Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
7 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1284 / 2024 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL SUO Parte_1
AMMINISTRATORE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall' avv. Maria Catania come da procura come in atti;
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso in riassunzione depositato in data 06/02/2024 in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Caltagirone, parte opponente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-0002467133 con la quale veniva intimato alla società in solido ai sensi dell'art articolo 6 legge 689/81 con il signor Parte_1 Parte_2
, il pagamento di € 10.006,60 di cui € 10.000,00 a titolo si sanzioni amministrativa ed € 6,60
[...]
a titolo di spese .
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la sproporzione della sanzione irrogata;
l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 14 legge 689/81.
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE Sospendere l'ordinanza ingiunzione n OI- 0002467133 , stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme NEL MERITO , accertare e dichiarare l' omessa notifica dell'atto di accertamento e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con
l'ordinanza ingiunzione n OI- 002467133 accertare e dichiarare intervenuta decadenza, ed estinzione della sanzione in contestazione - mancanza del presupposto impositivo e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n OI- 0002467133 accertare e dichiarare prescrizione ai sensi dell' art 28 1 comma legge 681/81 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimante con l'ordinanza ingiunzione n OI- 0002467133, in subordine accertare e dichiarare la sproporzione della sanzione irrogata per i motivi di cui in premessa e conseguentemente annullare l'ordinanza ingiunzione Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che ne ha fatta anticipazione”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso CP_1 ribadendo, di avere provveduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione originariamente comminata conformemente a quanto previsto dal DL n. 48/23.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del giorno 7 gennaio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza
___________ __
Va, in primo luogo, dato atto della tempestiva proposizione del ricorso in riassunzione atteso che,
l'ordinanza di incompetenza territoriale è stata emessa dal Tribunale di Caltagirone in data
16.01.2024 ( all. ricorso) con assegnazione di un termine di 30 giorni per provvedere alla instaurazione innanzi al Tribunale territorialmente competente.
Ulteriormente, va dato atto della tempestività dell'opposizione proposta conformemente al disposto di cui all'art. 6, d.lgs. 150/2011 il quale prevede “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata alla società, per come riportato anche da in memoria, in data 7 marzo 2023 ( all. 2 ) e l'originario ricorso innanzi al CP_1 CP_1 Tribunale di Caltagirone risulta promosso, non essendo stata la circostanza oggetto di contestazione, nei 30 giorni dalla predetta notifica ( i.e. 06/04/2023).
In via generale deve ricordarsi che, gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del D.
Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». L'art. 6 del
D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981, “in quanto applicabili”.
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente,
l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione. Reputa ,infatti, il Tribunale di dare continuità all'orientamento già espresso dall'Ufficio su questioni analoghe a quelle della presente controversia, richiamandone quasi testualmente le motivazioni attesa la chiarezza e completezza espositiva anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c ( cfr., da ultimo, sentenza n.
1080/2023 emessa il 20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non
è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Ebbene, nel caso di specie il termine può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi CP_2
istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Sul punto non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da compiere ai fini della CP_1
verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto. Già all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, la violazione era infatti facilmente rilevabile dall' . CP_2
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza nel caso di specie non può dirsi verificata non avendo rilievo di per sé, in assenza di ulteriori elementi, il solo dato numerico della grande mole di accertamenti da espletare. Se è vero, che il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi riferiti al periodo 4/19 deve, conseguentemente, rilevarsi la tardività della contestazione della violazione intervenuta, al più in data 29/09/2022, dovendosi ritenere la tardività della notifica assorbente anche rispetto le censure mosse da parte ricorrente in ordine alla regolarità della notifica stessa ( vedi doc. all. memoria ). CP_1
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva la contestazioni della rilevata omissione risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da ultimo, sembra opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella Circolare numero 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui “In particolare, CP_1
il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
89/1981)”.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto e l' ordinanza ingiunzione opposta conseguentemente annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal Dm n. 147/2022 tenendo conto del valore della causa in ragione della rideterminazione di cui al disposto dell'articolo 23 del D.L. n. 48/2023, conv. con mod. dalla L. n. 85/2023
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-0002467133; condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 249,5 CP_1
oltre spese generali oneri e accessori come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Catania 08/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso