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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella per- sona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 942/2023 r.g. proposta
da
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), elettivamente domiciliato in IA LI, alla via C.F._1
Aldo Moro, n. 2bis, presso lo studio dell'avv. Emilio Cosco (cod. fisc.
[...]
, pec: , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1
giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore-
Contro
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in IA LI, alla via C.F._3
Arringa, n. 60, presso lo studio dell'avv. Giovanbattista AG (cod. fisc.
– pec: ), che lo rappre- C.F._4 Email_2
senta e difende, unitamente all'avv. Teresa Iacometta (pec:
[...]
per mandato in calce alla comparsa Email_3
di costituzione e risposta;
1 - convenuto–
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti costitui- te, di cui al relativo verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro-
cesso possono riassumersi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
[..
esponeva: che in data 4.12.2019, alle ore 6,15 circa, si trovava presso il distri-
butore denominato F.LL AG in loc. Bivio San Liborio, IA Polica-
stro, ove giungeva che, con fare minaccioso, gli inti- Controparte_1
mava di consegnargli dell'olio di oliva da prelevare presso il frantoio di pro-
prietà della famiglia che anche nei mesi precedenti il si era Parte_1 CP_1
recato presso il frantoio facendosi consegnare, senza pagare alcun prezzo, alcu-
ni quintali di olio d'oliva; che nella medesima occasione aveva minacciato l'attore; che nel corso della mattinata, il era reiteratamente contattato Parte_1
telefonicamente dal , dapprima con contenuto offensivo e poi, attor- CP_1
no alle ore 12,00, il lo invitava ad andare da lui in quanto era dispia- CP_1
ciuto e voleva scusarsi di quanto accaduto;
che il si era recato presso Parte_1
l'abitazione del ma, non appena sceso dall'auto, era stato attinto da CP_1
due colpi di fucile esplosi dal , che gridava “ti ammazzo!”; che egli, CP_1
2 colpito al volto ed alla spalla, si accasciava a terra e poi riusciva a mettersi in au-
to e si recava presso i Carabinieri di IA LI;
che il veniva CP_1
quindi arrestato e indagato nel proc. pen. N. 3658(19 R.G.N.R., n. 2049/19 R.G.
GIP in relazione ai reati p. e p. dall'art. 56-575-61, n. 1 c.p., all'esito del quale,
presentata richiesta di patteggiamento era stato condannato alla pena di anni 4
e mesi 6 di reclusione;
che sussisteva la responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. per il danno cagionato all'attore; che infatti egli aveva subito un danno permanente all'occhio, dal quale aveva perso la vista, come accertato in sede medico-legale. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del Ca-
varretta nella causazione del danno subito e il risarcimento del danno materiale,
fisico, biologico e morale, quantificato in € 232.494,00 o nella somma di giusti-
zia.
I.2.- Si costituiva con propria comparsa, de- Controparte_1
ducendo: che la sentenza penale sulla quale l'attore fondava la richiesta risarci-
toria era una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., inidonea a fondare una richiesta risarcitoria nel giudizio civile senza alcuna altra prova;
che in real-
tà i fatti si erano svolti diversamente, nel senso che il aveva chiesto al CP_1
distributore al la consegna di alcun litri d'olio in quanto l'attore aveva Parte_1
un debito con lui, poiché qualche anno prima aveva realizzato ed installato un cancello in ferro su commissione del che successivamente il Parte_1 Parte_1
l'aveva chiamato e che nel corso delle successive telefonate i due si erano reci-
procamente minacciati;
che a fronte delle minacce di morte perpetrate dal CP_2
nell'ultima telefonata, delle ore 12,36, il aveva temuto per
[...] CP_1
l'incolumità sua e della sua famiglia e si era precipitosamente ricoverato nella sua abitazione;
che, giunto a casa e verificato che la moglie e la figlia non erano ancora rientrate, si era affacciato al balcone nella speranza di vederle ritornare e aveva visto il fermo e minaccioso all'inizio del vicolo, unico accesso Parte_1
alla sua abitazione dal quale avrebbero dovuto passare sua moglie e sua figlia
3 per tornare a casa;
che a quel punto telefonava al alle ore 12,43, invi- Parte_1
tandolo ad andare via, senza esito, e ricevendo ancora minacce di morte dall'attore; che allora imbracciava un fucile e sparava in aria ma il Parte_1
continuava ad inveire, a sferrare pugni e calci al veicolo del in sosta CP_1
davanti al portone di casa, e gridava 'sparami, sparami'; che il secondo colpo,
sempre sparato in aria, provocava l'esplosione di paLLni che attingevano par-
zialmente il che ai fatti come descritti assisteva una testimone, vicina Parte_1
di casa;
che pertanto egli non aveva portato fuori casa un'arma, non era andato a cercare il il quale si era presentato gridando e minacciandolo sotto Parte_1
casa sua, aveva agito per paura e in stato d'ira, era stato gravemente provocato da controparte, che aveva invitato ad andare via, aveva utilizzato una carica esplosiva inidonea a provocare la morte, aveva sparato in aria a scopo di avver-
timento e l'esplosione aveva solo casualmente attinto l'occhio del che Parte_1
pertanto trovava applicazione la scriminante della legittima difesa;
che si ecce-
piva il concorso doloso o gravemente colposo del danneggiato e si chiedeva la riduzione del risarcimento per la provocazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda;
in via subordinata la riduzione del risarcimento dovuto.
I.3.- Era quindi svolta l'istruttoria orale (interrogatorio formale del con-
venuto e prova testi) e la c.t.u. medico legale.
I-4.- All'esito la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, era tratte-
nuta in decisione all'udienza del 20.10.2025.
* * * *
II.- La domanda dell'attore è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
L'attore ha instaurato, infatti, il presente giudizio ai sensi dell'art. 2043
c.c., al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'azione dolo-
4 sa perpetrata dal , odierno convenuto, il quale in data 4.12.2019 aveva CP_1
esploso dei colpi da arma da fuoco al suo indirizzo, provocandogli lesioni per-
sonali gravissime.
A fronte della richiesta risarcitoria fondata sulla ricostruzione della sus-
sistenza dell'azione dolosa del convenuto, del danno subito dall'attore, quanti-
ficato a seguito di valutazione medico-legale, e del nesso di causalità tra danno subito e azione del convenuto, quest'ultimo in primo luogo compie una narra-
zione diversa dei fatti storici che hanno condotto al danno subito dal Parte_1
ed in secondo luogo chiede il rigetto della domanda attorea per la scriminante della legittima difesa o la riduzione del risarcimento dovuto per il concorso do-
loso o colposo del danneggiato.
Appare, pertanto, opportuno in primo luogo ricostruire il fatto come può
evincersi dall'accertamento compiuto in sede penale e come risulta dall'istruttoria processuale svolta nel presente giudizio.
Dalla sentenza emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione penale, n.
3658/2019 R.G.N.R.T., n. 2049/2019 R.G. G.I.P., n. 69/2020 Reg. Sent., si evince che a , imputato per il reato di cui all'art. 56, 575 e 61 Controparte_1
n. 1 c.p., “perché utilizzando un fucile marca Franchi calibro 12 mod. 300 nume-
ro di matricola 35710-E, esplodeva in direzione di Parte_1
due colpi di arma da fuoco uno dei quali attingeva quest'ultimo al capo, sede corporea vitale, compiendo in tal modo atti diretti in modo non equivoco a ca-
gionarne la morte, evento che non si verificava per circostanze indipendenti dalla sua volontà. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili”, è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p. la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. Nella sentenza il giudice osservava che “dall'esame degli atti, in relazione al reato in questione, non è dato ravvisare alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.c.”, che risultavano concedibili le circo-
stanze attenuanti generiche in ragione del comportamento collaborativo
5 dell'imputato e che non risultava applicabile la recidiva in quanto i precedenti a suo carico risultavano del tutto eccentrici quanto a tipologia di reato e che pote-
va ritenersi la ricorrenza della provocazione.
Quanto alla ricostruzione del fatto nella sua immediatezza, il , CP_1
sentito dai Carabinieri a dichiarazioni spontanee nello stesso giorno dell'accaduto, aveva dichiarato di aver incontrato il al distributore di Parte_1
IA LI, che gli aveva ricordato che il gli doveva un certo Parte_1
quantitativo di olio promesso in cambio di un lavoro di prediposizione e mon-
tatura di un cancello che il aveva compiuto qualche tempo prima e CP_1
che i due avevano discusso, che dopo qualche ora gli aveva telefonato per ri-
chiedere nuovamente la consegna dell'olio e il si era alterato e l'aveva Parte_1
ingiuriato; che poi si era presentato sotto la sua abitazione inveendo ed invitan-
dolo a scendere per fargli del male, e prendendo a calci la sua autovettura e al-
lora il , preso dall'ira, aveva imbracciato il suo fucile regolarmente CP_1
custodito e aveva sparato prima un colpo in aria e poi uno verso il Parte_1
Poi si era dichiarato pentito del gesto compiuto. Dal canto suo il nella Parte_1
denuncia sporta ai Carabinieri immediatamente dopo il fatto, ha confermato la ricostruzione del , precisando tuttavia che nel corso della telefonata CP_1
delle 12 che il gli aveva fatto era stato quest'ultimo a inveire e mi- CP_1
nacciarlo e poi egli, giunto presso l'abitazione del , era stato imme- CP_1
diatamente attinto da uno dei due colpi che egli aveva sparato contro di lui.
Le ricostruzioni fornite dai due protagonisti dell'odierna vicenda differi-
scono, pertanto, soltanto in ordine al responsabile dell'inizio della lite e sugli accadimenti da quando il era giunto presso l'abitazione del Parte_1 Per_1
[.
.
Il non ha mai negato di aver sparato in direzione del CP_1 Per_2
zi, quantomeno nella prima fase dinanzi ai Carabinieri, giustificando tale azione con l'ira dalla quale era stato preso e con la volontà di scacciare il che Parte_1
6 sostava indebitamente e minaccioso sotto la sua abitazione.
Con gli atti introduttivi, entrambe le parti hanno parzialmente mutato la ricostruzione del fatto storico.
Il ha negato di essere mai stato aggressivo con il , ha Parte_1 CP_1
dichiarato di essere stato aggredito dallo stesso verbalmente, ha riferito di es-
sersi recato sotto la sua abitazione in quanto telefonicamente il gli CP_1
avrebbe detto che voleva scusarsi ed ha dichiarato di essere stato sparato im-
provvisamente, non appena sceso dall'autoveicolo; il ha dichiarato CP_1
di essere stato lui la vittima dell'aggressione verbale del che Parte_1
l'avrebbe chiamato più volte telefonicamente per ingiuriarlo e minacciarlo, e che – tornato precipitosamente a casa per preservare la sua incolumità
dall'aggressione annunciata del e non avendo trovato ancora la mo- Parte_1
glie e la figlia – si era così tanto agitato in quanto temeva che le sue congiunte potessero subire un'aggressione dal da prendere il fucile e sparare, Parte_1
senza voler colpire il ma cercando di spaventarlo;
ha inoltre dichiara- Parte_1
to che le ferite cagionate al sarebbero state provocate dai paLLni del Parte_1
fucile che aveva sparato un colpo in alto.
Ebbene, sulla base della vicenda come ricostruita dalle stesse parti nell'immediatezza dei fatti e della svolta istruttoria processuale, deve rilevarsi che ciò che conta – ai fini dell'accertamento della responsabilità in sede civilisti-
ca secondo la previsione dell'art. 2043 c.c. – è che il danno sia stato cagionato dalla condotta dolosa o colposa del danneggiante;
e nella vicenda in esame nes-
sun dubbio sussiste sulla circostanza che il abbia volontariamente CP_1
(ossia dolosamente) sparato un colpo di fucile nella direzione del per Parte_1
colpirlo, circostanza ammessa dal in sede di interrogatorio formale. CP_1
Il ha espressamente dichiarato “ho sparato un primo colpo in aria CP_1
per avvertirlo. Poi ne ho sparato un secondo all'indirizzo di Persona_3
e non so dove l'ho colpito”.
[...]
7 La teste vicina di casa del , ha confer- Testimone_1 CP_1
mato che alle ore 12,30 circa del 4.12.2019 aveva sentito esplodere due colpi di arma da fuoco dall'interno della sua abitazione. Ha inoltre dichiarato di aver sentito delle urla e, spostata la tenda, ha visto il per strada che urlava Parte_1
guardando in alto;
ha dichiarato di aver sentito che il gridava “spa- Parte_1
rami, sparami” e di essersi allontanata dal balcone dopo aver sentito il primo colpo. Nel verbale delle sommarie informazioni rilasciate ai Carabinieri in data
4.12.2019 alle ore 15,00 ella aveva invece dichiarato che dopo il secondo colpo di arma da fuoco aveva sentito il dire “bastardo per poco mi ammazza- Parte_1
vi”. La teste ha comunque confermato in udienza le dichiarazioni rilasciate ai
Carabinieri, per cui ai fini per cui è causa risulta ancor più suffragata la narra-
zione dei fatti per i quali senza alcun dubbio il ha sparato in direzio- CP_1
ne del colpendolo. Anche il teste , Carabiniere di Pe- Parte_1 Testimone_2
IA LI intervenuto sui luoghi dopo l'accaduto, ha confermato che il se-
condo colpo di arma da fuoco doveva essere stato sparato direttamente verso il
Parte_1
Deve essere pertanto accertata la responsabilità del convenuto per il danno cagionato all'attore.
Tale accertamento viene compiuto, appare opportuno precisarlo, non sulla scorta della sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. che non ha efficacia nel giudizio civile, ma può essere utilizzata dal giudice civile come atto o fatto storico, che può essere presa in esame dal giudice civile come indizio, e di per sé non avrà efficacia probatoria, ma potrà acquistarla, come nel caso di specie, se valutata insieme ad altri indizi.
Non può essere inoltre condivisa la prospettazione del convenuto, in or-
dine all'applicabilità al caso di specie della scriminante della legittima difesa ex art. 2044 c.c., neppure putativa (applicabile al processo civile, secondo la giuri-
sprudenza, sulla base della previsione dell'art. 2045 c.c.), in quanto è rimasta
8 sfornita di prova la giustificazione addotta solo nella comparsa di risposta del presente giudizio dal (e mai menzionata prima negli atti di indagine CP_1
penali) in base alla quale egli avrebbe sparato solo per “convincere” il Parte_1
ad andare via, perché temeva per l'incolumità della moglie e della figlia che stavano tornando a casa.
L'importo del risarcimento del danno, come sarà quantificato di seguito,
può essere tuttavia ridotto in applicazione del concorso colposo del danneggia-
to ex art. 1227 c.c.
È evidente, infatti, dalla ricostruzione dei fatti come accertata, sulla base del più probabile che non, che possa applicarsi il concorso colposo sulla base della provocazione.
Come noto, difatti, anche a livello di sistema penalistico, la circostanza attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 2 c.p. consiste nell'aver agito in “stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui”. Per essere configu-
rabile, la circostanza attenuante della provocazione necessita di tre elementi specifici ed essenziali: lo stato d'ira (elemento soggettivo) dovuto ad una situa-
zione psicologica innescata da un impulso emotivo irrefrenabile. Tale impulso emotivo porta alla perdita di autocontrollo causando un forte turbamento carat-
terizzato da aggressività. Lo stato d'ira va mantenuto distinto da altre condizio-
ni psicologiche quali paura, agitazione, disperazione, risentimento, vendetta;
il fatto ingiusto altrui (elemento oggettivo). Per risultare 'ingiusto' deve trattarsi di un comportamento antigiuridico, ma può riferirsi anche all'inosservanza di norme sociali o di costume che regolano la convivenza civile ordinaria. Posso-
no, quindi, rientrare nel fatto ingiusto altrui condotte sprezzanti, manifestazio-
ne di iattanza, comportamenti inappropriati o sconvenienti. Il fatto ingiusto al-
trui consiste in ogni comportamento oppressivo o persecutorio che si concretiz-
za nell'offesa ad un valore, un'aspettativa, un'opinione o un comportamento ri-
tenuti degni di considerazione in una società civile e pacifica. Non deve trattar-
9 si, quindi, di un fatto necessariamente illecito. Anche esercitare un diritto in modo tale da sfociare nell'abuso può essere considerato un fatto ingiusto;
il nes-
so di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra i due elementi (Cass. 9.2.2012, n. 5056).
La provocazione, quindi, nei termini suddetti e ove accertata, si configu-
ra in ambito civilistico come un fatto colposo idoneo a diminuire la misura del risarcimento del danno ex art. 1227 c.c. Nel caso di specie, dalle emergenze pro-
batorie, può dirsi provata una condotta NI antecedente al danno vero e proprio, configurante una provocazione verbale e psicologica rivolta verso il
, tale da configurare un'ipotesi di concorso colposo dell'attore nella CP_1
causazione dell'evento dannoso.
Alla luce delle dichiarazioni delle parti, rese dinanzi ai Carabinieri
nell'immediatezza dei fatti e come riferite nel corso del presente giudizio, e dei testi sentiti (in particolare del teste , deve ritenersi del tutto verosimile e Tes_1
comprovata la situazione per la quale il sia stato aggressivo e violento Parte_1
verbalmente nei confronti del , e si sia recato sotto casa sua gridando CP_1
e minacciandolo. Deve ritenersi che il concorso colposo del danneggiante com-
porti pertanto la riduzione del risarcimento in favore del nella misu- CP_1
ra del 30% del totale.
Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce delle decisioni delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), è il caso di premettere che: il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua acce-
zione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di ri-
sarcibilità del danno non patrimoniale;
al di fuori dei casi espressamente de-
terminati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spet-
tante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non
10 patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona ricono-
sciuti dalla Costituzione;
va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno bio-
logico; nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d.
danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva ed in parti-
colare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
il risarcimento del danno al-
la persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere inte-
ramente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale,
tanto più ove questo venga liquidato in percentuale del primo;
lo stesso è a dirsi per il cumulo del danno morale e di quello esistenziale, poiché la sofferenza pa-
tita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esisten-
za del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio;
semmai, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consisten-
za le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ri-
storo del danno nella sua interezza.
Il c.t.u. nominato difatti ha concluso nel senso che il danno subito dal
[...]
consistito in esiti di scoppio del bulbo oculare destro da ferita da arma Pt_3
da fuoco, con residua ampia cicatrice corneale vascolarizzata e fibrosi retinovi-
treale, con conseguente visus spento, oltre che disturbo post-traumatico da stress di grado lieve, abbia comportato a carico del un danno biologi- Parte_1
co quantificabile nel 33%, oltre all'inabilità temporanea totale di 14 gg., inabilità
temporanea parziale al 75% di 14 gg., al 50% di 30 gg. ed al 25% di 45 gg.
Nel caso di specie, la documentazione in atti e, segnatamente, le risultan-
11 ze della consulenza medico – legale espletata dal perito d'ufficio danno esau-
rientemente conto della ricorrenza di un danno biologico eziologicamente ri-
conducibile al sinistro.
Sicché, applicando la tabella per la liquidazione del Tribunale di Milano
del 2024 (non potendo trovare applicazione la tabella unica nazionale, applica-
bile per le fattispecie di danno alla persona verificatesi dal 5.3.2025), il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attore risulta pari ad euro
129.285,00 per il danno biologico ed € 5.836,25 per l'invalidità temporanea, per un totale di € 135.121,25.
Nel caso di specie, l'attore domanda un aumento del risarcimento per la c.d. personalizzazione, alla luce delle conseguenze pregiudizievoli subite alla vita di relazione e delle rilevanti modifiche alle proprie pregresse abitudini di vita. Tale danno, tuttavia, non è provato in alcun modo.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che la personalizzazione è un'operazione che permette al giudice di applicare una maggiorazione del danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri ta-
bellari. In particolare, con la sentenza n. 25164 del 2020 la Suprema Corte ha stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione “nel positivo accertamento di specifiche condizioni ecce-
zionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazio-
ne”. In altri termini, la Suprema Corte ha più volte ribadito (tra le altre, Cass. n.
15084/2019) che in materia di liquidazione del danno non patrimoniale le con-
seguenze dannose possono distinguersi o come conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno, oppure, in conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia supe-
riore alla media.
Per ottenere tale liquidazione aggiuntiva, quindi, è necessario che la vit-
tima alleghi e provi, durante il giudizio, come le conseguenze derivanti dal
12 danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinaria-
mente sono incluse nella liquidazione tabellare standard del danno medesimo.
Nel caso di specie, nonostante la gravità delle lesioni, non risulta che le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attore si siano sostanziate in conse-
guenze pregiudizievoli difformi e maggiori rispetto a quelle derivanti in via or-
dinaria
Si rigetta quindi la domanda di liquidazione di una somma maggiorata dalla c.d. personalizzazione del danno.
Conclusivamente, null'altro può riconoscersi all'attore a titolo di risarci-
mento del danno non patrimoniale e, tenuto conto del contributo causale (in ra-
gione del 30%) fornito alla causazione del sinistro, il risarcimento che in concre-
to spetterà all'attore va abbattuto della quota suddetta (30%), per cui si calcola in € 94.584,87 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (4.12.2019) e via via rivalutata anno per anno;
sulla somma ottenuta all'attualità si computeranno gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì della sentenza al soddisfo.
III.- Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M.
n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 127/2022, tenuto conto del valore della controversia, in relazione al decisum, ed in applicazione dei valori medi;
le spe-
se, in ragione dell'applicazione del concorso colposo del danneggiato, sono compensate nella misura del 30% e liquidate in favore dell'attore nella misura del restante 70%.
Analogamente per l'anticipo sul compenso assegnato al c.t.u. con ordi-
nanza del 4.11.2024, che viene posto definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 30% e di parte convenuta nella misura del 70%, non po-
tendo procedersi ad ulteriore liquidazione del compenso definitivo in favore del c.t.u. il quale non ha depositato istanza di liquidazione.
13
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritual- mente notificato da nato a [...] il Parte_1
18.10.1964 (cod. fisc. ), contro , C.F._1 Controparte_1
nato a [...] l'[...], cod. fisc. (R.G. n. C.F._3
942/2023), così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda attorea e, accertata la responsabilità
di per i danni cagionati a Controparte_1 Parte_1
in data 4.12.2019, e applicato il concorso colposo del danneggiato nella misura del 30%, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno alla persona, della Parte_4
somma di € 94.584,87, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (4.12.2019) e via via rivalutata anno per anno;
sulla somma ottenuta all'attualità si computeranno gli ulteriori interessi al tasso legale dal dì
della sentenza al soddisfo;
Compensa nella misura del 30% le spese di lite e condanna
[...]
alla rifusione del 70% spese sostenute da CP_1 Parte_1
che liquida in € 9.872,10 per compensi professionali (già ridotti), oltre
[...]
compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi di-
rettamente in favore dell'avv. Emilio Cosco, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Crotone, il 27 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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