Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 06/03/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10380/2017 R.G. proposta da in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Giuseppe Chiarelli, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-attore- contro
Controparte_1
-convenuto, contumace-
Oggetto: responsabilità professionale.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 09/06/2017 e successivi, il Pt_1
attore ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'Avv. CP_1
formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare la responsabilità dell'Avv.
[...]
e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore Controparte_1 del della complessiva somma di €160.000,00 o alla Parte_1 somma minore che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito”, vinte le spese.
In particolare, l'attore ha esposto in fatto quanto segue:
- il con deliberazione di Giunta Comunale n. 126/1998 Parte_1 conferì all'Avv. l'incarico ex art. 2230 c.c. di difendere il Controparte_1
1
medesimo Ente nel giudizio promosso da dinanzi al Tribunale di Bari (doc. Parte_2
1);
- la società attrice in detto giudizio, chiese al Tribunale adito di accertare e Parte_2
dichiarare la propria integrale e tempestiva esecuzione delle obbligazioni a sé facenti capo in relazione al contratto rep. 1716 del 01/07/1993, stipulato con il
[...]
, nonché di accertare e dichiarare la persistente morosità di Parte_1 quest'ultimo nel pagamento del corrispettivo dovuto, con conseguente condanna del convenuto a versare: £34.684.318 quali interessi di mora al tasso del 15% per Pt_1
ritardato pagamento della fattura n. 159/1993, oltre interessi;
£78.669.670 a saldo della fattura n. 1023/1996, oltre interessi;
- successivamente, a seguito della nota dell'Avv. del 18/06/1998 prot. n. CP_1
11536 (doc. 2), recante la possibilità per il predetto Comune di proporre domanda riconvenzionale, quest'ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 198/1998
(doc. 3), ne estese il mandato professionale, al fine di richiedere, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti in causa, con restituzione degli importi versati, nonché la condanna dell'anzidetta società al risarcimento dei danni cagionati all' CP_2
- tuttavia, il Tribunale di Bari, I sezione civile, in composizione monocratica, con la sentenza n. 1826 del 14/05/2011, depositata il 25/05/2011, dopo aver istruito il giudizio a mezzo CTU, accolse la domanda attorea, condannando “il Parte_1
al pagamento in favore della della somma di € 17.913,99 oltre
[...] Parte_2 interessi anatocistici dal dì della domanda giudiziale nonché della somma di €
39.022,74 oltre interessi moratori al tasso del 15% annuo dal 9-2-1997 al soddisfo”, e rigettò la domanda riconvenzionale del condannando Parte_1 quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite (doc. 4);
- in data 07/10/2011, sulla scorta della predetta sentenza contestualmente notificata, notificò al atto di precetto (doc. 5), intimandogli Parte_2 Parte_1
di corrispondere, entro il termine di 120 giorni, la somma complessiva di €163.398,50
(per sorte capitale, interessi e spese, oltre interessi maturati dopo il 01/10/2011);
- pertanto, con lettera raccomandata a.r. del 19/10/2011 (protocollo n. 18782), il
Responsabile del 1° servizio-Ufficio contenzioso del , Rag. Parte_1
, richiese al difensore dell'Ente, Avv. Controparte_3 Controparte_1
chiarimenti in merito alla sentenza de qua, non essendo pervenuta in precedenza alcuna
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informazione e/o comunicazione sull'esito del giudizio, né tantomeno sull'esperibilità e sulla tempistica dell'eventuale impugnazione della sentenza (doc. 6);
- a seguito del mancato riscontro da parte dell'Avv. circa l'esito del CP_1
giudizio di primo grado, in data 27/10/2011 la Giunta Comunale con deliberazione n.
187 (doc. 7), in virtù del corposo risarcimento statuito dal primo giudice, autorizzò il a proporre, mediante legale di fiducia, appello Parte_3
avverso la sentenza di primo grado e/o opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione; fu in seguito individuato l'Avv. Giuseppe Chiarelli;
- l'Avv. fu invano sollecitato a rendere chiarimenti più volte, sia Controparte_1 dall'Ente comunale (raccomandata a.r. del 28/10/2011 e 09/11/2011), sia dall'Avv.
Chiarelli con lettera raccomandata a.r. del 21/11/2011 (doc. 8);
- in data 24/01/2012, l'Avv. Chiarelli notificò alla l'appello avverso la detta Parte_2
sentenza n.1826/2011, con relativa istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. (doc. 9);
- tuttavia, a seguito della costituzione nel giudizio di appello di si apprese del Parte_2
decorso del termine di impugnazione fissato dalla legge per proporre il gravame;
ciò, in tesi, in ragione del fatto che l'Ente comunale non ebbe contezza del momento di notifica presso l'Avv. della sentenza di primo grado;
CP_1
- in data 08/02/2012, l'Avv. Vincenzo Masciale, difensore di notificò Parte_2 nuovamente all'Ente
l'atto di precetto, contenente intimazione di pagamento per la somma complessiva di
€167.056,39 (doc. 10);
- alla luce della tardività dell'appello proposto dal in data 23/03/2012 Pt_1 quest'ultimo e con l'assistenza dei rispettivi legali, al fine di dirimere Parte_2
convenzionalmente il contenzioso in essere, raggiunsero un accordo transattivo, nel quale il si impegnò a corrispondere alla detta società la somma complessiva di Pt_1
€160.000,00 (doc. 11).
Sulla scorta delle esposte deduzioni e in forza della giurisprudenza in materia di responsabilità professionale del difensore, il ha perciò agito nella presente sede Pt_1
giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni;
e tanto, lamentando di aver subito, in conseguenza della descritta negligente condotta dell'Avv. Controparte_1
(come cennato, consistente nell'omessa comunicazione all'Ente patrocinato dell'avvenuta notifica della sentenza di condanna, ciò determinando il passaggio in giudicato della oltremodo sfavorevole sentenza di primo grado e vanificando, per
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tardività, qualsivoglia azione giudiziaria volta a diminuire la quantificazione del danno operata nella decisione tardivamente appellata), pregiudizio economico pari all'importo oggetto di transazione, che il si era visto costretto a stipulare per evitare Pt_1
maggiori danni (cfr. difese finali, in linea con le asserzioni introduttive: “nel caso per cui si controverte l'Avv. a seguito della notifica della sentenza di primo CP_1
grado, avrebbe dovuto immediatamente comunicare l'esito della statuizione del giudice di prime cure all al fine di poter intraprendere tempestivamente il CP_2
successivo giudizio d'Appello. Invece, l'Avvocato della non rendendo Parte_2
tempestivamente edotto il sull'esito della sentenza, ha Parte_1
consentito il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado. Non v'è dubbio, dunque, che detta condotta costituisce una grave negligenza colposa da parte del professionista poichè essa ha precluso quasivoglia impugnazione avverso la sentenza, esperibile dal volta quantomeno a ridimensionare Parte_1
l'abnorme risarcimento (€ 163.398,50) al quale lo stesso Ente è stato condannato;
peraltro, la parte lesa da tale statuizione risulta finanche la collettività”; “A tal riguardo, occorre evidenziare la noncuranza dell'Avv. il quale sebbene CP_1
avesse ricevuto molteplici sollecitazioni (di cui due dal ed Parte_1
una dal sottoscritto) non ha in alcun modo reso edotto l' della CP_2
statuizione di primo grado, tanto da costringere quest'ultimo a deliberare il conferimento dell'incarico professionale al sottoscritto Avvocato per intraprendere il giudizio d'Appello, poi rilevatosi tardivo. Sicchè, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il è stato costretto ad Parte_1
addivenire alla transazione tra le parti per ridurre le pretese dalla parte attorea;
accordo che, indubbiamente, non avrebbe avuto origine laddove vi fosse stata una tempestiva comunicazione della sentenza de qua”).
Altresì, il ha dedotto il ragionevole “esito positivo, anche solo parziale, del Pt_1 successivo giudizio di appello allorchè fosse stato tempestivamente proposto…in ragione delle argomentazioni minuziosamente esposte in tale scritto”; e ciò, nei termini non solo della diminuzione della somma statuita in primo grado a titolo di risarcimento, ma persino dell'integrale accoglimento della prospettazione di inadempimento portata dalla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e rigettata dal primo giudice.
A riguardo, ha dedotto “macroscopici errori” del primo giudice in ordine alla valutazione della condotta di in tesi affatto adempiente alla luce delle Parte_2
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contestazioni sottese alla riconvenzionale (in dettaglio, secondo la tesi: “Certamente,
l'esito dell'Appello sarebbe consistito quantomeno in una consistente diminuzione della somma complessiva statuita a titolo di risarcimento ovvero, qualora vi fosse stata una pronuncia ancor più favorevole, il riconoscimento dei macroscopici errori commessi dal Giudice di prime cure ed il consequenziale accoglimento della richiesta attorea afferente alla domanda riconvenzionale. Tutto ciò emerge incontrovertibilmente dalla circostanza secondo la quale la ha disatteso gli obblighi contrattuali Parte_2
pattuiti con il violando, in tal modo, le norme che Parte_1
disciplinano la Tassa Rifiuti Solidi Urbana ed in particolare degli articoli 276, 277,
278, e 280 del T.U.F.L. n. 1175/931. Difatti, tali violazioni si sono concretizzate nella omissione di notificazioni ai contribuenti degli avvisi di accertamento, nella commissione di macroscopici errori nella formazione dei ruoli, nell'inesatta applicazione di maggiorazioni, sopratasse e sanzioni, nelle attività di censimento, rilevazione, formazione delle schede, classificazione e catalogazione utenze. Per di più, tali gravi inadempimenti della hanno prodotto l'emissione di un consistente Parte_2
numero di sgravi e rettifiche oltre che numerosi contenziosi tributari e reclami proposti dai contribuenti nei confronti del , determinando, così, un Parte_1
notevole danno d'immagine allo stesso Ente. Inoltre, la ha palesemente Parte_2
violato le disposizioni contrattuali in quanto le schede di rilevazione compilate dalla medesima società sono risultate lacunose, prive di alcuni dati anagrafici oltre che con numerose correzioni riportate, finanche, a matita. Ed ancora, a ciò va aggiunta la circostanza in base alla quale la non ha mai provveduto a redigere e Parte_2
presentare al il raffronto analitico del censimento e non ha mai consegnato Pt_1
una rendicontazione analitica delle maggiori entrate. In ultima analisi va rammentato il mancato rispetto dei termini di consegna previsti dall'art. 2 del disciplinare d'incarico, ossia quelli del 30.11.1993, o al più del 31.12.1993: ed infatti, in data 09.04.1996 la ha dovuto riconoscere che l'attività di censimento, con i conseguenti Parte_2
adempimenti, era ancora in atto e non si era conclusa. E' di tutta evidenza, pertanto, che l'attività e il comportamento posto in essere dalla società appaltatrice sono stati inidonei all'uso alla quale era destinato oltre che in palese violazione dei generali principi di buona fede, correttezza e diligenza tra i contraenti. Alla luce delle argomentazioni appena esposte, appare agevole desumere che il giudizio d'Appello, laddove fosse stato ritualmente proposto, avrebbe potuto senza dubbio concludersi con
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una pronuncia favorevole all'odierno attore. Conseguentemente, emerge una evidente responsabilità da parte dell'Avv. per non aver consentito all'Ente di CP_1 difendere le proprie ragioni nel giudizio di appello”).
I.2.- La parte convenuta, ritualmente evocata, non si è costituita;
ne va pertanto dichiarata in questa sede la contumacia.
I.3.- La causa, in assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale
(non sono stati richiesti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.), riassegnata a questo giudice da altro ruolo, perviene all'odierna udienza, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1.- In primo luogo è opportuno tracciare le coordinate giuridiche e pretorie applicabili alla fattispecie de qua.
In linea generale, sotto il profilo dell'onere probatorio, giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n.
22361).
Con riferimento specifico alla responsabilità professionale, per altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità l'avvocato può ritenersi inadempiente non per il mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente, ma solo per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza (Cass., n. 2954/2016); quest'ultimo, peraltro - trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, co. 2,
c.c. in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia - deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il
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professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (cfr. Cass.,
03/03/1995, n. 2466; Cass., 18/05/1988, n. 3463).
Ciò posto, non può perciò affermarsi la responsabilità del professionista per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (in tal senso, tra le molte, Cass., nn. 2638/2013 e 34787/2022).
Si aggiunga poi come sia oramai principio di diritto quello per cui “In tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass., nn. 25112/2017, 1169/2020, 8516/2020).
Infine, “la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall'intuitus personae”
(Cass., n. 22440/2004).
Va infine rammentato che la scelta processuale della parte convenuta contumace non è equiparabile a una generale non contestazione dei fatti costitutivi della avversa domanda.
II.2.- Tanto premesso, applicate le predette coordinate pretorie alla fattispecie, la domanda è infondata.
II.2.1.- Documentati la procura ad litem rilasciata dal Comune in favore dell'Avv. e il suo patrocinio nel corso del giudizio di primo grado definito CP_1
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dalla sentenza n. 1826/2011, la descrizione dei fatti di cui al par. I.
1. comprova senza dubbio la macroscopica negligenza e incuria del difensore che, a fronte del chiaro disposto di cui all'art. 170 c.p.c. e benchè compulsato più volte dal
[...]
(come da par. I.1.: sia dal che dal subentrato Avv. Chiarelli;
Parte_1 Pt_1
vi è prova documentale della ricezione delle missive), non ha in alcun modo reso tempestivamente edotto l'Ente comunale della statuizione di primo grado (e tantomeno della sua notifica), al fine di consentire al cliente la predisposizione, con congruo termine, delle eventuali difese impugnatorie del caso.
Invero, l'Ente ha dedotto di aver avuto contezza dell'esito del giudizio di primo grado soltanto a seguito della ricezione del primo atto di precetto del 07/10/2011 (v. doc. 5), mentre, alla luce delle complessive produzioni documentali fornite dalla parte attrice, la notifica della sentenza di primo grado risulta effettuata già in data 23/07/2011 all'Avv.
(doc. 4; il non ha riferito la modalità con cui ha avuto contezza di CP_1 Pt_1 tale dato;
plausibilmente, ciò è avvenuto grazie all'attività difensiva del subentrato Avv.
Chiarelli ma è aspetto non rilevante per la decisione).
Siffatta conclusione temporale è ulteriormente supportata dal dato testuale del precetto, contestualmente al quale la sentenza è stata notificata ai soli fini esecutivi e non anche impugnatori (cfr. Cass., SS. UU., n. 20866/2020, circa le modalità con cui va eseguita la notificazione della sentenza affinchè possa utilmente decorrere il termine breve per la sua impugnazione, come da principio di diritto1). Quindi, la mera notifica della sentenza a fini esecutivi non poteva, per ciò solo, consentire all'Ente, ancora in termini per l'impugnazione con termine lungo, di aver contezza tanto dell'eventuale notifica della
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sentenza di primo grado da parte della società vittoriosa, quanto dell'effettiva data della notifica stessa idonea a radicare il dies a quo di decorrenza del termine breve.
Né ulteriori o difformi elementi emergono dalle difese di appello della società Pt_2
(dalle quali, secondo la prospettazione comunale, sarebbe emersa la tardività del gravame, leva dell'atto transattivo), non in atti.
Diligente sul punto è stato il che, appresa l'esistenza della sentenza, ha Pt_1
prontamente richiesto, con lettera raccomandata a.r. del 19/10/2011 (protocollo n.
18782) a mezzo del Responsabile del 1° servizio-Ufficio contenzioso del
[...]
, chiarimenti all'Avv. in merito alla pronuncia Parte_1 Controparte_1
de qua, lamentando la lievitazione dei costi conseguenti al precetto e chiedendo parere circa l'opportunità, o meno, di impugnazione della sentenza (doc. 6).
Nel perdurante silenzio dell'Avv. in data 27/10/2011 la Giunta Comunale, CP_1
celermente, con deliberazione n. 187 (doc. 7), autorizzò perciò il a proporre Pt_3
appello avverso la sentenza di primo grado e/o opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione, per il tramite di difensore di propria fiducia, poi individuato nell'Avv.
Giuseppe Chiarelli. Non consta la data di effettivo conferimento dell'incarico, ma il primo atto difensivo utile risulta di poco successivo (lettera raccomandata a.r. del
21/11/2011 inviata dall'Avv. Chiarelli al convenuto: doc. 8); di conseguenza, in data
24/01/2012, l'Avv. Chiarelli notificò alla l'appello avverso la detta sentenza Parte_2
n. 1826/2011.
Tanto ricostruito, è evidente che la condotta inerte del convenuto (in relazione ad attività ordinaria: omessa notizia della notifica della sentenza di primo grado, avvenuta presso di sé giusta artt. 170 e 330 c.p.c.), diligentemente compulsato dal Pt_1
tempestivamente attivatosi (cfr. art. 1227 c.c.), ha determinato (o concorso in misura preponderante al) il passaggio in giudicato della sfavorevole sentenza di primo grado
(non è oggetto di questo giudizio lo scrutinio funditus delle tempistiche di proposizione dell'appello, in relazione anche al termine lungo).
Posto che, in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, “è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità” (Cass., n.
11906/2016), la condotta descritta, per i motivi riportati, integra indubbiamente grave negligenza/imperizia posta in essere dal legale in violazione dell'obbligo di diligenza professionale qualificata imposto dall'art. 1176, co. 2, c.c..
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II.2.2.- Deve a questo punto procedersi al giudizio probabilistico circa l'incidenza causale effettiva della descritta condotta inadempiente posta in essere dall'Avv. sull'esito del giudizio di appello e, dunque, sul merito della CP_1
pretesa sostanziale del (in altri termini, va verificata l'eventuale sorte Pt_1
favorevole - totalmente o parzialmente - per il del giudizio di appello, in Pt_1
presenza di gravame tempestivo).
Invero, si è detto, “nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato il giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica circa l'esito del giudizio, ovverossia valutare se ove l'avvocato avesse compiuto le attività omesse, o le avesse compiute con diligenza, l'esito sarebbe stato o meno favorevole al cliente: questo giudizio è necessariamente di tipo probabilistico non essendo richiesta la certezza che quell'esito si sarebbe avuto, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo” (cfr.
Cass., n. 21821/2022).
Ebbene, applicando alla fattispecie le predette coordinate esegetiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda attorea non è fondata, per difetto del nesso eziologico tra l'inadempimento del professionista convenuto e il danno dedotto.
Per quanto consta, all'esito del processo di primo grado, il Tribunale, valutate le prospettazioni di reciproco inadempimento e istruite le contestazioni per il tramite di
CTU, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda di condanna della società attrice e rigettato la domanda riconvenzionale comunale (v. par. I.1.).
Agli atti è stata però versata, in relazione al giudizio di primo grado, la sola sentenza;
la pronuncia in esame, sintetica nella narrativa ma lineare nell'iter argomentativo, ha fondato il riferito approdo sulla CTU espletata in corso di causa, non versata in questa sede.
Nel presente procedimento, pur invocandosi, sia pure ai diversi fini della responsabilità del difensore convenuto, l'accertamento della sostanziale erroneità della decisione di primo grado, non è stata tuttavia versata la CTU (e tantomeno la documentazione oggetto del vaglio peritale), né sono stati depositati gli atti introduttivi di primo grado;
anche in relazione al grado di appello, in atti consta il solo deposito dell'atto di gravame. Neppure dallo scarno atto di transazione emergono dati utili.
Dunque, l'esame/riesame del merito della pretesa sostanziale del ritenuta Pt_1
infondata dal primo giudice, va condotto, a fronte del deficit di allegazione documentale, esclusivamente sulla base della lettera della contestata sentenza (unico
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elemento all'uopo rilevante fornito da parte attrice) e, per quanto ivi riportato, degli incisi della CTU.
Tanto premesso, il non ha fornito la prova della probabile sorte a sé favorevole Pt_1
del giudizio di appello, fondandosi la relativa prospettazione sulle sole asserzioni difensive, non sorrette da corredo documentale e, in quanto tali, inidonee a supportare effettivamente finanche l'onere allegatorio.
In dettaglio, dalla sentenza di primo grado emerge un dato dirimente circa la correttezza dell'operato della società poi risultata vittoriosa, riportato a p. 2 della sentenza Per_ medesima, ossia il certificato del Sindaco del 30/01/1996 con cui si afferma che
“l'attività è stata condotta con il rispetto degli obblighi contrattuali, con puntualità e professionalità”; altresì, la riferita assenza di qualsivoglia dato documentale, in ordine alle esposte contestazioni, impedisce una lettura ricostruttiva diversa, rispetto a quella operata dal CTU, delle pretese inadempienze tributarie della società vittoriosa e della non imputabilità a quest'ultima dei ritardi.
Perciò, anche le contestazioni, di cui al gravame tardivo, circa la lacunosità dell'esame dei dati documentali da parte del CTU rimangono in questa sede irrilevanti, in difetto della produzione della perizia e, in particolare, dei documenti sottesi, necessari, come detto, a consentire a questo magistrato un'eventuale diversa lettura delle risultanze del giudizio di primo grado, anche se del caso per il tramite di nuova attività peritale.
Infine, il non ha avanzato nemmeno una circostanziata valutazione alternativa Pt_1
circa la minor somma che avrebbe dovuto corrispondere in presenza di una diversa lettura, a sé più favorevole, delle emergenze di causa da parte del primo giudice.
In conclusione e alla stregua dei richiamati criteri probabilistici di valutazione, nonché alla luce del descritto deficit documentale, non è possibile apprezzare un diverso segno valutativo delle ragioni dell'odierno attore, difettando, pertanto, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone (da ultimo, Cass, n. 15032/2021).
Resta pertanto assorbita ogni ulteriore questione.
III.- La contumacia della parte vittoriosa esime dalla regolamentazione delle spese di lite.
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
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P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 09/06/2017 e successivi, da contro Parte_4
AVV., ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la contumacia della parte convenuta;
2) RIGETTA la domanda.
NULLA per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 06/03/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”.