Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
920/2020
R.G. n. 920/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 920/2020
Promosso da
, nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Oscar Bertanzetti del foro di Lecco e Giacomo
Gnemmi del foro di Ancona
Appellante
Contro
, nato ad [...] il [...], residente in Rio Controparte_1 nell'Elba (LI) Loc. Chiusello, Strada per Ortano n. 25, c.f.
rappresentato e difeso dagli avv Giorgio Retali e C.F._1
Chiara Piombini
Appellato
e l'ordinanza che ha disposto la vendita depositata dal G.I. il
13/12/2019
CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
“Voglia la Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della proposta impugnazione e in parziale riforma della sentenza n. 1454/2017 depositata il 02.12.2017 del Tribunale di
Ancona nonché in totale riforma delle ordinanze con valore sostanziale di sentenza depositate in data 18/06/2019 e in data 13/12/2019 dal
Tribunale di Ancona nel giudizio R.G. n. 3335/2012, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Dichiarare la nullità della C.T.U. esperìta in primo grado e, in conseguenza di ciò, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio affidata ad un nuovo Consulente.
Revocare il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. ing.
[...]
e condannare lo stesso a restituire alle parti quanto percepito Per_1 per l'attività illegittima espletata.
Disporre l'assegnazione esclusiva, ai sensi dell'art. 720 c.p.c., al maggior quotista di entrambi e cioè all'attore/appellante
[...]
peraltro unico soggetto che l'ha richiesta: Parte_1
- dei terreni siti in Agugliano (AN) – loc. Castel d'Emilio Contrada
Montale;
- dell'immobile con adiacenti terreni sito in Rio nell'Elba (LI) – Loc.
Chiusello Strada per Ortano n. 25.
Disporre la vendita dell'immobile con adiacente corte sito in Agugliano
(AN) loc. Castel d'Emilio e ripartizione del ricavato in proporzione ai titoli di proprietà dei singoli quotisti, effettuando i dovuti conguagli relativi ai beni assegnati in via esclusiva a . Parte_1
Condannare a pagare a i frutti civili (o Controparte_1 Parte_1 il risarcimento del danno) per l'indebita occupazione dell'immobile di
Rio nell'Elba – Località Chiusello, a partire dal mese di settembre 2003
e nella misura del 6/9 dell'intero, nella misura di euro 43.400,00 alla data del 8/07/2020 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, anche successivamente e fino alla data del rilascio.
Condannare , nella sua veste di coerede del defunto Controparte_1
a pagare a il 50% dei frutti civili (o il Persona_2 Parte_1 risarcimento del danno) per l'indebita occupazione dell'immobile di
Agugliano – Località Castel d'Emilio operata dal de cuius, a partire dal
16/07/2012 e nella misura dei 15/18 dell'intero, nella misura di euro
77.708,00 (155.416,00 : 2) alla data del 8/07/2020 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta.
Dichiarare la improponibilità dell'azione di riduzione del testamento del signor proposta da per mancanza di Persona_3 Controparte_1 beni sui quali esercitarla.
In subordine e in ogni caso, dichiarare che la riduzione del testamento per violazione della quota di legittima di è pari a 2/9. Controparte_1
Condannare a rifondere a la quota di Controparte_1 Parte_1 spese sostenuta per l'esperimento della C.T.U. e il compenso pagato al proprio C.T.P.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014, oltre spese generali 15% ed accessori di legge, di entrambi i giudizi.” PER L'APPELLATO:
“Voglia l'on.le Corte d'Appello di Ancona, dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello in quanto infondato. In particolare Voglia rigettare l'appello laddove in riforma della sentenza impugnata richiede la nullità della CTU, la condanna dell'appellato al risarcimento del danno o dei frutti civili, la revoca della riduzione delle disposizioni testamentarie. Voglia rigettare l'appello laddove richiede l'assegnazione al dell'immobile adibito a civile Parte_1 abitazione del e della sua famiglia e Voglia in parziale Controparte_1 accoglimento disporre l'assegnazione ad Con vittoria Controparte_1
di onorari e spese di causa di entrambi.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza non definitiva sopra indicata, emessa nell'abito del giudizio 3335/2012, avverso la quale proponeva Parte_1 tempestiva riserva di appello, il Tribunale di Ancona rigettava la domanda riconvenzionale proposta da tesa a far Controparte_1 accertare la simulazione e la nullità dei contratti di compravendita stipulati in data 18.4.2008 e 20.11.2009 tra ed il padre Parte_1
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale Persona_3 avanzata da riduceva la disposizione testamentaria Controparte_1 contenuta nel testamento pubblico di redatto in data Persona_3
16.12.2004 dinanzi al Notaio di Lecco nella misura di un Persona_4 terzo, riconoscendo che è erede del proprio padre Controparte_1 nella misura di un terzo e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per procedere alla divisione di tutti i beni oggetto del giudizio.
Con ordinanza del 18.6.2019, il Tribunale di Ancona disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per procedere a ctu finalizzata a verificare l'effettivo valore di uno degli immobili in comunione. Con ordinanza del 13.12.2019, il Tribunale di Ancona disponeva la vendita degli immobili oggetto di divisione, delegando il Notaio Per_5
[...]
Avverso detti provvedimenti proponeva appello il , Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano e che, Controparte_1 Persona_2 preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'appello perché proposto avverso provvedimenti non aventi natura decisoria, circostanza che rendeva inammissibile anche l'appello avverso la sentenza non definitiva e, in ogni caso, nel merito, ne chiedevano il rigetto perché infondato.
Nelle more del giudizio, interveniva il decesso del ed Persona_2 il procedimento veniva dichiarato interrotto e tempestivamente riassunto da , quale coerede, assieme al fratello , Parte_1 CP_1 del defunto Persona_2
si costituiva anche nel giudizio riassunto confermando Controparte_1 le conclusioni già rassegnate ed il procedimento veniva trattenuto in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, ha censurato Parte_1
l'ordinanza del 13.12.2019 nella parte in cui in Tribunale ha disposto la vendita dei beni oggetto di comunione in violazione dell'art 720 cc, atteso che esso appellante (al pari dell'appellato ) Controparte_1 aveva chiesto l'assegnazione di uno degli immobili in comunione, ragion per cui la vendita, quale rimedio residuale, avrebbe, al più, dovuto avere ad oggetto il solo immobile non oggetto della richiesta di attribuzione e non l'intero compendio in comunione. Con il secondo motivo ha chiesto dichiararsi la nullità della ctu espletata nell'ambito del giudizio di primo grado, avendo l'ausiliario tratto le proprie conclusioni basandosi su elementi non tempestivamente allegati dalle parti.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza non definitiva sopra indicata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale di riduzione della disposizione testamentaria, sia errando nella determinazione delle quote, sia perché non vi era alcun bene nell'asse ereditario del de cuius con la conseguenza che non vi Persona_3 era interesse del a proporre la domanda Controparte_1 riconvenzionale de qua.
L'appello proposto deve dichiararsi inammissibile.
Al riguardo, va evidenziato che l'appellante, ai sensi dell'art 340 cpc, ha proposto tempestiva riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1454/2017, circostanza che produce un duplice effetto, ovverosia quello di precludere alla parte soccombente che fa riserva la proposizione dell'appello immediato, anche se i termini non siano ancora decorsi e quello di impedire la decadenza dal potere di appellare la sentenza non definitiva per decorso dei termini di cui agli artt. 325,
327, protraendo la possibilità di esercizio del potere di impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva insieme alla quale dovrà essere appellata.
Detta riserva di impugnazione viene meno, dunque, solo quando nel processo viene emessa ed impugnata una successiva sentenza, sia essa la sentenza definitiva che chiude il giudizio ovvero un'altra sentenza non definitiva.
Nel caso in esame, l'appellante ha introdotto il presente giudizio sul presupposto che le due ordinanze del 18.6.2019 e del 13.12.2019 abbiano valore di sentenza parziale e, come tali, da un lato, siano autonomamente impugnabili e, dall'altro, legittimino l'appello della sentenza non definitiva per la quale aveva espresso riserva di impugnazione.
Detto presupposto è del tutto erroneo.
E', infatti, pacifico che l'ordinanza del 18.6.2019 con il quale il tribunale si è limitato a disporre la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di una ctu non contenga alcuna statuizione decisoria, svolgendo un ruolo meramente ordinatorio ed interno al processo.
Analoghe considerazioni devono trarsi con riguardo all'ordinanza che ha disposto la vendita fissandone le modalità, anch'essa priva di contenuto decisorio e, come tale, non autonomamente impugnabile
(cfr Cass civ 1575/1999).
Da ciò discende che è inammissibile l'appello avverso dette ordinanze e che, quindi, non trattandosi di provvedimenti definitori autonomamente impugnabili, inammissibile è anche l'appello proposto avverso la sentenza non definitiva che, in forza della riserva formulata, può essere impugnata, come detto, solo unitamente ad altro provvedimento definitorio del giudizio di divisione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della definizione in rito, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'inammissibilità del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 920/2020, così provvede: dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5900.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 18.6.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico