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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8125 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Donori, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La residenza coniugale, sita in Donori, via Guglielmo Marconi n. 30, con tutti gli arredi e gli elettrodomestici ivi presenti, sarà assegnata alla GN Parte_2
la quale vi abiterà con il figlio .
[...] Per_1
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori che, pertanto, Per_1 continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta dell'attività sportiva e ricreativa, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, verranno previamente discusse e quindi adottate di comune accordo dai genitori nell'esclusivo e preminente interesse del minore figlio.
Pag. 2 di 4 Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Il minore avrà la residenza anagrafica con la madre presso l'abitazione familiare sita in Donori, via Guglielmo Marconi n. 30.
5) Il figlio dividerà il suo tempo settimanale tra il padre e la madre secondo il seguente schema: dal venerdì alla domenica starà con il padre e dal lunedì al giovedì con la madre, salvo diversi accordi.
I genitori provvederanno direttamente alle esigenze del figlio nei giorni in cui il ragazzo sta con ciascuno di essi e si preoccuperanno di seguirlo nelle attività quotidiane.
6) Il Signor si impegna a pagare integralmente le tasse scolastiche, i libri ed Pt_1 il materiale scolastico relativamente alla scuola superiore frequentata dal ragazzo e tutti i costi di frequentazione di una attività sportiva, compresi l'iscrizione annuale e la retta mensile, presso l'associazione sportiva di ciclismo attualmente frequentata da o presso altra società anche di diversa Per_1 attività sportiva che verrà scelta in futuro, comprese tutte le spese per attrezzatura, escursioni, trasferte per allenamenti e gare.
7) Il Signor rinuncia alla richiesta di erogazione da parte dell'ente Pt_1 previdenziale della quota dell'assegno unico di sua spettanza, con disponibilità a Par compiere le attività necessarie affinché la GN possa continuare a beneficiare in via esclusiva e nella sua interezza di tale misura di sostegno, attualmente pari ad € 220,00 mensili e/o di qualunque altra misura statale/regionale/previdenziale spettante a favore della famiglia.
Ogni misura di sostegno alla famiglia erogata dallo Stato/regione/ente Par previdenziale sarà, pertanto, di spettanza esclusiva della GN .
8) Il padre e la madre sosterranno rispettivamente il 60% e il 40% delle spese straordinarie per il minore figlio, di cui concorderanno preventivamente l'opportunità se non necessarie ed urgenti, specificando fin d'ora di voler far riferimento alle spese mediche specialistiche, ai viaggi d'istruzione, alle eventuali spese per campo estivo, alle spese e tasse universitarie, alle spese per l'acquisto di abbigliamento e calzature ad ogni cambio di stagione estivo ed invernale.
Pag. 3 di 4 9) Nelle vacanze estive il giovane trascorrerà quindici giorni Per_1 consecutivamente sia con la madre che con il padre.
Tali giorni, previo accordo tra le parti, potranno eventualmente essere ripartiti anche in due settimane non consecutive nei mesi di luglio ed agosto.
I genitori avranno cura di individuare e comunicarsi le settimane prescelte da trascorrere con il figlio entro il mese di giugno.
10) Alternativamente con il padre e salvo diverso accordo tra le parti, il bambino trascorrerà con la madre il giorno di Natale o il Capodanno e, a Pasqua, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, così come per il ponte del 1° maggio, di Ognissanti e nelle altre occasioni che i genitori riterranno opportune, così da avere una equa ripartizione delle giornate di festa, mentre i genitori di comune accordo decideranno per la giornata del compleanno del minore, eventualmente da festeggiare insieme, così come per i loro rispettivi compleanni che ciascuno di loro vorrà festeggiare con il figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8125 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/12/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Erminia Alias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Donori, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La residenza coniugale, sita in Donori, via Guglielmo Marconi n. 30, con tutti gli arredi e gli elettrodomestici ivi presenti, sarà assegnata alla GN Parte_2
la quale vi abiterà con il figlio .
[...] Per_1
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ai genitori che, pertanto, Per_1 continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta dell'attività sportiva e ricreativa, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, verranno previamente discusse e quindi adottate di comune accordo dai genitori nell'esclusivo e preminente interesse del minore figlio.
Pag. 2 di 4 Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Il minore avrà la residenza anagrafica con la madre presso l'abitazione familiare sita in Donori, via Guglielmo Marconi n. 30.
5) Il figlio dividerà il suo tempo settimanale tra il padre e la madre secondo il seguente schema: dal venerdì alla domenica starà con il padre e dal lunedì al giovedì con la madre, salvo diversi accordi.
I genitori provvederanno direttamente alle esigenze del figlio nei giorni in cui il ragazzo sta con ciascuno di essi e si preoccuperanno di seguirlo nelle attività quotidiane.
6) Il Signor si impegna a pagare integralmente le tasse scolastiche, i libri ed Pt_1 il materiale scolastico relativamente alla scuola superiore frequentata dal ragazzo e tutti i costi di frequentazione di una attività sportiva, compresi l'iscrizione annuale e la retta mensile, presso l'associazione sportiva di ciclismo attualmente frequentata da o presso altra società anche di diversa Per_1 attività sportiva che verrà scelta in futuro, comprese tutte le spese per attrezzatura, escursioni, trasferte per allenamenti e gare.
7) Il Signor rinuncia alla richiesta di erogazione da parte dell'ente Pt_1 previdenziale della quota dell'assegno unico di sua spettanza, con disponibilità a Par compiere le attività necessarie affinché la GN possa continuare a beneficiare in via esclusiva e nella sua interezza di tale misura di sostegno, attualmente pari ad € 220,00 mensili e/o di qualunque altra misura statale/regionale/previdenziale spettante a favore della famiglia.
Ogni misura di sostegno alla famiglia erogata dallo Stato/regione/ente Par previdenziale sarà, pertanto, di spettanza esclusiva della GN .
8) Il padre e la madre sosterranno rispettivamente il 60% e il 40% delle spese straordinarie per il minore figlio, di cui concorderanno preventivamente l'opportunità se non necessarie ed urgenti, specificando fin d'ora di voler far riferimento alle spese mediche specialistiche, ai viaggi d'istruzione, alle eventuali spese per campo estivo, alle spese e tasse universitarie, alle spese per l'acquisto di abbigliamento e calzature ad ogni cambio di stagione estivo ed invernale.
Pag. 3 di 4 9) Nelle vacanze estive il giovane trascorrerà quindici giorni Per_1 consecutivamente sia con la madre che con il padre.
Tali giorni, previo accordo tra le parti, potranno eventualmente essere ripartiti anche in due settimane non consecutive nei mesi di luglio ed agosto.
I genitori avranno cura di individuare e comunicarsi le settimane prescelte da trascorrere con il figlio entro il mese di giugno.
10) Alternativamente con il padre e salvo diverso accordo tra le parti, il bambino trascorrerà con la madre il giorno di Natale o il Capodanno e, a Pasqua, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, così come per il ponte del 1° maggio, di Ognissanti e nelle altre occasioni che i genitori riterranno opportune, così da avere una equa ripartizione delle giornate di festa, mentre i genitori di comune accordo decideranno per la giornata del compleanno del minore, eventualmente da festeggiare insieme, così come per i loro rispettivi compleanni che ciascuno di loro vorrà festeggiare con il figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4