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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1681/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1681/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Carlo Azzoni
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 4 aprile 2025, i signori e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in ID ON (RM) in
[...] data 5 settembre 2013 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(il 10 agosto 2013) e (il 31 ottobre 2017), Per_1 Persona_2 hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2. La dimora coniugale è stata già abbandonata dai coniugi.
PIANO GENITORIALE PER I LI NN
3. I figli minori e restano Persona_1 Persona_2 affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli minori e restano Persona_1 Persona_2 collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà frequentare i figli, presso la propria dimora, due giorni a settimana secondo turnistiche da stabilirsi e mantenendo elasticità in base ad eventuali esigenze personali occasionalmente variabili dei coniugi o dei minori. L'organizzazione delle ferie e delle festività nazionali e religiose sarà organizzata di comune accordo con sufficiente anticipo.
5. Il signor verserà alla signora tramite Parte_2 Parte_1 accredito su c/c, entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così €
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della sentenza.
2
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche ed ortopediche , che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Altre disposizioni patrimoniali:
7/a) La signora rinuncia alla divisione al 50% dei conti Parte_1 bancari personali e cointestati prevista dal regime della comunione dei beni prescelto in sede di matrimonio;
7/b) L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli, verrà ripartito mensilmente tra
i coniugi in egual misura.
8. Altre condizioni. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con provvedimento del 12 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio in ID ON (RM) in data 5
[...] settembre 2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno
2013, Atto n. 61, Parte 1, Ufficio 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL RG SC LU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1681/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Carlo Azzoni
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 4 aprile 2025, i signori e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in ID ON (RM) in
[...] data 5 settembre 2013 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(il 10 agosto 2013) e (il 31 ottobre 2017), Per_1 Persona_2 hanno allegato il venir meno della loro comunione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno chiesto pertanto la pronuncia della loro separazione e del divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2. La dimora coniugale è stata già abbandonata dai coniugi.
PIANO GENITORIALE PER I LI NN
3. I figli minori e restano Persona_1 Persona_2 affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli minori e restano Persona_1 Persona_2 collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà frequentare i figli, presso la propria dimora, due giorni a settimana secondo turnistiche da stabilirsi e mantenendo elasticità in base ad eventuali esigenze personali occasionalmente variabili dei coniugi o dei minori. L'organizzazione delle ferie e delle festività nazionali e religiose sarà organizzata di comune accordo con sufficiente anticipo.
5. Il signor verserà alla signora tramite Parte_2 Parte_1 accredito su c/c, entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 (cinquecento/00) e così €
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della sentenza.
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6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche ed ortopediche , che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Altre disposizioni patrimoniali:
7/a) La signora rinuncia alla divisione al 50% dei conti Parte_1 bancari personali e cointestati prevista dal regime della comunione dei beni prescelto in sede di matrimonio;
7/b) L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli, verrà ripartito mensilmente tra
i coniugi in egual misura.
8. Altre condizioni. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con provvedimento del 12 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio in ID ON (RM) in data 5
[...] settembre 2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno
2013, Atto n. 61, Parte 1, Ufficio 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL RG SC LU
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