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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3664/2021 R.G., avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.6.2025 e vertente
TRA
n sigla Parte_1 [...]
(P.IVA ; c.f. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Commissario liquidatore, Rag. , rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti Controparte_1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. STEFANO
MA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._1
Castiglione del Lago (PG), alla Via del Progresso n. 7, nonché presso lo studio dell'avv.
MA De AP sito in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 216;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, valevole anche per il presente giudizio di appello ed allegata alla comparsa di costituzione telematica, dagli avv.ti UGO FEDERICI (c.f.
e RL ZO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
1 domiciliata presso lo studio del primo, sito in La Spezia, alla Via XX Settembre n. 66;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 20.1.2020, la
[...]
(d'ora innanzi ), in persona del commissario Parte_3 Pt_2 liquidatore (procedura aperta con decreto del n. 61/2017 del 2.2.2017 e sentenza del CP_3
Tribunale di Nola del 16.1.2018 di dichiarazione dello stato di insolvenza), conveniva innanzi al
Tribunale di Nola la (d'ora innanzi ) per far accertare e Controparte_2 CP_2 dichiarare l'inefficacia nei confronti della procedura del pagamento di € 19.682,37, effettuato in favore della convenuta, chiedendone la condanna alla restituzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Deduceva che, in data 29.7.2014, la società attrice aveva ricevuto in assegnazione dal (d'ora innanzi ) la progettazione Controparte_4 CP_5 esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione dei padiglioni nn. 5 e 6 dell'Ospedale S.
EA di La Spezia. Contestualmente, la stessa e la , società cooperativa di Pt_2 CP_6 produzione e lavoro, costituivano una società consortile a responsabilità limitata, denominata “S.
EA”, la quale procedeva all'affidamento alla (odierna appellata) delle attività di CP_2 smaltimento dei rifiuti relativi ai lavori presso la struttura ospedaliera. Successivamente, con contratto d'affitto di ramo d'azienda del 4.4.2016, la trasferiva la commessa per i lavori CP_5 presso l'Ospedale al , il quale subentrava in tutti i rapporti pendenti verso le Controparte_7 cooperative associate e, quindi, verso la In data 14.6.2016 il certificava la
Pt_2 Controparte_7 regolare esecuzione dei lavori da parte della la quale emetteva fatture per l'importo
Pt_2 rispettivamente di € 147.084,06 (fattura n. 113/2016) e di € 339.631,52 (fattura n. 129/2016). Ciò posto, la procedura evidenziava che, a compensazione parziale dei crediti maturati, in data 3.8.2016, la delegava il suo debitore, affinché provvedesse al pagamento
Pt_2 Controparte_7 dell'importo di € 19.682,37 in favore della e che, tuttavia, non rinvenendo nella contabilità CP_2 aziendale nessun debito della nei confronti della il pagamento eseguito dal
Pt_2 CP_2
su delega della stessa doveva ritenersi effettuato a titolo gratuito. Ritenendo Controparte_7 sussistente l'intervallo temporale richiesto dalla norma, agiva, quindi, in via principale, ai sensi dell'art. 64 l. fall., invocando la natura gratuita del pagamento, per la mancanza di rapporti obbligatori tra la delegante e la delegataria;
in via progressivamente subordinata, chiedeva, poi, di dichiarare l'inefficacia del pagamento eseguito su delega della ai sensi dell'art. 67, comma Pt_2
1, n. 2, in quanto atto anomalo e, in ogni caso, in quanto atto revocabile ai sensi dell'art. 67, comma
2, l. fall.
2 Costituendosi in giudizio la società eccepiva l'infondatezza delle domande, CP_2 evidenziando che essa non aveva mai intrattenuto rapporti obbligatori con la bensì solo con Pt_2 la S. EA, così come dimostrato dal preventivo del 14.2.2015 per lo smaltimento dei rifiuti per le opere svolte presso l'Ospedale S. EA di La Spezia. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda principale, non essendo stata fornita nessuna prova che il pagamento fosse riconducibile a pregressi rapporti obbligatori tra le parti in causa, tali da potersi estinguere mediante una delegazione di pagamento. Precisava, anzi, che, a seguito di richiesta della aveva già comunicato, tramite Pt_2 messaggio PEC del 25.11.2019, che l'importo versatole dal - di cui, peraltro, non Controparte_7 era stata indicata la provvista al momento del pagamento - era da imputarsi a corrispettivo per le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti eseguiti su richiesta e in favore della società S. EA.
Insisteva, quindi, per il rigetto di tutte le domande, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione della società S. EA dal registro delle imprese, con conseguente impossibilità di recuperare da quest'ultima l'importo eventualmente restituito alla Pt_2
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1470/2021, pubblicata il 23.7.2021, rigettava tutte le domande proposte dall'attrice, condannandola anche alla refusione delle spese di lite. In particolare, con riferimento alla domanda principale ex art. 64 l. fall., escludeva che l'atto posto in essere avesse natura di atto a titolo gratuito, riconoscendo che “la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta…dipendendo dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito…” e che, nella specie, tale interesse sussisteva, poiché con l'atto posto in essere la aveva estinto, da un Pt_2 lato, l'obbligazione della S. EA (di cui era consorziata) verso la e, dall'altro lato, CP_2 seppure parzialmente, la propria obbligazione nei confronti del . Con riferimento, Controparte_7 poi, anche alle altre domande proposte ex art. 67 l. fall., il primo giudice, ritenendo incontestata la mancanza di un pregresso rapporto di valuta tra le parti in causa e ritenendo, altresì, che non vi fosse prova dell'esistenza di un accordo tra le parti affinché la convenuta accettasse il pagamento effettuato dal come pagamento proveniente dalla (delegante), seppure Controparte_7 Pt_2 nell'interesse della S. EA, escludeva che la vicenda fosse riconducibile nello schema della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., configurandola, invece, come adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. e, in quanto tale, non revocabile. Il Tribunale, quindi, pur riconoscendo che, in astratto, la delegazione di pagamento era da ricomprendersi tra i mezzi “anomali” di pagamento, escludeva tale natura nel caso in esame, ribadendo che non risultava nella specie essere intervenuta la delegazione invocata dalla neppure come atto a titolo oneroso. Dichiarava, Pt_2 infine, che, nel caso di specie, non risultava provato, in capo al beneficiario dell'operazione (la
, neppure l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore: ad CP_2
3 avviso del primo giudice, l'accettazione di una dilazione di pagamento a favore della debitrice S.
EA dimostrava unicamente la conoscenza delle difficoltà finanziarie della predetta società consortile, ma non anche delle eventuali difficoltà della sua consorziata inoltre, la distanza Pt_2 geografica tra le società parti del giudizio impediva di individuare in capo alla convenuta un onere informativo circa lo stato di solvibilità dell'attrice, con la quale, peraltro, la non CP_2 intratteneva nessun rapporto contrattuale.
Avverso tale sentenza, la società ha proposto appello con atto di citazione notificato in Pt_2 data 7.9.2021, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente qualificato l'avvenuto pagamento come un'ipotesi di adempimento del terzo ( ) ex art. 1180 c.c., concludendo per la Controparte_7 sua irrevocabilità ed estraneità tanto agli atti a titolo gratuito, quanto a quelli a titolo oneroso, di fatto creando un tertium genus. Nell'ambito del medesimo motivo, ha lamentato che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul rapporto di valuta tra delegante e delegatario, già individuato sin dalle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha omesso di rilevare che la delegazione di pagamento è un negozio a forma libera e a causa astratta e, quindi, come tale idoneo a realizzare anche un atto a titolo gratuito e, infine, che aveva illegittimamente rigettato le richieste istruttorie, ritualmente proposte, le quali avrebbero consentito di fornire un ulteriore riscontro circa l'avvenuta delegazione di pagamento al e circa l'esistenza di un accordo tra delegante e delegatario sul Controparte_7 pagamento, da parte della delle somme dovute dalla S. EA. Ha, inoltre, evidenziato che Pt_2 il Tribunale aveva omesso di rilevare e valutare che nell'atto costitutivo di Controparte_8
(cfr. doc. 4, all. memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) era stato previsto che le consorziate
[...] fossero tenute a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile e che, quindi, era “quanto meno dubbio che non abbia adempiuto ad un proprio debito nei Pt_2 confronti della convenuta: tanto più che in data 23.9.2015 veniva dichiarato il fallimento dell'altro socio ”, aggiungendo che erroneamente (in contrasto con tutti gli orientamenti Parte_4 della giurisprudenza di legittimità) era stata esclusa la natura anomala della delegazione posta in essere tra le parti. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'erronea applicazione delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio con riferimento all'elemento soggettivo di cui alla prima domanda subordinata (quella ex art. 67, primo comma, n. 2 l. fall.), evidenziando che, trattandosi di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto pagamenti anomali, era la società convenuta a dover provare la inscentia decoctionis, mentre il Tribunale non solo aveva omesso di tener conto del mancato assolvimento di tale onere da parte della convenuta, ma era giunto, sostanzialmente, ad invertire le regole probatorie, ritenendo che l'attrice non avesse provato la scientia decoctionis della convenuta. Con il terzo motivo, infine, ha lamentato l'illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie, reiterate in appello, le quali, invece, avrebbero
4 consentito all'attrice di provare gli elementi oggettivi - delegazione di pagamento tra e Pt_2
, nonché gli accordi tra e la in merito al pagamento del debito Controparte_7 Pt_2 CP_2 della - e soggettivi necessari per l'accoglimento della revocatoria Controparte_8 fallimentare.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.11.2021, si è costituita in giudizio l'appellata resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2 sentenza impugnata.
All'udienza dell'18.6.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello, la ha lamentato in premessa l'illogicità della Pt_2 motivazione della sentenza impugnata, asserendo che il Tribunale avrebbe rigettato le domande proposte, qualificando il pagamento ricevuto dalla come adempimento del terzo, CP_2 escludendone la revocabilità “… in quanto non è un atto a titolo gratuito e neppure un atto a titolo oneroso. Non si comprende davvero come un pagamento possa sfuggire alla collocazione in una delle citate categorie (gratuito o oneroso), per essere relegato ad un “tertius genus”, di cui il Trib., in verità, non fa alcuna menzione” (cfr. appello pag. 12).
Il motivo, nella parte evidenziata, deve ritenersi inammissibile.
Il giudice di primo grado, infatti, dopo aver affermato la natura non gratuita dell'atto, in quanto comunque corrispondente ad un interesse economico concreto della non ha affatto Pt_2 escluso la natura onerosa dello stesso, limitandosi a dichiarare che il pagamento, così come concretamente eseguito sulla base degli atti di causa (bonifico del in favore della Controparte_7
senza nessun riferimento alla provvista proveniente dalla ovvero all'esistenza di un CP_2 Pt_2 rapporto di valuta tra e beneficiario), non poteva integrare un pagamento “anomalo” Pt_2 eseguito dal debitore fallito mediante una delegazione di pagamento, costituendo, invece, un mero pagamento del terzo ( ). Ed infatti, il Tribunale ha escluso la ricorrenza di una Controparte_7 delegazione di pagamento e l'anomalia dell'atto, sul presupposto che “Nel caso in esame, è incontestata l'assenza di rapporto di valuta tra e la convenuta e non risulta alcun accordo Pt_2 tra le due società perché la convenuta accetti il pagamento di ” (cfr. pag. 6 Controparte_7 sentenza impugnata).
L'appellante, oltre a non aver contestato le circostanze di fatto così come accertate dal primo giudice, non ha neppure formulato specifiche censure in merito alle statuizioni del Tribunale volte a negare la gratuità dell'atto, ossia volte a censurare che, ai fini della configurazione di un atto a titolo
5 gratuito, si debba avere riguardo all'interesse concreto sotteso all'intera operazione e che nello specifico la aveva un duplice specifico interesse a far eseguire il pagamento dal Pt_2 CP_7
.
[...]
Nell'ambito del medesimo motivo, poi, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sul rapporto di valuta, ossia sull'obbligazione gravante sulla nei confronti della in virtù del contratto sociale del in base al Pt_2 CP_2 Parte_5 quale era stato previsto che le consorziate fossero tenute a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile e che, quindi, aveva erroneamente rigettato le richieste istruttorie, ritualmente proposte, grazie alle quali sarebbe stata dimostrata la delegazione di pagamento al e l'esistenza di un accordo tra delegante e delegatario sul Controparte_7 pagamento, da parte della delle somme dovute alla dalla S. EA. Pt_2 CP_2
Risulta dagli atti, così come già espressamente riconosciuto dal primo giudice e non contestato dall'appellante, che il bonifico eseguito dal in favore della è Controparte_7 CP_2 causalmente collegato all'estinzione dell'obbligazione che questa vantava nei confronti della S.
EA, atteso che il Tribunale ha accertato, con statuizione anch'essa non impugnata, che al momento del pagamento non è stato speso il nome della quale società debitrice o delegante, Pt_2 né è stato indicato al terzo accipiens che la provvista provenisse da tale società (cfr. sentenza pag.
6).
E', effettivamente, pacifico tra le parti che la aveva un rapporto obbligatorio CP_2 esclusivamente con il per le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti ad Parte_5 essa affidate e che a tale è stato riferito il pagamento eseguito dal . Ed CP_7 Controparte_7 infatti, in primo grado, entrambe le parti avevano negato la sussistenza di un reciproco rapporto obbligatorio, affermando che “dall'esame della documentazione della società cooperativa, il
Commissario liquidatore non ha rinvenuto alcun rapporto obbligatorio intercorrente tra la
[...]
e la convenuta” (cfr. atto di citazione pagg. 2 e 3). Parte_2
Né può ritenersi, come paventato dall'appellante, che la delegazione di pagamento doveva estinguere un debito proprio della in virtù dell'atto costituivo del (atto Pt_2 Parte_5 per Notar del 10.11.2014, rep. 76429, racc. 24025, registrato in Caserta in data Persona_1
11.11.2014, allegato alla memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), il quale prevedeva che ciascun socio consorziato aveva assunto l'obbligo di garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile per la prestazione delle attività di cui all'oggetto sociale.
Giova anzitutto premettere che l'atto costitutivo di una società, anche consortile, unitamente allo statuto, regolamenta l'organizzazione societaria e disciplina i rapporti interni tra i paciscenti,
6 con efficacia obbligatoria esclusivamente inter partes, non comportando, di per sé solo o automaticamente, un obbligo dei soci verso i terzi che intrattengono rapporti commerciali con la società.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la disciplina codicistica del con attività CP_7 esterna - ente dotato di propria soggettività giuridica e di un patrimonio, il fondo consortile di cui all'art. 2614 c.c., autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati - prevede, all'art. 2615
c.c., che delle obbligazioni assunte in nome del dalle persone che ne hanno la CP_7 rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (comma 1)
e che i singoli consorziati rispondono solidalmente col fondo consortile (ossia in modo diretto verso i terzi) solo per le obbligazioni assunte dagli organi del per loro conto e in caso di CP_7 insolvenza in proporzione delle quote (comma 2).
Orbene, non risulta essere mai stato dedotto dalle parti che l'appalto per lo smaltimento dei rifiuti era stato contratto dal con la per conto delle sue consorziate;
né Parte_5 CP_2 di tale circostanza risulta fornita la prova, mancando in atti il contratto di affidamento delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti alla nel quale eventualmente rinvenire l'assunzione di CP_2 un'obbligazione diretta delle consorziate per il pagamento del corrispettivo dell'appalto stipulato con il consorzio committente, rinvenendosi esclusivamente un preventivo del 14.2.2015, con il quale la comunicava alla S. EA il cambiamento di alcuni dati di fatturazione, CP_2 chiedendone l'accettazione, con la precisazione che “in conseguenza anche il contratto deve essere rivisto” (cfr. fascicolo di parte appellata in primo grado - atto n. 2 denominato “preventivo”).
Pertanto, in mancanza del contratto di affidamento, non solo non può essere accertato se l'obbligazione di garanzia assunta dalla consorziata nell'atto costitutivo sia stata trasfusa nell'atto di affidamento, assumendo efficacia vincolante anche verso il terzo contraente del , ma CP_7 neppure può dirsi provato che il contratto di affidamento sia stato stipulato per conto della predetta consorziata, in modo da comportare l'applicazione dell'art. 2615, comma 2, c.c.
D'altro canto, con il citato atto costitutivo, le parti, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 2615 ter c.c., hanno dotato il consorzio con attività esterna di una specifica veste giuridica, quella della società consortile a limitata. Tale peculiarità, lungi dal costituire un CP_9 aspetto solo formale, determina effetti sostanziali, evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità con il condivisibile principio, secondo cui “qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo
7 vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (Cass. 15863/2020).
Di talchè, non può ritenersi sussistente nessuna obbligazione tra la e la e il Pt_2 CP_2 pagamento eseguito dal in favore della seconda, seppure con provvista dalla Controparte_7 prima, deve essere ricondotto, così come ritenuto anche dal primo giudice, nell'ambito dell'estinzione, da parte di un terzo, dell'obbligazione facente capo alla S. EA.
Deve, quindi, ritenersi che l'operazione, qualificata dall'appellante come “delegazione di pagamento in favore della e, quindi, come atto anomalo nei confronti di tale ultima CP_2 società, altro non è che il segmento finale di una operazione contabile attraverso la quale, da un lato, il ha estinto, in qualità di terzo, l'obbligazione della S. EA verso la Controparte_7 CP_2
e, dall'altro lato, la ha assolto l'impegno da essa assunto nello statuto societario, con Pt_2 efficacia inter partes, nei confronti del . Parte_5
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, risulta che con atto del 3.8.2016 la Pt_2 aveva invitato il ad effettuare, per suo/di lei conto, bonifici a vantaggio di alcuni Controparte_7 suoi/di lei fornitori, tra i quali figura anche il saldo di € 19.682,37 per la E', quindi, CP_2 evidente la sussistenza di un rapporto di provvista che lega la creditrice al debitore Pt_2
e, tuttavia, di esso non è fatta espressa menzione né nell'atto di Controparte_7 incarico/delegazione (ovviamente conosciuto solo dalle parti coinvolte), né nel bonifico di pagamento (al fine di rendere di ciò edotta anche la . CP_2
Pertanto, visti i rapporti tra le varie società coinvolte nella vicenda, nonché le specifiche evidenze sottolineate, l'avvenuta “delegazione di pagamento” non può ritenersi un pagamento anormale ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., derivando il pagamento eseguito dal terzo in nome del dall'interdipendenza dei vari rapporti in essere tra le parti, ignoti e, Parte_5 comunque, non portati a conoscenza della CP_2
Va osservato che l'anormalità del mezzo di cui alla norma in esame è direttamente collegato all'inversione dell'onere della prova circa la conoscenza dello stato di insolvenza di colui che effettua o da cui proviene il pagamento, sul presupposto che l'accipiens, ricevendo un pagamento
“anomalo” dovrebbe essere edotto o quanto meno messo in condizione di accorgersi dell'impossibilità, per l'impresa da cui il pagamento proviene, di estinguere il debito normalmente
(cfr. ex multis Cass. n. 17949/2023). Tenuto conto del significato finalistico del termine, la
8 complessiva vicenda di cui è causa poteva integrare per la un pagamento “anormale” della CP_2
S. EA, debitrice dell'accipiens, ma giammai di un soggetto (la mai indicato all'atto di Pt_2 pagamento, né quale soggetto erogatore della provvista, né quale titolare di un rapporto di valuta rispetto all'obbligazione adempiuta dal terzo. L'omessa indicazione di tali circostanze, oltre ad escludere il requisito oggettivo della revocatoria azionata, comporta, in definitiva, che l'imputazione ultima del pagamento ai rapporti interni tra la e la S. EA sia rimasta Pt_2 occulta alla alla quale, peraltro, non può addebitarsi nessun onere di indagine circa CP_2 eventuali rapporti non palesati.
Nella fattispecie concretamente posta in essere, quindi, non si ravvisano nei rapporti tra le parti quegli elementi di anomalia evidenziati dall'appellante, atteso che l'operazione ha consentito, per evidenti ragioni di agevolazione contabile, di adempiere contemporaneamente l'obbligazione della verso il l'obbligazione di quest'ultimo verso la e, Pt_2 Parte_5 CP_2 seppure parzialmente, l'obbligazione del nei confronti della prima. Controparte_7
Sempre con riferimento al primo motivo, vanno disattese le doglianze relative al rigetto da parte del primo giudice delle istanze istruttorie proposte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., atteso che l'appellante non ha specificato le ragioni per le quali la prova testimoniale articolata avrebbe consentito di dimostrare l'esistenza di un accordo tra delegante e delegatario, né ha indicato i singoli capitoli di prova dai quali, ove confermati, desumere la prova delle suddette circostanze. L'appellante, infatti, si è limitato a richiamare nel suo complesso l'erronea mancata ammissione della prova orale, reiterando la richiesta di espletamento.
Dall'esame degli atti, peraltro, emerge che la prova articolata in primo grado era comunque inammissibile, contravvenendo alle puntuali regole che presiedono la deduzione dei capitoli di prova per testi, essendo in parte genericamente dedotta, non contenendo nessun riferimento soggettivo o spazio-temporale (cap. III e V), in parte relativa a circostanze documentali (chiedendo riscontro sulla registrazione di fatture, che risultano per tabulas) ed in parte riferita a circostanze valutative (a titolo esemplificativo cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. pag. 2 “se è vero che…nel periodo luglio-dicembre 2016 era incapace di adempiere regolarmente (alla Pt_2 scadenza) alle proprie obbligazioni, a causa di un'assoluta mancanza di liquidità…”) .
L'esclusione dell'elemento oggettivo di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. rende ultroneo l'esame della sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento a tale ipotesi di revocatoria e, di conseguenza, determina l'assorbimento del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea dichiarazione di “insussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla convenuta, violando le disposizioni in materia di ripartizione dell'onere probatorio” (cfr. appello pag. 15).
9 Né con il motivo in esame è stata censurata l'erronea interpretazione da parte del Tribunale degli elementi indicati dal primo giudice a sostegno dell'insussistenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'applicazione del secondo comma della norma in esame, il cui rigetto deve, quindi, ritenersi già passato in giudicato.
L'insieme delle argomentazioni enunciate condiziona, infine, anche l'esame del terzo motivo di gravame, incentrato sull'illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie, risultando esso assorbito dalle valutazioni già compiute nell'esame del primo motivo d'impugnazione.
Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata Pt_2 CP_2 seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di Pt_2 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] in sigla Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1470/2021, pubblicata il 23.7.2021, nei
[...] confronti della così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la in in Parte_1 Controparte_10
Liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, al pagamento, in favore della delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe
Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3664/2021 R.G., avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.6.2025 e vertente
TRA
n sigla Parte_1 [...]
(P.IVA ; c.f. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Commissario liquidatore, Rag. , rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti Controparte_1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. STEFANO
MA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._1
Castiglione del Lago (PG), alla Via del Progresso n. 7, nonché presso lo studio dell'avv.
MA De AP sito in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 216;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, valevole anche per il presente giudizio di appello ed allegata alla comparsa di costituzione telematica, dagli avv.ti UGO FEDERICI (c.f.
e RL ZO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
1 domiciliata presso lo studio del primo, sito in La Spezia, alla Via XX Settembre n. 66;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 20.1.2020, la
[...]
(d'ora innanzi ), in persona del commissario Parte_3 Pt_2 liquidatore (procedura aperta con decreto del n. 61/2017 del 2.2.2017 e sentenza del CP_3
Tribunale di Nola del 16.1.2018 di dichiarazione dello stato di insolvenza), conveniva innanzi al
Tribunale di Nola la (d'ora innanzi ) per far accertare e Controparte_2 CP_2 dichiarare l'inefficacia nei confronti della procedura del pagamento di € 19.682,37, effettuato in favore della convenuta, chiedendone la condanna alla restituzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Deduceva che, in data 29.7.2014, la società attrice aveva ricevuto in assegnazione dal (d'ora innanzi ) la progettazione Controparte_4 CP_5 esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la ristrutturazione dei padiglioni nn. 5 e 6 dell'Ospedale S.
EA di La Spezia. Contestualmente, la stessa e la , società cooperativa di Pt_2 CP_6 produzione e lavoro, costituivano una società consortile a responsabilità limitata, denominata “S.
EA”, la quale procedeva all'affidamento alla (odierna appellata) delle attività di CP_2 smaltimento dei rifiuti relativi ai lavori presso la struttura ospedaliera. Successivamente, con contratto d'affitto di ramo d'azienda del 4.4.2016, la trasferiva la commessa per i lavori CP_5 presso l'Ospedale al , il quale subentrava in tutti i rapporti pendenti verso le Controparte_7 cooperative associate e, quindi, verso la In data 14.6.2016 il certificava la
Pt_2 Controparte_7 regolare esecuzione dei lavori da parte della la quale emetteva fatture per l'importo
Pt_2 rispettivamente di € 147.084,06 (fattura n. 113/2016) e di € 339.631,52 (fattura n. 129/2016). Ciò posto, la procedura evidenziava che, a compensazione parziale dei crediti maturati, in data 3.8.2016, la delegava il suo debitore, affinché provvedesse al pagamento
Pt_2 Controparte_7 dell'importo di € 19.682,37 in favore della e che, tuttavia, non rinvenendo nella contabilità CP_2 aziendale nessun debito della nei confronti della il pagamento eseguito dal
Pt_2 CP_2
su delega della stessa doveva ritenersi effettuato a titolo gratuito. Ritenendo Controparte_7 sussistente l'intervallo temporale richiesto dalla norma, agiva, quindi, in via principale, ai sensi dell'art. 64 l. fall., invocando la natura gratuita del pagamento, per la mancanza di rapporti obbligatori tra la delegante e la delegataria;
in via progressivamente subordinata, chiedeva, poi, di dichiarare l'inefficacia del pagamento eseguito su delega della ai sensi dell'art. 67, comma Pt_2
1, n. 2, in quanto atto anomalo e, in ogni caso, in quanto atto revocabile ai sensi dell'art. 67, comma
2, l. fall.
2 Costituendosi in giudizio la società eccepiva l'infondatezza delle domande, CP_2 evidenziando che essa non aveva mai intrattenuto rapporti obbligatori con la bensì solo con Pt_2 la S. EA, così come dimostrato dal preventivo del 14.2.2015 per lo smaltimento dei rifiuti per le opere svolte presso l'Ospedale S. EA di La Spezia. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda principale, non essendo stata fornita nessuna prova che il pagamento fosse riconducibile a pregressi rapporti obbligatori tra le parti in causa, tali da potersi estinguere mediante una delegazione di pagamento. Precisava, anzi, che, a seguito di richiesta della aveva già comunicato, tramite Pt_2 messaggio PEC del 25.11.2019, che l'importo versatole dal - di cui, peraltro, non Controparte_7 era stata indicata la provvista al momento del pagamento - era da imputarsi a corrispettivo per le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti eseguiti su richiesta e in favore della società S. EA.
Insisteva, quindi, per il rigetto di tutte le domande, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione della società S. EA dal registro delle imprese, con conseguente impossibilità di recuperare da quest'ultima l'importo eventualmente restituito alla Pt_2
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1470/2021, pubblicata il 23.7.2021, rigettava tutte le domande proposte dall'attrice, condannandola anche alla refusione delle spese di lite. In particolare, con riferimento alla domanda principale ex art. 64 l. fall., escludeva che l'atto posto in essere avesse natura di atto a titolo gratuito, riconoscendo che “la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta…dipendendo dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito…” e che, nella specie, tale interesse sussisteva, poiché con l'atto posto in essere la aveva estinto, da un Pt_2 lato, l'obbligazione della S. EA (di cui era consorziata) verso la e, dall'altro lato, CP_2 seppure parzialmente, la propria obbligazione nei confronti del . Con riferimento, Controparte_7 poi, anche alle altre domande proposte ex art. 67 l. fall., il primo giudice, ritenendo incontestata la mancanza di un pregresso rapporto di valuta tra le parti in causa e ritenendo, altresì, che non vi fosse prova dell'esistenza di un accordo tra le parti affinché la convenuta accettasse il pagamento effettuato dal come pagamento proveniente dalla (delegante), seppure Controparte_7 Pt_2 nell'interesse della S. EA, escludeva che la vicenda fosse riconducibile nello schema della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., configurandola, invece, come adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. e, in quanto tale, non revocabile. Il Tribunale, quindi, pur riconoscendo che, in astratto, la delegazione di pagamento era da ricomprendersi tra i mezzi “anomali” di pagamento, escludeva tale natura nel caso in esame, ribadendo che non risultava nella specie essere intervenuta la delegazione invocata dalla neppure come atto a titolo oneroso. Dichiarava, Pt_2 infine, che, nel caso di specie, non risultava provato, in capo al beneficiario dell'operazione (la
, neppure l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore: ad CP_2
3 avviso del primo giudice, l'accettazione di una dilazione di pagamento a favore della debitrice S.
EA dimostrava unicamente la conoscenza delle difficoltà finanziarie della predetta società consortile, ma non anche delle eventuali difficoltà della sua consorziata inoltre, la distanza Pt_2 geografica tra le società parti del giudizio impediva di individuare in capo alla convenuta un onere informativo circa lo stato di solvibilità dell'attrice, con la quale, peraltro, la non CP_2 intratteneva nessun rapporto contrattuale.
Avverso tale sentenza, la società ha proposto appello con atto di citazione notificato in Pt_2 data 7.9.2021, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente qualificato l'avvenuto pagamento come un'ipotesi di adempimento del terzo ( ) ex art. 1180 c.c., concludendo per la Controparte_7 sua irrevocabilità ed estraneità tanto agli atti a titolo gratuito, quanto a quelli a titolo oneroso, di fatto creando un tertium genus. Nell'ambito del medesimo motivo, ha lamentato che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul rapporto di valuta tra delegante e delegatario, già individuato sin dalle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha omesso di rilevare che la delegazione di pagamento è un negozio a forma libera e a causa astratta e, quindi, come tale idoneo a realizzare anche un atto a titolo gratuito e, infine, che aveva illegittimamente rigettato le richieste istruttorie, ritualmente proposte, le quali avrebbero consentito di fornire un ulteriore riscontro circa l'avvenuta delegazione di pagamento al e circa l'esistenza di un accordo tra delegante e delegatario sul Controparte_7 pagamento, da parte della delle somme dovute dalla S. EA. Ha, inoltre, evidenziato che Pt_2 il Tribunale aveva omesso di rilevare e valutare che nell'atto costitutivo di Controparte_8
(cfr. doc. 4, all. memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) era stato previsto che le consorziate
[...] fossero tenute a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile e che, quindi, era “quanto meno dubbio che non abbia adempiuto ad un proprio debito nei Pt_2 confronti della convenuta: tanto più che in data 23.9.2015 veniva dichiarato il fallimento dell'altro socio ”, aggiungendo che erroneamente (in contrasto con tutti gli orientamenti Parte_4 della giurisprudenza di legittimità) era stata esclusa la natura anomala della delegazione posta in essere tra le parti. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato l'erronea applicazione delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio con riferimento all'elemento soggettivo di cui alla prima domanda subordinata (quella ex art. 67, primo comma, n. 2 l. fall.), evidenziando che, trattandosi di azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto pagamenti anomali, era la società convenuta a dover provare la inscentia decoctionis, mentre il Tribunale non solo aveva omesso di tener conto del mancato assolvimento di tale onere da parte della convenuta, ma era giunto, sostanzialmente, ad invertire le regole probatorie, ritenendo che l'attrice non avesse provato la scientia decoctionis della convenuta. Con il terzo motivo, infine, ha lamentato l'illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie, reiterate in appello, le quali, invece, avrebbero
4 consentito all'attrice di provare gli elementi oggettivi - delegazione di pagamento tra e Pt_2
, nonché gli accordi tra e la in merito al pagamento del debito Controparte_7 Pt_2 CP_2 della - e soggettivi necessari per l'accoglimento della revocatoria Controparte_8 fallimentare.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.11.2021, si è costituita in giudizio l'appellata resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2 sentenza impugnata.
All'udienza dell'18.6.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo di appello, la ha lamentato in premessa l'illogicità della Pt_2 motivazione della sentenza impugnata, asserendo che il Tribunale avrebbe rigettato le domande proposte, qualificando il pagamento ricevuto dalla come adempimento del terzo, CP_2 escludendone la revocabilità “… in quanto non è un atto a titolo gratuito e neppure un atto a titolo oneroso. Non si comprende davvero come un pagamento possa sfuggire alla collocazione in una delle citate categorie (gratuito o oneroso), per essere relegato ad un “tertius genus”, di cui il Trib., in verità, non fa alcuna menzione” (cfr. appello pag. 12).
Il motivo, nella parte evidenziata, deve ritenersi inammissibile.
Il giudice di primo grado, infatti, dopo aver affermato la natura non gratuita dell'atto, in quanto comunque corrispondente ad un interesse economico concreto della non ha affatto Pt_2 escluso la natura onerosa dello stesso, limitandosi a dichiarare che il pagamento, così come concretamente eseguito sulla base degli atti di causa (bonifico del in favore della Controparte_7
senza nessun riferimento alla provvista proveniente dalla ovvero all'esistenza di un CP_2 Pt_2 rapporto di valuta tra e beneficiario), non poteva integrare un pagamento “anomalo” Pt_2 eseguito dal debitore fallito mediante una delegazione di pagamento, costituendo, invece, un mero pagamento del terzo ( ). Ed infatti, il Tribunale ha escluso la ricorrenza di una Controparte_7 delegazione di pagamento e l'anomalia dell'atto, sul presupposto che “Nel caso in esame, è incontestata l'assenza di rapporto di valuta tra e la convenuta e non risulta alcun accordo Pt_2 tra le due società perché la convenuta accetti il pagamento di ” (cfr. pag. 6 Controparte_7 sentenza impugnata).
L'appellante, oltre a non aver contestato le circostanze di fatto così come accertate dal primo giudice, non ha neppure formulato specifiche censure in merito alle statuizioni del Tribunale volte a negare la gratuità dell'atto, ossia volte a censurare che, ai fini della configurazione di un atto a titolo
5 gratuito, si debba avere riguardo all'interesse concreto sotteso all'intera operazione e che nello specifico la aveva un duplice specifico interesse a far eseguire il pagamento dal Pt_2 CP_7
.
[...]
Nell'ambito del medesimo motivo, poi, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sul rapporto di valuta, ossia sull'obbligazione gravante sulla nei confronti della in virtù del contratto sociale del in base al Pt_2 CP_2 Parte_5 quale era stato previsto che le consorziate fossero tenute a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile e che, quindi, aveva erroneamente rigettato le richieste istruttorie, ritualmente proposte, grazie alle quali sarebbe stata dimostrata la delegazione di pagamento al e l'esistenza di un accordo tra delegante e delegatario sul Controparte_7 pagamento, da parte della delle somme dovute alla dalla S. EA. Pt_2 CP_2
Risulta dagli atti, così come già espressamente riconosciuto dal primo giudice e non contestato dall'appellante, che il bonifico eseguito dal in favore della è Controparte_7 CP_2 causalmente collegato all'estinzione dell'obbligazione che questa vantava nei confronti della S.
EA, atteso che il Tribunale ha accertato, con statuizione anch'essa non impugnata, che al momento del pagamento non è stato speso il nome della quale società debitrice o delegante, Pt_2 né è stato indicato al terzo accipiens che la provvista provenisse da tale società (cfr. sentenza pag.
6).
E', effettivamente, pacifico tra le parti che la aveva un rapporto obbligatorio CP_2 esclusivamente con il per le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti ad Parte_5 essa affidate e che a tale è stato riferito il pagamento eseguito dal . Ed CP_7 Controparte_7 infatti, in primo grado, entrambe le parti avevano negato la sussistenza di un reciproco rapporto obbligatorio, affermando che “dall'esame della documentazione della società cooperativa, il
Commissario liquidatore non ha rinvenuto alcun rapporto obbligatorio intercorrente tra la
[...]
e la convenuta” (cfr. atto di citazione pagg. 2 e 3). Parte_2
Né può ritenersi, come paventato dall'appellante, che la delegazione di pagamento doveva estinguere un debito proprio della in virtù dell'atto costituivo del (atto Pt_2 Parte_5 per Notar del 10.11.2014, rep. 76429, racc. 24025, registrato in Caserta in data Persona_1
11.11.2014, allegato alla memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), il quale prevedeva che ciascun socio consorziato aveva assunto l'obbligo di garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società consortile per la prestazione delle attività di cui all'oggetto sociale.
Giova anzitutto premettere che l'atto costitutivo di una società, anche consortile, unitamente allo statuto, regolamenta l'organizzazione societaria e disciplina i rapporti interni tra i paciscenti,
6 con efficacia obbligatoria esclusivamente inter partes, non comportando, di per sé solo o automaticamente, un obbligo dei soci verso i terzi che intrattengono rapporti commerciali con la società.
Sempre in via preliminare, va rilevato che la disciplina codicistica del con attività CP_7 esterna - ente dotato di propria soggettività giuridica e di un patrimonio, il fondo consortile di cui all'art. 2614 c.c., autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati - prevede, all'art. 2615
c.c., che delle obbligazioni assunte in nome del dalle persone che ne hanno la CP_7 rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (comma 1)
e che i singoli consorziati rispondono solidalmente col fondo consortile (ossia in modo diretto verso i terzi) solo per le obbligazioni assunte dagli organi del per loro conto e in caso di CP_7 insolvenza in proporzione delle quote (comma 2).
Orbene, non risulta essere mai stato dedotto dalle parti che l'appalto per lo smaltimento dei rifiuti era stato contratto dal con la per conto delle sue consorziate;
né Parte_5 CP_2 di tale circostanza risulta fornita la prova, mancando in atti il contratto di affidamento delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti alla nel quale eventualmente rinvenire l'assunzione di CP_2 un'obbligazione diretta delle consorziate per il pagamento del corrispettivo dell'appalto stipulato con il consorzio committente, rinvenendosi esclusivamente un preventivo del 14.2.2015, con il quale la comunicava alla S. EA il cambiamento di alcuni dati di fatturazione, CP_2 chiedendone l'accettazione, con la precisazione che “in conseguenza anche il contratto deve essere rivisto” (cfr. fascicolo di parte appellata in primo grado - atto n. 2 denominato “preventivo”).
Pertanto, in mancanza del contratto di affidamento, non solo non può essere accertato se l'obbligazione di garanzia assunta dalla consorziata nell'atto costitutivo sia stata trasfusa nell'atto di affidamento, assumendo efficacia vincolante anche verso il terzo contraente del , ma CP_7 neppure può dirsi provato che il contratto di affidamento sia stato stipulato per conto della predetta consorziata, in modo da comportare l'applicazione dell'art. 2615, comma 2, c.c.
D'altro canto, con il citato atto costitutivo, le parti, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 2615 ter c.c., hanno dotato il consorzio con attività esterna di una specifica veste giuridica, quella della società consortile a limitata. Tale peculiarità, lungi dal costituire un CP_9 aspetto solo formale, determina effetti sostanziali, evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità con il condivisibile principio, secondo cui “qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1, c.c. (nel testo
7 vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (Cass. 15863/2020).
Di talchè, non può ritenersi sussistente nessuna obbligazione tra la e la e il Pt_2 CP_2 pagamento eseguito dal in favore della seconda, seppure con provvista dalla Controparte_7 prima, deve essere ricondotto, così come ritenuto anche dal primo giudice, nell'ambito dell'estinzione, da parte di un terzo, dell'obbligazione facente capo alla S. EA.
Deve, quindi, ritenersi che l'operazione, qualificata dall'appellante come “delegazione di pagamento in favore della e, quindi, come atto anomalo nei confronti di tale ultima CP_2 società, altro non è che il segmento finale di una operazione contabile attraverso la quale, da un lato, il ha estinto, in qualità di terzo, l'obbligazione della S. EA verso la Controparte_7 CP_2
e, dall'altro lato, la ha assolto l'impegno da essa assunto nello statuto societario, con Pt_2 efficacia inter partes, nei confronti del . Parte_5
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, risulta che con atto del 3.8.2016 la Pt_2 aveva invitato il ad effettuare, per suo/di lei conto, bonifici a vantaggio di alcuni Controparte_7 suoi/di lei fornitori, tra i quali figura anche il saldo di € 19.682,37 per la E', quindi, CP_2 evidente la sussistenza di un rapporto di provvista che lega la creditrice al debitore Pt_2
e, tuttavia, di esso non è fatta espressa menzione né nell'atto di Controparte_7 incarico/delegazione (ovviamente conosciuto solo dalle parti coinvolte), né nel bonifico di pagamento (al fine di rendere di ciò edotta anche la . CP_2
Pertanto, visti i rapporti tra le varie società coinvolte nella vicenda, nonché le specifiche evidenze sottolineate, l'avvenuta “delegazione di pagamento” non può ritenersi un pagamento anormale ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., derivando il pagamento eseguito dal terzo in nome del dall'interdipendenza dei vari rapporti in essere tra le parti, ignoti e, Parte_5 comunque, non portati a conoscenza della CP_2
Va osservato che l'anormalità del mezzo di cui alla norma in esame è direttamente collegato all'inversione dell'onere della prova circa la conoscenza dello stato di insolvenza di colui che effettua o da cui proviene il pagamento, sul presupposto che l'accipiens, ricevendo un pagamento
“anomalo” dovrebbe essere edotto o quanto meno messo in condizione di accorgersi dell'impossibilità, per l'impresa da cui il pagamento proviene, di estinguere il debito normalmente
(cfr. ex multis Cass. n. 17949/2023). Tenuto conto del significato finalistico del termine, la
8 complessiva vicenda di cui è causa poteva integrare per la un pagamento “anormale” della CP_2
S. EA, debitrice dell'accipiens, ma giammai di un soggetto (la mai indicato all'atto di Pt_2 pagamento, né quale soggetto erogatore della provvista, né quale titolare di un rapporto di valuta rispetto all'obbligazione adempiuta dal terzo. L'omessa indicazione di tali circostanze, oltre ad escludere il requisito oggettivo della revocatoria azionata, comporta, in definitiva, che l'imputazione ultima del pagamento ai rapporti interni tra la e la S. EA sia rimasta Pt_2 occulta alla alla quale, peraltro, non può addebitarsi nessun onere di indagine circa CP_2 eventuali rapporti non palesati.
Nella fattispecie concretamente posta in essere, quindi, non si ravvisano nei rapporti tra le parti quegli elementi di anomalia evidenziati dall'appellante, atteso che l'operazione ha consentito, per evidenti ragioni di agevolazione contabile, di adempiere contemporaneamente l'obbligazione della verso il l'obbligazione di quest'ultimo verso la e, Pt_2 Parte_5 CP_2 seppure parzialmente, l'obbligazione del nei confronti della prima. Controparte_7
Sempre con riferimento al primo motivo, vanno disattese le doglianze relative al rigetto da parte del primo giudice delle istanze istruttorie proposte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c., atteso che l'appellante non ha specificato le ragioni per le quali la prova testimoniale articolata avrebbe consentito di dimostrare l'esistenza di un accordo tra delegante e delegatario, né ha indicato i singoli capitoli di prova dai quali, ove confermati, desumere la prova delle suddette circostanze. L'appellante, infatti, si è limitato a richiamare nel suo complesso l'erronea mancata ammissione della prova orale, reiterando la richiesta di espletamento.
Dall'esame degli atti, peraltro, emerge che la prova articolata in primo grado era comunque inammissibile, contravvenendo alle puntuali regole che presiedono la deduzione dei capitoli di prova per testi, essendo in parte genericamente dedotta, non contenendo nessun riferimento soggettivo o spazio-temporale (cap. III e V), in parte relativa a circostanze documentali (chiedendo riscontro sulla registrazione di fatture, che risultano per tabulas) ed in parte riferita a circostanze valutative (a titolo esemplificativo cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. pag. 2 “se è vero che…nel periodo luglio-dicembre 2016 era incapace di adempiere regolarmente (alla Pt_2 scadenza) alle proprie obbligazioni, a causa di un'assoluta mancanza di liquidità…”) .
L'esclusione dell'elemento oggettivo di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. rende ultroneo l'esame della sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento a tale ipotesi di revocatoria e, di conseguenza, determina l'assorbimento del secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha lamentato l'erronea dichiarazione di “insussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla convenuta, violando le disposizioni in materia di ripartizione dell'onere probatorio” (cfr. appello pag. 15).
9 Né con il motivo in esame è stata censurata l'erronea interpretazione da parte del Tribunale degli elementi indicati dal primo giudice a sostegno dell'insussistenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'applicazione del secondo comma della norma in esame, il cui rigetto deve, quindi, ritenersi già passato in giudicato.
L'insieme delle argomentazioni enunciate condiziona, infine, anche l'esame del terzo motivo di gravame, incentrato sull'illegittimità del rigetto delle istanze istruttorie, risultando esso assorbito dalle valutazioni già compiute nell'esame del primo motivo d'impugnazione.
Per le ragioni esposte, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata Pt_2 CP_2 seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, detratti i compensi per l'attività istruttoria non svolta.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di Pt_2 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] in sigla Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1470/2021, pubblicata il 23.7.2021, nei
[...] confronti della così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la in in Parte_1 Controparte_10
Liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, al pagamento, in favore della delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe
Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
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