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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/03/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione del ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9660/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DE FRANCISCI ANTONINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-002106503;
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_2
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002106503 notificata in data 28/05/2024 ed emessa a seguito dell'accertamento n. CP_2 5.500/12/12/2019.0711452 del 12/12/2019 relativo a violazioni accertate nel 2018, deducendone la nullità per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981; in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 e dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29/10/2024, l'ente previdenziale convenuto contestava la fondatezza del ricorso, deducendone l'infondatezza variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza, che viene redatta secondo il principio della ragione più liquida, che, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente che la causa sia decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre (tra le tante: Cass. civ., n. 26496/2023; Cass. n. n.26634/2022).
Appare opportuno esaminare, dunque, la questione attinente all'eccepita violazione dell'art. 14 della Legge n.
689/1981, in quanto assorbente.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione è stata irrogata dall'ente previdenziale resistente ai sensi dell'art.3, comma 6, del D. Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma
1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito con L. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa qualora l'importo omesso non superi i 10.000,00 euro annui.
L'opponente ha sostanzialmente eccepito la decadenza ex lege n. 689/1981, art. 14, osservando che, nel caso di specie, anche alla luce di quanto dedotto e documentato da parte avversa, non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Conformandosi all'orientamento già espresso da questo Tribunale, in composizione diversa, ritiene questo
Giudice che l'applicazione delle norme di cui alla L. n. 689/1981, in relazione alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose previste dal D. Lgs. n. 8/2016, sia indubbia.
Ed invero “… Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in
discussione, posto che l'art. 6 del D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14. Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni
caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di
contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della
legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 D. Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è
tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti
penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è
logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, tramite il ricorso
all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al
soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume
anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art.9 del D. Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli
atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo,
concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale,
comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la
depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si
è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti
del trasgressore. Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l'onerato
in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede
penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista
dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art.14
L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso
necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla
depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Ed invero, sino all'entrata in vigore
della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi
ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza
logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette
ipotesi, il momento di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione,
l è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata CP_2
all'irrogazione della sanzione amministrativa. La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza
del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come quella oggetto del
presente giudizio – dopo la depenalizzazione …” (Tribunale di Palermo, sentenza n. 160/2025).
Nella fattispecie in esame, essendo stato notificato (secondo quanto prospettato e documentato dallo stesso ente previdenziale) l'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta in data 14/02/2020, la notifica della contestazione non può che ritenersi tardiva, perché avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi, risalenti al 2018.
Trovando, quindi, applicazione l'ultimo comma della disposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”, il ricorso va accolto;
resta assorbita ogni altra questione.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
per le cause previdenziali di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 22/03/2025.
IL GOP
EMANUELA IA RI LA LA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione del ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9660/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DE FRANCISCI ANTONINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-002106503;
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_2
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002106503 notificata in data 28/05/2024 ed emessa a seguito dell'accertamento n. CP_2 5.500/12/12/2019.0711452 del 12/12/2019 relativo a violazioni accertate nel 2018, deducendone la nullità per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981; in subordine, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 e dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 29/10/2024, l'ente previdenziale convenuto contestava la fondatezza del ricorso, deducendone l'infondatezza variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione versata in atti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza, che viene redatta secondo il principio della ragione più liquida, che, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente che la causa sia decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre (tra le tante: Cass. civ., n. 26496/2023; Cass. n. n.26634/2022).
Appare opportuno esaminare, dunque, la questione attinente all'eccepita violazione dell'art. 14 della Legge n.
689/1981, in quanto assorbente.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione è stata irrogata dall'ente previdenziale resistente ai sensi dell'art.3, comma 6, del D. Lgs. n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma
1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito con L. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa qualora l'importo omesso non superi i 10.000,00 euro annui.
L'opponente ha sostanzialmente eccepito la decadenza ex lege n. 689/1981, art. 14, osservando che, nel caso di specie, anche alla luce di quanto dedotto e documentato da parte avversa, non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale (90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Conformandosi all'orientamento già espresso da questo Tribunale, in composizione diversa, ritiene questo
Giudice che l'applicazione delle norme di cui alla L. n. 689/1981, in relazione alle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose previste dal D. Lgs. n. 8/2016, sia indubbia.
Ed invero “… Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in
discussione, posto che l'art. 6 del D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14. Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni
caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di
contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della
legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9 D. Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è
tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti
penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è
logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, tramite il ricorso
all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al
soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume
anche adottando un diverso profilo interpretativo. L'art.9 del D. Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli
atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo,
concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale,
comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la
depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si
è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti
del trasgressore. Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l'onerato
in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede
penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista
dall'art. 9 D. Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art.14
L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista. L'unico 'adattamento' reso
necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla
depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Ed invero, sino all'entrata in vigore
della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi
ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa. La data di decorrenza
logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette
ipotesi, il momento di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione,
l è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata CP_2
all'irrogazione della sanzione amministrativa. La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza
del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come quella oggetto del
presente giudizio – dopo la depenalizzazione …” (Tribunale di Palermo, sentenza n. 160/2025).
Nella fattispecie in esame, essendo stato notificato (secondo quanto prospettato e documentato dallo stesso ente previdenziale) l'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta in data 14/02/2020, la notifica della contestazione non può che ritenersi tardiva, perché avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi, risalenti al 2018.
Trovando, quindi, applicazione l'ultimo comma della disposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”, il ricorso va accolto;
resta assorbita ogni altra questione.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
per le cause previdenziali di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 22/03/2025.
IL GOP
EMANUELA IA RI LA LA
(firmato digitalmente a margine)