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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4152/2022
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4152/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e nella qualità di Impresa designata ex art. 283 e segg. D.lgs. Controparte_1
7.9.2005 n.209 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada,
CONVENUTA
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. VIVO FELICE Parte_1
Per l'avv. GIARDINO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
MONICA CIUCHETTI L'avv. Ciuchetti preliminarmente che il giudice voglia decidere la causa ex art. 281 quinquies, comma due, c.p.c., assegnando il termine per note conclusionali. L'avv. Vivo è remissivo. Il giudice, ritenendo di aver fissato discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., rigetta detta istanza ed invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: l'avv. Vivo per parte attrice come da nota di conclusioni depositata il 12.3.2025 L'avv. Ciuchetti per parte convenuta come da nota di conclusioni depositata il 12.3.2025. Quindi i procuratori delle parti discutono oralmente la causa. L'avv. Vivo rappresenta in primo luogo che la compagnia convenuta ha recapitato direttamente al proprio cliente una offerta risarcitoria del danno patito di euro 22.500,00. L'avv. Ciuchetti rappresenta che ha recapitato allo studio dell'avv. Giardino assegno di euro CP_1 22.500,00 intestato a privo dell'accompagnatoria oggi esibita da controparte e che Parte_1 solo a seguito di interlocuzione verbale con il gestore della pratica è stato appurato che era intenzione della compagnia avanzare una sorta di “controproposta” onnicomprensiva rispetto a quella formulata dal giudice in udienza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi al termine della camera di consiglio, allontanatisi i procuratori delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4152/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVO FELICE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
nella qualità di Impresa designata ex art. 283 e segg. D.lgs. Controparte_1
7.9.2005 n.209 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARDINO VINCENZO P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ovvero: parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasto non identificato nella produzione del sinistro stradale verificatosi a Livorno in Via delle Sorgenti intersezione Viale I. Nievo in data 25 ottobre del 2021 alle ore 12,30 circa in cui è rimasto vittima in quanto danneggiato il Sig. alla guida del motociclo Honda SH TG CW65263 e, Parte_1 per l'effetto, condannare la “ C.F. , quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata dalla CONSAP per la Regione Toscana per la liquidazione dei danni a carico del CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. a titolo di danno differenziale sulla scorta della Parte_1 applicazione della Tabella di riferimento del Tribunale di Milano 2021 nella misura che segue:
Età del danneggiato 62 anni
Danno biologico permanente 12% Valore del punto € 2.453,72 Totale € 26.194,.00 Danno da Invalidità temporanea Punto base ITT € 99,00 I.T giorni 60 € 5.940,00 I.T.P. giorni 44 € 2.178,00 Totale € 8.118,00
pagina 2 di 9 Totale Danno biologico permanente + Danno da Invalidità temporanea € 26.194,00 + € 8.118,00 = €
34.312,00 Spese di CTP € 1.200,00 TOTALE DEFINITIVO € 35.512,00 – INDENNIZZO CP_3 Danno biologico € 5.207,91 Rivalutazione € 141,83 Indennità temporanea € 5.188,56 TOTALE SPETTANTE AL DANNEGGIATO € 24.973,70 s.e.&. o. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella misura ritenuta congrua e di giustizia dal Tribunale adito.
Ogni altra richiesta rinunciata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario come da progetto di notula allegato.
per parte convenuta: Voglia il Giudice del Tribunale Civile di Livorno, contrariis reiectis, nel merito: limitare il risarcimento da riconoscersi in favore dell'attore a quanto rigorosamente provato all'esito dell'espletata istruttoria in proporzione all'effettivo grado di colpa accertato ed in concreto attribuibile al conducente del veicolo non identificato ed all'entità del solo danno provato e delle voci spettanti sulla base delle risultanze della CTU medico-legale, tenuto conto della colpa concorrente dell'attore che, anche all'esito dell'istruttoria, non può essere esclusa, e/o con eventuale applicazione della presunzione dettata dall'art. 2054 comma II c.c. ove non superata, in ogni caso con detrazione delle somme già corrisposte da e con esclusione delle spese preventivate per il danno CP_3 odontoiatrico, che anche la CTU ha escluso e per il quale non è provato il nesso casuale con il sinistro. Con vittoria di spese ed onorari di causa o con spese integralmente compensate tenuto conto del petitum originario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nei confronti del FGVS in conseguenza del sinistro occorsogli in data 25 ottobre del 2021 alle ore
[...]
12,30 in Livorno, Via delle Sorgenti intersezione Viale I. Nievo, mentre egli era alla guida del motociclo Honda SH TG CW65263, che il medesimo asserisce essere stato causato da un veicolo rimasto non identificato anche a seguito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.
1.1 Si costituiva il FGVS deducendo che non vi fosse prova che il veicolo non identificato fosse stato la causa del sinistro non essendovi prova della collisione tra lo stesso ed il veicolo di parte attrice.
2. Dalle dichiarazione resa da risulta: Tes_1
a) che la stessa dopo essersi immessa in strada all'incrocio tra via delle Sorgenti e via Nievo diretta verso p.zza fu superata da un SUV scuro che procedeva a forte velocità; Per_1
b) che sentì un colpo e delle urla;
b) che la stessa si fermò e apprese non solo dal motociclista (cioè dal sig. ) ma anche da altre Pt_1
persone presenti (che poi non furono trovate sul luogo al momento del sopraggiungere dei pagina 3 di 9 verbalizzanti) che il SUV aveva colpito il motociclo ed una vettura nelle immediate vicinanze del motociclo (evidentemente quella condotta dalla sig.ra Persona_2
La presenza di questo SUV, che superando le vetture che lo precedevano, si immise da via Delle
Sorgenti in via Ippolito Nievo è emerso anche dalla dichiarazione resa ai verbalizzanti da Persona_2
Dalle dichiarazioni rese dall'Assistente scelto della Polizia Municipale di Livorno è Testimone_2 emerso che il veicolo condotto dall'odierno attore aveva la precedenza spettando la stessa a chi transita su via Ippolito Nievo in direzione nord.
Del resto dallo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti nel rapporto di incidente prodotto come doc. 3
da parte attrice risulta che i veicoli provenienti da via delle Sorgenti fossero tenuti a dare la precedenza a quelli provenienti da via Ippolito Nievo.
Alla luce di tali elementi può dirsi che il comportamento del conducente del veicolo rimasto non identificato, che ha superato in prossimità dell'incrocio tra via delle Sorgenti e via Ippolito Nievo i veicoli che lo precedevano, nonostante la presenza del segnale di dare la precedenza, così andando a collidere contro il veicolo dell'odierno attore, sia stato la causa quasi esclusiva del sinistro.
2.1 Tuttavia non può dirsi che l'accertamento della colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato comporti di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'attore non avendo questi dimostrato di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza ed in particolare di avere tenuto una velocità moderata approssimandosi all'incrocio e comunque di avere rispettato quanto previsto dall'art. 141 del C.d.S.
Infatti l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (cfr. solo da ultimo Cass. Ord.
29927/2024).
Ne consegue pertanto che deve ritenersi, alla luce della istruttoria espletata, che la responsabilità del sinistro possa essere attribuita nella misura dell'80% al conducente del veicolo rimasto non identificato e per il 20% all'attore.
3. Il CTU dott. ha accertato, con valutazione immune da vizi logici e metodologici e Persona_3
pertanto pienamente condivisibile, che a seguito del fatto per cui è causa l'attore riportò un danno biologico stimabile, nella misura del 12% della pregressa integrità psicofisica dell'organismo e che patì una invalidità temporanea valutabile in giorni 60 di invalidità temporanea totale ed in giorni 44 di invalidità temporanea valutabile mediamente al 50%.
pagina 4 di 9 Il danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto per cui è causa, danno che alla luce delle notissime sentenze gemelle del novembre 2008 delle sezioni unite della Suprema Corte va liquidato unitariamente, può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate nel 2024 (non potendo farsi riferimento alle precedenti tabelle del
2021), applicate dal Tribunale di Milano (tabelle che l'intestato tribunale, con nota del Presidente del
Tribunale, del Presidente e dei giudici della sezione civile, ha dichiarato di applicare per le cause, quale quella di specie, introdotte dopo il 1.6.2006) tabelle che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate in tutto il territorio nazionale.
Il danno non patrimoniale non può essere liquidato secondo la tabella unica nazionale approvata ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. 209/2005, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del
18/02/2025) in quanto ai sensi dell'art. 5 del suddetto DPR le disposizioni dello stesso sia applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e dunque successivamente al 5.3.2025.
Quindi, come detto deve applicarsi la tabella del Tribunale di Milano. Ha, infatti, statuito la Suprema
Corte (a partire da Cass. 12408/2011) che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge (come nella specie, non essendo applicabile la disciplina sopra indicata per quanto suddetto), l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Va altresì ricordato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus"
pagina 5 di 9 arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 17/01/2018, n. 901).
3.1 Non si può tuttavia non considerare quanto al danno morale che il Tribunale di Milano una volta intervenute le sentenze delle sezioni unite del 2008 nel redigere le nuove tabelle del danno non patrimoniale già a partire da quelle del 2009, poi elevate a rango paranormativo dalla Cassazione con sentenza 12408/2011, ha considerato anche il danno derivante dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione del bene salute tradizionalmente identificato come danno morale.
Infatti si legge nei “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale” delle tabelle del
2024: A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale”.
Quindi le tabelle Milanesi adottate successivamente alle sezioni unite nella determinazione del punto base hanno considerato non soltanto il danno biologico in senso stretto ma anche il danno conseguente alla sofferenza morale che il danno non patrimoniale da lucro cessante per la diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato per usare le parole di Cass 901/2018, per la determinazione del punto base tenendo conto del fatto che normalmente tali aspetti conseguono ad ogni lesione e salva la possibilità di personalizzare tali valori in presenza di comprovate ragioni.
Ne consegue pertanto che non è possibile applicare tali tabelle e poi autonomamente riconoscere il danno morale e il danno relazionale in quanto altrimenti, proprio per come le stesse sono state costruite pagina 6 di 9 si arriverebbe ad una duplicazione risarcitoria dei medesimi danni, salva la possibilità comunque in presenza di comprovate ragioni di personalizzare il risarcimento, ove il danneggiato provi che le conseguenze in termini di sofferenza interiore conseguente all'illecito o le conseguenze dinamico relazionali delle stesse esorbitano da quelle che normalmente si verificano.
Del resto parte attrice che aveva chiesto la autonoma liquidazione del danno morale nel precisare le conclusioni ha rinunciato a tale autonoma voce di danno
3.2 Ciò premesso, valutati la malattia e i postumi subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, tenuto conto dell'età dello stesso all'epoca del fatto per cui è causa, della natura e dell' entità delle lesioni subite, tenuto conto che non vi sono ragioni per personalizzare i valori tabellari in assenza di allegazione di alcun elemento che dovrebbe portare a detta personalizzazione va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 30.663,00 in moneta attuale. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato invece in Euro 9.430,00 per invalidità parziale, sempre in applicazione delle menzionate tabelle, considerato che appare congruo riconoscere per la invalidità totale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la somma giornaliera di € 115,00.
Quindi il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del fatto per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 39.874,00
Essendo tal somma già espressa in moneta attuale, non può essere liquidata la rivalutazione monetaria, in quanto già compresa in tale somma.
3.3 L'unico danno patrimoniale che parte attrice ha dimostrato di avere subito è quello per le spese del dott. , che il CTU ha considerato congrue pari ad € 1.200,00, che l'attore dovrà affrontare per Per_4
pagare il suddetto professionista alla luce del preventivo prodotto come doc. 10.
Del resto parte attrice ha rinunciato ad ogni altra posta di danno patrimoniale nel precisare le conclusioni.
Peraltro non potrebbe essere riconosciuto all'attore alcun danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti conseguenti ai minori asseriti introiti conseguenti al sinistro non coperti da quanto versato dall' , trattandosi pacificamente di infortunio in itinere, non provando la perdita di asseriti CP_3
guadagni i documenti prodotti come doc. 13 da parte attrice.
3.4 Pertanto il danno che l'attore ha complessivamente provato di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 41.074,00.
In ragione del concorso di colpa sopra riconosciuto il danno che l'attore ha diritto a vedersi risarcire sarebbe pari ad € 32.859,20.
pagina 7 di 9 Da tali somme debbono essere detratte le somme corrisposte all'attore dall' documentate dal CP_3
doc. 12 di parte attrice pari ad € 10.396,47 (€ 5.188,56 corrisposta per indennità temporanea e €
5.207,91 corrisposta a titolo di danno biologico).
Tale somma per renderla omogenea a quelle riconosciuta a titolo di risarcimento del danno sopra indicata, espressa in moneta attuale, deve essere rivalutata ad oggi secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per gli impiegati ed operai dell'industria e dunque in € 11.675,00.
Pertanto il danno differenziale non coperto da quanto corrisposto dall' che l'attore ha CP_3
complessivamente provato di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 21.184,20.
3.5 Su tale somma debbono essere corrisposti gli interessi nella misura legale da calcolarsi annualmente sulla stessa, previa devalutazione da oggi al 25.10.2021 (data del fatto per cui è causa) ex indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e poi via via rivalutate di anno in anno dal 25.10.2021 ad oggi (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
4. Le spese di CTU debbono rimanere in applicazione dell'art. 92 co. 1 c.p.c. ad integrale carico della parte attrice essendo la CTU stata resa necessaria dalle esose pretese di parte attrice, avendo il CTU confermato (addirittura per difetto) la stima fatta dal consulente di parte convenuta, come emergente dal doc. 14 di parte attrice.
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, tenuto conto del valore per il quale è stata accolta la domanda.
Non si ravvisano i presupposti per compensare neppure parzialmente le spese di lite, calcolate sul valore riconosciuto dovuto e non sulla base della domanda, avendo parte convenuta rifiutato la proposta conciliativa avanzata dal giudice, invece accettata da parte attrice, con la quale venivano riconosciute somme minori di quelle indicate nella presente sentenza.
Le spese debbono essere distratte in applicazione dell'art 93 c.p.c. a favore dell'avv. Felice Vivo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna , nella qualità di Impresa designata ex art. 283 e segg. Controparte_1
D.lgs.
7.9.2005 n.209 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a versare a Parte_1
pagina 8 di 9 la somma di € 21.184,20 oltre agli interessi legali da calcolarsi a partire dal 25.10.2021 sulla Pt_1
somma sopra indicata devalutata al 25.10.2021 applicando gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e poi via via rivalutata di anno in anno sulla base dei medesimi indici da tale data ad oggi.
Condanna altresì , nella qualità di Impresa designata ex art. 283 e Controparte_1
segg. D.lgs.
7.9.2005 n. 209 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a rimborsare a le spese di lite liquidate in € 254,00 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € Parte_1
777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4152/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e nella qualità di Impresa designata ex art. 283 e segg. D.lgs. Controparte_1
7.9.2005 n.209 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada,
CONVENUTA
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:
Per l'avv. VIVO FELICE Parte_1
Per l'avv. GIARDINO VINCENZO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
MONICA CIUCHETTI L'avv. Ciuchetti preliminarmente che il giudice voglia decidere la causa ex art. 281 quinquies, comma due, c.p.c., assegnando il termine per note conclusionali. L'avv. Vivo è remissivo. Il giudice, ritenendo di aver fissato discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., rigetta detta istanza ed invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni nel seguente modo: l'avv. Vivo per parte attrice come da nota di conclusioni depositata il 12.3.2025 L'avv. Ciuchetti per parte convenuta come da nota di conclusioni depositata il 12.3.2025. Quindi i procuratori delle parti discutono oralmente la causa. L'avv. Vivo rappresenta in primo luogo che la compagnia convenuta ha recapitato direttamente al proprio cliente una offerta risarcitoria del danno patito di euro 22.500,00. L'avv. Ciuchetti rappresenta che ha recapitato allo studio dell'avv. Giardino assegno di euro CP_1 22.500,00 intestato a privo dell'accompagnatoria oggi esibita da controparte e che Parte_1 solo a seguito di interlocuzione verbale con il gestore della pratica è stato appurato che era intenzione della compagnia avanzare una sorta di “controproposta” onnicomprensiva rispetto a quella formulata dal giudice in udienza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi al termine della camera di consiglio, allontanatisi i procuratori delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4152/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVO FELICE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
nella qualità di Impresa designata ex art. 283 e segg. D.lgs. Controparte_1
7.9.2005 n.209 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIARDINO VINCENZO P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ovvero: parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasto non identificato nella produzione del sinistro stradale verificatosi a Livorno in Via delle Sorgenti intersezione Viale I. Nievo in data 25 ottobre del 2021 alle ore 12,30 circa in cui è rimasto vittima in quanto danneggiato il Sig. alla guida del motociclo Honda SH TG CW65263 e, Parte_1 per l'effetto, condannare la “ C.F. , quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 designata dalla CONSAP per la Regione Toscana per la liquidazione dei danni a carico del CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. a titolo di danno differenziale sulla scorta della Parte_1 applicazione della Tabella di riferimento del Tribunale di Milano 2021 nella misura che segue:
Età del danneggiato 62 anni
Danno biologico permanente 12% Valore del punto € 2.453,72 Totale € 26.194,.00 Danno da Invalidità temporanea Punto base ITT € 99,00 I.T giorni 60 € 5.940,00 I.T.P. giorni 44 € 2.178,00 Totale € 8.118,00
pagina 2 di 9 Totale Danno biologico permanente + Danno da Invalidità temporanea € 26.194,00 + € 8.118,00 = €
34.312,00 Spese di CTP € 1.200,00 TOTALE DEFINITIVO € 35.512,00 – INDENNIZZO CP_3 Danno biologico € 5.207,91 Rivalutazione € 141,83 Indennità temporanea € 5.188,56 TOTALE SPETTANTE AL DANNEGGIATO € 24.973,70 s.e.&. o. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella misura ritenuta congrua e di giustizia dal Tribunale adito.
Ogni altra richiesta rinunciata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario come da progetto di notula allegato.
per parte convenuta: Voglia il Giudice del Tribunale Civile di Livorno, contrariis reiectis, nel merito: limitare il risarcimento da riconoscersi in favore dell'attore a quanto rigorosamente provato all'esito dell'espletata istruttoria in proporzione all'effettivo grado di colpa accertato ed in concreto attribuibile al conducente del veicolo non identificato ed all'entità del solo danno provato e delle voci spettanti sulla base delle risultanze della CTU medico-legale, tenuto conto della colpa concorrente dell'attore che, anche all'esito dell'istruttoria, non può essere esclusa, e/o con eventuale applicazione della presunzione dettata dall'art. 2054 comma II c.c. ove non superata, in ogni caso con detrazione delle somme già corrisposte da e con esclusione delle spese preventivate per il danno CP_3 odontoiatrico, che anche la CTU ha escluso e per il quale non è provato il nesso casuale con il sinistro. Con vittoria di spese ed onorari di causa o con spese integralmente compensate tenuto conto del petitum originario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
nei confronti del FGVS in conseguenza del sinistro occorsogli in data 25 ottobre del 2021 alle ore
[...]
12,30 in Livorno, Via delle Sorgenti intersezione Viale I. Nievo, mentre egli era alla guida del motociclo Honda SH TG CW65263, che il medesimo asserisce essere stato causato da un veicolo rimasto non identificato anche a seguito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.
1.1 Si costituiva il FGVS deducendo che non vi fosse prova che il veicolo non identificato fosse stato la causa del sinistro non essendovi prova della collisione tra lo stesso ed il veicolo di parte attrice.
2. Dalle dichiarazione resa da risulta: Tes_1
a) che la stessa dopo essersi immessa in strada all'incrocio tra via delle Sorgenti e via Nievo diretta verso p.zza fu superata da un SUV scuro che procedeva a forte velocità; Per_1
b) che sentì un colpo e delle urla;
b) che la stessa si fermò e apprese non solo dal motociclista (cioè dal sig. ) ma anche da altre Pt_1
persone presenti (che poi non furono trovate sul luogo al momento del sopraggiungere dei pagina 3 di 9 verbalizzanti) che il SUV aveva colpito il motociclo ed una vettura nelle immediate vicinanze del motociclo (evidentemente quella condotta dalla sig.ra Persona_2
La presenza di questo SUV, che superando le vetture che lo precedevano, si immise da via Delle
Sorgenti in via Ippolito Nievo è emerso anche dalla dichiarazione resa ai verbalizzanti da Persona_2
Dalle dichiarazioni rese dall'Assistente scelto della Polizia Municipale di Livorno è Testimone_2 emerso che il veicolo condotto dall'odierno attore aveva la precedenza spettando la stessa a chi transita su via Ippolito Nievo in direzione nord.
Del resto dallo schizzo planimetrico redatto dai verbalizzanti nel rapporto di incidente prodotto come doc. 3
da parte attrice risulta che i veicoli provenienti da via delle Sorgenti fossero tenuti a dare la precedenza a quelli provenienti da via Ippolito Nievo.
Alla luce di tali elementi può dirsi che il comportamento del conducente del veicolo rimasto non identificato, che ha superato in prossimità dell'incrocio tra via delle Sorgenti e via Ippolito Nievo i veicoli che lo precedevano, nonostante la presenza del segnale di dare la precedenza, così andando a collidere contro il veicolo dell'odierno attore, sia stato la causa quasi esclusiva del sinistro.
2.1 Tuttavia non può dirsi che l'accertamento della colpa del conducente del veicolo rimasto non identificato comporti di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'attore non avendo questi dimostrato di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza ed in particolare di avere tenuto una velocità moderata approssimandosi all'incrocio e comunque di avere rispettato quanto previsto dall'art. 141 del C.d.S.
Infatti l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (cfr. solo da ultimo Cass. Ord.
29927/2024).
Ne consegue pertanto che deve ritenersi, alla luce della istruttoria espletata, che la responsabilità del sinistro possa essere attribuita nella misura dell'80% al conducente del veicolo rimasto non identificato e per il 20% all'attore.
3. Il CTU dott. ha accertato, con valutazione immune da vizi logici e metodologici e Persona_3
pertanto pienamente condivisibile, che a seguito del fatto per cui è causa l'attore riportò un danno biologico stimabile, nella misura del 12% della pregressa integrità psicofisica dell'organismo e che patì una invalidità temporanea valutabile in giorni 60 di invalidità temporanea totale ed in giorni 44 di invalidità temporanea valutabile mediamente al 50%.
pagina 4 di 9 Il danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto per cui è causa, danno che alla luce delle notissime sentenze gemelle del novembre 2008 delle sezioni unite della Suprema Corte va liquidato unitariamente, può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate nel 2024 (non potendo farsi riferimento alle precedenti tabelle del
2021), applicate dal Tribunale di Milano (tabelle che l'intestato tribunale, con nota del Presidente del
Tribunale, del Presidente e dei giudici della sezione civile, ha dichiarato di applicare per le cause, quale quella di specie, introdotte dopo il 1.6.2006) tabelle che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate in tutto il territorio nazionale.
Il danno non patrimoniale non può essere liquidato secondo la tabella unica nazionale approvata ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. 209/2005, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del
18/02/2025) in quanto ai sensi dell'art. 5 del suddetto DPR le disposizioni dello stesso sia applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e dunque successivamente al 5.3.2025.
Quindi, come detto deve applicarsi la tabella del Tribunale di Milano. Ha, infatti, statuito la Suprema
Corte (a partire da Cass. 12408/2011) che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge (come nella specie, non essendo applicabile la disciplina sopra indicata per quanto suddetto), l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Va altresì ricordato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus"
pagina 5 di 9 arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 17/01/2018, n. 901).
3.1 Non si può tuttavia non considerare quanto al danno morale che il Tribunale di Milano una volta intervenute le sentenze delle sezioni unite del 2008 nel redigere le nuove tabelle del danno non patrimoniale già a partire da quelle del 2009, poi elevate a rango paranormativo dalla Cassazione con sentenza 12408/2011, ha considerato anche il danno derivante dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione del bene salute tradizionalmente identificato come danno morale.
Infatti si legge nei “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale” delle tabelle del
2024: A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale”.
Quindi le tabelle Milanesi adottate successivamente alle sezioni unite nella determinazione del punto base hanno considerato non soltanto il danno biologico in senso stretto ma anche il danno conseguente alla sofferenza morale che il danno non patrimoniale da lucro cessante per la diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato per usare le parole di Cass 901/2018, per la determinazione del punto base tenendo conto del fatto che normalmente tali aspetti conseguono ad ogni lesione e salva la possibilità di personalizzare tali valori in presenza di comprovate ragioni.
Ne consegue pertanto che non è possibile applicare tali tabelle e poi autonomamente riconoscere il danno morale e il danno relazionale in quanto altrimenti, proprio per come le stesse sono state costruite pagina 6 di 9 si arriverebbe ad una duplicazione risarcitoria dei medesimi danni, salva la possibilità comunque in presenza di comprovate ragioni di personalizzare il risarcimento, ove il danneggiato provi che le conseguenze in termini di sofferenza interiore conseguente all'illecito o le conseguenze dinamico relazionali delle stesse esorbitano da quelle che normalmente si verificano.
Del resto parte attrice che aveva chiesto la autonoma liquidazione del danno morale nel precisare le conclusioni ha rinunciato a tale autonoma voce di danno
3.2 Ciò premesso, valutati la malattia e i postumi subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, tenuto conto dell'età dello stesso all'epoca del fatto per cui è causa, della natura e dell' entità delle lesioni subite, tenuto conto che non vi sono ragioni per personalizzare i valori tabellari in assenza di allegazione di alcun elemento che dovrebbe portare a detta personalizzazione va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 30.663,00 in moneta attuale. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato invece in Euro 9.430,00 per invalidità parziale, sempre in applicazione delle menzionate tabelle, considerato che appare congruo riconoscere per la invalidità totale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la somma giornaliera di € 115,00.
Quindi il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del fatto per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 39.874,00
Essendo tal somma già espressa in moneta attuale, non può essere liquidata la rivalutazione monetaria, in quanto già compresa in tale somma.
3.3 L'unico danno patrimoniale che parte attrice ha dimostrato di avere subito è quello per le spese del dott. , che il CTU ha considerato congrue pari ad € 1.200,00, che l'attore dovrà affrontare per Per_4
pagare il suddetto professionista alla luce del preventivo prodotto come doc. 10.
Del resto parte attrice ha rinunciato ad ogni altra posta di danno patrimoniale nel precisare le conclusioni.
Peraltro non potrebbe essere riconosciuto all'attore alcun danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti conseguenti ai minori asseriti introiti conseguenti al sinistro non coperti da quanto versato dall' , trattandosi pacificamente di infortunio in itinere, non provando la perdita di asseriti CP_3
guadagni i documenti prodotti come doc. 13 da parte attrice.
3.4 Pertanto il danno che l'attore ha complessivamente provato di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 41.074,00.
In ragione del concorso di colpa sopra riconosciuto il danno che l'attore ha diritto a vedersi risarcire sarebbe pari ad € 32.859,20.
pagina 7 di 9 Da tali somme debbono essere detratte le somme corrisposte all'attore dall' documentate dal CP_3
doc. 12 di parte attrice pari ad € 10.396,47 (€ 5.188,56 corrisposta per indennità temporanea e €
5.207,91 corrisposta a titolo di danno biologico).
Tale somma per renderla omogenea a quelle riconosciuta a titolo di risarcimento del danno sopra indicata, espressa in moneta attuale, deve essere rivalutata ad oggi secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per gli impiegati ed operai dell'industria e dunque in € 11.675,00.
Pertanto il danno differenziale non coperto da quanto corrisposto dall' che l'attore ha CP_3
complessivamente provato di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere stimato in moneta attuale in € 21.184,20.
3.5 Su tale somma debbono essere corrisposti gli interessi nella misura legale da calcolarsi annualmente sulla stessa, previa devalutazione da oggi al 25.10.2021 (data del fatto per cui è causa) ex indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e poi via via rivalutate di anno in anno dal 25.10.2021 ad oggi (così determinato in via equitativa il danno da ritardo, in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 17/2/95 n. 1712 e delle successive delle sezioni semplici che si sono conformate a tale insegnamento).
4. Le spese di CTU debbono rimanere in applicazione dell'art. 92 co. 1 c.p.c. ad integrale carico della parte attrice essendo la CTU stata resa necessaria dalle esose pretese di parte attrice, avendo il CTU confermato (addirittura per difetto) la stima fatta dal consulente di parte convenuta, come emergente dal doc. 14 di parte attrice.
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, tenuto conto del valore per il quale è stata accolta la domanda.
Non si ravvisano i presupposti per compensare neppure parzialmente le spese di lite, calcolate sul valore riconosciuto dovuto e non sulla base della domanda, avendo parte convenuta rifiutato la proposta conciliativa avanzata dal giudice, invece accettata da parte attrice, con la quale venivano riconosciute somme minori di quelle indicate nella presente sentenza.
Le spese debbono essere distratte in applicazione dell'art 93 c.p.c. a favore dell'avv. Felice Vivo dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
condanna , nella qualità di Impresa designata ex art. 283 e segg. Controparte_1
D.lgs.
7.9.2005 n.209 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a versare a Parte_1
pagina 8 di 9 la somma di € 21.184,20 oltre agli interessi legali da calcolarsi a partire dal 25.10.2021 sulla Pt_1
somma sopra indicata devalutata al 25.10.2021 applicando gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e poi via via rivalutata di anno in anno sulla base dei medesimi indici da tale data ad oggi.
Condanna altresì , nella qualità di Impresa designata ex art. 283 e Controparte_1
segg. D.lgs.
7.9.2005 n. 209 per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a rimborsare a le spese di lite liquidate in € 254,00 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € Parte_1
777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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