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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/10/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2901/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Paolo Piana Presidente
dott. Antonio Angioi Giudice
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore perito agr. Giovanni Frigau Esperto
geom. Alessio Saja Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2901 del Ruolo Controversie Agrarie dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano PIRAS (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Garibaldi n. 18, presso lo studio C.F._2
del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. , residente a [...]; CP_1 C.F._3
convenuta contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.4.2023 nella cancelleria di questo Tribunale, ha Parte_1
esposto quanto segue:
a. in virtù del contratto verbale stipulato nell'estate del 2008, per il tramite di , Persona_1
aveva concesso in affitto a esso ricorrente i terreni siti a Gergei, località CP_2
AL e UT S” (censiti nel NC.T. di detto Comune al foglio 30, particelle 16,
17 e 18), al canone annuo di 833,00 euro, somma versata nelle mani del;
Per_1
b. dopo poco più un anno dalla pattuizione, in seguito alla querela sporta dal concedente nei suoi confronti per invasione dei terreni concessigli in affitto – medio tempore destinati a semina di grano e trifoglio – esso ricorrente era stato privato della disponibilità materiale di questi ultimi, di cui era invero legittimo detentore, come accertato dall'autorità
giudiziaria all'esito del procedimento penale a suo carico;
c. a suo dire, stante l'assenza di disdette nel corso del rapporto d'affitto, quest'ultimo, della durata legale minima inderogabile di quindici anni, si era tacitamente rinnovato per ulteriori quindici anni, con conseguente diritto in capo a esso ricorrente di ottenere il risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dei fondi;
d. all'originario concedente , deceduto, era succeduta la sorella CP_2 CP_1
la quale non aveva fornito alcun riscontro alle richieste formulate da esso
[...]
ricorrente.
ha quindi chiesto l'accertamento del rapporto d'affitto agrario relativo ai Parte_1
terreni oggetto di causa e la condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato godimento dei fondi (riservandosi di agire in separato giudizio per la relativa liquidazione).
2. In seguito al decreto con cui il 17.4.2023 ha dichiarato la nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con atto depositato il 2.5.2023 il ricorrente ha precisato quanto segue:
2 a. dal procedimento penale a suo carico era emerso che – sempre per il tramite di Per_1
– gli aveva concesso i terreni in comodato, dietro il corrispettivo
[...] CP_2
in denaro di 2.000,00 euro, pagati tramite “uno o più” assegni bancari;
b. i danni subiti erano consistiti nell'impossibilità di percepire i frutti derivanti dalla raccolta dei cereali e del trifoglio, da liquidarsi in separato procedimento;
c. era subentrata al germano il 19.11.2014, data del decesso CP_1 CP_2
di quest'ultimo.
3. Nell'udienza del 27.5.2024 il Tribunale ha dichiarato la contumacia di CP_1
4. Nell'udienza del 31.3.2025 non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale CP_3
chiesto dal ricorrente (istanza istruttoria ammessa nell'ordinanza collegiale pronunciata il
28.10.2024 ed avente ad oggetto il capitolo “vero è che ha ereditato i pondi indicati al superiore
capo “I)”) e il Tribunale ha rinviato all'udienza del 29.9.2025 per la decisione.
5. Nell'udienza del 29.9.2025 la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio (ivi compresa la successiva integrazione) e il Collegio
si è quindi ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale è stata data lettura del solo dispositivo.
***
6. La domanda di accertamento del contratto d'affitto agrario, formulata da , deve Parte_1
essere respinta.
6.1 Nell'art. 2697 c.c. si legge che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
6.2 In materia di contratti di affitto di fondi rustici non è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad
probationem, come si evince dall'art. 41 della Legge n. 203/1982 (ai cui sensi i contratti agrari ultranovennali sono validi ed opponibili a terzi quand'anche verbali e non trascritti) e dall'art. 3,
comma 1, della Legge n. 606/1966 (il quale prevede la forma scritta solo per la prova dei contratti
3 d'affitto a conduttore non coltivatore diretto).
Tale regime, sostanziale e processuale, di libertà delle forme comporta che colui il quale assuma di essere affittuario e coltivatore diretto di un fondo è legittimato a dimostrare in giudizio tale qualità e la stipulazione a monte con ogni mezzo di prova.
6.3 Il contratto d'affitto agrario è peraltro caratterizzato da elementi specifici – rispetto a figure affini,
a titolo esemplificativo il contratto di vendita di erbe – quali la “gestione produttiva del fondo da
parte dell'affittuario” e lo svolgimento di “un'attività di “coltivazione” del fondo stesso, cioè
idonea, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si
abbia “coltivazione”» (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28321)” (Cass. n. 9725/2024).
6.4 Alla luce delle allegazioni del ricorrente e della documentazione prodotta, il Tribunale reputa che non abbia assolto all'onere di fornire dimostrazione idonea del rapporto Parte_1
d'affitto in esame.
a. Nell'atto introduttivo (e nella successiva integrazione ordinata dal Tribunale) il ricorrente si è limitato ad affermare di avere stipulato nell'estate del 2008 il contrato d'affitto dei fondi rustici siti a Gergei, località AL e UT S” (censiti nel N.C.T. di detto
Comune al foglio 30, particelle 16, 17 e 18) – destinati a semina alternata di grano e trifoglio – pattuizione verbale conclusa con , tramite , al CP_2 Persona_1
quale era stato versato il canone annuo di 833,00 euro.
b. A sostegno delle allegazioni sopra riportate è stata prodotta la sentenza penale n. 25/2016
(proc. n. 8 G.d.P. 2013, doc. 1) con cui il 23.6.2016, in seguito alla querela presentata da
(deceduto nel corso del processo penale) nei confronti del ricorrente, il CP_2
Giudice di Pace di Isili ha assolto quest'ultimo dal reato previsto dall'art. 633 c.p.,
ascrittogli “per avere invaso arbitrariamente il terreno sito in Gergei, località Canalis, di
proprietà di , al fine di trarne profitto seminandolo”. CP_2
In primo luogo, si osserva che la pronuncia sopra menzionata non ha alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.c., sull'assorbente rilievo che la
4 domanda in esame non ha ad oggetto restituzioni o il risarcimento del danno.
Dalla formula assolutoria impiegata (“per non aver commesso il fatto”) emerge come il Tribunale si sia limitato ad escludere che avesse invaso in data Parte_1
11.10.2009 i terreni oggetto del presente giudizio, fatto evidentemente commesso da terzi.
L'unico elemento – ritenuto determinante nel processo penale – astrattamente suscettibile di confermare la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente è costituito dalle dichiarazioni rese da (di seguito interamente trascritte), il quale Persona_1
“(sentito all'udienza del 07.01.2016), premesso di conoscere sia l'imputato che CP_2
, ha riferito che nell'ottobre del 2009 era un imprenditore agricolo, ed aveva
[...]
rapporti di lavoro con il nei terreni in località “Utturu S” e AL che CP_2
lavorava, precisando che l'anno precedente il suo tramite, li aveva dati in comodato CP_2
allo , in particolare per il periodo da settembre 2008 a giugno 2009 e che quindi Pt_1
nell'ottobre 2009 li coltivava esso teste a grano in quanto il gli aveva detto di non CP_2
volere più rinnovare il contratto allo . Il ha poi spiegato che quello tra lo Pt_1 Per_1
ed il era un contratto verbale “che non si rinnovava automaticamente ma era Pt_1 CP_2
necessario rinnovarlo ogni anno”, che il suo contenuto lo aveva saputo dal e poi lo CP_2
aveva riferito allo , aggiungendo che lo aveva dato a lui i soldi, tramite Pt_1 Pt_1
assegno, perché li desse al e che l'affitto di solito si paga ad inizio annata, verso CP_2
ottobre o novembre”. Il teste ha inoltre ribadito che per l'annata successiva i terreni non
erano affittati a nessuno, e che perciò li lavorava lui, ricordando che nell'ottobre del 2009,
quando era andato su incarico del a seminarli, li aveva trovati già seminati, non CP_2
sapendo tuttavia da chi, precisando che era stato il a dirgli che era stato lo , CP_2 Pt_1
ma che egli aveva visto l'imputato solo mentre pascolava le pecore (“verso gennaio-
febbraio 2010..), ma non seminare il terreno in località AL. Il ha altresì Per_1
riferito di avere ricevuto una sola volta affitti dal Sig. : di aver aperto, poi, per Pt_1
errore, un vaglia, ma di non averlo incassato, e di non avere mai ricevuto altro, spiegando
5 che l'importo dell'assegno, di circa 2.000,00 euro, “era unico” per i terreni in loc.
AL ed in loc. “Utturu S”, e di averlo “cambiato consegnando i contanti a CP_2
. Infine, il teste ha dichiarato di avere riferito allo che il non voleva
[...] Pt_1 CP_2
più rinnovargli il contratto, e che quindi “non era più nel terreno AL,
soggiungendo di non avere visto il prevenuto seminare o arare il terreno da ottobre 2009
a gennaio-febbraio 2010, e di avere visto i terreni recintati dopo l'ottobre 2009, ma non
che a fare la recinzione fosse stato lo ”. Pt_1
Si tratta di affermazioni, sia generiche, sia scarsamente attendibili, in particolare:
i. il si è limitato ad affermare che, suo tramite, i terreni erano stati concessi Per_1
in godimento allo dal settembre 2008 al giugno 2009, senza alcuna Pt_1
precisazione sull'oggetto dell'accordo (al di fuori della previsione di un corrispettivo e della durata annuale, non rinnovabile tacitamente, circostanza riferitagli dal proprietario ); CP_2
ii. il medesimo testimone ha riferito, in un primo momento, di avere coltivato personalmente i terreni dall'ottobre 2009, affermando in seguito di averli trovati nel medesimo periodo già seminati e poi recintati – senza tuttavia essere in grado di individuarne l'autore – oltre ad avere visto lo pascolarvi le pecore Pt_1
intorno al gennaio 2010;
in disparte la considerazione che l'attività di pascolo non è mai stata menzionata dal ricorrente, la circostanza da ultimo riferita dal è evidentemente Per_1
incompatibile con lo spoglio lamentato dal ricorrente, a suo dire perpetrato dal nel 2009; CP_2
iii. è inverosimile la circostanza del pagamento del canone con assegno bancario,
“cambiato consegnando i contanti a ”, assegno che non avrebbe CP_2
potuto essere cambiato da soggetti diversi dal beneficiario, considerato peraltro che il ha indicato una somma (2.000,00 euro) differente dal canone annuo Per_1
6 allegato dallo nel ricorso (833,00 euro), oltre a riferirsi a terreni ulteriori Pt_1
rispetto a menzionati nel ricorso (ossia i fondi censiti al foglio 30, particelle 16, 17
e 18 del N.C.T. di Gergei, località AL), siti in località UT S”, per i quali il aveva presentato una precedente querela nei confronti dello CP_2
in data 26.9.2009. Pt_1
A pag. 5 della sentenza penale si legge che, a detta dell'imputato, questi “aveva i terreni
de quo in affitto dal che prima pagava a questi e poi a per conto dello CP_2 Persona_1
stesso La difesa ha prodotto copia di pagamenti, eseguiti dal 2006 al 2009”. CP_2
Anche tali affermazioni ed elementi documentali non collimano con quanto esposto nel presente giudizio dal ricorrente, a detta del quale il canone era sempre stato versato al concedente tramite il (che ha peraltro menzionato un unico assegno dell'importo Per_1
di 2.000,00 euro), nonché come il rapporto fosse sorto nel 2008, non già nel 2006, copia dei pagamenti che non è stata comunque versata in atti.
c. Quand'anche si ritenesse provato che nel corso dell'estate del 2008 e Parte_1
avessero stipulato un contratto verbale avente ad oggetto i terreni oggetto CP_2
di causa, le dichiarazioni rese da nel suddetto processo penale si Persona_1
appalesano insufficienti a qualificare tale pattuizione come affitto agrario, carenza probatoria che non è stata minimamente compensata nel presente giudizio dal ricorrente,
il quale non ha prodotto ulteriori documenti (a titolo esemplificativo, fotografie dei terreni coltivati nel periodo successivo alla pattuizione), né tantomeno ha articolato prova orale sul punto.
7. La domanda con cui ha chiesto la condanna generica di a Parte_1 CP_2
risarcirgli i danni subiti per l'illegittima occupazione del terreno oggetto di causa deve essere respinta.
7.1 Come chiarito dalla Corte di Cassazione, per l'accoglibilità della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni “non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il
7 mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti
pregiudizievoli” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 28 marzo 2023, n. 8729, Rv. 667320-01), e cioè che
“l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo
probabile” (Cass. Sez. Un., sent. 12 ottobre 2022, n. 29862, Rv. 665940-03)” (Cass. n.
23487/2024).
7.2 sostiene che, dopo poco più di anno dalla stipulazione del contratto d'affitto Parte_1
agrario (estate del 2008), il proprietario e concedente (in seguito deceduto), l'aveva CP_2
inspiegabilmente “spodestato” dalla detenzione di detti beni, querelandolo inopinatamente” (pag.
2 del ricorso), a ciò conseguendo il suo diritto al risarcimento per equivalente del danno da lucro cessante “inevitabilmente causato”.
7.3 Il Collegio reputa che – nonostante l'alleggerimento dell'onere probatorio menzionato nel punto
7.1 che precede – la pretesa sia infondata, per due ragioni, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
a. In primo luogo, l'accoglibilità della domanda risarcitoria è preclusa dal rigetto della domanda di accertamento del contratto d'affitto agrario sui fondi in esame, ossia del titolo che avrebbe legittimato la detenzione qualificata vantata dal ricorrente e, quindi, il suo diritto di ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti dall'illegittima occupazione (in costanza di rapporto) da parte del concedente.
b. In ogni caso, la domanda sarebbe comunque stata respinta, poiché si è Parte_1
limitato ad allegare di essere stato querelato da , fatto chiaramente inidoneo CP_2
a privarlo della disponibilità materiale dei terreni oggetto di causa, né tantomeno ha chiesto l'ammissione di capitoli di prova orale per dimostrare il lamentato spoglio, mai menzionato neppure nella sentenza penale n. 25/2016 del Giudice di Pace di Isili, nella quale, come detto, è stato unicamente accertato che il ricorrente non aveva commesso il reato di invasione di tali fondi.
8. In ragione dell'infondatezza di tutte le domande formulate da e della Parte_1
8 contumacia di – la quale non ha quindi sostenuto costi per difendersi nel presente CP_1
giudizio – le spese di lite anticipate dal ricorrente debbono restare a suo carico.
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta tutte le domande formulate da;
Parte_1
b. dispone che le spese di lite, anticipate dal ricorrente, restino a suo carico.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.10.2025 della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale
di Cagliari.
Il giudice estensore
dott. Salvatore Falzoi
Il Presidente
dott. Paolo Piana
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Paolo Piana Presidente
dott. Antonio Angioi Giudice
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore perito agr. Giovanni Frigau Esperto
geom. Alessio Saja Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2901 del Ruolo Controversie Agrarie dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano PIRAS (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato a Cagliari, via Garibaldi n. 18, presso lo studio C.F._2
del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. , residente a [...]; CP_1 C.F._3
convenuta contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.4.2023 nella cancelleria di questo Tribunale, ha Parte_1
esposto quanto segue:
a. in virtù del contratto verbale stipulato nell'estate del 2008, per il tramite di , Persona_1
aveva concesso in affitto a esso ricorrente i terreni siti a Gergei, località CP_2
AL e UT S” (censiti nel NC.T. di detto Comune al foglio 30, particelle 16,
17 e 18), al canone annuo di 833,00 euro, somma versata nelle mani del;
Per_1
b. dopo poco più un anno dalla pattuizione, in seguito alla querela sporta dal concedente nei suoi confronti per invasione dei terreni concessigli in affitto – medio tempore destinati a semina di grano e trifoglio – esso ricorrente era stato privato della disponibilità materiale di questi ultimi, di cui era invero legittimo detentore, come accertato dall'autorità
giudiziaria all'esito del procedimento penale a suo carico;
c. a suo dire, stante l'assenza di disdette nel corso del rapporto d'affitto, quest'ultimo, della durata legale minima inderogabile di quindici anni, si era tacitamente rinnovato per ulteriori quindici anni, con conseguente diritto in capo a esso ricorrente di ottenere il risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dei fondi;
d. all'originario concedente , deceduto, era succeduta la sorella CP_2 CP_1
la quale non aveva fornito alcun riscontro alle richieste formulate da esso
[...]
ricorrente.
ha quindi chiesto l'accertamento del rapporto d'affitto agrario relativo ai Parte_1
terreni oggetto di causa e la condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato godimento dei fondi (riservandosi di agire in separato giudizio per la relativa liquidazione).
2. In seguito al decreto con cui il 17.4.2023 ha dichiarato la nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con atto depositato il 2.5.2023 il ricorrente ha precisato quanto segue:
2 a. dal procedimento penale a suo carico era emerso che – sempre per il tramite di Per_1
– gli aveva concesso i terreni in comodato, dietro il corrispettivo
[...] CP_2
in denaro di 2.000,00 euro, pagati tramite “uno o più” assegni bancari;
b. i danni subiti erano consistiti nell'impossibilità di percepire i frutti derivanti dalla raccolta dei cereali e del trifoglio, da liquidarsi in separato procedimento;
c. era subentrata al germano il 19.11.2014, data del decesso CP_1 CP_2
di quest'ultimo.
3. Nell'udienza del 27.5.2024 il Tribunale ha dichiarato la contumacia di CP_1
4. Nell'udienza del 31.3.2025 non è comparsa per rendere l'interrogatorio formale CP_3
chiesto dal ricorrente (istanza istruttoria ammessa nell'ordinanza collegiale pronunciata il
28.10.2024 ed avente ad oggetto il capitolo “vero è che ha ereditato i pondi indicati al superiore
capo “I)”) e il Tribunale ha rinviato all'udienza del 29.9.2025 per la decisione.
5. Nell'udienza del 29.9.2025 la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio (ivi compresa la successiva integrazione) e il Collegio
si è quindi ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale è stata data lettura del solo dispositivo.
***
6. La domanda di accertamento del contratto d'affitto agrario, formulata da , deve Parte_1
essere respinta.
6.1 Nell'art. 2697 c.c. si legge che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
6.2 In materia di contratti di affitto di fondi rustici non è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad
probationem, come si evince dall'art. 41 della Legge n. 203/1982 (ai cui sensi i contratti agrari ultranovennali sono validi ed opponibili a terzi quand'anche verbali e non trascritti) e dall'art. 3,
comma 1, della Legge n. 606/1966 (il quale prevede la forma scritta solo per la prova dei contratti
3 d'affitto a conduttore non coltivatore diretto).
Tale regime, sostanziale e processuale, di libertà delle forme comporta che colui il quale assuma di essere affittuario e coltivatore diretto di un fondo è legittimato a dimostrare in giudizio tale qualità e la stipulazione a monte con ogni mezzo di prova.
6.3 Il contratto d'affitto agrario è peraltro caratterizzato da elementi specifici – rispetto a figure affini,
a titolo esemplificativo il contratto di vendita di erbe – quali la “gestione produttiva del fondo da
parte dell'affittuario” e lo svolgimento di “un'attività di “coltivazione” del fondo stesso, cioè
idonea, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si
abbia “coltivazione”» (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28321)” (Cass. n. 9725/2024).
6.4 Alla luce delle allegazioni del ricorrente e della documentazione prodotta, il Tribunale reputa che non abbia assolto all'onere di fornire dimostrazione idonea del rapporto Parte_1
d'affitto in esame.
a. Nell'atto introduttivo (e nella successiva integrazione ordinata dal Tribunale) il ricorrente si è limitato ad affermare di avere stipulato nell'estate del 2008 il contrato d'affitto dei fondi rustici siti a Gergei, località AL e UT S” (censiti nel N.C.T. di detto
Comune al foglio 30, particelle 16, 17 e 18) – destinati a semina alternata di grano e trifoglio – pattuizione verbale conclusa con , tramite , al CP_2 Persona_1
quale era stato versato il canone annuo di 833,00 euro.
b. A sostegno delle allegazioni sopra riportate è stata prodotta la sentenza penale n. 25/2016
(proc. n. 8 G.d.P. 2013, doc. 1) con cui il 23.6.2016, in seguito alla querela presentata da
(deceduto nel corso del processo penale) nei confronti del ricorrente, il CP_2
Giudice di Pace di Isili ha assolto quest'ultimo dal reato previsto dall'art. 633 c.p.,
ascrittogli “per avere invaso arbitrariamente il terreno sito in Gergei, località Canalis, di
proprietà di , al fine di trarne profitto seminandolo”. CP_2
In primo luogo, si osserva che la pronuncia sopra menzionata non ha alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.c., sull'assorbente rilievo che la
4 domanda in esame non ha ad oggetto restituzioni o il risarcimento del danno.
Dalla formula assolutoria impiegata (“per non aver commesso il fatto”) emerge come il Tribunale si sia limitato ad escludere che avesse invaso in data Parte_1
11.10.2009 i terreni oggetto del presente giudizio, fatto evidentemente commesso da terzi.
L'unico elemento – ritenuto determinante nel processo penale – astrattamente suscettibile di confermare la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente è costituito dalle dichiarazioni rese da (di seguito interamente trascritte), il quale Persona_1
“(sentito all'udienza del 07.01.2016), premesso di conoscere sia l'imputato che CP_2
, ha riferito che nell'ottobre del 2009 era un imprenditore agricolo, ed aveva
[...]
rapporti di lavoro con il nei terreni in località “Utturu S” e AL che CP_2
lavorava, precisando che l'anno precedente il suo tramite, li aveva dati in comodato CP_2
allo , in particolare per il periodo da settembre 2008 a giugno 2009 e che quindi Pt_1
nell'ottobre 2009 li coltivava esso teste a grano in quanto il gli aveva detto di non CP_2
volere più rinnovare il contratto allo . Il ha poi spiegato che quello tra lo Pt_1 Per_1
ed il era un contratto verbale “che non si rinnovava automaticamente ma era Pt_1 CP_2
necessario rinnovarlo ogni anno”, che il suo contenuto lo aveva saputo dal e poi lo CP_2
aveva riferito allo , aggiungendo che lo aveva dato a lui i soldi, tramite Pt_1 Pt_1
assegno, perché li desse al e che l'affitto di solito si paga ad inizio annata, verso CP_2
ottobre o novembre”. Il teste ha inoltre ribadito che per l'annata successiva i terreni non
erano affittati a nessuno, e che perciò li lavorava lui, ricordando che nell'ottobre del 2009,
quando era andato su incarico del a seminarli, li aveva trovati già seminati, non CP_2
sapendo tuttavia da chi, precisando che era stato il a dirgli che era stato lo , CP_2 Pt_1
ma che egli aveva visto l'imputato solo mentre pascolava le pecore (“verso gennaio-
febbraio 2010..), ma non seminare il terreno in località AL. Il ha altresì Per_1
riferito di avere ricevuto una sola volta affitti dal Sig. : di aver aperto, poi, per Pt_1
errore, un vaglia, ma di non averlo incassato, e di non avere mai ricevuto altro, spiegando
5 che l'importo dell'assegno, di circa 2.000,00 euro, “era unico” per i terreni in loc.
AL ed in loc. “Utturu S”, e di averlo “cambiato consegnando i contanti a CP_2
. Infine, il teste ha dichiarato di avere riferito allo che il non voleva
[...] Pt_1 CP_2
più rinnovargli il contratto, e che quindi “non era più nel terreno AL,
soggiungendo di non avere visto il prevenuto seminare o arare il terreno da ottobre 2009
a gennaio-febbraio 2010, e di avere visto i terreni recintati dopo l'ottobre 2009, ma non
che a fare la recinzione fosse stato lo ”. Pt_1
Si tratta di affermazioni, sia generiche, sia scarsamente attendibili, in particolare:
i. il si è limitato ad affermare che, suo tramite, i terreni erano stati concessi Per_1
in godimento allo dal settembre 2008 al giugno 2009, senza alcuna Pt_1
precisazione sull'oggetto dell'accordo (al di fuori della previsione di un corrispettivo e della durata annuale, non rinnovabile tacitamente, circostanza riferitagli dal proprietario ); CP_2
ii. il medesimo testimone ha riferito, in un primo momento, di avere coltivato personalmente i terreni dall'ottobre 2009, affermando in seguito di averli trovati nel medesimo periodo già seminati e poi recintati – senza tuttavia essere in grado di individuarne l'autore – oltre ad avere visto lo pascolarvi le pecore Pt_1
intorno al gennaio 2010;
in disparte la considerazione che l'attività di pascolo non è mai stata menzionata dal ricorrente, la circostanza da ultimo riferita dal è evidentemente Per_1
incompatibile con lo spoglio lamentato dal ricorrente, a suo dire perpetrato dal nel 2009; CP_2
iii. è inverosimile la circostanza del pagamento del canone con assegno bancario,
“cambiato consegnando i contanti a ”, assegno che non avrebbe CP_2
potuto essere cambiato da soggetti diversi dal beneficiario, considerato peraltro che il ha indicato una somma (2.000,00 euro) differente dal canone annuo Per_1
6 allegato dallo nel ricorso (833,00 euro), oltre a riferirsi a terreni ulteriori Pt_1
rispetto a menzionati nel ricorso (ossia i fondi censiti al foglio 30, particelle 16, 17
e 18 del N.C.T. di Gergei, località AL), siti in località UT S”, per i quali il aveva presentato una precedente querela nei confronti dello CP_2
in data 26.9.2009. Pt_1
A pag. 5 della sentenza penale si legge che, a detta dell'imputato, questi “aveva i terreni
de quo in affitto dal che prima pagava a questi e poi a per conto dello CP_2 Persona_1
stesso La difesa ha prodotto copia di pagamenti, eseguiti dal 2006 al 2009”. CP_2
Anche tali affermazioni ed elementi documentali non collimano con quanto esposto nel presente giudizio dal ricorrente, a detta del quale il canone era sempre stato versato al concedente tramite il (che ha peraltro menzionato un unico assegno dell'importo Per_1
di 2.000,00 euro), nonché come il rapporto fosse sorto nel 2008, non già nel 2006, copia dei pagamenti che non è stata comunque versata in atti.
c. Quand'anche si ritenesse provato che nel corso dell'estate del 2008 e Parte_1
avessero stipulato un contratto verbale avente ad oggetto i terreni oggetto CP_2
di causa, le dichiarazioni rese da nel suddetto processo penale si Persona_1
appalesano insufficienti a qualificare tale pattuizione come affitto agrario, carenza probatoria che non è stata minimamente compensata nel presente giudizio dal ricorrente,
il quale non ha prodotto ulteriori documenti (a titolo esemplificativo, fotografie dei terreni coltivati nel periodo successivo alla pattuizione), né tantomeno ha articolato prova orale sul punto.
7. La domanda con cui ha chiesto la condanna generica di a Parte_1 CP_2
risarcirgli i danni subiti per l'illegittima occupazione del terreno oggetto di causa deve essere respinta.
7.1 Come chiarito dalla Corte di Cassazione, per l'accoglibilità della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni “non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il
7 mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti
pregiudizievoli” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 28 marzo 2023, n. 8729, Rv. 667320-01), e cioè che
“l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo
probabile” (Cass. Sez. Un., sent. 12 ottobre 2022, n. 29862, Rv. 665940-03)” (Cass. n.
23487/2024).
7.2 sostiene che, dopo poco più di anno dalla stipulazione del contratto d'affitto Parte_1
agrario (estate del 2008), il proprietario e concedente (in seguito deceduto), l'aveva CP_2
inspiegabilmente “spodestato” dalla detenzione di detti beni, querelandolo inopinatamente” (pag.
2 del ricorso), a ciò conseguendo il suo diritto al risarcimento per equivalente del danno da lucro cessante “inevitabilmente causato”.
7.3 Il Collegio reputa che – nonostante l'alleggerimento dell'onere probatorio menzionato nel punto
7.1 che precede – la pretesa sia infondata, per due ragioni, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
a. In primo luogo, l'accoglibilità della domanda risarcitoria è preclusa dal rigetto della domanda di accertamento del contratto d'affitto agrario sui fondi in esame, ossia del titolo che avrebbe legittimato la detenzione qualificata vantata dal ricorrente e, quindi, il suo diritto di ottenere il ristoro dei pregiudizi subiti dall'illegittima occupazione (in costanza di rapporto) da parte del concedente.
b. In ogni caso, la domanda sarebbe comunque stata respinta, poiché si è Parte_1
limitato ad allegare di essere stato querelato da , fatto chiaramente inidoneo CP_2
a privarlo della disponibilità materiale dei terreni oggetto di causa, né tantomeno ha chiesto l'ammissione di capitoli di prova orale per dimostrare il lamentato spoglio, mai menzionato neppure nella sentenza penale n. 25/2016 del Giudice di Pace di Isili, nella quale, come detto, è stato unicamente accertato che il ricorrente non aveva commesso il reato di invasione di tali fondi.
8. In ragione dell'infondatezza di tutte le domande formulate da e della Parte_1
8 contumacia di – la quale non ha quindi sostenuto costi per difendersi nel presente CP_1
giudizio – le spese di lite anticipate dal ricorrente debbono restare a suo carico.
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta tutte le domande formulate da;
Parte_1
b. dispone che le spese di lite, anticipate dal ricorrente, restino a suo carico.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.10.2025 della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale
di Cagliari.
Il giudice estensore
dott. Salvatore Falzoi
Il Presidente
dott. Paolo Piana
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