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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 22.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3511/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NA TI e AO TI;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento, pensione di inabilità ed art. 3 c.
1-3 l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2023 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 29.01.2021, domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, della propria invalidità al 100% nonché dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della L. 104/1992;
- che, in esito a visita, non le era pervenuta alcuna comunicazione dall' di Messina;
CP_1
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di AT (giudizio n. 2814/2022 R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità e, segnatamente, del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, della provvidenza assistenziale dovuta per l'inabilità nella misura del 100% e per il riconoscimento della c.d. “connotazione di gravità”, ma che il Ctu, con perizia depositata il 15.06.2023, la aveva riconosciuta invalida all'85%;
- che in data 13.06.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento, del proprio stato di inabilità al 100% nonché dello status di cui all'art. 3, commi 1
1 e 3, L. 104/1992, condannando l' al pagamento delle prestazioni dovute, con vittoria di spese da CP_1 distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi con memoria del 19.12.2023, rilevava l'inammissibilità della domanda di CP_1 pagamento della prestazione e l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
3. L'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Va preliminarmente rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità nonché dello status di cui all'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 2814/2022), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Disfonia grave da paralisi in adduzione delle corde vocali. Cardiopatia ipertensiva (Classe NYHA II). Diabete mellito tipo II, in soddisfacente compenso glicometabolico. Spondiloartrosi del rachide e gonartrosi bilaterale in soggetto in sovrappeso. Nevrosi ansioso depressiva”, patologie che, conseguentemente, la avevano resa invalida all'85%.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità nonché dello status di cui all'art. 3, commi 1
e 3, L. 104/1992.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di AT;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'AT, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per AT, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in sede amministrativa era stata già riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 c. 1 l. 104/1992.
2 Inoltre va evidenziato che, disposta la rinnovazione della CTU, il perito ha attestato che la ricorrente è affetta da “esiti di cordectomia e disfonia grave da paralisi in adduzione delle corde vocali. cardiopatia ipertensiva (classe nyha ii). diabete mellito tipo ii in buon compenso glicometabolico. obesita' con complicanze artrosiche rachide e ginocchia sindrome ansioso depressiva”, patologie che comportano un'invalidità del 91% e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992, dalla domanda amministrativa.
Il ctu ha inoltre precisato che “ pur essendo il quadro clinico della ricorrente sicuramente compromesso dalla patologia artrosica, da quella cardiovascolare e dal diabete, la sig.ra può in atto deambulare, i cambi di postura sono Pt_1 autonomi ed è capace di svolgere i piu' importanti atti della vita quotidiana in modo autonomo senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, pertanto si ritiene che non possa essere riconosciuta la indennità di accompagnamento”
Il perito infine in riscontro ai rilievi mossi da parte ricorrente ha precisato che “1) La sig.ra come Pt_1 si evince dalle certificazioni in atti e dall'anamnesi, in conseguenza di un intervento di tiroidectomia, ha subito, verosimilmente, la recisione dei nervi ricorrenti, rami dei nervi laringei che innervano le corde vocali. Si è verificata, pertanto, una serrata paralisi delle corde vocali con un iniziale severo disturbo respiratorio. Tale disturbo è stato, parzialmente corretto da successivi interventi di cordectomia con laser. Dopo tali interventi è residuata una grave disfonia che è stata correttamente valutata con il Codice 3105 [disfonia cronica grave] di cui alle Tabelle allegate al DM 05/02/1992 ed a cui si può attribuire la percentuale massima previsa nel range tabellare del 30%. Inoltre è stato riconosciuto anche il cod.3102 per gli interventi di cordectomia sempre con la percentuale del 30%. Pertanto la patologia è stata correttamente valutata. Non si può riconoscere il codice richiesto 3108 previsto per la laringectomia totale in quanto patologia diversa e ben più grave della disfonia riscontrata. 2) Per quanto riguarda l'apnea notturna la ricorrente non ha mai riferito in anamnesi di soffrire di tale disturbo che tra l'altro viene emendato dal respiratore CPAP che non è stato mai utilizzato dalla sig.ra 3) Pt_1
Relativamente alla obesità con complicanze artrosiche è stato correttamente riconosciuto il cod.7105 nella misura massima del 40%. Il cod. 7105 è comprensivo delle complicanze artrosiche dovute alla obesità. 4) Relativamente alla “Sindrome depressiva con ansia ricorrente” certificata in atti è stato riconosciuto il cod. 2205 (Sindrome depressiva endoreattiva media), che è rispondente alla patologia diagnosticata, e la percentuale del 25%. 5) Per la patologia cardiologica è stato riconosciuto il cod.6442 con la percentuale massima del 50%. 6) Relativamente al diabete i dati ematochimici ricavati dalla documentazione in atti evidenziavano un buon compenso glicometabolico (Glicemia 92 ed Emoglobina Glicata 6.4) ed inoltre non sono state evidenziate complicanze micro o macro-angiopatiche, pertanto, in applicazione alle indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali fornite nella parte II del DM 05/02/1992, la patologia della ricorrente è stata inquadrata in una Classe I. Quindi in considerazione che le tabelle allegate al DM 05/02/1992 riportano con il codice
9309 [diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe
iii)] a cui è attribuito in tabella la percentuale d'invalidità del 41%-50%, in funzione della non dimostrata presenza di complicanze, ed in considerazione dei valori ematochimici riportati negli atti, nel nostro caso si può applicare la percentuale
d'invalidità solo del 20%. Pertanto tutte le patologie sono state correttamente valutate attribuendo i codici di cui al DM
5.2.1992 che sono stati espressamente indicati”.
3 Alla luce del giudizio espresso dal Ctu che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
5. Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della Ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 23 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 22.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3511/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
NA TI e AO TI;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento, pensione di inabilità ed art. 3 c.
1-3 l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2023 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 29.01.2021, domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il proprio diritto all'indennità di accompagnamento, della propria invalidità al 100% nonché dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della L. 104/1992;
- che, in esito a visita, non le era pervenuta alcuna comunicazione dall' di Messina;
CP_1
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di AT (giudizio n. 2814/2022 R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità e, segnatamente, del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, della provvidenza assistenziale dovuta per l'inabilità nella misura del 100% e per il riconoscimento della c.d. “connotazione di gravità”, ma che il Ctu, con perizia depositata il 15.06.2023, la aveva riconosciuta invalida all'85%;
- che in data 13.06.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento, del proprio stato di inabilità al 100% nonché dello status di cui all'art. 3, commi 1
1 e 3, L. 104/1992, condannando l' al pagamento delle prestazioni dovute, con vittoria di spese da CP_1 distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi con memoria del 19.12.2023, rilevava l'inammissibilità della domanda di CP_1 pagamento della prestazione e l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
3. L'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Va preliminarmente rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità nonché dello status di cui all'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992 (giudizio iscritto al n. R.G. 2814/2022), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Disfonia grave da paralisi in adduzione delle corde vocali. Cardiopatia ipertensiva (Classe NYHA II). Diabete mellito tipo II, in soddisfacente compenso glicometabolico. Spondiloartrosi del rachide e gonartrosi bilaterale in soggetto in sovrappeso. Nevrosi ansioso depressiva”, patologie che, conseguentemente, la avevano resa invalida all'85%.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità nonché dello status di cui all'art. 3, commi 1
e 3, L. 104/1992.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di AT;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'AT, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per AT, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in sede amministrativa era stata già riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 c. 1 l. 104/1992.
2 Inoltre va evidenziato che, disposta la rinnovazione della CTU, il perito ha attestato che la ricorrente è affetta da “esiti di cordectomia e disfonia grave da paralisi in adduzione delle corde vocali. cardiopatia ipertensiva (classe nyha ii). diabete mellito tipo ii in buon compenso glicometabolico. obesita' con complicanze artrosiche rachide e ginocchia sindrome ansioso depressiva”, patologie che comportano un'invalidità del 91% e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992, dalla domanda amministrativa.
Il ctu ha inoltre precisato che “ pur essendo il quadro clinico della ricorrente sicuramente compromesso dalla patologia artrosica, da quella cardiovascolare e dal diabete, la sig.ra può in atto deambulare, i cambi di postura sono Pt_1 autonomi ed è capace di svolgere i piu' importanti atti della vita quotidiana in modo autonomo senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, pertanto si ritiene che non possa essere riconosciuta la indennità di accompagnamento”
Il perito infine in riscontro ai rilievi mossi da parte ricorrente ha precisato che “1) La sig.ra come Pt_1 si evince dalle certificazioni in atti e dall'anamnesi, in conseguenza di un intervento di tiroidectomia, ha subito, verosimilmente, la recisione dei nervi ricorrenti, rami dei nervi laringei che innervano le corde vocali. Si è verificata, pertanto, una serrata paralisi delle corde vocali con un iniziale severo disturbo respiratorio. Tale disturbo è stato, parzialmente corretto da successivi interventi di cordectomia con laser. Dopo tali interventi è residuata una grave disfonia che è stata correttamente valutata con il Codice 3105 [disfonia cronica grave] di cui alle Tabelle allegate al DM 05/02/1992 ed a cui si può attribuire la percentuale massima previsa nel range tabellare del 30%. Inoltre è stato riconosciuto anche il cod.3102 per gli interventi di cordectomia sempre con la percentuale del 30%. Pertanto la patologia è stata correttamente valutata. Non si può riconoscere il codice richiesto 3108 previsto per la laringectomia totale in quanto patologia diversa e ben più grave della disfonia riscontrata. 2) Per quanto riguarda l'apnea notturna la ricorrente non ha mai riferito in anamnesi di soffrire di tale disturbo che tra l'altro viene emendato dal respiratore CPAP che non è stato mai utilizzato dalla sig.ra 3) Pt_1
Relativamente alla obesità con complicanze artrosiche è stato correttamente riconosciuto il cod.7105 nella misura massima del 40%. Il cod. 7105 è comprensivo delle complicanze artrosiche dovute alla obesità. 4) Relativamente alla “Sindrome depressiva con ansia ricorrente” certificata in atti è stato riconosciuto il cod. 2205 (Sindrome depressiva endoreattiva media), che è rispondente alla patologia diagnosticata, e la percentuale del 25%. 5) Per la patologia cardiologica è stato riconosciuto il cod.6442 con la percentuale massima del 50%. 6) Relativamente al diabete i dati ematochimici ricavati dalla documentazione in atti evidenziavano un buon compenso glicometabolico (Glicemia 92 ed Emoglobina Glicata 6.4) ed inoltre non sono state evidenziate complicanze micro o macro-angiopatiche, pertanto, in applicazione alle indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali fornite nella parte II del DM 05/02/1992, la patologia della ricorrente è stata inquadrata in una Classe I. Quindi in considerazione che le tabelle allegate al DM 05/02/1992 riportano con il codice
9309 [diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe
iii)] a cui è attribuito in tabella la percentuale d'invalidità del 41%-50%, in funzione della non dimostrata presenza di complicanze, ed in considerazione dei valori ematochimici riportati negli atti, nel nostro caso si può applicare la percentuale
d'invalidità solo del 20%. Pertanto tutte le patologie sono state correttamente valutate attribuendo i codici di cui al DM
5.2.1992 che sono stati espressamente indicati”.
3 Alla luce del giudizio espresso dal Ctu che si condivide - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
5. Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della Ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 23 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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