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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 992 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 13.12.2024, vertente
TRA
(C.F: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Zanotti Bianco, n. 13, presso lo studio degli avv.ti Maurizio
Giacobbe e Vincenzo Filardo, che lo rappresentano e difendono in forza, rispettivamente, di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di procura in calce alle note depositate in data 23.1.2025;
- APPELLANTE =
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via A. Turco, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Domenico Bennato che la rappresenta e difenda, giusta procura in calce al ricorso;
- APPELLATA =
1 Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “in riforma della sentenza n. 1269/2024 emessa dal Tribunale di
Catanzaro, disponga che l'assegno di mantenimento sia contenuto nella misura di €
150,00. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”. dell'appellata rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “…rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza impugnata;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..”. del Procuratore Generale rassegnate nelle note di trattazione: “conferma della sentenza di primo grado ed ... rigetto dell'appello”.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2023, - premesso di aver Controparte_1
contratto matrimonio civile con in Catanzaro in data 1 luglio 2017, Parte_1
regolarmente iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Anno
2017, Atto n. 16, Parte I, Ufficio 1), in costanza del quale non erano nati figli – adiva il
Tribunale di Catanzaro, chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del marito, asserendo che l'unione matrimoniale si era deteriorata a causa del comportamento aggressivo ed infedele di quest'ultimo che, durante il matrimonio,
“intratteneva relazioni extraconiugali con altre donne”. Illustrati i fatti posti a sostegno della domanda di addebito, la ricorrente, poi, evidenziava che nel corso del matrimonio i coniugi avevano goduto di un tenore di vita medio-alto grazie alla retribuzione del che, essendo Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, percepiva uno Pt_1
stipendio mensile di oltre euro 3.000,00, differentemente dalla ricorrente che, a causa della “considerevole diminuzione delle ore di insegnamento”, aveva subito una netta riduzione dello stipendio. Chiedeva, pertanto, che venisse posto a carico del Pt_1
l'obbligo di concorrere al suo mantenimento mediante versamento di un assegno mensile di euro 500,00.
2 Si costituiva tardivamente , il quale contestava gli avversi assunti, Parte_1 deducendo che la causa dell'intollerabilità della convivenza era da ricercarsi nel comportamento della ricorrente, che aveva violato i doveri coniugali, intrattenendo relazioni con terze persone, oltre ad apostrofare in modo ingiurioso le figlie di esso resistente nate da precedente matrimonio. Sotto il profilo economico, evidenziava che la disponeva delle risorse economiche necessarie ad assicurarle il proprio CP_1
autonomo sostentamento e deduceva un peggioramento delle proprie condizioni reddituali, essendo egli gravato da mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale per il quale corrispondeva un importo mensile di euro 398,00 e dall'assegno di mantenimento che egli versava alla prima moglie, pari ad euro 200,00 mensili;
esponeva anche di aver subito, dal mese di dicembre 2022, una diminuzione dello stipendio a causa delle peggiorate condizioni di salute.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente, con rigetto delle pretese economiche di quest'ultima
Emessi i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., all'esito dell'istruttoria – espletata in via esclusivamente documentale – il Tribunale di
Catanzaro, con la sentenza n. 1269/2024, pubblicata il 20.6.2024, per quanto in questa sede rileva, dichiarava la separazione dei coniugi, rigettava le reciproche domande di addebito e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere, in favore della Pt_1
, a titolo di assegno separativo, l'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili CP_1
secondo gli indici Istat.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , impugnando, in Parte_1 particolare, il capo della pronuncia concernente l'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge.
A sostegno del mezzo, l'appellante ha dedotto che erroneamente il Tribunale non aveva considerato le mutate condizioni reddituali allegate in primo grado;
in ogni caso, allegava, quale fatto sopravvenuto, l'intervenuto pensionamento del , con Pt_1
conseguente decurtazione delle proprie entrate, pari, quindi, non più ad euro
2.800/3.000,00, quale somma considerata dal Tribunale, bensì ad euro 1.800,00 mensili, tale essendo l'importo della pensione percepita. Deduceva, inoltre, di essere gravato da debiti e, in particolare, dal pagamento della rata di mutuo della casa coniugale, per euro
400,00 mensili circa, e dall'obbligo di corrispondere alla prima moglie la somma di euro
3 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento. Pertanto, dovendo corrispondere anche la somma di euro 400,00 stabilita dal Tribunale, egli avrebbe finito per vivere con un importo mensile disponibile inferiore rispetto a quello di cui poteva godere l'appellata in forza della sentenza gravata. Evidenziava anche che dal matrimonio non erano nati figli e che l'appellata era anche proprietaria di immobili. Concludeva nei termini sopra riportati.
Si è costituita con comparsa , la quale ha argomentato in ordine Controparte_1 all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha domandato la reiezione;
ha concluso in conformità, come testualmente riportato in epigrafe.
Anche il P.G. ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza camerale del 23 gennaio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – che ha ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza di prime cure afferente alla quantificazione dell'assegno separativo in favore dell'appellata – è parzialmente fondato.
Correttamente sono stati richiamati dal Tribunale i principi che governano la materia. Si rammenta, infatti, che il tema dell'assegno separativo trova la sua disciplina dell'art. 156 c.c., il quale, in linea di principio, prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'assegno di separazione, a differenza di quello divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di solidarietà e di assistenza tra i coniugi, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per “adeguati redditi propri” devono intendersi quelli necessari a consentire al coniuge più debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis,
Cass. n. 12196 del 16/05/2017). Peraltro, la finalità di consentire al coniuge debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio ha natura tendenziale e deve essere contemperata, da un lato, con gli effetti negativi che la separazione comporta per entrambi i coniugi, in termini di aumento di spese e minor contenimento
4 dei costi, derivanti dal fatto di non vivere più sotto lo stesso tetto e, dall'altro, con il reddito dell'altro coniuge, nel senso che l'obbligo di corrispondere l'assegno non deve tradursi in uno spostamento di ricchezza tale per cui il coniuge onerato sia costretto all'indigenza per consentire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal caso, infatti, l'assegno perderebbe quel valore di adempimento del dovere di solidarietà coniugale, che non cessa con la separazione, per divenire negazione dello stesso. Ne consegue che è necessario che tra la condizione reddituale del coniuge debole e quella del coniuge onerato sussista una disparità economica non irrilevante.
Tanto riassuntivamente premesso in punto di diritto, va rilevato, in fatto, che l'appellante ha dimostrato di avere cessato la propria attività lavorativa per quiescenza.
Attualmente egli gode di una pensione pari a poco più di euro 2.000,00 netti al mese, a fronte del reddito, considerato nella sentenza gravata, di euro 2.800,00/3.000,00 mensili derivanti dall'attività lavorativa antecedentemente svolta.
Questo è l'unico dato di fatto che si può considerare, atteso che rimangono, anche nel presente grado di appello, del tutto indimostrate le spese per mutuo e per la corresponsione di assegno di mantenimento per la prima moglie, che il ha Pt_1
dedotto di sostenere.
È, invece, incontestato e non fatto oggetto di censura alcuna che, come illustrato nella sentenza di primo grado “la ricorrente (CU 2020, 2021 E 2022) ha subito una sensibile diminuzione dei redditi da lavoro dipendente, che da € 14.454,44 annui (CU 2020) sono ad oggi pari ad € 5.161,14 (CU 2022)”. Sicché, considerata la situazione reddituale dell'appellata e l'attuale condizione reddituale dell'appellante, rilevato che non risulta dimostrato un particolare tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto della modesta durata dell'unione coniugale (cinque anni soltanto) e del fatto – dedotto dall'appellante sin dal primo grado e non specificamente contestato dalla controparte, che, peraltro, ha omesso di depositare la documentazione di cui all''art. 473-bis.12 co. 3 lett. b) – che la sia proprietaria di alcuni immobili, la Corte ritiene equa la CP_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal alla ex coniuge in euro Pt_1
250,00 mensili, che appaiono, per un verso, coerenti con le attuali capacità economiche del coniuge tenuto a prestare l'emolumento e, per altro verso, adeguati rispetto alle
5 condizioni economiche complessive dell'appellata che è, comunque, soggetto percettore di un reddito sia pure molto modesto.
Tenuto conto che la riduzione dell'assegno è correlata non già ad un'erronea valutazione del Tribunale, bensì al mutamento delle circostanze valutate dal giudice di prime cure, detta riduzione avrà decorrenza dalla data dell'appello.
Considerate le ragioni della decisione e la natura delle questioni trattate, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1269/2024, pubblicata il 20.6.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina, a far data dalla proposizione dell'appello, in euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, l'importo dell'assegno di mantenimento che , entro il giorno 5 di ogni mese, deve corrispondere a Parte_1
in forza della sentenza di primo grado;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
5. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 5.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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