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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2024
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 166/2024 promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Rina Rossitto
RICORRENTE contro
, C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio visti gli atti e i documenti del procedimento;
udita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 11/01/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n. 498/2023 del
09/03/2023 che aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, la collocazione della figlia presso la madre e del figlio presso il Per_1 Per_2 padre.
Rappresentava che la figlia , per sua scelta, da giugno 2023 era Per_1 andata a vivere dal padre;
chiedeva pertanto a parziale modifica della sentenza sopra indicata che fosse disposto il collocamento della predetta minore presso il padre e che la madre potesse incontrare la figlia secondo liberi accordi.
All'udienza di prima comparizione, nonostante la ritualità della notifica,
non compariva, né si costituiva. CP_1
1 Con ordinanza del 03/12/2024 veniva disposto l'ascolto della minore.
In data 22/05/2025 il Giudice procedeva all'ascolto della figlia , la Per_1 quale confermava di abitare con il padre già da giugno 2023, di trovarsi bene con il predetto genitore e di voler mantenere questo assetto.
In pari data, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 01/02/2024).
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il CP_1 quale pur regolarmente convenuto in giudizio non è comparso, né si è costituito.
La domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento.
Ed invero, è principio consolidato secondo la Suprema Corte che quando si procede all'ascolto del minore, della volontà così manifestata, anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano, si deve sempre e comunque tener conto ai fini della decisione finale (Cass Civ. n. 5237/2014)
Il Giudice può, infatti, discostarsi dalla volontà espressa dal minore se questa non coincide con il suo superiore interesse (Cass. civ. n. 2947/2025).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una chiara e ferma espressione di volontà, quale quella manifestata dalla minore durante l'ascolto e, non ravvisandosi alcun pregiudizio, va accolta la richiesta della stessa di cambiare il luogo di collocamento principale;
un adolescente deve, infatti, poter valutare e decidere quale sia il luogo in cui si sente più a proprio agio,
e dove quindi preferisce vivere prevalentemente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 498/2023 del 09/09/2023 così provvede:
Dichiara la contumacia di;
CP_1
Dispone il collocamento della minore presso la residenza del Persona_3 padre , mantenendo il regime di affidamento condiviso;
CP_1
Dispone che la madre possa vedere e tenere la figlia con sé Parte_2 tutte le volte che vorrà previo accordo con il e secondo gli impegni della CP_1 minore.
Nulla sulle spese.
2 Siracusa, 16.6.25
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Gilberto Orazio Rapisarda dr.ssa Veronica Milone
3
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 166/2024 promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Rina Rossitto
RICORRENTE contro
, C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio visti gli atti e i documenti del procedimento;
udita la relazione del Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 11/01/2024 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n. 498/2023 del
09/03/2023 che aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, la collocazione della figlia presso la madre e del figlio presso il Per_1 Per_2 padre.
Rappresentava che la figlia , per sua scelta, da giugno 2023 era Per_1 andata a vivere dal padre;
chiedeva pertanto a parziale modifica della sentenza sopra indicata che fosse disposto il collocamento della predetta minore presso il padre e che la madre potesse incontrare la figlia secondo liberi accordi.
All'udienza di prima comparizione, nonostante la ritualità della notifica,
non compariva, né si costituiva. CP_1
1 Con ordinanza del 03/12/2024 veniva disposto l'ascolto della minore.
In data 22/05/2025 il Giudice procedeva all'ascolto della figlia , la Per_1 quale confermava di abitare con il padre già da giugno 2023, di trovarsi bene con il predetto genitore e di voler mantenere questo assetto.
In pari data, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 01/02/2024).
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di il CP_1 quale pur regolarmente convenuto in giudizio non è comparso, né si è costituito.
La domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento.
Ed invero, è principio consolidato secondo la Suprema Corte che quando si procede all'ascolto del minore, della volontà così manifestata, anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano, si deve sempre e comunque tener conto ai fini della decisione finale (Cass Civ. n. 5237/2014)
Il Giudice può, infatti, discostarsi dalla volontà espressa dal minore se questa non coincide con il suo superiore interesse (Cass. civ. n. 2947/2025).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una chiara e ferma espressione di volontà, quale quella manifestata dalla minore durante l'ascolto e, non ravvisandosi alcun pregiudizio, va accolta la richiesta della stessa di cambiare il luogo di collocamento principale;
un adolescente deve, infatti, poter valutare e decidere quale sia il luogo in cui si sente più a proprio agio,
e dove quindi preferisce vivere prevalentemente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 498/2023 del 09/09/2023 così provvede:
Dichiara la contumacia di;
CP_1
Dispone il collocamento della minore presso la residenza del Persona_3 padre , mantenendo il regime di affidamento condiviso;
CP_1
Dispone che la madre possa vedere e tenere la figlia con sé Parte_2 tutte le volte che vorrà previo accordo con il e secondo gli impegni della CP_1 minore.
Nulla sulle spese.
2 Siracusa, 16.6.25
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Gilberto Orazio Rapisarda dr.ssa Veronica Milone
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