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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1331/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7172/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210053866222000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210053866222000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia entrate Riscossione di Catania con p.e.c. consegnata in data 10.07.2023,
è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2021 00538662 22 000, notificata il 23/05/2023, per tasse automobilistiche degli anni 2014 e 2015, per il pagamento della somma di € 1.086,21.
Il ricorrente: preliminarmente, eccepisce che le cartelle di pagamento sono nulle per violazione del diritto di difesa in quanto, ai sensi dell'art 7 L. 212/2000, non è stato ad essa allegato l'atto richiamato;
che nessun atto prodromico o presupposto, nel caso de quo l'avviso di accertamento, è stato notificato al ricorrente, motivo per cui l'atto successivo, cioè la cartella di pagamento n. 293 2021 00538662 22 000 è anch'essa inficiata da nullità.
Il resistente, in via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla asserita mancata notifica degli avvisi di accertamento di cui all'avverso ricorso.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce che la prova della rituale notifica e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione deve essere fornita dalla dall'Agenzia delle entrate.
La deduzione di parte resistente esprime in modo diretto l'eccezione di carenza di legittimità sulle questioni inerenti i vizi propri della cartella e nel caso in esame della notifica e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione.
Vizi che, a suo dire, avrebbero dovuto essere eccepiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
La censura è infondata
Le sezioni unite della Corte (Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412) hanno chiarito che < contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio>> (conformi, fra varie, Cass. 30 ottobre 2007, n. 22939;
Cass. 9 febbraio 2010, n. 1532; Cass., ord. 2 febbraio 2012, n. 1532; Cass. 29 maggio 2013, n. 13331;
Cass. 6 giugno 2014, n. 12746; Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 97/2015).
La citata sentenza, ancora, statuisce che “Tenendo presente l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, potrebbe dirsi, in prima approssimazione, che l'individuazione del legittimato passivo dipende dalla scelta in concreto effettuata dal contribuente nell'impugnare l'avviso di mora: ossia dal fatto se egli abbia dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto, o abbia contestato, in via mediata, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In questo secondo caso, infatti, non potrebbe esservi dubbio che spetti all'Amministrazione,
e non al concessionario, la legittimazione passiva, essendo la stessa titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre il secondo è, come è stato rilevato da questa Corte, un (mero) destinatario del pagamento (vd., sia pur in una diversa fattispecie, ma con enunciazione di principi che possono ritenersi rilevanti nel caso de quo, Cass. n. 11746 del 2004), o, più precisamente, con riferimento allo schema dell'art. 1188, comma 1, del codice civile, il soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (vd. Cass. n. 21222 del 2006)”.
Il caso in esame rientra nella seconda fattispecie esaminata dalla Corte Suprema, atteso che il ricorrente ha inteso contestare la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, con la conseguenza che il giudizio è stato legittimamente incoato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'eccezione che è posta dalla difesa della ricorrente, riguardo all'avvenuta prescrizione del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate a riscuotere le tasse automobilistiche in questione è fondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 200,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7172/2023 depositato il 23/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210053866222000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210053866222000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia entrate Riscossione di Catania con p.e.c. consegnata in data 10.07.2023,
è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2021 00538662 22 000, notificata il 23/05/2023, per tasse automobilistiche degli anni 2014 e 2015, per il pagamento della somma di € 1.086,21.
Il ricorrente: preliminarmente, eccepisce che le cartelle di pagamento sono nulle per violazione del diritto di difesa in quanto, ai sensi dell'art 7 L. 212/2000, non è stato ad essa allegato l'atto richiamato;
che nessun atto prodromico o presupposto, nel caso de quo l'avviso di accertamento, è stato notificato al ricorrente, motivo per cui l'atto successivo, cioè la cartella di pagamento n. 293 2021 00538662 22 000 è anch'essa inficiata da nullità.
Il resistente, in via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla asserita mancata notifica degli avvisi di accertamento di cui all'avverso ricorso.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce che la prova della rituale notifica e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione deve essere fornita dalla dall'Agenzia delle entrate.
La deduzione di parte resistente esprime in modo diretto l'eccezione di carenza di legittimità sulle questioni inerenti i vizi propri della cartella e nel caso in esame della notifica e di tutti gli atti interruttivi della prescrizione.
Vizi che, a suo dire, avrebbero dovuto essere eccepiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate.
La censura è infondata
Le sezioni unite della Corte (Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412) hanno chiarito che < contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio>> (conformi, fra varie, Cass. 30 ottobre 2007, n. 22939;
Cass. 9 febbraio 2010, n. 1532; Cass., ord. 2 febbraio 2012, n. 1532; Cass. 29 maggio 2013, n. 13331;
Cass. 6 giugno 2014, n. 12746; Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 97/2015).
La citata sentenza, ancora, statuisce che “Tenendo presente l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, potrebbe dirsi, in prima approssimazione, che l'individuazione del legittimato passivo dipende dalla scelta in concreto effettuata dal contribuente nell'impugnare l'avviso di mora: ossia dal fatto se egli abbia dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto, o abbia contestato, in via mediata, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In questo secondo caso, infatti, non potrebbe esservi dubbio che spetti all'Amministrazione,
e non al concessionario, la legittimazione passiva, essendo la stessa titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel giudizio, mentre il secondo è, come è stato rilevato da questa Corte, un (mero) destinatario del pagamento (vd., sia pur in una diversa fattispecie, ma con enunciazione di principi che possono ritenersi rilevanti nel caso de quo, Cass. n. 11746 del 2004), o, più precisamente, con riferimento allo schema dell'art. 1188, comma 1, del codice civile, il soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (vd. Cass. n. 21222 del 2006)”.
Il caso in esame rientra nella seconda fattispecie esaminata dalla Corte Suprema, atteso che il ricorrente ha inteso contestare la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, con la conseguenza che il giudizio è stato legittimamente incoato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
L'eccezione che è posta dalla difesa della ricorrente, riguardo all'avvenuta prescrizione del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate a riscuotere le tasse automobilistiche in questione è fondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 200,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico