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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente rel
Monica Mastrandrea Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 16210/24 promossa da:
cittadino albanese, nato a [...] il [...], CUI 00JPXXY, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Bava del Foro di Torino C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Nel merito, annullare il provvedimento impugnato del Questore della Provincia di Torino prot. n. 1345/2024 e quelli eventuali susseguenti ad esso connessi,
- In via istruttoria: si chiede l'acquisizione di documenti non attualmente ancora reperibili, relativi alle altre cause.”
Parte resistente ha così concluso:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 1. Con ricorso depositato in data 20.9.24 parte ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino (prot. n. 1345/24) in data 18.7.24 con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, senza valutazione alcuna in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato veniva inizialmente respinta dal giudice monocratico. A seguito dei chiarimenti ottenuti in udienza dal legale che riferiva che, come risultante dal tenore del ricorso, la domanda presentata a questa A.G. era volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
il collegio accoglieva l'istanza di sospensione e fissava ulteriore udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e risposta e Controparte_2 documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 1.4.25 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio, previa concessione di termine sino al 8 aprile per eventuale produzione di ulteriori documenti.
Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo rispetto a quello domandato avanti alla p.a. e, in particolare, sulla presenza di una delle condizioni previste dall'art. 19 d.lgs.
286/98.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta da parte ricorrente è, innanzi tutto, ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, né può sostenersi che il d.l. n. 20/2023 abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va, infatti, rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, pertanto, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno, pagina 2 di 7 anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato. Inoltre, l'art. 5, comma 6 TUI
(richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale, comporta il corrispondente obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, titolo che garantisca la regolarità della presenza del soggetto inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib.
Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23). Ed il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI deve essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R.
n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue, come espresso già in altri provvedimenti di questa sezione, che la p.a. conserva l'obbligo, anche dopo l'introduzione della nuova normativa, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso sottoposto al suo esame di eventuali cause di inespellibilità dirimenti ex art. 19 c. 1.1
TUI.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la Questura pronunciata sul punto, pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa, essendo la p.a. a conoscenza dell'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente e della presenza sul territorio italiano di un suo figlio minorenne nei confronti del quale il giudice della separazione aveva facoltizzato la facoltà di visita da parte del padre, sebbene in luogo protetto.
Sul punto, è ancora opportuno ricordare che con ordinanza n. 30137/24 la Corte di cassazione ha annullato una decisione con cui il Tribunale di Potenza aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo, in un caso in cui era stato impugnato il diniego di conversione del permesso di soggiorno da protezione umanitaria a lavoro ed in giudizio era stato chiesto il rilascio della protezione speciale di cui all'art. 19 TU d.lgs. 286/98 (non richiesto in sede amministrativa). Richiamando vari precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 9791/2023 - Cass. SU n. 30658/2018 - SU n. 2716/2022) la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria poiché si deve avere riguardo, non tanto a quanto avvenuto in sede amministrativa, bensì al petitum sostanziale del giudizio «il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto
pagina 3 di 7 giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., S.U. 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. S.U. 16 maggio
2008 n. 12378).».
Premessa l'astratta ammissibilità della domanda, e la, conseguente giurisdizione di questa autorità giudiziaria, deve adesso essere valutato il merito della stessa.
Parte resistente ne chiede il rigetto sottolineando la pericolosità sociale del ricorrente così come emergente dalla gravità delle condotte delittuose da questi poste in essere ai danni dei suoi familiari (moglie e figli) per un lunghissimo arco temporale, evidenziando che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. (con il rito di cui all'art. 444 c.p.p.) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla partecipazione ad uno specifico percorso;
evidenzia che il TAR, al quale pure il ricorrente si è rivolto impugnando il diniego del rinnovo del permesso per motivi di lavoro, ha respinto l'impugnazione proposta.
Parte ricorrente evidenzia, invece, innanzi tutto, il fatto che il ricorrente ha positivamente concluso il percorso cui era subordinata la sospensione condizionale della pena (doc.5 prodotto con memoria integrativa 7.4.25); la regolamentazione di incontri di visita padre-figlio in luogo neutro da parte dei servizi sociali;
lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 19.5.23.
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di pagina 4 di 7 vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n.
28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente,
"continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel
"catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul pagina 5 di 7 territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi Persona_2 legami familiari di fatto.
Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorso sia fondato.
Il reato commesso dal ricorrente, sviluppatosi per un lungo periodo temporale all'interno del suo nucleo familiare, è estremamente grave, così come altrettanto grave e preoccupante è la condotta tenuta dal ricorrente anche dopo l'allontanamento dalla famiglia, quando ha negato l'autorizzazione affinchè sua moglie e i suoi figli potessero temporaneamente rientrare in Albania per le vacanze (si veda relazione
Conisa del 24.1.25).
Ciò non di meno non può essere sottaciuto, da un lato, il fatto che, come risulta dalle prime relazioni dei servizi sociali, l'atteggiamento del ricorrente risulta oggi essere meno rigido (“nei recenti contatti si è osservato un atteggiamento del signor nei confronti dei servizi radicalmente opposto rispetto al passato, piuttosto collaborativo e Pt_1 garbato” relazione Conisa 24.1.25) e, dall'altro, e soprattutto, la circostanza che il giudice della separazione ha disciplinato il diritto di visita padre/figlio e i servizi, assecondando una esplicita richiesta del figlio minore, lo hanno regolamentato.
A fronte di questa situazione, ritiene il Tribunale che, quanto meno allo stato degli atti, l'allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato porterebbe a troncare il rapporto padre/figlio che il giudice della separazione, nel solo interesse del minore, ha inteso promuovere e sviluppare.
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che il ricorrente presta attività lavorativa presso la s.r.l. Italiana
Appalti con mansione conduttore di mezzi meccanici.
Deve quindi essere considerata, anche dal punto di vista lavorativo ed abitativo, l'integrazione raggiunta dal richiedente.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della vita privata del ricorrente.
pagina 6 di 7 Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , cittadino albanese, nato a [...] il Parte_1
31.07.1966, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di effettuare le dovute comunicazioni.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 8.4.25
Il Presidente
Alessandra Aragno
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente rel
Monica Mastrandrea Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 16210/24 promossa da:
cittadino albanese, nato a [...] il [...], CUI 00JPXXY, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Bava del Foro di Torino C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Nel merito, annullare il provvedimento impugnato del Questore della Provincia di Torino prot. n. 1345/2024 e quelli eventuali susseguenti ad esso connessi,
- In via istruttoria: si chiede l'acquisizione di documenti non attualmente ancora reperibili, relativi alle altre cause.”
Parte resistente ha così concluso:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 1. Con ricorso depositato in data 20.9.24 parte ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino (prot. n. 1345/24) in data 18.7.24 con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, senza valutazione alcuna in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato veniva inizialmente respinta dal giudice monocratico. A seguito dei chiarimenti ottenuti in udienza dal legale che riferiva che, come risultante dal tenore del ricorso, la domanda presentata a questa A.G. era volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
il collegio accoglieva l'istanza di sospensione e fissava ulteriore udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e risposta e Controparte_2 documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 1.4.25 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio, previa concessione di termine sino al 8 aprile per eventuale produzione di ulteriori documenti.
Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo rispetto a quello domandato avanti alla p.a. e, in particolare, sulla presenza di una delle condizioni previste dall'art. 19 d.lgs.
286/98.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale proposta da parte ricorrente è, innanzi tutto, ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha effettivamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, né può sostenersi che il d.l. n. 20/2023 abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va, infatti, rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, pertanto, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno, pagina 2 di 7 anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato. Inoltre, l'art. 5, comma 6 TUI
(richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale, comporta il corrispondente obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, titolo che garantisca la regolarità della presenza del soggetto inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib.
Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23). Ed il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI deve essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R.
n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue, come espresso già in altri provvedimenti di questa sezione, che la p.a. conserva l'obbligo, anche dopo l'introduzione della nuova normativa, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso sottoposto al suo esame di eventuali cause di inespellibilità dirimenti ex art. 19 c. 1.1
TUI.
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la Questura pronunciata sul punto, pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa, essendo la p.a. a conoscenza dell'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente e della presenza sul territorio italiano di un suo figlio minorenne nei confronti del quale il giudice della separazione aveva facoltizzato la facoltà di visita da parte del padre, sebbene in luogo protetto.
Sul punto, è ancora opportuno ricordare che con ordinanza n. 30137/24 la Corte di cassazione ha annullato una decisione con cui il Tribunale di Potenza aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo, in un caso in cui era stato impugnato il diniego di conversione del permesso di soggiorno da protezione umanitaria a lavoro ed in giudizio era stato chiesto il rilascio della protezione speciale di cui all'art. 19 TU d.lgs. 286/98 (non richiesto in sede amministrativa). Richiamando vari precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 9791/2023 - Cass. SU n. 30658/2018 - SU n. 2716/2022) la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria poiché si deve avere riguardo, non tanto a quanto avvenuto in sede amministrativa, bensì al petitum sostanziale del giudizio «il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto
pagina 3 di 7 giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., S.U. 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. S.U. 16 maggio
2008 n. 12378).».
Premessa l'astratta ammissibilità della domanda, e la, conseguente giurisdizione di questa autorità giudiziaria, deve adesso essere valutato il merito della stessa.
Parte resistente ne chiede il rigetto sottolineando la pericolosità sociale del ricorrente così come emergente dalla gravità delle condotte delittuose da questi poste in essere ai danni dei suoi familiari (moglie e figli) per un lunghissimo arco temporale, evidenziando che il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. (con il rito di cui all'art. 444 c.p.p.) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla partecipazione ad uno specifico percorso;
evidenzia che il TAR, al quale pure il ricorrente si è rivolto impugnando il diniego del rinnovo del permesso per motivi di lavoro, ha respinto l'impugnazione proposta.
Parte ricorrente evidenzia, invece, innanzi tutto, il fatto che il ricorrente ha positivamente concluso il percorso cui era subordinata la sospensione condizionale della pena (doc.5 prodotto con memoria integrativa 7.4.25); la regolamentazione di incontri di visita padre-figlio in luogo neutro da parte dei servizi sociali;
lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente.
Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 19.5.23.
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di pagina 4 di 7 vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n.
28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente,
"continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel
"catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul pagina 5 di 7 territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi Persona_2 legami familiari di fatto.
Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorso sia fondato.
Il reato commesso dal ricorrente, sviluppatosi per un lungo periodo temporale all'interno del suo nucleo familiare, è estremamente grave, così come altrettanto grave e preoccupante è la condotta tenuta dal ricorrente anche dopo l'allontanamento dalla famiglia, quando ha negato l'autorizzazione affinchè sua moglie e i suoi figli potessero temporaneamente rientrare in Albania per le vacanze (si veda relazione
Conisa del 24.1.25).
Ciò non di meno non può essere sottaciuto, da un lato, il fatto che, come risulta dalle prime relazioni dei servizi sociali, l'atteggiamento del ricorrente risulta oggi essere meno rigido (“nei recenti contatti si è osservato un atteggiamento del signor nei confronti dei servizi radicalmente opposto rispetto al passato, piuttosto collaborativo e Pt_1 garbato” relazione Conisa 24.1.25) e, dall'altro, e soprattutto, la circostanza che il giudice della separazione ha disciplinato il diritto di visita padre/figlio e i servizi, assecondando una esplicita richiesta del figlio minore, lo hanno regolamentato.
A fronte di questa situazione, ritiene il Tribunale che, quanto meno allo stato degli atti, l'allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato porterebbe a troncare il rapporto padre/figlio che il giudice della separazione, nel solo interesse del minore, ha inteso promuovere e sviluppare.
Dalla documentazione prodotta, poi, risulta che il ricorrente presta attività lavorativa presso la s.r.l. Italiana
Appalti con mansione conduttore di mezzi meccanici.
Deve quindi essere considerata, anche dal punto di vista lavorativo ed abitativo, l'integrazione raggiunta dal richiedente.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della vita privata del ricorrente.
pagina 6 di 7 Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , cittadino albanese, nato a [...] il Parte_1
31.07.1966, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di effettuare le dovute comunicazioni.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 8.4.25
Il Presidente
Alessandra Aragno
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