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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.739/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 739/2025 V.G. promossa da
, nata a Brasov in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] e nato in [...] il [...] C.F. , residente in Parte_2 C.F._2 Montepulciano (SI), Frazione Acquaviva, Via di San Savino, 6, rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'Avv. Mara Moretti (C.F. ) nello studio della C.F._3 quale in Chiusi (SI), Via G. Mameli, 94, sono elettivamente domiciliati RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale omologare la separazione alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Montepulciano (SI), Via San Savino, 6, viene assegnata di comune accordo tra i coniugi al signor Parte_2
Con l'autorizzazione del sig. la signora ha già lasciato Parte_2 Parte_1
l'abitazione coniugale e si è trasferita in Chiusi (SI), Fraz. Montallese, Via Benvenuto Cellini, 49, dove trasferirà la sua residenza. Per quanto riguarda i mobili e gli arredi dell'abitazione coniugale, questi rimarranno al signor tranne quelli che la signora potrà Parte_2 Parte_1 asportare, come da accordo tra di loro;
3) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, dandosi atto che entrambi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altra, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento.
4) L'automobile Lancia Y targata DC 055 JV viene assegnata di comune accordo alla signora
. Parte_1 5) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il figlio minore resta collocato prevalente presso il padre, con il quale vivrà e dove Persona_1 manterrà la sua residenza. Per quanto attiene al diritti di visita della madre, i coniugi, di comune accordo stabiliscono che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio tenendo conto Per_1 delle esigenze del medesimo, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, comunicandoli al padre;
- un fine settimana alternato che va dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo cena o se la madre dovesse essere impegnata in tali giorni nel turno lavorativo, ulteriori due giorni infrasettimanali con pernotto. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23/12 al 25/12 con un genitore ed il periodo dal 26/12 al 28/12 con l'altro, il 31/12 e 1/01 con un genitore, il 5/01 e 6/01 con l'altro; per le vacanze di Pasqua il figlio trascorrerà il giorno prima di Pasqua e il giorno di Pasqua con un genitore, Pasquetta ed il giorno seguente con l'altro, ad anni alterni (quindi se un anno il figlio avrà trascorso il periodo dal 23/12 al 25/12 con un genitore, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro genitore, così come il giorno di Pasqua e così via seguendo il criterio dell'alternanza). Tutti gli altri giorni di festività durante l'anno saranno trascorsi dal figlio con l'uno o con l'altro genitore, in modo alternato e consequenziale (ad es. il 25 aprile lo trascorrerà con la madre, il 1° maggio starà con il padre, il 2 di giugno con la madre e così di seguito, alternandosi di anno in anno). Per le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore;
gli stessi genitori si comunicheranno reciprocamente il periodo prescelto per le vacanze per evitare sovrapposizioni, con congruo preavviso. Prevarranno le festività così come concordate rispetto al calendario ordinario. I genitori potranno di volta in volta di comune accordo, modificare le suddette frequentazioni e visite, sempre con congruo preavviso e cercheranno ove possibile di venire incontro alle esigenze del figlio ed alle sue richieste. Le spese ordinarie per il figlio, quali abbigliamento, vitto, ecc. verranno sostenute da entrambi i genitori durante i peridi di permanenza presso di loro del figlio;
le spese mediche, scolastiche e sportive verranno sostenute interamente dal padre;
qualora la madre avesse necessità di sostenere tali spese per il figlio, dovrà preventivamente informarne il padre per il suo consenso, solo in tal caso la stessa avrà diritto di essere rimborsata della relativa spesa. Ogni spesa diversa da quelle mediche, scolastiche e sportive che non sia stata preventivamente concordata tra i genitori, rimarrà a carico del genitore che l'avrà sostenuta. I ricorrenti decidono concordemente che l'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito interamente dal padre Parte_2 Le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno richieste dal padre a partire dal periodo di imposta 2025.
6) I ricorrenti dichiarano di aver raggiunto un accordo in ordine alla divisione di tutti gli altri beni ed a tal proposito dichiarano di aver già provveduto a dividerli e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsivoglia titolo o ragione.
7) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciprocamente assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto o documento equivalente e si impegnano a sottostare alle formalità necessarie. PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 20.8.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.8.2025 dinanzi al Tribunale di Siena i ricorrenti esponevano : - di avere in data 15/06/2013 contratto matrimonio civile (SI), in Chiusi (SI); - che dalla loro unione nasceva a Montepulciano (SI) in data 25/03/2012 il figlio che nel tempo Persona_1 la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che quindi - concordemente erano addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la separazione. I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato altresì domanda congiunta di divorzio In vista dell'udienza cartolare del 27.11.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 20.8.2025 e non ha formulato conclusioni scritte Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
La pronuncia di conferma dell'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente Parte_2 sarà resa dal Tribunale all'atto della valutazione della persistenza delle condizioni reddituali richiesta per la liquidazione del compenso al difensore. Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.omologa la separazione consensuale tra , e ( Parte_1 Parte_2 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data in Chiusi (SI) trascritto nei Registri dello stato civile anno 2013, n. 3, parte 1, alle condizioni riportate in epigrafe;
2. nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Chiusi di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza . Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 1.12.2025 La Presidente est Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel- est Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 739/2025 V.G. promossa da
, nata a Brasov in [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] e nato in [...] il [...] C.F. , residente in Parte_2 C.F._2 Montepulciano (SI), Frazione Acquaviva, Via di San Savino, 6, rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'Avv. Mara Moretti (C.F. ) nello studio della C.F._3 quale in Chiusi (SI), Via G. Mameli, 94, sono elettivamente domiciliati RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI
Per i ricorrenti : “ Voglia il Tribunale omologare la separazione alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Montepulciano (SI), Via San Savino, 6, viene assegnata di comune accordo tra i coniugi al signor Parte_2
Con l'autorizzazione del sig. la signora ha già lasciato Parte_2 Parte_1
l'abitazione coniugale e si è trasferita in Chiusi (SI), Fraz. Montallese, Via Benvenuto Cellini, 49, dove trasferirà la sua residenza. Per quanto riguarda i mobili e gli arredi dell'abitazione coniugale, questi rimarranno al signor tranne quelli che la signora potrà Parte_2 Parte_1 asportare, come da accordo tra di loro;
3) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, dandosi atto che entrambi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altra, rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento.
4) L'automobile Lancia Y targata DC 055 JV viene assegnata di comune accordo alla signora
. Parte_1 5) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il figlio minore resta collocato prevalente presso il padre, con il quale vivrà e dove Persona_1 manterrà la sua residenza. Per quanto attiene al diritti di visita della madre, i coniugi, di comune accordo stabiliscono che la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio tenendo conto Per_1 delle esigenze del medesimo, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, comunicandoli al padre;
- un fine settimana alternato che va dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo cena o se la madre dovesse essere impegnata in tali giorni nel turno lavorativo, ulteriori due giorni infrasettimanali con pernotto. Il figlio minore trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23/12 al 25/12 con un genitore ed il periodo dal 26/12 al 28/12 con l'altro, il 31/12 e 1/01 con un genitore, il 5/01 e 6/01 con l'altro; per le vacanze di Pasqua il figlio trascorrerà il giorno prima di Pasqua e il giorno di Pasqua con un genitore, Pasquetta ed il giorno seguente con l'altro, ad anni alterni (quindi se un anno il figlio avrà trascorso il periodo dal 23/12 al 25/12 con un genitore, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro genitore, così come il giorno di Pasqua e così via seguendo il criterio dell'alternanza). Tutti gli altri giorni di festività durante l'anno saranno trascorsi dal figlio con l'uno o con l'altro genitore, in modo alternato e consequenziale (ad es. il 25 aprile lo trascorrerà con la madre, il 1° maggio starà con il padre, il 2 di giugno con la madre e così di seguito, alternandosi di anno in anno). Per le vacanze estive il figlio trascorrerà due settimane non consecutive con ciascun genitore;
gli stessi genitori si comunicheranno reciprocamente il periodo prescelto per le vacanze per evitare sovrapposizioni, con congruo preavviso. Prevarranno le festività così come concordate rispetto al calendario ordinario. I genitori potranno di volta in volta di comune accordo, modificare le suddette frequentazioni e visite, sempre con congruo preavviso e cercheranno ove possibile di venire incontro alle esigenze del figlio ed alle sue richieste. Le spese ordinarie per il figlio, quali abbigliamento, vitto, ecc. verranno sostenute da entrambi i genitori durante i peridi di permanenza presso di loro del figlio;
le spese mediche, scolastiche e sportive verranno sostenute interamente dal padre;
qualora la madre avesse necessità di sostenere tali spese per il figlio, dovrà preventivamente informarne il padre per il suo consenso, solo in tal caso la stessa avrà diritto di essere rimborsata della relativa spesa. Ogni spesa diversa da quelle mediche, scolastiche e sportive che non sia stata preventivamente concordata tra i genitori, rimarrà a carico del genitore che l'avrà sostenuta. I ricorrenti decidono concordemente che l'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito interamente dal padre Parte_2 Le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno richieste dal padre a partire dal periodo di imposta 2025.
6) I ricorrenti dichiarano di aver raggiunto un accordo in ordine alla divisione di tutti gli altri beni ed a tal proposito dichiarano di aver già provveduto a dividerli e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto di coniugio, né per qualsivoglia titolo o ragione.
7) I ricorrenti si prestano sin d'ora reciprocamente assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto o documento equivalente e si impegnano a sottostare alle formalità necessarie. PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 20.8.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.8.2025 dinanzi al Tribunale di Siena i ricorrenti esponevano : - di avere in data 15/06/2013 contratto matrimonio civile (SI), in Chiusi (SI); - che dalla loro unione nasceva a Montepulciano (SI) in data 25/03/2012 il figlio che nel tempo Persona_1 la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che quindi - concordemente erano addivenuti alla decisione di veder sciolti i loro obblighi di convivenza e di ottenere la separazione. I ricorrenti hanno dato atto e documentato i propri redditi e le proprie disponibilità patrimoniali e formulato altresì domanda congiunta di divorzio In vista dell'udienza cartolare del 27.11.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 20.8.2025 e non ha formulato conclusioni scritte Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
La pronuncia di conferma dell'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente Parte_2 sarà resa dal Tribunale all'atto della valutazione della persistenza delle condizioni reddituali richiesta per la liquidazione del compenso al difensore. Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.omologa la separazione consensuale tra , e ( Parte_1 Parte_2 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data in Chiusi (SI) trascritto nei Registri dello stato civile anno 2013, n. 3, parte 1, alle condizioni riportate in epigrafe;
2. nulla sulle spese di lite;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Chiusi di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza . Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 1.12.2025 La Presidente est Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi