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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2721 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: domanda di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., promossa da:
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. dall'Avv. Fabrizio Massetti presso il cui studio sito in Perugia, Via Luigi Rizzo n. 83 è elettivamente domiciliato (pec:
fax 075/9043058); Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] l'[...]; CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “che l'Ecc.mo Tribunale adito pronunci la separazione tra i coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, dichiari lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
Motivi della decisione
Pagina 1 Con il ricorso depositato il 9.7.2024 il sig. , cittadino italiano, ha convenuto in Parte_1
giudizio la coniuge , esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 28.11.2016 CP_1
a Istanbul (Turchia), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Perugia, e che dall'unione non sono nati figli;
che il matrimonio era stato vissuto per tutta sua durata in territorio italiano, avendo avuto i coniugi l'ultima residenza familiare presso un'abitazione condotta in locazione dal ricorrente in Perugia, con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana a decidere della domanda;
che dopo un periodo di stabile convivenza erano sorti contrasti caratteriali tali da rendere intollerabile la coabitazione e che la moglie si era allontanata dall'abitazione coniugale senza comunicare la propria destinazione.
Il ricorrente ha poi dichiarato di lavorare come barista presso un esercizio commerciale di
Perugia percependo un reddito medio mensile di circa € 800,00/900,00; ha aggiunto di non avere notizie riguardo alla condizione economica o lavorativa della moglie. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla moglie e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
La resistente, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita.
All'udienza dell'11.2.25, fissata per la comparizione delle parti, era presente il solo ricorrente, che veniva sentito dal giudice. Dichiarata la contumacia della resistente, la causa – in assenza di richieste istruttorie e dato atto dell'assenza di domanda in ordine all'adozione di provvedimenti provvisori - è stata rinviata per la decisione all'udienza dell'8.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte, in esito alla quale è stata rimessa alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione avanzata in ricorso va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso in esame, il tenore del ricorso, l'assenza di qualunque contatto tra le parti risalente a oltre un anno e mezzo fa, la stessa mancata partecipazione al giudizio della resistente, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
Pagina 2 In assenza di domanda, nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, anche considerando anche che dal matrimonio non sono nati figli.
Pronunciata la separazione, deve essere emessa separata ordinanza con cui la causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio con sentenza definitiva, previa fissazione di udienza in data in cui sarà decorso il termine di sei mesi per il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
23.04.1965, e nata a [...] l'[...], autorizzandoli per CP_1
l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza ni registri degli atti di matrimonio del
Comune di Perugia al n. 30, parte 2, serie C, anno 2017.
3) Rimette le parti davanti al giudice istruttore, dott.ssa Ilenia Miccichè, per la fissazione con separata ordinanza di udienza per la prosecuzione del giudizio.
3) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Pagina 3
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2721 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: domanda di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., promossa da:
C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. dall'Avv. Fabrizio Massetti presso il cui studio sito in Perugia, Via Luigi Rizzo n. 83 è elettivamente domiciliato (pec:
fax 075/9043058); Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nata a [...] l'[...]; CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “che l'Ecc.mo Tribunale adito pronunci la separazione tra i coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, dichiari lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
Motivi della decisione
Pagina 1 Con il ricorso depositato il 9.7.2024 il sig. , cittadino italiano, ha convenuto in Parte_1
giudizio la coniuge , esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 28.11.2016 CP_1
a Istanbul (Turchia), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Perugia, e che dall'unione non sono nati figli;
che il matrimonio era stato vissuto per tutta sua durata in territorio italiano, avendo avuto i coniugi l'ultima residenza familiare presso un'abitazione condotta in locazione dal ricorrente in Perugia, con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana a decidere della domanda;
che dopo un periodo di stabile convivenza erano sorti contrasti caratteriali tali da rendere intollerabile la coabitazione e che la moglie si era allontanata dall'abitazione coniugale senza comunicare la propria destinazione.
Il ricorrente ha poi dichiarato di lavorare come barista presso un esercizio commerciale di
Perugia percependo un reddito medio mensile di circa € 800,00/900,00; ha aggiunto di non avere notizie riguardo alla condizione economica o lavorativa della moglie. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dalla moglie e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
La resistente, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita.
All'udienza dell'11.2.25, fissata per la comparizione delle parti, era presente il solo ricorrente, che veniva sentito dal giudice. Dichiarata la contumacia della resistente, la causa – in assenza di richieste istruttorie e dato atto dell'assenza di domanda in ordine all'adozione di provvedimenti provvisori - è stata rinviata per la decisione all'udienza dell'8.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte, in esito alla quale è stata rimessa alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione avanzata in ricorso va certamente accolta.
Il disposto di cui all'art. 151 c.c. prevede che la domanda di separazione possa essere avanzata quando si verifichino, anche a prescindere dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso in esame, il tenore del ricorso, l'assenza di qualunque contatto tra le parti risalente a oltre un anno e mezzo fa, la stessa mancata partecipazione al giudizio della resistente, rendono evidente che è venuta meno, irrimediabilmente, ogni affectio coniugalis, con conseguente necessità di pronunciare la separazione.
Pagina 2 In assenza di domanda, nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, anche considerando anche che dal matrimonio non sono nati figli.
Pronunciata la separazione, deve essere emessa separata ordinanza con cui la causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio con sentenza definitiva, previa fissazione di udienza in data in cui sarà decorso il termine di sei mesi per il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dal ricorrente e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
23.04.1965, e nata a [...] l'[...], autorizzandoli per CP_1
l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza ni registri degli atti di matrimonio del
Comune di Perugia al n. 30, parte 2, serie C, anno 2017.
3) Rimette le parti davanti al giudice istruttore, dott.ssa Ilenia Miccichè, per la fissazione con separata ordinanza di udienza per la prosecuzione del giudizio.
3) Spese con la sentenza definitiva.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Pagina 3