Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4467/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4467/2024 promossa da:
TT PI (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. MAZZA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Reggia di Portici, 69 80146 napoli italia presso lo studio del medesimo contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce dall'avv. FIORENTINO RENATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PIAZZA G. BOVIO N. 22 80132 NAPOLI presso lo studio del medesimo
UTG DI MILANO (C.F. 09090910150), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce dall'avv. AVVOCATURA STATO MILANO ., elettivamente domiciliato in VIA C. FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso lo studio del medesimo CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 27.03.2025. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., notificato il 28.11.2024 e iscritto a ruolo il 3.12.2024, TT IL proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 1172021 0003685280 000, di importo pari a € 29.360,88 (emessa in relazione ad una contravvenzione al codice della strada notificatagli il 27.05.2016), cartella notificatagli in data 18.11.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la prescrizione e la decadenza della pretesa e concludendo per la nullità e l'inefficacia della cartella oggetto di opposizione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'UTG di Milano, rilevando che alcun ritardo gli era imputabile, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione spiegata. Trattata la causa con scambio di note per l'udienza del 27.03.2025 e ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata in decisione. In limine litis la domanda spiegata deve ritenersi ammissibile (e proponibile davanti al Tribunale stante il valore della controversia, cfr. Cass. S.U. 10261/2018), avendo parte opponente provato il proprio interesse ad agire con la produzione della cartella di pagamento impugnata.
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Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza principale e graveranno solo su Agenzia delle Entrate e Riscossione (in considerazione proprie delle difese spiegate dai convenuti) e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi del valore della causa di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, in considerazione della difficoltà delle questioni trattate e dell'attività giudiziaria effettivamente espletata (fase studio e fase introduttiva).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione, così decide:
1. accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale di pagamento n.11720210003685280000,
2. condanna Agenzia delle Entrate e Riscossione a rifondere a parte attrice, e con attribuzione ai procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi
€849,00, oltre oneri di legge e anticipazioni;
compensa le spese di giudizio tra le altre parti di giudizio.
Busto Arsizio, 28 marzo 2025
Il Giudice A. D'Elia
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