Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 25 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00572/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2021, proposto da
Centro Cooperativo di Progettazione Soc. Coop., A.I.Erre Engineering s.r.l., Art Ambiente Risorse Territorio s.r.l., Planex s.r.l., IA De Rossi, Francesco Segneghi, Sap Societa' Archeologica s.r.l., , rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Cantelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valeggio sul Mincio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo - 2988;
nei confronti
Eutecne s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Cavour 44;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Comune di Valeggio sul Mincio comunicato con PEC prot. 1009 in data 6 maggio 2021 segnatamente avente ad oggetto " Comunicazione esclusione dalla gara appalto " del costituendo RTP tra Centro Cooperativo di Progettazione CCDP s.c., A.I.erre Engineering s.r.l., Arch IA de Rossi, Planex s.r.l., Dott. Francesco Segneghi, Art Ambiente Risorse Territorio s.r.l. e SAP Società Archeologica s.r.l. dalla procedura aperta di affidamento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con l'opzione dell'incarico direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e altre prestazioni relative alla realizzazione della nuova scuola primaria di Valeggio sul Mincio – 1a fase (CIG: 858996682F - CUP: C12E20000110002);
- del verbale di gara n. 3 del 6 maggio 2021, nella parte in cui ha determinato l'esclusione del RTP ricorrente dalla gara de qua " perché manca la sottoscrizione dell'offerta economica di uno dei concorrenti della costituenda RTI ", nonché nella parte di assegnazione dei punteggi relativamente alle offerte economiche e nella parte di formazione della graduatoria;
- della Determinazione C.U.C. Custoza Garda Tione n. 26 del 25 maggio 2021 pubblicata su amministrazione trasparente della C.U.C. Custoza Garda e Tione di aggiudicazione della gara in favore dell'impresa Eutecne Srl (C.F.-P.IVA 02723650541), con sede in Perugia - fraz. Ponte San Giovanni, Via Alessandro Volta n. 88, comunicata a mezzo PEC con nota prot. 11434 in data 26 maggio 2021;
- dei capi 21.2.1 lett. a) e 21.2.2 lett. a) del disciplinare di gara; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato ancorché non conosciuto;
nonché per l'inibitoria, anche in via cautelare della stipulazione del contratto con l'aggiudicataria, e per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato tra l'amministrazione resistente e la controinteressata, con espressa domanda di tutela in forma specifica volta ad ottenere la riammissione in gara del costituendo RTP ricorrente, il rinnovo degli atti di gara e delle operazioni di attribuzione e di conteggio dei punti, relativamente alle offerte economiche, previa disposizione delle integrazioni documentali necessarie per la regolarizzazione dell'offerta e successiva formazione di nuova graduatoria con inserimento in essa del costituendo RTP ricorrente, il quale dichiara sin da ora la disponibilità a subentrare nel contratto qualora già stipulato con l'impresa individuata quale aggiudicataria, previa declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto con essa medio tempore stipulato; in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario nel solo caso in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica e per la conseguente condanna del Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento dell'importo risarcitorio determinato in complessivi € 52.901,58 o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, legali e moratori e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valeggio Sul Mincio e di Eutecne s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che dalla documentazione versata in atti risulta che la Società ricorrente ha notificato il ricorso anche alla centrale unica di committenza, con la conseguenza che non risulta fondata la questione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controinteressata;
- che tuttavia ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti appare maggiormente persuasivo l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l’omessa sottoscrizione dell’offerta da parte dell’operatore economico di un costituendo raggruppamento temporaneo - obbligo espressamente previsto dall’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016 - non può essere sanata mediante l’istituto del soccorso istruttorio (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 28 gennaio 2021 n. 91; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 maggio 2021 n. 5172; T.A.R. Veneto, Sez. III, 1 ottobre 2019 n. 1031; Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530; Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5751);
- che peraltro ai fini cautelari, in una comparazione tra i contrapposti interessi, tenuto conto dell’urgenza di avvio dei lavori connessa al finanziamento ottenuto dal Comune e della eventuale ristorabilità del pregiudizio economico paventato nel ricorso, la posizione della parte ricorrente nel caso in esame appare recessiva;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO