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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1451/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile iscritta al N. R.G. 1451/2024 promossa da:
- con c.f.. -, nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Kenya) il 24.09.1988;
rappresentato, difeso ed elett. te domiciliato da/presso Avv. Marco Permunian, come da delega in atti;
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Ancona;
resistente e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorrente, a seguito di articolata e puntuale ricostruzione genealogica nonché allegazione della relativa documentazione (debitamente tradotta e apostillata), deduceva che nata a [...] il [...] è cittadina italiana e che il Persona_1 medesimo status civitatis ella ha trasmesso a tutti i propri discendenti, come di fatto precisato nella narrativa dell'atto introduttivo e, quindi, al ricorrente stesso, il quale instava per il rispettivo riconoscimento dello status civitatis italiano in quanto discendente in linea materna di cittadino italiano per nascita [status sussistente ex art. 1 L. 555/1912 per l'avo originario e ex art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992 per il ricorrente]. In diritto, il ricorrente premetteva che l'antenata non aveva mai Persona_1 rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato di Non Naturalizzazione, prodotto in copia tradotta e legalizzata (v. doc. 4, alleg. ricorso).
2. Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito e ne va, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
3. È stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pagina 1 In primo luogo, giova premettere come non sia ostativo al presente ricorso il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza anche in ragione dell'ormai fisiologico ritardo nell'evasione delle relative domande per l'enorme mole delle stesse (in questo senso, cfr. Cass., 28872/2008). Infatti, lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Si rammenta, sul punto, che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenze nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Inoltre, il diritto soggettivo allo stato di cittadino è riconosciuto, non soltanto dalla Costituzione ma anche dalle Convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 117 Cost., tra cui l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e il Trattato di Lisbona, approvato il 16 gennaio 2008.
Pagina 2 E' stato, dunque, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino con la conseguenza che, nel caso di specie, sussisterebbe in ogni caso l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.» (così, Trib. di Roma, sentenza n. 1408/2017; grassetto aggiunto;
conf. Id., ord. 02/07/2020 e 23/04/2020), e ancora: «va considerato che la laconica disposizione dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362 non consente di inferire che il decorso del termine di 730 giorni costituisca una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista. Infatti, le sanzioni processuali sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica. D'altronde le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità e/o di ammissibilità rappresentano una deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Costituzione) e pertanto non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (così, Tribunale di Roma, ord. del 20/11/2020 pronunciata in seno al procedimento rubricato al n. R.G. 46123/2019).
In atti risulta che:
• in data 28.06.1922 nasceva, a Fabriano (AN), (doc.1); Persona_1
• in data 25.08.1946, la predetta contraeva matrimonio a Serravalle (Repubblica di San Marino) con cittadino britannico (doc.2) e dalla loro unione Controparte_2 nasceva, in data 22.08.1947, (doc.3); Persona_2
• in data 03.11.1966, contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_3
(doc.5) a Mombasa (Kenya);
• in data 28.01.1981 la predetta si naturalizzava cittadina keniota (doc.6);
• in data 14.08.1976, contraeva matrimonio con Persona_2 [...]
(doc.8); seguiva scioglimento del vincolo matrimoniale con sentenza di CP_3 divorzio il 29.05.1984 (doc.9);
• in data 12.04.1991, contraeva matrimonio con Persona_2 Persona_4
(doc.10); dalla loro unione nasceva, in data 24.09.1988, odierno Parte_1 ricorrente (doc.11);
• nell'anno 2008 si naturalizzava cittadino keniota (doc.16) e Persona_2 rinunciava alla cittadinanza britannica (doc.17 e 18); decedeva il 09.03.2020 in Kenya (doc.15). Ciò premesso, va rilevato che la circostanza che l'avo abbia contratto Persona_1 matrimonio con un cittadino britannico non incide sul suo status di cittadina italiana in quanto, sebbene la legge in vigore all'epoca dei fatti nel Regno Unito -il “British Nationality and Status of Aliens Act”- prevedesse l'acquisizione della cittadinanza britannica in capo alla moglie di un cittadino britannico (art.10), è pur vero che tale naturalizzazione abbia natura del tutto involontaria, a nulla rilevando, quindi, secondo la legislazione italiana ai
Pagina 3 fini della perdita della cittadinanza italiana, in ossequio al principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Infatti è opportuno, a tal proposito, ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero e con la sentenza n. 30 del 1983, la stessa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 della legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, tra l'altro, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti retroattivi (i.e., ante 01/01/1948) rispetto all'entrata in vigore della Carta fondamentale (cfr. Cass., n. 903/1978); accanto a questo orientamento, se ne è delineato, peraltro, uno differente secondo cui la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass., nn. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderivano ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/1975 (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, però, le sezioni semplici hanno adottato pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass., n. 15062/2004). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, le Sezioni Unite si esprimevano nuovamente in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 innanzi citato (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà del titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 01 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (così, Cass., n. 4466/2009).
Pagina 4 Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente femminile del ricorrente, giusto il disposto di cui all'art. 10, co. 3, l. 555/1992, deve ritenersi che questa abbia trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierno ricorrente. In secondo luogo, con riferimento alla successiva perdita della cittadinanza britannica in favore di quella kenyota, avvenuta stavolta con atto di volontà espressa (doc.6) da parte dell'antenato successivamente al secondo matrimonio contratto in Kenya, Persona_1 occorre rilevare che la naturalizzazione kenyota è intervenuta in data 28.01.1981, dunque dopo la nascita del figlio (1947), quand'egli peraltro era già Persona_2 maggiorenne. Tale rilievo scongiura che la naturalizzazione volontaria travolga lo status di cittadino italiano del figlio e con esso, la trasmissione della cittadinanza italiana alla discendenza. Medesima situazione è da rilevare per padre dell'odierno Persona_2 ricorrente, il quale si naturalizzava cittadino kenyota nel 2008 (doc.16) rinunciando a quella britannica: tale naturalizzazione interveniva successivamente alla nascita del ricorrente sig. (1988) così da non impedire che venisse preservata la continuità della Parte_1 linea trasmissiva della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso. 5. La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito della pretesa attorea da parte del
, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 1451/2024 così provvede:
dichiara la sussistenza in capo al ricorrente, ut supra meglio idd., del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione;
ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alla competente Autorità consolare;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, a scioglimento della riserva che precede, nella causa civile iscritta al N. R.G. 1451/2024 promossa da:
- con c.f.. -, nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Kenya) il 24.09.1988;
rappresentato, difeso ed elett. te domiciliato da/presso Avv. Marco Permunian, come da delega in atti;
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Ancona;
resistente e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede, interventore ex lege ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorrente, a seguito di articolata e puntuale ricostruzione genealogica nonché allegazione della relativa documentazione (debitamente tradotta e apostillata), deduceva che nata a [...] il [...] è cittadina italiana e che il Persona_1 medesimo status civitatis ella ha trasmesso a tutti i propri discendenti, come di fatto precisato nella narrativa dell'atto introduttivo e, quindi, al ricorrente stesso, il quale instava per il rispettivo riconoscimento dello status civitatis italiano in quanto discendente in linea materna di cittadino italiano per nascita [status sussistente ex art. 1 L. 555/1912 per l'avo originario e ex art. 1, co. 1, lett. a), l. 91/1992 per il ricorrente]. In diritto, il ricorrente premetteva che l'antenata non aveva mai Persona_1 rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato di Non Naturalizzazione, prodotto in copia tradotta e legalizzata (v. doc. 4, alleg. ricorso).
2. Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito e ne va, pertanto, CP_1 dichiarata la contumacia.
3. È stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pagina 1 In primo luogo, giova premettere come non sia ostativo al presente ricorso il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza anche in ragione dell'ormai fisiologico ritardo nell'evasione delle relative domande per l'enorme mole delle stesse (in questo senso, cfr. Cass., 28872/2008). Infatti, lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Si rammenta, sul punto, che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenze nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Inoltre, il diritto soggettivo allo stato di cittadino è riconosciuto, non soltanto dalla Costituzione ma anche dalle Convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 117 Cost., tra cui l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948 e il Trattato di Lisbona, approvato il 16 gennaio 2008.
Pagina 2 E' stato, dunque, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino con la conseguenza che, nel caso di specie, sussisterebbe in ogni caso l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.» (così, Trib. di Roma, sentenza n. 1408/2017; grassetto aggiunto;
conf. Id., ord. 02/07/2020 e 23/04/2020), e ancora: «va considerato che la laconica disposizione dell'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362 non consente di inferire che il decorso del termine di 730 giorni costituisca una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista. Infatti, le sanzioni processuali sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica. D'altronde le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità e/o di ammissibilità rappresentano una deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Costituzione) e pertanto non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (così, Tribunale di Roma, ord. del 20/11/2020 pronunciata in seno al procedimento rubricato al n. R.G. 46123/2019).
In atti risulta che:
• in data 28.06.1922 nasceva, a Fabriano (AN), (doc.1); Persona_1
• in data 25.08.1946, la predetta contraeva matrimonio a Serravalle (Repubblica di San Marino) con cittadino britannico (doc.2) e dalla loro unione Controparte_2 nasceva, in data 22.08.1947, (doc.3); Persona_2
• in data 03.11.1966, contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_3
(doc.5) a Mombasa (Kenya);
• in data 28.01.1981 la predetta si naturalizzava cittadina keniota (doc.6);
• in data 14.08.1976, contraeva matrimonio con Persona_2 [...]
(doc.8); seguiva scioglimento del vincolo matrimoniale con sentenza di CP_3 divorzio il 29.05.1984 (doc.9);
• in data 12.04.1991, contraeva matrimonio con Persona_2 Persona_4
(doc.10); dalla loro unione nasceva, in data 24.09.1988, odierno Parte_1 ricorrente (doc.11);
• nell'anno 2008 si naturalizzava cittadino keniota (doc.16) e Persona_2 rinunciava alla cittadinanza britannica (doc.17 e 18); decedeva il 09.03.2020 in Kenya (doc.15). Ciò premesso, va rilevato che la circostanza che l'avo abbia contratto Persona_1 matrimonio con un cittadino britannico non incide sul suo status di cittadina italiana in quanto, sebbene la legge in vigore all'epoca dei fatti nel Regno Unito -il “British Nationality and Status of Aliens Act”- prevedesse l'acquisizione della cittadinanza britannica in capo alla moglie di un cittadino britannico (art.10), è pur vero che tale naturalizzazione abbia natura del tutto involontaria, a nulla rilevando, quindi, secondo la legislazione italiana ai
Pagina 3 fini della perdita della cittadinanza italiana, in ossequio al principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Infatti è opportuno, a tal proposito, ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero e con la sentenza n. 30 del 1983, la stessa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 della legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, tra l'altro, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti retroattivi (i.e., ante 01/01/1948) rispetto all'entrata in vigore della Carta fondamentale (cfr. Cass., n. 903/1978); accanto a questo orientamento, se ne è delineato, peraltro, uno differente secondo cui la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass., nn. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderivano ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/1975 (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, però, le sezioni semplici hanno adottato pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass., n. 15062/2004). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, le Sezioni Unite si esprimevano nuovamente in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 innanzi citato (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà del titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 01 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (così, Cass., n. 4466/2009).
Pagina 4 Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente femminile del ricorrente, giusto il disposto di cui all'art. 10, co. 3, l. 555/1992, deve ritenersi che questa abbia trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino all'odierno ricorrente. In secondo luogo, con riferimento alla successiva perdita della cittadinanza britannica in favore di quella kenyota, avvenuta stavolta con atto di volontà espressa (doc.6) da parte dell'antenato successivamente al secondo matrimonio contratto in Kenya, Persona_1 occorre rilevare che la naturalizzazione kenyota è intervenuta in data 28.01.1981, dunque dopo la nascita del figlio (1947), quand'egli peraltro era già Persona_2 maggiorenne. Tale rilievo scongiura che la naturalizzazione volontaria travolga lo status di cittadino italiano del figlio e con esso, la trasmissione della cittadinanza italiana alla discendenza. Medesima situazione è da rilevare per padre dell'odierno Persona_2 ricorrente, il quale si naturalizzava cittadino kenyota nel 2008 (doc.16) rinunciando a quella britannica: tale naturalizzazione interveniva successivamente alla nascita del ricorrente sig. (1988) così da non impedire che venisse preservata la continuità della Parte_1 linea trasmissiva della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo allo stesso. 5. La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito della pretesa attorea da parte del
, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 1451/2024 così provvede:
dichiara la sussistenza in capo al ricorrente, ut supra meglio idd., del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione;
ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alla competente Autorità consolare;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
Pagina 5