Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1766/2025 promossa con ricorso congiunto in data 14.3.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Seveso (MB) in Via degli Aceri n. 13, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Stefano
Marega che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Seveso (MB) in Via Po n. 6, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marco Cazzaniga e dell'Avv. Ileana Limonta che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma c.c.
- Ordinare al Comune di Seveso di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio con precisazione che la comunione dei beni tra i coniugi si è sciolta a far tempo dall'udienza presidenziale del presente giudizio.
Preso quindi atto, il Collegio, della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, Voglia omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio ritengano;
3. La casa coniugale sita in Seveso (MB) alla Via degli Aceri n. 13, condotta in locazione dai coniugi, resterà in locazione alla moglie con gli arredi ivi contenuti ad eccezione dell'armadio/vetrina contenente i modellini del sig. ed i modellini stessi, che in ragione degli accordi intercorsi Pt_2 tra i coniugi, sono stati asportati dal marito presso la nuova abitazione;
4. I coniugi rinunciano reciprocamente al loro mantenimento, godendo gli stessi di proprio reddito, come da modelli reddituali che si producono (sub. doc. 5-6) e, pertanto, dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti;
5. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla chiusura del conto corrente in comune con equa ripartizione delle somme residue;
6. Per quanto riguarda la suddivisione dei beni comuni, i coniugi concordano che la collezione di circa 2400 automodelli di varie marche e scale resti in proprietà esclusiva del marito. In relazione a tale suddivisione, il sig. ha già corrisposto alla moglie, in accordo con la stessa, la somma Pt_2 di Euro 17.000,00, quale compensazione del 50% del valore degli stessi modelli ed a tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa reciproca;
7. Oltre a quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già suddiviso tutti gli ulteriori beni in comproprietà tra i quali le automobili (con trapasso alla moglie del veicolo modello polo con targa
DE423TA), nonché l'arredamento della casa coniugale (equamente ripartito tra i coniugi sulla scorta di accordo intervenuto come indicato nel punto 3.);
8. i coniugi dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e viceversa, nemmeno per il futuro sotto l'aspetto patrimoniale.
9. La sig.ra prendendo atto e nulla opponendo al recesso che il Signor opererà Pt_1 Pt_2 rispetto al contratto di locazione di cui in premessa, divenendo conseguentemente unica conduttrice dell'immobile sito in Seveso, via Degli Aceri n.13, si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al contratto di locazione sottoscritto in data 18/03/15, manlevando espressamente il sig. da Pt_2 qualsiasi eventuale pretesa di qualunque genere da parte del sig. , locatore CP_1 dell'immobile, nei confronti del sig. , anche con riferimento al recesso di cui al presente Pt_2 punto.
10. spese di giudizio interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Seveso
(MB) in data 30.9.2000 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e confermata in data 17.4.2025 per l'udienza del 23.4.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seveso (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi