattazione scritta dell'udienza del 25.11.2022, il ricorrente contestava le suddette deduzioni del resistente, affermando piuttosto che dal prodotto certificato storico di residenza del 26.5.2022 era dato evincere che lo stesso si era _1 trasferito nell'immobile di via Natalelli n.32 al più in data 20.2.2003; evidenziava, ancora, che in data 4.11.2016, a seguito di scioglimento del matrimonio, era intervenuto un accordo tra esso ricorrente e la di lui moglie madre dell'odierno resistente, in virtù del Persona_2 quale l' in luogo dell'assegno di mantenimento di € 500,00 da versare in favore della Pt_1 ex coniuge, aveva concesso in comodato a l'immobile di via Natalelli Controparte_1
n.32 e le due autovetture oggetto di causa.
Da parte sua, , in seno alle proprie note di trattazione scritta Controparte_1 dell'udienza del 25.11.2022, contestava le asserzioni del ricorrente, rilevando, in particolare, di avere proceduto formalmente solo nel 2003 al cambio della propria residenza anagrafica, ma di avere abitato l'immobile de quo sin dal 1997.
Con ordinanza in data 4.1.2023, il Giudice – vista la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, a fianco dell'iniziale domanda di volta ad ottenere Parte_1 la restituzione di beni immobili e mobili registrati asseritamente concessi in comodato e ritenute le suddette domande soggiacere a riti diversi (rito speciale locatizio, quella del ricorrente;
rito ordinario, quella riconvenzionale del resistente), con prevalenza del rito ordinario ai sensi dell'art. 40, co. 3 c.p.c. – disponeva il mutamento del rito da speciale locatizio ad ordinario.
Assunte le prove orali ammesse alle udienze del 22.3.2024 e dell'8.4.2024, all'udienza del 17.1.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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pagina 3 di 12 Ciò posto, va preliminarmente analizzata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dal resistente, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, eccezione sollevata da in seno alla propria comparsa conclusionale del 18.3.2025. Parte_1
L'eccezione è inammissibile. L'art. 5, co. 2, D.lgs. 28/2010 fissa uno sbarramento temporale per il convenuto che intenda eccepire e per il giudice che intenda rilevare d'ufficio l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione: l'eccezione del convenuto ed il rilievo officioso del giudice sono ammessi “non oltre la prima udienza”.
Nella specie, la prima udienza è quella che – per effetto del differimento ex art. 418
c.p.c. dovuto alla proposizione della domanda riconvenzionale del resistente – è stata fissata al 25.11.2022.
Nessuna eccezione di improcedibilità risulta sollevata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.11.2022, tale eccezione figurando per la prima volta nella comparsa conclusionale di del 18.3.2025. Parte_1
Venendo alla domanda attorea di restituzione dei beni già concessi in comodato, va detto che “colui il quale agisce per la restituzione del bene concesso in comodato esercita un'azione contrattuale che non richiede la prova della proprietà del bene stesso, ma solo del titolo della relativa concessione in godimento al convenuto…sicché restano inalterati i rispettivi oneri probatori” (Cass. civ., n.6183/2011).
Orbene, nella fattispecie in esame, manca la prova della originaria traditio rei da a , che sola legittimerebbe l'invocato ritrasferimento Parte_1 Controparte_1 del godimento del bene da quest'ultimo al primo. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare il suo diritto di usufrutto sull'immobile de quo (producendo, a tal fine, atto pubblico di vendita del 10.12.19901) ed il suo diritto di proprietà sulle due autovetture (producendo visure al P.R.A.), sicché non ha assolto, neppure a mezzo di prove costituende, all'onere probatorio posto a suo carico, in ordine all'iniziale trasmissione volontaria dei beni in favore del resistente. Sul punto, invero, va confermata l'ordinanza resa dal giudice all'udienza del dì
8.4.2024, con cui è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale a mezzo del teste sulla circostanza n. 2 articolata dal ricorrente nelle note di trattazione Testimone_1 scritta dell'udienza del 25.11.2022 (“vero o no che in data 04.11.2016 il signor Parte_1 ha concesso verbalmente in comodato al signor l'appartamento
[...] Controparte_1 sito in Ragusa, via Natalelli n. 32 e le due autovetture SA (targata AA) e AB
(targata CG257TY)”), in luogo del teste , indicato, senza ulteriore Testimone_2 1 Nell'atto di vendita è genericamente detto che il venditore trasferisce “da oggi la proprietà e il possesso legale e materiale di quanto venduto, in uno con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza e diritto inerente”, mentre non è specificato a quale dei due acquirenti sia attribuita la materiale disponibilità dell'immobile. pagina 4 di 12 specificazione, nelle note di trattazione scritta;
si ritiene di dovere altresì confermare l'ordinanza resa all'udienza del 20.9.2024, con cui il giudice ha reputato di non dovere procedere all'escussione del teste pure chiamata a rispondere sulla suddetta Persona_2 circostanza n. 2, stante la produzione di certificazione dell'ASP di Ragusa in data 2.9.2024, attestante la patologia psichiatrica da cui la stessa era affetta, con la puntualizzazione che la predetta abbisogna di “riposo ed evitamento di esposizione a situazioni stressanti”. Ciò posto, la mera detenzione dell'immobile in capo al resistente è di per sé insufficiente, occorrendo la prova che di detta detenzione il resistente sia stato investito ad opera del ricorrente, in virtù di un contratto di comodato, che è appunto il contratto con il quale “una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile …” (art. 1803 c.c.), consegna nella specie non provata.
In ultima analisi, manca la prova dell'allegato contratto di comodato, fatto costitutivo dedotto dal ricorrente a fondamento del proprio diritto all'immobile e alle autovetture.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda restitutoria proposta dal ricorrente non può essere accolta;
il rigetto di tale domanda assorbe l'esame della conseguenziale domanda risarcitoria.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal resistente, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, con atto di vendita del
10.12.1990, a rogito del Notaio l'immobile sito in Ragusa nella Persona_3 via Natalelli n.32 è stato trasferito ad per il diritto di usufrutto e a Parte_1 _1
per la nuda proprietà.
[...]
Ora, nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario vige la regola per cui il primo, possessore rispetto ai terzi, è rispetto a quest'ultimo (nudo proprietario) mero detentore del bene (cfr. Cass. nn. 346/67 e 762/76), con il corollario che egli (l'usufruttuario) può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto di interversione, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui (così Cass. 355/2011).
Peraltro, se ai sensi dell'art.982 c.c., l'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa gravata da usufrutto, è ben possibile che il nudo proprietario ne abbia comunque la disponibilità di fatto.
Nel caso in scrutinio, non è l'usufruttuario ad invocare l'usucapione della proprietà, ciò che richiederebbe un atto di interversione del possesso ex art. 1164 c.c., piuttosto è il nudo proprietario (tale è rispetto all'immobile di via Natalelli n. 32) ad Controparte_1 invocare l'usucapione dell'usufrutto, ciò che non esige alcun atto di interversione del possesso, non essendo il nudo proprietario titolare di un diritto reale su cosa altrui ed essendo il nudo proprietario “possessore solo animo”, rispetto all'usufruttuario, mero
“detentore” (v. in tal senso Cass. 355/2011 cit.).
pagina 5 di 12 Ne deriva che il nudo proprietario, che è già possessore solo animo, per usucapire le facoltà ed i poteri dell'usufruttuario deve comportarsi quale possessore, non solo animo, ma anche corpore.
Ai sensi dell'art. 981 c.c., “l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica” (comma 1); “egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo” (comma 2).
Il contenuto del diritto di usufrutto va, pertanto, individuato nella facoltà di godimento, intesa quale potere di trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare. La facoltà di godimento comprende l'uso della cosa, lo sfruttamento diretto del bene, consistente nella produzione e nella percezione dei frutti naturali (art. 984 c.c.) e di tutte le utilità che la cosa può fornire e, inoltre, lo sfruttamento indiretto del bene, attraverso l'attribuzione a terzi dell'utilizzazione della res e la conseguente percezione dei frutti civili.
Un'ulteriore espressione della facoltà di godimento è ravvisabile nella possibilità, riconosciuta all'usufruttuario, di apportare alla cosa, al fine di una migliore utilizzazione della stessa, miglioramenti (art. 985 c.c.) e addizioni (art. 986 c.c.) che non ne alterino la destinazione economica.
Dall'istruttoria orale svolta è emerso che in effetti l'immobile di via Natalelli n.32, in Ragusa, del quale il resistente ha acquistato la nuda proprietà con atto di vendita del
10.12.1990, è stato nel possesso ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, visibile e continuato del resistente.
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 22.3.20242, con riguardo Testimone_3 alla circostanza n. 3 della memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. di parte resistente, (“vero è che nell'immobile in Ragusa, Via Natalelli n.32 il dal 1997 ad oggi ha Controparte_1 effettuato, a propria cura e spese significativi lavori di ristrutturazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria?) e alle circostanze nn.4 (“vero è che dal Controparte_1
1997 ad oggi abita, insieme al proprio nucleo familiare, il predetto immobile sito in
Ragusa, Via Natalelli n.32?), 5 (“Vero è che nel predetto immobile sito in Ragusa, Via
Natalelli n.32, ho partecipato al festeggiamento di svariati compleanni di PE
, moglie di , e segnatamente: il 22/10/1997, il 22/10/2001, il
[...] Controparte_1
22/10/2003, il 22/10/2007, il 22/10/2010, il 22/10/2013 e il 22/10/2016, per come da rappresentazione fotografiche che mi vengono mostrate - doc. 1 fascicolo del convenuto pag. 1, pag. 2, pag. 7, pag. 8, pag. 10, pag. 11 e pag.12?), 6 (“Vero è che nel predetto immobile sito in Ragusa, Via Natalelli n.32, ho partecipato al festeggiamento di svariati compleanni del figlio di , e segnatamente: il 02/01/2017, il 02/10/2019 Controparte_1
e il 02/01/2022, per come da rappresentazion i fotografiche che mi vengono mostrate - doc.
2 fascicolo del convenuto pag. 13 lettera N, pag. 15 lettera P e pag. 18 lettera S?), 7 (“Vero
è che nel predetto immobile sito in Ragusa, Via Natalelli n.32, in data 17/9/2021 ho partecipato al festeggiamento del compleanno di , madre di Persona_2 _1
, per come da rappresentazione fotografica che mi viene mostrata – doc. 2
[...] fascicolo del convenuto, pag. 17, lettera R? ), 8 (“Vero è che nel predetto immobile sito in
Ragusa, Via Natalelli n.32, ho partecipato al festeggiamento di svariati compleanni di
, e segnatamente: il 26/12/2006 e il 26/12/2011, per come da Controparte_1 rappresentazioni fotografiche che mi vengono mostrate – doc. 1, fascicolo del convenuto pag. 6 e pag. 9?” ), 9 (“Vero è che in tutte le occasioni dei festeggiamenti dei compleanni cui è detto sopra (articolati. 5,6,7,8) ho constatato che il nucleo familiare di _1
abitava stabilente ed in via esclusiva l'immobile sito in Ragusa, Via Natalelli
[...]
n.32?), confermando le deduzioni del resistente, ha dichiarato:
“E' vero;
ricordo che i lavori descritti in capitolato sono stati fatti da mio fratello sull'immobile rivolgendosi per lo più ad imprese terze (ma lui stesso ha anche provveduto a realizzare le porte e scaffalature in legno, essendone capace) nel 1997, in vista del suo matrimonio;
ricordo che l'immobile già prima dell'acquisto non era abitato da tempo, aveva impianti obsoleti, sicché i lavori in questione servivano a renderlo abitabile”, “E' vero;
dopo aver fatto i lavori di cui sopra, mio fratello si è trasferito nell'immobile in questione, che è rimasto sino ad ora la casa sua e della sua famiglia;
“E' vero, ricordo tali occasioni in cui ero presente ed in cui abbiamo festeggiato il compleanno di mia cognata in quella casa, ed anzi è probabile che alcune delle foto in atti le abbia scattate proprio io”;
“E' assolutamente vero, si capiva che era una casa abitata stabilmente, perché c'erano tutte le cose della famiglia”.
A ciò si aggiunga che, su domanda del procuratore di parte ricorrente, il teste ha specificato che “durante i lavori nell'immobile commissionati da mio Testimone_3 fratello occasionalmente era presente il sig. preciso che l' in queste Pt_1 Pt_1 circostanze si limitava a guardare come procedessero i lavori, senza mai dare direttive agli operai, direttive che vedevo provenire solo da mio fratello;
in pratica guardava, perché allora eravamo in famiglia”. Anche il teste sentito all'udienza del dì 8.4.2024, ha Testimone_4 confermato gli articolati nn. 3 e 9 formulati dal resistente in seno alle memorie ex art.183,
VI comma, c.p.c., precisando: “ciò posso dire in quanto io ho lavorato come dipendente di
nello studio “Nonsolografica” che, se non erro, sta al civico n.38 di Controparte_1 via Natalelli a Ragusa, dal 1994 al 2015, con frequenza quotidiana;
posso dire, per averli
pagina 7 di 12 materialmente visti eseguire, che nell'immobile ove poi il è andato ad Controparte_1 abitare, egli ha effettuato i lavori indicati in capitolato, anzi alcuni di essi, in particolare quelli di rifinitura e le porte, nonché parte dell'arredamento ligneo, sono stati eseguiti personalmente dal predetto;
quest'ultimo è come me un architetto”; “I lavori più _1 grossi sono stati eseguiti da imprese terze, che non so indicare. Nel corso degli anni che ho prima indicato e durante i lavori di cui sopra, non mi è capitato di vedere il sig. ; Pt_1
“Preciso che io sono stato in tale casa tante volte, nel corso del tempo che ho prima indicato, in occasione di compleanni, pranzi, cene e per incontro con altri amici;
preciso che sono stato testimone di nozze del e che la casa in questione l'ho vista sempre _1 abitata da lui e dalla sua famiglia, dal 1997, anno del matrimonio del ”. _1
Dello stesso tenore, le dichiarazioni del teste escusso alla Testimone_5 medesima udienza, il quale ha confermato la circostanza n. 4 prima citata, precisando di potere così riferire “in quanto sono amico del dai tempi del liceo e ho visto la casa _1 di via Natalelli n.32 già sul nascere quando ancora non era agibile, poi ho visto che lui si è trasferito lì con la moglie, subito dopo il matrimonio, e ho frequentato tale casa nel corso degli anni, con una frequenza pressoché settimanale, anche perché lui e la moglie sono diventati padrini del mio secondo figlio”; quanto attiene, ancora, alla circostanza n.8, ha affermato: “E' vero, per il rapporto di amicizia che ho con il ho frequentato _1
l'immobile in questione per i compleanni indicati in capitolato e in altre svariate occasioni”, “Posso dire che dal 1997 sino ad ora ho sempre frequentato la casa in questione, per partecipare ai compleanni dello stesso , della moglie e del figlio _1
, nonché ricorrenze varie ed era la casa abitata dal , dalla moglie e dal Per_4 _1 figlio”. Dalle dichiarazioni dei testi escussi, che risultano esaustive ed attendibili, si evince, dunque, che , dopo l'acquisto della nuda proprietà sull'immobile nel Controparte_1 dicembre 1990, ha eseguito su questo lavori di ristrutturazione o, comunque, opere migliorative per rendere l'immobile abitabile;
inoltre, è emerso che, dopo il matrimonio contratto il 4.9.1997 (v. certificato di matrimonio in atti), il predetto si è trasferito ad abitare nell'immobile di via Natalelli n. 32, insieme alla moglie e, successivamente, al figlio;
il ha quindi, con il suo nucleo familiare, goduto dell'immobile in esame, abitandolo _1 ininterrottamente, con pagamento delle relative utenze (telefonica fissa, gas ed ENEL) ed utilizzandolo anche per festeggiare compleanni e ricorrenze.
Può allora dirsi che abbia esercitato, quanto meno dal 4.9.1997, Controparte_1 per oltre venti anni alla data del 20.6.2022 (di deposito della comparsa di costituzione, contenente la domanda riconvenzionale di usucapione), il possesso del diritto di usufrutto, godendo e fruendo dell'immobile secondo la sua destinazione e, ancora prima, realizzando su di esso opere di ristrutturazione.
pagina 8 di 12 Del resto, è significativo che dalla missiva del 20.5.2021, inviata da Parte_1
e dal suo procuratore a madre del resistente, prodotta dal in allegato Persona_2 _1 alla propria comparsa di costituzione, emerge che l ha affermato che il detto Pt_1 immobile è “notoriamente nella esclusiva disponibilità del Suo figliolo ”. _1
Di fronte all'illustrato quadro istruttorio, risulta fornita la prova contraria alle risultanze anagrafiche che, munite di valenza meramente presuntiva, certificano il trasferimento della residenza del presso l'immobile in questione solo dal _1
20.2.2003.
Nessuna valenza può riconoscersi all'invocata consulenza tecnica d'ufficio, volta ad
“accertare lo stato e la consistenza dell'appartamento sito in Ragusa, via Natalelli n. 32”; parte ricorrente non ha infatti tempestivamente spiegato le ragioni di una tale c.t.u., solo deducendo – in seno alle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.11.2022 – che gli appartamenti posti ai civici dal 30 al 42 di via Natalelli a Ragusa erano tra loro intercomunicanti, senza rappresentare i risvolti sul piano giuridico di tale situazione di fatto.
Di qui la natura meramente esplorativa di una simile indagine tecnica.
In conclusione, il resistente, già nudo proprietario dell'immobile, sito in Ragusa, via
Natalelli n. 32, ne ha acquistato anche l'usufrutto per intervenuta usucapione, e ciò a far data dal 4.9.2017.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto di proprietà delle due autovetture, la domanda di non può essere Controparte_1 accolta.
Invero, parte resistente invoca il proprio acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'autovettura AB, targata CG257TY - in ragione del proprio utilizzo esclusivo, pacifico ed indisturbato sin dal mese di ottobre 2010, ossia dall'acquisto della medesima, a proprie spese, da tale – nonché dell'autovettura SA Controparte_2
Micra, targata AA , per averne esercitato il possesso pacifico ed indisturbato sin dal
1997 (anno di acquisto), oltre che per essersi occupato personalmente ed esclusivamente della manutenzione della medesima dal 2008 (v. pag. 5 della comparsa di costituzione di
: “…il resistente si è occupato personalmente sia di mantenere il veicolo Controparte_1 in regola pagando personalmente le tasse di circolazione, assicurazione, revisione, sia come manutenzione meccanica arrivando nel 2014, sempre a proprie spese, a sostituire
l'intero motore e continuando fino ad oggi ad utilizzare l'auto in maniera pacifica, indisturbata e continuativa”). Ciò posto, con riferimento alla domanda relativa all'autovettura AB, _1
si è limitato ad affermare di averla “acquistata nel mese di ottobre 2010 al prezzo
[...] di € 5.500,00 da tale sig. veniva acquistata da allora in via Controparte_4 esclusiva, pacifica ed indisturbata, dal resistente il quale ne curava e ne cura tutt'oggi la
pagina 9 di 12 manutenzione”. Tale circostanza, tuttavia, oltre che genericamente allegata, è rimasta sfornita di prova.
Com'è noto, per i beni mobili registrati, quali appunto, tra gli altri, le autovetture, vige la regola per cui l'acquisto per usucapione della proprietà avviene per effetto del possesso continuo, ininterrotto, pacifico ed indisturbato del bene per dieci anni (art. 1162, co. 2, c.c.).
Chi, dunque, agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario per usucapione di un bene, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di avere posseduto.
Nella fattispecie in scrutinio, quanto all'autovettura AB, non è stata fornita la prova di inizio del possesso (la quale avrebbe permesso di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus), che in mancanza di altri riferimenti non può farsi risalire sic et simpliciter all'ottobre 2010, epoca di acquisto presuntivo dell'autovettura da parte del resistente – né tantomeno dell'utilizzo esclusivo, continuato ed ininterrotto da parte di
. _1
In proposito, nemmeno le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa hanno fornito adeguata prova, avendo, piuttosto, i testi escussi fatto riferimento a circostanze apprese solo de relato o comunque insufficienti ai fini della dimostrazione del possesso uti dominus da parte del resistente.
Invero, il teste , sentito all'udienza 22.3.2024 sulle circostanze nn. Testimone_3
10 e 11, ha riferito solamente delle dinamiche relative all'acquisto dell'autovettura AB
(“Ricordo che, se non erro, nel 2010, mio fratello ha acquistato, pagandone il prezzo in contanti, l'autovettura in questione da tale e all'accordo e al pagamento ero CP_2 presente anche io, mentre non c'era il sig. mio fratello aveva avuto il consenso
Pt_1 dell' ad intestare formalmente a lui l'autovettura, in quanto mio fratello non godeva,
Pt_1 per l'assicurazione, di una buona classe di merito. Preciso che, se il pagamento del prezzo fu immediato, il passaggio di proprietà, da ad avvenne successivamente, CP_2 Pt_1 con la presenza dello stesso e di mio fratello, oltre che ovviamente del precedente
Pt_1 proprietario;
questa cosa l'ho saputa poi da mio fratello, perché a questo secondo incontro io non c'ero) nonché di circostanze relative al solo uso dell'autovettura (“…tale autovettura dal momento dell'acquisto da parte di mio fratello non è stata mai usata dall' che
Pt_1 non ne possedeva neppure le chiavi;
inoltre tale macchina veniva parcheggiata sulla pubblica via, vicina alla casa dove abitava mio fratello (via Natalelli n. 32), oltre che a quella dove all'epoca abitava, insieme a mia madre, l' (via Natalelli n. 42); posso
Pt_1 dire che l'autovettura in questione mio fratello la utilizzava per il 95% del tempo, per il restante 5% la usava sua moglie) - di per sé insufficienti ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà – senza, dunque, riferire di eventuali attività compiute da pagina 10 di 12 che spettano esclusivamente al proprietario (si pensi, in via Controparte_1 esemplificativa, alla sostituzione di parti meccaniche o elettriche, alla modifica del colore dell'autovettura). Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle dichiarazioni del teste il quale si è limitato ad affermare di essere “a conoscenza della Testimone_4 circostanza de qua perché me lo ha detto , sia con riguardo alla Controparte_1 convenienza assicurativa di intestare la autovettura al sig. e sia con riguardo al Pt_1 pagamento del prezzo da parte del ” nonché di avere visto “dall'acquisto, _1 avvenuto nel 2010, sino al 2015…solo guidare l'autovettura in Controparte_1 questione”. Con riguardo all'autovettura AB, quindi, non è stato provato l'esercizio su di essa di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, tale non potendosi ritenere il mero uso dell'autovettura, non accompagnato dal compimento di qualificati atti di manutenzione in relazione all'autovettura stessa (pagamento oneri, atti di riparazione).
Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione dell'autovettura SA Micra, non avendo assolto all'onere probatorio Controparte_1 sul medesimo incombente. Ed invero, dalle dichiarazioni testimoniali non emerge un possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre dieci anni, avendo, piuttosto, i testi escussi, riferito di un utilizzo condiviso con lo stesso dell'autovettura, Pt_1 quantomeno fino al 2016.
Così, sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del Parte_1
22.3.2024, ha dichiarato di avere acquistato la SA Micra “tramite una permuta con altra mia auto usata Peugeot 205, aggiungendo circa duemila euro, e tale macchina è stata utilizzata anche da me, in famiglia (anche dai fratelli e ), sino _1 Testimone_3 al 2016...sicuramente sino al 2016 la moglie del non ha utilizzato tale _1 autovettura, dopo non so. Preciso che io ho pagato le tasse anche di tale autovettura, tutte sino al 2016 ed in parte anche per gli anni successivi”. Sentito sulle medesime circostanze, il teste ha dichiarato che “La Testimone_3
SA Micra, dal momento del suo acquisto ed inizialmente, era usata anche, sia pure occasionalmente, dall' che ha smesso di utilizzarla quando sono iniziati gli attriti Pt_1 con mia madre, non so dire esattamente quando”. Peraltro, come s'è visto, è contestato dall che gli oneri relativi all'autovettura Pt_1
(premio assicurativo, tassa di circolazione) siano stati sempre sostenuti dal . _1
In conclusione, mentre deve dichiararsi, in capo a , l'acquisto per Controparte_1 usucapione dell'usufrutto sull'immobile sito in Ragusa, via Natalelli n. 32, e ciò a far data dal 4.9.2017, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso onde _1 ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà delle due autovetture sopra indicate.
pagina 11 di 12 Quanto alle spese processuali, data la parziale soccombenza reciproca, atteso l'accoglimento della domanda riconvenzionale di maggior valore, a fronte del rigetto della domanda del ricorrente, dette spese vanno compensate nella misura di 1/3, mentre seguono la soccombenza per i restanti 2/3.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 866/2022 R.G.,
RIGETTA il ricorso proposto da Parte_1
DICHIARA, in capo a , l'acquisto per usucapione dell'usufrutto Controparte_1 sull'immobile sito in Ragusa, via Natalelli n. 32, e ciò a far data dal 4.9.2017.
RIGETTA, per il resto, la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso _1
.
[...]
CONDANNA alla rifusione, in favore di , di 2/3 delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che, già ridotte, liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 65,33 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti le spese processuali per il restante 1/3.
Così deciso in Ragusa, il 4.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 il ricorrente ha eccepito l'incapacità a testimoniare solo all'udienza dell'8.4.2024, ciò che Controparte_3 invece avrebbe dovuto fare prima dell'escussione testimoniale o, comunque, alla precedente udienza del 22.3.2024, subito dopo l'escussione del teste, essendo a tale udienza presente il proprio difensore, avv. Angelo Cutrera. Invero, secondo Cass. SS.UU. 9456/2023, “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”. pagina 6 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 866/2022 R.G., promossa
da (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Cutrera
-ricorrente e convenuto in riconvenzione- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Granieri
-resistente e attore in riconvenzione-
*****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 8.3.2022 e successivamente notificato, – premettendo di avere acquistato il diritto di usufrutto e Parte_1
la nuda proprietà dell'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa Controparte_1 alla via Natalelli n.32, censito al catasto fabbricati del Comune di Ragusa al foglio 269, mappale 492/3, oltre che di essere proprietario delle autovetture SA Micra, tg
AA e AB, tg CG257TY – esponeva di avere concesso in godimento, senza determinazione di durata, l'immobile e le autovetture predetti, a titolo di comodato, a
. Controparte_1
Il ricorrente lamentava, tuttavia, di avere invano domandato al resistente la riconsegna dei suddetti beni, con apposita lettera raccomandata a.r. del 27.7.2021, ricevuta dal il 28.7.2021. _1
Chiedeva, dunque, che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato e ordinare al resistente l'immediato rilascio dell'immobile e la riconsegna delle predette autovetture, nonché condannare il comodatario al risarcimento dei pagina 1 di 12 danni asseritamente cagionati, quantificati nella misura di € 12.000,00; all'uopo,
[...] deduceva di essersi trovato nell'impossibilità, da un alto, di concedere l'immobile Pt_1 in locazione ad un canone pari ad € 500,00 mensili e, dall'altro, di vendere le autovetture ad
“appassionati”.
si costituiva in giudizio a mezzo di apposita memoria difensiva, Controparte_1 nella quale contestava le avverse deduzioni ed eccepiva di avere sin dal 1990 - ossia sin dall'acquisto della nuda proprietà dell'immobile – disposto in via esclusiva del possesso pluridecennale pacifico ed indisturbato dell'immobile stesso, utile ad usucapirne l'usufrutto, esistente solo formalmente in capo ad Parte_1
A sostegno delle proprie affermazioni, il assumeva di avere, già nel 1992, _1 programmato l'integrale ristrutturazione dell'immobile, siccome non abitabile e di avere eseguito i necessari lavori - consistiti nel “…murare un sottotetto di 15 mq…realizzati tutti gli impianti elettrici, gli impianti idrici del bagno e lavanderia, rifatti i solai…sostituiti tutti gli infissi esterni, rifatte ex novo le porte interne e i pavimenti….acquistata la mobilia della stanza da letto e l'intero arredamento della cucina in muratura, questi ultimi, con denari provenienti dalla famiglia di , moglie di ” - al fine di Persona_1 Controparte_1 trasferirsi nell'immobile medesimo unitamente alla propria moglie, sposata nel settembre 1997; aggiungeva di avere eseguito ulteriori lavori nell'agosto 2003 e nel 2020. Produceva, inoltre, fotografie ritraenti l'immobile prima e dopo gli eseguiti lavori, nonché raffiguranti momenti di convivialità familiare trascorsi all'interno dell'immobile, oltre che copie di bollette di pagamento delle utenze elettriche e telefoniche relative all'immobile in esame. Quanto alle due autovetture, il resistente, rilevando l'intestazione solo formale delle stesse in capo al ricorrente, ne affermava l'avvenuto acquisto a titolo originario della proprietà ex art.1161 c.c., in ragione dell'esercitato possesso ultradecennale pacifico ed indisturbato.
In particolare, a riprova del possesso uti dominus delle autovetture, deduceva di avere egli stesso acquistato, nell'ottobre 2010, l'autovettura AB da tale , Controparte_2 corrispondendo l'importo di € 5.500,00, e di averla utilizzata sin da subito in via esclusiva, pacifica ed indisturbata, occupandosi altresì della relativa manutenzione.
Quanto, poi, all'autovettura SA Micra, precisava di averla Controparte_1 posseduta in maniera pacifica ed indisturbata sin dall'acquisto, avvenuto nel 1997 (a seguito di permuta con altra autovettura) e di avere altresì, dal 2008, provveduto a pagare personalmente le relative tasse (“… tasse di circolazione, assicurazione, revisione…”), nonchè di averne, nel 2014, sostituito a proprie spese il motore.
Spiegava, dunque, domanda riconvenzionale, chiedendo all'intestato Tribunale di volere “dichiarare e statuire che il diritto di usufrutto dell'immobile sito in Ragusa, via Natalelli n.32…è stato acquistato per usucapione da parte di , Controparte_1
pagina 2 di 12 avendone lo stesso disposto ed avendolo utilizzato in via esclusiva, con animus possidendi, in modo continuativo, pacifico ed indisturbato dal 1990 ad oggi;
sempre in via riconvenzionale, dichiarare e statuire che le autovetture SA Micra targata AA e
AB targata CG257TY sono state acquistate per usucapione da parte di _1
, avendone lo stesso disposto ed avendole utilizzate in via esclusiva, con animus
[...] possidendi, in modo continuativo, pacifico ed indisturbato dal 2010 la AB e dal 2008 la
SA Micra”. In via subordinata, il resistente, qualificando l'ipotetico rapporto contrattuale con il ricorrente in termini di comodato per esigenze familiari, eccepiva il difetto dell'urgente ed impreveduto bisogno richiesto dal 2° comma dell'art.1809 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, chiedendo, pertanto, dichiararsi l'assenza del diritto, in capo ad Parte_1 alla restituzione dei beni asseritamente concessi in comodato a . Controparte_1
Solo in sede di note di trattazione scritta dell'udienza del 25.11.2022, il ricorrente contestava le suddette deduzioni del resistente, affermando piuttosto che dal prodotto certificato storico di residenza del 26.5.2022 era dato evincere che lo stesso si era _1 trasferito nell'immobile di via Natalelli n.32 al più in data 20.2.2003; evidenziava, ancora, che in data 4.11.2016, a seguito di scioglimento del matrimonio, era intervenuto un accordo tra esso ricorrente e la di lui moglie madre dell'odierno resistente, in virtù del Persona_2 quale l' in luogo dell'assegno di mantenimento di € 500,00 da versare in favore della Pt_1 ex coniuge, aveva concesso in comodato a l'immobile di via Natalelli Controparte_1
n.32 e le due autovetture oggetto di causa.
Da parte sua, , in seno alle proprie note di trattazione scritta Controparte_1 dell'udienza del 25.11.2022, contestava le asserzioni del ricorrente, rilevando, in particolare, di avere proceduto formalmente solo nel 2003 al cambio della propria residenza anagrafica, ma di avere abitato l'immobile de quo sin dal 1997.
Con ordinanza in data 4.1.2023, il Giudice – vista la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, a fianco dell'iniziale domanda di volta ad ottenere Parte_1 la restituzione di beni immobili e mobili registrati asseritamente concessi in comodato e ritenute le suddette domande soggiacere a riti diversi (rito speciale locatizio, quella del ricorrente;
rito ordinario, quella riconvenzionale del resistente), con prevalenza del rito ordinario ai sensi dell'art. 40, co. 3 c.p.c. – disponeva il mutamento del rito da speciale locatizio ad ordinario.
Assunte le prove orali ammesse alle udienze del 22.3.2024 e dell'8.4.2024, all'udienza del 17.1.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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pagina 3 di 12 Ciò posto, va preliminarmente analizzata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dal resistente, per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, eccezione sollevata da in seno alla propria comparsa conclusionale del 18.3.2025. Parte_1
L'eccezione è inammissibile. L'art. 5, co. 2, D.lgs. 28/2010 fissa uno sbarramento temporale per il convenuto che intenda eccepire e per il giudice che intenda rilevare d'ufficio l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione: l'eccezione del convenuto ed il rilievo officioso del giudice sono ammessi “non oltre la prima udienza”.
Nella specie, la prima udienza è quella che – per effetto del differimento ex art. 418
c.p.c. dovuto alla proposizione della domanda riconvenzionale del resistente – è stata fissata al 25.11.2022.
Nessuna eccezione di improcedibilità risulta sollevata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.11.2022, tale eccezione figurando per la prima volta nella comparsa conclusionale di del 18.3.2025. Parte_1
Venendo alla domanda attorea di restituzione dei beni già concessi in comodato, va detto che “colui il quale agisce per la restituzione del bene concesso in comodato esercita un'azione contrattuale che non richiede la prova della proprietà del bene stesso, ma solo del titolo della relativa concessione in godimento al convenuto…sicché restano inalterati i rispettivi oneri probatori” (Cass. civ., n.6183/2011).
Orbene, nella fattispecie in esame, manca la prova della originaria traditio rei da a , che sola legittimerebbe l'invocato ritrasferimento Parte_1 Controparte_1 del godimento del bene da quest'ultimo al primo. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare il suo diritto di usufrutto sull'immobile de quo (producendo, a tal fine, atto pubblico di vendita del 10.12.19901) ed il suo diritto di proprietà sulle due autovetture (producendo visure al P.R.A.), sicché non ha assolto, neppure a mezzo di prove costituende, all'onere probatorio posto a suo carico, in ordine all'iniziale trasmissione volontaria dei beni in favore del resistente. Sul punto, invero, va confermata l'ordinanza resa dal giudice all'udienza del dì
8.4.2024, con cui è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale a mezzo del teste sulla circostanza n. 2 articolata dal ricorrente nelle note di trattazione Testimone_1 scritta dell'udienza del 25.11.2022 (“vero o no che in data 04.11.2016 il signor Parte_1 ha concesso verbalmente in comodato al signor l'appartamento
[...] Controparte_1 sito in Ragusa, via Natalelli n. 32 e le due autovetture SA (targata AA) e AB
(targata CG257TY)”), in luogo del teste , indicato, senza ulteriore Testimone_2 1 Nell'atto di vendita è genericamente detto che il venditore trasferisce “da oggi la proprietà e il possesso legale e materiale di quanto venduto, in uno con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza e diritto inerente”, mentre non è specificato a quale dei due acquirenti sia attribuita la materiale disponibilità dell'immobile. pagina 4 di 12 specificazione, nelle note di trattazione scritta;
si ritiene di dovere altresì confermare l'ordinanza resa all'udienza del 20.9.2024, con cui il giudice ha reputato di non dovere procedere all'escussione del teste pure chiamata a rispondere sulla suddetta Persona_2 circostanza n. 2, stante la produzione di certificazione dell'ASP di Ragusa in data 2.9.2024, attestante la patologia psichiatrica da cui la stessa era affetta, con la puntualizzazione che la predetta abbisogna di “riposo ed evitamento di esposizione a situazioni stressanti”. Ciò posto, la mera detenzione dell'immobile in capo al resistente è di per sé insufficiente, occorrendo la prova che di detta detenzione il resistente sia stato investito ad opera del ricorrente, in virtù di un contratto di comodato, che è appunto il contratto con il quale “una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile …” (art. 1803 c.c.), consegna nella specie non provata.
In ultima analisi, manca la prova dell'allegato contratto di comodato, fatto costitutivo dedotto dal ricorrente a fondamento del proprio diritto all'immobile e alle autovetture.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda restitutoria proposta dal ricorrente non può essere accolta;
il rigetto di tale domanda assorbe l'esame della conseguenziale domanda risarcitoria.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal resistente, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, con atto di vendita del
10.12.1990, a rogito del Notaio l'immobile sito in Ragusa nella Persona_3 via Natalelli n.32 è stato trasferito ad per il diritto di usufrutto e a Parte_1 _1
per la nuda proprietà.
[...]
Ora, nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario vige la regola per cui il primo, possessore rispetto ai terzi, è rispetto a quest'ultimo (nudo proprietario) mero detentore del bene (cfr. Cass. nn. 346/67 e 762/76), con il corollario che egli (l'usufruttuario) può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto di interversione, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui (così Cass. 355/2011).
Peraltro, se ai sensi dell'art.982 c.c., l'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa gravata da usufrutto, è ben possibile che il nudo proprietario ne abbia comunque la disponibilità di fatto.
Nel caso in scrutinio, non è l'usufruttuario ad invocare l'usucapione della proprietà, ciò che richiederebbe un atto di interversione del possesso ex art. 1164 c.c., piuttosto è il nudo proprietario (tale è rispetto all'immobile di via Natalelli n. 32) ad Controparte_1 invocare l'usucapione dell'usufrutto, ciò che non esige alcun atto di interversione del possesso, non essendo il nudo proprietario titolare di un diritto reale su cosa altrui ed essendo il nudo proprietario “possessore solo animo”, rispetto all'usufruttuario, mero
“detentore” (v. in tal senso Cass. 355/2011 cit.).
pagina 5 di 12 Ne deriva che il nudo proprietario, che è già possessore solo animo, per usucapire le facoltà ed i poteri dell'usufruttuario deve comportarsi quale possessore, non solo animo, ma anche corpore.
Ai sensi dell'art. 981 c.c., “l'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica” (comma 1); “egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo” (comma 2).
Il contenuto del diritto di usufrutto va, pertanto, individuato nella facoltà di godimento, intesa quale potere di trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare. La facoltà di godimento comprende l'uso della cosa, lo sfruttamento diretto del bene, consistente nella produzione e nella percezione dei frutti naturali (art. 984 c.c.) e di tutte le utilità che la cosa può fornire e, inoltre, lo sfruttamento indiretto del bene, attraverso l'attribuzione a terzi dell'utilizzazione della res e la conseguente percezione dei frutti civili.
Un'ulteriore espressione della facoltà di godimento è ravvisabile nella possibilità, riconosciuta all'usufruttuario, di apportare alla cosa, al fine di una migliore utilizzazione della stessa, miglioramenti (art. 985 c.c.) e addizioni (art. 986 c.c.) che non ne alterino la destinazione economica.
Dall'istruttoria orale svolta è emerso che in effetti l'immobile di via Natalelli n.32, in Ragusa, del quale il resistente ha acquistato la nuda proprietà con atto di vendita del
10.12.1990, è stato nel possesso ultraventennale, esclusivo, pacifico, pubblico, visibile e continuato del resistente.
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 22.3.20242, con riguardo Testimone_3 alla circostanza n. 3 della memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. di parte resistente, (“vero è che nell'immobile in Ragusa, Via Natalelli n.32 il dal 1997 ad oggi ha Controparte_1 effettuato, a propria cura e spese significativi lavori di ristrutturazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria?) e alle circostanze nn.4 (“vero è che dal Controparte_1
1997 ad oggi abita, insieme al proprio nucleo familiare, il predetto immobile sito in
Ragusa, Via Natalelli n.32?), 5 (“Vero è che nel predetto immobile sito in Ragusa, Via
Natalelli n.32, ho partecipato al festeggiamento di svariati compleanni di PE
, moglie di , e segnatamente: il 22/10/1997, il 22/10/2001, il
[...] Controparte_1
22/10/2003, il 22/10/2007, il 22/10/2010, il 22/10/2013 e il 22/10/2016, per come da rappresentazione fotografiche che mi vengono mostrate - doc. 1 fascicolo del convenuto pag. 1, pag. 2, pag. 7, pag. 8, pag. 10, pag. 11 e pag.12?), 6 (“Vero è che nel predetto immobile sito in Ragusa, Via Natalelli n.32, ho partecipato al festeggiamento di svariati compleanni del figlio di , e segnatamente: il 02/01/2017, il 02/10/2019 Controparte_1
e il 02/01/2022, per come da rappresentazion i fotografiche che mi vengono mostrate - doc.
2 fascicolo del convenuto pag. 13 lettera N, pag. 15 lettera P e pag. 18 lettera S?), 7 (“Vero
è che nel predetto immobile sito in Ragusa, Via Natalelli n.32, in data 17/9/2021 ho partecipato al festeggiamento del compleanno di , madre di Persona_2 _1
, per come da rappresentazione fotografica che mi viene mostrata – doc. 2
[...] fascicolo del convenuto, pag. 17, lettera R? ), 8 (“Vero è che nel predetto immobile sito in
Ragusa, Via Natalelli n.32, ho partecipato al festeggiamento di svariati compleanni di
, e segnatamente: il 26/12/2006 e il 26/12/2011, per come da Controparte_1 rappresentazioni fotografiche che mi vengono mostrate – doc. 1, fascicolo del convenuto pag. 6 e pag. 9?” ), 9 (“Vero è che in tutte le occasioni dei festeggiamenti dei compleanni cui è detto sopra (articolati. 5,6,7,8) ho constatato che il nucleo familiare di _1
abitava stabilente ed in via esclusiva l'immobile sito in Ragusa, Via Natalelli
[...]
n.32?), confermando le deduzioni del resistente, ha dichiarato:
“E' vero;
ricordo che i lavori descritti in capitolato sono stati fatti da mio fratello sull'immobile rivolgendosi per lo più ad imprese terze (ma lui stesso ha anche provveduto a realizzare le porte e scaffalature in legno, essendone capace) nel 1997, in vista del suo matrimonio;
ricordo che l'immobile già prima dell'acquisto non era abitato da tempo, aveva impianti obsoleti, sicché i lavori in questione servivano a renderlo abitabile”, “E' vero;
dopo aver fatto i lavori di cui sopra, mio fratello si è trasferito nell'immobile in questione, che è rimasto sino ad ora la casa sua e della sua famiglia;
“E' vero, ricordo tali occasioni in cui ero presente ed in cui abbiamo festeggiato il compleanno di mia cognata in quella casa, ed anzi è probabile che alcune delle foto in atti le abbia scattate proprio io”;
“E' assolutamente vero, si capiva che era una casa abitata stabilmente, perché c'erano tutte le cose della famiglia”.
A ciò si aggiunga che, su domanda del procuratore di parte ricorrente, il teste ha specificato che “durante i lavori nell'immobile commissionati da mio Testimone_3 fratello occasionalmente era presente il sig. preciso che l' in queste Pt_1 Pt_1 circostanze si limitava a guardare come procedessero i lavori, senza mai dare direttive agli operai, direttive che vedevo provenire solo da mio fratello;
in pratica guardava, perché allora eravamo in famiglia”. Anche il teste sentito all'udienza del dì 8.4.2024, ha Testimone_4 confermato gli articolati nn. 3 e 9 formulati dal resistente in seno alle memorie ex art.183,
VI comma, c.p.c., precisando: “ciò posso dire in quanto io ho lavorato come dipendente di
nello studio “Nonsolografica” che, se non erro, sta al civico n.38 di Controparte_1 via Natalelli a Ragusa, dal 1994 al 2015, con frequenza quotidiana;
posso dire, per averli
pagina 7 di 12 materialmente visti eseguire, che nell'immobile ove poi il è andato ad Controparte_1 abitare, egli ha effettuato i lavori indicati in capitolato, anzi alcuni di essi, in particolare quelli di rifinitura e le porte, nonché parte dell'arredamento ligneo, sono stati eseguiti personalmente dal predetto;
quest'ultimo è come me un architetto”; “I lavori più _1 grossi sono stati eseguiti da imprese terze, che non so indicare. Nel corso degli anni che ho prima indicato e durante i lavori di cui sopra, non mi è capitato di vedere il sig. ; Pt_1
“Preciso che io sono stato in tale casa tante volte, nel corso del tempo che ho prima indicato, in occasione di compleanni, pranzi, cene e per incontro con altri amici;
preciso che sono stato testimone di nozze del e che la casa in questione l'ho vista sempre _1 abitata da lui e dalla sua famiglia, dal 1997, anno del matrimonio del ”. _1
Dello stesso tenore, le dichiarazioni del teste escusso alla Testimone_5 medesima udienza, il quale ha confermato la circostanza n. 4 prima citata, precisando di potere così riferire “in quanto sono amico del dai tempi del liceo e ho visto la casa _1 di via Natalelli n.32 già sul nascere quando ancora non era agibile, poi ho visto che lui si è trasferito lì con la moglie, subito dopo il matrimonio, e ho frequentato tale casa nel corso degli anni, con una frequenza pressoché settimanale, anche perché lui e la moglie sono diventati padrini del mio secondo figlio”; quanto attiene, ancora, alla circostanza n.8, ha affermato: “E' vero, per il rapporto di amicizia che ho con il ho frequentato _1
l'immobile in questione per i compleanni indicati in capitolato e in altre svariate occasioni”, “Posso dire che dal 1997 sino ad ora ho sempre frequentato la casa in questione, per partecipare ai compleanni dello stesso , della moglie e del figlio _1
, nonché ricorrenze varie ed era la casa abitata dal , dalla moglie e dal Per_4 _1 figlio”. Dalle dichiarazioni dei testi escussi, che risultano esaustive ed attendibili, si evince, dunque, che , dopo l'acquisto della nuda proprietà sull'immobile nel Controparte_1 dicembre 1990, ha eseguito su questo lavori di ristrutturazione o, comunque, opere migliorative per rendere l'immobile abitabile;
inoltre, è emerso che, dopo il matrimonio contratto il 4.9.1997 (v. certificato di matrimonio in atti), il predetto si è trasferito ad abitare nell'immobile di via Natalelli n. 32, insieme alla moglie e, successivamente, al figlio;
il ha quindi, con il suo nucleo familiare, goduto dell'immobile in esame, abitandolo _1 ininterrottamente, con pagamento delle relative utenze (telefonica fissa, gas ed ENEL) ed utilizzandolo anche per festeggiare compleanni e ricorrenze.
Può allora dirsi che abbia esercitato, quanto meno dal 4.9.1997, Controparte_1 per oltre venti anni alla data del 20.6.2022 (di deposito della comparsa di costituzione, contenente la domanda riconvenzionale di usucapione), il possesso del diritto di usufrutto, godendo e fruendo dell'immobile secondo la sua destinazione e, ancora prima, realizzando su di esso opere di ristrutturazione.
pagina 8 di 12 Del resto, è significativo che dalla missiva del 20.5.2021, inviata da Parte_1
e dal suo procuratore a madre del resistente, prodotta dal in allegato Persona_2 _1 alla propria comparsa di costituzione, emerge che l ha affermato che il detto Pt_1 immobile è “notoriamente nella esclusiva disponibilità del Suo figliolo ”. _1
Di fronte all'illustrato quadro istruttorio, risulta fornita la prova contraria alle risultanze anagrafiche che, munite di valenza meramente presuntiva, certificano il trasferimento della residenza del presso l'immobile in questione solo dal _1
20.2.2003.
Nessuna valenza può riconoscersi all'invocata consulenza tecnica d'ufficio, volta ad
“accertare lo stato e la consistenza dell'appartamento sito in Ragusa, via Natalelli n. 32”; parte ricorrente non ha infatti tempestivamente spiegato le ragioni di una tale c.t.u., solo deducendo – in seno alle note di trattazione scritta dell'udienza del 25.11.2022 – che gli appartamenti posti ai civici dal 30 al 42 di via Natalelli a Ragusa erano tra loro intercomunicanti, senza rappresentare i risvolti sul piano giuridico di tale situazione di fatto.
Di qui la natura meramente esplorativa di una simile indagine tecnica.
In conclusione, il resistente, già nudo proprietario dell'immobile, sito in Ragusa, via
Natalelli n. 32, ne ha acquistato anche l'usufrutto per intervenuta usucapione, e ciò a far data dal 4.9.2017.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto di proprietà delle due autovetture, la domanda di non può essere Controparte_1 accolta.
Invero, parte resistente invoca il proprio acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'autovettura AB, targata CG257TY - in ragione del proprio utilizzo esclusivo, pacifico ed indisturbato sin dal mese di ottobre 2010, ossia dall'acquisto della medesima, a proprie spese, da tale – nonché dell'autovettura SA Controparte_2
Micra, targata AA , per averne esercitato il possesso pacifico ed indisturbato sin dal
1997 (anno di acquisto), oltre che per essersi occupato personalmente ed esclusivamente della manutenzione della medesima dal 2008 (v. pag. 5 della comparsa di costituzione di
: “…il resistente si è occupato personalmente sia di mantenere il veicolo Controparte_1 in regola pagando personalmente le tasse di circolazione, assicurazione, revisione, sia come manutenzione meccanica arrivando nel 2014, sempre a proprie spese, a sostituire
l'intero motore e continuando fino ad oggi ad utilizzare l'auto in maniera pacifica, indisturbata e continuativa”). Ciò posto, con riferimento alla domanda relativa all'autovettura AB, _1
si è limitato ad affermare di averla “acquistata nel mese di ottobre 2010 al prezzo
[...] di € 5.500,00 da tale sig. veniva acquistata da allora in via Controparte_4 esclusiva, pacifica ed indisturbata, dal resistente il quale ne curava e ne cura tutt'oggi la
pagina 9 di 12 manutenzione”. Tale circostanza, tuttavia, oltre che genericamente allegata, è rimasta sfornita di prova.
Com'è noto, per i beni mobili registrati, quali appunto, tra gli altri, le autovetture, vige la regola per cui l'acquisto per usucapione della proprietà avviene per effetto del possesso continuo, ininterrotto, pacifico ed indisturbato del bene per dieci anni (art. 1162, co. 2, c.c.).
Chi, dunque, agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario per usucapione di un bene, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di avere posseduto.
Nella fattispecie in scrutinio, quanto all'autovettura AB, non è stata fornita la prova di inizio del possesso (la quale avrebbe permesso di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus), che in mancanza di altri riferimenti non può farsi risalire sic et simpliciter all'ottobre 2010, epoca di acquisto presuntivo dell'autovettura da parte del resistente – né tantomeno dell'utilizzo esclusivo, continuato ed ininterrotto da parte di
. _1
In proposito, nemmeno le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa hanno fornito adeguata prova, avendo, piuttosto, i testi escussi fatto riferimento a circostanze apprese solo de relato o comunque insufficienti ai fini della dimostrazione del possesso uti dominus da parte del resistente.
Invero, il teste , sentito all'udienza 22.3.2024 sulle circostanze nn. Testimone_3
10 e 11, ha riferito solamente delle dinamiche relative all'acquisto dell'autovettura AB
(“Ricordo che, se non erro, nel 2010, mio fratello ha acquistato, pagandone il prezzo in contanti, l'autovettura in questione da tale e all'accordo e al pagamento ero CP_2 presente anche io, mentre non c'era il sig. mio fratello aveva avuto il consenso
Pt_1 dell' ad intestare formalmente a lui l'autovettura, in quanto mio fratello non godeva,
Pt_1 per l'assicurazione, di una buona classe di merito. Preciso che, se il pagamento del prezzo fu immediato, il passaggio di proprietà, da ad avvenne successivamente, CP_2 Pt_1 con la presenza dello stesso e di mio fratello, oltre che ovviamente del precedente
Pt_1 proprietario;
questa cosa l'ho saputa poi da mio fratello, perché a questo secondo incontro io non c'ero) nonché di circostanze relative al solo uso dell'autovettura (“…tale autovettura dal momento dell'acquisto da parte di mio fratello non è stata mai usata dall' che
Pt_1 non ne possedeva neppure le chiavi;
inoltre tale macchina veniva parcheggiata sulla pubblica via, vicina alla casa dove abitava mio fratello (via Natalelli n. 32), oltre che a quella dove all'epoca abitava, insieme a mia madre, l' (via Natalelli n. 42); posso
Pt_1 dire che l'autovettura in questione mio fratello la utilizzava per il 95% del tempo, per il restante 5% la usava sua moglie) - di per sé insufficienti ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà – senza, dunque, riferire di eventuali attività compiute da pagina 10 di 12 che spettano esclusivamente al proprietario (si pensi, in via Controparte_1 esemplificativa, alla sostituzione di parti meccaniche o elettriche, alla modifica del colore dell'autovettura). Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle dichiarazioni del teste il quale si è limitato ad affermare di essere “a conoscenza della Testimone_4 circostanza de qua perché me lo ha detto , sia con riguardo alla Controparte_1 convenienza assicurativa di intestare la autovettura al sig. e sia con riguardo al Pt_1 pagamento del prezzo da parte del ” nonché di avere visto “dall'acquisto, _1 avvenuto nel 2010, sino al 2015…solo guidare l'autovettura in Controparte_1 questione”. Con riguardo all'autovettura AB, quindi, non è stato provato l'esercizio su di essa di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, tale non potendosi ritenere il mero uso dell'autovettura, non accompagnato dal compimento di qualificati atti di manutenzione in relazione all'autovettura stessa (pagamento oneri, atti di riparazione).
Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione dell'autovettura SA Micra, non avendo assolto all'onere probatorio Controparte_1 sul medesimo incombente. Ed invero, dalle dichiarazioni testimoniali non emerge un possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre dieci anni, avendo, piuttosto, i testi escussi, riferito di un utilizzo condiviso con lo stesso dell'autovettura, Pt_1 quantomeno fino al 2016.
Così, sentito in sede di interrogatorio formale all'udienza del Parte_1
22.3.2024, ha dichiarato di avere acquistato la SA Micra “tramite una permuta con altra mia auto usata Peugeot 205, aggiungendo circa duemila euro, e tale macchina è stata utilizzata anche da me, in famiglia (anche dai fratelli e ), sino _1 Testimone_3 al 2016...sicuramente sino al 2016 la moglie del non ha utilizzato tale _1 autovettura, dopo non so. Preciso che io ho pagato le tasse anche di tale autovettura, tutte sino al 2016 ed in parte anche per gli anni successivi”. Sentito sulle medesime circostanze, il teste ha dichiarato che “La Testimone_3
SA Micra, dal momento del suo acquisto ed inizialmente, era usata anche, sia pure occasionalmente, dall' che ha smesso di utilizzarla quando sono iniziati gli attriti Pt_1 con mia madre, non so dire esattamente quando”. Peraltro, come s'è visto, è contestato dall che gli oneri relativi all'autovettura Pt_1
(premio assicurativo, tassa di circolazione) siano stati sempre sostenuti dal . _1
In conclusione, mentre deve dichiararsi, in capo a , l'acquisto per Controparte_1 usucapione dell'usufrutto sull'immobile sito in Ragusa, via Natalelli n. 32, e ciò a far data dal 4.9.2017, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso onde _1 ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà delle due autovetture sopra indicate.
pagina 11 di 12 Quanto alle spese processuali, data la parziale soccombenza reciproca, atteso l'accoglimento della domanda riconvenzionale di maggior valore, a fronte del rigetto della domanda del ricorrente, dette spese vanno compensate nella misura di 1/3, mentre seguono la soccombenza per i restanti 2/3.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 866/2022 R.G.,
RIGETTA il ricorso proposto da Parte_1
DICHIARA, in capo a , l'acquisto per usucapione dell'usufrutto Controparte_1 sull'immobile sito in Ragusa, via Natalelli n. 32, e ciò a far data dal 4.9.2017.
RIGETTA, per il resto, la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso _1
.
[...]
CONDANNA alla rifusione, in favore di , di 2/3 delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che, già ridotte, liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 65,33 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti le spese processuali per il restante 1/3.
Così deciso in Ragusa, il 4.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 il ricorrente ha eccepito l'incapacità a testimoniare solo all'udienza dell'8.4.2024, ciò che Controparte_3 invece avrebbe dovuto fare prima dell'escussione testimoniale o, comunque, alla precedente udienza del 22.3.2024, subito dopo l'escussione del teste, essendo a tale udienza presente il proprio difensore, avv. Angelo Cutrera. Invero, secondo Cass. SS.UU. 9456/2023, “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”. pagina 6 di 12