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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/08/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 3423/2019 promossa da:
– ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Pasquale Ago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sessa Aurunca (CE), alla via Ospedale Traversa n. 2;
APPELLANTE contro
- (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del sindaco r.l.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Portento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marcianise alla via G.
G. Siani n. 2;
APPELLATO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1942/2018 con la quale il Giudice di
Pace di Sessa Aurunca ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento delle lesioni personali da lui subite a seguito dell'incidente, occorso in data
25.07.2016, in Sessa Aurunca (CE).
Segnatamente, l'istante aveva riferito che nelle dette circostanze di tempo e luogo, mentre camminava in Via Ospedale (nei pressi dell'esercizio commerciale denominato “Gallo Impianti”), era caduto a causa dell'improvviso cedimento dell'asfalto, ai margini di una buca ivi presente, né segnalata né visibile in quanto nascosta da un'auto parcata sulla strada.
Trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Sessa Aurunca, i medici riscontravano una “frattura traversa composta del malleolo peroniero a sx”.
Ascrivendo la responsabilità dell'incidente in capo al Controparte_1
quale ente demandato al controllo e alla manutenzione della strada,
[...]
l'istante chiedeva la condanna di quest'ultimo al ristoro di tutti i danni patiti.
Compariva in giudizio il contestando le Controparte_1 avverse pretese.
Istruita la causa mediante prova orale e disposizione di una CTU medico- legale sull'attore, il Giudice di Pace rigettava infine la domanda proposta, ritenendola infondata sulla scorta delle testimonianze raccolte in giudizio.
A fondamento del presente gravame, ha dunque Parte_1
eccepito la lacunosità e contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure, nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 12.02.2025.
pag. 2/12 *
L'appello è infondato, per i motivi che seguono.
1. Occorre premettere che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere- dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi
(cfr. Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
Alla luce di ciò, a parere di questo Giudice, alla fattispecie in esame è applicabile la disciplina in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità
o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte pag. 3/12 del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119; Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010). L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Sul punto, da ultimo la S.C. con sentenza della sez. III del
13/05/2024, n. 12988: Per la Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella CP_1
sentenza gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione degli utenti rappresentando CP_1
quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
pag. 4/12 Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nella fattispecie in esame, poiché dalle fotografie prodotte si evince che l'infortunio si è verificato in una strada situata all'interno del perimetro urbano del Comune di Sessa Aurunca, e comunque in una zona non periferica o isolata, in quanto caratterizzata dalla presenza di abitazioni, esercizi commerciali, illuminazione pubblica (cfr. fotografie prodotte dall'attore), trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Ciò posto, quanto a quest'ultima, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez.Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n.
1948/2003; n. 1127/2008). Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n.20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e, in particolare: a)
"l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché
pag. 5/12 incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
pag. 6/12 nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n.
376/2005; n. 15429/2004).
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
2. Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata la verosimiglianza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria dell'istante.
Secondo la ricostruzione proposta dal invero, la sua lesione Pt_1 sarebbe derivata dallo sfaldamento del bordo esterno di una buca presente sul margine della carreggiata di Via Ospedale, né segnalata né visibile in quanto coperta da un'autovettura parcheggiata.
L'istante, dunque, a più riprese negli atti di giudizio, sia in primo grado che in appello, ha sottolineato la presenza della macchina parcheggiata, nonché la necessità di procedere a ridosso di quest'ultima a causa del forte traffico veicolare (essendo, l'incidente, avvenuto in orario di punta, in una pag. 7/12 strada caratterizzata da diversi esercizi commerciali) e dell'assenza di appositi marciapiedi su cui camminare in sicurezza;
inoltre, ha sempre asserito che il cedimento dell'asfalto avesse causato la distorsione del suo piede sinistro e dunque la sua rovinosa caduta a terra.
Altresì i due testimoni escussi in primo grado, Testimone_1
e , hanno confermato puntualmente questa dinamica, Testimone_2 riferendo di aver visto il percorrere la via Ospedale e cadere a causa Pt_1
di una buca, celata da una automobile parcata sopra di essa.
Precisamente, il teste ha esposto “… omissis… Testimone_1
Giunto nei pressi del negozio "Gallo Impianti” assistevo alla caduta del
Dottor che si trovava a pochi metri di distanza da me. Il Parte_1
DO cadeva a terra mentre camminava sempre su via Ospedale, Pt_1
immediatamente prima del negozio Gallo, a causa di una buca presente sul manto stradale. La buca era quasi del tutto coperta da un'auto parcheggiata
e notavo che era piena di terriccio… omissis… Preciso che il DO
camminava in direzione opposta alla mia, ovvero dal Conad verso il Pt_1
negozio Gallo, sul margine della carreggiata dove si trovava la buca.
Preciso ancora che la buca non era visibile poiché era coperta da una vettura parcheggiata. Preciso che il margine della buca si sfaldò proprio sotto i piedi del DO , infatti notai che il suo piede sinistro aveva Pt_1 subito una storta ed a causa di questo il DO perse l'equilibrio e cadde a terra… omissis…”
In linea con tale ricostruzione, la teste ha riportato “… Tes_2
omissis… Il DO stava camminando a pochi metri di distanza da Pt_1 me e si trovava sul margine della carreggiata dove si trova il negozio Gallo
e dall'Asl andava verso tale negozio. Poco prima del negozio cadeva a terra.
Vedevo la sua gamba sinistra che si piegava, come quando si ha una
pag. 8/12 distorsione, e poi cadeva a terra… omissis… La buca era coperta da una macchina parcheggiata in quel punto ed il margine della buca si era sfaldato proprio perché si vedevano frammenti di asfalto distaccati… omissis…”
Eppure, in netto contrasto con le deposizioni di questi testimoni e quanto dichiarato negli atti del giudizio, in sede di CTU medico-legale, il medesimo appellante ha descritto una dinamica assolutamente Pt_1 diversa, deducendo dettagli e circostanze mai menzionati in precedenza.
In particolare, il CTU incaricato, dott. , nella Persona_1 perizia ha precisato: “L'esaminando riferisce che, in data 25.07.2016, alle ore 11.30 circa, nel tenimento del Comune di Sessa Aurunca (CE), percorreva a piedi, camminando sulla sede stradale, Via Ospedale, dovendo raggiungere, nei pressi dell'esercizio commerciale "Gallo Impianti",
l'abitazione di un suo assistito. Giunto all'indirizzo del suo assistito, dalla sede stradale si diresse verso il marciapiede latistante, passando nello spazio ristretto compreso tra due automobili in sosta. Ma, improvvisamente, prima di raggiungere il marciapiede, a causa del cedimento del piano di calpestio, subì la distorsione della caviglia di sinistra, con piede atteggiato in inversione, senza la proiezione al suolo, perché riuscì ad appoggiarsi alle predette auto in sosta. In conseguenza dell'evento traumatico, il subì Pt_1
traumatismo distorsivo-fratturativo a carico della caviglia di sinistra.”
Molteplici ed evidenti, dunque, appaiono le incongruenze tra quanto narrato dall'appellante al CTU ed il fatto storico proposto a sostegno della domanda risarcitoria e riferito altresì dai due testimoni escussi: il Pt_1
prima deduce che il sinistro si fosse verificato mentre lui era intento a camminare lungo il margine della carreggiata di Via Ospedale, a ridosso delle macchine parcheggiate data l'assenza di opportuni marciapiedi sulla strada, poi contrariamente afferma che l'incidente avveniva proprio mentre pag. 9/12 cercava di salire sul marciapiedi;
prima sostiene che vi fosse una sola autovettura parcheggiata in prossimità della buca, poi riporta la presenza di due vetture in mezzo alle quali sarebbe passato, per raggiungere appunto il marciapiedi;
prima chiarisce che il frammento di asfalto frantumatosi sotto i suoi piedi apparteneva al bordo di una buca, coperta da una veicolo in sosta, poi parla genericamente del 'cedimento del piano di calpestio', senza ulteriori specificazioni;
prima racconta di essere caduto rovinosamente al suolo, poi dichiara al CTU di aver subito soltanto la distorsione della caviglia sinistra, perché essendo riuscito ad appoggiarsi ad una delle vetture parcate, aveva mantenuto l'equilibrio.
Tali profonde discrasie colorano di incertezza la dinamica dell'incidente patito da parte appellante, minando la credibilità del suo narrato e l'attendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni escussi, nonché inficiando le conclusioni del CTU medico-legale, tratte dunque sulla scorta di una ricostruzione degli eventi assolutamente dissimile in confronto a quella dedotta in citazione (“Quindi, tenuto conto di quanto precedentemente riportato, si può affermare che la lesività traumatica obiettivata a carico della caviglia di sinistra dai sanitari che ebbero in cura il Sig. Pt_1
fu determinata da un traumatismo distorsivo-fratturativo ed è
[...]
compatibile con un meccanismo lesivo da distorsione accidentale di caviglia, con assenza di proiezione al suolo”).
Del resto, occorre rammentare che le dichiarazioni rese al CTU e verbalizzate nella perizia, fanno fede fino a querela di falso, poiché il consulente, in quanto ausiliario del giudice, assume la qualità di pubblico ufficiale. Secondo costante orientamento della Suprema Corte, invero, “il
CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a
pag. 10/12 querela di falso (ex plurimis: Cass. n. 25887/2022; Cass. 5793/2015; Cass.
15411/2004).
Alla luce di quanto illustrato, la decisione di rigetto del Giudice di Pace di Sessa Aurunca non appare meritevole di censure, non essendo stata raggiunta la prova della verosimiglianza dell'evento così come narrato né del rapporto causale tra le lesioni di e la responsabilità dell'ente Parte_1 comunale.
L'appello pertanto deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002,
n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 1942/2018 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca;
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti del che liquida in Controparte_1
pag. 11/12 € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica -
30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 3.8.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 3423/2019 promossa da:
– ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Pasquale Ago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sessa Aurunca (CE), alla via Ospedale Traversa n. 2;
APPELLANTE contro
- (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del sindaco r.l.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Portento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marcianise alla via G.
G. Siani n. 2;
APPELLATO
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1942/2018 con la quale il Giudice di
Pace di Sessa Aurunca ha rigettato la sua domanda volta al risarcimento delle lesioni personali da lui subite a seguito dell'incidente, occorso in data
25.07.2016, in Sessa Aurunca (CE).
Segnatamente, l'istante aveva riferito che nelle dette circostanze di tempo e luogo, mentre camminava in Via Ospedale (nei pressi dell'esercizio commerciale denominato “Gallo Impianti”), era caduto a causa dell'improvviso cedimento dell'asfalto, ai margini di una buca ivi presente, né segnalata né visibile in quanto nascosta da un'auto parcata sulla strada.
Trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Sessa Aurunca, i medici riscontravano una “frattura traversa composta del malleolo peroniero a sx”.
Ascrivendo la responsabilità dell'incidente in capo al Controparte_1
quale ente demandato al controllo e alla manutenzione della strada,
[...]
l'istante chiedeva la condanna di quest'ultimo al ristoro di tutti i danni patiti.
Compariva in giudizio il contestando le Controparte_1 avverse pretese.
Istruita la causa mediante prova orale e disposizione di una CTU medico- legale sull'attore, il Giudice di Pace rigettava infine la domanda proposta, ritenendola infondata sulla scorta delle testimonianze raccolte in giudizio.
A fondamento del presente gravame, ha dunque Parte_1
eccepito la lacunosità e contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure, nonché l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Si è costituito il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 12.02.2025.
pag. 2/12 *
L'appello è infondato, per i motivi che seguono.
1. Occorre premettere che la qualificazione giuridica del rapporto su cui si fonda la domanda è compito esclusivo del Giudice, il quale ha il potere- dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione (eventualmente erronea) che la parte abbia usato e con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi
(cfr. Cass. n. 5719/1998; n. 398/1994).
Alla luce di ciò, a parere di questo Giudice, alla fattispecie in esame è applicabile la disciplina in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, come oramai ritenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti della strada pubblica in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della strada stessa da parte dell'Ente proprietario, la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c. non rimane in modo automatico esclusa in ragione della notevole estensione della strada e dell'uso diretto e generale della stessa da parte di terzi, atteso che questi costituiscono soltanto meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile, rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità.
La possibilità o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza - dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità
o la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. – vanno, dunque, accertate da parte pag. 3/12 del giudice di merito, all'esito di un'indagine da svolgersi con riferimento al caso concreto.
Solo ove l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza non sia oggettivamente possibile, non potrà invocarsi alcuna responsabilità della p.a., proprietaria del bene demaniale, a norma dell'art. 2051 c.c., per mancanza di un elemento costitutivo della custodia e cioè la controllabilità della cosa, residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043
c.c.
Alla stregua di tale principio, si è quindi segnalato che la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non solo in relazione all'estensione delle strada ed all'uso generale e diretto di essa da parte della collettività, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che la connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta in quanto ciò assume rilievo condizionante anche delle aspettative della generalità degli utenti (si v. sul punto, tra le tante: Corte appello sez. II - Napoli, 29/09/2023, n. 4119; Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006; Cass. n.21328/2010). L'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Sul punto, da ultimo la S.C. con sentenza della sez. III del
13/05/2024, n. 12988: Per la Cassazione in detto precedente è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al contenuto nella CP_1
sentenza gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del e di continua frequentazione degli utenti rappresentando CP_1
quindi per tutti un evidente elemento di pericolo).
pag. 4/12 Ebbene, in applicazione di tali condivisi principi, nella fattispecie in esame, poiché dalle fotografie prodotte si evince che l'infortunio si è verificato in una strada situata all'interno del perimetro urbano del Comune di Sessa Aurunca, e comunque in una zona non periferica o isolata, in quanto caratterizzata dalla presenza di abitazioni, esercizi commerciali, illuminazione pubblica (cfr. fotografie prodotte dall'attore), trova certamente applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Ciò posto, quanto a quest'ultima, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez.Un., 29 aprile 1997, n. 3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n.
1948/2003; n. 1127/2008). Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
Le Sezioni Unite, nel celebre arresto del 30/06/2022 n.20943, hanno chiarito – a composizione di un contrasto che permaneva sul punto - che i principi cui l'interprete deve attenersi nell'applicare detta fattispecie, sono quelli già espressi dalla terza sezione civile in veste nomofilattica con le due sentenze rese in data 1° febbraio 2018, nn. 2480 e 2481 e, in particolare: a)
"l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché
pag. 5/12 incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art.
2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
pag. 6/12 nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n.
376/2005; n. 15429/2004).
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
2. Ebbene, in applicazione di tali principi, le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata la verosimiglianza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria dell'istante.
Secondo la ricostruzione proposta dal invero, la sua lesione Pt_1 sarebbe derivata dallo sfaldamento del bordo esterno di una buca presente sul margine della carreggiata di Via Ospedale, né segnalata né visibile in quanto coperta da un'autovettura parcheggiata.
L'istante, dunque, a più riprese negli atti di giudizio, sia in primo grado che in appello, ha sottolineato la presenza della macchina parcheggiata, nonché la necessità di procedere a ridosso di quest'ultima a causa del forte traffico veicolare (essendo, l'incidente, avvenuto in orario di punta, in una pag. 7/12 strada caratterizzata da diversi esercizi commerciali) e dell'assenza di appositi marciapiedi su cui camminare in sicurezza;
inoltre, ha sempre asserito che il cedimento dell'asfalto avesse causato la distorsione del suo piede sinistro e dunque la sua rovinosa caduta a terra.
Altresì i due testimoni escussi in primo grado, Testimone_1
e , hanno confermato puntualmente questa dinamica, Testimone_2 riferendo di aver visto il percorrere la via Ospedale e cadere a causa Pt_1
di una buca, celata da una automobile parcata sopra di essa.
Precisamente, il teste ha esposto “… omissis… Testimone_1
Giunto nei pressi del negozio "Gallo Impianti” assistevo alla caduta del
Dottor che si trovava a pochi metri di distanza da me. Il Parte_1
DO cadeva a terra mentre camminava sempre su via Ospedale, Pt_1
immediatamente prima del negozio Gallo, a causa di una buca presente sul manto stradale. La buca era quasi del tutto coperta da un'auto parcheggiata
e notavo che era piena di terriccio… omissis… Preciso che il DO
camminava in direzione opposta alla mia, ovvero dal Conad verso il Pt_1
negozio Gallo, sul margine della carreggiata dove si trovava la buca.
Preciso ancora che la buca non era visibile poiché era coperta da una vettura parcheggiata. Preciso che il margine della buca si sfaldò proprio sotto i piedi del DO , infatti notai che il suo piede sinistro aveva Pt_1 subito una storta ed a causa di questo il DO perse l'equilibrio e cadde a terra… omissis…”
In linea con tale ricostruzione, la teste ha riportato “… Tes_2
omissis… Il DO stava camminando a pochi metri di distanza da Pt_1 me e si trovava sul margine della carreggiata dove si trova il negozio Gallo
e dall'Asl andava verso tale negozio. Poco prima del negozio cadeva a terra.
Vedevo la sua gamba sinistra che si piegava, come quando si ha una
pag. 8/12 distorsione, e poi cadeva a terra… omissis… La buca era coperta da una macchina parcheggiata in quel punto ed il margine della buca si era sfaldato proprio perché si vedevano frammenti di asfalto distaccati… omissis…”
Eppure, in netto contrasto con le deposizioni di questi testimoni e quanto dichiarato negli atti del giudizio, in sede di CTU medico-legale, il medesimo appellante ha descritto una dinamica assolutamente Pt_1 diversa, deducendo dettagli e circostanze mai menzionati in precedenza.
In particolare, il CTU incaricato, dott. , nella Persona_1 perizia ha precisato: “L'esaminando riferisce che, in data 25.07.2016, alle ore 11.30 circa, nel tenimento del Comune di Sessa Aurunca (CE), percorreva a piedi, camminando sulla sede stradale, Via Ospedale, dovendo raggiungere, nei pressi dell'esercizio commerciale "Gallo Impianti",
l'abitazione di un suo assistito. Giunto all'indirizzo del suo assistito, dalla sede stradale si diresse verso il marciapiede latistante, passando nello spazio ristretto compreso tra due automobili in sosta. Ma, improvvisamente, prima di raggiungere il marciapiede, a causa del cedimento del piano di calpestio, subì la distorsione della caviglia di sinistra, con piede atteggiato in inversione, senza la proiezione al suolo, perché riuscì ad appoggiarsi alle predette auto in sosta. In conseguenza dell'evento traumatico, il subì Pt_1
traumatismo distorsivo-fratturativo a carico della caviglia di sinistra.”
Molteplici ed evidenti, dunque, appaiono le incongruenze tra quanto narrato dall'appellante al CTU ed il fatto storico proposto a sostegno della domanda risarcitoria e riferito altresì dai due testimoni escussi: il Pt_1
prima deduce che il sinistro si fosse verificato mentre lui era intento a camminare lungo il margine della carreggiata di Via Ospedale, a ridosso delle macchine parcheggiate data l'assenza di opportuni marciapiedi sulla strada, poi contrariamente afferma che l'incidente avveniva proprio mentre pag. 9/12 cercava di salire sul marciapiedi;
prima sostiene che vi fosse una sola autovettura parcheggiata in prossimità della buca, poi riporta la presenza di due vetture in mezzo alle quali sarebbe passato, per raggiungere appunto il marciapiedi;
prima chiarisce che il frammento di asfalto frantumatosi sotto i suoi piedi apparteneva al bordo di una buca, coperta da una veicolo in sosta, poi parla genericamente del 'cedimento del piano di calpestio', senza ulteriori specificazioni;
prima racconta di essere caduto rovinosamente al suolo, poi dichiara al CTU di aver subito soltanto la distorsione della caviglia sinistra, perché essendo riuscito ad appoggiarsi ad una delle vetture parcate, aveva mantenuto l'equilibrio.
Tali profonde discrasie colorano di incertezza la dinamica dell'incidente patito da parte appellante, minando la credibilità del suo narrato e l'attendibilità delle dichiarazioni dei due testimoni escussi, nonché inficiando le conclusioni del CTU medico-legale, tratte dunque sulla scorta di una ricostruzione degli eventi assolutamente dissimile in confronto a quella dedotta in citazione (“Quindi, tenuto conto di quanto precedentemente riportato, si può affermare che la lesività traumatica obiettivata a carico della caviglia di sinistra dai sanitari che ebbero in cura il Sig. Pt_1
fu determinata da un traumatismo distorsivo-fratturativo ed è
[...]
compatibile con un meccanismo lesivo da distorsione accidentale di caviglia, con assenza di proiezione al suolo”).
Del resto, occorre rammentare che le dichiarazioni rese al CTU e verbalizzate nella perizia, fanno fede fino a querela di falso, poiché il consulente, in quanto ausiliario del giudice, assume la qualità di pubblico ufficiale. Secondo costante orientamento della Suprema Corte, invero, “il
CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a
pag. 10/12 querela di falso (ex plurimis: Cass. n. 25887/2022; Cass. 5793/2015; Cass.
15411/2004).
Alla luce di quanto illustrato, la decisione di rigetto del Giudice di Pace di Sessa Aurunca non appare meritevole di censure, non essendo stata raggiunta la prova della verosimiglianza dell'evento così come narrato né del rapporto causale tra le lesioni di e la responsabilità dell'ente Parte_1 comunale.
L'appello pertanto deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002,
n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 1942/2018 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca;
- condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti del che liquida in Controparte_1
pag. 11/12 € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica -
30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 3.8.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 12/12